stile Normale_Interlineato

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Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), con
particolare riferimento al titolo IV, capo II, recante norme in materia di Fondo di rotazione a
favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia (FRIA);
Visto il regolamento approvato con il decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005,
n. 272 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del
settore artigiano), con particolare riferimento al titolo II, capo I, recante disciplina del
funzionamento e della gestione del FRIA;
Vista la legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attivita'
commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16
gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), con particolare riferimento
all’articolo 98, recante norme in materia di Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese
commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia (FSRICTS);
Visto il regolamento approvato con il decreto del Presidente della Regione 15 novembre
2006, n. 354 (Regolamento di esecuzione dell’articolo 98 della legge regionale 29/2005 in
materia di criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati a valere sulle
dotazioni del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di
servizio del Friuli Venezia Giulia), recante disciplina del funzionamento e della gestione del
FSRICTS;
Vista la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo
economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di
lavori pubblici), con particolare riferimento all’articolo 14, commi 46 e 47, i quali prevedono
che il Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale (FRSSER) è
autorizzato a concedere anticipazioni alle gestioni fuori bilancio, tra l’altro, del FRIA e del
FSRICTS, per le rispettive finalità, e che gli atti amministrativi con cui si dispongono le
anticipazioni devono prevedere il rientro delle anticipazioni stesse a favore del FRSSER entro
sei anni dalla data degli atti stessi;
Vista la legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione
dell'accesso al credito delle imprese), con particolare riferimento agli articoli 12, comma 1,
lettere c) e d), e 13, comma 24, lettere c) e d), relativi all’abrogazione e all’applicazione
transitoria delle norme di legge sopra citate in materia di FRIA e FSRICTS;
Visto il regolamento approvato con il decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2012,
n. 209 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle imprese di
agevolazioni per l’accesso al credito in attuazione dell’articolo 8, comma 1, della legge
regionale 2/2012), con particolare riferimento ai commi 1, lettere a) e d), e 2 dell’articolo 42,
relativi all’abrogazione e all’applicazione transitoria della disciplina regolamentare in materia
di FRIA e FSRICTS dettata dai sopra citati regolamenti di cui ai decreti del Presidente della
Regione 272/2005 e 354/2006;
Vista la legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio
pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007);
Visti in particolare i commi 106 e 107 dell’articolo 2 della sopra citata legge regionale
14/2012, i quali stabiliscono che l'Amministrazione regionale è autorizzata a definire,
mediante modifica delle vigenti convenzioni in materia di attuazione degli interventi a valere
sul Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia (FRIA) e del
Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del
Friuli Venezia Giulia (FSRICTS), modalità e condizioni di cofinanziamento delle iniziative
oggetto di agevolazione da parte delle banche mutuanti al fine di consentire l'integrale
utilizzo delle anticipazioni concesse dal FRSSER nel pieno rispetto dei termini di restituzione
delle stesse stabiliti in base all' articolo 14, comma 47, della legge regionale 11/2009 e che a
tali finalità i finanziamenti agevolati attivati a valere sul FRIA e sul FSRICTS, qualora assistiti
dal cofinanziamento delle banche mutuanti, possono avere durata inferiore a quella minima
fissata dalla pertinente normativa in vigore;
Vista la convenzione del 26 settembre 2003 per l’attuazione degli interventi a valere sul FRIA
stipulata tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e Mediocredito del Friuli Venezia
Giulia SPA in conformità dell’articolo 48 della legge regionale 12/2002 e approvata con
decreto del Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio n. 1386 del 26
settembre 2003 e successive modifiche;
Vista la convenzione del 15 marzo 2007 per l’attuazione degli interventi a valere sul FSRICTS
stipulata tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e Mediocredito del Friuli Venezia
Giulia SPA in conformità dell’articolo 98 della legge regionale 29/2005 e approvata con
decreto dell’Assessore alle risorse economiche e finanziarie n. 201 del 28 marzo 2007;
Atteso che è opportuno modificare le predette convenzioni al fine di definire modalità e
condizioni delle operazioni di cofinanziamento ai sensi dell’articolo 2, commi 106 e 107, della
legge regionale 14/2012 ;
Ritenuto, pertanto, di procedere all’approvazione delle modifiche alla convenzione per
l’attuazione degli interventi a valere sul FRIA di cui al decreto del Direttore regionale degli
affari finanziari e del patrimonio n. 1386 del 26 settembre 2003 e successive modifiche ed
alla convenzione per l’attuazione degli interventi a valere sul FSRICTS di cui al decreto
dell’Assessore alle risorse economiche e finanziarie n. 201 del 28 marzo 2007, in conformità a
quanto previsto negli allegati A e B alla presente deliberazione;
Visto lo Statuto speciale della Regione;
Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della
Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello
Statuto di autonomia), con particolare riferimento all’articolo 16, comma 1, lettera j);
Su proposta dell’Assessore alle attività produttive,
La Giunta regionale, all’unanimità,
Delibera
1. Sono approvate le modifiche alla convenzione per l’attuazione degli interventi a valere
sul FRIA di cui al decreto del Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio n.
1386 del 26 settembre 2003 e successive modifiche ed alla convenzione per l’attuazione
degli interventi a valere sul FSRICTS di cui al decreto dell’Assessore alle risorse economiche e
finanziarie n. 201 del 28 marzo 2007, in conformità a quanto previsto negli allegati A e B alla
presente deliberazione, che ne fanno parte integrante e sostanziale.
2. La stipula degli atti è autorizzata anche in presenza di variazioni formali al testo degli
allegati A e B.
3. Alla firma degli atti di modifica convenzionale interviene il direttore del Servizio affari
generali, amministrativi e per l'accesso al credito delle imprese.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE