regolamento mercato - Comune di Belmonte del Sannio

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regolamento mercato - Comune di Belmonte del Sannio
COMUNE DI BELMONTE DEL SANNIO
(PROVINCIA DI Isernia)
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL MERCATO
AMBULANTE
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N.____ DEL __________
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLI 1
DESTINAZIONE DELLE AREE E GIORNO PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO
Il mercato settimanale ambulante è gestito direttamente dal Comune
e si svolge ogni MERCOLEDI’.
La località di svolgimento del mercato è stabilita dal Consiglio
comunale, sentito il parere della Commissione comunale per la
disciplina del commercio ambulante, ai sensi dell’art. 5 della
legge 19/5/1976, n. 398, e dell’art. 15 del regolamento di
esecuzione 15 gennaio 1977.
Nel caso in cui nel giorno prestabilito per il mercato ricorra una
festività, il mercato viene posticipato al giorno feriale
successivo.
ARTICOLO 2
ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA DEL MERCATO
L’orario di apertura del mercato sarà stabilito dal Consiglio
Comunale, sentito il parere della Commissione di cui all’art. 3
della legge 19/5/1976, n. 398, e in base ai criteri regionali
appositamente emanati ai sensi dell’art. 2 della legge 28 luglio
1971, n. 558.
ARTICOLO 3
DIREZIONE DEL MERCATO
La Direzione del mercato è affidata all’Ufficio di Polizia
amministrativa,
che
vi
provvederà
avvalendosi,
per
la
sorveglianza, del vigile urbano.
Per il funzionamento del mercato l’Autorità comunale sarà
coadiuvata da 4 esercenti ambulanti designati dalle associazioni
di categoria più rappresentative.
A cura del predetto ufficio di polizia amministrativa sarà tenuto
un apposito registro di tutte le concessioni di posteggio,
rilasciate sia <<a posto fisso >> che << a turno>>. Lo stesso
ufficio conserverà le carte topografiche delle aree di mercato,
con l’indicazione dei posteggi e la relativa numerazione.
ARTICOLO 4
MERCI LA CUI VENDITA E’ CONSENTITA NEL MERCATO
E’ consentita la vendita nel mercato di tutte le merci, eccezione
fatta per quei generi la cui vendita in forma ambulante è vietata
dalle legge o può dar luogo ad inconvenienti di carattere igienico
o di ordine pubblico.
Articolo 5
ACCESSO DEGLI AMBULANTI AL MERCATO
Qualora il titolare di posteggio non sia presentato al mercato
entro le ore 8, durante la stagione estiva, ed entro le ore 8,30,
durante la stagione invernale, perderà, per la giornata, il
diritto al posteggio, e lo stesso potrà, eventualmente, a giudizio
insindacabile dei funzionari e degli agenti di sorveglianza
addetti al mercato, essere assegnato, per la giornata, ad un
venditore ambulante, privo di posto, in possesso di licenza
commerciale.
ARTICOLO 6
PAGAMENTO TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
L’occupazione del posteggio è subordinata al preventivo pagamento
della tassa di occupazione di suolo pubblico dovuta. Coloro che
avessero
evaso
detto
pagamento
saranno
passibili
di
contravvenzione
a
norma
delle
disposizioni
vigenti,
senza
pregiudizio per l’eventuale allontanamento dal mercato.
L’esazione della tassa suddetta sarà effettuata dal vigile
appositamente incaricato, che rilascerà regolare quietanza a mezzo
bolletta debitamente vidimata dal cassiere interno comunale.
La riscossione degli abbonamenti dei venditori ambulanti abituali
<< a posto fisso>> avverrà tramite l’ufficio ragioneria del
Comune; a tal fine l’anno sarà considerato di 52 settimane.
