IL CONSIGLIO COMUNALE

Transcript

IL CONSIGLIO COMUNALE
Si dà atto dell’allontanamento del consigliere Staniscia A., per cui i presenti risultano essere n. 17;
Il Presidente introduce l’argomento e passa la parola all’Assessore Pellegrini che relaziona in
merito alla proposta all’Ordine del Giorno.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto:
-
-
che la Regione Abruzzo ha pubblicato in data 22.07.2008 la L.R. nr. 11/2008 (Nuove Norme
in materia di Commercio) contenente la regolamentazione dell’esercizio delle attività
commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa e del settore della somministrazione di
alimenti e bevande soffermandosi sulla definizione degli indirizzi generali e sulla
programmazione necessaria per l’insediamento delle due attività;
che la L.R. nr. 11/2008 è entrata in vigore il 24.07.2008 e che per le attività di commercio al
dettaglio relative agli esercizi di media e grande superficie di vendita l’art. 1, comma 58,
prescrive che i Comuni:
a) recepiscono le disposizioni regionali nel proprio strumento urbanistico individuando le
zone del proprio territorio ed i criteri di localizzazione di cui ai commi da 37 a 43 e al
comma 46, individuando eventualmente anche le aree da destinare agli insediamenti
delle medie e delle grandi superfici di vendita;
b) stabiliscono una ripartizione del territorio comunale che individui gli eventuali centri
minori o frazioni, le periferie ed il centro storico per il quale, ai sensi di quanto disposto
dai commi da 67 a 74 possono prevedere uno specifico piano che fissi principi e criteri
per l’insediamento delle grandi e medie superfici di vendita e degli esercizi di vicinato;
c) adottano i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le medie e grandi
superfici di vendita, sulla base delle disposizioni di cui alla L.R. in parola, prevedendo
in particolare la contestualità di cui al comma 39, sentite le organizzazioni provinciali,
aderenti alle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei
consumatori, degli imprenditori del commercio e delle organizzazioni sindacali del
settore fissando le norme sul procedimento per l’esame delle domande relative alle
medie superfici di vendita, il termine entro il quale le domande si possono ritenere
accolte anche se non esaminate nonché ogni ulteriore criterio per garantire la massima
trasparenza nella definizione delle procedure medesime;
Considerato che:
-
-
l’art. 1, comma 40, (Parametri di insediabilità urbanistica delle medie e grandi superfici di
vendita) precisa: “Il rispetto dei criteri di localizzazione di cui al comma 46 e dei parametri
di insediabilità di cui ai commi da 37 a 43, sono condizioni necessarie per il rilascio
dell’autorizzazione commerciale” significando che le tipologie di intervento quali i nuovi
insediamenti o modificazioni (trasferimento di sede, ampliamento della superficie di vendita
per le medie superfici o trasferimento di sede e modifica quantitativa o qualitativa di settore
merceologico per le grandi superfici) sottoposte al regime autorizzatorio sono subordinate al
preliminare adempimento di cui al punto a) del comma 58 sopra riportato;
che l’art. 1, comma 46, (Localizzazione degli esercizi commerciali delle medie e grandi
superfici di vendita nell’ambito delle diverse zone del territorio comunale) stabilisce: “ I
Comuni nella predisposizione degli indirizzi programmatici e nell’adeguamento degli
strumenti urbanistici, di cui ai commi da 37 a 43, individuano le zone del proprio territorio,
ed eventualmente le aree da destinare agli insediamenti commerciali delle medie e delle
grandi superfici di vendita sottoponendo le previsioni alle procedure in materia di
valutazione ambientale strategica (VAS). Il solo adeguamento dei parametri e degli
standards urbanistici di cui ai commi da 37 a 43 con contestuale conferma delle previsioni
di piano, in ordine alle destinazioni d’uso di carattere commerciale, non comporta
necessità di variante allo strumento urbanistico generale. In tal caso il recepimento di cui
ai commi da 37 a 43 e del presente comma è soddisfatto, da parte dei Comuni, con
l’adozione di un atto deliberativo da parte dell’organo comunale competente e le normative
degli strumenti urbanistici comunali, ancorché vigenti, si intendono modificate senza
ulteriori provvedimenti”;
Evidenziato che la L.R. nr. 11/2008 non ha previsto disposizioni transitorie in materia di
apertura di esercizi di media e grande superficie fino all’adozione da parte del Comune dei
criteri per la programmazione delle attività commerciali sul territorio e pertanto tutte le
tipologie di intervento quali aperture, trasferimenti di sede, ampliamenti di superficie ecc .....,
