Begnozzi
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Gli ordini, la regolamentazione e la qualificazione delle professioni, le norme UNI Lo stato dell’ dell’arte e la crescita professionale Luisa Begnozzi UOC di Fisica Sanitaria Ospedale S. Giovanni Calibita Fatebenefratelli Isola Tiberina 39 00186 Roma Il Fisico medico: aspetti etico professionali 11 marzo 2013, Aula Multimediale ARNAS Ospedale Civico Palermo Professione fisico medico Sommario Il quadro internazionale In Europa Gli ordini e gli albi AIFM e la normativa delle professioni non regolamentate L’autoregolamentazione La qualificazione delle professioni Le norme UNI L’ISTAT Il quadro internazionale La professione del fisico medico è stata da qualche anno inserita nell’International Standard Classification of Occupations (ISCO-08) e considerata come una professione facente parte integrante delle forze di lavoro del settore sanitario http://www.fisicamedica.it/aifm/11_rubr_s/IMG/pdf/IOMP_Guida nce_on_ISCO_08_Final.pdf http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/docs/resol08.d oc ) http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/isco08/index.ht m Il quadro internazionale Nelle raccomandazioni e linee guida ICRP e IAEA relative all’uso delle radiazioni ionizzanti in campo medico sempre si definisce come necessaria la figura del fisico medico (medical physicist) al fine della radioprotezione in tale ambito http://www.icrp.org/publications.asp http://www.iaea.org/Publications/ 4 La pubblicazione IAEA La pubblicazione IAEA “International Safety Standard” prevista per la fine del 2012 o inizi del 2013, riconosce la figura del fisico medico come una professione sanitaria “A health professional, with specialist education and training in the concepts and techniques of applying physics in medicine, and competent to practice independently in one or more of the subfields (specialties) of medical physics” La pubblicazione IAEA Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety Standards INTERIM EDITION Per la prima volta un documento IAEA ha fissato i ruoli e le responsabilità del fisico medico che opera nel settore sanitario (nella precedente versione la figura del medical physicist non era contemplata). http://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/p1531interim_web.pdf In Europa Medical Physics Expert La figura del fisico medico è necessaria e insostituibile per la radioprotezione del paziente in tutte le applicazioni delle radiazioni in ambito medico e di imaging non medico. “Council Directive laying down Basic Safety Standards for protection against the dangers arising from exposure to ionising radiation” norma la necessità di tale figura individuata nell’MPE (Medical Physics Expert) e le responsabilità che gli competono nel: Capo VII Esposizioni mediche http://ec.europa.eu/energy/nuclear/radiation_protection/radiation_ protection_en.htm Medical Physics Expert 2011(593) e 2012(242) -Article 85 Medical physics expert 1. Within the health care environment, the medical physics expert shall, as appropriate, act or give specialist advice on matters relating to radiation physics as applied to medical exposure. 2. Depending on the medical radiological practice, the medical physics expert shall take responsibility for dosimetry, including physical measurements for evaluation of the dose delivered to the patient, give advice on medical radiological equipment, and contribute in particular to the following: (a) optimisation of the radiation protection of patients and other individuals subjected to medical exposure, including the application and use of diagnostic reference levels; (b) the definition and performance of quality assurance of the medical radiological equipment; (c) the preparation of technical specifications for medical radiological equipment and installation design; (d) the surveillance of the medical radiological installations with regard to radiation protection; (e) the selection of equipment required to perform radiation protection measurements; (f) the training of practitioners and other staff in relevant aspects of radiation protection. Where appropriate, the task of the medical physics expert may be carried out by a medical physics service. Medical Physics Expert Esistono le “Guidelines on Medical Physics Expert” della Commissione Europea pubblicate nel 2012 che contengono indicazioni su: ruolo, mission, attività, qualificazione e riconoscimento, staffing level dell’MPE. http://portal.ucm.es/web/medicalphysics-expert-project/inicio Qualification Framework for the Medical Physics Expert (MPE) in Europe MPE: “An individual having the knowledge, training and experience to act or give advice on matters relating to radiation physics applied to medical exposure, whose competence to act is recognized by the Competent Authorities” (Recast BSS) The Qualifications Framework