regolamento mercato - Comune di Belmonte del Sannio
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regolamento mercato - Comune di Belmonte del Sannio
COMUNE DI BELMONTE DEL SANNIO (PROVINCIA DI Isernia) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL MERCATO AMBULANTE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N.____ DEL __________ CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI ARTICOLI 1 DESTINAZIONE DELLE AREE E GIORNO PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO Il mercato settimanale ambulante è gestito direttamente dal Comune e si svolge ogni MERCOLEDI’. La località di svolgimento del mercato è stabilita dal Consiglio comunale, sentito il parere della Commissione comunale per la disciplina del commercio ambulante, ai sensi dell’art. 5 della legge 19/5/1976, n. 398, e dell’art. 15 del regolamento di esecuzione 15 gennaio 1977. Nel caso in cui nel giorno prestabilito per il mercato ricorra una festività, il mercato viene posticipato al giorno feriale successivo. ARTICOLO 2 ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA DEL MERCATO L’orario di apertura del mercato sarà stabilito dal Consiglio Comunale, sentito il parere della Commissione di cui all’art. 3 della legge 19/5/1976, n. 398, e in base ai criteri regionali appositamente emanati ai sensi dell’art. 2 della legge 28 luglio 1971, n. 558. ARTICOLO 3 DIREZIONE DEL MERCATO La Direzione del mercato è affidata all’Ufficio di Polizia amministrativa, che vi provvederà avvalendosi, per la sorveglianza, del vigile urbano. Per il funzionamento del mercato l’Autorità comunale sarà coadiuvata da 4 esercenti ambulanti designati dalle associazioni di categoria più rappresentative. A cura del predetto ufficio di polizia amministrativa sarà tenuto un apposito registro di tutte le concessioni di posteggio, rilasciate sia <<a posto fisso >> che << a turno>>. Lo stesso ufficio conserverà le carte topografiche delle aree di mercato, con l’indicazione dei posteggi e la relativa numerazione. ARTICOLO 4 MERCI LA CUI VENDITA E’ CONSENTITA NEL MERCATO E’ consentita la vendita nel mercato di tutte le merci, eccezione fatta per quei generi la cui vendita in forma ambulante è vietata dalle legge o può dar luogo ad inconvenienti di carattere igienico o di ordine pubblico. Articolo 5 ACCESSO DEGLI AMBULANTI AL MERCATO Qualora il titolare di posteggio non sia presentato al mercato entro le ore 8, durante la stagione estiva, ed entro le ore 8,30, durante la stagione invernale, perderà, per la giornata, il diritto al posteggio, e lo stesso potrà, eventualmente, a giudizio insindacabile dei funzionari e degli agenti di sorveglianza addetti al mercato, essere assegnato, per la giornata, ad un venditore ambulante, privo di posto, in possesso di licenza commerciale. ARTICOLO 6 PAGAMENTO TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO L’occupazione del posteggio è subordinata al preventivo pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico dovuta. Coloro che avessero evaso detto pagamento saranno passibili di contravvenzione a norma delle disposizioni vigenti, senza pregiudizio per l’eventuale allontanamento dal mercato. L’esazione della tassa suddetta sarà effettuata dal vigile appositamente incaricato, che rilascerà regolare quietanza a mezzo bolletta debitamente vidimata dal cassiere interno comunale. La riscossione degli abbonamenti dei venditori ambulanti abituali << a posto fisso>> avverrà tramite l’ufficio ragioneria del Comune; a tal fine l’anno sarà considerato di 52 settimane. ARTICOLO 7 OBBLIGO DEI VENDITORI I frequentatori del mercato sono tenuti: 1. ad essere sempre presenti al banco di vendita; 2. a mantenere a non occupare più spazio di quanto lo assegnato; 3. a sgombrare l’area del mercato entro l’orario stabilito; 4. a stendere le proprie tende solari ad un’altezza dal suolo non inferiore a metri 2; 5. a tenere esposti sul proprio banco di vendita: un documento dal quale risultino gli estremi dell’iscrizione al registro dei commercianti e a quello delle ditte; gli estremi dell’autorizzazione all’esercizio del commercio ambulante; la bolletta dell’avvenuto pagamento della tassa di posteggio rilasciata dagli agenti preposti al mercato; un documento di identità personale; 6. ad osservare scrupolosamente le leggi ed i regolamenti in vigore, relativi al commercio in genere ed a quello ambulante in particolare; 7. a tenere ben esposti i prezzi delle singole merci; 8. a mantenere sempre ordinato e pulito lo spazio occupato. CAPO II DISCIPLINA DEI POSTEGGI ARTICOLO 8 RIPARTIZIONE DEI POSTEGGI NELL’AREA DEL MERCATO Il numero complessivo dei posteggi disponibili nelle aree di mercato verrà ripartito, per ogni settore merceologico, secondo le previsioni e le modalità del piano comunale per il commercio ambulante adottato ai sensi dell’art. 7 della legge 19/5/1976, n. 