sottoposte al regime autorizzatorio, sono subordinate al preliminare adempimento di cui al
punto a) del comma 58 sopra riportato, come contemplato dall’art. 1, comma 40, della LR.;
Ritenuto che, per quanto riguarda il punto a), giusta le indicazioni dell’art. 1, comma 46, della
L.R., il Comune possa, laddove confermi le previsioni del PRG in ordine alle destinazioni d’uso
di carattere commerciale, con un atto deliberativo e senza la necessità di ulteriori
provvedimenti, recepire i parametri e gli standards urbanistici relativi agli insediamenti delle
medie e grandi superfici di vendita, di cui ai commi da 37 a 43, adeguando lo strumento
urbanistico senza approvare alcuna variante allo stesso;
Considerato che il Comune di Atessa (CH) è già dotato di uno strumento pianificatorio relativo
alle attività commerciali, approvato in attuazione della L.R. nr. 62/99, con delibera di C.C. nr. 2
del 15.01.2001 con il quale sono state recepite nello strumento urbanistico le disposizioni
regionali allora emanate peraltro solo in parte integrate dalla nuova normativa;
Ritenuto, pertanto, di dover recepire le nuove norme regionali in materia di commercio al fine
di non paralizzare le aperture ed i trasferimenti delle strutture commerciali di vendita al
dettaglio in sede fissa;
Richiamata la delibera di G.C. nr. 82 del 23.03.2009, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
veniva rideterminata la zonizzazione del territorio comunale ai fini dell’approvazione del nuovo
piano commerciale;
Sentite la Associazioni di categoria e sindacali maggiormente rappresentative nella seduta del
16.12.2009;
Richiamata la L.R. nr. 62/99;
Vista la L.R. nr. 11/2008;
Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267,
Visto il parere favorevole del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità
tecnica;
Sentiti gli interventi, tutti integralmente riportati nel verbale del resoconto della odierna
seduta;
Con 12 voti favorevoli e 5 astenuti (Antonini, Menna V., Farina, Cellucci e Marcolongo),
espressi palesemente da n. 17 consiglieri, compreso il Sindaco, presenti in aula e votanti,
accertati e proclamati dal Presidente, sui 21 assegnati al Comune;
DELIBERA
1) di recepire i criteri e le procedure definite dalla Regione Abruzzo con Legge nr.
11 del 16.07.2008 relative agli insediamenti commerciali su aree private al
dettaglio in sede fissa;
2) di approvare l’allegata “Disciplina dell’Attività Commerciale su aree private in
sede fissa – Normativa” composta da nr. 30 articoli che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto;
3) di confermare, contestualmente, le vigenti previsioni urbanistiche in ordine alle
destinazioni d’uso di carattere commerciale dando atto che il recepimento dei
parametri di insediabilità urbanistica di cui all’art. 1, commi da 37 a 43, L.R.
11/2008 non comporta alcuna necessità di variante al Piano Regolatore Generale;
4) di non procedere, di conseguenza, ad alcuna nuova individuazione di aree da
destinare agli insediamenti commerciali;
5) di dare atto che la planimetria sotto la voce Allegato B) riportante la suddivisione
territoriale, pur costituendo parte integrante e sostanziale del presente atto, non
viene materialmente allegata ma resta depositata presso l’Ufficio Attività
Produttive del Comune.
DISCIPLINA DELL’ ATTIVITA’ COMMERCIALE SU AREE
PRIVATE IN SEDE FISSA.
(L.R. nr. 11/2008)
NORMATIVA
ART. 1
PRINCIPI GENERALI
1.
2.
3.
Le disposizioni del presente programma dettano i criteri e le procedure per l’insediamento e l’esercizio delle
attività di commercio al dettaglio ed all’ingrosso su aree private in sede fissa in applicazione degli indirizzi di
cui alla Legge Regionale nr. 11 del 16.07.2008 pubblicata sul BURA nr. 22 del 22.07.2008.
Le attività commerciali devono rispondere a condizioni di compatibilità con le norme degli strumenti
urbanistici in vigore, così come modificati con il presente atto di recepimento delle disposizioni regionali.
Le attività commerciali, inoltre, dovranno rispettare i regolamenti comunali in materia, di polizia urbana,
annonaria e igienico-sanitaria, di inquinamento, di pubblica sicurezza, di viabilità.
ART. 2
AMBITO DI APPLICAZIONE
1.
2.
3.
4.
Le disposizioni del presente articolato si applicano agli esercizi commerciali al dettaglio ed all’ingrosso su
aree private in sede fissa.
Gli esercizi commerciali in sede fissa possono operare nei seguenti settori merceologici: a) alimentare; b) non
alimentare; c) misti.
La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata
da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi,
locali di lavorazione, uffici e servizi.
