Regolamento mercato settimanale

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Regolamento mercato settimanale
COMUNE DI TOIRANO
Provincia di Savona
Via Braida 35 - 17055 TOIRANO
tel. 0182/9210201 - 9210207
fax 0182/989644
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REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEL MERCATO
COMUNALE
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SOMMARIO
DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Art.1-Oggetto................................................................................……………………............……
Art.2- Definizioni…………………...................................................................………………………
TITOLO I
MERCATI
Art.3- Area del mercato settimanale-istituzione, spostamento e modifiche dei
mercati..................
Art.4- Orari …………………………………….…….........………......…………………………………..
Art.5- Caratteristiche dei banchi vendita.......………….....…....………………………………..
Art.6-Concessioni - reintestazione-canone occupazione suolo pubblico- tassa raccolta
rifiuti……………..…………………………………..............……………………………………...
Art.7-Posteggi vacanti -scalo………………………………….........………………………………...
Art.8-Assegnazioni temporanee………………………….….…….........……………………………
Art.9-Anzianità di frequenza…………………………..…..….…………..........……………………..
Art.10-Uso dei posteggi-decadenza-revoca-assenze…...…...…………........…………………
Art.11-Divieto di concessione del posteggio…………….………………………........…………...
Art.12-Obblighi e divieti……………………....………………………………………........…………...
Art.13-Attività vietate sul mercato……...…………………..…………………………........………..
Art.14-Agricoltori ed artigiani…………....……………………..……………………………........…..
Art.15-Ordine e pulizia del mercato…………………………..……………………………........…..
TITOLO II
COMMERCIO ITINERANTE
Art. 16 zone vietate………………………………………………….…………………………………..
Art.17-limitazionii…...................…………………………………….………………………........……..
Art. 18 Sanzioni…………………………………………………………………………………………….
Art. 19 Norme di rinvio………………………………………………...…………………………………
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DIPOSIZIONI PRELIMINARI
Art. 1 - Oggetto
Il presente regolamento, unitamente alle disposizioni del D.L.vo 31.03.1998, n° 114
e della Legge Regionale Liguria 2.07.1999, n°19, in seguito quì denominate " legge" e
"legge regionale", disciplina il funzionamento del mercato sul territorio del Comune di
Toirano.
Il controllo e la gestione del commercio su aree pubbliche è affidato al
Comando Polizia Municipale e all’Ufficio Tributi e Commercio in conformità alle
suddette norme, ognuno per la parte di competenza.
Art. 2- Definizioni.
Il presente titolo disciplina il commercio su aree pubbliche nell’ambito dei
mercati così come definiti dall’art. 27 comma 1 lett. d), dall’art. 28 comma 1 lett. a)
della legge e art. 13 della legge regionale, ed in particolare il mercato settimanale;
Le definizioni presenti nella legge e nella legge regionale, sono integrate come segue:
-
-
per " mercato stagionale specializzato" si intende il mercato che si svolge in alcuni
periodi dell'anno e limitato alla vendita esclusiva di alcuni prodotti di una categoria
merceologica;
per "posti fuori mercato" si intende una porzione di area pubblica destinata
all'attività del commercio su aree pubbliche a carattere permanente (annuale o
stagionale), periodico o temporaneo al di fuori delle aree destinate a mercati o
fiere;
per "graduatoria di anzianità" si intende l'elenco degli operatori di un mercato, fiera,
ecc., ordinato in modo decrescente secondo l'anzianità di frequenza;
per "subentrante" si intende la persona fisica o la ditta che per atto fra vivi o a
causa di morte, ha ottenuto la reintestazione dell'autorizzazione per commercio su
aree pubbliche;
per "scalo" si intende la facoltà data ai concessionari dei posteggi del mercato,
fiera, ecc., di poter spostare la loro attività in posteggi che si siano resi liberi prima
della procedura di riassegnazione;
per "volanti" si intendono gli operatori titolari di autorizzazione per il commercio su
aree pubbliche che
frequentano i mercati, fiere, ecc., per l'assegnazione
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giornaliera dei posteggi occasionalmente liberi;
- per "spunta" si intende l'operazione di appello dei titolari di autorizzazione per il
commercio su aree pubbliche non titolari di concessione permanente sui mercati,
fiere, ecc., che si effettua prima dell’orario di apertura per l’assegnazione
giornaliera dei posteggi occasionalmente liberi.
