Normativa: il Regolamento cosmetici CE 1223/2009 [pdf
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Maggio 2013 Cosmetici e cosmetovigilanza Normativa: il Regolamento cosmetici CE 1223/2009: Giancarlo Melato Unipro PUBBLICAZIONE 22 dicembre 2009 sulla GUUE L 342 Regolamento (CE) 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici del 30 novembre 2009 http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ. do?uri=OJ:L:2009:342:0059:0209:IT:PDF Maggio 2013 Giancarlo Melato 2 IL NUOVO REGOLAMENTO COSMETICO Un Regolamento è direttamente applicabile in tutti i 27 Stati membri assicurando così un fluido funzionamento del mercato interno. “Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri”. Maggio 2013 Giancarlo Melato 3 TEMPI • Entrata in vigore : 11 gennaio 2010 • Adeguamento a tutte le disposizioni (42 mesi dopo la pubblicazione su GUUE): 11 luglio 2013. Maggio 2013 Giancarlo Melato 4 Il Nuovo Regolamento Cosmetico Capo Titolo Articoli I Ambito d’applicazione e definizioni 1-2 II Sicurezza, responsabilità e libera circolazione 3-9 III Valutazione della sicurezza, documentazione informativa sul prodotto, notifica 10-13 IV Restrizioni applicabili a determinate sostanze 14-17 V Sperimentazione animale 18 VI Informazione del consumatore 19-21 VII Sorveglianza del mercato 22-24 VIII Non conformità, clausola di salvaguardia 25-28 IX Cooperazione amministrativa 29-30 X Misure di attuazione, disposizioni finali 31-40 Allegati I-X Maggio 2013 Giancarlo Melato 5 AREE DI REVISIONE/CHIARIFICAZIONE •Obblighi della persona responsabile e del distributore •Disciplina di nanomateriali e CMR •Cosmetic Product Safety Report •Notifica informatica e centralizzata •Ruolo degli standard •Criteri per le aggettivazioni (Claim) Maggio 2013 Giancarlo Melato 6 Art. 1: Ambito d’applicazione e definizioni • Il presente regolamento stabilisce norme che ogni prodotto cosmetico immesso sul mercato deve rispettare, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno ed un livello elevato di tutela della salute umana. Maggio 2013 Giancarlo Melato 7 Regolamento e Direttiva: obiettivo delle norme • La tutela della salute del consumatore, garantita principalmente da: – Un set di informazioni chiare che devono comparire sull’etichetta del prodotto – L’applicazione di restrizioni specifiche su taluni ingredienti – Limitazione nell’impiego di coloranti, filtri UV e conservanti – valutazione della sicurezza del prodotto finito Maggio 2013 Giancarlo Melato 8 Art. 2: Definizioni • “prodotto cosmetico”: qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei; Maggio 2013 Giancarlo Melato 9 Cos’è un cosmetico? La forma fisica qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei; Maggio 2013 Il cosmetico non è un articolo (*) Non sono cosmetici, ad esempio: • • Piercing, brillantini da incollare, ecc… Spazzolino da denti e filo interdentale Sono cosmetici le salviettine struccanti, detegrenti, ecc… (la salvietta è il carrier della preparazione=struccante, detergente, ecc…) (*) Definizione del REACH: un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica Giancarlo Melato 10 Cos’è un cosmetico? L’area di applicazione • qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, • organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo • scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei; Maggio 2013 Zone di applicazione: le superfici esterne del corpo umano o i denti e le mucose della bocca Il cosmetico non può essere iniettato né ingerito Il cosmetico va applicato su superfici esterne del corpo umano o sui denti e mucose della bocca che non si trovino in una condizione patologica – cute sana. Giancarlo Melato 11 Cos’è un cosmetico? La funzione qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei; Maggio 2013 • 6 funzioni primarie distinte: • Il cosmetico non è un prodotto inerte ma possiede una propria funzionalità per “mantenere in buono stato” • Quindi, il cosmetico interagisce positivamente con i processi fisiologici e metabolici cutanei (“…almost every product usually perceived as cosmetic product does, in a way or another, modify physiological functions..”) – – – – – – pulire profumare modificare l’aspetto correggere odori corporei proteggere mantenere in buono stato Giancarlo Melato 12 Cos’è un cosmetico? Funzione principale e funzione accessoria qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei; Maggio 2013 • Funzione prevalente: “intended main (cosmetic) function” • Funzione secondaria (ancillare) “A product may have a principal cosmetic purpose and ALSO a secondary purpose to maintain health. A secondary preventive purpose do not exclude the classification of a product as cosmetic product.” Giancarlo Melato 13 Linee Guida della Commissione (prodotti border line) • Non sono prodotti cosmetici: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Profumi per ambienti Cosmetici per animali (o per auto) Oggetti come unghie finte o brillantini decorativi Tatuaggi permanenti Prodotti che vantano una attività terapeutica Parrucche Prodotti tecnici come colle per unghie finte o ciglia finte. 