Corso di REVISIONE AZIENDALE

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a.a. 20042004-2005
Corso di
REVISIONE AZIENDALE
Modulo II
Prof. Fabio Fortuna
Anno accademico 2004-2005
[email protected]
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L’evoluzione del bilancio d’esercizio e
il processo di armonizzazione contabile
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L’EVOLUZIONE DEL
BILANCIO D’ESERCIZIO
Evoluzione dell’ambiente e del ruolo sociale dell’impresa
Evoluzione del bilancio d’esercizio e delle relative finalità
in funzione
delle esigenze dei destinatari per quanto concerne la qualità
delle informazioni e l’attendibilità dei valori in esso contenuti
Sensibilizzazione del legislatore e graduale adeguamento
della normativa civilistica in linea con idee e convinzioni
manifestate dalla dottrina aziendalistica
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FINALITÀ ASSEGNATE AL BILANCIO
NELL'EVOLUZIONE DELLA DOTTRINA
AZIENDALISTICA
1° periodo
Semplice
strumento
contabile
utilizzato per determinare il risultato
economico prodotto; scarsa incidenza
dei valori stimati
Funzione di informazione interna
3° periodo
2° periodo
Crescita dimensionale delle aziende,
complessità dei processi produttivi Æ
maggiore presenza di valori stimati.
L’obiettivo
del
bilancio
è
la
determinazione del reddito attribuibile al
periodo sulla base delle valutazioni
operate.
Notevole sviluppo delle politiche di
bilancio con effetti negativi sulla sua
potenziale capacità informativa.
Ulteriore crescita dimensionale delle
imprese e notevole aumento dei
portatori di interesse. Il bilancio
assume rilevanza informativa verso
l’esterno.
4° periodo
Il documento non è più considerato
come un semplice “sistema di valori”
ma diviene un vero e proprio
rendiconto amministrativo
Miglioramento della capacità informativa
obiettivo del sistema informativo di
bilancio.
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L'EVOLUZIONE DELLA
NORMATIVA
Stesura originaria art. 2423 C.C.
Bilancio d’esercizio = stato patrimoniale
Legge 7/6/1974 n. 216 - art. 2425 bis C.C.
Introduzione del c/profitti e perdite a costi, ricavi, e rimanenze
Bilancio d’esercizio = stato patrimoniale e conto profitti e perdite
Attuale formulazione dell’art. 2423 C.C. ex D.lgs 9/4/1991 n. 127
Bilancio d’esercizio = stato patrimoniale, conto economico e nota
integrativa
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CLAUSOLE GENERALI
(Art. 2423 c.c)
Chiarezza
Rappresentazione veritiera e corretta
(sostituisce l’espressione “quadro fedele”, derivante dalla
IV Direttiva CEE e già esistente nel nostro ordinamento in
quanto introdotta dall’art. 9 della legge 19/3/83 n. 72)
CASI ECCEZIONALI
(IV comma, Art. 2423 c.c.)
Deroga obbligatoria a tutte le
disposizioni successive se
contrastanti con rappresentazione
veritiera e corretta
La motivazione e l’influenza
della deroga devono essere
indicate nella nota
integrativa
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PRINCIPI DI REDAZIONE
2423 C.C.
• Completezza (eventuali
informazioni integrative se
necessarie)
2423 bis C.C.
• Prudenza
• Continuazione attività
• Iscrizione dei soli utili conseguiti
• Competenza economica
• Valutazione separata singole voci
• Costanza nei criteri di valutazione
2423 ter C.C.
• Comparabilità
• Divieto compensi di partite
Altri principi
• Utilità
• Neutralità
• Verificabilità
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CRITERI DI VALUTAZIONE
Il criterio base nelle valutazioni è quello del costo. In generale le
disposizioni contenute nell’art. 2426 C.C. presentano maggiore
analiticità e precisione rispetto al vecchio art. 2425 C.C.
Ai sensi del IV comma dell’art. 2423 è obbligatorio derogare dai
criteri previsti dal 2426 C.C. nel caso in cui la relativa applicazione
sia incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta.