is based on the European Qualifications Framework (EQF). In the EQF learning outcomes are defined in terms of Knowledge, Skills, Competences (KSC) (European Parliament and Council 2008/C 111/01) EDUCATION EQF Level 6 EQF Level 7 (e.g., Bachelor with 180 - 240 ECTS) (i) (e.g., Master with 90 - 120 ECTS) (iii) Physics or equivalent Medical Physics or equivalent. (ii) (iv) da “Guidelines on Medical Physics Expert” della Commissione Europea pubblicate nel 2012 http://portal.ucm.es/web/medi cal-physics-expertproject/inicio CLINICAL TRAINING EXPERIENCE RECOGNITION To EQF Level 8 To qualified Medical Physicist (vii) (v) Comprehensive experience in the specific area/s of Medical Physics for which the candidate seeks recognition as MPE. The duration would be a further additional two years experience beyond the level of qualified Medical Physicist for each specific area of Medical Physics. By Competent Authorities as MPE in specific area/s of Medical Physics Accredited residency based training in the specific area/s of Medical Physics* for which the candidate seeks recognition as qualified Medical Physicist. The duration of this training is two fulltime year equivalents for the first area of Medical Physics, plus one further full-time year equivalent for each additional area. (vi) (viii) il livello di qualificazione richiesto è il livello 8 (ix) RECERTIFICATION 5 year CPD cycle (x) * Diagnostic and Interventional Radiology, Nuclear Medicine, Radiation Oncology Direttiva qualifiche professionali E’ in corso di revisione la Direttiva sulle qualifiche professionali “Professional Qualifications Directive” 2005/36/EC. In tale contesto potrebbero essere date specifiche indicazioni agli Stati membri per il riconoscimento e la regolamentazione, all’interno delle professioni ritenute importanti per la salute e la sicurezza, della professione del fisico medico. AIFM ha già in passato segnalato la necessità anche ad EFOMP che dovrebbe dare un contributo al proposito http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/polic y_developments/legislation/index_en.htm 11 Gli ordini professionali Nell'ordinamento italiano l'ordine professionale è l'istituzione di autogoverno di una professione riconosciuta dalla legge, avente il fine di garantire la qualità delle attività svolte dai professionisti; ad essa lo Stato affida il compito di tenere aggiornato l'albo e il codice deontologico, tutelando la professionalità della categoria. Gli ordini sono enti pubblici autonomi posti sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia 12 Gli ordini professionali La denominazione di ordine professionale viene di solito usata in relazione a quelle professioni per le quali è richiesto un titolo di studio di livello non inferiore alla laurea(e tipicamente la laurea magistrale), oltre ovviamente al superamento del relativo esame di abilitazione. Invece per le professioni per le quali è sufficiente un diploma di scuola secondaria superiore o una laurea triennale, si usa di solito la denominazione di collegio professionale. Tale distinzione terminologica non è, comunque, seguita in modo rigoroso dal legislatore (ad esempio, l'Ordine dei giornalisti ha tale denominazione, nonostante non sia richiesta la laurea per l'esercizio della professione). 13 Gli ordini professionali - cenni storici Gli ordini professionali hanno origine storica nelle corporazioni medioevali. Nelle società moderne essi sono presenti quali istituzioni di tutela degli utenti e cittadini e nell'Europa continentale hanno natura pubblica. Nel modo anglosassone, invece, si sono evoluti quali associazioni di professionisti di tipo sindacale, non previste dalla legge, l'iscrizione alle quali è di solito volontaria. Ordini professionali simili a quelli italiani sono presenti in Francia, Germania, Spagna, Olanda, Belgio. In Italia hanno origine dal r.d.l. n. 103 del 1924 14 Gli ordini professionali - Funzioni Gli ordini sono enti di diritto pubblico col compito precipuo di tutela dei cittadini riguardo a prestazioni professionali che, essendo di tipo intellettuale, non sono sempre valutabili secondo standard normativi rigorosi. Hanno il compito di garantire la qualità delle prestazioni erogate. Gli iscritti devono sottoscrivere un codice deontologico e trovano nell'ordine un punto di riferimento per quanto riguarda le possibilità di formazione e aggiornamento. Per ottenere l'abilitazione professionale e potersi iscrivere agli ordini, i laureati devono superare l'Esame di Stato che, per alcune categorie, può essere affrontato solo dopo aver svolto un tirocinio professionale. Gli ordini professionali hanno una struttura ben definita, con un consiglio direttivo, un presidente, un segretario, un tesoriere (eletti fra gli iscritti) e appositi uffici. Hanno anche una propria cassa di previdenza. 