documento 1 - Regione Puglia

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documento 1 - Regione Puglia
AVVOCATURA REGIONALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Codice CIFRA: 024 - AVV/DEL /2017/
OGGETTO: :Cont. 3252/07/SH – Corte d’Appello di Bari.
Sig.re
B.A. e P.L. c/ Regione Puglia.- Costituzione in Giudizio.
Ratifica incarico difensivo avv. Adriana Shiroka, legale
interno.
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Il Presidente della G.R., sulla base della disamina espletata dal responsabile
dell'istruttoria, e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:
-con atto di citazione, notificato in data 3.12.2007, le sigg.re B.A. e P.L., in qualità,
rispettivamente di coniuge e figlia del sig. P. T., deceduto il 22.08.2006, convenivano
innanzi al Tribunale di Bari il Ministero della Salute, la Regione Puglia e la Gestione
Liquidatoria della ex USL BA/9 per ivi sentirli condannare in solido al risarcimento di
tutti i danni subiti, a titolo di responsabilità extracontrattuale e contrattuale, sia jure
hereditatis che jure proprio, per avere il loro congiunto contratto l’epatite HCV a
fronte di emotrasfusione effettuata presso il Policlinico di Bari nel lontano 29.08.1975,
a seguito di sinistro stradale.
- La Regione Puglia si costituiva nel prefato giudizio a mezzo dell’Avv. Adriana
Shiroka legale interno dell’Avvocatura Regionale.
- Con sentenza n. 2901/2016 del 26.05.2016, il Tribunale di Bari così statuiva:
“ l) accoglie la domanda delle attrici per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara la
responsabilità extracontrattuale del Ministero della Salute in ordine all'evento illecito
dedotto in giudizio;
2) condanna il Ministero della Salute, in persona del Ministro p.t., al pagamento in
favore delle attrici della somma complessiva di € 596.538,30, oltre interessi al tasso
legale dalla sentenza al saldo, da suddividere in ragione delle rispettive quote
ereditarie, a titolo di risarcimento iure hereditatis del danno non patrimoniale subito in
vita dal defunto;
3) condanna il Ministero della Salute, in persona del Ministro p.t., al pagamento in
favore di B. A. della somma complessiva già rivalutata di € 172.531,47 ed in favore di
Polito Lucrezia della somma complessiva già rivalutata di €. 250.000,00, oltre
interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo, a titolo di risarcimento iure proprio
del danno non patrimoniale;
4) rigetta nel resto la domanda proposta dalle attrici nei confronti del Ministero della
Salute; 5) rigetta la domanda proposta dalle attrici nei confronti della Gestione
Liquidatoria dell'USL BA/9 e della Regione Puglia:
6) dichiara assorbita la domanda di garanzia proposta dalla Gestione Liquidatoria
dell’USL BA/9 nei confronti di “Generali Italia Spa";
7) compensa per metà le spese del giudizio e pone il pagamento dell’altra metà a
carico del Ministero della Salute, in persona del Ministro p.t., liquidandole per la
quota effettivamente dovuta da quest'ultimo convenuto parzialmente soccombente in
complessivi €. 15.200,00, di cui € 200,00 per esborsi ed € 15.000,00 per compenso
professionale, oltre ogni accessorio di legge;
8) compensa interamente le spese di lite nel rapporto fra le attrici, gli altri due
convenuti e la terza chiamata in causa;
9) pone definitivamente a carico del Ministero della Salute, in persona del ministro
p.t. le spese di c.t.u, come liquidate in via d’anticipazione in corso di causa”.