La motivazione e l’influenza della deroga sulla rappresentazione della
situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico
devono essere indicate nella nota integrativa.
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RAGIONEVOLEZZA E PRUDENZA
NELLE VALUTAZIONI
I IPOTESI (di normale verificazione)
____________ valore di presumibile realizzo
spazio dei valori possibili (ragionevoli)
____________ costo (valore ragionevole e
prudente)
Per prudenza (evitare di distribuire utili non realizzati) si sceglie di valutare al costo, anche se tutti i
valori compresi tra il costo ed il valore di presumibile realizzo risultano ragionevoli
II IPOTESI
_____________ costo
_____________ valore di presumibile realizzo
unico valore possibile
(ragionevole e prudente)
Per prudenza le perdite vengono anticipate al periodo considerato
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STRUTTURA DELLO STATO
PATRIMONIALE
ATTIVO
A) Crediti verso soci
dovuti
PASSIVO
per versamenti ancora
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
C) Attivo circolante
A) Patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato
I - Rimanenze
II - Crediti, con separata indicazione, per
ciascuna voce, degli importi esigibili oltre
l’esercizio successivo
D) Debiti, con separata indicazione degli
importi esigibili oltre l’esercizio successivo
III - Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
E) Ratei e risconti
IV - Disponibilità liquide
D) Ratei e risconti, con separata indicazione del
disaggio su prestiti
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STRUTTURA DEL
CONTO ECONOMICO
A) Valore della produzione
B) Costi della produzione
_______________________________________
Differenza tra valore e costi della produzione
C) Proventi ed oneri finanziari
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
E) Proventi ed oneri straordinari
____________________________________________
Risultato prima delle imposte
____________________________________________
Imposte sul reddito
____________________________________________
Utile (Perdita) dell’esercizio
____________________________________________
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QUADRO NORMATIVO
DI RIFERIMENTO DELLE RECENTI
MODIFICHE
Legge 3 ottobre 2001, n. 366, art. 6
Riforma societaria
Dlgs 17 gennaio 2003, n. 6, art. 1
Legge 7 aprile 2003, n. 80
Riforma fiscale
Dlgs 12 dicembre 2003, n. 344
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DISCIPLINA DEL BILANCIO
Principi ispiratori (art. 6, 366/2001)
(1 di 2)
Eliminazione delle interferenze fiscali
attraverso la modifica della relativa disciplina
anche
Previsione di una chiara e precisa regolamentazione
delle poste del patrimonio netto in merito a
formazione ed utilizzo
Specifica disciplina in relazione al trattamento delle
operazioni in valuta, degli strumenti finanziari
derivati, dei pronti contro termine, delle
operazioni di locazione finanziaria e delle altre
operazioni finanziarie
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DISCIPLINA DEL BILANCIO
Principi ispiratori (art. 6, 366/2001)
(2 di 2)
Previsione delle condizioni in presenza delle quali le
società, in considerazione della loro vocazione
internazionale e del carattere finanziario, possono
utilizzare per il bilancio consolidato principi
contabili riconosciuti internazionalmente
Ampliamento delle ipotesi di redazione del bilancio in
forma abbreviata e possibilità di redigere un conto
economico semplificato
Armonizzazione
delle
varie
innovazioni
con
la
normativa fiscale e fissazione di disposizioni
transitorie per il trattamento delle operazioni in corso
al momento dell’entrata in vigore delle nuove norme
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CONSIDERAZIONI GENERALI SUI
RAPPORTI TRA NORMATIVA
(1 di 3)
