Dipendenti di società di lavoro temporaneo
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Dipendenti di società di lavoro temporaneo
Internet:www.cassaedilesavona.com – E-mail: [email protected] - Codice Fiscale:80005350097 ALLE SOCIETA’ DI FORNITURA LAVORO TEMPORANEO LORO SEDI Savona, 22/09/2014 Prot. 008532 DIR /sg Oggetto: AI CONSULENTI DEL LAVORO LORO SEDI Circolare n. 5/2014 Domande di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria edilizia per eventi atmosferici Dipendenti di società di lavoro tem poraneo Negli ultimi tempi la ns. Cassa Edile sta ricevendo diverse richieste di rimborso per eventi meteorologici da parte di Agenzie di fornitura di lavoro temporaneo presentate sulla base degli accordi nazionali del 29 gennaio 2002, del 24 aprile e del 10 settembre 2003 che prevedono che dette società si iscrivano alla Cassa Edile ed effettuino i versamenti comprensivi anche di una maggiorazione (0,30%) destinata proprio a costituire uno specifico fondo per la gestione degli eventi meteorologici. Esaminate le pratiche i nostri uffici, loro malgrado, rilevano il più delle volte che le domande presentate non sono meritorie di accoglimento perché non rispettano tutti i requisiti previsti. A tal riguardo occorre precisare che le somme complessivamente incassate annualmente sono molto modeste e che il sopraccitato accordo del 10 settembre 2013 – art. 2 – comma f prevede che: “In caso di esaurimento del fondo relativo a detta gestione o di sua insufficienza per le prestazioni pendenti, la Cassa Edile provvederà al rimborso solo a seguito della ricostituzione delle risorse con le somme derivanti dai successivi contributi dello 0,30%, sulla base del criterio cronologico di presentazione delle domande da parte delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo.” Ciò impone una attenta e puntigliosa verifica delle richieste sulla base di precisi requisiti. Premesso quanto sopra riteniamo utile ricordare sommariamente i presupposti stabiliti dalla ns. Cassa Edile per l’erogazione del rimborso: 1) sospensione o riduzione dell’attività lavorativa riferita ad un periodo non inferiore ad una giornata di lavoro; 2) iscrizione dell’apprendista/lavoratore, all’atto dell’evento, presso la nostra Cassa Edile; 3) indicazione sulla denuncia mensile lavoratori occupati delle relative ore C.I.G.O. del dipendente e del cantiere in cui ha operato; 4) regolarità dell’impresa con il versamento degli accantonamenti e delle contribuzioni alla Cassa Edile all’atto di liquidazione della domanda di prestazione; 5) presentazione della domanda di rimborso entro i 30 giorni successivi dal rilascio da parte dell’Inps alla Ditta utilizzatrice (cioè il Committente della ditta interinale) dell’autorizzazione all’intervento CIG per eventi meteorologici per il cantiere in cui era occupato il personale. La domanda dovrà essere presentata su apposito modulo reperibile sul ns. sito internet (www.cassaedilesavona.com / Area Imprese/Modulistica /Mod. 006 imp. rev. 01 ) ed alla stessa dovranno essere allegate: • fotocopie delle buste paga dei lavoratori interessati. • fotocopia dell’autorizzazione cartacea Inps dell’evento CIG rilasciato alla ditta Utilizzatrice. Si precisa che la prestazione sarà erogata dalla Cassa Edile per un massimo di 150 ore /anno di interruzione dell’attività lavorativa dovuta ai suddetti eventi e sarà pari all’80% della retribuzione persa per gli stessi eventi nel limite dei massimali di legge. Riconfermiamo, e ciò anche al fine di garantire l’erogazione delle domande presentate a norma contrattuale, che ogni domanda carente, incompleta o fuori termine non verrà accolta da questa Cassa Edile. Distinti saluti. IL DIRETTORE (Dott. Ing. Roberto Marson)