ARTICOLO 7
OBBLIGO DEI VENDITORI
I frequentatori del mercato sono tenuti:
1. ad essere sempre presenti al banco di vendita;
2. a mantenere a non occupare più spazio di quanto lo assegnato;
3. a sgombrare l’area del mercato entro l’orario stabilito;
4. a stendere le proprie tende solari ad un’altezza dal suolo
non inferiore a metri 2;
5. a tenere esposti sul proprio banco di vendita: un documento
dal quale risultino gli estremi dell’iscrizione al registro
dei commercianti e a quello delle ditte; gli estremi
dell’autorizzazione all’esercizio del commercio ambulante; la
bolletta dell’avvenuto pagamento della tassa di posteggio
rilasciata dagli agenti preposti al mercato; un documento di
identità personale;
6. ad osservare scrupolosamente le leggi ed i regolamenti in
vigore, relativi al commercio in genere ed a quello ambulante
in particolare;
7. a tenere ben esposti i prezzi delle singole merci;
8. a mantenere sempre ordinato e pulito lo spazio occupato.
CAPO II
DISCIPLINA DEI POSTEGGI
ARTICOLO 8
RIPARTIZIONE DEI POSTEGGI NELL’AREA DEL MERCATO
Il numero complessivo dei posteggi disponibili nelle aree di
mercato verrà ripartito, per ogni settore merceologico, secondo le
previsioni e le modalità del piano comunale per il commercio
ambulante adottato ai sensi dell’art. 7 della legge 19/5/1976, n.
398, tenuto conto che il 50% dei posti previsti nell’area di
mercato e destinati dal piano comunale suddetto agli ambulanti del
Comune verrà raggiunto, nel tempo, a seguito della disponibilità
di posteggi derivanti da cessazioni di ambulanti che operano
nell’area di mercato <<a posto fisso>>, residenti in altri comuni.
ARTICOLO 9
CESSIONE DEL POSTEGGIO
La cessione del posteggio, necessaria ai fini dell’esercizio
dell’attività commerciale <<a posto fisso>> nell’area di mercato,
sarà rilasciata dal Sindaco, sentita la Commissione comunale di
cui all’art. 3 della legge 19 maggio 1976, n. 398, e dovrà
contenere:
a) le generalità complete dell’ambulante;
b) il Comune di residenza e l’indirizzo;
c) il numero di codice fiscale;
d) gli estremi dell’autorizzazione, con l’indicazione delle
tabelle merceologiche autorizzate;
e) le dimensione del posteggio assegnato, espresse in mq., ed il
relativo numero d’ordine nell’area di mercato.
La concessione non potrà essere ceduta a nessun titolo, neppure
temporaneamente, fatta eccezione per i casi di subingresso
nell’attività commerciale. Non potrà avere durata superiore a 3
anni e potrà essere rinnovata.
Non potrà essere concesso più di un posteggio per operatore.
ARTICOLO 10
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI <<A POSTO FISSO>>
Le assegnazioni dei posteggi disponibili <<a posto fisso>>, per
ogni settore merceologico, saranno effettuate secondo l’ordine
cronologico di presentazione della domada, tenedo conto dei
criteri stabiliti dal piano comunale per il commercio ambulante
adottato ai sensi dell’art. 7 della legge 19 maggio 1976, n. 398,
fatta salva la p priorità di assegnazione prevista dall’ultimo
comma dell’art. 13 del presente regolamento, nonché in base al
seguente ordine di preferenza:
1. titolare di autorizzazione rilasciata dal Comune;
2. titolare
di
autorizzazione
rilasciata da un Comune del
comprensorio;
3. titolare di autorizzazione rilasciata da un Comune della
Provincia;
4. titolare di autorizzazione rilasciata da un comune della
Regione, tenendo conto della minore distanza di quello da questo
Comune;
5. titolare di autorizzazione rilasciata da un Comune di altra
Regione, tenendo conto della minore distanza di quello da questo
Comune.
A parità di titolo avrà la preferenza colui che potrà dimostrare
una maggiore anzianità di mercato.
Ai fini di determinare la data di presentazione della domanda di
assegnazione del posteggio è applicabile l’art. 30, penultimo
comma, del D.M. 28/04/1976, secondo il quale per data di
presentazione s’intende quella della spedizione della raccomandata
con cui viene inoltrata la domanda.
