Appalto e subappalto - Collegio Geometri di Brescia
Transcript
Appalto e subappalto - Collegio Geometri di Brescia
I CONTRATTI DI APPALTO E SUBAPPALTO ALLA LUCE DEL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA Geom. Nadia Bettari Appalto e subappalto La normativa che tratta gli argomenti inerenti gli appalti è la seguente: • il Codice Civile artt. 1655-1677; • il D.Lgs. 276/03 art. 29, modificato dal D.Lgs. 251/2004 art. 6 (Legge Biagi); • la Legge 248/06 art. 35 punti 28-35 (Decreto Bersani); • la Legge 296/06 (Legge finanziaria); • il D.Lgs. 163/06 (codice Appalti) come modificato dal D.Lgs. 113/07 (solo per appalti pubblici); • la Legge 123/07 (delega al Governo per emanare il testo unico sulla sicurezza). Appalto e subappalto Definizioni (Codice Civile) Il Codice Civile all’art. 1655 definisce l’APPALTO come il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro. Sempre il C.C. all’art. 1656 dice che l’appaltatore non può dare in subappalto l’esecuzione dell’opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente. Appalto e subappalto Definizioni (art. 89 D.Lgs. 81/2008) Il Testo Unico sulla Sicurezza all’art. 89 definisce l’IMPRESA AFFIDATARIA come l’impresa titolare del contratto d’appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi e l’IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE come il possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell’opera. Appalto e subappalto Obblighi del committente o del Responsabile dei Lavori (art. 90 D.Lgs. 81/2008) Il committente o il responsabile dei lavori verifica l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, con le modalità di cui all’allegato XVII. In caso di sub-appalto il datore committente verifica l’idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori. Appalto e subappalto Situazione reale nei nostri cantieri (I) L’appaltatore è un impresario che nella realtà si limita a subappaltare i lavori ad altre ditte o ad artigiani, non lavora materialmente in cantiere e non ha i mezzi e le attrezzature necessarie per concorrere alla realizzazione dell’opera. L’unico mezzo che ha è un’autovettura e l’unica attrezzatura che ha è il cellulare. Questo genere di impresa affidataria NON può esistere Appalto e subappalto Situazione reale nei nostri cantieri (II) Presenza di artigiani o di ditte che concorrono alla realizzazione dell’opera affiancando l’appaltatore utilizzando le macchine e le attrezzature dell’impresa capofila, che non svolgono attività diverse rispetto a quelle che svolgono i dipendenti dell’appaltatore, che non operano in settori ben definiti all’interno del cantiere, ma che lavorano insieme a tutti gli addetti ai lavori presenti in cantiere. L’artigiano non corre alcun rischio di impresa non avendo nemmeno l’organizzazione dei mezzi necessari come previsto dal C.C., ma diventa lavoratore subordinato dell’impresa appaltatrice Questa situazione NON può esistere Appalto e subappalto Il contratto d’appalto Art. 9: Cessione e subappalto L'appaltatore non può cedere ad altri il contratto sotto pena della sua risoluzione e del risarcimento dei danni a favore del committente. Sono invece consentiti i subappalti di singole opere e prestazioni. L'appaltatore rimane comunque responsabile, nei confronti del committente, dell'opera e delle prestazioni subappaltate. Inoltre deve fornire al C.S.E. il proprio Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) e quello di ogni ditta subappaltatrice. L'appaltatore non potrà subappaltare a terzi le attrezzature, gli apprestamenti e le procedure esecutive o parte di esse senza la necessaria autorizzazione del committente o del responsabile dei lavori ovvero del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Qualora, durante l'esecuzione dei lavori, l'appaltatore ritenesse opportuno, nell'interesse stesso dello sviluppo dei lavori, affidare il subappalto a ditte specializzate, esso dovrà ottenere preventiva esplicita autorizzazione scritta dal committente. Inoltre l'appaltatore rimane, di fronte al committente, unico responsabile delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive subappaltate per quanto la loro conformità alle norme di legge. Il committente potrà far annullare il subappalto per incompetenza od indesiderabilità del subappaltatore, senza essere per questo tenuto ad indennizzi o risarcimenti di sorta. Appalto e subappalto I volontari nei cantieri (art. 2 D.Lgs. 81/2008) Il Testo Unico sulla Sicurezza all’art. 2 definisce il LAVORATORE come la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione ... Al lavoratore è equiparato … il VOLONTARIO come definito dalla legge 1 agosto 1991, n. 266. Appalto e subappalto I volontari nei cantieri CORTE DI CASSAZIONE - Sezione IV Penale - Sentenza n. 7730 del 20 febbraio 2008 (u. p. 16 gennaio 2008) - Pres. Marini – Est. Campanato – P. M. (Fiff.) Iannelli – Ric. M. G. L'approntamento di misure di sicurezza e il rispetto delle norme antinfortunistiche esula dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Appalto e subappalto I volontari nei cantieri (Corte di Cassazione – Sezione Penale: sentenza 7330 del 20/02/2008) • La sentenza riguarda il Parroco di una parrocchia imputato del reato di lesioni colpose aggravate in danno di una persona che si era offerta volontaria e caduta dall’altezza di circa tre metri a seguito del ribaltamento di un trabattello non allestito a regola d’arte e che la stessa stava utilizzando durante i lavori preparatori di una festa parrocchiale. Veniva accertato, in particolare, che l’attrezzatura che stava utilizzando era dotata di stabilizzatori, ma che questi non erano stati sistemati perché rendevano difficoltoso lo svolgimento del lavoro che comportava lo spostamento continuo del trabattello medesimo. • Il Tribunale competente dichiarava l'improcedibilità dell'azione penale in quanto escludeva che fossero applicabili le norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, non essendo l'oratorio equiparabile ad un cantiere, né essendo ravvisabile un rapporto di dipendenza tra l’infortunato ed il parroco. • Contro tale decisione proponeva appello il P.M. • La Corte di Cassazione ha concluso che nella circostanza era stato commesso un errore a non ritenere applicabili le norme di prevenzione degli infortuni e che il parroco “aveva assunto una posizione di garanzia nei confronti di chi prestava volontariamente il proprio lavoro e per questa ragione era tenuto a rispettare le norme antinfortunistiche che richiedevano - tra l'altro - l'uso di un trabattello idoneo ed il controllo che lo stesso venisse adoperato in un modo conforme alle norme prudenziali”.