Regolamento mercato settimanale
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Regolamento mercato settimanale
COMUNE DI TOIRANO Provincia di Savona Via Braida 35 - 17055 TOIRANO tel. 0182/9210201 - 9210207 fax 0182/989644 Partita IVA 00165480096 www.comuneditoirano.it REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL MERCATO COMUNALE 1 SOMMARIO DISPOSIZIONI PRELIMINARI Art.1-Oggetto................................................................................……………………............…… Art.2- Definizioni…………………...................................................................……………………… TITOLO I MERCATI Art.3- Area del mercato settimanale-istituzione, spostamento e modifiche dei mercati.................. Art.4- Orari …………………………………….…….........………......………………………………….. Art.5- Caratteristiche dei banchi vendita.......………….....…....……………………………….. Art.6-Concessioni - reintestazione-canone occupazione suolo pubblico- tassa raccolta rifiuti……………..…………………………………..............……………………………………... Art.7-Posteggi vacanti -scalo………………………………….........………………………………... Art.8-Assegnazioni temporanee………………………….….…….........…………………………… Art.9-Anzianità di frequenza…………………………..…..….…………..........…………………….. Art.10-Uso dei posteggi-decadenza-revoca-assenze…...…...…………........………………… Art.11-Divieto di concessione del posteggio…………….………………………........…………... Art.12-Obblighi e divieti……………………....………………………………………........…………... Art.13-Attività vietate sul mercato……...…………………..…………………………........……….. Art.14-Agricoltori ed artigiani…………....……………………..……………………………........….. Art.15-Ordine e pulizia del mercato…………………………..……………………………........….. TITOLO II COMMERCIO ITINERANTE Art. 16 zone vietate………………………………………………….………………………………….. Art.17-limitazionii…...................…………………………………….………………………........…….. Art. 18 Sanzioni……………………………………………………………………………………………. Art. 19 Norme di rinvio………………………………………………...………………………………… 2 DIPOSIZIONI PRELIMINARI Art. 1 - Oggetto Il presente regolamento, unitamente alle disposizioni del D.L.vo 31.03.1998, n° 114 e della Legge Regionale Liguria 2.07.1999, n°19, in seguito quì denominate " legge" e "legge regionale", disciplina il funzionamento del mercato sul territorio del Comune di Toirano. Il controllo e la gestione del commercio su aree pubbliche è affidato al Comando Polizia Municipale e all’Ufficio Tributi e Commercio in conformità alle suddette norme, ognuno per la parte di competenza. Art. 2- Definizioni. Il presente titolo disciplina il commercio su aree pubbliche nell’ambito dei mercati così come definiti dall’art. 27 comma 1 lett. d), dall’art. 28 comma 1 lett. a) della legge e art. 13 della legge regionale, ed in particolare il mercato settimanale; Le definizioni presenti nella legge e nella legge regionale, sono integrate come segue: - - per " mercato stagionale specializzato" si intende il mercato che si svolge in alcuni periodi dell'anno e limitato alla vendita esclusiva di alcuni prodotti di una categoria merceologica; per "posti fuori mercato" si intende una porzione di area pubblica destinata all'attività del commercio su aree pubbliche a carattere permanente (annuale o stagionale), periodico o temporaneo al di fuori delle aree destinate a mercati o fiere; per "graduatoria di anzianità" si intende l'elenco degli operatori di un mercato, fiera, ecc., ordinato in modo decrescente secondo l'anzianità di frequenza; per "subentrante" si intende la persona fisica o la ditta che per atto fra vivi o a causa di morte, ha ottenuto la reintestazione dell'autorizzazione per commercio su aree pubbliche; per "scalo" si intende la facoltà data ai concessionari dei posteggi del mercato, fiera, ecc., di poter spostare la loro attività in posteggi che si siano resi liberi prima della procedura di riassegnazione; per "volanti" si intendono gli operatori titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche che frequentano i mercati, fiere, ecc., per l'assegnazione 3 giornaliera dei posteggi occasionalmente liberi; - per "spunta" si intende l'operazione di appello dei titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche non titolari di concessione permanente sui