Contratto di Rete

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Contratto di Rete
CONTRATTO DI RETE
Il Contratto di rete è stato introdotto nell'ordinamento italiano con l'art. 3 del decreto legge 10 febbraio
2009, n. 5 convertito, con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33.
Recentemente, con l'art. 45 del decreto legge n. 83/2012, convertito nella legge n. 134/2012 sono state
introdotte importanti innovazioni rispetto alla disciplina previgente.
In particolare, è stata riconosciuta al contratto di rete la possibilità, nel caso in cui venga costituito un fondo
patrimoniale comune e un organo comune destinato a svolgere attività con i terzi, di acquisire soggettività
giuridica.
Cos'è il contratto di rete
Il contratto di rete può essere definito genericamente come un negozio che genera un fenomeno di
aggregazione tra imprese al fine di instaurare una reciproca collaborazione per accrescere, individualmente
e collettivamente, la propria capacità innovativa e competitiva sul mercato. Si tratta in pratica di un
contratto plurilaterale di cooperazione interaziendale.
Forma dell'atto e "modello standard"
La legge 134/2012 di conversione del decreto legge n. 83/2012 ha modificato il comma 4-ter dell'art. 3 del
DL n. 5/2009, stabilendo che, ai fini degli adempimenti pubblicitari, il contratto di rete deve essere redatto
per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli art.
24 o 25 del C.A.D. (D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni) da ciascun imprenditore o legale
rappresentante delle imprese aderenti e trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese
attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico. Il modello dovrà contenere le
informazioni indicate nel comma 4 ter lettere a), b), c), d), e), f) del citato articolo 3.
Approvato il modello standard
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 25 agosto il Regolamento del Ministero della Giustizia (Decreto
10 aprile 2014, n. 122) "recante la tipizzazione del modello standard per la trasmissione del contratto di
rete al Registro delle imprese".
Il modello può essere trasmesso attraverso la procedura telematica resa disponibile in apposita area del
sito www.registroimprese.it, tramite la medesima procedura è possibile trasmettere eventuali allegati
come indicato dal decreto.
Per dare piena attuazione alla nuova procedura mancavano ancora le specifiche tecniche ora approvate con
decreto del MISE in data 07/01/2015 . La nuova procedura è resa operativa a seguito della pubblicazione
del decreto stesso sul sito internet del Ministero nonché sul sito www.registroimprese.it.
Per tutte le informazioni, strumenti, riferimenti normativi consultare il sito www.registroimprese.it e il
portale dedicato ai contratti di rete http://contrattidirete.registroimprese.it.
Tipologie di contratto di rete
La Legge 134/2012 individua due tipologie di contratti di rete:
a)contratto di rete senza costituzione di fondo patrimoniale comune e organo comune destinato a svolgere
l’attività con i terzi:
il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto
ciascun partecipante. L’efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l’ultima delle
iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari.
ISTRUZIONI PER L’ISCRIZIONE:
-
Termine nessuno
Legittimati notaio, amministratore/titolare, professionista ex l. 340/00, procuratore speciale
Modello per le società - Mod. S2 - Codice atto A27 contratto di rete – riquadro 30/reti di imprese
(per ora riquadro previsto solo in Starweb)
per le imprese individuali: - Mod. I2 - Codice atto A27 contratto di rete – riquadro 32/reti di
imprese (solo Starweb)
Diritti di segreteria € 90 per iscrizione del contratto da parte dell’impresa di "riferimento”
(indipendentemente dalla natura giuridica dell’impresa stessa);
€ 18 per iscrizione del contratto da parte di ciascuna delle imprese “aderenti” (indipendentemente
dalla natura giuridica dell’ impresa).
Applicazione dell'imposta di bollo secondo la normativa vigente
ISTRUZIONI PER LE MODIFICHE AL CONTRATTO DI RETE:
Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata
nell'atto modificativo, nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. L'ufficio
del registro delle imprese provvede alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al
contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti,
che provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio della modifica.