CIVILISTICA E FISCALE
Teoria del MONOBINARIO
Bilancio unico redatto secondo le indicazioni civilistiche
Teoria del DOPPIO BINARIO
Redazione di due bilanci distinti in relazione alle differenti
sfere normative
Le scelte del passato si sono sempre orientate nella
direzione del MONOBINARIO
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CONSIDERAZIONI GENERALI SUI
RAPPORTI TRA NORMATIVA
(2 di 3)
CIVILISTICA E FISCALE
Scelta tra stesura del bilancio
Derogando da alcune disposizioni civilistiche per
usufruire della deducibilità fiscale di costi e
oneri
Perfettamente
conforme
alle
disposizioni
civilistiche con perdita, in alcuni casi, della
possibilità di deducibilità fiscale di costi e oneri
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CONSIDERAZIONI GENERALI SUI
RAPPORTI TRA NORMATIVA
(3 di 3)
CIVILISTICA E FISCALE
La discrasia esistente tra la normativa civilistica e fiscale
deriva dalle differenti finalità perseguite
NORMATIVA CIVILISTICA
Funzione di adeguata e corretta informazione sulla situazione
patrimoniale, finanziaria ed economica dell’azienda
NORMATIVA FISCALE
Limitazione della discrezionalità dell’azienda nella determinazione
del reddito imponibile in modo da ostacolare i processi di elusione ed
evasione d’imposta
IL CONFLITTO TRA LE DUE NORMATIVE E’ INELIMINABILE
ESSENDO DIFFERENTI GLI OBIETTIVI
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LE SOLUZIONI PROPOSTE
DAL DLGS. 127/91
Conferma dell’ammissibilità di utilizzare criteri fiscali nella
stesura del Bilancio. La novità è costituita dalle modalità di
rappresentazione in bilancio delle interferenze fiscali
Creazione delle voci 24 e 25 del CONTO ECONOMICO per
consentire la redazione di un prospetto civilisticamente
corretto e al tempo stesso per avere la possibilità di usufruire
delle opportunità concesse dalla normativa tributaria
Risoluzione dell’annoso problema dell’inquinamento
provocato dall’applicazione delle norme fiscali mediante
l’isolamento delle poste di natura fiscale nella parte finale del
CONTO ECONOMICO
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L’ABROGAZIONE DELL’APPENDICE
FISCALE AL CONTO ECONOMICO
Vivace dibattito sulla opportunità di modificare o abrogare le voci 24 e 25 per
difficoltà nella prima applicazione e la non completa realizzazione degli obiettivi
perseguiti con la loro introduzione.
Soppressione dell’appendice fiscale (art. 2 bis D.L. 29/6/94 n. 416 convertito
nella legge 8/8/94 n. 503). Il legislatore già nel DLGS 27/1/92 n. 87 non aveva
confermato l’orientamento del DLGS 127/91, prevedendo l’evidenziazione delle
rettifiche e accantonamenti fiscali soltanto in NOTA INTEGRATIVA.
Inserimento di un 2° comma nell’art. 2426 c.c.: “E’ consentito effettuare rettifiche
di valore e accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme
tributarie”.
Sostituzione del n. 14 dell’art. 2427 c.c. con il seguente: “I motivi delle rettifiche
di valore e degli accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme
tributarie e i relativi importi, appositamente evidenziati rispetto all’ammontare
complessivo delle rettifiche e degli accantonamenti risultati sia dalle apposite voci
del CONTO ECONOMICO”.
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LE INTERFERENZE FISCALI NELLA
RIFORMA SOCIETARIA E FISCALE
Eliminazione delle interferenze fiscali
Legge 366/2001, art. 6
Armonizzazione con la normativa fiscale
Abrogazione 2° comma art. 2426 c.c.
Dlgs 6/2003, art. 1
Nuova struttura del n. 14 della Nota Integrativa
con elaborazione dei prospetti relativi alla fiscalità
differita
art. 109, comma 4, TUIR
Deducibilità componenti negativi di reddito
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LE INTERFERENZE FISCALI
NEL DLGS. 6/2003, ART. 1
Abolizione del 2° comma dell’art. 2426 c.c.
