Begnozzi

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Begnozzi
Gli ordini, la regolamentazione
e la qualificazione delle
professioni, le norme UNI
Lo stato dell’
dell’arte e la crescita professionale
Luisa Begnozzi
UOC di Fisica Sanitaria
Ospedale S. Giovanni Calibita Fatebenefratelli
Isola Tiberina 39
00186 Roma
Il Fisico medico: aspetti etico professionali
11 marzo 2013, Aula Multimediale ARNAS Ospedale Civico Palermo
Professione fisico medico
Sommario
Il quadro internazionale
In Europa
Gli ordini e gli albi
AIFM e la normativa delle professioni non
regolamentate
L’autoregolamentazione
La qualificazione delle professioni
Le norme UNI
L’ISTAT
Il quadro internazionale
La professione del fisico medico è stata da qualche anno
inserita nell’International Standard Classification of Occupations
(ISCO-08) e considerata come una professione facente
parte integrante delle forze di lavoro del settore sanitario
http://www.fisicamedica.it/aifm/11_rubr_s/IMG/pdf/IOMP_Guida
nce_on_ISCO_08_Final.pdf
http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/docs/resol08.d
oc )
http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/isco08/index.ht
m
Il quadro internazionale
Nelle raccomandazioni e linee guida ICRP e IAEA relative
all’uso delle radiazioni ionizzanti in campo medico sempre si
definisce come necessaria la figura del fisico medico
(medical physicist) al fine della radioprotezione in tale
ambito
http://www.icrp.org/publications.asp
http://www.iaea.org/Publications/
4
La pubblicazione IAEA
La pubblicazione IAEA “International Safety
Standard” prevista per la fine del 2012 o inizi del 2013,
riconosce la figura del fisico medico come una
professione sanitaria
“A health professional, with specialist education and
training in the concepts and techniques of applying physics
in medicine, and competent to practice independently in one
or more of the subfields (specialties) of medical physics”
La pubblicazione IAEA
Radiation Protection and Safety of Radiation Sources:
International Basic Safety Standards
INTERIM EDITION
Per la prima volta un documento IAEA ha fissato i ruoli e
le responsabilità del fisico medico che opera nel settore
sanitario (nella precedente versione la figura del medical
physicist non era contemplata).
http://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/p1531interim_web.pdf
In Europa
Medical Physics Expert
La figura del fisico medico è necessaria e insostituibile per la
radioprotezione del paziente in tutte le applicazioni delle
radiazioni in ambito medico e di imaging non medico.
“Council Directive laying down Basic Safety Standards for
protection against the dangers arising from exposure to
ionising radiation” norma la necessità di tale figura
individuata nell’MPE (Medical Physics Expert) e le
responsabilità che gli competono nel:
Capo VII Esposizioni mediche
http://ec.europa.eu/energy/nuclear/radiation_protection/radiation_
protection_en.htm
Medical Physics Expert
2011(593) e 2012(242)
-Article 85
Medical physics expert
1. Within the health care environment, the medical physics expert shall, as appropriate,
act or give specialist advice on matters relating to radiation physics as applied to
medical exposure.
2. Depending on the medical radiological practice, the medical physics expert shall take
responsibility for dosimetry, including physical measurements for evaluation of the
dose delivered to the patient, give advice on medical radiological equipment, and
contribute in particular to the following:
(a) optimisation of the radiation protection of patients and other individuals
subjected to medical exposure, including the application and use of diagnostic
reference levels;
(b) the definition and performance of quality assurance of the medical radiological
equipment;
(c) the preparation of technical specifications for medical radiological equipment
and installation design;
(d) the surveillance of the medical radiological installations with regard to
radiation protection;
(e) the selection of equipment required to perform radiation protection
measurements;
(f) the training of practitioners and other staff in relevant aspects of radiation
protection.
Where appropriate, the task of the medical physics expert may be carried out by a
medical physics service.
