regolamento della commissione pari opportunita` uomo/donna

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regolamento della commissione pari opportunita` uomo/donna
PROVINCIA DI LIVORNO
REGOLAMENTO
DELLA COMMISSIONE
PARI OPPORTUNITA’
UOMO/DONNA
Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 79/28.04.2004
In vigore dal 1 giugno 2004
Modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 140/25.05.2005
(Le modifiche ed integrazioni sono evidenziate con il carattere grassetto)
SOMMARIO
CAPO I ISTITUZIONE, FINALITA’, FUNZIONI, COMPETENZE, PRINCIPI
ORGANIZZATIVI______________________________________________________________ 3
Art. 1 – Istituzione e finalità_______________________________________________________ 3
Art. 2 – Funzioni _______________________________________________________________ 3
Art. 3 – Competenze ____________________________________________________________ 3
Art. 4 Principi organizzativi ______________________________________________________ 4
CAPO II COSTITUZIONE, COMPOSIZIONE, FUNZIONAMENTO D ELLA
COMMISSIONE _______________________________________________________________ 4
Art. 5 Costituzione _____________________________________________________________ 4
Art. 6 Composizione____________________________________________________________ 5
Art. 7 Organi della commissione___________________________________________________ 5
Art. 8 Attribuzioni della presidente _________________________________________________ 5
Art. 9 Compiti dell’ufficio di presidenza _____________________________________________ 6
Art. 10 Funzionamento della commissione ___________________________________________ 6
Art. 11 Gruppi di lavoro__________________________________________________________ 7
Art. 12 Oneri finanziari _________________________________________________________ 7
ALLEGATO A _________________________________________________________________ 8
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CAPO I ISTITUZIONE, FINALITA’, FUNZIONI, COMPETENZE, PRINCIPI ORGANIZZATIVI
Art. 1 – Istituzione e finalità
E’ istituita presso la Presidenza dell’Amministrazione provinciale di Livorno la Commissione Provinciale per
la Parità e le Pari Opportunità tra Uomo e Donna (d’ora innanzi indicata come la Commissione).
In attuazione dei principi di parità sanciti dagli artt. 3 e 37 della Costituzione italiana, in conformità con i
principi contenuti nella L.R. n. 14/23.2.1987, la Commissione opera per rimuovere gli ostacoli che di fatto
costituiscono discriminazione diretta e/o indiretta nei confronti delle donne, per valorizzare la differenza di
genere e per favorire le condizioni di riequilibrio della rappresentanza tra uomo e donna in tutti i luoghi
decisionali del territorio provinciale.
Sulla base della Raccomandazione n. 635/84 del Consiglio della Comunità Europea, della legge n. 125 del 10
aprile 1991 e della Direttiva 7/3/1997 del Presidente del Consiglio dei Ministri “Azioni volte a promuovere
l’attribuzione di poteri e di responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità
sociale a donne e uomini“, la Commissione promuove e favorisce l’adozione di azioni positive per
raggiungere le suddette finalità.
Art. 2 – Funzioni
La Commissione è un organismo permanente consultivo e di proposta al Consiglio e alla Giunta.
Essa esercita le sue funzioni in piena autonomia, operando anche per un raccordo con
amministratrici/amministratori e consigliere/consiglieri provinciali e con le donne elette negli enti locali del
territorio provinciale.
Art. 3 – Competenze
1) La Commissione, per il perseguimento delle sue finalità ed in relazione alla attività degli organismi regionali,
nazionali, europei ed extraeuropei che si occupano di parità e di pari opportunità:
a) promuove ed attua indagini e ricerche sui percorsi dell’identità femminile e sulla condizione delle donne
del territorio provinciale;
b) opera per favorire l’accesso delle donne al mercato del lavoro e per incrementare le opportunità di
formazione e di progressione professionale delle donne stesse, in ottemperanza alle normative nazionali
e comunitarie;
c) sviluppa e promuove interventi nel mondo della scuola, in collaborazione con le istituzioni preposte, per
rafforzare la soggettività femminile docente, per educare le nuove generazioni al riconoscimento ed alla
valorizzazione della differenza di genere, eliminando gli stereotipi sessisti presenti nella comunicazione
scritta, orale e massmediale;
d) attraverso gli uffici della Provincia promuove iniziative che favoriscano la visibilità della cultura delle
donne sia nel campo del sapere (storia, sociologia, filosofia, psicologia, pedagogia, medicina, etc.) sia nel
campo dei “ saper fare “ (professioni tradizionali e non tradizionali, imprenditoria, cinema, teatro,
giornalismo, arte, scrittura etc.);
e) attraverso gli Uffici della Provincia attua iniziative dirette a promuovere condizioni familiari di piena
corresponsabilità della coppia che consenta alla donna di rendere compatibile l’esperienza familiare con
l’impegno pubblico, sociale, professionale;
f) favorisce la costituzione di reti di relazione con l’associazionismo femminile a livello nazionale, ma
anche a livello comunitario ed extracomunitario per rendere operante il diritto alla diversità nella
comunanza di genere e per promuovere scambi di esperienze , di elaborazioni e di proposte;
g) attua interventi tesi a creare memoria storica dei progetti realizzati nel corso della legislatura;
h) promuove interventi, iniziative, volte a diffondere nelle Amministrazioni pubbliche e nella
comunicazione sociale il linguaggio di genere.