Inserimento nello Stato patrimoniale della voce 4-bis) Crediti tributari, 4-Ter) Imposte
anticipate e modifica della voce B) 2) Fondo per Imposte, anche differite
Inserimento nella voce 22) del Conto economico della distinzione tra imposte correnti,
differite e anticipate
Ristrutturazione della voce 14) della Nota integrativa
¾ Descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di
imposte differite e anticipate
¾ Indicazione dell’ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio, delle
motivazioni dell’iscrizione,
dell’ammontare non ancora contabilizzato e delle
motivazioni relative alla mancata iscrizione
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ART. 109, COMMA 4, TUIR
Imputazione al Conto economico condizione necessaria
per la deducibilità dei componenti negativi di reddito
ECCEZIONI
a) Componenti negativi imputati al conto economico di un
esercizio precedente se la deduzione è stata rinviata in
virtù di specifiche disposizioni
b)
Componenti negativi che, pur non essendo imputabili
al Conto economico, sono deducibili per disposizioni
di legge
Ammortamenti dei beni materiali e immateriali, altre
rettifiche di valore e accantonamenti da inserire in
apposito prospetto
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IL PROSPETTO DA ALLEGARE ALLA
DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Ammortamenti dei beni materiali e immateriali,
altre rettifiche di valore e accantonamenti
sono deducibili se in un apposito prospetto
della dichiarazione dei redditi sono indicati:
- importo complessivo
- valori civili e fiscali dei beni
- valori civili e fiscali dei fondi
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ALCUNE IPOTESI DI
UTILIZZO DEL PROSPETTO
(1 di 5)
1
Ammortamento ordinario
(calcolato in misura inferiore a quella fiscalmente ammessa)
8%
Aliquota prevista dal D.M. 31/12/’88
5%
Aliquota prescelta in relazione al piano
di ammortamento (stimata vita utile del bene)
3%
La differenza è deducibile, pur non essendo
iscritta in bilancio, nel caso in cui sia
indicata nel prospetto
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ALCUNE IPOTESI DI
UTILIZZO DEL PROSPETTO
(2 di 5)
2
Ammortamento anticipato
12%
Aliquota prevista dal D.M. 31/12/’88
12%
Aliquota a titolo di ammortamento anticipato
deducibile, pur non essendo iscritta
in Bilancio, nel caso in cui sia
indicata nel prospetto
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ALCUNE IPOTESI DI
UTILIZZO DEL PROSPETTO
(3 di 5)
3
Ammortamento calcolato nel primo esercizio
di entrata in funzione del bene
6%
Aliquota prevista dal D.M. 31/12/’88
2%
Aliquota prescelta in relazione all’effettivo
periodo di utilizzo (Settembre-Dicembre)
1%
La differenza è deducibile, pur non essendo
iscritta in bilancio, a condizione che sia
indicata nel prospetto
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ALCUNE IPOTESI DI
UTILIZZO DEL PROSPETTO
(4 di 5)
4
Ammortamento immediato (unitario)
100%
50%
50%
Aliquota applicabile come da
art. 102, comma 5, TUIR
Aliquota prescelta per l’iscrizione
in bilancio
La differenza è deducibile, pur non essendo
iscritta in bilancio, a condizione che sia
indicata nel prospetto
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ALCUNE IPOTESI DI
UTILIZZO DEL PROSPETTO
(5 di 5)
5
Accantonamento al Fondo rischi su crediti
0,50% Quota fiscalmente deducibile
0,30% Accantonamento iscritto in Conto economico
0,20% La differenza è deducibile, pur non essendo
iscritta in bilancio, a condizione che sia
indicata nel prospetto
Analogo trattamento è riservato agli altri
accantonamenti e alle rettifiche di valore
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L’INFLUENZA SULLE POSTE DEL
PATRIMONIO NETTO
Utilizzo del prospetto senza vincoli di
sospensione d’imposta neanche sulle poste del
Patrimonio Netto
Ipotesi percorribili
Sospensione d’imposta per un corrispondente
ammontare di utili e riserve
Scelta nella direzione di un contemperamento tra le due soluzioni
I benefici fiscali possono essere fruiti da tutte le imprese, quindi anche da quelle che non hanno
utili o riserve da vincolare.
Tuttavia, laddove esistano utili o riserve, questi devono essere mantenuti nell’economia
dell’impresa fino a concorrenza delle deduzioni forfettarie non imputate al Conto economico.