ARTICOLO 11
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI <<A TURNO>>
Nelle aree di mercato i posteggi che, nel giorno in cui si svolge
il mercato, resteranno libere, verranno assegnati, col sistema <<a
turno>> e in base alle preferenze di cui al precedente art. 10, ai
venditori occasionali che effettuano la vendita di prodotti
appartenenti al settore merceologico per il quale si rende
disponibile il posteggio.
L’assegnazione di detto tipo di posteggi è demandata al Comando
dei vigili urbani, in collaborazione coi fiduciari degli ambulanti
di cui all’art. 3 del presente regolamento.
ARTICOLO 12
POSTEGGI PER PRODUTTORI AGRICOLI
Ai
sensi
dell’art.
16,
ultimo comma, del regolamento di
applicazione della legge 19/5/1976, n. 398, nell’area destinata al
mercato saranno riservati 3 posteggi per gli agricoltori che
esercitano attività di vendita dei lo prodotti, ai sensi della
legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive integrazioni e
modificazioni, da assegnare coi criteri di preferenza stabiliti
all’art. 10.
ARTICOLO 13
CONCESSIONE DI POSTEGGIO PER SUBINGRESSO
Il trasferimento dell’autorizzazione comporta anche il passaggio
della concessione del posteggio al subentrante, salvo che il
Sindaco revochi la concessione stessa con provvedimento motivato,
sentita la Commissione comunale di cui all’art. 3 dellalegge
19/5/1976, n. 398.
Qualora il comune, entro un anno dalla data del provvedimento di
revoca, conceda posteggi nello stesso mercato, il subentrante ha
diritto
di
priorità nell’ottenimento della concessione del
posteggio.
ARTICOLO 14
SEPERFICIE DEI POSTEGGI
La superficie dei posteggi individuali da assegnarsi è stabilita
in base alle superfici autorizzate in sede di rinnovo delle
concessioni di posteggio rilasciate per l’anno in corso.
Per superficie del posteggio s’intende quella occupata dal banco
di vendita, dalle attrezzature, compresi gli automezzi, e dalle
merci,
ovverosia
tutta
l’area
destinata
allo
svolgimento
dell’attività commerciale di ciascun venditore.
Anche lo stendimento delle merci dovrà avvenire entro i confini
dell’area sopra delimitata.
ARTICOLO 15
GESTIONE DEL POSTEGGIO
Il posteggio deve essere gestito dal titolare ell’autorizzazione o
dal rappresentante di cui all’art. 4 della legge 19 maggio 1976,
n. 398.
ARTICOLO 16
REVOCA DELLA CONCESSIONE
Ai
sensi
dell’art.
16,
terzo
comma,
del
regolamento
di
applicazione della legge 19 maggio 1976, n. 398, qualora il
posteggio non venga utilizzato, in ciascun anno solare per periodi
di tempo complessivamente superiori a 3 mesi, la concessione viene
revocata.
Gli assegnatari di posteggio decadono inoltre dalla concesione,
oltre che nel caso di cui al comma precedente, qualora:
1. abusino, per abitudine, nell’essere assenti dal mercato;
2. giungano abitualmente in ritardo al mercato;
3. si rendano recidivi nella violazione delle leggi sul commercio
e delle norme del presente regolamento;
4. tengano un contegno scorretto nei confronti del pubblico e dei
colleghi.
I provvedimenti di revoca della concessione del posteggio sono
adottati dal Sindaco, sentita la Commissione comunale per il
commercio ambulante.
ARTICOLO 17
ASSENZE GIUSTIFICATE
Sono giustificate le assenze dovute:
1. a malattie, debitamente segnalate e comprovate entro il
termine di 3 settimane dalla prima assenza, con certificati
medici
vistati
dall’Ufficiale sanitario del Comune di
residenza dell’ambulante;
2. a ferie annuali, preventivamente comunicate al Comune e da
quest’ultimo approvate;
3. a cattivo tempo, per cui sia da ritenere che il mercato non
debba avere regolare svolgimento.