15 Gli ordini professionali e l’albo Un ordine (o collegio) è costituito dai professionisti ad esso appartenenti in quanto iscritti in un albo previsto dalla legge. L'esercizio di attività professionale il cui esercizio è sottoposto all'iscrizione configura il reato previsto dall'art. 348 c.p., ossia esercizio abusivo di una professione. Va però tenuto presente esistono anche associazioni libere, che possono istituire "albi" in ambito puramente privato, la cui iscrizione non è obbligatoria per legge, ma libera. I termini "albo" o "ordine", in tal caso, sono usati in senso tecnico. Spesso sono usati indiscriminatamente ed in effetti possono essere usati in senso generico ma per esempio nel caso degli Ordini dei Medici, per Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di ..., si intende l'Ordine dei Medici che contiene in sé l'Albo degli Odontoiatri e l'Albo dei Medici Chirurghi. Il legislatore ha posto il concetto di albo alla base del concetto di ordine, perché non può esistere un ordine senza albo, mentre può esistere un albo senza ordine, come nel caso dell'albo degli infermieri. 16 Gli ordini professionali – Albo professionale L'albo professionale è un registro in cui sono raccolti i nomi e i dati di tutte le persone abilitate ad esercitare una professione regolamentata dalla legge. Le leggi statali impongono l'obbligo di iscrizione ad uno specifico albo, per poter svolgere determinate attività, in particolare là dove entrano in gioco la salute e la sicurezza dei cittadini. In Italia esistono diversi ordini ed albi professionali a cui si accede, solitamente, mediante il possesso di uno specifico titolo di studio, unito ad un eventuale periodo di praticantato, al superamento di un apposito esame di stato e al possesso di determinati requisiti morali, come avere la fedina penale immacolata. In altri casi potrebbe essere sufficiente il solo superamento dell'esame di stato. Gli iscritti ad un albo sono riconosciuti come professionisti che svolgono attività ad elevato contenuto intellettuale e hanno l'obbligo di iscriversi ad apposite Casse previdenziali a vantaggio degli iscritti. 17 Gli ordini professionali – Albo professionale L'iscrizione all'albo è fondamentale soprattutto per chi intende svolgere la libera professione, in quanto consente di firmare progetti, perizie, consulenze, certificazioni, ecc., la cui mancanza è punibile penalmente. Per talune Professioni Sanitarie come ad esempio gli Infermieri, la Legge 43 del 2006 ha esplicitamente sancito l'obbligatorietà dell'iscrizione anche per coloro i quali svolgono l'attività professionale in regime di dipendenza, pubblica o privata. L'albo è rappresentato da un registro pubblico cartaceo nonché da una banca dati informatizzata dei propri iscritti, in genere accessibile anche su internet sui siti istituzionali degli ordini professionali. Chiunque può chiedere e visitare l'albo professionale per sincerarsi se il professionista sia iscritto. La creazione o regolamentazione degli albi è competenza esclusiva del governo centrale. 18 L’ordine dei biologi Dal precedente Governo: Il Balduzzi bis ha riscritto il DDL Fazio n. 4274 “Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria”, ora tutto sospeso, avrebbe previsto l’inserimento tra le professioni sanitarie della categoria professionale di biologo http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato2064243.pdf 19 La trasformazione dei collegi in ordini L’articolo 6 dello stesso decreto, ora sospeso, prosegue prevedendo la trasformazione degli attuali collegi delle professioni sanitarie e delle rispettive federazioni nazionali in ordini delle medesime professioni e relative federazioni nazionali accorpando in un medesimo ordine professioni tra loro omogenee e compatibili, nonchè la costituzione degli Albi per quelle professioni sanitarie che ne sono sprovviste, così come di seguito riportato: a) i collegi e le Federazioni nazionali degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici d'infanzia (IPASVI) in ordini delle professioni infermieristiche e Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche…………… b) i collegi delle ostetriche/i in ordini professionali delle ostetriche; c) i collegi dei tecnici sanitari di radiologia medica in ordini delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. 20 L’ordine dei biologi Dallo stesso decreto in sospeso: L’art. 7, (Ordinamento delle professioni di biologo e psicologo) consiste in una migliore e più ampia riformulazione dell’attuale articolo 8, allo scopo di ricomprendere le professioni di biologo e di psicologo nell’ambito delle professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, rimettendo, per i biologi, l’esercizio dell’attività di vigilanza sull’ordine al Ministro della salute, attualmente in capo al Ministro della giustizia, mentre per gli psicologi tale attività di vigilanza è stata trasferita dal 2008. 