Medical Physics Expert
Esistono le “Guidelines on
Medical Physics Expert”
della Commissione Europea
pubblicate nel 2012 che
contengono indicazioni su:
ruolo, mission, attività,
qualificazione e
riconoscimento, staffing level
dell’MPE.
http://portal.ucm.es/web/medicalphysics-expert-project/inicio
Qualification Framework for the Medical Physics Expert (MPE) in Europe
MPE: “An individual having the knowledge, training and experience to act or give advice on matters relating to radiation
physics applied to medical exposure, whose competence to act is recognized by the Competent Authorities” (Recast BSS)
The Qualifications Framework is based on the European Qualifications Framework (EQF). In the EQF learning outcomes are
defined in terms of Knowledge, Skills, Competences (KSC) (European Parliament and Council 2008/C 111/01)
EDUCATION
EQF Level 6
EQF Level 7
(e.g., Bachelor
with 180 - 240
ECTS)
(i)
(e.g., Master
with 90 - 120
ECTS)
(iii)
Physics
or
equivalent
Medical
Physics
or
equivalent.
(ii)
(iv)
da “Guidelines on Medical
Physics Expert” della
Commissione Europea
pubblicate nel 2012
http://portal.ucm.es/web/medi
cal-physics-expertproject/inicio
CLINICAL
TRAINING
EXPERIENCE
RECOGNITION
To EQF Level 8
To qualified
Medical Physicist
(vii)
(v)
Comprehensive
experience in the
specific area/s of
Medical Physics for
which the candidate
seeks recognition as
MPE. The duration
would be a further
additional two years
experience beyond the
level of qualified
Medical Physicist for
each specific area of
Medical Physics.
By Competent
Authorities as MPE in
specific area/s of
Medical Physics
Accredited residency
based training in the
specific area/s of
Medical Physics* for
which the candidate
seeks recognition as
qualified Medical
Physicist. The
duration of this
training is two fulltime year equivalents
for the first area of
Medical Physics, plus
one further full-time
year equivalent for
each additional area.
(vi)
(viii)
il livello di
qualificazione
richiesto è il livello 8
(ix)
RECERTIFICATION
5 year CPD cycle
(x)
* Diagnostic and
Interventional
Radiology, Nuclear
Medicine, Radiation
Oncology
Direttiva qualifiche
professionali
E’ in corso di revisione la Direttiva sulle qualifiche
professionali “Professional Qualifications Directive”
2005/36/EC.
In tale contesto potrebbero essere date specifiche
indicazioni agli Stati membri per il riconoscimento e la
regolamentazione, all’interno delle professioni ritenute
importanti per la salute e la sicurezza, della professione
del fisico medico.
AIFM ha già in passato segnalato la necessità anche ad
EFOMP che dovrebbe dare un contributo al proposito
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/polic
y_developments/legislation/index_en.htm
11
Gli ordini professionali
Nell'ordinamento italiano l'ordine
professionale è l'istituzione di autogoverno di
una professione riconosciuta dalla legge,
avente il fine di garantire la qualità delle attività
svolte dai professionisti; ad essa lo Stato affida
il compito di tenere aggiornato l'albo e il codice
deontologico, tutelando la professionalità della
categoria. Gli ordini sono enti pubblici
autonomi posti sotto la vigilanza del Ministero
della Giustizia
12
Gli ordini professionali
La denominazione di ordine professionale viene di
solito usata in relazione a quelle professioni per le
quali è richiesto un titolo di studio di livello non
inferiore alla laurea(e tipicamente la laurea
magistrale), oltre ovviamente al superamento del
relativo esame di abilitazione. Invece per le
professioni per le quali è sufficiente un diploma di
scuola secondaria superiore o una laurea
triennale, si usa di solito la denominazione
di collegio professionale. Tale distinzione
terminologica non è, comunque, seguita in modo
rigoroso dal legislatore (ad esempio, l'Ordine dei
giornalisti ha tale denominazione, nonostante non sia
richiesta la laurea per l'esercizio della professione). 13
Gli ordini professionali - cenni storici
Gli ordini professionali hanno origine storica
nelle corporazioni medioevali. Nelle società moderne
essi sono presenti quali istituzioni di tutela degli
utenti e cittadini e nell'Europa continentale hanno
natura pubblica. Nel modo anglosassone, invece, si
sono evoluti quali associazioni di professionisti di tipo
sindacale, non previste dalla legge, l'iscrizione alle
quali è di solito volontaria. Ordini professionali simili a
quelli italiani sono presenti in Francia, Germania,
Spagna, Olanda, Belgio.