mercati, fiere, ecc., che si effettua prima dell’orario di apertura per l’assegnazione giornaliera dei posteggi occasionalmente liberi. TITOLO I Mercati Art. 3 - Area del mercato settimanale, istituzione, spostamento e ogni altra modifica dei mercati vengono deliberate dal Consiglio comunale ai sensi dei commi 15 e 16 dell’art. 28 della legge e dell’art. 12 della legge regionale. In caso di coincidenza del mercato settimanale del giovedì con una giornata festiva ove sia prevista anche la chiusura degli esercizi commerciali in sede fissa, lo stesso NON VERRÀ EFFETTUATO. In ogni caso il mercato non si effettuerà nei giorni 1 gennaio e 25 dicembre, 26 dicembre, epifania, I° maggio, 25 aprile, pasqua, lunedì dell’angelo, 15 agosto, 11 novembre. Nell'area del mercato settimanale sono individuate due settori rispettivamente destinati: 1) - ai venditori muniti di Autorizzazione per il commercio su aree pubbliche prevista dal D.Lvo 31.03.1998, n° 114 ; 2)- agli agricoltori produttori diretti che esercitino attività di vendita dei loro prodotti ai sensi della legge 9.2.1963, n.59 e successive modificazioni ed integrazioni. Il settore di cui al punto 1) è altresì suddivisa nelle seguenti zone : a) zona alimentare e di somministrazione anche muniti di autonegozio ( formaggi ed alimentari in genere freschi e conservati, pesci, polleria, dolciumi, carni, frutta e verdura); b) settore fiori; c) settore merci varie; Lo svolgimento del mercato settimanale avrà luogo il GIOVEDÌ di ogni settimana . In occasione di particolari e straordinari eventi che interessino l'area, come lavori di straordinaria manutenzione o altri motivi di interesse pubblico, il mercato verrà spostato in altra località con ordinanza del Sindaco e sotto la direzione della Polizia Municipale. 4 L'area di mercato dovrà essere liberata da ogni ingombro prima dell'ora di svolgimento del mercato a cura dell'Amministrazione Comunale. Al Comando Polizia Municipale è affidata la tenuta di un apposito registro sul quale vengono fatte tutte le annotazioni relative al mercato settimanale. Tale registro potrà anche essere costituito da apposito supporto informatico. Allo stesso Comando è affidato altresì la tenuta e l’aggiornamento della “GRADUATORIA DI ANZIANITÀ” di frequentazione del mercato settimanale di cui al successivo art. 8. L’area destinata all’esercizio del commercio è suddivisa come segue, e riportata sull’allegata planimetria la quale forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento, tenuto conto che la numerazione dei posti è stata disposta con direzione levante - ponente: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Posteggio nr. 01 m. 04 x 04 pari a m2 16 (Sedici) Posteggio nr. 01 m. 06 x 04 pari a m2 24 (Ventiquattro) Posteggio nr. 01 m. 06 x 04 pari a m2 24 (Ventiquattro) Posteggio nr. 01 m. 06 x 04 pari a m2 24 (Ventiquattro) Posteggio nr. 01 m. 04 x 04 pari a m2 16 (Ventiquattro) Posteggio nr. 01 m. 03 x 04 pari a m2 12 (Dodici) destinato ai coltivatori diretti; ASSEGNATO; ASSEGNATO; DA ASSEGNARE ASSEGNATO; ASSEGNATO; DA ASSEGNARE Trattasi di area scoperta, attrezzata con allaccio all’acquedotto comunale, con illuminazione pubblica di proprietà del Comune. Art. 4 –Orari. L 'orario di svolgimento è fissato come segue: - dal 1° giugno al 30 settembre apertura alle ore 08.00 e chiusura alle ore 13.00 (orario estivo); - dal 1° ottobre al 31 maggio apertura alle ore 8.30 e chiusura alle ore 12.30 (orario invernale). I concessionari devono occupare il loro punto vendita non prima delle ore 07.30 e comunque entro le ore 8.00 nel periodo estivo e le ore 8.30 nel periodo invernale. Tale occupazione può terminare entro un'ora dalla fine dell’orario di vendita. Qualora per la particolare disposizione dei banchi, vi siano difficoltà di transito in uscita per i veicoli, i concessionari interessati dovranno comunque garantire il transito trascorsi 15 minuti dall’orario di chiusura del mercato. Art. 5 – Caratteristiche dei banchi vendita. Tutte le merci devono essere distribuite per la vendita nei posteggi concessi, le cui dimensioni sono indicate all’art. 3 del presente regolamento. Le merci devono essere