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UN’IPOTESI APPLICATIVA:
L’AMMORTAMENTO ANTICIPATO
Utile ante imposte
-Ammortamento anticipato (rilevato nel prospetto) 1200
_________________________________________
Reddito imponibile
3800
IRES di competenza (= 33% di 5000)
IRES sul reddito imponibile (= 33% di 3800)
1650
5000
1254
IRES di competenza – IRES corrente = Imposta differita su ammortamento anticipato
1650
–
1254
=
396
Ammortamento anticipato – Imposta differita = Quota di P. N. da vincolare
1200
–
396
=
804
Nel Conto economico abbiamo:
Utile ante imposte
5000
Imposte sul reddito
-Correnti (=1254)
-differite (= 396)
1650
__________________________
Utile d’esercizio
3350
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INFORMATIVA DI BILANCIO
Conto economico
Iscrizione della fiscalità differita relativa ai costi rilevati
nel prospetto
Indicazione nei prospetti relativi alla fiscalità differita (n.
14) dei costi che l’hanno originata
Nota integrativa
Nella composizione del P.N. (n.7-bis) deve figurare
l’ammontare globale del Patrimonio Netto che risulta in
sospensione d’imposta
Eccedenza degli ammortamenti, delle rettifiche di valore e
degli accantonamenti dedotti rispetto a quelli imputati al
Conto economico al netto del Fondo imposte differite
correlato agli importi dedotti
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COMPILAZIONE DEL QUADRO EC
Esempio
Costo del bene:
1000
Riserve da vincolare: 150
Quota annuale amm.to civilistico: 100 (10%)
Quota amm.to fiscale:
200 (20%)
DATI RILEVANTI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO EC
Costo del bene
Riserve
Quota amm.to civilistico (10% di 1000)
Valore civilistico del bene (1000-100)
Quota amm.to fiscale
(20% di 1000)
Valore fiscale del bene (1000-200)
Eccedenza di periodo
(200-100)
Imposte differite
(33% di 100)
1000
150
100
900
200
800
100
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QUADRO EC
SEZ. I AMMORTAMENTI
ECCEDENZA PREGRESSA
ECCEDENZA DI PERIODO
DECREMENTI
VALORE CIVILE
VALORE FISCALE
BENI MATERIALI
100
900
800
TOTALI
100
900
800
SEZ. IV - TOTALI
COMPLESSIVI,IMPOSTE
DIFFERITE, RISERVE
AMMONTARE COMPLESSIVO
DELLE ECCEDENZE EXTRACONTABILI
100
AMMONTARE DELLE
IMPOSTE DIFFERITE CALCOLATE
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AMMONTARE DELLE RISERVE
E DEGLI UTILI A NUOVO
150
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CASO 1:
ASSENZA DI UTILI O RISERVE DA VINCOLARE
(1 di 3)
Stato Patrimoniale
IMPIANTI
1000
CAP. SOCIALE
1000
IPOTESI
AMM.TO ORDINARIO IMPIANTO
AMM.TO ANTICIPATO IMPIANTO
100
100
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DETERMINAZIONE UTILE D’ESERCIZIO
(2 di 3)
CONTO ECONOMICO
1000
100
RICAVI
AMM.TO IMPIANTO
900
UTILE AL LORDO DELLE IMPOSTE
IMPOSTE CORRENTI (800 x 33%)
IMPOSTE DIFFERITE (100 x 33%)
UTILE NETTO (900-297)
(264)
(33)
- 297
603
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DISTRIBUZIONE UTILE NETTO
3 di 3
(3 di 3)
LA SOCIETA’ DISTRIBUISCE TUTTO L’UTILE (603)
Immediata tassazione di 100
mediante variazione in aumento in dichiarazione
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CASO 2:
ESISTENZA DI UTILI O RISERVE DA VINCOLARE
(1 di 3)
Stato Patrimoniale
IMPIANTI
1000
CAP. SOCIALE
1000
RISERVA LEGALE
200
RISERVA STRAORDINARIA
300
IPOTESI
AMM.TO ORDINARIO IMPIANTO
AMM.TO ANTICIPATO IMPIANTO
100
100
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DETERMINAZIONE UTILE D’ESERCIZIO
(2 di 3)
CONTO ECONOMICO
RICAVI
AMM.TO IMPIANTO
1000