In Italia hanno origine dal r.d.l. n. 103 del 1924
14
Gli ordini professionali - Funzioni
Gli ordini sono enti di diritto pubblico col compito precipuo di
tutela dei cittadini riguardo a prestazioni professionali che,
essendo di tipo intellettuale, non sono sempre valutabili secondo
standard normativi rigorosi. Hanno il compito di garantire la
qualità delle prestazioni erogate. Gli iscritti devono
sottoscrivere un codice deontologico e trovano nell'ordine un
punto di riferimento per quanto riguarda le possibilità di
formazione e aggiornamento. Per ottenere l'abilitazione
professionale e potersi iscrivere agli ordini, i laureati devono
superare l'Esame di Stato che, per alcune categorie, può essere
affrontato solo dopo aver svolto un tirocinio professionale.
Gli ordini professionali hanno una struttura ben definita, con un
consiglio direttivo, un presidente, un segretario, un tesoriere
(eletti fra gli iscritti) e appositi uffici. Hanno anche una propria
cassa di previdenza.
15
Gli ordini professionali e l’albo
Un ordine (o collegio) è costituito dai professionisti ad esso
appartenenti in quanto iscritti in un albo previsto dalla legge.
L'esercizio di attività professionale il cui esercizio è sottoposto
all'iscrizione configura il reato previsto dall'art. 348 c.p., ossia
esercizio abusivo di una professione. Va però tenuto presente
esistono anche associazioni libere, che possono istituire "albi" in ambito
puramente privato, la cui iscrizione non è obbligatoria per legge, ma
libera. I termini "albo" o "ordine", in tal caso, sono usati in senso
tecnico. Spesso sono usati indiscriminatamente ed in effetti possono
essere usati in senso generico ma per esempio nel caso degli Ordini
dei Medici, per Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di
..., si intende l'Ordine dei Medici che contiene in sé l'Albo degli
Odontoiatri e l'Albo dei Medici Chirurghi. Il legislatore ha posto il
concetto di albo alla base del concetto di ordine, perché non può
esistere un ordine senza albo, mentre può esistere un albo senza
ordine, come nel caso dell'albo degli infermieri.
16
Gli ordini professionali – Albo professionale
L'albo professionale è un registro in cui sono raccolti i nomi e i
dati di tutte le persone abilitate ad esercitare una professione
regolamentata dalla legge. Le leggi statali impongono l'obbligo di
iscrizione ad uno specifico albo, per poter svolgere determinate
attività, in particolare là dove entrano in gioco la salute e la
sicurezza dei cittadini. In Italia esistono diversi ordini ed albi
professionali a cui si accede, solitamente, mediante il possesso di
uno specifico titolo di studio, unito ad un eventuale periodo di
praticantato, al superamento di un apposito esame di stato e al
possesso di determinati requisiti morali, come avere la fedina
penale immacolata. In altri casi potrebbe essere sufficiente il solo
superamento dell'esame di stato. Gli iscritti ad un albo sono
riconosciuti come professionisti che svolgono attività ad elevato
contenuto intellettuale e hanno l'obbligo di iscriversi ad apposite
Casse previdenziali a vantaggio degli iscritti.
17
Gli ordini professionali – Albo professionale
L'iscrizione all'albo è fondamentale soprattutto per chi intende
svolgere la libera professione, in quanto consente di firmare
progetti, perizie, consulenze, certificazioni, ecc., la cui mancanza
è punibile penalmente. Per talune Professioni Sanitarie come
ad esempio gli Infermieri, la Legge 43 del 2006 ha esplicitamente
sancito l'obbligatorietà dell'iscrizione anche per coloro i quali
svolgono l'attività professionale in regime di dipendenza,
pubblica o privata. L'albo è rappresentato da un registro pubblico
cartaceo nonché da una banca dati informatizzata dei propri
iscritti, in genere accessibile anche su internet sui siti istituzionali
degli ordini professionali. Chiunque può chiedere e visitare l'albo
professionale per sincerarsi se il professionista sia iscritto.
La creazione o regolamentazione degli albi è competenza
esclusiva del governo centrale.