2) La Commissione, per il perseguimento delle sue finalità ed in relazione alla attività della Amministrazione
provinciale:
a) esprime, preventivamente e consultivamente parere sulle deliberazioni che abbiano una ricaduta diretta
o indiretta sulle condizioni di vita delle concittadine provinciali.
b) (eliminato);
c) promuove e sostiene la presenza delle donne nelle nomine di competenza provinciale:
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d) formula proposte di codici di comportamento per definire regole di condotta conformi alla parità ed
opera affinchè gli strumenti di comunicazione sociale superino atteggiamenti stereotipati e
comportamenti discriminatori nei confronti dell’immagine della donna;
e) collabora con il Comitato d’Ente Pari opportunità al fine di superare ogni eventuale condizione di
svantaggio del personale femminile in servizio presso la Provincia;
f) propone al Consiglio ed alla Giunta istanze, petizioni e/o mozioni ed ordini del giorno ritenuti idonei a
realizzare gli obiettivi della Commissione.
3. La Commissione, al fine di ottemperare ai principi del T.U.E.L. 267/2000 e della legge n. 241/1990 nonché
dello Statuto provinciale, attraverso l’Ufficio Pari Opportunità, e nei limiti previsti dalle disponibilità
finanziarie,
a) provvede al reperimento, acquisto, conservazione e diffusione di materiale bibliografico e
documentaristico sulla cultura di genere e sulla condizione femminile;
b) allo scopo di una migliore utilizzazione di tali fonti, istituisce un Archivio documentario ed organizza il
prestito di libri alle cittadine ed ai cittadini del territorio provinciale;
c) favorisce la conoscenza della normativa e delle politiche riguardanti le donne, nonché, dei risultati delle
indagini e delle ricerche di cui ai commi precedenti, assumendo iniziative di informazione rivolte alle
istituzioni ed al mondo del lavoro nel suo complesso;
d) provvede, su richiesta scritta od orale, a rendere visionabile ogni atto programmatorio e/o deliberativo
prodotto dalla Commissione stessa o dall’Ufficio P.O. all’interno delle proprie competenze, nonché,
esplicitando la causa dell’interesse personale, a fotocopiare l’atto visionato;
4) La Commissione predispone entro il mese di marzo di ogni anno una relazione sull’attività svolta nell’anno
trascorso. La Commissione predispone inoltre un documento programmatico per l’anno successivo
contenente la previsione di spesa per la sua attuazione. Detto documento è trasmesso entro il 30 settembre al
Presidente della Amministrazione perché, verificata la congruenza politica con gli obiettivi di governo
dell’Ente e la compatibilità finanziaria con le risorse disponibili, sia trasmesso al Dirigente competente
per l’inserimento nel bilancio della previsione di spesa.
5) La Commissione si pone come punto di riferimento e di confronto con i soggetti pubblici, con particolare
riguardo ai Comuni ed al Centro Servizi Amministrativi e con soggetti privati quali, in particolare, le
Associazioni ed i Gruppi organizzati e non, delle donne, svolgendo attività di:
- Informazione e consulenza in materia di parità e cultura di genere;
- Promozione di iniziative culturali.
Art. 4 Principi organizzativi
1) La Commissione promuove rapporti di collaborazione con gli organismi preposti alla realizzazione della
parità e delle pari opportunità a livello provinciale, regionale, nazionale, europeo ed extraeuropeo.
