Newsletter AGICA n° 3 - Studio Legale Internazionale Mondini

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Newsletter AGICA n° 3 - Studio Legale Internazionale Mondini
NEWSLETTER AGICA
Pubblicazione trimestrale –gennaio 2004 - n. 3 – Anno II
ITALIA
NOVITA’ LEGISLATIVE
- Presentato il codice della proprietà industriale
Il 4 dicembre 2003 è stato presentato a Roma dal Ministro delle Attività Produttive il
progetto di testo unico (codice) dei diritti di proprietà industriale.
L’ambizioso progetto trova il proprio fondamento nella legge delega n. 273 del 12
Dicembre 2002 che, oltre a demandare al governo l’istituzione delle sezioni
specializzate del diritto industriale, delegava anche, al suo art. 15, l’emanazione di uno
o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprietà
industriale…”, dettandone anche i relativi principi e criteri direttivi, tra i quali la
“ripartizione della materia per settori omogenei” ed il “coordinamento, formale e
sostanziale, delle disposizioni vigenti per garantire coerenza giuridica, logica e
sistematica”, nonché lo “adeguamento della normativa alla disciplina internazionale e
comunitaria intervenuta”.
Una prima bozza, elaborata da un’apposita commissione di nomina ministeriale, era già
stata sottoposta nell’ottobre dell’anno scorso agli esperti della materia ed agli ambienti
interessati le cui osservazioni sono state, almeno in parte, recepite nel nuovo testo.
Il codice riunisce in un'unica legge, riformulandone la sistematica e, in alcuni casi,
anche la sostanza, le discipline di alcuni dei tipici istituti della proprietà industriale in
precedenza contenute in autonomi testi normativi (marchi, indicazioni geografiche,
disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a
semiconduttori, informazioni segrete e nuove varietà vegetali). Si noti che tra tali
istituti, nel nuovo testo, non compaiono più di nomi a dominio che, nella prima bozza,
formavano oggetto di una dettagliata disciplina; riferimenti a questo istituto compaiono
tuttavia nell’art. 22 che sancisce il principio dell’unitarietà dei segni distintivi e nell’art.
133 che prevede la facoltà del giudice cautelare di disporre il trasferimento provvisorio
del “nome a dominio aziendale illegittimamente registrato”.
Di particolare interesse è altresì la premessa ai diversi diritti di privativa di una serie di
principi generali che governano l’intera materia della proprietà industriale (libro I),
nonché la formulazione di norme comuni in tema di tutela giurisdizionale dei diritti
(libro III).
Completano il codice le disposizioni in tema di procedure per l’acquisto e il
mantenimento dei relativi diritti (libro IV), di procedure amministrative speciali in
materia (libro V), di ordinamento professionale dei consulenti di proprietà industriale
(libro VI) e di gestione della proprietà industriale (libro VII).
Il codice tocca solo marginalmente la materia del diritto d’autore, all’art. 44, che riduce
la durata della relativa tutela per le opere del design a venticinque anni dalla morte
dell’autore, in luogo dei settanta anni previsti in generale per le opere dell’ingegno.
Come è stato da più parti rilevato, tale disposizione, apparentemente dettata allo scopo
di coordinare la tutela delle opere del disegno industriale con quella prevista della
disciplina dei disegni e modelli (anch’essa di venticinque anni, decorrenti, tuttavia, dal
deposito della domanda di registrazione), si pone tuttavia in potenziale contrasto con la
Direttiva 93/83 CE che, come noto, prevede i settant’anni dalla morte dell’autore quale
termine generale di protezione per tutte le opere dell’ingegno, senza all’apparenza
consentire eccezioni in relazione a singole tipologie di opere.
Riserve da parte degli ambienti interessati sono state espresse anche in relazione al
difetto di coordinamento con la legge sulle sezioni specializzate, prevedendo il testo
unico che queste debbano applicare le nuove norme dettate per il processo societario
nelle controversie involgenti le materie oggetto del codice, tra cui – come detto – non
rientra il diritto d’autore che dunque, a rigore, dovrebbe rimanere assoggettato al rito
ordinario. A questa stregua, vi è il fondato rischio che le sezioni specializzate debbano
giudicare sulla base di due distinti riti, a seconda che la controversia involga o meno
una questione di diritto d’autore. (FG)
- Varata la legge Urbani sul cinema.