La superficie di vendita di merci ingombranti, non facilmente amovibili ed a consegna differita (mobilifici,
concessionarie di automobili e di altri veicoli a motore, rivendite di legname, materiali edili e tipologie simili)
è calcolata in misura di ½ della superficie lorda di pavimentazione aperta al pubblico. In tali esercizi non
possono essere introdotte o vendute merci diverse da quelle aventi le caratteristiche sopra tassativamente
indicate, salvo che si chiedano ed ottengano le autorizzazioni prescritte dagli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 114/98 per
l’intera ed effettiva superficie di vendita.
ART. 3
DEFINIZIONI
1. Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa si definiscono in ragione della
popolazione residente (Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti) a seconda della
loro superficie di vendita e caratteristiche nelle seguenti tipologie:
I. Esercizi di vicinato sono quelli aventi una superficie di vendita non superiore a 250 mq.;
II. Medie strutture di vendita sono quelli aventi la seguente superficie di vendita:
Tipologia M1 = da mq. 251 a mq. 600;
Tipologia M2 = da mq. 601 a mq. 1.500;
Tipologia M3 = da mq. 1.501 a mq. 2.500;
III. Grandi superfici di vendita sono quelli aventi superficie superiore ai limiti massimi
relativi alle tipologie M3 di cui al punto precedente;
IV. Centro commerciale, una media o grande superficie di vendita nella quale più esercizi
commerciali per la vendita al dettaglio sono inseriti in una unica struttura a destinazione
specifica e che comunque usufruiscono in comune di parti accessibili al pubblico,
accessi, servizi, viabilità, parcheggi e spazi gestiti unitariamente. La superficie di
vendita di un centro commerciale è quella risultante dalla somma delle superfici di
vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti;
V. Outlet – una media o una grande superficie di vendita nella quale uno o più imprenditori
rivendono professionalmente e continuativamente al consumatore finale merceologie
che sono state prodotte almeno dodici mesi prima della data dell’inizio della vendita
stessa, dimostrabile dalla documentazione di acquisto della merce, o che presentano
difetti non occulti di produzione e che comunque non siano state introdotte nei canali
distributivi classici;
VI. Factory outlet center – una media o una grande superficie di vendita composta da
esercizi commerciali, come definiti al precedente punto V, la cui superficie di vendita
complessiva è pari o superiore a due terzi della superficie di vendita del centro
commerciale stesso;
VII. Esercizio specializzato – una media o grande superficie di vendita in cui è prevista la
vendita di un unico marchio relativo ad uno o più settori non alimentari a grande
fabbisogno di superficie: autoveicoli, motoveicoli, nautica, mobili, arredamento,
illuminazione, casalinghi, legnami, materiali edili, giardinaggio;
VIII. Parco commerciale – l’aggregazione di tre o più esercizi commerciali di grandi
superfici di vendita situati in edifici anche distinti e separati da viabilità purché ricadenti
in area omogenea;
IX. Esercizi polifunzionali – punti vendita che comprendono il commercio al dettaglio di
prodotti del settore merceologico alimentare, unitamente ad almeno tre diverse attività
commerciali, economiche, amministrative o di servizi complementari.
ART. 4
DIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE
1.
Ai fini della presente disciplina il territorio comunale, così come definito con delibera di G.C. nr. 82 del
23.03.2009, è suddiviso nelle seguenti zone:
ZONA 1: Centro Storico: come individuato con il nr. 1 sulla planimetria denominata “Allegato B”;
ZONA 2: Via Gramsci: come individuata con il nr. 2 sulla planimetria denominata “Allegato B”;
ZONA 3: Saletti A: come individuata con il nr. 3 sulla planimetria denominata “Allegato B”;
ZONA 4: Saletti B: come individuata con il nr. 4 sulla planimetria denominata “Allegato B” (PIP);
ZONA 5: Le zone definite dal PRG di completamento e di espansione sia residenziali che produttive e
comunque dove è previsto l’uso commerciale;
ZONA 6: Le zone agricole definite dal PRG.
ART. 5
CRITERI PER L’INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI
1. In tutto il territorio comunale è consentita l’apertura, il trasferimento e l’ampliamento, fino
al limite massimo di 250 mq. di superficie di vendita, degli esercizi di vicinato, previa
comunicazione al Comune, purché i locali siano provvisti di specifica destinazione d’uso.
2.
Limitatamente al Centro Storico è consentito il cambio di destinazione ad uso commerciale su tutti i locali
situati al piano terra purché l’altezza media non sia inferiore a mt. 2,50.
3. L’apertura, il trasferimento e l’ampliamento, nei limiti dimensionali previsti dall’art. 3,
comma 1, punto II, di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione del
Comune nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo art. 6.