2) La Commissione, per l’espletamento delle sue funzioni, si avvale della collaborazione di Enti pubblici e
privati, Associazioni femminili, Associazioni sindacali, imprenditoriali e di categoria, nonché di tutti gli
organismi ed i soggetti interessati ed esperti della condizione femminile;
3) Tale collaborazione si esplica :
a) attraverso momenti partecipativi su temi specifici, a richiesta delle singole Associazioni o Enti;
b) con la partecipazione delle Associazioni e degli Enti a gruppi di lavoro istituiti nell’ambito della
Commissione.
CAPO II COSTITUZIONE, COMPOSIZIONE, FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE
Art. 5 Costituzione
La Commissione per la Parità e le Pari Opportunità tra uomo/donna è composta da componenti nominati
dal Consiglio provinciale con voto limitato a tre componenti sulla base di un elenco di candidature
predisposto da un apposito gruppo tecnico nominato dallo stesso Consiglio. Il gruppo tecnico elaborerà sia
la bozza di bando (di cui all’art. 6 comma 3) che l’elenco delle candidature ammissibili sulla base dei
criteri e dei requisiti di cui all’art. 6.
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La Commissione resta in carica per la durata del mandato amministrativo della legislatura provinciale ed
esercita le sue funzioni fino alla elezione della nuova Commissione che deve avvenire entro 60 gg.
dall’insediamento del Consiglio.
L’assenza ingiustificata a tre sedute consecutive della Commissione può comportare, a seguito di richiesta di
motivazioni e su proposta della Commissione, la decadenza dalla carica del/della componente; tale
decadenza è deliberata dal Consiglio Provinciale, il quale provvede a sostituire la/le componenti decadut/i-e
e/o dimissionar/i-e, con gli stessi criteri con i quali si è proceduto alla nomina originaria.
Art. 6 Composizione
La Commissione è composta da un minino di 10 ad un massimo di 18 componenti nel numero che il
Consiglio Provinciale stabilirà prima della nomina della Commissione con la stessa o con altra
deliberazione.
I/le componenti della Commissione devono possedere competenza e/o esperienza sul versante della parità e
delle pari opportunità nei campi storico, giuridico, economico, scientifico – ecologico, sociologico,
psicologico, pedagogico, sanitario, della comunicazione massmediale, del lavoro, della formazione
professionale, della pianificazione territoriale, dei servizi sociali, della tutela dell’ambiente, della
valorizzazione, dei beni culturali, della produzione artistica, nonché in ulteriori ambiti di interventi
riconducibili alle funzioni ed ai compiti della Commissione stessa.
La composizione della Commissione è volta a valorizzare le esperienze multietniche, la realtà femminile
giovanile, la realtà del lavoro di cura accanto al lavoro di produzione e la realtà della diversabilità nell’intero
territorio provinciale.
Il Presidente della Provincia provvede a dare pubblicità all’istituzione della Commissione attraverso bando la
cui bozza predisposta dal gruppo tecnico previsto all’art. 5 è approvata in via definitiva dalla Giunta
Provinciale.
Le candidature possono essere proposte dalle Associazioni e dai Movimenti femminili presenti ed operanti
nella provincia, dalle organizzazioni politiche, dalle organizzazioni sindacali, dalle organizzazioni
imprenditoriali e cooperative, dall’Università, dal Centro Servizi Amministrativi , dagli Albi professionali e da
Enti culturali.
Singole personalità possono candidarsi.
La proposta di candidatura deve essere presentata al Presidente della Provincia tramite domanda scritta
corredata da un curriculum vitae contenente prioritariamente le notizie elencate nell’allegato “ A ” al
presente regolamento cui dovrà fare obbligatoriamente riferimento il bando previsto nel presente
articolo al 4° comma ed, inoltre, dal quale risultino le specifiche competenze ed esperienze in materia di
problematiche femminili.
Della Commissione fa parte di diritto la Consigliera di Parità provinciale, nominata dal Ministro del Lavoro e
della Previdenza sociale ex art. 8 della legge n. 125 del 10 Aprile 1991 e le Consigliere provinciali in carica.
Per l’espletamento delle funzioni della Commissione è istituito, presso la Presidenza della Amministrazione
provinciale, l’Ufficio Pari Opportunità, fornito di personale e strumenti adeguati.
La Commissione si riunisce almeno una volta ogni due mesi.
