Appalto e subappalto - Collegio Geometri di Brescia

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Appalto e subappalto - Collegio Geometri di Brescia
I CONTRATTI DI APPALTO E SUBAPPALTO
ALLA LUCE DEL
TESTO UNICO SULLA SICUREZZA
Geom. Nadia Bettari
Appalto e subappalto
La normativa che tratta gli argomenti inerenti gli appalti è la
seguente:
• il Codice Civile artt. 1655-1677;
• il D.Lgs. 276/03 art. 29, modificato dal D.Lgs. 251/2004
art. 6 (Legge Biagi);
• la Legge 248/06 art. 35 punti 28-35 (Decreto Bersani);
• la Legge 296/06 (Legge finanziaria);
• il D.Lgs. 163/06 (codice Appalti) come modificato dal
D.Lgs. 113/07 (solo per appalti pubblici);
• la Legge 123/07 (delega al Governo per emanare il testo
unico sulla sicurezza).
Appalto e subappalto
Definizioni
(Codice Civile)
Il Codice Civile all’art. 1655 definisce l’APPALTO
come il contratto con il quale una parte assume, con
organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a
proprio rischio, il compimento di un’opera o di un
servizio verso un corrispettivo in danaro.
Sempre il C.C. all’art. 1656 dice che l’appaltatore non
può dare in subappalto l’esecuzione dell’opera o del
servizio, se non è stato autorizzato dal committente.
Appalto e subappalto
Definizioni
(art. 89 D.Lgs. 81/2008)
Il Testo Unico sulla Sicurezza all’art. 89 definisce
l’IMPRESA AFFIDATARIA come l’impresa titolare del
contratto d’appalto con il committente che,
nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di
imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi
e l’IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE come il
possesso di capacità organizzative, nonché
disponibilità di forza lavoro, di macchine e di
attrezzature, in riferimento alla realizzazione
dell’opera.
Appalto e subappalto
Obblighi del committente
o del Responsabile dei Lavori
(art. 90 D.Lgs. 81/2008)
Il committente o il responsabile dei lavori verifica
l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa
affidataria, delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi, con le modalità di cui
all’allegato XVII.
In caso di sub-appalto il datore committente
verifica l’idoneità tecnico-professionale dei
subappaltatori.
Appalto e subappalto
Situazione reale nei nostri cantieri (I)
L’appaltatore è un impresario che nella realtà si
limita a subappaltare i lavori ad altre ditte o ad
artigiani, non lavora materialmente in cantiere e
non ha i mezzi e le attrezzature necessarie per
concorrere alla realizzazione dell’opera. L’unico
mezzo che ha è un’autovettura e l’unica
attrezzatura che ha è il cellulare.
Questo genere di impresa affidataria
NON può esistere
Appalto e subappalto
Situazione reale nei nostri cantieri (II)
Presenza di artigiani o di ditte che concorrono alla realizzazione
dell’opera affiancando l’appaltatore utilizzando le macchine e le
attrezzature dell’impresa capofila, che non svolgono attività
diverse rispetto a quelle che svolgono i dipendenti
dell’appaltatore, che non operano in settori ben definiti
all’interno del cantiere, ma che lavorano insieme a tutti gli
addetti ai lavori presenti in cantiere.
L’artigiano non corre alcun rischio di impresa non avendo
nemmeno l’organizzazione dei mezzi necessari come previsto
dal C.C., ma diventa lavoratore subordinato dell’impresa
appaltatrice
Questa situazione NON può esistere
Appalto e subappalto
Il contratto d’appalto
Art. 9:
Cessione e subappalto
L'appaltatore non può cedere ad altri il contratto sotto pena della sua risoluzione e del risarcimento
dei danni a favore del committente.
Sono invece consentiti i subappalti di singole opere e prestazioni.
L'appaltatore rimane comunque responsabile, nei confronti del committente, dell'opera e delle
prestazioni subappaltate.
Inoltre deve fornire al C.S.E. il proprio Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) e quello di ogni ditta
subappaltatrice.
L'appaltatore non potrà subappaltare a terzi le attrezzature, gli apprestamenti e le procedure esecutive
o parte di esse senza la necessaria autorizzazione del committente o del responsabile dei lavori
ovvero del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
Qualora, durante l'esecuzione dei lavori, l'appaltatore ritenesse opportuno, nell'interesse stesso dello
sviluppo dei lavori, affidare il subappalto a ditte specializzate, esso dovrà ottenere preventiva esplicita
autorizzazione scritta dal committente.
Inoltre l'appaltatore rimane, di fronte al committente, unico responsabile delle attrezzature, degli
apprestamenti e delle procedure esecutive subappaltate per quanto la loro conformità alle norme di
legge.
Il committente potrà far annullare il subappalto per incompetenza od indesiderabilità del
subappaltatore, senza essere per questo tenuto ad indennizzi o risarcimenti di sorta.
Appalto e subappalto
I volontari nei cantieri
(art. 2 D.Lgs. 81/2008)
Il Testo Unico sulla Sicurezza all’art. 2 definisce il
LAVORATORE come la persona che,
indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge
un’attività nell’ambito dell’organizzazione di un datore
di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione
...
Al lavoratore è equiparato … il VOLONTARIO come
definito dalla legge 1 agosto 1991, n. 266.
Appalto e subappalto
I volontari nei cantieri
CORTE DI CASSAZIONE - Sezione IV Penale
- Sentenza n. 7730 del 20 febbraio 2008 (u. p.
16 gennaio 2008) - Pres. Marini – Est.
Campanato – P. M. (Fiff.) Iannelli – Ric. M. G. L'approntamento di misure di sicurezza e il
rispetto delle norme antinfortunistiche esula
dalla sussistenza di un rapporto di lavoro
subordinato.
Appalto e subappalto
I volontari nei cantieri
(Corte di Cassazione – Sezione Penale: sentenza 7330 del 20/02/2008)
•
La sentenza riguarda il Parroco di una parrocchia imputato del reato di lesioni colpose aggravate in danno di
una persona che si era offerta volontaria e caduta dall’altezza di circa tre metri a seguito del ribaltamento di
un trabattello non allestito a regola d’arte e che la stessa stava utilizzando durante i lavori preparatori di una
festa parrocchiale. Veniva accertato, in particolare, che l’attrezzatura che stava utilizzando era dotata di
stabilizzatori, ma che questi non erano stati sistemati perché rendevano difficoltoso lo svolgimento del lavoro
che comportava lo spostamento continuo del trabattello medesimo.
•
Il Tribunale competente dichiarava l'improcedibilità dell'azione penale in quanto escludeva che fossero
applicabili le norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, non essendo l'oratorio equiparabile ad un
cantiere, né essendo ravvisabile un rapporto di dipendenza tra l’infortunato ed il parroco.
•
Contro tale decisione proponeva appello il P.M.
•
La Corte di Cassazione ha concluso che nella circostanza era stato commesso un errore a non ritenere
applicabili le norme di prevenzione degli infortuni e che il parroco “aveva assunto una posizione di garanzia
nei confronti di chi prestava volontariamente il proprio lavoro e per questa ragione era tenuto a rispettare le
norme antinfortunistiche che richiedevano - tra l'altro - l'uso di un trabattello idoneo ed il controllo che lo
stesso venisse adoperato in un modo conforme alle norme prudenziali”.