398, tenuto conto che il 50% dei posti previsti nell’area di mercato e destinati dal piano comunale suddetto agli ambulanti del Comune verrà raggiunto, nel tempo, a seguito della disponibilità di posteggi derivanti da cessazioni di ambulanti che operano nell’area di mercato <<a posto fisso>>, residenti in altri comuni. ARTICOLO 9 CESSIONE DEL POSTEGGIO La cessione del posteggio, necessaria ai fini dell’esercizio dell’attività commerciale <<a posto fisso>> nell’area di mercato, sarà rilasciata dal Sindaco, sentita la Commissione comunale di cui all’art. 3 della legge 19 maggio 1976, n. 398, e dovrà contenere: a) le generalità complete dell’ambulante; b) il Comune di residenza e l’indirizzo; c) il numero di codice fiscale; d) gli estremi dell’autorizzazione, con l’indicazione delle tabelle merceologiche autorizzate; e) le dimensione del posteggio assegnato, espresse in mq., ed il relativo numero d’ordine nell’area di mercato. La concessione non potrà essere ceduta a nessun titolo, neppure temporaneamente, fatta eccezione per i casi di subingresso nell’attività commerciale. Non potrà avere durata superiore a 3 anni e potrà essere rinnovata. Non potrà essere concesso più di un posteggio per operatore. ARTICOLO 10 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI <<A POSTO FISSO>> Le assegnazioni dei posteggi disponibili <<a posto fisso>>, per ogni settore merceologico, saranno effettuate secondo l’ordine cronologico di presentazione della domada, tenedo conto dei criteri stabiliti dal piano comunale per il commercio ambulante adottato ai sensi dell’art. 7 della legge 19 maggio 1976, n. 398, fatta salva la p priorità di assegnazione prevista dall’ultimo comma dell’art. 13 del presente regolamento, nonché in base al seguente ordine di preferenza: 1. titolare di autorizzazione rilasciata dal Comune; 2. titolare di autorizzazione rilasciata da un Comune del comprensorio; 3. titolare di autorizzazione rilasciata da un Comune della Provincia; 4. titolare di autorizzazione rilasciata da un comune della Regione, tenendo conto della minore distanza di quello da questo Comune; 5. titolare di autorizzazione rilasciata da un Comune di altra Regione, tenendo conto della minore distanza di quello da questo Comune. A parità di titolo avrà la preferenza colui che potrà dimostrare una maggiore anzianità di mercato. Ai fini di determinare la data di presentazione della domanda di assegnazione del posteggio è applicabile l’art. 30, penultimo comma, del D.M. 28/04/1976, secondo il quale per data di presentazione s’intende quella della spedizione della raccomandata con cui viene inoltrata la domanda. ARTICOLO 11 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI <<A TURNO>> Nelle aree di mercato i posteggi che, nel giorno in cui si svolge il mercato, resteranno libere, verranno assegnati, col sistema <<a turno>> e in base alle preferenze di cui al precedente art. 10, ai venditori occasionali che effettuano la vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico per il quale si rende disponibile il posteggio. L’assegnazione di detto tipo di posteggi è demandata al Comando dei vigili urbani, in collaborazione coi fiduciari degli ambulanti di cui all’art. 3 del presente regolamento. ARTICOLO 12 POSTEGGI PER PRODUTTORI AGRICOLI Ai sensi dell’art. 16, ultimo comma, del regolamento di applicazione della legge 19/5/1976, n. 398, nell’area destinata al mercato saranno riservati 3 posteggi per gli agricoltori che esercitano attività di vendita dei lo prodotti, ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive integrazioni e modificazioni, da assegnare coi criteri di preferenza stabiliti all’art. 10. ARTICOLO 13 CONCESSIONE DI POSTEGGIO PER SUBINGRESSO Il trasferimento dell’autorizzazione comporta anche il passaggio della concessione del posteggio al subentrante, salvo che il Sindaco revochi la concessione stessa con provvedimento motivato, sentita la Commissione comunale di cui all’art. 3 dellalegge 19/5/1976, n. 398. Qualora il comune, entro un anno dalla data del provvedimento di revoca, conceda posteggi nello stesso mercato, il subentrante ha diritto di priorità nell’ottenimento della concessione del posteggio. ARTICOLO 14 SEPERFICIE DEI POSTEGGI La superficie dei posteggi individuali da assegnarsi è stabilita in base alle superfici autorizzate in sede di rinnovo delle concessioni di posteggio rilasciate per l’anno in corso. Per superficie del posteggio s’intende quella occupata dal banco di vendita, dalle attrezzature, compresi gli automezzi, e dalle merci, ovverosia tutta l’area destinata allo svolgimento dell’attività commerciale di ciascun venditore. Anche lo stendimento delle merci dovrà avvenire entro i confini dell’area sopra delimitata. ARTICOLO 15 GESTIONE DEL POSTEGGIO Il posteggio deve essere gestito dal titolare ell’autorizzazione o dal rappresentante di cui