I/Le Presidenti delle Commissioni Pari Opportunità e dei Comitati d’Ente Pari Opportunità dei Comuni
della provincia sono invitat/-i-e permanenti.
Art. 7 Organi della commissione
Sono organi della Commissione: il/la Presidente e l’Ufficio di Presidenza.
L’Ufficio di Presidenza quale organo esecutivo della Commissione e per i suoi specifici compiti,
così come indicati al successivo art. 9, è, al pari della Commissione stessa, “ organismo di pari
opportunità “ ed è composto dal/dalla Presidente e da due Vice Presidenti. Funge da segretario/a
verbalizzante dell’Ufficio di Presidenza il/la dipendente previsto/a al 7° comma dell’art. 10.
Il/La Presidente è elett/o-a dal Consiglio su designazione del Presidente della Provincia.
I/Le due Vicepresidenti sono elett/i-e dalla Commissione con voto limitato ad uno.
Art. 8 Attribuzioni della presidente
Il/La Presidente ha la rappresentanza della Commissione all’interno e all’esterno dell’Amministrazione
provinciale.
Egli/Ella convoca, preparando l’ordine del giorno, la Commissione e ne coordina tutte le attività.
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Il/La Presidente designa, di vota in volta, il/la Vicepresidente che lo/la sostituisce nel coordinamento della
Commissione in caso di assenza o di impedimento.
Il/La Presidente può designare un/o-a dei/delle due Vicepresidenti oppure, ove essi/esse siano indisponibili
o particolari ragioni di luogo e di materia lo consiglino, singoli componenti della Commissione a
rappresentarl/o-a in riunioni a tema specifico o in pubbliche manifestazioni.
Egli/Ella affida compiti od incarichi temporanei ai/alle singol/e-i componenti della Commissione in
relazione alle particolari competenze professionali degli/delle stess/e-i.
Art. 9 Compiti dell’ufficio di presidenza
Le riunioni dell’Ufficio di Presidenza precedono di almeno due giorni le riunioni della Commissione al fine
di concordare le linee – guida degli argomenti proposti nell’ordine del giorno.
L’Ufficio di Presidenza ha il compito :
a) di curare che l’attività della Commissione sia diretta al progressivo raggiungimento dei fini
istituzionali di cui al Capo I art. 1;
b) di dare piena attuazione alle attività deliberate dalla Commissione;
c) di assicurare i rapporti con gli amministratori ed i dirigenti della Provincia con i Comuni del
territorio provinciale e con quelli limitrofi di altra Provincia, con Enti, Associazioni ed
Organizzazioni esterne;
d) di programmare una turnazione di presenze delle componenti presso la Provincia al fine di
assicurare continuità d’azione volta a soddisfare i bisogni delle cittadine e dei cittadini che, a vario
titolo e rappresentanza o per esigenze personali specifiche, si rivolgono alla Commissione Pari
Opportunità;
e) di programmare l’attività dei gruppi di lavoro:
f) di predisporre la relazione annuale sulla attività svolta;
g) di predisporre il documento programmatico da discutere in sede di Commissione e da trasmettere
entro i termini stabiliti al Presidente della Provincia ed alla Conferenza dei Capigruppo Consiliari;
h) di assumere, in caso di urgenza, le decisioni di competenza della Commissione qualora questa non
possa essere tempestivamente convocata; tali decisioni sono sottoposte alla Commissione nella
prima seduta successiva;
i) all’Ufficio di Presidenza si applica , quale organismo di pari opportunità, l’art. 79 , 3° comma del
T.U. Enti Locali
Art. 10 Funzionamento della commissione
La Commissione si riunisce almeno una volta ogni due mesi in seduta pubblica ed è convocata dal/dalla
Presidente con l’invio dell’ordine del giorno al domicilio dei suoi componenti possibilmente 5 giorni prima
la data della riunione.
La Commissione è convocata anche quando ne facciano richiesta scritta almeno la metà dei suoi componenti;
in tal caso la seduta deve aver luogo entro dieci giorni da quando la richiesta è pervenuta al/ alla Presidente.
Le decisioni della Commissione sono assunte a voto palese, salvo che sulle questioni riguardanti fatti ed
apprezzamenti personali o argomenti per i quali, la Commissione decida di procedere con voto segreto su
proposta almeno di 1/5 dei componenti.