E’ stato approvato in via definitiva, il 22 gennaio 2004, il Decreto Legislativo n. 28, di
riforma della disciplina vigente in materia di attività cinematografiche (c.d. Legge
Urbani).
Il testo finale tiene conto, almeno in parte, dei rilevi svolti dall’Autorità garante della
Concorrenza e del Mercato che, in data 11 dicembre 2003, aveva segnalato al
Parlamento ed al Governo la situazione distorsiva della concorrenza che sarebbe
derivata dall’entrata in vigore di alcune disposizioni contenute nell’originario schema di
decreto.
Nel rinviare al commento al primo progetto del decreto apparso sullo scorso numero di
questa Newsletter, ci limitiamo qui di seguito a segnalare le principali modifiche ad
esso apportate in sede di approvazione:
! la Commissione per la cinematografia presso il Ministero per i beni e le attività
culturali è ora composta da due sottocommissioni, nelle quali sono state
accorpate le competenze originariamente attribuite a quattro diverse
sottocommissioni (art. 8):
a) la sottocommissione per il riconoscimento dell’interesse culturale, che tra l’altro
provvede, con apposite sezioni, al riconoscimento dell’interesse culturale, in
fase progettuale, dei lungometraggi, delle opere prime e seconde e dei
cortometraggi, ed alla definizione della quota massima di finanziamento
assegnabile anche in relazione alla comprovata valenza artistica degli autori; e
b) la sottocommissione per la promozione e per i film d’essai, che, suddivisa in
apposite sezioni, provvede tra l’altro all’individuazione di tale categoria di film
ed esprime parere sulle istanze relative ai contributi destinati dal Decreto alla
promozione delle attività cinematografiche, e ne definisce l’importo assegnabile.
! è stata modificata la composizione della Consulta territoriale per le attività
cinematografiche di cui all’art. 4, che ora è presieduta dal Capo del Dipartimento
per lo spettacolo e lo sport o dal Direttore generale competente appositamente
delegato; inoltre (art. 4.5), la Consulta ora esprime parere sulle richieste di
autorizzazione all’apertura di “multisale” con un numero di posti superiori a 1.800,
autorizzazione che viene rilasciata dal Direttore Generale competente (art. 22.5);
! l’entrata in vigore delle nuove norme non è più fissata al 1° gennaio 2004, bensì
avverrà quindici giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ed entro
sessanta giorni dall’entrata in vigore saranno emessi i decreti di attuazione
previsti dal nuovo strumento legislativo. (GP)
GIURISPRUDENZA
- Per il Tribunale di Bolzano è legittimo vendere le “modifiche” per la PlayStation
Con una controversa ordinanza resa in data 31 dicembre 2003, il Tribunale del riesame
di Bolzano ha annullato un precedente provvedimento di sequestro disposto dalla locale
Procura della Repubblica e vertente su alcuni chip da utilizzare per la modifica della
PlayStation, la nota consolle della Sony.
Tali chip hanno essenzialmente lo scopo di neutralizzare le limitazioni inserite nella
consolle dal fabbricante, consentendo così al suo possessore non solo di leggere
supporti originali provenienti da altri paesi e di far funzionare, a certe condizioni, la
consolle come un vero e proprio computer, ma anche di leggere le copie abusive di
questi supporti che affollano molti mercati, tra cui spicca proprio quello italiano.
A giudizio del Tribunale, tuttavia, la vendita dei chip in questione non integrerebbe una
violazione della legge sul diritto d’autore, nella parte in cui sanziona penalmente
chiunque, tra l’altro, vende attrezzature, prodotti o componenti “che abbiano la
prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui
all'articolo 102 quater della medesima legge, ovvero siano principalmente progettati,
prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione
di predette misure” (così l’art. 171 ter, lett.f bis), e ciò in quanto “funzione primaria e
prevalente dei chip non è affatto quella di consentire l’uso di copie pirata, ma bensì di
superare ostacoli monopolistici e di meglio utilizzare la playstation”.