TITOLO I
Mercati
Art. 3 - Area del mercato settimanale, istituzione, spostamento e ogni altra
modifica dei mercati vengono deliberate dal Consiglio comunale ai sensi dei commi
15 e 16 dell’art. 28 della legge e dell’art. 12 della legge regionale.
In caso di coincidenza del mercato settimanale del giovedì con una giornata
festiva ove sia prevista anche la chiusura degli esercizi commerciali in sede fissa, lo
stesso NON VERRÀ EFFETTUATO. In ogni caso il mercato non si effettuerà nei giorni 1
gennaio e 25 dicembre, 26 dicembre, epifania, I° maggio, 25 aprile, pasqua, lunedì
dell’angelo, 15 agosto, 11 novembre.
Nell'area del mercato settimanale sono individuate due settori rispettivamente
destinati:
1) - ai venditori muniti di Autorizzazione per il commercio su aree pubbliche prevista dal
D.Lvo 31.03.1998, n° 114 ;
2)- agli agricoltori produttori diretti che esercitino attività di vendita dei loro prodotti ai
sensi della legge 9.2.1963, n.59 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il settore di cui al punto 1) è altresì suddivisa nelle seguenti zone :
a) zona alimentare e di somministrazione anche muniti di autonegozio ( formaggi ed
alimentari in genere freschi e conservati, pesci, polleria, dolciumi, carni, frutta e
verdura);
b) settore fiori;
c) settore merci varie;
Lo svolgimento del mercato settimanale avrà luogo il GIOVEDÌ di ogni settimana .
In occasione di particolari e straordinari eventi che interessino l'area, come lavori di
straordinaria manutenzione o altri motivi di interesse pubblico, il mercato verrà spostato
in altra località con ordinanza del Sindaco e sotto la direzione della Polizia Municipale.
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L'area di mercato dovrà essere liberata da ogni ingombro prima dell'ora di
svolgimento del mercato a cura dell'Amministrazione Comunale.
Al Comando Polizia Municipale è affidata la tenuta di un apposito registro sul
quale vengono fatte tutte le annotazioni relative al mercato settimanale. Tale registro
potrà anche essere costituito da apposito supporto informatico.
Allo stesso Comando è affidato altresì la tenuta e l’aggiornamento della
“GRADUATORIA DI ANZIANITÀ” di frequentazione del mercato settimanale di cui al
successivo art. 8.
L’area destinata all’esercizio del commercio è suddivisa come segue, e riportata
sull’allegata planimetria la quale forma parte integrante e sostanziale del presente
regolamento, tenuto conto che la numerazione dei posti è stata disposta con direzione
levante - ponente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Posteggio nr. 01 m. 04 x 04 pari a m2 16 (Sedici)
Posteggio nr. 01 m. 06 x 04 pari a m2 24 (Ventiquattro)
Posteggio nr. 01 m. 06 x 04 pari a m2 24 (Ventiquattro)
Posteggio nr. 01 m. 06 x 04 pari a m2 24 (Ventiquattro)
Posteggio nr. 01 m. 04 x 04 pari a m2 16 (Ventiquattro)
Posteggio nr. 01 m. 03 x 04 pari a m2 12 (Dodici)
destinato ai coltivatori diretti;
ASSEGNATO;
ASSEGNATO;
DA ASSEGNARE
ASSEGNATO;
ASSEGNATO;
DA ASSEGNARE
Trattasi di area scoperta, attrezzata con allaccio all’acquedotto comunale, con
illuminazione pubblica di proprietà del Comune.
Art. 4 –Orari.
L 'orario di svolgimento è fissato come segue:
- dal 1° giugno al 30 settembre apertura alle ore 08.00 e chiusura alle ore 13.00 (orario
estivo);
- dal 1° ottobre al 31 maggio apertura alle ore 8.30 e chiusura alle ore 12.30 (orario
invernale).
I concessionari devono occupare il loro punto vendita non prima delle ore 07.30
e comunque entro le ore 8.00 nel periodo estivo e le ore 8.30 nel periodo invernale.
Tale occupazione può terminare entro un'ora dalla fine dell’orario di vendita.
Qualora per la particolare disposizione dei banchi, vi siano difficoltà di transito in
uscita per i veicoli, i concessionari interessati dovranno comunque garantire il transito
trascorsi 15 minuti dall’orario di chiusura del mercato.