4. L’apertura, il trasferimento e l’ampliamento, nei limiti dimensionali previsti dal successivo
art. 8, di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione del Comune, previo
parere della Conferenza dei Servizi, nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo art. 6.
ART. 6
PARAMETRI URBANISTICI
1. Le strutture delle grandi e medie strutture di vendita devono rispondere a condizioni di
compatibilità con le norme urbanistiche che regolano l’insediabilità sul territorio, secondo i
parametri e gli standards di cui ai commi successivi. Per le aree dei nuovi insediamenti è
d’obbligo la specifica destinazione d’uso.
2. Per i nuovi insediamenti commerciali di cui al punto 1. del presente articolo si applicano i
seguenti parametri urbanistici:
a) Rapporto di copertura del lotto inferiore al quaranta per cento;
b) Distanze minime dai confini: dieci metri lineari da confini con aree private e
comunque non inferiori all’altezza del fronte del manufatto, slave le maggiori
distanze previste dallo strumento urbanistico;
c) Altezza dei manufatti così come previsto dallo strumento urbanistico;
d) Superficie dei parcheggi riferita a quelli di specifica pertinenza (con esclusione di
quelli di servizio alla struttura, carico e scarico merci, personale dipendente e per
quelli a destinazione pubblica previsti da atti convenzionali con l’Amministrazione):
Due metri quadrati di parcheggio per ogni metro quadrato di superficie di
vendita per le grandi superfici di vendita;
Un metro quadrato di parcheggio per ogni metro quadrato di superficie di
vendita per le medie superfici di vendita;
e) superficie di verde o comunque permeabile secondo le convenzioni con
l’Amministrazione comunale;
f) gli accessi alla viabilità principale dovranno essere lontani da incroci e da punti
nevralgici secondo quanto disposto dal Codice della Strada;
g) la lunghezza delle bretelle di accesso e di uscita nei e dai parcheggi da ed a strade di
primaria importanza dovrà essere non inferiore a 15 ml. per ogni 60 posti auto
ricavati dalla superficie del parcheggio diviso per quattordici mq. per auto;
h) gli accessi di cui al punto g) devono avere una lunghezza pari al doppio di quella
delle uscite.
3. I parametri urbanistici di cui ai commi precedenti non si applicano agli esercizi di vicinato
ed agli esercizi con superficie di vendita fino a 400 mq., ricadenti all’interno dei centri
urbani.
4. E’ fatta salva la riutilizzazione di contenitori – nei limiti di superficie di vendita originaria
accertata dagli uffici comunali – nei quali sia cessata, per chiusura o trasferimento, l’attività
commerciale, anche in deroga ai criteri di cui al presente articolo, qualora non vi siano
variazioni dimensionali in aumento della superficie di vendita.
ART. 7
INSEDIAMENTI DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA
1.
Gli insediamenti delle medie strutture sono consentiti nelle sotto specificate zone o aree con le superfici di
vendita di seguito indicate:
• ZONA 2 = Via Gramsci: Tipologia M2 (da mq. 601 a mq. 1.500) – Settore Alimentare e non
Alimentare;
• ZONA 3 = Saletti A: Tipologia M3 (da mq. 1.501 mq. 2.500) – Settore alimentare e non alimentare;
• ZONA 4 = Saletti B (PIP): Tipologia M3 (da mq. 1.501 mq. 2.500) – Solo Settore non Alimentare.
• ZONA 5 = Zone definite dal PRG di completamento e di espansione sia residenziali che produttive e
comunque dove è previsto l’uso commerciale: Tipologia M2 (da mq. 601 a mq. 1.500) – Settore
Alimentare e non Alimentare.
2.
Sono, inoltre, consentite nelle suddette zone o aree nei limiti dimensionali di cui sopra le
seguenti tipologie di vendita:
•
•
•
ZONA 3 = Saletti A: attività di cui all’art. 3 del presente programma punti V, VI, VII, VIII, IX;
ZONA 4 = Saletti B (PIP): attività di cui all’art. 3 del presente programma punti V, VI, VII, VIII;
ZONA 5 = Zone definite dal PRG di completamento e di espansione sia residenziali che
produttive e comunque dove è previsto l’uso commerciale: attività di cui all’art. 3 del presente
programma punti VII, VIII.
ART. 8
INSEDIAMENTI DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA
1. Gli insediamenti della grande superficie di vendita sono consentiti soltanto nella ZONA 3 =
Saletti A nei limiti dimensionali massimi e per tipologie merceologiche così come definite dall’art.
1, comma 48, della L.R. nr. 11/2008.
