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CONSIGLIO NAZIONALE – ROMA 23‐24 ottobre 2015 RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA EURATOM 59/2013 STATO DELL’ARTE TSRM Dr. Leonardo Capaccioli Consigliere Federazione Nazionale CP TSRM ITER PROCEDURALE SCIENTIFICO NORMATIVO Report periodici ICRP (Raccomandazioni) Council Directives Direttive Europee Recepimento da parte degli Stati Membri nella legislazione nazionale (Decreti Legislativi) Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio del 5 dicembre 2013 Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio del 5 dicembre 2013 Lo scopo è quello di uniformare ed armonizzare radioprotezione tutti gli aspetti considerando di l‘intera gamma delle situazioni di esposizione e delle categorie di esposti. Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio del 5 dicembre 2013 Tali direttive precedenti saranno abrogate con effetto dal 6/2/2018: Direttiva 96/29/Euratom : BSS (Basic Safety Standard) Direttiva 89/618/Euratom: emergenze radiologiche Direttiva 90/641/Euratom: outside workers Direttiva 2003/122/Euratom: sorgenti sigillate ad alta attività e orfane Direttiva 97/43/Euratom: esposizioni mediche (MED) Tali direttive precedenti saranno abrogate con effetto dal 6/2/2018. ITER DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/59 Inserimento della direttiva nel disegno di legge di delegazione europea 2014, composto da 11 articoli e due allegati A e B ITER DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/59 ARTICOLO 10 ITER DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/59 ARTICOLO 10 Considerando (46) direttiva 2013/59 È necessario chiarire i ruoli e le responsabilità dei servizi e degli esperti nazionali che contribuiscono a garantire che gli aspetti tecnici e pratici della radioprotezione siano gestiti con un elevato livello di competenza. Occorre che la presente direttiva distingua chiaramente tra i diversi ruoli e le diverse responsabilità dei servizi e degli esperti senza ostare a che le strutture nazionali consentano il raggruppamento delle responsabilità o l'attribuzione di responsabilità per determinati compiti tecnici e pratici in materia di radioprotezione a esperti specifici. ITER DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/59 L'articolo 10 del disegno di legge originario è stato soppresso dalla 14a Commissione del Senato con l’approvazione dell’emendamento 10.10.(soppressione) Esso recava principii e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega inerente al recepimento della direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, direttiva che stabilisce "norme fondamentali di sicurezza" relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti. Tali principii e criteri direttivi specifici si aggiungevano a quelli generali, richiamati dall'articolo 1, comma 1, del presente disegno di legge. Dopo la soppressione operata dalla 14a Commissione del Senato, restano validi i suddetti principii e criteri direttivi generali (la direttiva resta infatti inserita nell'allegato B del presente disegno di legge). ITER DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/59 ITER DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/59 TAVOLO ISTRUTTORIO PRESSO IL MISE Il tavolo istruttorio è formato da rappresentanti nominati dai vari ministeri (MISE, MIUR, Ambiente, Salute, Lavoro, Interni, Giustizia) ed enti tecnici interessati (ISS, ISPRA, INAIL), più alcuni esperti nominati dalle Regioni. Il suo compito è predisporre un primo schema per il recepimento, che sarà la base di lavoro per una successiva e più ampia discussione politico-istituzionale. Gruppo Referente Coordina e raccoglie il lavoro dei gruppi tematici: GT 1 Campo di applicazione, Sistema di radioprotezione, Principi generali, Definizioni GT 2 Regime notifica e autorizzativo (sorgenti di radiazioni, sorgenti ad alta attività, ecc.) GT 3 Protezione di lavoratori, apprendisti, studenti GT 4 Protezione dei membri del pubblico (tra cui sorgenti orfane, semilavorati ecc.) GT 5 Emergenze GT 6 Radon/NORM e Situazioni di esposizione esistenti GT 7 Esposizioni Mediche e Non Mediche GT 8 Norme penali Gruppo n. 7 Esposizioni Mediche e Non Mediche Articoli 6, 