Art. 5 – Caratteristiche dei banchi vendita.
Tutte le merci devono essere distribuite per la vendita nei posteggi concessi, le
cui dimensioni sono indicate all’art. 3 del presente regolamento.
Le merci devono essere disposte all’altezza minima dal suolo di cm. 60 ed i
supporti rigidi delle tende a copertura del banco devono essere ad una altezza minima
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dal suolo di m. 2.20.
È consentita l’esposizione a terra per i soli articoli di calzature, terraglie, piante e
fiori, ferramenta, detersivi e arredamenti.
Art. 6 – Concessioni -reintestazione- canone
raccolta rifiuti.
occupazione suolo pubblico- tassa
I posteggi nel mercato settimanale possono essere concessi in via permanente o
assegnati in via temporanea.
Le concessioni dei posteggi in via permanente saranno rilasciate dal Comune
solo ai soggetti che abbiano ottenuto l’assegnazione dei posteggi e relativa
autorizzazione amministrativa a seguito dell’emanazione da parte del Comune di un
apposito bando e relativa procedura concorsuale secondo le disposizioni e i criteri
previsti dagli articoli 6 e 7 della legge regionale.
Le concessioni permanenti, salvo diverse disposizioni, hanno durata decennale e
sono rinnovabili.
La domanda di rinnovo della concessione, dovrà essere presentata al Comune
almeno sessanta giorni prima della data di scadenza.
La concessione del posteggio è strettamente personale e non è cedibile a
nessun titolo.
Il concessionario deve comunicare entro 30 giorni ogni variazione di residenza.
La concessione viene trasferita ad altri nel caso di atto fra vivi o per gestione
temporanea o per causa di morte secondo quanto stabilito dall’art.11 della legge
regionale.
La concessione al subentrante viene rilasciata per il periodo residuo della
concessione del dante causa.
Il subentrante, per poter iniziare l’attività, è tenuto a presentare comunicazione
di inizio attività, attestante i presupposti e i requisiti di legge.
Per l'occupazione del posteggio è dovuto il canone per l'occupazione del suolo
pubblico e la tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani stabilita con delibera di Giunta
Comunale.
Art. 7 – Posteggi vacanti-scalo.
Qualora si siano resi definitivamente vacanti, a qualsiasi titolo, dei posteggi, il
Comune provvederà alla loro assegnazione secondo la graduatoria formatasi a
seguito dell’emanazione di un apposito bando e relativa procedura concorsuale, in
ottemperanza alle disposizioni ed ai criteri previsti dagli articoli 6 e 7 della legge
regionale.
Il Comune emana il bando di concorso entro il 90° giorno successivo alla
definitiva vacanza dei posteggi.
Prima dell’assegnazione dei posteggi vacanti, gli altri concessionari dello stesso
settore, avranno diritto di occupare, con il proprio banco, il posteggio vacante.
A tal fine il Comando di Polizia Municipale procederà tra i concessionari
appartenenti allo stesso settore merceologico ad effettuare apposita selezione con il
sistema dello “scalo”, secondo la graduatoria di anzianità di cui all’art. 3 comma 8 del
presente Regolamento .
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Art. 8 - Assegnazioni temporanee
I Commercianti su aree pubbliche non concessionari di posteggi possono
chiedere al Sindaco di essere ammessi a frequentare il mercato o fiera per cui sono
interessati e, se in possesso dei requisiti, essere quindi inseriti nell’apposita graduatoria
dei frequentatori di mercato non titolari di posteggi.
Nella suddetta domanda, da presentarsi entro il 31 dicembre di ogni anno,
dovranno essere indicati, oltre alle generalità e al codice fiscale, gli estremi relativi
all’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, la superficie di vendita richiesta,
eventuali altri mercati frequentati specificando in quali giorni e se in possesso di
posteggio, il settore merceologico.
Le assegnazioni temporanee hanno durata giornaliera.
I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni,
verranno assegnati, nel giorno di mercato, da appartenenti al Corpo di Polizia
Municipale,
secondo la graduatoria dei volanti tenuta dal Comando Polizia
Municipale secondo il criterio del maggior numero di presenze maturate nell’ultimo
anno, nell’ambito del mercato ed aggiornata settimanalmente.