La decisione ha naturalmente suscitato numerose riserve, specie da parte di tutti coloro
che sono impegnati nella lotta contro la pirateria audiovisiva, i quali hanno rilevato
come molti dei pretesi “ostacoli monopolistici” alla cui rimozione – secondo il giudice
altoatesino - i chip sarebbero diretti costituiscono in realtà legittimo esercizio di diritti
riconosciuti dalla legge al titolare del diritto d’autore, come quello di opporsi alle
importazioni parallele di supporti provenienti da paesi extracomunitari, ovvero di
“limitare o impedire atti non autorizzati dal titolare dei diritti”, che, ai sensi dell’art. 102
quater, primo comma, della legge sul diritto d’autore, costituisce proprio l’obbiettivo in
vista del quale il nostro legislatore e quello comunitario hanno riconosciuto la piena
legittimità delle c.d. misure di protezione. (FG)
UNIONE EUROPEA
NOVITA’ LEGISLATIVE
- Nuovo testo della proposta di Direttiva per l'adozione di un sistema omogeneo di
sanzioni per le violazioni della proprietà intellettuale.
Lo scorso 27 novembre 2003, la Commissione Giuridica e per il Mercato Interno del
Parlamento Europeo ha approvato il nuovo testo della Proposta di Direttiva relativa alle
misure e alle procedure volte ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale
(COM(2003) 46-C5-0055/2003-2003/0024(COD). Le novità di maggior rilievo
contenute nella nuova bozza sono le seguenti.
In primo luogo è stata ampliato il campo di applicazione della Direttiva, includendovi i
diritti di proprietà industriale (anche se nei Considerando viene espressamente prevista
un'eccezione per quanto concerne i brevetti) e prevedendo la possibilità di comminare
sanzioni anche in caso di violazioni che non comportino un danno economico rilevante
o che non siano perpetrate a fini di lucro. Tale impostazione restrittiva viene peraltro
mitigata dall'obbligo per gli Stati Membri di garantire che nel decidere le sanzioni
applicabili, le autorità giudiziarie tengano in debita considerazione le specificità di
ciascun caso, valutando, in particolare, il carattere intenzionale o meno dell'infrazione.
Il nuovo testo, inoltre, nell'imporre agli Stati Membri di definire le misure e le
procedure necessarie per assicurare il rispetto dei diritti protetti in modo da evitare la
creazione di ostacoli al commercio legittimo, ha introdotto un'importante riferimento
alla conformità alle norme del diritto di concorrenza.
Di grande rilevanza è inoltre il comma 2ter che è stato aggiunto all'art. 7 della Direttiva
in questione. La nuova norma introduce una presunzione legale che consente di
estendere la prova accertata su un campione alla totalità degli esemplari sequestrati da
cui tale campione è stato prelevato. Ciò vale sino a prova contraria.
Un altro emendamento introdotto dal Parlamento Europeo che merita attenzione
riguarda l'ipotesi in cui venga ordinato il ritiro di merci riguardo alle quali sia già stata
accertata una violazione. In base al nuovo testo tale ritiro può essere eseguito solo nei
confronti di terzi che operano nel circuito commerciale e, qualora questi terzi abbiano
acquistato in buona fede le merci contraffatte, il ritiro può aver luogo solo se è
considerato una misura proporzionata.
Da ultimo si segnalano due novità di grande rilevanza. Da un lato, infatti, il nuovo testo
introduce la possibilità per gli Stati membri di imporre agli Internet Service Providers
l'obbligo di informare immediatamente le competenti autorità di presunte condotte
illecite degli utenti dei loro servizi o di trasmettere alle stesse, se richiesto, informazioni
utili all'identificazione di tali utenti. Dall'altro lato, il nuovo art. 22 bis della Direttiva
prevede l'obbligo per i produttori di dischi ottici di apporre sui medesimi codici
d'identificazione recanti l'indicazione precisa dello stabilimento di fabbricazione in tutti
i casi in cui tali supporti abbiano contenuti effettivamente o potenzialmente protetti da
diritti di proprietà intellettuale (LN).
- Aperta una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia per il non corretto
recepimento della Direttiva su prestito e noleggio
Mediante invio di una lettera di costituzione in mora, la Commissione Europea ha
aperto una formale procedura di infrazione nei confronti di sei Paesi membri, tra cui
l’Italia, per il non corretto recepimento della Direttiva 92/100 concernente il diritto di
noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d’autore.