18
L’ordine dei biologi
Dal precedente Governo:
Il Balduzzi bis
ha riscritto il DDL Fazio n. 4274 “Delega al Governo per il
riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica
e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché
disposizioni in materia sanitaria”, ora tutto sospeso, avrebbe
previsto l’inserimento tra le professioni sanitarie della
categoria professionale di biologo
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato2064243.pdf
19
La trasformazione dei collegi in ordini
L’articolo 6 dello stesso decreto, ora sospeso, prosegue
prevedendo la trasformazione degli attuali
collegi delle professioni sanitarie e delle rispettive
federazioni nazionali in ordini delle medesime professioni e
relative federazioni nazionali accorpando in un medesimo ordine
professioni tra loro omogenee e compatibili, nonchè la costituzione
degli Albi per quelle professioni sanitarie che ne sono sprovviste,
così come di seguito riportato:
a) i collegi e le Federazioni nazionali degli infermieri professionali,
degli assistenti sanitari e delle vigilatrici d'infanzia (IPASVI) in ordini
delle professioni infermieristiche e Federazione nazionale degli
ordini delle professioni infermieristiche……………
b) i collegi delle ostetriche/i in ordini professionali delle ostetriche;
c) i collegi dei tecnici sanitari di radiologia medica in ordini
delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della
prevenzione.
20
L’ordine dei biologi
Dallo stesso decreto in sospeso:
L’art. 7, (Ordinamento delle professioni di biologo e psicologo)
consiste in una migliore e più ampia riformulazione dell’attuale
articolo 8, allo scopo di ricomprendere le professioni di biologo
e di psicologo nell’ambito delle professioni sanitarie di cui al
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13
settembre 1946, n. 233, rimettendo, per i biologi, l’esercizio
dell’attività di vigilanza sull’ordine al Ministro della salute,
attualmente in capo al Ministro della giustizia, mentre per gli
psicologi tale attività di vigilanza è stata trasferita dal 2008.
21
Richiesta
emendamento
al
Balduzzi
bis
Considerazioni di carattere generale applicabili per tutta la dirigenza sanitaria
Il D.L.vo 19 giugno 1999 n. 229 (Riforma Ter) - Norme per la razionalizzazione del
Servizio Sanitario Nazionale- all’articolo 13 (Modificazioni all'art. 15 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992 n. 502) modifica il titolo (Disciplina della dirigenza
medica e delle professioni sanitarie) ed il contenuto dell'articolo 15 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e smi.
Il titolo dell’art. 15 (Disciplina della dirigenza medica e delle professioni sanitarie)
individua tutti i profili professionali della dirigenza del ruolo sanitario - dirigenza
sanitaria - così come definiti all’art. 2 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n° 761, come
professioni sanitarie.
Il comma 3 dell’art. 15 stabilendo che le attività del dirigente sanitario sono
caratterizzate da autonomia tecnico-professionale e dalle connesse responsabilità,
che si esercita nel rispetto della collaborazione multiprofessionale identifica il
dirigente sanitario quale esercente della professione sanitaria individuata dal
proprio profilo professionale.
Il D.M. del MIUR 1 Agosto 2005 Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area
sanitaria identifica lo specialista in fisica medica come esercente della relativa
professione sanitaria.
22
Richiesta emendamento al Balduzzi bis
Il caso del fisico medico
A differenza di tutte le altre figure di dirigenti sanitari, quella del fisico medico è
l’unica professione non ancora regolamentata puntualmente dalla legge
benché:
a) l’art. 48 del DPR 10 dicembre 1997 n. 483 prevede il concorso per la copertura di
posti di livello dirigenziale del profilo professionale di fisico stabilendo i requisiti per
l’ammissione (laurea in fisica e specializzazione in fisica medica).
b) l’articolo 6 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 prevede che i fisici
siano inclusi nel procedimento di determinazione del fabbisogno di personale del
Servizio Sanitari Nazionale riconoscendo la figura del fisico specialista in fisica
medica come una delle figure professionali necessarie al Servizio Sanitario Nazionale
c) il percorso formativo del fisico medico sia stato ridefinito dal Decreto del MIUR 1
Agosto 2005 Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria prevedendo
un corso di laurea di 5 anni (laurea in fisica) seguito da un corso di specializzazione
di 4 anni (specializzazione in fisica medica), con tirocinio pratico obbligatorio presso le
strutture accreditate del Servizio Sanitario Nazionale al termine del quale si
acquisisce il titolo di specialista in fisica medica.