disposte all’altezza minima dal suolo di cm. 60 ed i supporti rigidi delle tende a copertura del banco devono essere ad una altezza minima 5 dal suolo di m. 2.20. È consentita l’esposizione a terra per i soli articoli di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, detersivi e arredamenti. Art. 6 – Concessioni -reintestazione- canone raccolta rifiuti. occupazione suolo pubblico- tassa I posteggi nel mercato settimanale possono essere concessi in via permanente o assegnati in via temporanea. Le concessioni dei posteggi in via permanente saranno rilasciate dal Comune solo ai soggetti che abbiano ottenuto l’assegnazione dei posteggi e relativa autorizzazione amministrativa a seguito dell’emanazione da parte del Comune di un apposito bando e relativa procedura concorsuale secondo le disposizioni e i criteri previsti dagli articoli 6 e 7 della legge regionale. Le concessioni permanenti, salvo diverse disposizioni, hanno durata decennale e sono rinnovabili. La domanda di rinnovo della concessione, dovrà essere presentata al Comune almeno sessanta giorni prima della data di scadenza. La concessione del posteggio è strettamente personale e non è cedibile a nessun titolo. Il concessionario deve comunicare entro 30 giorni ogni variazione di residenza. La concessione viene trasferita ad altri nel caso di atto fra vivi o per gestione temporanea o per causa di morte secondo quanto stabilito dall’art.11 della legge regionale. La concessione al subentrante viene rilasciata per il periodo residuo della concessione del dante causa. Il subentrante, per poter iniziare l’attività, è tenuto a presentare comunicazione di inizio attività, attestante i presupposti e i requisiti di legge. Per l'occupazione del posteggio è dovuto il canone per l'occupazione del suolo pubblico e la tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani stabilita con delibera di Giunta Comunale. Art. 7 – Posteggi vacanti-scalo. Qualora si siano resi definitivamente vacanti, a qualsiasi titolo, dei posteggi, il Comune provvederà alla loro assegnazione secondo la graduatoria formatasi a seguito dell’emanazione di un apposito bando e relativa procedura concorsuale, in ottemperanza alle disposizioni ed ai criteri previsti dagli articoli 6 e 7 della legge regionale. Il Comune emana il bando di concorso entro il 90° giorno successivo alla definitiva vacanza dei posteggi. Prima dell’assegnazione dei posteggi vacanti, gli altri concessionari dello stesso settore, avranno diritto di occupare, con il proprio banco, il posteggio vacante. A tal fine il Comando di Polizia Municipale procederà tra i concessionari appartenenti allo stesso settore merceologico ad effettuare apposita selezione con il sistema dello “scalo”, secondo la graduatoria di anzianità di cui all’art. 3 comma 8 del presente Regolamento . 6 Art. 8 - Assegnazioni temporanee I Commercianti su aree pubbliche non concessionari di posteggi possono chiedere al Sindaco di essere ammessi a frequentare il mercato o fiera per cui sono interessati e, se in possesso dei requisiti, essere quindi inseriti nell’apposita graduatoria dei frequentatori di mercato non titolari di posteggi. Nella suddetta domanda, da presentarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, dovranno essere indicati, oltre alle generalità e al codice fiscale, gli estremi relativi all’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, la superficie di vendita richiesta, eventuali altri mercati frequentati specificando in quali giorni e se in possesso di posteggio, il settore merceologico. Le assegnazioni temporanee hanno durata giornaliera. