all. 133 - risposta a quesiti

Transcript

all. 133 - risposta a quesiti
RISPOSTE A QUESITI
IRPEF
Deduzione dei contributi previdenziali versati con i “buoni lavoro”
Un soggetto che ha acquistato i buoni lavoro per pagare uno studente che ha svolto delle
prestazioni di lavoro domestico, può detrarre i contributi versati attraverso detti buoni?
Come previsto dall’art. 72, D.Lgs. n. 276/2003, il prestatore di lavoro accessorio occasionale viene
retribuito tramite i “buoni lavoro” (c.d. “voucher”), acquistabili presso le rivendite autorizzate (ad
esempio, tabaccherie) ovvero in via telematica direttamente dall’INPS. Il “voucher” comprende la
contribuzione a favore della Gestione separata INPS (13% del valore nominale) e dell’INAIL (7%),
nonché una quota per la gestione del servizio (5%). L’Agenzia delle Entrate nella Circolare
1.6.2012, n. 19/E specifica che dette prestazioni occasionali nell’ambito dei lavori domestici vanno
ricomprese tra quelle rese dagli addetti ai servizi domestici ex art. 10, comma 2, TUIR. Pertanto, i
contributi previdenziali sono deducibili dal reddito complessivo del committente ex art. 10, commi
1, lett. e) e 2, TUIR, ossia, per la quota a suo carico e per un importo massimo di € 1.549,37. In
merito alla quota di onere contributivo imputabile al committente, il Ministero del Lavoro ha
precisato che, in deroga al criterio generale di ripartizione del carico previdenziale tra committente
e prestatore, nel caso di specie i contributi previdenziali (13%) gravano totalmente sul
committente.
Secondo l’Agenzia: detto importo va dedotto nel periodo d’imposta in cui è stato acquistato il
buono lavoro (cartaceo o telematico), purchè la prestazione di lavoro domestico e la relativa
consegna del buono cartaceo (o la comunicazione all’INPS in caso di buono telematico) siano
state eseguite prima della dichiarazione dei redditi;
la documentazione necessaria per attestare il sostenimento di detto onere è costituita dalle: –
ricevute di versamento relative all’acquisto dei buoni lavoro; – copie dei buoni lavoro consegnati al
prestatore (in caso di voucher cartaceo), ovvero dalla documentazione attestante la
comunicazione all’INPS dell’avvenuto utilizzo dei buoni (in caso di voucher telematico).
Il contribuente deve inoltre rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex DPR n.
445/2000 dalla quale risulta che la documentazione si riferisce esclusivamente a prestazioni di
lavoro rese da addetti ai servizi domestici.
IRPEF
Revoca cedolare secca dall’annualità 2012
Un soggetto ha optato per la cedolare secca per un contratto in corso all’1.1.2011 nel mod. UNICO
2012 PF (l’annualità contrattuale decorre dall’1.8). Ora intende “uscire” da tale regime a decorrere
dalla prossima annualità che inizia l’1.8.2012. Come va manifestata tale revoca (va presentato, in
particolare, il mod. 69)?
Come previsto dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 7.4.2011 per i contratti di locazione di
immobili ad uso abitativo in corso all’1.1.2011, anche se scaduti o oggetto di risoluzione o prorogati
prima del 7.4.2011 la scelta per l’applicazione della cedolare secca richiede(va) il versamento
dell’acconto (per il 2011) per la cedolare secca, l’invio all’inquilino, tramite lettera raccomandata
A/R, della comunicazione di rinuncia agli aggiornamenti dei canoni di locazione e l’esercizio
dell’opzione nella dichiarazione dei redditi relativi al 2011 (mod. 730 / UNICO 2012 PF). In merito
la stessa Agenzia nella Circolare 1.6.2011, n. 26/E ha precisato che l’opzione espressa in
dichiarazione dei redditi ha effetto solo per l’annualità contrattuale che termina nel 2011 e/o per
quella successiva, che inizia dal 2011 e termina nel 2012. Per poter “proseguire” con la cedolare
secca anche dall’annualità che inizia nel 2012 va presentato il mod. 69 al competente Ufficio. Nel
caso in esame, poiché il soggetto non intende continuare ad usufruire della cedolare secca, non
sussiste l’obbligo di presentare il mod. 69. Si rammenta che entro il 30.8.2012 (30 giorni dal
termine dell’annualità contrattuale) è necessario provvedere al versamento dell’imposta di registro
ed inviare all’inquilino la lettera raccomandata A/R per informarlo della revoca del regime della
cedolare secca con decorrenza dall’1.8.2012.
IMU
Ritardato versamento IMU e ravvedimento “a giorni”
È stato riscontrato il versamento in ritardo di alcuni giorni del primo acconto IMU. Si chiede di
confermare la possibilità di utilizzare ai fini IMU il ravvedimento operoso “a giorni”.
In relazione all’omesso / insufficiente / tardivo versamento dell’IMU alle scadenze previste è
applicabile quanto disposto dall'art. 16, D.Lgs. n. 473/97 in base al quale "alle violazioni delle
norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la
violazione delle norme tributarie …". Di conseguenza, la violazione connessa al versamento IMU è
sanzionata in misura pari al 30% dell'importo non versato o versato in ritardo ex art. 13, D.Lgs. n.
471/97. Per evitare l'applicazione della sanzione piena il contribuente può utilizzare il ravvedimento
operoso, secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 472/97, a condizione che la violazione non sia
già stata constatata, non siano già iniziati accessi, ispezioni o verifiche o non siano già iniziate altre
attività amministrative di accertamento di cui l’interessato abbia avuto formale conoscenza. Anche
in materia di IMU risulta quindi applicabile la sanzione nella misura del 2% per ogni giorno di
ritardo per i versamenti tardivi effettuati entro 14 giorni dalla scadenza. Con specifico riferimento al
versamento dell’acconto IMU 2012 (scaduto il 18.6.2012) è quindi possibile utilizzare il
ravvedimento “a giorni”. Per i versamenti tardivi effettuati entro il 2.7.2012 la misura della sanzione
ridotta è commisurata ai giorni di ritardo. Effettuando la regolarizzazione entro il 18.7.2012 è
possibile usufruire della riduzione ad 1/10 della sanzione (0,2% per ogni giorno di ritardo). Dopo
tale data il ravvedimento richiede la corresponsione della sanzione ridotta ad 1/8. Come precisato
dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 12.4.2012, n. 35/E, in caso di
ravvedimento la sanzione e gli interessi sono versati utilizzando il codice tributo previsto per
l’imposta. Nel mod. F24 va barrata l’apposita casella “Ravv.”.