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Richiesta emendamento al Balduzzi Bis
EMENDAMENTO
Al Decreto Balduzzi bis (ex Fazio)
(Ordinamento della professione sanitaria di fisico medico)
Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro due mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, viene istituito l’elenco nazionale
degli specialisti in fisica medica e sono stabilite le modalità ed i requisiti per
l’iscrizione all’elenco e per l’accertamento della idoneità all’esercizio della
professione sanitaria di fisico medico.
È però tutto sospeso
24
Ordini dei Chimici e Fisici
Disegno di legge
Della trasformazione dell’Ordine dei Chimici in Ordine dei Chimici e dei
Fisici si è nuovamente parlato la scorsa estate in occasione del DPR
recante regolamento della riforma degli ordinamenti professionali in una
nota emendamento del PAT (Professioni Area Tecnica)
…..Si è aggiunto, infine, nel testo del decreto, il capo III-bis, istitutivo
degli ordini territoriali dei biologi e il capo III-ter relativo al riordino
funzionale dell’ordine dei chimici. E’ stata prevista, inoltre, la creazione
del settore dei Fisici, accorpando in unico albo, articolato in settori, le
professioni di Chimico e di Fisico.
…..3. Nell'albo professionale dell'ordine dei Chimici, che assume la
denominazione: "Ordine dei Chimici e dei Fisici", sono istituiti il Settore
dei “Chimici” ed il settore dei “Fisici”. Ciascun settore è ripartito nella
sezione A e B dell'Albo.
Nota non considerata, in seguito non vi sono state altre nuove
25
L’AIFM
In Italia, non esiste l’ordine del fisico e
nemmeno l’albo del fisico medico
L’AIFM è allo stato attuale l’unico riferimento per il
fisico medico.
L’Associazione sopperisce in quanto ha tutte le
caratteristiche oltre che di società scientifica anche di
rappresentativa di una professione.
Indirizzarsi verso l’applicazione della nuova normativa in
tema di professioni non regolamentate “Disposizioni in
materia di professioni non organizzate “ Legge 14
gennaio 2013 n.4
26
L’AIFM – associazione rappresentativa
AIFM ha inoltrato domanda di annotazione
nell’elenco delle associazioni considerate
rappresentative a livello nazionale delle professioni per le
quali non esistono ordini, albi o collegi (art. 26 D.Lgs.
206/2007) già dal 2009 e la procedura di riconoscimento sta
continuando il suo iter,con qualche difficoltà
In attuazione della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche
professionali, il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 affida al Consiglio
Nazionale dell´Economia e del Lavoro il compito di esprimersi sulla idoneità delle
associazioni professionali che ne facciano richiesta a partecipare alla messa a
punto di uno strumento europeo di riconoscimento preventivo di competenze
professionali e profili formativi.
AIFM cura inoltre, come previsto dallo statuto, l’Elenco degli
specialisti in fisica medica con il Comitato di
accreditamento ad hoc che valuta i requisiti del richiedente
prima di accettarne la registrazione.
27
Il testo disciplina
LEGGE 14 gennaio 2013 , n. 4
Disposizioni in materia di professioni non organizzate.
(GU n.22 del 26-1-2013)Vigente al: 26-1-2013
Art. 1
Oggetto e definizioni
1. La presente legge, in attuazione dell'art. 117, terzo
comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi
dell'Unione europea in materia di concorrenza e di
liberta' di circolazione, disciplina le professioni non
organizzate in ordini o collegi.
Il testo disciplina
Art. 1
Oggetto e definizioni
………………………………….
2. Ai fini della presente legge, per «professione non
organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata
«professione», si intende l'attività economica, anche
organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a
favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente
mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di
questo, con esclusione delle attività riservate per legge a
soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del
codice civile, delle professioni sanitarie e delle attivita' e dei
mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio
disciplinati da specifiche normative.
Le associazioni e il codice deontologico
Art. 2
Associazioni professionali
1. Coloro che esercitano la professione di cui all'art. 1,
comma 2, possono costituire associazioni a carattere
professionale di natura privatistica, fondate su base
volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza
esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli
associati e garantire il rispetto delle regole
deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli
utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.