21 Richiesta emendamento al Balduzzi bis Considerazioni di carattere generale applicabili per tutta la dirigenza sanitaria Il D.L.vo 19 giugno 1999 n. 229 (Riforma Ter) - Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale- all’articolo 13 (Modificazioni all'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502) modifica il titolo (Disciplina della dirigenza medica e delle professioni sanitarie) ed il contenuto dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e smi. Il titolo dell’art. 15 (Disciplina della dirigenza medica e delle professioni sanitarie) individua tutti i profili professionali della dirigenza del ruolo sanitario - dirigenza sanitaria - così come definiti all’art. 2 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n° 761, come professioni sanitarie. Il comma 3 dell’art. 15 stabilendo che le attività del dirigente sanitario sono caratterizzate da autonomia tecnico-professionale e dalle connesse responsabilità, che si esercita nel rispetto della collaborazione multiprofessionale identifica il dirigente sanitario quale esercente della professione sanitaria individuata dal proprio profilo professionale. Il D.M. del MIUR 1 Agosto 2005 Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria identifica lo specialista in fisica medica come esercente della relativa professione sanitaria. 22 Richiesta emendamento al Balduzzi bis Il caso del fisico medico A differenza di tutte le altre figure di dirigenti sanitari, quella del fisico medico è l’unica professione non ancora regolamentata puntualmente dalla legge benché: a) l’art. 48 del DPR 10 dicembre 1997 n. 483 prevede il concorso per la copertura di posti di livello dirigenziale del profilo professionale di fisico stabilendo i requisiti per l’ammissione (laurea in fisica e specializzazione in fisica medica). b) l’articolo 6 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 prevede che i fisici siano inclusi nel procedimento di determinazione del fabbisogno di personale del Servizio Sanitari Nazionale riconoscendo la figura del fisico specialista in fisica medica come una delle figure professionali necessarie al Servizio Sanitario Nazionale c) il percorso formativo del fisico medico sia stato ridefinito dal Decreto del MIUR 1 Agosto 2005 Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria prevedendo un corso di laurea di 5 anni (laurea in fisica) seguito da un corso di specializzazione di 4 anni (specializzazione in fisica medica), con tirocinio pratico obbligatorio presso le strutture accreditate del Servizio Sanitario Nazionale al termine del quale si acquisisce il titolo di specialista in fisica medica. 23 Richiesta emendamento al Balduzzi Bis EMENDAMENTO Al Decreto Balduzzi bis (ex Fazio) (Ordinamento della professione sanitaria di fisico medico) Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene istituito l’elenco nazionale degli specialisti in fisica medica e sono stabilite le modalità ed i requisiti per l’iscrizione all’elenco e per l’accertamento della idoneità all’esercizio della professione sanitaria di fisico medico. È però tutto sospeso 24 Ordini dei Chimici e Fisici Disegno di legge Della trasformazione dell’Ordine dei Chimici in Ordine dei Chimici e dei Fisici si è nuovamente parlato la scorsa estate in occasione del DPR recante regolamento della riforma degli ordinamenti professionali in una nota emendamento del PAT (Professioni Area Tecnica) …..Si è aggiunto, infine, nel testo del decreto, il capo III-bis, istitutivo degli ordini territoriali dei biologi e il capo III-ter relativo al riordino funzionale dell’ordine dei chimici. E’ stata prevista, inoltre, la creazione del settore dei Fisici, accorpando in unico albo, articolato in settori, le professioni di Chimico e di Fisico. …..3. Nell'albo professionale dell'ordine dei Chimici, che assume la denominazione: "Ordine dei Chimici e dei Fisici", sono istituiti il Settore dei “Chimici” ed il settore dei “Fisici”. Ciascun settore è ripartito nella sezione A e B dell'Albo. Nota non considerata, in seguito non vi sono state altre nuove 25 L’AIFM In Italia, non esiste l’ordine del fisico e nemmeno l’albo del fisico medico L’AIFM è allo stato attuale l’unico riferimento per il fisico medico. L’Associazione sopperisce in quanto ha tutte le caratteristiche oltre che di società scientifica anche di rappresentativa di una professione. Indirizzarsi verso l’applicazione della nuova normativa in tema di professioni non regolamentate “Disposizioni in materia di professioni non organizzate “ Legge 14 gennaio 2013 n.4 26 L’AIFM – associazione rappresentativa AIFM ha inoltrato domanda di annotazione nell’elenco delle associazioni considerate rappresentative a livello nazionale delle professioni per le quali non esistono ordini, albi o collegi (art. 26 D.Lgs. 206/2007) già dal 2009 e la procedura di riconoscimento sta continuando il suo iter,con qualche difficoltà In attuazione della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali, il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 affida al Consiglio Nazionale dell´Economia e del Lavoro il compito di esprimersi sulla idoneità delle associazioni professionali che ne facciano richiesta a partecipare alla messa a punto di uno strumento europeo di riconoscimento preventivo di competenze professionali e profili formativi. AIFM cura inoltre, come previsto dallo statuto, l’Elenco degli specialisti in fisica medica con il Comitato di accreditamento ad hoc che valuta i requisiti del richiedente prima di accettarne la registrazione. 