Tale Direttiva infatti prevedeva, tra l’altro, la possibilità per gli Stati destinatari di
derogare al diritto esclusivo di prestito e noleggio previsto dalla Direttiva stessa in
relazione al prestito da parte di istituzioni pubbliche, a condizione tuttavia che gli autori
ricevano un’equa remunerazione per tale prestito e salva la possibilità di esonerare da
tale obbligo di pagamento alcune categorie di istituzioni.
Nonostante siano decorsi quasi otto anni dal termine ultimo per il recepimento della
Direttiva, la Commissione rileva come le legislazioni dei Paesi destinatari della
contestazione esonerino tuttora le istituzioni pubbliche non solo dal diritto di esclusiva
di prestito e noleggio, ma anche da qualsiasi obbligo di pagamento in favore degli
autori.
La procedura aperta dalla Commissione fa seguito alla sentenza del 16 ottobre 2003 (in
causa C-433/02) con la quale la Corte di Giustizia aveva già dichiarato il Regno del
Belgio inadempiente agli obblighi derivanti dalla Direttiva in questione, contestando
proprio l’omesso recepimento delle medesime norme di tema di prestito pubblico sopra
esaminate (FG).
La presa di posizione della Commissione Europea in materia di “spamming”
Con un documento molto dettagliato del 22 gennaio 2004, anche la Commissione
Europea ha preso in considerazione lo “spamming”, ossia l’invio non sollecitato di
messaggi e-mail finalizzati alla promozione dell’offerta dei più svariati beni e servizi,
dichiarandosi preoccupata per le dimensioni e per il tasso di crescita di tale fenomeno.
Innanzitutto, la Commissione fa riferimento alla Direttiva 2002/58 sulla Privacy e le
Comunicazioni Elettroniche, che ha già introdotto il principio generale della necessità
del consenso del soggetto interessato (c.d. “opt-in”), per lo svolgimento attività di
marketing per via elettronica (ivi inclusi SMS e MMS).
Tuttavia, oltre all’apparato normativo già esistente a livello europeo, la Commissione
sottolinea la necessità che tutti gli Stati membri pongano in essere azioni miranti a
reprimere in maniera veramente efficace le attività di spamming.
Gli elementi più importanti, secondo la Commissione, sono: la possibilità di prevedere
sanzioni effettive, l’operatività e la natura delle procedure a disposizione dei soggetti
lesi (persone fisiche e giuridiche), il coordinamento tra le autorità nazionali degli Stati
Membri e degli altri Stati, il grado di informazione del consumatore circa i profili di
illiceità dello spamming ed i rimedi disponibili, le risorse disponibili per rintracciare i
responsabili di spamming che siano dislocati anche al di fuori del territorio dell’Unione
e che utilizzino identità, indirizzi, servers di soggetti terzi.
In particolare, per quanto riguarda le sanzioni, la Commissione sottolinea le disparità
attualmente esistenti tra gli apparati sanzionatori in vigore nei diversi Stati Membri,
raccomandando al contempo, al fine di rendere efficace il meccanismo dell’ “opt-in”,
l’utilizzo di sanzioni amministrative (da parte di organismi nazionali quali le Autorità
Garanti della Privacy), rispetto alle quali le procedure sono solitamente più rapide ed
economiche. (GP)
ALTRI PAESI
STATI UNITI
La nuova legge statunitense anti-spamming.
E’ stata recentemente varata la legge federale statunitense anti-spamming, ossia il
“Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography and Marketing Act” del 2003
(in breve, con una sigla che suona piuttosto ironica, “CAN Spam Act”).
E’ opportuno precisare che la nuova legge non proibisce in via assoluta lo spamming,
ma solo quei messaggi commerciali che non rispondono a determinati requisiti.
E’ quindi vietata la trasmissione di messaggi commerciali che non abbiano le seguenti
caratteristiche: un’identificazione visibile del messaggio quale “e-mail commerciale”,
un meccanismo di “opt-out” (con il quale il destinatario possa agevolmente manifestare
la propria volontà di non ricevere ulteriori messaggi da un determinato mittente e da
soggetti a questo collegati), ed un’indicazione ben visibile dell’operatività di tale
meccanismo di “opt-out”.
