NUOVA lettera accesso civico SPIEGATA
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NUOVA lettera accesso civico SPIEGATA
ACCESSO CIVICO Il Responsabile aziendale della trasparenza è il dott. Franco Margonari tel. 0442 622611 email: [email protected] a) Che cosa si intende per accesso civico. Con l'entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ed in particolare dell'art. 5, riportato in fondo al presente testo, è stato introdotto nell'ordinamento italiano il diritto di accesso civico. L'accesso civico prevede che, a fronte di un obbligo normativo per la pubblica amministrazione di pubblicare sul proprio sito web documenti, informazioni o dati, chiunque abbia il diritto di richiedere tali pubblicazioni, nel caso in cui siano state omesse. Il diritto di accesso civico, e la conseguente richiesta di pubblicazione alla pubblica amministrazione può riguardare soltanto documenti, informazioni e dati la cui pubblicazione sia resa obbligatoria da una norma di legge o da altra fonte normativa. L'accesso civico non costituisce uno strumento con cui ottenere informazioni di altro tipo che possono comunque essere reperite o richieste presso gli uffici interessati. Le richieste di accesso agli atti ai sensi della legge 241/90 non rientrano nell'accesso civico. b) Chi può presentare la richiesta di accesso civico L'art. 5 del d.lgs. 33/2013 prevede che chiunque possa presentare richiesta di accesso civico all'amministrazione, nei limiti di quanto precisato al paragrafo precedente. c) Modalità di esercizio del diritto. La richiesta è gratuita e non necessita di motivazione. Va presentata tramite l'apposito modulo, scaricabile da questa sezione, secondo le indicazioni fornite nello stesso, al Responsabile aziendale della Trasparenza con le seguenti modalità: - Se in possesso di una casella di posta elettronica certificata, l'interessato può presentare richiesta all'indirizzo: [email protected] - Se in possesso di una casella di posta elettronica tradizionale, l'interessato può presentare richiesta all'indirizzo: [email protected] d) Cosa accade dopo aver presentato la richiesta. Ricevuta la richiesta, il Responsabile della Trasparenza verifica l'appropriatezza della stessa e la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione. Nel caso di inappropriatezza, ne verrà data comunicazione al richiedente con eventuale indicazione della Struttura competente cui potrà rivolgersi. Ugualmente il richiedente verrà informato nel caso di riscontro dell'insussistenza dell'obbligo di pubblicazione. Qualora i documenti, le informazioni o i dati richiesti dovessero risultare già pubblicati, nel rispetto della normativa vigente, il Responsabile provvederà, entro 30 giorni, ad indicare al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. Qualora i documenti, le informazioni o i dati richiesti dovessero risultare non pubblicati, il Responsabile della Trasparenza chiederà alla Struttura competente (individuata in base al Programma per la Trasparenza aziendale) di provvedere alla pubblicazione entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Qualora la pubblicazione, per motivi tecnici, dovesse richiedere tempi superiori a 30 giorni, il richiedente sarà informato da parte del Responsabile. In ogni caso, a pubblicazione avvenuta, verrà inviata una comunicazione al richiedente contenente il relativo collegamento ipertestuale. e) Ritardo o mancata risposta. Esercizio del potere sostitutivo. Nel caso in cui il Responsabile per materia obbligato alla pubblicazione del dato o dell'informazione ritardi od ometta la pubblicazione o non dia risposta al Responsabile della Trasparenza, il richiedente potrà ricorrere, utilizzando gli appositi moduli scaricabili da questa sezione, al Direttore Amministrativo, titolare del potere sostitutivo. Anche in questo caso la richiesta dovrà pervenire agli indirizzi mail e secondo le modalità descritte al precedente punto b). Il Direttore Amministrativo (soggetto titolare del potere sostitutivo), dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione del dato o dell'informazione, provvede ad attivare una specifica istruttoria procedimentale per garantire, se dovuta, la pubblicazione del dato o dell'informazione non presente nel sito istituzionale www.aulsslegnago.it all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale. Il termine per la conclusione della procedura è fissato in 20 giorni dal ricevimento dell'istanza. f) Cosa fare contro il silenzio dell'amministrazione o contro le decisioni sulle richieste di accesso civico. Contro il silenzio dell'amministrazione o contro le decisioni in merito alle richieste di accesso civico l'interessato può ricorrere al giudice amministrativo entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione o dalla formazione del silenzio, secondo quanto previsto dall'art. 116, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104. ============= ART. 5 – Accesso civico - DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 1. L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. 2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, e' gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa. 3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano gia' pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. 4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente puo' ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3. 5. La tutela del diritto di accesso civico e' disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, cosi' come modificato dal presente decreto. 6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.