27 Il testo disciplina LEGGE 14 gennaio 2013 , n. 4 Disposizioni in materia di professioni non organizzate. (GU n.22 del 26-1-2013)Vigente al: 26-1-2013 Art. 1 Oggetto e definizioni 1. La presente legge, in attuazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di liberta' di circolazione, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi. Il testo disciplina Art. 1 Oggetto e definizioni …………………………………. 2. Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attivita' e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative. Le associazioni e il codice deontologico Art. 2 Associazioni professionali 1. Coloro che esercitano la professione di cui all'art. 1, comma 2, possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza. Le associazioni e la formazione e il codice deontologico Art. 2 Associazioni professionali …………………………………………. 3. Le associazioni professionali promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, iscritti adottano un codice di condotta ai sensi dell'art. 27-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vigilano sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice. Le associazioni e lo sportello di riferimento per l’utente Art. 2 Associazioni professionali …………………………………………. 4. Le associazioni promuovono forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché ottenere informazioni relative all'attivita' professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti. Le associazioni e i contenuti degli elementi informativi sul sito web Art. 5 Contenuti degli elementi informativi 1. Le associazioni professionali assicurano, per le finalità e con le modalità di cui all'art. 4, comma 1, la piena conoscibilità dei seguenti elementi: a) atto costitutivo e statuto; b) precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce; c) composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali; d) struttura organizzativa dell'associazione; e) requisiti per la partecipazione all'associazione, con particolare riferimento ai titoli di studio relativi alle attività professionali oggetto dell'associazione, all'obbligo degli appartenenti di procedere all'aggiornamento professionale costante e….. Le associazioni e i contenuti degli elementi informativi sul sito web Art. 5 Contenuti degli elementi informativi ………… f) assenza di scopo di lucro. 2. Nei casi di cui all'art. 4, comma 1, secondo periodo, l'obbligo di garantire la conoscibilità è esteso ai seguenti elementi: a) il codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e l'organo preposto all'adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia; b) l'elenco degli iscritti, aggiornato annualmente; c) le sedi dell'associazione sul territorio nazionale, in almeno tre regioni; Le associazioni e i contenuti degli elementi informativi sul sito web Art. 5 Contenuti degli elementi informativi ………… d) la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta; e) l'eventuale possesso di un sistema certificato di qualita‘ dell'associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore di competenza; f) le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello di cui all'art. 2, comma 4. Le associazioni e l’autoregolamentazione volontaria Art. 6 Autoregolamentazione volontaria 1. La presente legge promuove l'autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell'attività dei soggetti che esercitano le professioni di cui all'art. 1, anche indipendentemente dall'adesione degli stessi ad una delle associazioni di cui all'art. 2. 2. La qualificazione della prestazione professionale si basa sulla conformita' della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI, di seguito denominate «normativa tecnica UNI», di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ……... 