- Avverso la prefata sentenza, il Ministero della Salute con atto di citazione in appello
ex art.342 c.p.c. con istanza inibitoria ex art.283 c.p.c., notificato in data 12.07.2016,
ha interposto appello, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
1) “ accertare e dichiarare l’insussistenza di profili di responsabilità omissiva a
carico del Ministero della Salute, per mancanza della regolarità causale tra
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l’evento e il danno lamentato, relativamente all’epoca del fatto, stanti le ragioni
esposte in narrativa;
2) accertare e dichiarare come non dovuto il risarcimento del danno, per tutte le
voci di danno richieste dall’attore in primo grado e oggetto d’accoglimento nella
sentenza oggetto del presente gravame;
3) in via subordinata: accertare e dichiarare l’avvenuta prescrizione quinquennale
del supposto diritto, vantato dalle odierne appellate;
4) ridurre il quantum calcolato in via equitativa, sia per i danni iure hereditatis che
iure proprio. Vinte le spese del doppio grado di giudizio”.
-L’Avvocato Regionale incaricato della disamina, con parere istruttorio del
22.11.2016, considerato l’esito favorevole del giudizio di primo grado, ha ravvisato la
necessità di costituirsi nel giudizio di appello per rappresentare e difendere le ragioni
dell’Amministrazione.
-Sulla base del predetto parere, il Presidente della G.R. ha conferito in data
24.11.2016 in via d’urgenza salvo ratifica, mandato difensivo all’Avvocato Adriana
Shiroka, legale interno dell’Avvocatura Regionale, già officiata nel giudizio di primo
grado.
- Tanto premesso, si ritiene necessario che la Giunta Regionale ratifichi il mandato
conferito in via d'urgenza dal Presidente della G.R. all’Avvocato Adriana Shiroka,
autorizzando la costituzione nel giudizio di cui trattasi, pendente innanzi alla Corte
d’Appello di Bari.
- Si dà atto che la Legge Regionale n. 18/2006, istitutiva dell'Avvocatura della
Regione Puglia, disciplina le modalità di conferimento degli incarichi legali in favore
degli Avvocati Regionali, nonché la corresponsione dei relativi compensi, i cui termini
e modalità di liquidazione sono oggetto di apposita regolamentazione da parte
dell'Ente.
Valore della causa: € 1.034.269,77
Sezione di spesa: Promozione della salute e del benessere.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm e ii.
- Per i compensi professionali spettanti agli avvocati regionali, e subordinati alla
ricorrenza delle condizioni e dei presupposti stabiliti dalla L.R. n. 18/2006, nonché
dalla relativa disciplina regolamentare dell'Ente, ratione temporis applicabile,
riguardante la corresponsione dei compensi professionali in favore degli avvocati
dell'Avvocatura Regionale, I’impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del
provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.
- Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,
vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale,
rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4,
lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
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- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile
dell'istruttoria e dall’Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
-di ratificare il mandato conferito in via d’urgenza dal Presidente della Giunta
Regionale e, pertanto, di autorizzare la costituzione nel giudizio pendente dinanzi alla
Corte d’Appello di Bari, per le motivazioni illustrate in premessa, a mezzo
dell’Avvocato Adriana Shiroka, legale dell'Avvocatura Regionale;
-di dare atto che il compenso dell'Avvocato Regionale è subordinato alla ricorrenza
delle condizioni e dei presupposti stabiliti dalla L.R. n. 18/2006, nonché dalla relativa
disciplina regolamentare dell'Ente, ratione temporis applicabile, riguardante la
corresponsione dei compensi professionali in favore degli avvocati dell'Avvocatura
Regionale;
-I’incarico difensivo, ratificato con il presente atto, ed i compensi professionali che
saranno eventualmente corrisposti agli avvocati regionali officiati, a norma del
regolamento, sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.
Il Segretario della Giunta
Giunta
Il Presidente della
I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO AFFIDATO E’
STATO ESPLETATO NEL RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA E CHE IL PRESENTE
SCHEMA DI PROVVEDIMENTO, DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL’ADOZIONE
DELL’ATTO FINALE DA PARTE DELLA G.R., E’ CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE
Il
Responsabile
dell’Istruttoria:
Matera_______________________
L’Avvocato
Coordinatore:
_______________________________
Avv.
Dott.ssa
Graziana
Rossana
Lanza
IL PRESIDENTE
(Dott. Michele
Emiliano)
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