100
UTILE AL LORDO DELLE IMPOSTE
IMPOSTE CORRENTI (800 x 33%)
IMPOSTE DIFFERITE (100 x 33%)
UTILE NETTO (900-297)
900
(264)
(33)
- 297
603
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DISTRIBUZIONE UTILE NETTO
(3 di 3)
LA SOCIETA’ DISTRIBUISCE TUTTO L’UTILE (603)
Utile distribuito senza alcuna tassazione di recupero
poiché le riserve da vincolare (500)
sono maggiori dell’eccedenza deducibile extracontabilmente (100)
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TRATTAMENTO DELLE
INTERFERENZE FISCALI PREGRESSE
L’art. 4, lettera h, Dlgs, 344/03 precisa che la nuova previsione normativa si applica anche agli
ammortamenti, alle altre rettifiche di valore e agli accantonamenti operati in esercizi precedenti a
quello di entrata in vigore del Dlgs 6/2003 e nell’esercizio in corso al 31/12/2003 che termina dopo
tale data
E’ consentito il disinquinamento fiscale del Bilancio d’esercizio senza conseguenze fiscali
Modalità contabili di realizzazione
Imputazione al
Conto economico
Imputazione al
Patrimonio netto
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ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE
FISCALI PREGRESSE
1° gennaio 2004
INTERFERENZE FISCALI PREGRESSE
da
eliminare
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TRATTAMENTO CONTABILE DELLE
INTERFERENZE FISCALI PREGRESSE
Soluzione raccomandata dall’OIC
Inserimento tra i
Proventi straordinari
del Conto economico
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UN’IPOTESI APPLICATIVA
Si suppone
che la società ALFA
abbia operato nell’esercizio 2003
un ammortamento anticipato
pari a 100
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LE SCRITTURE CONTABILI
1) Storno del fondo ammortamento anticipato di 100 esistente al 31 dicembre 2003
tra i proventi straordinari:
Fondo ammortamento
anticipato
a
Proventi straordinari
100
(voce E. 20)
2) Iscrizione delle imposte differite per 33 (cioè 33% di 100) tra gli oneri straordinari:
Oneri straordinari
(voce E. 21)
a
Fondo imposte differite
33
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a.a. 20042004-2005
RIFLESSI SUL CONTO ECONOMICO
CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2004
E.20) Proventi straordinari
E.21) Oneri straordinari
100
33
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a.a. 20042004-2005
L’EVOLUZIONE IN FUNZIONE
DEI PRINCIPI CONTABILI
INTERNAZIONALI
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a.a. 20042004-2005
LA NORMATIVA COMUNITARIA …
‰
Regolamento 1606/2002 CE
‰
Regolamento 1725/2003 CE
‰
Regolamento 707/2004 CE
‰
Regolamenti 2236-2237-2238/2004 CE
‰
Direttiva 2001/65 CE
‰
Direttiva 2003/51 CE
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a.a. 20042004-2005
… E NAZIONALE
• Legge n. 306/2003 (Legge comunitaria 2003)
• Decreto legislativo n. 394/2003
• Decreto legislativo n. 38 del 28 febbraio 2005
per le opzioni previste dal regolamento
1606/2002 CE
• Legge comunitaria 2004
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a.a. 20042004-2005
REGOLAMENTO 1606/2002 CE
Applicazione dei principi contabili internazionali e obbligo per tutte le società dell’UE
quotate in un mercato regolamentato di redigere, al più tardi a partire dal 2005, il bilancio
consolidato conformemente agli IAS/IFRS
Imprese che attualmente redigono il bilancio
applicando
altri
principi
contabili
internazionali (ad esempio US GAAP)
Proroga al 2007 per
Imprese con titoli di debito quotati unicamente
in un mercato regolamentato di qualsiasi Stato
