franchigia: la corte europea ci riboccia

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franchigia: la corte europea ci riboccia
SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO
TELECOMUNICAZIONI E
RADIOTELEVISIONI
10 S E T T E M B R E 2 0 1 5
FRANCHIGIA: LA CORTE EUROPEA CI RIBOCCIA
( . . . PER LA SECONDA VOLTA, DOPO IL CONTROLLO A DISTANZA)
LA CORTE EUROPEA HA CONSIDERATO TEMPO DI
LAVORO QUELLO RELATIVO AGLI SPOSTAMENTI PER
RECARSI DAL PRIMO CLIENTE E PER RIENTRARE DALL'
ULTMO.
IN ALTRE PAROLE UN CASO SIMILE A QUANTO DA NOI
ACCADE CON LA FRANCHIGIA PER I LAVORATORI DI
OPEN ACCESS
RICORDIAMO
CHE
LA
FRANCHIGIA
E'
STATA
INTRODOTTA GRAZIE L'ACCORDO DEL 27 MARZO 2013
SOTTOSCRITTO DA cgilcisluil&ugl.
SNATER HA CONTESTATO SUBITO QUESTO PASSAGGIO
DELL'ACCORDO IN QUANTO RITIAMO CHE LA
FRANCHIGIA DEBBA ESSERE COMPRESA NELL'ORARIO DI LAVORO (così come la timbratura in postazione)
DALLE PAROLE SIAMO PASSATI AI FATTI E QUINDI ABBIAMO INIZIATO AD INOLTRARE RICORSI CONTRO LA
FRANCHIGIA PRESSO I TRIBUNALI DI PESARO, ANCONA, TRIESTE, MACERATA, GENOVA (i ricorsi nelle
Marche verranno discussi entro fine mese settembre)
INSOMMA LA STRADA PER VEDERE RICONSCIUTO IL TEMPO DI FRANCHIGIA È LUNGA, MA ORA GRAZIE
ALLA CORTE EUROPEA, È SICURAMENTE PIÙ AGEVOLE
AVEVAMO RAGIONE O NO A DIRE CHE cgilcisluil&ugl AVEVANO FATTO UN REGALO ALL'AZIENDA ?
DA IlFattoQuotidiano.it / Lavoro & Precari
ORARIO DI LAVORO, CORTE UE: ‘TEMPO PER ANDARE DA CASA A PRIMO CLIENTE VA CONTATO’
I giudici del Lussemburgo hanno stabilito che il primo e l'ultimo viaggio della giornata rientrano a tutti gli effetti nel monte
ore complessivo. La sentenza vale però solo per i dipendenti "senza luogo di lavoro fisso o abituale"
Il tragitto da casa alla sede del primo cliente della giornata e viceversa costituisce orario di lavoro. Lo ha sancito
la Corte di Giustizia dell’Unione europea con una sentenza pubblicata giovedì. Il principio vale per tutti i lavoratori
senza luogo di lavoro fisso, come agenti di commercio e rappresentanti.
Il pronunciamento nasce dal ricorso di una società spagnola, la Tyco, specializzata in impianti antifurto e antincendio, che
nel 2011 ha chiuso gli uffici regionali sostituendoli con una rete di operatori dotati di auto e cellulare di servizio. La Corte,
applicando la direttiva 88/2003 sull’organizzazione dell’orario di lavoro, ha dichiarato che “nel caso in cui dei lavoratori
non abbiano un luogo di lavoro fisso o abituale, il tempo che tali lavoratori impiegano per gli spostamenti quotidiani
tra il loro domicilio e i luoghi in cui si trovano il primo e l’ultimo cliente indicati dal loro datore di lavoro
costituisce orario di lavoro”.
Bocciato, quindi, il regolamento applicato fino a oggi dalla società, che considerava “tempo di riposo” la percorrenza da
casa al primo cliente e il ritorno a fine giornata e calcolava la durata quotidiana del lavoro “conteggiando il tempo
trascorso tra l’ora di arrivo dei dipendenti sul luogo in cui si trova il primo cliente e l’ora in cui i dipendenti partono dal
luogo in cui si trova l’ultimo cliente”. Anche se la distanza che gli agenti devono percorrere è in alcuni casi superiore ai
100 chilometri e richiede più di tre ore di viaggio.
I giudici del Lussemburgo al contrario ritengono che “i lavoratori siano a disposizione del datore di lavoro durante i tempi
di spostamento” perché “i lavoratori non hanno la possibilità di disporne liberamente e di dedicarsi ai loro
interessi“. Infatti “la circostanza che i lavoratori comincino e terminino i tragitti presso il loro domicilio è una conseguenza
diretta della decisione del loro datore di lavoro di eliminare gli uffici regionali e non della volontà dei lavoratori stessi”. Ne
deriva che “costringerli a farsi carico della scelta del loro datore di lavoro sarebbe contrario all’obiettivo di tutela della
sicurezza e della salute dei lavoratori perseguito dalla direttiva, nel quale rientra la necessità di garantire ai lavoratori un
periodo minimo di riposo”.
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