ART. 9
INSEDIAMENTI NELLE ZONE AGRICOLE
1. Nelle zone agricole, così come definite dal PRG, è consentita l’apertura di esercizi commerciali di vicinato (fino a
250 mq.) anche in combinazione con altre attività economiche di qualsiasi genere purché nel rispetto delle norme
igienico-sanitarie ed alle prescrizioni di impatto ambientale e, comunque, anche in deroga alle norme urbanistiche che
attengono alla destinazione d’uso.
ART. 10
PROCEDURE PER L’APERTURA DI ESERCIZI DI VICINATO
1.
2.
3.
4.
5.
L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento di superficie di vendita di un esercizio di vicinato, sono
soggetti a previa comunicazione al Comune mediante l’apposito Modello COM1.
Nella comunicazione di cui al punto 1. l’interessato dichiara:
a) di essere in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 10 e dei requisiti morali di cui ai
commi da 6 a 9 della L.R. nr. 11/2008;
b) di aver rispettato i regolamenti e le disposizioni comunali in materia di urbanistica, igienico-sanitaria,
nonché quelli relativi alla destinazione d’uso dei locali; c)
c) il settore merceologico che intende attivare nonché la superficie di vendita dell’esercizio.
Di seguito alla denuncia di inizio attività il Comune, sulla base anche di una verifica diretta, oltre che
provvedere alla iscrizione dell’esercizio ai ruoli competenti comunica i dati relativi alla nuova attività alla
Direzione Regionale Attività Produttive – Servizio Sviluppo del Commercio.
L’attività di vendita dovrà avvenire sempre e comunque nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, dei
regolamenti locali di polizia urbana, dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche.
Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita dei prodotti alimentari è consentito il consumo immediato sul
posto dei prodotti di gastronomia, a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione di alimenti e
bevande e le attrezzature ad esso finalizzate.
ART. 11
PROCEDURE PER L’APERTURA DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA
1. L’apertura, il trasferimento e l’ampliamento della superficie di vendita fino ai limiti
dimensionali previsti dall’art. 3, comma 1, punto II, V, VI, VII, VIII e IX di un esercizio
della media struttura sono soggetti all’autorizzazione rilasciata dal Comune,
subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui alla L.R. nr. 11/2008 ed alle finalità e
gli obiettivi programmatici di al presente atto.
2.
3.
Ai fini della richiesta di autorizzazione l’interessato si avvarrà degli appositi modelli COM2 in uso presso il
Comune o presso il SUAP di riferimento.
Nella richiesta l’interessato deve dichiarare:
a)
4.
Di essere in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 10 della L.R. nr. 11/2008 e dei
requisiti morali di cui ai commi da 6 a 9;
b) L’ubicazione dell’esercizio, la superficie di vendita e il settore o i settori merceologici che intende
attivare;
c) Eventuali comunicazioni e notizie per la valutazione delle priorità così come previsto dal comma 64
della L.R. nr. 11/2008.
La domanda, inoltre, deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) Relazione tecnica descrittiva delle caratteristiche dell’insediamento in cui si intende attivare
l’esercizio comprovante il rispetto delle disposizioni di cui ai parametri di localizzabilità e di
insediabilità di cui al presente atto;
b) Estremi o facoltativamente copia della certificazione di agibilità edilizia relativa ai locali in oggetto;
c) Grafico planimetrico in adeguata scala da cui si evincano le superfici con evidenziazione di quelle
destinate alla vendita, nonché di quelle destinate a parcheggi e le condizioni di viabilità in relazione
alla rete stradale;
d) In caso di accorpamento di esercizi esistenti con le relative specifiche, e cioè se trattasi di esercizi di
vicinato o della media distribuzione con la contestuale prova dell’avvenuta riconsegna delle autorizzazioni
accorpate.
5.
La procedura di cui al presente articolo si applica, altresì, agli insediamenti di cui all’art. 3 comma 1, punto V,
VI, VII, VIII e IX.
ART. 12
ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA
1. Al ricevimento della domanda per il rilascio di una autorizzazione per una media struttura di
vendita il Comune invierà al richiedente la comunicazione di avvio del procedimento
amministrativo ai sensi delle vigneti disposizioni di legge comunicando anche il
Responsabile del Procedimento.
3. Il comune, nella fase istruttoria, deve verificare:
a) Il possesso dei requisiti per lo svolgimento dell’attività secondo quanto disposto
dall’art. 1, commi da 6 a 10, della L.R. nr. 11/2008 (ossia verifica dei requisiti
morali e quelli professionali, per quanto riguarda il settore alimentare o misto);
b) La compatibilità del tipo di insediamento con la destinazione dell’area e della
destinazione d’uso dei manufatti per attività commerciale al dettaglio, che deve
essere riscontrata in base allo strumento urbanistico aggiornato ai sensi della L.R. nr.