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, verranno assegnati, nel giorno di mercato, da appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, secondo la graduatoria dei volanti tenuta dal Comando Polizia Municipale secondo il criterio del maggior numero di presenze maturate nell’ultimo anno, nell’ambito del mercato ed aggiornata settimanalmente. Detta graduatoria è divisa in 4 sezioni: alimentari, fiori , merci varie, coltivatori diretti. La verifica della presenza sarà effettuata durante la spunta che si terrà il giorno di svolgimento del mercato nel luogo indicato dal Comando del Corpo di Polizia Municipale secondo il seguente orario: - periodo invernale ( 1 Ottobre- 31 Maggio) ore 8,30; - periodo estivo ( 1 Giugno – 30 Settembre) ore 8,00. A tutti coloro che ottengono in via provvisoria l'assegnazione di un posteggio nel mercato settimanale o che, comunque, partecipano alle operazioni di spunta, verrà assegnato un punto di presenza ai fini del computo dell'anzianità di frequenza. Affinchè l'occupazione del posteggio assegnato in via temporanea possa essere computata ai fini dell'anzianità di frequenza, è necessario che l'interessato ne usufruisca con le proprie attrezzature immediatamente e comunque trascorsi 15 minuti, in caso contrario verrà considerato vacante ed assegnato ad altri. In caso di cessione di azienda il cui titolare non abbia posteggio permanente sul mercato, dovrà essere riconosciuta al subentrante l'anzianità di frequenza del dante causa, come risulta dalla graduatoria dei volanti di cui al comma 2. L'assegnazione temporanea viene revocata dall'Agente di P.M. addetto al mercato, con la contestazione della violazione commessa, qualora si verifichi tra gli assegnatari uno scambio di posto rispetto al posteggio assegnato. L’operatore inserito in una delle graduatorie dei volanti, decade dalla stessa, qualora si verifichino le condizioni previste dal successivo art. 9 comma 6 e 7 lett. a) e d). Art. 9 –Anzianità di frequenza. Agli effetti del presente regolamento, per anzianità si intende il periodo di frequenza ininterrotta sul mercato dalla data di inizio dell’attività dell’operatore su aree pubbliche con posteggio fisso e nell’area del posteggio stesso. L’anzianità per quanto riguarda i volanti viene considerata valida se nell’ultimo anno vi sia stata sul mercato almeno una presenza. 7 L’anzianità di frequenza al mercato settimanale costituisce titolo preferenziale ed è strettamente personale e non può essere in alcun modo trasmessa a terzi, salvo i casi espressamente indicati nel presente regolamento. Nel caso di cessione od affitto d’azienda, il subentrante nell’attività acquisisce la stessa anzianità di frequenza del dante causa. La graduatoria dell’anzianità è divisa in 4 sezioni di cui all’art. 8 comma 3 ed è approvata ed aggiornata ogni tre anni dalla Giunta Municipale. Art. 10 -Uso dei posteggi - decadenza – revoca - assenze. Nell’ambito del mercato nessun operatore può essere titolare di più di due posteggi , ad eccezione degli operatori che siano già titolari di più posteggi alla data di entrata in vigore della legge. Il concessionario può porre in vendita tutti i prodotti compresi nei settori merceologici previsti dall’art. 5 comma 1 della legge e per il quale sia titolare di autorizzazione nel rispetto dei limiti imposti per motivi igienico-sanitari, per motivi derivanti da disposizioni speciali e a condizione che non siano in contrasto con i settori e le zone di cui all’art. 3 del presente regolamento. I posteggi dovranno essere opportunamente delimitati e tracciati sul terreno ; i concessionari e gli assegnatari, non potranno per alcuna ragione occupare uno spazio maggiore di quello loro assegnato. Affinché l'occupazione del posteggio possa essere computata ai fini dall'anzianità di frequenza, è necessario che il concessionario o l'assegnatario lo occupi con le proprie attrezzature non oltre l'orario stabilito per l'apertura del mercato, in caso contrario, il posteggio sarà considerato vacante e non sarà conteggiata l’anzianità di frequenza. La concessione di posteggio può essere revocata per motivi di pubblico interesse e quando l'interessato perde la titolarità dell'autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche di cui al D.L.vo 31.3.98, n° 114, oppure i requisiti previsti dalla legge 59/63. La concessione decade inoltre: a) quando il concessionario, omette di effettuare il pagamento del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tassa per il ritiro dei rifiuti solidi urbani entro i termini stabiliti ; b) quando il posteggio, in ciascun anno solare, non venga utilizzato dal concessionario ingiustificatamente per periodi di tempo complessivamente superiori a mesi quattro; c) in caso di recidiva nelle violazioni del presente regolamento secondo di cui all’art. 29 del presente Regolamento. Le assenze dei concessionari dal mercato settimanale sono giustificate nei seguenti casi: a) malattia o ricovero ospedaliero del titolare del posteggio; b) maternità; c) servizio militare; d) condizioni atmosferiche avverse constatate e comunicate ai venditori in loco al momento dell’apertura del mercato dall’Agente di Polizia Municipale incaricato della sorveglianza. 