contratto concessione occupazione suolo pubblico ped 36

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contratto concessione occupazione suolo pubblico ped 36
Allegato alla delibera n. 72 dd. 07 agosto 2014
Il Segretario comunale
Dr. Graziano Sensato
COMUNE DI CAMPITELLO DI FASSA
PROVINCIA DI TRENTO
Rep. Atti privati n. ______
CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON
OPERE DI PAVIMENTAZIONI E APPOGGIO PER N. DUE SCALE IN
LEGNO
Tra i signori:
concedente
Valentini geom. Renzo, nato a Canazei il 05.06.1952, che interviene al presente atto in
nome e per conto esclusivo del Comune di Campitello di Fassa, Strèda Dolomites 44, C.F.
82000230225, che in qualità di Sindaco rappresenta;
concessionario
Soraruf Fiorenzo nato a Campitello di Fassa il 21/09/1940, residente a Campitello di
Fassa in Strèda de Grèva n. 24, c.f. SRR FNZ 40P21 B514V;
Soraruf Imelda nata a Campitello di Fassa il 03/02/1950, residente a Moena in Strada de
Campagnola n. 17, c.f. SRR MLD 05B43 B514A;
Bernard Miriam nata a Canazei il 05/12/1968, residente a Pozza di Fassa in Strada di
Ramons n. 13, c.f. BRN MRM 48T45 B579J;
Bernard Luisa nata a Canazei il 11/02/1973, residente a Campitello di Fassa in Strèda
Dolomites n. 34, c.f. BRN LSU 73B51 B514R;
Premesso che:
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con deliberazione della Giunta comunale n. 72 del 07 agosto 2014 si è disposto di
concedere ai sig. Soraruf Fiorenzo, Soraruf Imelda, Bernard Miriam e Bernard Luisa
l’occupazione permanente di suolo pubblico identificato in totali 46 metri quadrati, di cui
10 mq sulla p.f. 1779 e 36 mq sulla p.f. 1781/4 , autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione
del presente atto, fra le parti come sopra intervenute si stipula e si conviene quanto segue:
ART.1
Il Comune di Campitello di Fassa, a mezzo del proprio legale rappresentante, concede ai
sig. Soraruf Fiorenzo, Soraruf Imelda, Bernard Miriam e Bernard Luisa, di seguito indicati
anche come concessionario, che accettano, l’occupazione permanente di 46 (quarantasei)
metri quadrati di suolo, di cui 10 mq sulla p.f. 1779 e 36 mq sulla p.f. 1781/4, C.C.
Campitello, per la realizzazione di opere di pavimentazione e per l’appoggio di n. 2 scale in
legno in concomitanza con i lavori di ristrutturazione della P.ed. 36/1 come indicato con
tratteggio viola nella planimetria allegata al presente contratto, a firma del geom. Furci
Alessandro, agli atti prot. n. 2916 di data 16 luglio 2014.
ART. 2
La durata della concessione è prevista in anni _______
(massimo 30 anni) a partire dalla
data di sottoscrizione del presente atto, senza possibilità di tacito rinnovo. Alla scadenza
potrà essere rinnovata previa valutazione dell’interesse pubblico.
ART. 3
Al termine della concessione, ovvero a recesso anticipato, dietro richiesta motivata
dell’Amministrazione, il concessionario dovrà eseguire, a suo totale carico e senza diritto a
rimborso spesa alcuna, i lavori occorrenti per la rimozione delle opere insistenti sul suolo
pubblico e per il ripristino dello stato dei luoghi anteriori alla concessione stessa.
ART. 4
Il canone di concessione è determinato come segue: (PERMANENTE) PTB * CE * MQ *
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gg, dove:
PTB: tariffa giornaliera per mq di superficie in prima categoria = Euro 0,044
CE:
coefficiente
di
valutazione
del
valore
economico
e
delle
caratteristiche
dell’occupazione = 1
MQ: superficie occupata espressa in metri quadri = mq 46
Euro 0,044 * 1 * mq. 46 * 365gg = Euro 738,76
e potrà essere aggiornato in base alla tariffa COSAP stabilita ogni anno dalla Giunta
comunale. Il predetto canone dovrà essere versato presso la tesoreria comunale, in un’unica
soluzione, entro il giorno 31 gennaio di ciascun anno. Il canone per il primo anno di
concessione è stato versato al momento della stipula del presente atto.
Il ritardato pagamento del canone comporta l’applicazione degli interessi di mora calcolati
al tasso previsto dalla legge.