Detta graduatoria è divisa in 4 sezioni: alimentari, fiori , merci varie, coltivatori
diretti.
La verifica della presenza sarà effettuata durante la spunta che si terrà il giorno
di svolgimento del mercato nel luogo indicato dal Comando del Corpo di Polizia
Municipale secondo il seguente orario:
- periodo invernale ( 1 Ottobre- 31 Maggio) ore 8,30;
- periodo estivo
( 1 Giugno – 30 Settembre) ore 8,00.
A tutti coloro che ottengono in via provvisoria l'assegnazione di un posteggio nel
mercato settimanale o che, comunque, partecipano alle operazioni di spunta, verrà
assegnato un punto di presenza ai fini del computo dell'anzianità di frequenza.
Affinchè l'occupazione del posteggio assegnato in via temporanea possa essere
computata ai fini dell'anzianità di frequenza, è necessario che l'interessato ne
usufruisca con le proprie attrezzature immediatamente e comunque trascorsi 15 minuti,
in caso contrario verrà considerato vacante ed assegnato ad altri.
In caso di cessione di azienda il cui titolare non abbia posteggio permanente sul
mercato, dovrà essere riconosciuta al subentrante l'anzianità di frequenza del dante
causa, come risulta dalla graduatoria dei volanti di cui al comma 2.
L'assegnazione temporanea viene revocata dall'Agente di P.M. addetto al
mercato, con la contestazione della violazione commessa, qualora si verifichi tra gli
assegnatari uno scambio di posto rispetto al posteggio assegnato.
L’operatore inserito in una delle graduatorie dei volanti, decade dalla stessa,
qualora si verifichino le condizioni previste dal successivo art. 9 comma 6 e 7 lett. a) e
d).
Art. 9 –Anzianità di frequenza.
Agli effetti del presente regolamento, per anzianità si intende il periodo di
frequenza ininterrotta sul mercato dalla data di inizio dell’attività dell’operatore su
aree pubbliche con posteggio fisso e nell’area del posteggio stesso.
L’anzianità per quanto riguarda i volanti viene considerata valida se nell’ultimo
anno vi sia stata sul mercato almeno una presenza.
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L’anzianità di frequenza al mercato settimanale costituisce titolo preferenziale ed
è strettamente personale e non può essere in alcun modo trasmessa a terzi, salvo i casi
espressamente indicati nel presente regolamento.
Nel caso di cessione od affitto d’azienda, il subentrante nell’attività acquisisce la
stessa anzianità di frequenza del dante causa.
La graduatoria dell’anzianità è divisa in 4 sezioni di cui all’art. 8 comma 3 ed è
approvata ed aggiornata ogni tre anni dalla Giunta Municipale.
Art. 10 -Uso dei posteggi - decadenza – revoca - assenze.
Nell’ambito del mercato nessun operatore può essere titolare di più di due
posteggi , ad eccezione degli operatori che siano già titolari di più posteggi alla data
di entrata in vigore della legge.
Il concessionario può porre in vendita tutti i prodotti compresi nei settori
merceologici previsti dall’art. 5 comma 1 della legge e per il quale sia titolare di
autorizzazione nel rispetto dei limiti imposti per motivi igienico-sanitari, per motivi
derivanti da disposizioni speciali e a condizione che non siano in contrasto con i settori
e le zone di cui all’art. 3 del presente regolamento.
I posteggi dovranno essere opportunamente delimitati e tracciati sul terreno ; i
concessionari e gli assegnatari, non potranno per alcuna ragione occupare uno spazio
maggiore di quello loro assegnato.
Affinché l'occupazione del posteggio possa essere computata ai fini
dall'anzianità di frequenza, è necessario che il concessionario o l'assegnatario lo
occupi con le proprie attrezzature non oltre l'orario stabilito per l'apertura del mercato,
in caso contrario, il posteggio sarà considerato vacante e non sarà conteggiata
l’anzianità di frequenza.
La concessione di posteggio può essere revocata per motivi di pubblico interesse
e quando l'interessato perde la titolarità dell'autorizzazione amministrativa per il
commercio su aree pubbliche di cui al D.L.vo 31.3.98, n° 114, oppure i requisiti previsti
dalla legge 59/63.
