INTEGRAZIONE SALARIALE PER EVENTI METEOROLOGICI A

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INTEGRAZIONE SALARIALE PER EVENTI METEOROLOGICI A
CASSA EDILE DI MUTUALITÁ ED ASSISTENZA
Via Monte San Marco 56 - 33100 Udine
Codice fiscale 80010410308
Telefono
0432 546377
Telefax
0432 470892
E-mail
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P.E.C.
[email protected]
Sito web
www.cassaedileud.it
INTEGRAZIONE SALARIALE PER EVENTI METEOROLOGICI
A LAVORATORI CON QUALIFICA DI APPRENDISTI
Accordi provinciali 5 novembre 2007 – 26 maggio 2008
Regolamento
Dal periodo di paga aprile 2008 le imprese iscritte alla Cassa Edile che abbiano apprendisti in forza versano un
contributo aggiuntivo mensile pari al 3,5% dell’imponibile contributivo per ciascun apprendista operaio,
indipendentemente da interruzioni di attività per eventi meteorologici verificatisi nel mese.
Il versamento del contributo aggiuntivo concorre all’istituzione di un Fondo a carattere sperimentale fino al 31 marzo
2009. La Cassa Edile rimborsa alle imprese una somma per gli apprendisti operai a titolo di integrazione salariale per
sospensione o riduzione del lavoro imputabile ad eventi meteorologici.
1. DECORRENZA E CONDIZIONI PER IL RIMBORSO. Le imprese iscritte possono presentare richieste
di rimborso relative ad apprendisti operai iscritti per eventi verificatisi a partire dal mese di maggio 2008, a
condizione che siano contemporaneamente rispettate le condizioni di cui appresso:
- l’impresa sia in regola con i versamenti alla Cassa Edile dei contributi e degli accantonamenti, fino al mese
precedente la presentazione della domanda;
- il cantiere oggetto di richiesta di integrazione salariale sia stato regolarmente denunciato alla Cassa Edile prima
dell’inizio
dei
lavori
mediante
la
compilazione
del
modello
scaricabile
all’indirizzo
http://www.cassaedileud.it/mod/;
- che il medesimo cantiere sia stato regolarmente elencato nelle denunce MUT presentate dall’impresa
richiedente;
- che l’intervento di integrazione salariale sia stato regolarmente autorizzato dall’INPS per gli operai (non
apprendisti) in forza in quel cantiere. Nel caso in cui nel cantiere siano occupati esclusivamente lavoratori
apprendisti ovvero che la sospensione sia limitata ai soli apprendisti, l’istanza di rimborso sarà accolta previo
parere favorevole del Comitato di Presidenza della Cassa Edile di Udine.
2. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. La richiesta di rimborso dovrà essere
presentata alla Cassa Edile entro l’ultimo giorno del mese successivo alla fine del periodo di paga in corso nella
settimana in cui è iniziata la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro utilizzando esclusivamente la
modulistica scaricabile all’indirizzo http://www.cassaedileud.it/mod/; l’istanza dovrà essere integrata con la
copia dell’autorizzazione ad usufruire della C.I.G.O. rilasciata dall’INPS non appena l’impresa ne sarà in
possesso.
3. AMMONTARE DEL RIMBORSO. L'indennizzo da corrispondere all’apprendista da parte dell’impresa, e
rimborsato dalla Cassa Edile, è pari ad € 4,10 per ogni ora di lavoro non prestata dall’apprendista compresa tra le
ore 0 ed il limite dell’orario contrattuale ma comunque non oltre le 40 ore settimanali, per causa di eventi
meteorologici avversi; la Cassa Edile rimborsa altresì gli oneri previdenziali ed assicurativi a carico dell’impresa
versati all’INPS sulle somme di cui sopra. Gli importi erogati sono esclusi dalla base imponibile utile per il calcolo
dell’accantonamento e della contribuzione dovuti alla Cassa Edile.
4. PERIODO MASSIMO RIMBORSABILE. La prestazione è riconosciuta per la durata massima di 13
settimane consecutive prorogabile per successivi periodi trimestrali, nei soli casi di riduzione dell’orario di lavoro
fino ad un massimo complessivo di 52 settimane. Ai fini del computo del numero delle settimane utilizzate si
deve tener conto che il ricorso al trattamento di integrazione salariale anche per una sola giornata, o per una sola
ora, corrisponde all’utilizzo dell’intera settimana.
5. SOSPENSIONE DELL’EROGAZIONE. La Cassa Edile sospende ogni erogazione in caso di inadempienza
dell’impresa nel versamento dei contributi fino all’eventuale successiva regolarizzazione della stessa.
6. RICHIESTA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA. La Cassa Edile si riserva la facoltà di richiedere
documentazione ulteriore ove quella presentata non venga ritenuta sufficiente. Eventuali integrazioni dovranno
essere presentate entro 30 giorni dalla richiesta.
7. TERMINI PER L’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI. Le prestazioni vengono erogate entro 30
giorni dalla fine del mese di presentazione dell’autorizzazione rilasciata dall’Inps; nel caso in cui non sia prevista
l’autorizzazione a beneficiare del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria da parte dell’Inps, le
prestazioni vengono erogate entro 60 giorni dalla fine del mese di presentazione della domanda.
DR: 03/06/2008 .16.47.36