18, 22, 55‐64, 83 Annex V Definizioni specifiche (art.4) (10), (12), (13), (20), (39), (40), (42), (45), (48), (49), (50), (51), (52), (55), (64), (66), (70 e 71), (80), (81), (85), (99) Componenti Francesco Campanella, Stefano De Crescenzo, Antonella Rosi, Antonella Tabocchini, Massimo Minicelli, Abdul Ghani Ahmad, Laura Miglietta, Cinzia De Angelis, Barbara Caccia, Carmelina Salierno, Giuseppe Esposito, Paolo Rossi, Alessandro Magliano, Franco Bui, Sonia Reccanello, Carlo Cavedon, Alessandra Pera, Anna Antonia Russo Referente Paolo Rossi ITER DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/59 TAVOLO ISTRUTTORIO PRESSO IL MiSE Gli atti che saranno presi come spunto per la redazione dello schema per il recepimento della direttiva 2013/59 sono, oltre alla normativa esistente (DD.LLggss 230/1995 – 187/2000 – 52/2007) che dovrà essere modificata e integrata, i testi della direttiva stessa pubblicata in entrambe le versioni Inglese e italiana, quella inglese soprattutto, laddove quella italiana ha (spesso) alterato o distorto il senso delle disposizioni. ITER DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/59 TAVOLO ISTRUTTORIO PRESSO IL MiSE Al tavolo istruttorio seguirà poi una fase politico istituzionale con i vari stakeholders. Poi ci sarà solo un passaggio consultivo presso le commissioni parlamentari competenti e Il testo finale non verrà poi più discusso in aula parlamentare. Considerando (29) direttiva 2013/59 IT Un livello elevato di competenza e una chiara definizione delle responsabilità e dei compiti di tutti i professionisti coinvolti nell'esposizione medica sono fondamentali per assicurare un'adeguata protezione dei pazienti sottoposti a procedure di radiodiagnostica e radioterapia medica. Ciò si applica ai medici, agli odontoiatri ed altri operatori sanitari autorizzati ad assumere la responsabilità clinica per le esposizioni mediche individuali, ai fisici medici ed altri operatori che si occupano degli aspetti pratici delle procedure medico-radiologiche, quali i tecnici in radiologia interventistica e i tecnici in medicina radiodiagnostica, medicina nucleare e radioterapia. Considerando (29) direttiva 2013/59 EN A high level of competence and a clear definition of responsibilities and tasks among all professionals involved in medical exposure is fundamental to ensure adequate protection of patients undergoing medical radiodiagnostic and radiotherapeutic procedures. This applies to medical doctors, dentists and other health professionals entitled to take clinical responsibility for individual medical exposures, to medical physicists and to other professionals carrying out practical aspects of medical radiological procedures, such as radiographers and technicians in radiodiagnostic medicine, nuclear medicine and radiotherapy. Definizioni (13) direttiva 2013/59 IT "responsabilità clinica": la responsabilità riguardo a esposizioni mediche individuali attribuita a un medico specialista, segnatamente: giustificazione, ottimizzazione, valutazione clinica del risultato, cooperazione con altri specialisti e con il personale, se del caso, riguardo ad aspetti pratici delle procedure di esposizione medico‐ radiologica, reperimento di informazioni, se del caso, su esami precedenti, trasmissione di informazioni medico‐ radiologiche esistenti e/o di documenti ad altri medici specialisti e/o prescriventi, come richiesto, e informazione dei pazienti e delle altre persone interessate, se del caso, circa i rischi delle radiazioni ionizzanti; Definizioni (13) direttiva 2013/59 EN "clinical responsibility" means responsibility of a practitioner for individual medical exposures, in particular, justification; optimisation; clinical evaluation of the outcome; cooperation with other specialists and staff, as appropriate, regarding practical aspects of medical radiological procedures; obtaining information, if appropriate, on previous examinations; providing existing medical radiological information and/or records to other practitioners and/or the referrer, as required; and giving information on the risk of ionising radiation to patients and other individuals involved, as appropriate; Definizioni (66) direttiva 2013/59 IT "medico