La concessione decade inoltre:
a) quando il concessionario, omette di effettuare il pagamento del canone di
occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tassa per il ritiro dei rifiuti solidi
urbani entro i termini stabiliti ;
b) quando il posteggio, in ciascun anno solare, non venga utilizzato dal
concessionario ingiustificatamente per periodi di tempo complessivamente
superiori a mesi quattro;
c) in caso di recidiva nelle violazioni del presente regolamento secondo di cui
all’art. 29 del presente Regolamento.
Le assenze dei concessionari dal mercato settimanale sono giustificate nei seguenti
casi:
a) malattia o ricovero ospedaliero del titolare del posteggio;
b) maternità;
c) servizio militare;
d) condizioni atmosferiche avverse constatate e comunicate ai venditori in loco al
momento dell’apertura del mercato dall’Agente di Polizia Municipale incaricato
della sorveglianza.
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Trascorso il periodo massimo di assenze non giustificate, in base al D.lgs. 114/98 i
concessionari dovranno produrre la documentazione idonea a giustificare l’assenza.
Il concessionario dovrà far pervenire il certificato comprovante la malattia, il
ricovero ospedaliero, la maternità o il servizio militare, entro giorni 7 (sette) dal verificarsi
della prima assenza.
In caso di spedizione per posta fa fede la data del timbro postale.
La revoca della concessione e dell’autorizzazione, comporta la perdita
dell’anzianità di frequenza acquisita.
Art. 11 – Divieto di cessione del posteggio.
È vietata la cessione a terzi del posteggio avuto in concessione, a nessun titolo,
salvo le disposizioni di Legge accertate dagli Agenti di Polizia Municipale.
In caso di cessione, anche parziale, del posteggio ad altro operatore
commerciale, il titolare decade dalla concessione.
Art. 12 – Obblighi e divieti.
E’ vietato :
a) collocare a terra la merce posta in vendita, fatta eccezione per gli animali vivi,
piante, fiori, macchinari, mobili e simili;
b) ingombrare i passaggi tra i banchi durante l’orario di svolgimento del mercato
anche se gli stessi appartengono allo stesso operatore;
c) decantare la propria merce con voci, strilli od in modo chiassoso o comunque
fastidioso per gli avventori o colleghi;
a) manomettere , anche in minima parte, il suolo pubblico, legare corde od altro a
pali, balconi o facciate delle case vicine;
e) collocare tende, sostegni o simili ad un’altezza non inferiore a 2,20 m.;
f) smontare l’impianto di vendita prima dell’orario di chiusura delle vendite, salvo casi
di maltempo o di forza maggiore opportunamente documentati;
g) utilizzare apparecchi per l’amplificazione dei suoni;
h) usare durante la vendita il sistema del “treppo”.
E’ fatto obbligo di:
a) di esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, l’autorizzazione amministrativa e l’atto
di concessione del posteggio;
b tenere esposti i prezzi sulle singole merci;
c) raccogliere a fine vendita i rifiuti prodotti, depositandoli negli appositi contenitori
messi a disposizione dal Comune ed in assenza di questi o per qualsiasi causa
ostativa all’uso dei predetti, raccoglierli dentro sacchi opportunamente legati
depositandoli entro il proprio posto di vendita.
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d) collocare la merce ad un’altezza non inferiore a cm. 60 dal suolo;
e) esporre la merce sui banchi di vendita, sugli autonegozi o presso di essi, in modo
tale da non ostruire la visuale dei banchi confinanti o limitrofi;
f) l’operatore che ponga in vendita merci usate, è tenuto ad esporre sul banco di
vendita, in
luogo ben visibile per l’acquirente, un cartello di dimensioni minime di
cm. 50x50 con la dicitura “MERCE USATA”. Altresì dovrà esibire, a richiesta degli
Agenti di P.M. , certificato di disinfezione della merce a norma di legge;
g) comunicare ogni eventuale periodo di assenza quali ferie, ecc.
Art. 13 – Attività vietate sul mercato.
Sul mercato è vietato esercitare il mestiere di indovino, ciarlatano, suonatore
ambulante o simili.
E’ parimenti vietato uccidere o spennare pollame, conigli o altri animali in
genere.
Art. 14 - Agricoltori ed artigiani.
Il numero dei posteggi riservato ai produttori agricoli ed artigiani che producono
sul posto i loro prodotti, sono stabiliti dal Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 28
comma 1 lett. a) della legge e art. 13 della legge regionale.