all’art. 4 della legge 19 maggio 1976, n. 398. ARTICOLO 16 REVOCA DELLA CONCESSIONE Ai sensi dell’art. 16, terzo comma, del regolamento di applicazione della legge 19 maggio 1976, n. 398, qualora il posteggio non venga utilizzato, in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a 3 mesi, la concessione viene revocata. Gli assegnatari di posteggio decadono inoltre dalla concesione, oltre che nel caso di cui al comma precedente, qualora: 1. abusino, per abitudine, nell’essere assenti dal mercato; 2. giungano abitualmente in ritardo al mercato; 3. si rendano recidivi nella violazione delle leggi sul commercio e delle norme del presente regolamento; 4. tengano un contegno scorretto nei confronti del pubblico e dei colleghi. I provvedimenti di revoca della concessione del posteggio sono adottati dal Sindaco, sentita la Commissione comunale per il commercio ambulante. ARTICOLO 17 ASSENZE GIUSTIFICATE Sono giustificate le assenze dovute: 1. a malattie, debitamente segnalate e comprovate entro il termine di 3 settimane dalla prima assenza, con certificati medici vistati dall’Ufficiale sanitario del Comune di residenza dell’ambulante; 2. a ferie annuali, preventivamente comunicate al Comune e da quest’ultimo approvate; 3. a cattivo tempo, per cui sia da ritenere che il mercato non debba avere regolare svolgimento. ARTICOLO 18 RESPONSABILITA’ DEI VENDITORI I concessionari di posteggio sono responsabili dei danni cagionati, da essi e dai loro coadiuvanti, al Comune o a terzi. CAPO III DIVIETI ARTICOLO 19 DIVIETI DI CONCESSIONE DEI POSTEGGII E’ fatto divieto ai concessionari di posteggi: a) di arrecare intralcio o disturbo agli avventori ed ai colleghi; b) di sporcare in qualsiasi modo il suolo pubblico, sia durante le operazioni di vendita che a vendita ultimata; c) di piantare chiodi, legare corde, funi od altro agli alberi di piccolo fusto, ai pali della luce, ai balconi ed alle facciate dei caseggiati vicini; d) di usare megafoni, altoparlanti od altro mezzo di ampliamento sonoro, fatta eccezione per i venditori di dischi o musicassettew, che possono usarli tenendo il volume sonoro moderato. ARTICOLO 20 VENDITA COL SISTEMA DELLA RIFFA Non è consentita in tutta l’area del mercato la vendita di merci con il sistema della riffa o di qualsiasi altra forma di lotteria. ARTICOLO 21 DISCIPLINA PER I VEICOLI Nelle aree destinate a mercati, durante le ore di svolgimento delle vendite è fatto assoluto divieto di circolazione dei veicoli od altri mezzi in genere usati per il trasporto delle merci dei venditori ambulanti. Tali mezzi o veicoli possono introdursi e sostare per effettuare operazioni di carico o scarico della merce, per il tempo strettamente necessario a dette operazioni. I veicoli, od altri mezzi, che occupino effettivamente soltanto il posto banco assegnato, potranno invece essere sistemati nelle aree destinate a mercati. ARTICOLO 22 VENDITA AMBULANTE FUORI DELLE AREE DI MERCATO E’ vietato esplicare l’esercizio ambulante in aree divese da quelle destinate al mercato, anche se, nell’ambito del mercato stesso, non vi fosse più disponibilità di posteggio. CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE ARTICOLO 23 FIERE ANNUALI, SAGRE E FESTIVITA’ Le domande di occupazione di suolo pubblico in occasione di fiere, sagre e festività che si tenessero fuori dell’ambito del mercato saranno prese in considerazione se presentate almeno 30 giorni prima della data della ricorrenza. ARTICOLO 24 SPOSTAMENTO DELL’AREA DI MERCATO Nel caso di spostamento dell’area di mercato da una sede ad un’altra, le assegnazioni di posteggio saranno fatte tenendo conto, nei limiti del possibili, dell’importanza dei posti già occupati nella vecchia sede, e comunque senza prescindere dai criteri di assegnazione di cui all’art. 7 del presente regolamento. ARTICOLO 25 SANZIONI Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente regolamento, oltre a subire le sanzioni previste dall’art. 11 della legge 19 maggio 1976, n. 398, sarà passibile di allontanamento definitivo dal mercato, con provvedimento da decretarsi da parte del Sindaco, sentito il parere della Commissione comunale per la disciplina del commercio ambulante e su proposta dell’Ufficio di polizia amministrativa. ARTICOLO 26 NORMA TRANSITORIA i titolari di posteggio che, all’entrata in vigore del presente regolamento, risultino in possesso dell’assegnazione del posteggio <<A POSTO FISSO>> NELLE AREE DI MERCATO DA ALMENO UBN ANNO SENZA INTERRUZIONI, POTRANNO CINSERVARE TALE CONCESSIONE SINO ALLA SCADENZA. Il Sindaco rilascia la concessione in deroga anche al numero dei posti complessivi previsti, in ogni area di mercato, dal piano comunale per il commercio ambulante. ARTICOLO 27 ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI Il presente regolamento abroga ogni altra disposizione contraria o con esso incompatibile.