Le modalità di iscrizione, presso il registro delle imprese dell’impresa (di “riferimento”) indicata nell’atto
modificativo sono le seguenti:
-
-
Termine nessuno
Legittimati notaio, amministratore/titolare, professionista ex L. 340/00, procuratore speciale
Modello per le società - Mod. S2 - Codice atto A27 contratto di rete – riquadro 30/reti di imprese
(per ora riquadro previsto solo in Starweb)
per le imprese individuali: - Mod. I2 - Codice atto A27 contratto di rete – riquadro 32/reti di
imprese (solo Starweb)
Diritti di segreteria: € 90 per iscrizione delle modifiche al contratto da parte dell’impresa (di
“riferimento”) indicata nell’atto modificativo (indipendentemente dalla natura giuridica
dell’impresa stessa)
Applicazione dell'imposta di bollo secondo la normativa vigente
Le procedure suddette, relative alle modifiche del contratto di rete, valgono anche per la cancellazione del
contratto stesso.
b)contratto di rete con costituzione di fondo patrimoniale comune e organo comune destinato a svolgere
l’attività con i terzi:
Se il contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a
svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi, la rete può iscriversi (in alternativa alle modalità di cui
sopra) nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede. Con
l'iscrizione nel registro delle imprese la rete acquista soggettività giuridica.
Al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul fondo consortile di cui
agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile. In ogni caso, per le obbligazioni contratte
dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente
sul fondo comune.
Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune redige una situazione patrimoniale,
osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la
deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede; si applica, in quanto compatibile,
l'articolo 2615-bis, terzo comma, del codice civile.
Tale disposizione si applica anche alle reti di imprese prive di personalità giuridica.
E’ previsto l’obbligo di presentazione del file XBRL ed è possibile compilare le sole voci di tassonomia
effettivamente presenti nel prospetto contabile. Il codice fiscale da indicare nel bilancio in formato XBRL è
quello relativo al contratto di rete. Nel caso in cui la rete sia priva di personalità giuridica e non abbia una
posizione autonoma nel registro delle imprese, il modello B riporterà i dati dell’impresa che provvede al
deposito, mentre gli allegati conterranno il codice fiscale ed i dati identificativi della rete. Per il deposito si
utilizza il codice atto 722 allegando il modello B utilizzabile anche per le imprese individuali e per le società
di persone. L’invio potrà essere effettuato con gli usuali strumenti Fedra e Bilanci on line, ad esclusione
delle imprese individuali che potranno avvalersi solo di Bilanci on line.
CONTRATTO DI RETE NEL SETTORE AGRICOLO
L’art. 36 comma 5, del D.L. 179/2012 ha introdotto la possibilità di usare il contratto di rete anche in
agricoltura al fine di consentire alle imprese agricole di mettere in comune fattori produttivi (terreni,
macchinari, strutture produttive) per accrescere e migliorare la produzione agricola e dunque favorire una
maggiore competitività per le aziende, con riflessi positivi anche di natura fiscale.
Il contratto di rete nel settore agricolo può essere sottoscritto digitalmente dalle parti (senza intervento
notarile) con l’assistenza di una o più organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a
livello nazionale che hanno partecipato alla redazione finale dell’accordo. Il documento sottoscritto
digitalmente dalle parti contraenti e dalle associazioni di categoria dovrà essere preventivamente registrato
(nota del Ministero dello sviluppo economico del 16.07.2013 n. 0120618).
Inoltre la previsione generica (contenuta nell'articolo 36 comma 5 del DL 179/2012) al contratto di rete nel
settore agricolo consente un'interpretazione estensiva della norma, nel senso di ritenere legittimo il
contratto di rete stipulato tra imprese agricole senza verificare nel merito la prevalente attività
dell'impresa. “Ne consegue che, purchè le imprese contraenti rientrino nel settore in parola, quale che sia
l'attività fattualmente esercitata (coltivazione, trasformazione, attività complementari, strumentali ed
accessorie), trova applicazione la speciale previsione normativa richiamata” (Nota Ministero dello Sviluppo
Economico del 4 giugno 2014, Prot. 104434).