ARTICOLO 18
RESPONSABILITA’ DEI VENDITORI
I
concessionari
di
posteggio
sono
responsabili
dei
danni
cagionati, da essi e dai loro coadiuvanti, al Comune o a terzi.
CAPO III
DIVIETI
ARTICOLO 19
DIVIETI DI CONCESSIONE DEI POSTEGGII
E’ fatto divieto ai concessionari di posteggi:
a) di arrecare intralcio o disturbo agli avventori ed ai
colleghi;
b) di sporcare in qualsiasi modo il suolo pubblico, sia durante
le operazioni di vendita che a vendita ultimata;
c) di piantare chiodi, legare corde, funi od altro agli alberi
di piccolo fusto, ai pali della luce, ai balconi ed alle
facciate dei caseggiati vicini;
d) di usare megafoni, altoparlanti od altro mezzo di ampliamento
sonoro, fatta eccezione per i venditori di dischi o
musicassettew, che possono usarli tenendo il volume sonoro
moderato.
ARTICOLO 20
VENDITA COL SISTEMA DELLA RIFFA
Non è consentita in tutta l’area del mercato la vendita di merci
con il sistema della riffa o di qualsiasi altra forma di lotteria.
ARTICOLO 21
DISCIPLINA PER I VEICOLI
Nelle aree destinate a mercati, durante le ore di svolgimento
delle vendite è fatto assoluto divieto di circolazione dei veicoli
od altri mezzi in genere usati per il trasporto delle merci dei
venditori ambulanti. Tali mezzi o veicoli possono introdursi e
sostare per effettuare operazioni di carico o scarico della merce,
per il tempo strettamente necessario a dette operazioni.
I veicoli, od altri mezzi, che occupino effettivamente soltanto il
posto banco assegnato, potranno invece essere sistemati nelle aree
destinate a mercati.
ARTICOLO 22
VENDITA AMBULANTE FUORI DELLE AREE DI MERCATO
E’ vietato esplicare l’esercizio ambulante in aree divese da
quelle destinate al mercato, anche se, nell’ambito del mercato
stesso, non vi fosse più disponibilità di posteggio.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
ARTICOLO 23
FIERE ANNUALI, SAGRE E FESTIVITA’
Le domande di occupazione di suolo pubblico in occasione di fiere,
sagre e festività che si tenessero fuori dell’ambito del mercato
saranno prese in considerazione se presentate almeno 30 giorni
prima della data della ricorrenza.
ARTICOLO 24
SPOSTAMENTO DELL’AREA DI MERCATO
Nel caso di spostamento dell’area di mercato da una sede ad
un’altra, le assegnazioni di posteggio saranno fatte tenendo
conto, nei limiti del possibili, dell’importanza dei posti già
occupati nella vecchia sede, e comunque senza prescindere dai
criteri
di
assegnazione
di
cui
all’art.
7
del
presente
regolamento.
ARTICOLO 25
SANZIONI
Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente regolamento,
oltre a subire le sanzioni previste dall’art. 11 della legge 19
maggio 1976, n. 398, sarà passibile di allontanamento definitivo
dal mercato, con provvedimento da decretarsi da parte del Sindaco,
sentito il parere della Commissione comunale per la disciplina del
commercio ambulante e su proposta dell’Ufficio di polizia
amministrativa.
ARTICOLO 26
NORMA TRANSITORIA
i titolari di posteggio che, all’entrata in vigore del presente
regolamento, risultino in possesso dell’assegnazione del posteggio
<<A POSTO FISSO>> NELLE AREE DI MERCATO DA ALMENO UBN ANNO SENZA
INTERRUZIONI, POTRANNO CINSERVARE TALE CONCESSIONE SINO ALLA
SCADENZA.
Il Sindaco rilascia la concessione in deroga anche al numero dei
posti complessivi previsti, in ogni area di mercato, dal piano
comunale per il commercio ambulante.
ARTICOLO 27
ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI
Il presente regolamento abroga ogni altra disposizione contraria o
con esso incompatibile.