11/2008; la compatibilità con i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché
quelle relative alla destinazione d’uso;
c) La dotazione dei parcheggi di pertinenza secondo i parametri di cui all’art. , comma
38, lett. d) della L.R. nr. 11/2008;
d) Gli accessi veicolari per i quali è necessario limitare al minimo le interferenze con
situazioni di traffico che già denunciano stati di congestione o strozzature sulle
infrastrutture primarie di comunicazione;
e) Il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana;
f) Il rispetto dei regolamenti igienico-sanitari.
4. Il Responsabile del Procedimento provvedere ad accertare i suddetti requisiti attraverso gli
Uffici competenti ai quali trasmetterà, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento
della domanda, copia della documentazione per l’accertamento del requisito di competenza.
5. Il termine entro il quale le domande devono ritenersi accolte, qualora non venga comunicato
il provvedimento di diniego, è di 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento.
ART. 13
CORRELAZIONE DEI PROCEDIMENTI PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 39, della L.R. nr. 11/2008, per le medie strutture di vendita e per le grandi superfici di
vendita che devono insediarsi in contenitori di nuova realizzazione è stabilita la contestualità dei procedimenti di
rilascio del permesso di costruire afferente l’immobile e dell’autorizzazione commerciale.
ART. 14
DOMANDE IRREGOLARI E/O INCOMPLETE
1. Il Comune, per le domande pervenute incomplete, è tenuto a darne comunicazione al
richiedente entro 30 (trenta) giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza.
2. In tal caso, i termini ricominceranno a decorrere dal giorno in cui la domanda verrà
effettivamente e totalmente regolarizzata, senza tenere conto del periodo pregresso, cioè dei
giorni decorsi dalla presentazione a quello del perfezionamento della pratica.
ART. 15
RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE
1. L’esame della richiesta di autorizzazione per una media struttura di vendita deve essere concluso entro 90
(novanta) giorni dalla data di ricevimento della domanda.
2. Il Responsabile del Procedimento, conclusa l’istruttoria, rilascia l’autorizzazione o comunica il diniego
motivato all’interessato.
3. L’autorizzazione indica:
a) La titolarità del provvedimento;
b) L’ubicazione specifica dell’esercizio e la superficie di vendita per settore merceologico;
c) La superficie dei parcheggi nonché anche le altre componenti delle superfici commerciali.
4. L’inosservanza di eventuali prescrizioni previste nell’autorizzazione comporta la sospensione dell’autorizzazione
stessa sino al ripristino di quanto autorizzato.
ART. 16
CRITERI E PROCEDURE PER L’APERTURA DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA
1. Per le procedure inerenti il rilascio delle autorizzazioni relative a nuove aperture o al
trasferimento di grandi strutture di vendita si fa riferimento all’art. 1, commi da 60 a 65, della L.R.
nr. 11/2008.
2. L’apertura, il trasferimento di sede e la modifica, quantitativa o qualitativa, di settore
merceologico di una grande superficie di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal
Comune secondo le procedure di cui all’art. 1, commi da 24 a 28, della L.R. 11/2008.
3. E’ consentita l’attivazione di una grande struttura commerciale avente una superficie massima di
vendita di ottomila metri quadrati con una unica autorizzazione mediante accorpamento di
esercenti l’attività di commercio a posto fisso che si associno tra loro per l’apertura con la
contestuale cessazione degli esercizi originari.
L’iter procedurale e le diverse modalità di accorpamento per l’attivazione di una grande struttura
sono disciplinate dall’art. 1, commi da 52 a 57, della L.R. 11/2008.
4. Non sono consentiti insediamenti di grandi superfici di vendita in deroga ai contenuti della L.R.
nr. 11/2008. Non sono consentiti insediamenti di esercizi commerciali per la vendita al dettaglio
nelle aree destinate ad insediamenti artigianali ed industriali. In tali aree è comunque consentita la
vendita al dettaglio dei prodotti realizzati dalle aziende artigiane ed industriali ivi insediate.
ART. 17
VALIDITA’ TEMPORALE
1. Gli esercizi commerciali delle medie strutture di vendita, soggetti ad autorizzazione
amministrativa, devono essere attivati entro dodici mesi dalla data di rilascio della
autorizzazione.
2. Gli esercizi commerciali delle grande superficie di vendita, devono essere attivati entro
ventiquattro mesi dalla data di rilascio della autorizzazione.
3. Nei casi di comprovata necessita, per ritardi comunque non imputabili al richiedente, il
Comune, previa richiesta dell’interessato, può concedere proroghe la cui durata complessiva
comunque non può essere superiore a dodici mesi per le medie strutture di vendita e a
ventiquattro mesi per le grandi superfici di vendita.