L’assegnazione dei posteggi è effettuata a seguito di emanazione, da parte del
Comune, di un apposito bando
e relativa procedura concorsuale secondo le
disposizioni e i criteri previsti dagli articoli 6 e 7 della legge regionale.
Gli agricoltori, assegnatari dei posteggi, per poter ottenere la concessione ,
dovranno essere in possesso dell’Autorizzazione di cui alla Legge 09\02\1963, n° 59 .
Nell’assegnazione dei posteggi si dovranno assicurare le seguenti priorità:
1. Agricoltori con aziende localizzate nella provincia di Savona;
2. Agricoltori con aziende localizzate nelle altre province della Regione Liguria;
3. Agricoltori con aziende localizzate nelle altre Regioni.
I criteri del comma precedente verranno anche adottati per la formazione della
graduatoria dei volanti.
I posteggi che si rendessero vacanti verranno assegnati seguendo la procedura
di cui al comma 2 del presente articolo .
Gli artigiani, per poter accedere ai posteggi loro riservati, devono essere in
possesso dell’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane.
I posti riservati agli artigiani vengono assegnati solamente in via temporanea
secondo la graduatoria di anzianità nel rispetto delle limitazioni imposte per motivi
igienico-sanitari.
Gli agricoltori e gli artigiani che intendono essere inseriti nella graduatoria dei
“volanti” dovranno presentare istanza in carta legale al Comune .
Art. 15 - Ordine e pulizia del mercato.
È fatto obbligo agli operatori di lasciare, al termine del mercato, il posteggio
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pulito e di raccogliere i propri rifiuti negli appositi contenitori.
Gli agenti dovranno intervenire per allontanare gli ambulanti qualora occupino
aree limitrofe all’area di mercato in modo abusivo.
TITOLO II
COMMERCIO ITINERANTE
ART. 16
Zone Vietate
1. L’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante e al domicilio del
consumatore può essere effettuato da operatori muniti di specifica
autorizzazione, nonché da produttori agricoli, ed è vietata nelle zone di seguito
indicate:
a) Via alle Grotte e Piazzale Grotte;
b) Piazzale del Cimitero del Capoluogo;
c) Zona TrafficoLimitato;
d) Nella fascia posta entro 300 metri da mercati in esercizio;
ART. 17 Limitazioni
1. L’esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l’esposizione
della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa. E’
comunque vietata la vendita con l’uso di bancarelle e l’esposizione della merce
esternamente al mezzo.
2. E’ consentito fermarsi esclusivamente in zone dove non venga recato intralcio
alla circolazione e comunque nelle zone dove non esista un divieto del codice
della strada, e per un tempo non superiore a 3 ore continuative, salvo nel caso in
cui non occorra un tempo maggiore per servire clienti già sul posto, dopodiché
l’esercente dovrà spostarsi di almeno 300 metri di distanza.
3. La Polizia Municipale ha facoltà di ordinare verbalmente l’allontanamento degli
esercenti in qualsiasi momento, per ragioni di sicurezza pubblica p di
circolazione.
4. L’attività in forma itinerante è consentita tutti i giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore
20,00
5. Il titolare dell’autorizzazione al commercio su posteggio può esercitare l’attività in
forma itinerante solo nei giorni in cui non è titolare di posteggio in forza della
medesima autorizzazione.
ART. 18 Sanzioni
Chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o
fuori dal territorio previsto dall’autorizzazione stessa, nonché senza l’autorizzazione o il
permesso di cui all’art. 28 commi 9 e 10 del D.Lgs 31 marzo 1998 n. 114, è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 2582 a €. 15493 e con la
confisca delle attrezzature e della merce.
Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti dal presente regolamento per il commercio
su aree pubbliche è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una
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somma da €. 516 a €. 3098.
In caso di particolare gravità o di recidiva il Sindaco può disporre la sospensione
dell’attività di vendita per un periodi fino a 20 giorni.
L’autorizzazione è revocata:
a) nel caso della decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo
del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente
superiori a quattro mesi salvo malattia, gravidanza o servizio militare.
b) Nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all’art. 5 del
D.Lgs 31 marzo 1998 n. 114.
Art. 19 Norme di rinvio
Il presente regolamento si adegua alle norme legislative e regolamentari vigenti per
quanto riguarda le parti non trattate o indicate.
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