Una volta che un destinatario abbia esercitato la facoltà di “opt-out” nei confronti di un
dato mittente, quest’ultimo non potrà – né direttamente né tramite terzi ad esso collegati
ovvero che agiscono per suo conto – inviare a tale destinatario spamming per un
periodo di cinque anni. Inoltre, il mittente non potrà in alcun caso disporre
dell’indirizzo e-mail del destinatario, e quindi non potrà vendere né trasferire in altro
modo a terzi liste di indirizzi in suo possesso le quali includano indirizzi di soggetti che
hanno esercitato la facoltà di “opt-out”.
E’ anche vietata la trasmissione di messaggi e-mail che abbiano un’indicazione falsa o
fuorviante quanto all’indirizzo di provenienza (inclusi riferimenti a domain-names di
titolarità di terzi) e/o all’oggetto del messaggio, così come la trasmissione di messaggi
e-mail ad indirizzi che siano stati ottenuti in maniera illecita da siti Internet di terzi
ovvero ad indirizzi generati attraverso sistemi automatici di combinazione di numeri e
lettere (c.d. “dictionary attacks”).
Infine, la nuova legge – oltre a prevedere pesanti sanzioni penali per chi viola i divieti
stabiliti – legittima i service providers colpiti da “attacchi” di spamming illecito che
influiscano negativamente sulle loro attività, ad agire in sede civile nei confronti dei
responsabili, con la fissazione di determinati importi a titolo di risarcimento del danno
(c.d. “statutory damages”): ad esempio, 10 $ per ciascun messaggio inviato (quindi per
ciascun destinatario) in violazione della legge, con un massimale complessivo di
500.000 $, che può essere aumentato sino al triplo in caso di violazione dolosa delle
norme.
Analogamente, si prevede che anche i singoli Stati degli USA possano agire in sede
civile qualora ritengano che i propri cittadini siano stati colpiti da pratiche illecite di
spamming.
La legge federale – a differenza di numerose leggi di singoli Stati – non permette invece
ad un individuo colpito da spamming illecito di agire in sede civile nei confronti del
responsabile. (GP)
- U.S.A.: Corte d’Appello blocca azione RIAA contro utenti p2p
Il provider americano Verizon, che si era opposto ai discografici della RIAA nel
consegnar loro i nomi dei propri utenti sospettati di aver scambiato files musicali
tramite l’ormai noto mezzo del “peer to peer” (p2p), ha ottenuto una inaspettata vittoria
in sede di appello.
La RIAA, appellandosi al noto Digital Millennium Copyright Act (DMCA), pretendeva
che il provider Verizon fornisse i nomi degli utenti ritenuti colpevoli di scambi illegali
p2p.
Secondo i giudici di appello, che hanno ribaltato la sentenza di primo grado, il DMCA
"non autorizza che si rilasci una intimazione ad un provider che agisce come mero
veicolo per la trasmissione di informazioni inviate da altri". La Corte di Washington ha
dunque escluso che gli internet service provider (Isp) possano essere obbligati a rivelare
i nomi dei propri utenti.
In particolare, i giudici hanno stabilito che l’Isp può essere costretto a tale rivelazione
solo qualora egli abbia permesso l’archiviazione del materiale scaricato illegalmente sui
propri server. In caso contrario, infatti, gli Isp non hanno la possibilità di rimuovere il
materiale o di sapere se è stato scaricato in violazione della legge.
Il magistrato Ginsburg ha voluto sottolineare che i giudici non sono "insensibili alle
preoccupazioni della RIAA sull'ampia violazione che viene fatta dei diritti di copyright
dei suoi membri né al bisogno di strumenti legali per proteggere quei diritti. Ma non
sta ai tribunali, in verità, riscrivere il DMCA per far sì che contempli una nuova e
imprevedibile infrastruttura internet, e non ha importanza quanto questa abbia
danneggiato l'industria musicale o minacci le industrie del cinema e del software".
Apprezzamento per la decisione è giunto dall'industria informatica. La Computer and
Communications Industry Association (CCIA) ha fatto sapere di essere "felice della
sentenza che rispetta il significato della legge e la privacy degli utenti internet" (CC).