8 Trascorso il periodo massimo di assenze non giustificate, in base al D.lgs. 114/98 i concessionari dovranno produrre la documentazione idonea a giustificare l’assenza. Il concessionario dovrà far pervenire il certificato comprovante la malattia, il ricovero ospedaliero, la maternità o il servizio militare, entro giorni 7 (sette) dal verificarsi della prima assenza. In caso di spedizione per posta fa fede la data del timbro postale. La revoca della concessione e dell’autorizzazione, comporta la perdita dell’anzianità di frequenza acquisita. Art. 11 – Divieto di cessione del posteggio. È vietata la cessione a terzi del posteggio avuto in concessione, a nessun titolo, salvo le disposizioni di Legge accertate dagli Agenti di Polizia Municipale. In caso di cessione, anche parziale, del posteggio ad altro operatore commerciale, il titolare decade dalla concessione. Art. 12 – Obblighi e divieti. E’ vietato : a) collocare a terra la merce posta in vendita, fatta eccezione per gli animali vivi, piante, fiori, macchinari, mobili e simili; b) ingombrare i passaggi tra i banchi durante l’orario di svolgimento del mercato anche se gli stessi appartengono allo stesso operatore; c) decantare la propria merce con voci, strilli od in modo chiassoso o comunque fastidioso per gli avventori o colleghi; a) manomettere , anche in minima parte, il suolo pubblico, legare corde od altro a pali, balconi o facciate delle case vicine; e) collocare tende, sostegni o simili ad un’altezza non inferiore a 2,20 m.; f) smontare l’impianto di vendita prima dell’orario di chiusura delle vendite, salvo casi di maltempo o di forza maggiore opportunamente documentati; g) utilizzare apparecchi per l’amplificazione dei suoni; h) usare durante la vendita il sistema del “treppo”. E’ fatto obbligo di: a) di esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, l’autorizzazione amministrativa e l’atto di concessione del posteggio; b tenere esposti i prezzi sulle singole merci; c) raccogliere a fine vendita i rifiuti prodotti, depositandoli negli appositi contenitori messi a disposizione dal Comune ed in assenza di questi o per qualsiasi causa ostativa all’uso dei predetti, raccoglierli dentro sacchi opportunamente legati depositandoli entro il proprio posto di vendita. 9 d) collocare la merce ad un’altezza non inferiore a cm. 60 dal suolo; e) esporre la merce sui banchi di vendita, sugli autonegozi o presso di essi, in modo tale da non ostruire la visuale dei banchi confinanti o limitrofi; f) l’operatore che ponga in vendita merci usate, è tenuto ad esporre sul banco di vendita, in luogo ben visibile per l’acquirente, un cartello di dimensioni minime di cm. 50x50 con la dicitura “MERCE USATA”. Altresì dovrà esibire, a richiesta degli Agenti di P.M. , certificato di disinfezione della merce a norma di legge; g) comunicare ogni eventuale periodo di assenza quali ferie, ecc. Art. 13 – Attività vietate sul mercato. Sul mercato è vietato esercitare il mestiere di indovino, ciarlatano, suonatore ambulante o simili. E’ parimenti vietato uccidere o spennare pollame, conigli o altri animali in genere. Art. 14 - Agricoltori ed artigiani. Il numero dei posteggi riservato ai produttori agricoli ed artigiani che producono sul posto i loro prodotti, sono stabiliti dal Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 28 comma 1 lett. a) della legge e art. 13 della legge regionale. L’assegnazione dei posteggi è effettuata a seguito di emanazione, da parte del Comune, di un apposito bando e relativa procedura concorsuale secondo le disposizioni e i criteri previsti dagli articoli 6 e 7 della legge