membro
E’ prevista la facoltà, per ciascuno degli Stati membri, di consentire o di imporre l’applicazione degli
IAS/IFRS nella redazione del bilancio d’esercizio a società quotate e anche non quotate
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a.a. 20042004-2005
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REGOLAMENTO 1725/2003 CE
Recepimento dei principi contabili internazionali esistenti tranne 32 e 39
Recepimento delle relative interpretazioni (SIC) tranne i n. 5 – 16 – 17 collegati agli
IAS/IFRS esclusi
Conseguente modifica di alcune direttive comunitarie (2001/65 e 2001/51) per
adeguarle ai principi contabili internazionali
Emanazione ed approvazione della direttiva 2003/51 UE con la finalità di rendere
uniformi e comparabili i bilanci di tutte le società dell’UE
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a.a. 20042004-2005
REGOLAMENTO 707/2004 CE
Recepimento del Principio Contabile
Internazionale IFRS 1 riguardante la prima
applicazione degli IAS/IFRS
La prima applicazione può avvenire già in
occasione della redazione dei bilanci
intermedi
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a.a. 20042004-2005
REGOLAMENTI 2236-2237-2238/2004 CE
IFRS 1, 3, 4, 5
Reg. 2236/2004 CE
Modifica
IAS 1, 10, 12, 14, da 16 a 19,
22, 27, 28 e da 31 a 41
SIC 9, 22, 28, 32
Reg. 2237/2004 CE
Modifica
IAS 32
IFRIC 1
IFRS 1
Reg. 2238/2004 CE
Modifica
IAS da 1 a 10, da 12 a 17, da
19 a 24, da 27 a 38, 40 e 41
SIC da 1 a 7, da 11 a 14, da
18 a 27, da 30 a 33
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a.a. 20042004-2005
DIRETTIVA 2001/65 CE
Modifica la IV e VII direttiva CEE per
introdurre il fair value come criterio di
valutazione di determinate attività e passività
finanziarie
Prevede informazioni da fornire in bilancio in
merito agli strumenti finanziari
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a.a. 20042004-2005
DIRETTIVA 2003/51 CE
Compatibilità
europea
tra
IAS/IFRS
e
normativa
Interventi su IV e VII direttiva CEE e sulle
direttive riguardanti i bilanci di banche e
assicurazioni
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a.a. 20042004-2005
SOGGETTI OBBLIGATI IN ITALIA
(ART. 25, LEGGE 31/10/2003, N. 306)
SOCIETA’ QUOTATE per la redazione del Bilancio d’esercizio
SOCIETA’ EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI DIFFUSI tra il pubblico
per la redazione del Bilancio d’esercizio e consolidato
BANCHE E INTERMEDIARI FINANZIARI, sottoposti a vigilanza da parte della
Banca d’Italia, per la redazione del Bilancio d’esercizio e consolidato
IMPRESE DI ASSICURAZIONE per la redazione del Bilancio consolidato
IMPRESE DI ASSICURAZIONE per la redazione del Bilancio d’esercizio (solo
nell’ipotesi in cui siano quotate e non redigano il Bilancio consolidato)
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Corso di REVISIONE AZIENDALE
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a.a. 20042004-2005
IL RECEPIMENTO DELLA
DIRETTIVA 2001/65 CE
(1 di 2)
Decreto legislativo n. 394 del 30 dicembre 2003
pubblicato sulla G.U. n. 44 del 23 febbraio 2004
Valutazione al fair value degli strumenti finanziari nei
bilanci delle società italiane
Le nuove disposizioni si applicano, in base all’art. 8, nella
redazione dei bilanci relativi agli esercizi aventi inizio il
1° gennaio 2005
Corso di REVISIONE AZIENDALE
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a.a. 20042004-2005
IL RECEPIMENTO DELLA
DIRETTIVA 2001/65 CE
(2 di 2)
Introduzione dell’art. 2427 bis.