In caso di ritardo di pagamento l’amministrazione si riserva il diritto di revocare il presente
atto, previa diffida di almeno giorni 30.
Il concessionario individua il/la sig./sig.ra __________________ quale intestatario per la
fatturazione del canone di cui sopra, fatta salva la responsabilità solidale del pagamento in
capo a tutti i soggetti appartenenti alla parte concessionaria.
ART. 5
L’occupazione potrà essere mantenuta solo per le finalità di cui all’art. 1. Eventuali
modifiche dovranno essere preventivamente autorizzate dall’Amministrazione concedente.
Il concessionario non potrà sub-concedere a terzi in tutto o in parte, con o senza
corrispettivo,
quanto
forma
oggetto
della
concessione
senza
autorizzazione dell’Amministrazione comunale da adottarsi con
Giunta Comunale.
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apposita
formale
provvedimento della
ART. 6 Il concessionario esonera espressamente il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per
danni alle persone ed alle cose, anche a terzi, che potessero in qualsiasi momento o modo
derivare da quanto forma oggetto della presente concessione. Il Concessionario assume
pertanto interamente e direttamente la responsabilità di ogni danno che per fatto proprio o
dei suoi dipendenti potesse derivare all’Amministrazione comunale o ai terzi.
I lavori per la realizzazione della pavimentazione e dell’appoggio delle n. 2 scale in legno
dovranno essere eseguiti a regola d'arte e dovranno essere osservate le disposizioni stabilite
dalle Leggi e Regolamenti vigenti in materia. Nell'esecuzione dei lavori il concessionario
dovrà attenersi a tutte le prescrizioni che il Comune, per mezzo dei suoi uffici competenti,
riterrà opportuno suggerire.
ART. 7
Per esigenze di pubblico interesse l'amministrazione comunale si riserva il diritto di
sospendere, modificare o revocare, in qualsiasi momento, la concessione oggetto del
presente atto, senza nulla pretendere dai concessionari.
ART. 8
La presente concessione decade, con conseguente estinzione del diritto di occupazione,
qualora:
−
siano realizzate opere difformi da quelle presentate a corredo della domanda;
−
le opere realizzate non siano mantenute in perfetto stato di pulizia e manutenzione;
−
il mancato pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico;
−
il venir meno dei requisiti di legge relativi alla sottoscrizione da parte del
Concessionario di contratti con la Pubblica Amministrazione;
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−
il Concessionario si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta
amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo ed abbia in
corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni.
La decadenza è dichiarata, previa diffida, con provvedimento della Giunta comunale.
ART. 9
Il rapporto fra il Comune di Campitello di Fassa e il concessionario si configura come atto
di concessione amministrativa di occupazione di bene pubblico demaniale e pertanto il
rapporto stesso non è soggetto alle norme della legge 27.01.1963 nr. 19 e s.m. sulla tutela
giuridica dell’avviamento commerciale né a quelle della legge 28.07.1978 n. 392 e s.m.
relative alla locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione.
Per quanto non regolamentato dal presente atto di concessione si rinvia alle disposizioni di
legge in materia di concessioni.
ART. 10
I concessionari assumono tutte le spese derivanti dal presente contratto (bolli, diritti e
imposte di registrazione).
Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 2 della Tariffa
Parte seconda, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
Art. 11
Per ogni controversia derivante dal presente contratto di concessione, sarà esclusivamente
competente il foro di Trento.
Art. 12
Il Comune di Campitello di Fassa, ai sensi del D. LGS. 30/06/2003, n. 196, informa il
concessionario che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo
svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai
regolamenti comunali in materia.
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Letto confermato e sottoscritto come in appresso.
Campitello di Fassa, _________________
COMUNE DI CAMPITELLO DI FASSA
Il Sindaco VALENTINI RENZO
I concessionari
Soraruf Fiorenzo
Soraruf Imelda
Bernard Miriam
Bernard Luisa
Sottoscrizione separata, ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile per specifica approvazione
delle condizioni stabilite nel presente contratto ed in particolare all’art. 4 (termini
pagamento e interessi di mora), art. 5 (divieto di sub concessione), art. 6 (responsabilità
verso terzi) , 7 (modifica e revoca della concessione), 8 (decadenza),
contrattuali).
Campitello di Fassa, __________________
COMUNE DI CAMPITELLO DI FASSA
Il Sindaco VALENTINI RENZO
I concessionari
Soraruf Fiorenzo
Soraruf Imelda
Bernard Miriam
Bernard Luisa
6
10 (spese