4. In caso di mancata attivazione entro i termini prescritti il Dirigente o Responsabile del
Servizio competente dichiara la decadenza dell’autorizzazione.
ART. 18
COMMERCIO ALL’INGROSSO
1.
2.
Il commercio all’ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici, può essere
esercitato, previa verifica, a cura dei competenti Uffici comunale, dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10 della
L.R. nr. 11/2008, effettuata al momento della iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di
Commercio competente.
E’ vietato l’esercizio congiunto nello stesso locale dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio e dei
settori alimentari e non alimentari. Il divieto di cui al presente comma non si applica per la vendita dei seguenti
prodotti non alimentari: macchine, attrezzature e articoli tecnici per l’agricoltura, l’industria, il commercio e
l’artigianato; materiale elettrico; colori e vernici, carte da parati; ferramenta ed utensileria; articoli per impianti
idraulici, gas ed igienici; articoli per riscaldamento; strumenti scientifici e di misura; macchine per ufficio;
auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio; combustibili; materiali per l’edilizia; legnami.
FORME SPECIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO
ART. 19
SPACCI INTERNI
1.
2.
3.
La vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di
cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad
accedervi è soggetta ad apposita comunicazione al Comune competente per territorio e deve essere effettuata
in locali non aperti al pubblico e che non abbiano accesso dalla pubblica via.
Nella comunicazione, oltre al possesso dei requisiti di cui commi da 6 a 10 della L.R. 11/2008, deve essere
dichiarata l’ubicazione dei locali, la superficie di vendita, il preposto alla gestione dello spaccio ed il rispetto
delle norme in materia di idoneità dei locali.
L’attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla comunicazione.
ART. 20
APPARECCHI AUTOMATICI
1. La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è soggetta ad
apposita comunicazione al Comune.
2. Nella comunicazione, oltre al possesso dei requisiti di cui commi da 6 a 10 della L.R.
11/2008, deve essere dichiarata il settore merceologico e ove l’apparecchio venga installato
su aree pubbliche l’osservanza delle norme sulla occupazione del suolo pubblico.
3. L’attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla comunicazione.
4. La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in
modo esclusivo o fuori da locali è soggetta alle medesime disposizioni concernenti
l’apertura di un esercizio di vendita.
ART. 21
VENDITA PER CORRISPONDENZA E/O ALTRI MEZZI DI COMUNICAZIONE
1.
2.
3.
4.
La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a
previa comunicazione al Comune nel quale l’esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale se
persona giuridica.
Nella comunicazione deve essere dichiarato il possesso dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10 della L.R.
11/2008 ed il settore merceologico.
L’attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
Le modalità di vendita di cui al presente articolo sono disciplinate dal comma 77 della L.R. 11/2008.
ART. 22
VENDITA EFFETTUATA PRESSO IL DOMICILIO DEI CONSUMATORI
1.
2.
3.
4.
La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori, è soggetta a
previa comunicazione al Comune nel quale l’esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale, se
persona giuridica.
Nella comunicazione deve essere dichiarato il possesso dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10 della L.R.
11/2008 ed il settore merceologico.
L’attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
Il soggetto che intende avvalersi di incaricati per l’esercizio dell’attività ne comunica l’elenco all’autorità di
pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale.
ART. 23
VENDITE STRAORDINARIE
1. Sono considerate vendite straordinarie le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione
e le vendite promozionali effettuate dall’esercente al dettaglio per offrire agli acquirenti
occasioni di maggior favore.
2. Le modalità di svolgimento e la pubblicità di tali forme sono disciplinate dagli articoli
seguenti.
ART. 24
LE VENDITE DI LIQUIDAZIONE
1.
2.
3.
Le vendite di liquidazione sono effettuate dall’esercente al dettaglio per esitare le proprie merci a seguito di
cessazione definitiva dell’attività, cessazione di locazione, di durata almeno annuale, di azienda o di ramo di
azienda, cessione dell’azienda o di ramo di azienda, trasferimento dei locali, trasformazione o rinnovo locali.
Le vendite di liquidazione possono essere effettuate in qualunque momento dell’anno per una sola volta e per
la durata massima di sei settimane.
Per effettuare tale tipo di vendita l’interessato deve darne comunicazione al Comune almeno sette giorni prima
dell’inizio con lettera raccomandata, fax, e-mail indicando l’ubicazione dei locali ed il motivo della
liquidazione, le merci poste in liquidazione con l’indicazione dei prezzi originari, dello sconto e del prezzo di
liquidazione.
4.
5.
Nei casi di rinnovo o di trasformazione dei locali, intendendosi per tali la ristrutturazione, la modifica di
cubatura o il rinnovo delle attrezzature, l’esercente deve indicare il periodo in cui resterà chiuso
successivamente alla liquidazione che comunque non può essere inferiore a dieci giorni.