IN BREVE
- Operazione Anti-pirateria: centrale di masterizzazione in provincia di Napoli.
Il Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Afragola (NA) – Nucleo Mobile –
nel corso di una perquisizione effettuata il 20 gennaio 2004, all’interno di uno stabile
del luogo, ha scoperto una centrale illegale di masterizzazione, rinvenendo ben 38
masterizzatori in funzione al momento dell’operazione, oltre a migliaia di supporti
riproducenti gli ultimi film ancora in programmazione nelle sale cinematografiche
italiane. Al momento dell’irruzione, i militari hanno colto sul fatto due persone, già note
agli inquirenti per reati in materia di contraffazione e di pirateria.
- La Guardia di Finanza oscura il sito Enkeywebsite.
La Procura della Repubblica di Milano ha sottoposto a sequestro il sito italiano
Enkeywebsite, dedicato ad un noto software peer to peer e ad esso collegato attraverso
numerosi links, per violazione dell'articolo 171 ter della legge sul diritto d’autore 22
aprile 1941, n. 633.
Si tratta, a quanto risulta, del primo provvedimento che colpisce, seppur indirettamente,
un sistema peer to peer “decentralizzato” (in cui cioè il file sharing avviene direttamente
tra gli utenti del software e prescinde dunque dalla presenza fisica delle opere
illegalmente copiate sul server del gestore del sistema) e – per quanto non siano state
rese pubbliche le motivazioni – parrebbe sottendere, da parte dell’ordinamento italiano,
un approccio alla questione della liceità di questi software diverso rispetto a quello
seguito dal giudice americano Wilson nella controversa sentenza resa nel caso GroksterMorpheus.
- “Multiproprietà” dei supporti home video: primo sequestro della Polizia postale.
La Polizia postale ha effettuato in una videoteca di Ancona il primo sequestro di
videocassette e DVD destinate alla vendita ed offerte ai clienti secondo la formula della
multiproprietà.
Questa nuova prassi trova origine in un vero e proprio modello contrattuale (c.d.
Plurivision System) messo a punto dall’Anvi, associazione di categoria dei
videonoleggiatori e già aspramente criticato dall’industria home video secondo cui esso
avrebbe l’esclusivo fine di eludere le norme del diritto d’autore che, come noto, vietano,
anche attraverso sanzioni penali, il noleggio dei supporti destinati alla vendita.
Del medesimo parere sembra ora essere anche la Polizia Postale che, secondo le prime
dichiarazioni ufficiose, ha ritenuto che, dietro lo schermo della multiproprietà, si celi un
vero e proprio contratto di noleggio, percepito come tale anche degli stessi utenti, del
tutto ignari di essere divenuti “multiproprietari” dei supporti.
AGICA % A&&'()*+)',- G)/0)&1) 2-3 C),-4* - 2-335A/2)'6)&)6' - è
un'associazione senza scopo di lucro, costituitasi nel 1999 per volontà
di un gruppo di avvocati specializzati nel settore del diritto d'autore,
che si propone di operare nel settore della ricerca e dello studio, sul
piano nazionale ed internazionale, delle tematiche giuridiche connesse
con l'industria del cinema e dell'audiovisivo. In tal ambito di ricerca,
AGICA promuove ed organizza convegni, incontri di studio e scambi
culturali.
InserendoLa tra i destinatari della N-9&3-11-0 AGICA, abbiamo
pensato di farLe cosa gradita, poiché essa tratta tematiche che
riteniamo di Suo interesse. Ove tuttavia così non fosse, non dovrà
fare altro che "girare" una e-mail vuota all'indirizzo [email protected] e
sarà cancellato dalla lista dei destinatari. Al medesimo indirizzo
potranno altresì essere inviate eventuali richieste di informazioni su
AGICA e/o domande di associazione alla stessa.
Hanno collaborato alla redazione di questo numero lo Studio Mondini-Rusconi (Avv.
Fabio Ghiretti), lo Studio Pavia-Ansaldo (Avv. Lisa Noja e Dott. Christian Caserini), lo
Studio DLA (Avv. Giacomo Parmigiani), lo Studio Daffarra & Partners (Avv. Luciano
Daffarra).
© 2004 AGICA