regionale. Gli agricoltori, assegnatari dei posteggi, per poter ottenere la concessione , dovranno essere in possesso dell’Autorizzazione di cui alla Legge 09\02\1963, n° 59 . Nell’assegnazione dei posteggi si dovranno assicurare le seguenti priorità: 1. Agricoltori con aziende localizzate nella provincia di Savona; 2. Agricoltori con aziende localizzate nelle altre province della Regione Liguria; 3. Agricoltori con aziende localizzate nelle altre Regioni. I criteri del comma precedente verranno anche adottati per la formazione della graduatoria dei volanti. I posteggi che si rendessero vacanti verranno assegnati seguendo la procedura di cui al comma 2 del presente articolo . Gli artigiani, per poter accedere ai posteggi loro riservati, devono essere in possesso dell’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane. I posti riservati agli artigiani vengono assegnati solamente in via temporanea secondo la graduatoria di anzianità nel rispetto delle limitazioni imposte per motivi igienico-sanitari. Gli agricoltori e gli artigiani che intendono essere inseriti nella graduatoria dei “volanti” dovranno presentare istanza in carta legale al Comune . Art. 15 - Ordine e pulizia del mercato. È fatto obbligo agli operatori di lasciare, al termine del mercato, il posteggio 10 pulito e di raccogliere i propri rifiuti negli appositi contenitori. Gli agenti dovranno intervenire per allontanare gli ambulanti qualora occupino aree limitrofe all’area di mercato in modo abusivo. TITOLO II COMMERCIO ITINERANTE ART. 16 Zone Vietate 1. L’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante e al domicilio del consumatore può essere effettuato da operatori muniti di specifica autorizzazione, nonché da produttori agricoli, ed è vietata nelle zone di seguito indicate: a) Via alle Grotte e Piazzale Grotte; b) Piazzale del Cimitero del Capoluogo; c) Zona TrafficoLimitato; d) Nella fascia posta entro 300 metri da mercati in esercizio; ART. 17 Limitazioni 1. L’esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l’esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa. E’ comunque vietata la vendita con l’uso di bancarelle e l’esposizione della merce esternamente al mezzo. 2. E’ consentito fermarsi esclusivamente in zone dove non venga recato intralcio alla circolazione e comunque nelle zone dove non esista un divieto del codice della strada, e per un tempo non superiore a 3 ore continuative, salvo nel caso in cui non occorra un tempo maggiore per servire clienti già sul posto, dopodiché l’esercente dovrà spostarsi di almeno 300 metri di distanza. 3. La Polizia Municipale ha facoltà di ordinare verbalmente l’allontanamento degli esercenti in qualsiasi momento, per ragioni di sicurezza pubblica p di circolazione. 4. L’attività in forma itinerante è consentita tutti i giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 20,00 5. Il titolare dell’autorizzazione al commercio su posteggio può esercitare l’attività in forma itinerante solo nei giorni in cui non è titolare di posteggio in forza della medesima autorizzazione. ART. 18 Sanzioni Chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall’autorizzazione stessa, nonché senza l’autorizzazione o il permesso di cui all’art. 28 commi 9 e 10 del D.Lgs 31 marzo 1998 n. 114, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 2582 a €. 15493 e con la confisca delle attrezzature e della merce. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti dal presente regolamento per il commercio su aree pubbliche è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una 11 somma da €. 516 a €. 3098. In caso di particolare gravità o di recidiva il Sindaco può disporre la sospensione dell’attività di vendita per un periodi fino a 20 giorni. L’autorizzazione è revocata: a) nel caso della decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi salvo malattia, gravidanza o servizio militare. b) Nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all’art. 5 del D.Lgs 31 marzo 1998 n. 114. Art. 19 Norme di rinvio Il presente regolamento si adegua alle norme legislative e regolamentari vigenti per quanto riguarda le parti non trattate o indicate. 12