specialista": il medico, odontoiatra o altro operatore sanitario autorizzato ad assumere la responsabilità clinica delle esposizioni mediche individuali in conformità con le prescrizioni nazionali; Definizioni (66) direttiva 2013/59 IT "practitioner" means a medical doctor, dentist or other health professional who is entitled to take clinical responsibility for an individual medical exposure in accordance with national requirements; In questo contesto è interessante riportare il testo legislativo della Gran Bretagna, che ha recepito, ancora la Euratom 97/43 (MED), con le seguenti diciture (testo tradotto): Specialista. Laureato in medicina e chirurgia oppure odontoiatria, o altro professionista sanitario autorizzato, in conformità con le procedure del datore di lavoro, ad assumersi la responsabilità per le esposizioni mediche individuali. Le decisioni su chi ha il diritto di agire da specialista dovrebbero essere prese a livello locale in comune accordo tra il datore di lavoro e i professionisti sanitari coinvolti nell’esposizione medica. Tali decisioni dovrebbero essere basate sul tipo di esposizione medica e le specifiche circostanze e può essere limitata, ad esempio, può essere opportuno concordare sul fatto che certi professionisti sanitari possono agire da specialista per procedure radiografiche tradizionali che non richiedono l’uso del mezzo di contrasto, ma non per complessi esami interventistici e per gli esami di Tomografia Computerizzata. La responsabilità principale dello specialista è la giustificazione dell’esposizione medica. Questo richiede allo specialista di avere completa conoscenza sul potenziale beneficio ed il detrimento associato all’esposizione considerata. Chiaramente ogni specialista deve essere adeguatamente formato per esercitare questa funzione. Definizioni (69) direttiva 2013/59 IT "aspetti pratici delle procedure medico‐radiologiche": le operazioni materiali connesse a un'esposizione medica e qualsiasi altro aspetto correlato, compresi la manipolazione e l'impiego di attrezzature medico‐ radiologiche, la valutazione di parametri tecnici e fisici, comprese le dosi di radiazione, la calibrazione e la manutenzione delle attrezzature, la preparazione e la somministrazione di radiofarmaci, nonché l'elaborazione di immagini; Definizioni (69) direttiva 2013/59 EN "practical aspects of medical radiological procedures" means the physical conduct of a medical exposure and any supporting aspects, including handling and use of medical radiological equipment, the assessment of technical and physical parameters (including radiation doses), calibration and maintenance of equipment, preparation and administration of radio‐pharmaceuticals, and image processing; Art 57‐2 direttiva 2013/59 IT 2. Gli aspetti pratici delle procedure medico‐radiologiche possono essere delegati* dall'esercente o dal medico specialista, se del caso, ad uno o più soggetti abilitati a operare a tale riguardo in un campo di specializzazione riconosciuto. *affidati Art 57‐2 direttiva 2013/59 EN 2. Practical aspects of medical radiological procedures may be delegated* by the undertaking or the practitioner, as appropriate, to one or more individuals entitled to act in this respect in a recognised field of specialisation. *entrusted Dobbiamo prestare particolare attenzione al testo che il Ministero della Salute intende licenziare perché potrebbe avere notevole influenza nel percorso di recepimento della direttiva europea 2013/59. Art 84 direttiva 2013/59 IT Addetto incaricato della radioprotezione 1. Gli Stati membri individuano le pratiche per le quali è necessario nominare un addetto incaricato del controllo o dello svolgimento delle attività di radioprotezione presso un esercente. Gli Stati membri obbligano gli esercenti a fornire agli addetti incaricati della radioprotezione tutti i mezzi necessari per svolgere le loro mansioni. L'addetto incaricato della radioprotezione risponde direttamente all'esercente. Gli Stati membri possono richiedere ai datori di lavoro dei lavoratori esterni di nominare se necessario un addetto incaricato del controllo o dello svolgimento delle attività di radioprotezione connesse alla protezione dei loro lavoratori.