Dall’inizio della vendita di liquidazione è vietato introdurre nell’esercizio merce del genere di quella venduta
anche se la stessa è stata acquistata o concessa ad altro titolo anche in conto deposito. E’ fatto obbligo
all’esercente di esporre cartelli informativi sul tipo di vendita che si sta effettuando. E’ vietato effettuare
vendite di liquidazione per rinnovo locale nei trenta giorni antecedenti i saldi di fine stagione e nei trenta
giorni antecedenti il Natale.
ART. 25
LE VENDITE DI FINE STAGIONE
1.
2.
3.
Per vendite di fine stagione o saldi si intendono le forme di vendita che riguardano prodotti stagionali o articoli
di moda che devono essere venduti entro un breve lasso di tempo dalla fine della stagione pena il notevole
deprezzamento.
Tali vendite possono essere effettuate solo in due periodi dell’anno che saranno determinati dalle Camere di
Commercio competente per territorio.
Per l’effettuazione di tali vendite è necessario dare preventiva comunicazione, sette giorni prima dell’inizio,
con lettera raccomandata, fax, e-mail al Comune indicando l’inizio, la fine nonché gli sconti praticati sui
prezzi normali di vendita che devono comunque essere esposti. E’ fatto obbligo all’esercente di esporre cartelli
informativi sul tipo di vendita che si sta effettuando con la relativa durata.
ART. 26
LE VENDITE PROMOZIONALI
1.
2.
Le vendite promozionali sono effettuate dall’operatore commerciale al fine di promuovere gli acquisti di
alcuni prodotti merceologici praticando uno sconto sul prezzo normale di vendita. L’operatore che pone in
vendita prodotti aventi stagionalità non può effettuare vendite promozionali nei trenta giorni precedenti i
periodi fissati per le vendite di fine stagione.
E’ fatto obbligo all’esercente di esporre cartelli informativi sulle merci oggetto della promozione e con
l’indicazione, oltre al prezzo di vendita originario e alla percentuale di sconto, anche del prezzo di vendita
realmente praticato, cioè scontato. In ciascun anno solare l’operatore può svolgere un numero indefinito di
vendite promozionali. L’offerta di vendita dei prodotti non può superare la misura del 20% delle referenze
presenti nel punto vendita.
ART. 27
DISPOSIZIONI COMUNI ALLE VENDITE STRAORDINARIE
1. Le merci oggetto delle vendite straordinarie devono essere indicate in modo inequivocabile
per distinguerle da quelle poste in vendita al prezzo ordinario.
2. Le asserzioni pubblicitarie delle vendite straordinarie devono essere presentate in modo non
ingannevole, esplicitando:
a) L’indicazione del periodo e del tipo di vendita;
b) Gli sconti o i ribassi praticati nonché la qualità e la griffe rispetto ai diversi prodotti
merceologici posti in vendita straordinaria;
c) Gli sconti praticati, il prezzo originario ed il prezzo finale per tutti i prodotti posti in
vendita straordinaria.
3. Fatte salve le vendite giudiziarie, nella vendita o nella pubblicità è vietato l’uso della
dizione vendite fallimentari, procedure esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche
come termine di paragone.
ART. 28
PUBBLICITA’ DEI PREZZI
1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all’ingresso del locale e
nelle immediate adiacenze dell’esercizio devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il
prezzo di vendita al pubblico.
2. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l’uso di un
unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema
di vendita del libero servizio l’obbligo dell’indicazione del prezzo deve essere osservato in
ogni caso su tutte le merci comunque esposte al pubblico.
3. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara
e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi
dal comma 2.
4. Restano salve le disposizioni vigenti circa l’obbligo dell’indicazione del prezzo di vendita
al dettaglio per unità di misura.
ART. 29
DISPOSIZIONI VARIE
1. E’ istituito presso la Direzione Attività Produttive della Giunta Regionale l’Osservatorio
Regionale del sistema distributivo al quale l’Ufficio Commercio del Comune provvederà ad inviare
i questionari sulle attività commerciali.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente piano si rimanda al D. Lgs. 114/98 ed alla L.R. nr.
11/2008.
3. Sono da considerarsi abrogati tutti i programmi commerciali precedentemente approvati.
ART. 30
SANZIONI
1. Per le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli del presente provvedimento si applicano
le sanzioni previste dal Titolo VII del D. Lgs. 114/98, nonché le sanzioni previste nei
Regolamenti comunali in materia e nelle specifiche ordinanze in materia.
2. L’autorità competente ad applicare le sanzioni è il Sindaco e/o il Responsabile del Servizio
Commercio.