8. Dispositivi medici http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/cosmetics/cosmeticproducts/borderline-products/index_en.htm Maggio 2013 Giancarlo Melato 14 Art. 2: Definizioni (i soggetti) (d) fabbricante: persona fisica o giuridica che fabbrica un cosmetico oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio; (e) distributore: persona fisica o giuridica nella catena della fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione un prodotto cosmetico sul mercato comunitario Maggio 2013 Giancarlo Melato 15 Art. 4: Persona Responsabile • Il Regolamento conferma che la responsabilità della conformità ai requisiti della legislazione cosmetica risiede principalmente nella persona responsabile (PR), ossia la persona fisica o giuridica il cui nome ed indirizzo appare sull’etichetta del prodotto • Deve esistere una PR posta per ciascun prodotto immesso sul mercato UE Maggio 2013 Giancarlo Melato 16 Obblighi della PR (art. 5) Assicurare la conformità ai seguenti requisiti: • • • • • • • • Sicurezza (art. 3) GMP (art. 8) Valutazione della sicurezza (art. 10) Documentazione Informativa sul prodotto (art. 11) Campionamento e analisi (art. 12) Notifica (art. 13) Restrizioni applicabili alle sostanze negli allegati (art. 14) Sostanze CMR (art. 15) Maggio 2013 • • • • • • • • Nanomateriali (art. 16) Tracce di sostanze vietate (art. 17) Sperimentazione animale (art. 18) Etichettatura (art. 19(1), (2), (5)) Dichiarazioni relative al prodotto (art. 20) Accesso alle informazioni (art. 21) Notifica SUE (art. 23 Informazioni sulle sostanze (art. 24) Giancarlo Melato 17 Obblighi dei distributori (art. 6) • Prima di immettere un prodotto sul mercato verificano che: – L’etichetta contenga Nome o ragione sociale e indirizzo della PR Numero di lotto Elenco degli ingredienti • Siano rispettati i requisiti linguistici • Non sia decorso il termine di durata minima Maggio 2013 Giancarlo Melato 18 Identificazione nella catena di fornitura art. 7 • Identificazione nella catena di fornitura – Ha lo scopo di assicurare che le attività commerciali siano in grado di identificare agevolmente il fornitore più prossimo del prodotto in questione e il conseguente destinatario diretto, con l'eccezione dei consumatori finali (one step back-one step forward) – Si applica per un periodo di tre anni – Non è specificato il sistema da adottare Maggio 2013 Giancarlo Melato 19 Buone pratiche di fabbricazione art. 8 • 1. Nella fabbricazione di prodotti cosmetici sono rispettate le buone pratiche di fabbricazione al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 1. • 2. Qualora la fabbricazione avvenga conformemente alle pertinenti norme armonizzate*, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, si presume il rispetto delle buone pratiche di fabbricazione. *Per norme armonizzate s’intendono gli standard approvati dall’European Standards Organisation (CEN) su richiesta della Commissione UE Maggio 2013 Giancarlo Melato 20 Valutazione della sicurezza art. 10 Documentazione informativa sul prodotto art. 11 • La persona Responsabile tiene la documentazione informativa sul prodotto (PIF) ad immediata disposizione delle autorità competenti • All’interno del PIF è presente la relazione sulla sicurezza del prodotto cosmetico: – Composizione quantitativa prodotti cosmetici – Caratteristiche prodotto finito Maggio 2013 e fisiche/chimiche qualitativa dei e del Giancarlo Melato stabilità 21 Valutazione della sicurezza art. 10 Documentazione informativa sul prodotto art. 11 – Qualità microbiologica – Impurezze, tracce, informazioni sul pack – Uso normale o ragionevolmente prevedibile – Esposizione al prodotto cosmetico – Esposizione alle sostanze – Profilo tossicologico delle sostanze – Effetti indesiderabili ed effetti indesiderabili gravi – Informazioni sul prosdotto – Valutazione della sicurezza Maggio 2013 Giancarlo Melato 22 Notifica art. 13 • Unica notifica armonizzata all’interno dell’EU – Notifica centralizzata a livello di Commissione Europea – Notifica richiesta per i nuovi prodotti e per i prodotti presenti sul mercato – Obbligo per la persona responsabile e il distributore • Obbligatoria a partire dal 11 luglio 2013 • https://webgate.ec.europa.eu/cpnp Maggio 2013 Giancarlo Melato 23 Notifica art. 13 • Categoria del prodotto • Nome/i del prodotto (in tutte le lingue utilizzate nei vari SM/mercati) • Persona Responsabile (PR) – nome e indirizzo • Paese di origine (solo nel caso di importazione extra-UE) • Stato