Per la validità delle decisioni della Commissione è necessaria, nella prima convocazione, la presenza della
maggioranza dei componenti e le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti ; in seconda
convocazione, da convocarsi entro un’ora dalla prima, le decisioni sono valide con la presenza di 1/3 dei
componenti ed esse sono adottate a maggioranza.
Delle sedute della Commissione viene redatto un verbale a cura del personale assegnato all’Ufficio Pari
Opportunità.
I componenti che vogliono far risultare a verbale le loro dichiarazioni testuali le dettano o ne forniscono il
testo scritto.
Il verbale di ogni seduta resta agli atti raccolti in apposito registro; nella seduta successiva è sottoposto alla
approvazione dei componenti della Commissione; è firmato dal/dalla Presidente e da un/una dipendente
assegnat/o-a all’Ufficio Pari Opportunità che svolge funzioni di Segretari/o-a.
Alla Commissione, quale “ organismo di pari opportunità “ si applica quanto previsto dall’art. 79 ,
comma 3° del T.U. degli Enti Locali.
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Art. 11 Gruppi di lavoro
La Commissione svolge la propria attività anche attraverso la formazione di gruppi di lavoro, a cui possono
partecipare cittadine e cittadini esterni alla Commissione che ne facciano richiesta, dietro invito del/della
Presidente o del/della Coordinatore/coordinatrice.
I Gruppi di lavoro sono istituti dalla Commissione, che ne definisce la formazione, i compiti, la durata e le
modalità di funzionamento in base a specifici progetti presentati nel documento programmatico triennale e
annuale.
Per il funzionamento dei Gruppi di lavoro la Commissione può avvalersi di consulenze esterne.
Ogni Gruppo di lavoro è coordinato dal/dalla Presidente o da suo/a delegat/o-a, designat/o-a tra i
componenti della Commissione; il/la Coordinatore/Coordinatrice delegat/o-a riferisce al/alla Presidente.
I verbali delle riunioni dei Gruppi di lavoro pervengono all’Ufficio di Presidenza.
I Gruppi di lavoro possono, motivandone l’opportunità e previa autorizzazione del/della Presidente, riunirsi
in sedi diverse da quella ordinaria, purché pubblica.
Art. 12 Oneri finanziari
I componenti della Commissione possono partecipare, previa autorizzazione del Presidente della G.P. o
comunque in modo analogo a quanto previsto per i componenti della Giunta provinciale, a convegni,
seminari ed incontri di particolare rilevanza per la Commissione.
Ai componenti della Commissione spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute utilizzando i mezzi
pubblici per la partecipazione alle sedute della Commissione, e/o dell’Ufficio di Presidenza. Agli stessi
componenti, ove formalmente autorizzati dal Presidente della Commissione all’utilizzo del mezzo
proprio, spetta un’indennità ragguagliata, per i chilometri percorsi, ad un quinto del prezzo di un
litro di benzina verde.
All’onere derivante dal funzionamento della Commissione l’Amministrazione provinciale provvede mediante
apposito stanziamento iscritto tra le spese di Bilancio di competenza provinciale.
Testo coordinato con successive modifiche ed integrazioni a cura della Segreteria Generale – Ultima revisione
03/04/2008
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ALLEGATO A
COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PART OPPORTUNITA’
DELLA PROVINCIA DI LIVORNO
“CURRICULUM VITAE”
Per la costituzione della Commissione in oggetto l’Amministrazione Provinciale terrà conto
prioritariamente delle seguenti voci:
a) settore di lavoro e qualifica;
b) discolocazione della residenza (al fine dì coprire la rappresentanza di tutto il territorio
provinciale);
c) titoli di studio;
d) specializzazioni sulle Pari Opportunità (tesi di laurea, corsi universitari, corsi professionali,
etc; e)
e) incarichi sulle Pari Opportunità (Assessorati deleghe degli enti locali, incarichi di referente
Pari Opportunità, Commissioni, etc,)
f) esperienze sulle Pari Opportunità (progetti, ricerche, programmi, partecipazioni a gruppi di
lavoro, coordinamenti di esperienze, docenze;
g) aggiornamento sulle Pari Opportunità (partecipazioni a convegni, seminari, iniziative, cui.);
h) particolare disposizione ad ottenere la nomina per l’interesse alle problematiche delle Pari
Opportunità. (da motivare con una breve relazione);
i) premiazioni in concorsi indetti dall’associazionismo femminile oppure da Commissioni Pari
Opportunità (di livello nazionale, regionale, provinciale e comunale).
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