NUOVA lettera accesso civico SPIEGATA

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NUOVA lettera accesso civico SPIEGATA
ACCESSO CIVICO
Il Responsabile aziendale della trasparenza è il dott. Franco Margonari
tel. 0442 622611 email: [email protected]
a) Che cosa si intende per accesso civico.
Con l'entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ed in particolare dell'art. 5, riportato in
fondo al presente testo, è stato introdotto nell'ordinamento italiano il diritto di accesso civico.
L'accesso civico prevede che, a fronte di un obbligo normativo per la pubblica amministrazione di
pubblicare sul proprio sito web documenti, informazioni o dati, chiunque abbia il diritto di richiedere
tali pubblicazioni, nel caso in cui siano state omesse. Il diritto di accesso civico, e la conseguente
richiesta di pubblicazione alla pubblica amministrazione può riguardare soltanto documenti,
informazioni e dati la cui pubblicazione sia resa obbligatoria da una norma di legge o da altra fonte
normativa. L'accesso civico non costituisce uno strumento con cui ottenere informazioni di altro
tipo che possono comunque essere reperite o richieste presso gli uffici interessati.
Le richieste di accesso agli atti ai sensi della legge 241/90 non rientrano nell'accesso civico.
b) Chi può presentare la richiesta di accesso civico
L'art. 5 del d.lgs. 33/2013 prevede che chiunque possa presentare richiesta di accesso civico
all'amministrazione, nei limiti di quanto precisato al paragrafo precedente.
c) Modalità di esercizio del diritto.
La richiesta è gratuita e non necessita di motivazione. Va presentata tramite l'apposito modulo,
scaricabile da questa sezione, secondo le indicazioni fornite nello stesso, al Responsabile
aziendale della Trasparenza con le seguenti modalità:
- Se in possesso di una casella di posta elettronica certificata, l'interessato può presentare
richiesta all'indirizzo: [email protected]
- Se in possesso di una casella di posta elettronica tradizionale, l'interessato può presentare
richiesta all'indirizzo: [email protected]
d) Cosa accade dopo aver presentato la richiesta.
Ricevuta la richiesta, il Responsabile della Trasparenza verifica l'appropriatezza della stessa e la
sussistenza dell'obbligo di pubblicazione. Nel caso di inappropriatezza, ne verrà data
comunicazione al richiedente con eventuale indicazione della Struttura competente cui potrà
rivolgersi. Ugualmente il richiedente verrà informato nel caso di riscontro dell'insussistenza
dell'obbligo di pubblicazione.
Qualora i documenti, le informazioni o i dati richiesti dovessero risultare già pubblicati, nel rispetto
della normativa vigente, il Responsabile provvederà, entro 30 giorni, ad indicare al richiedente il
relativo collegamento ipertestuale.
Qualora i documenti, le informazioni o i dati richiesti dovessero risultare non pubblicati, il
Responsabile della Trasparenza chiederà alla Struttura competente (individuata in base al
Programma per la Trasparenza aziendale) di provvedere alla pubblicazione entro 30 giorni dalla
ricezione della richiesta. Qualora la pubblicazione, per motivi tecnici, dovesse richiedere tempi
superiori a 30 giorni, il richiedente sarà informato da parte del Responsabile. In ogni caso, a
pubblicazione avvenuta, verrà inviata una comunicazione al richiedente contenente il relativo
collegamento ipertestuale.
e) Ritardo o mancata risposta. Esercizio del potere sostitutivo.
Nel caso in cui il Responsabile per materia obbligato alla pubblicazione del dato o
dell'informazione ritardi od ometta la pubblicazione o non dia risposta al Responsabile della
Trasparenza, il richiedente potrà ricorrere, utilizzando gli appositi moduli scaricabili da questa
sezione, al Direttore Amministrativo, titolare del potere sostitutivo. Anche in questo caso la
richiesta dovrà pervenire agli indirizzi mail e secondo le modalità descritte al precedente punto b).
Il Direttore Amministrativo (soggetto titolare del potere sostitutivo), dopo aver verificato la
sussistenza dell'obbligo di pubblicazione del dato o dell'informazione, provvede ad attivare una
specifica istruttoria procedimentale per garantire, se dovuta, la pubblicazione del dato o
dell'informazione non presente nel sito istituzionale www.aulsslegnago.it all'interno della sezione
"Amministrazione Trasparente" e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente,
indicando il relativo collegamento ipertestuale.
Il termine per la conclusione della procedura è fissato in 20 giorni dal ricevimento dell'istanza.
f) Cosa fare contro il silenzio dell'amministrazione o contro le decisioni sulle richieste di
accesso civico.
Contro il silenzio dell'amministrazione o contro le decisioni in merito alle richieste di accesso civico
l'interessato può ricorrere al giudice amministrativo entro 30 giorni dalla conoscenza della
decisione o dalla formazione del silenzio, secondo quanto previsto dall'art. 116, d.lgs. 2 luglio
2010, n. 104.
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ART. 5 – Accesso civico - DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33
1. L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare
documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in
cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione
soggettiva del richiedente non deve essere motivata, e' gratuita e va presentata al responsabile
della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si
pronuncia sulla stessa.
3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento,
dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero
comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a
quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano gia' pubblicati nel
rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento
ipertestuale.
4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente puo' ricorrere al titolare del potere sostitutivo
di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter
del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.
5. La tutela del diritto di accesso civico e' disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo
2 luglio 2010, n. 104, cosi' come modificato dal presente decreto.
6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo
di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.