Membro dove il prodotto è immesso per la prima volta sul mercato (per prodotti già sul mercato l’azienda sceglie uno SM) • Dettagli della persona fisica da contattare in caso di necessità (NO 24/7 & conoscere le 23 lingue dell’UE) Maggio 2013 Giancarlo Melato 24 Notifica art. 13 • Nanomateriali – solo identificazione e condizioni di esposizione • Identificazione delle sostanze CMR, solo 1A & 1B • Formulazione Quadro (Frame Formulation - FF) • Etichetta originale - operazione da effettuare una volta sola (testo o artwork) • Fotografia della confezione (se ragionevolmente leggibile) - operazione da effettuare una volta sola (artwork o immagine) Maggio 2013 Giancarlo Melato 25 Notifica art. 13 • Il Distributore dovrà notificare: – la categoria del prodotto cosmetico – il nome del prodotto nello Stato Membro di origine – il nome del prodotto nello Stato Membro in cui è messo a disposizione – lo Stato Membro nel quale è messo a disposizione – Il suo nome e indirizzo – il nome e l’indirizzo della Persona Responsabile dove il Dossier è reso disponibile. Maggio 2013 Giancarlo Melato 26 Restrizioni applicabili a determinate sostanze, art. 14 ALLEGATI • Attuale Allegato I: eliminato • Relazione sulla sicurezza dei cosmetici (Cosmetic product safety report) (ALLEGATO I) • Sostanze vietate (ALLEGATO II) • Sostanze ad uso disciplinato (ALLEGATO III) • Coloranti ammessi (ALLEGATO IV) • Conservanti ammessi (ALLEGATO V) • Filtri UV ammessi (ALLEGATO VI) • Simboli da indicare in etichetta (ALLEGATO VII) • Elenco dei test alternativi convalidati (ALLEGATO VIII) • Direttive abrogate (ALLEGATO IX) Maggio 2013 Giancarlo Melato 27 Sostanze classificate come sostanze CMR, art. 15 • 1. L’utilizzo, nei prodotti cosmetici, di sostanze classificate come sostanze CMR di categoria 2, ai sensi dell’allegato VI, parte 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008 è vietato. Tuttavia, una sostanza classificata nella categoria 2 può essere utilizzata nei prodotti cosmetici se è stata sottoposta alla valutazione del CSSC e dichiarata sicura per l’utilizzo nei prodotti cosmetici. A tal fine, la Commissione adotta le misure necessarie secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 32, paragrafo 3 del presente regolamento. Maggio 2013 Giancarlo Melato 28 Sostanze classificate come sostanze CMR, art. 15 2. L’utilizzo, nei prodotti cosmetici, di sostanze classificate come sostanze CMR 1A o 1B ai sensi dell’allegato VI, parte 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008 è vietato. Tuttavia le suddette sostanze possono essere eccezionalmente impiegate nei prodotti cosmetici se, successivamente alla loro classificazione come sostanze CMR 1A o 1B ai sensi dell’allegato VI, parte 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008, vengono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) sono conformi alle prescrizioni relative alla sicurezza di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare Maggio 2013 Giancarlo Melato 29 Il Nuovo Regolamento Cosmetico • Nanomateriali, art. 16 – Ogni materiale insolubile o biopersistente e fabbricato intenzionalmente avente una o più dimensioni esterne, o una struttura interna, di misura da 1 a 100nm • Tracce di sostanze vietate, art. 17 • Sperimentazione animale, art. 18 Maggio 2013 Giancarlo Melato 30 Etichettatura art. 19 • I prodotti cosmetici possono essere immessi sul mercato soltanto se l’imballaggio reca le seguenti informazioni: CONDIZIONAMENTO SECONDARIO (imballaggio) scatola che racchiude l’imballaggio primario Maggio 2013 CONDIZIONAMENTO PRIMARIO (recipiente) a diretto contatto con il prodotto (es. tubo, vasetti, bottiglia) Giancarlo Melato 31 Etichettatura art. 19 a) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo della persona responsabile dell’immissione. Tali indicazioni possono essere abbreviate. Il Paese d’origine per i prodotti fabbricati in Paesi non membri dell’Unione europea; b) il contenuto nominale al momento del confezionamento; c) la data di durata minima di un prodotto cosmetico, se inferiore ai trenta mesi; il PaO se superiore a 30 mesi; d) le precauzioni particolari per l’impiego; e) il numero del lotto di fabbricazione; f) la funzione del prodotto, salvo se risulta dalla presentazione dello stesso; g) l’elenco degli ingredienti nell’ordine decrescente di peso al momento dell’incorporazione. Maggio 2013 Giancarlo Melato 32 Il Nuovo Regolamento Cosmetico • Dichiarazioni relative al prodotto, art. 20 • Sorveglianza del mercato, capo VII – art. 22, 23, 24 • Non conformità, clausola di salvaguardia, capo VIII – art. 25, 26, 27, 28 • Cooperazione amministrativa, capo IX – art. 29, 30 • Misure di attuazione, disposizioni finali, capo X, art. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 Maggio 2013 Giancarlo Melato 33