Le associazioni e la formazione e il codice
deontologico
Art. 2
Associazioni professionali
………………………………………….
3. Le associazioni professionali promuovono, anche
attraverso specifiche iniziative, la formazione
permanente dei propri iscritti,
iscritti adottano un codice di
condotta ai sensi dell'art. 27-bis del codice del consumo,
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
vigilano sulla condotta professionale degli associati e
stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli
associati per le violazioni del medesimo codice.
Le associazioni e lo sportello di riferimento
per l’utente
Art. 2
Associazioni professionali
………………………………………….
4. Le associazioni promuovono forme di garanzia a tutela
dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento
per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle
prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso
con i singoli professionisti, ai sensi dell'art. 27-ter del codice
del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
nonché ottenere informazioni relative all'attivita' professionale in
generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.
Le associazioni e i contenuti degli elementi
informativi sul sito web
Art. 5
Contenuti degli elementi informativi
1. Le associazioni professionali assicurano, per le finalità e con le
modalità di cui all'art. 4, comma 1, la piena conoscibilità dei seguenti
elementi:
a) atto costitutivo e statuto;
b) precisa identificazione delle attività professionali cui
l'associazione si riferisce;
c) composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche
sociali;
d) struttura organizzativa dell'associazione;
e) requisiti per la partecipazione all'associazione, con particolare
riferimento ai titoli di studio relativi alle attività professionali oggetto
dell'associazione, all'obbligo degli appartenenti di procedere
all'aggiornamento professionale costante e…..
Le associazioni e i contenuti degli elementi
informativi sul sito web
Art. 5
Contenuti degli elementi informativi
…………
f) assenza di scopo di lucro.
2. Nei casi di cui all'art. 4, comma 1, secondo periodo, l'obbligo di
garantire la conoscibilità è esteso ai seguenti elementi:
a) il codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in
relazione alle violazioni poste in essere e l'organo preposto
all'adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria
autonomia;
b) l'elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;
c) le sedi dell'associazione sul territorio nazionale, in almeno tre
regioni;
Le associazioni e i contenuti degli elementi
informativi sul sito web
Art. 5
Contenuti degli elementi informativi
…………
d) la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla
formazione permanente degli associati, in forma diretta o
indiretta;
e) l'eventuale possesso di un sistema certificato di qualita‘
dell'associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il
settore di competenza;
f) le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i
recapiti e le modalità di accesso allo sportello di cui all'art. 2,
comma 4.
Le associazioni e l’autoregolamentazione
volontaria
Art. 6
Autoregolamentazione volontaria
1. La presente legge promuove l'autoregolamentazione volontaria e la
qualificazione dell'attività dei soggetti che esercitano le professioni
di cui all'art. 1, anche indipendentemente dall'adesione degli stessi
ad una delle associazioni di cui all'art. 2.
2. La qualificazione della prestazione professionale si basa sulla
conformita' della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI EN
ISO, UNI EN e UNI, di seguito denominate «normativa tecnica UNI»,
di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, ……...
3. I requisiti, le competenze, le modalità di esercizio dell'attività e le
modalità di comunicazione verso l'utente individuate dalla normativa
tecnica UNI costituiscono principi e criteri generali che disciplinano
l'esercizio autoregolamentato della singola attività
professionale e ne assicurano la qualificazione.
Le associazioni e l’attestazione
Art. 7
Sistema di attestazione
1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del
mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali
possono rilasciare ai propri iscritti, ………., un'attestazione relativa:
a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione;
b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa;
c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli
iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attivita‘
professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione
all'associazione;
d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione
dello sportello di cui all'art. 2, comma 4;
e) all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la
responsabilità professionale stipulata dal professionista;
Le associazioni e l’attestazione
Art. 7
Sistema di attestazione
1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del
mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali
possono rilasciare ai propri iscritti, ………., un'attestazione
relativa:
…………………..
f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una
certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla
conformità alla norma tecnica UNI.
2. Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito
necessario per l'esercizio dell'attività professionale.