“Informazioni relative al fair value
degli strumenti finanziari”
Principali novità
Inserimento nell’art. 2428, comma 2,
del numero 6-bis) relativo a
informazioni sugli strumenti finanziari
e sull’esposizione ai rischi finanziari
Le modifiche interessano anche i
bilanci delle banche e degli altri istituti
finanziari, con effetti sul Dlgs 87/92
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a.a. 20042004-2005
DECRETO LEGISLATIVO 38/2005 PER LE OPZIONI
PREVISTE DAL REGOLAMENTO 1606/2002 CE
Categorie rilevanti
a)
Società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati italiani
b)
Società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico
c)
Banche ed intermediari finanziari sottoposti a vigilanza
d)
Imprese di assicurazione
e)
Società incluse nel bilancio consolidato di società obbligate a redigerlo secondo i
principali contabili internazionali
f)
Società diverse da quelle indicate nelle lettere precedenti e che redigono il bilancio
consolidato
g)
Società diverse da quelle indicate nelle lettere precedenti e da quelle che redigono il
bilancio in forma abbreviata
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Corso di REVISIONE AZIENDALE
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a.a. 20042004-2005
CAMPO DI APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI
INTERNAZIONALI IAS/IFRS
APPLICAZIONE IAS/IFRS
Bilancio consolidato
Bilancio d'esercizio
SOCIETA’ INTERESSATE
a)
Società emittenti strumenti
regolamentati italiani
finanziari
quotati
in
mercati
Obbligo dal 2005
Obbligo dal 2006
Facoltà dal 2005
b) Società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico
Obbligo dal 2005
Obbligo dal 2006
Facoltà dal 2005
c) Banche ed intermediari finanziari sottoposti a vigilanza
Obbligo dal 2005
Obbligo dal 2006
Facoltà dal 2005
d) Imprese di assicurazione
Obbligo dal 2005
Obbligo dal 2006
(solo se non redigono il bilancio
consolidato e sono quotate)
e) Società incluse nel bilancio consolidato di società obbligate a
redigerlo secondo i principali contabili internazionali
Facoltà dal 2005
Facoltà dal 2005
f) Società diverse da quelle indicate nelle lettere precedenti e che
redigono il bilancio consolidato
Facoltà dal 2005
Facoltà dal 2005
----
Facoltà esercitabile a partire
dall’esercizio indicato con decreto
del Ministro dell'economia e delle
finanze e della giustizia
g)
Società diverse da quelle indicate nelle lettere precedenti e da
quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata
Corso di REVISIONE AZIENDALE
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a.a. 20042004-2005
LA LEGGE COMUNITARIA 2004
(1 di 3)
Prevede il recepimento della direttiva 2003/51 che apporta
modifiche alla IV e VII direttiva e alle direttive riguardanti i
Bilanci di banche e imprese assicurative
Prevede il recepimento della direttiva 2003/38 in cui si
individuano i nuovi limiti per il Bilancio in forma
abbreviata
Corso di REVISIONE AZIENDALE
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a.a. 20042004-2005
LA LEGGE COMUNITARIA 2004
(2 di 3)
Schemi di Bilancio
Principali novità
(Dir. 2003/51)
Introduzione in modo esplicito del
principio di prevalenza della sostanza
sulla forma
Rendiconto finanziario
Valutazione al fair value anche per
attività non finanziarie
Corso di REVISIONE AZIENDALE
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a.a. 20042004-2005
LA LEGGE COMUNITARIA 2004
(3 di 3)
Per effetto del recepimento della direttiva 2003/38 avremo in futuro i seguenti
limiti per il Bilancio in forma abbreviata:
Totale attivo Stato patrimoniale
3.650.000 euro (3.125.000 euro)
Ricavi da vendite e prestazioni
7.300.000 euro (6.250.000 euro)
Numero di dipendenti
50
Ciò originerà, ovviamente, un rilevante aumento del numero di imprese che
potranno beneficiare delle semplificazioni previste per il Bilancio in forma
abbreviata
Corso di REVISIONE AZIENDALE
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a.a. 20042004-2005
CONFRONTO TRA LEGISLAZIONE
COMUNITARIA/NAZIONALE E IAS/IFRS
LEGISLAZIONE
COMUNITARIA/NAZIONALE
IAS/IFRS
¾
Costo storico
¾
Fair value
¾
Prudenza
¾
Competenza
¾
Reddito prodotto
¾
Reddito potenziale
¾
Conservazione del Capitale
¾
Performance
¾
Creditori, soci
¾
Investitori
¾
Composizione del bilancio
¾
Nuovi documenti del
bilancio