3. I requisiti, le competenze, le modalità di esercizio dell'attività e le modalità di comunicazione verso l'utente individuate dalla normativa tecnica UNI costituiscono principi e criteri generali che disciplinano l'esercizio autoregolamentato della singola attività professionale e ne assicurano la qualificazione. Le associazioni e l’attestazione Art. 7 Sistema di attestazione 1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, ………., un'attestazione relativa: a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione; b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa; c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attivita‘ professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione; d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di cui all'art. 2, comma 4; e) all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista; Le associazioni e l’attestazione Art. 7 Sistema di attestazione 1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, ………., un'attestazione relativa: ………………….. f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI. 2. Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale. Le associazioni e la certificazione Art. 9 Certificazione di conformità a norme tecniche UNI 1. Le associazioni professionali di cui all'art. 2 …… collaborano all'elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all'ente di normazione i propri contributi nella fase dell'inchiesta pubblica, al fine di garantire la massima consensualità, democraticità e trasparenza. Le medesime associazioni possono promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità per i settori di competenza, nel rispetto dei requisiti di indipendenza, imparzialità e professionalità previsti per tali organismi dalla normativa vigente e garantiti dall'accreditamento di cui al comma 2. Le associazioni e la certificazione Art. 9 Certificazione di conformita‘ a norme tecniche UNI ……………………………………………………. 2. Gli organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione. La norma di qualificazione UNI Necessità di chiedere a UNI l’emissione di una norma di qualificazione della professione di fisico medico AIFM ha inoltrato proposta a settembre 2012 inserendo tutte le informazioni necessarie per permettere a UNI di aprire la prima fase del lavoro normativo, elaborando lo studio di fattibilità La stesura della Normativa avviene nell'ambito dell'organo tecnico competente sull'argomento, strutturato in gruppi di lavoro costituiti da esperti che rappresentano le parti economiche e sociali interessate. L'ente di normazione svolge una funzione di coordinamento dei lavori, mettendo a disposizione la propria struttura organizzativa e garantendo che vengano rispettate le regole della normazione svolgendo un ruolo super partes, mentre i contenuti delle norme vengono definiti dagli esperti esterni. La norma, una volta approvata, sarà una Norma UNI avendo persa memoria di chi l’ha richiesta. 41 La norma di qualificazione UNI AIFM ha inoltrato proposta il 26/09/2012 inserendo tutte le informazioni necessarie per permettere a UNI di aprire la prima fase del lavoro normativo, elaborando lo studio di fattibilità E’ arrivata alla Commissione Tecnica U08 il 12/10/2012 AIFM ha inoltrato scheda prenormativa a dicembre con il punto 6 “Modalità di valutazione della conformità” non presente nella proposta Le attività relative al fisico medico nell'ambito dell'organo tecnico competente sull'argomento, stanno per essere avviate insieme alla proposta dell’attività del fisico che è stata presentata da ANFeA Il caso dei Naturopati e degli Osteopati a cui il Ministero della Salute ha 42 dato parere contrario Classificazione delle professioni ISTAT tenuto conto della declaratoria delle attività lavorative svolte dalla figura del fisico medico, altresì descritte nel sito dell'Associazione italiana di fisica medica (http://www.fisicamedica.it/aifm/elenco_sfm_pubblico/), provvederemo volentieri ad inserire la voce del 'Fisico medico' all'interno delle professioni esemplificative dell'Unità professionale 2.1.1.1.1 Fisici. A titolo informativo, la classificazione delle professioni attualmente in vigore (CP2011) è articolata in cinque livelli gerarchici. Il massimo livello di dettaglio è il quinto, suddiviso in 800 unità professionali. Le voci professionali sottostanti rappresentano delle esemplificazioni che aiutano a comprendere il tipo di professioni classificabili all'interno di ciascuna unità professionale. Tali elenchi non sono pertanto da considerarsi esaustivi. 43 Classificazione delle professioni ISTAT Gentile dottoressa Begnozzi, Intendiamo fornirle ulteriori precisazioni rispetto a queste sue ultime osservazioni. La tipologia di note che include la ISCO, relative a singole voci professionali, non è prevista nella classificazione ISTAT. La CP2011 diffonde una descrittiva delle principali attività di lavoro svolte dalle singole unità professionali e dei livelli di competenza richiesti. Uniche eccezioni sono i riferimenti, all'interno delle descrizioni di cui sopra, alle professioni regolate dalle leggi dello Stato. Inoltre, tutte le professioni sanitarie riportate all'interno della classificazione (prevalentemente nel gruppo 2.4 - Specialisti della salute e nella classe 3.2.1-Tecnici della salute) sono state rigorosamente indicate e approvate dal Ministero della salute. 44 Grazie per l’attenzione 45