Le associazioni e la certificazione
Art. 9
Certificazione di conformità a norme tecniche UNI
1. Le associazioni professionali di cui all'art. 2 …… collaborano
all'elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle
singole attività professionali, attraverso la partecipazione ai
lavori degli specifici organi tecnici o inviando all'ente di
normazione i propri contributi nella fase dell'inchiesta pubblica, al
fine di garantire la massima consensualità, democraticità e
trasparenza. Le medesime associazioni possono promuovere la
costituzione di organismi di certificazione della conformità per i
settori di competenza, nel rispetto dei requisiti di indipendenza,
imparzialità e professionalità previsti per tali organismi dalla
normativa vigente e garantiti dall'accreditamento di cui al comma
2.
Le associazioni e la certificazione
Art. 9
Certificazione di conformita‘ a norme tecniche UNI
…………………………………………………….
2. Gli organismi di certificazione accreditati
dall'organismo unico nazionale di accreditamento ai
sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, possono
rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche
non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di
conformità alla norma tecnica UNI definita per la
singola professione.
La norma di qualificazione UNI
Necessità di chiedere a UNI l’emissione di una norma di
qualificazione della professione di fisico medico
AIFM ha inoltrato proposta a settembre 2012 inserendo tutte le
informazioni necessarie per permettere a UNI di aprire la prima fase del
lavoro normativo, elaborando lo studio di fattibilità
La stesura della Normativa avviene nell'ambito dell'organo tecnico
competente sull'argomento, strutturato in gruppi di lavoro costituiti da
esperti che rappresentano le parti economiche e sociali interessate.
L'ente di normazione svolge una funzione di coordinamento dei lavori,
mettendo a disposizione la propria struttura organizzativa e garantendo
che vengano rispettate le regole della normazione svolgendo un ruolo
super partes, mentre i contenuti delle norme vengono definiti dagli
esperti esterni. La norma, una volta approvata, sarà una Norma UNI
avendo persa memoria di chi l’ha richiesta.
41
La norma di qualificazione UNI
AIFM ha inoltrato proposta il 26/09/2012 inserendo tutte le informazioni
necessarie per permettere a UNI di aprire la prima fase del lavoro
normativo, elaborando lo studio di fattibilità
E’ arrivata alla Commissione Tecnica U08 il 12/10/2012
AIFM ha inoltrato scheda prenormativa a dicembre con il punto 6
“Modalità di valutazione della conformità” non presente nella
proposta
Le attività relative al fisico medico nell'ambito dell'organo tecnico
competente sull'argomento, stanno per essere avviate insieme alla
proposta dell’attività del fisico che è stata presentata da ANFeA
Il caso dei Naturopati e degli Osteopati a cui il Ministero della Salute ha
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dato parere contrario
Classificazione delle professioni ISTAT
tenuto conto della declaratoria delle attività lavorative svolte dalla figura
del fisico medico, altresì descritte nel sito dell'Associazione italiana di
fisica medica (http://www.fisicamedica.it/aifm/elenco_sfm_pubblico/),
provvederemo volentieri ad inserire la voce del 'Fisico medico' all'interno
delle professioni esemplificative dell'Unità professionale 2.1.1.1.1 Fisici. A titolo informativo, la classificazione delle professioni attualmente
in vigore (CP2011) è articolata in cinque livelli gerarchici. Il massimo
livello di dettaglio è il quinto, suddiviso in 800 unità professionali. Le voci
professionali sottostanti rappresentano delle esemplificazioni che
aiutano a comprendere il tipo di professioni classificabili all'interno di
ciascuna unità professionale. Tali elenchi non sono pertanto da
considerarsi esaustivi.
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Classificazione delle professioni ISTAT
Gentile dottoressa Begnozzi,
Intendiamo fornirle ulteriori precisazioni rispetto a queste sue ultime
osservazioni. La tipologia di note che include la ISCO, relative a singole
voci professionali, non è prevista nella classificazione ISTAT. La
CP2011 diffonde una descrittiva delle principali attività di lavoro svolte
dalle singole unità professionali e dei livelli di competenza richiesti.
Uniche eccezioni sono i riferimenti, all'interno delle descrizioni di cui
sopra, alle professioni regolate dalle leggi dello Stato. Inoltre, tutte le
professioni sanitarie riportate all'interno della classificazione
(prevalentemente nel gruppo 2.4 - Specialisti della salute e nella classe
3.2.1-Tecnici della salute) sono state rigorosamente indicate e
approvate dal Ministero della salute.
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Grazie per l’attenzione
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