L`IVA sul cesto natalizio

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L`IVA sul cesto natalizio
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L’IVA sul cesto natalizio
Definita in dettaglio la regola combinatoria o regola del 70/30%
Lo scorso 1. novembre 2010 l’AFC ha pubblicato la versione definitiva dell’info IVA 04 “Oggetto
dell’imposta”. La stessa espone, tra l’altro, il trattamento fiscale degli insiemi e delle combinazioni di
prestazioni.
I. Principio
Secondo l’articolo 19 capoverso 2 della Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA)
quando più prestazioni indipendenti le une dalle altre sono riunite in un insieme (combinazione di diversi
beni) o offerte come combinazione di prestazioni (combinazione di beni e prestazioni di servizi, oppure di
diverse prestazioni di servizi), il contribuente può – a precise condizioni – trattare in modo unitario la relativa
controprestazione complessiva in base alla prestazione preponderante, ossia applicare la cosiddetta regola
combinatoria o regola del 70/30%.
Per poter applicare questa regola, vanno osservati i seguenti principi:
• l’insieme o la combinazione di prestazioni è effettuata in cambio di una controprestazione complessiva
(prezzo forfetario o prezzo totale), e
• il valore della prestazione preponderante rappresenta almeno il 70% della controprestazione
complessiva;
• sui cartellini dei prezzi, in offerte, contratti o altri documenti la controprestazione delle singole prestazioni
non può essere resa nota al destinatario della prestazione.
Il contribuente deve tuttavia essere in grado di comprovare con adeguate annotazioni la ripartizione della
controprestazione commisurata al valore delle diverse prestazioni.
II. Applicazione della regola combinatoria
Il trattamento unitario in base alla prestazione preponderante significa che l’aliquota d’imposta determinante
per la prestazione preponderante è applicabile a tutte le prestazioni dell’insieme o della combinazione di
prestazioni.
Esempi per i quali è possibile applicare la regola combinatoria:
• cesto natalizio con frutta fresca e prodotti alimentari in scatola (alimenti imponibili all’aliquota ridotta) e
bottiglie di vino (imponibili all’aliquota normale);
• arrangiamento di mezza pensione consistente in pernottamento e prima colazione (prestazione del
settore alberghiero, imponibile all’aliquota speciale) e cena (prestazione della ristorazione, imponibile
all’aliquota normale).
La regola del 70/30% è applicabile anche quando la prestazione preponderante è esclusa dall’imposta in
base all’articolo 21 capoverso 2 LIVA.
Esempi:
• corso di formazione (prestazione esclusa dall’imposta) combinata con prestazioni della ristorazione
(imponibile all’aliquota normale);
• biglietto d’entrata a un concerto (prestazione esclusa dall’imposta) combinato con una prestazione della
ristorazione (imponibile all’aliquota normale).
Da notare che se con l’applicazione della regola del 70/30% tutte le prestazioni combinate risultano escluse
dall’imposta, non sussiste, per tutti i relativi costi, alcun diritto alla deduzione dell’imposta precedente.
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La semplificazione è applicabile anche quando più prestazioni dello stesso genere dal profilo dell’IVA (più
prestazioni escluse dall’imposta o più prestazioni imponibili alla stessa aliquota d’imposta), sommate,
raggiungono almeno il 70% in valore della controprestazione complessiva.
III. Regola combinatoria non applicabile
Nel caso in cui nessuna prestazione o più prestazioni dello stesso genere dal profilo dell’IVA non
raggiungono almeno il 70%, il trattamento unitario non è possibile e le singole prestazioni vanno conteggiate
singolarmente e di principio fatturate separatamente all’aliquota d’imposta applicabile.
Una fatturazione forfetaria (controprestazione complessiva) è per contro possibile se sono osservate le
seguenti condizioni:
• il documento di conteggio con il destinatario della prestazione (fattura, ricevuta, ecc.) non contiene
riferimenti all’IVA;
• il valore delle singole prestazioni da conteggiare separatamente (=base di calcolo dell’imposta) è
determinabile in base a delle adeguate annotazioni.
Se, rispettando queste condizioni, la fatturazione forfetaria è ammessa, le singole prestazioni indipendenti
vanno imposte alle aliquote d’imposta a loro applicabili (aliquota normale, speciale o ridotta) oppure
conteggiate quali prestazioni escluse dall’imposta.
IV. Esempi
Esempio 1
In occasione delle feste natalizie, un commerciante di derrate alimentari offre l’acquisto di un cesto regalo
contenente alimenti e bevande alcoliche, a un prezzo forfetario di 150 franchi. In base a calcolazioni interne,
il prezzo forfetario di 150 franchi è così composto:
Alimenti in scatola, frutta fresca
Cesto in vimini, bevande alcoliche
Totale
Franchi
120
30
150
%
80.0
20.0
100.0
Osservazione
Imponibile all’aliquota ridotta
Imponibile all’aliquota normale
La regola combinatoria è applicabile. La controprestazione complessiva fatturata forfetariamente può venir
imposta all’aliquota ridotta (attualmente: 2.4%; dal 1. gennaio 2011: 2.5%).
Esempio 2
Un albergo offre un soggiorno di 6 giorni con arrangiamento di mezza pensione al prezzo forfetario di 810
franchi. In base a calcolazioni interne, il prezzo forfetario di 810 franchi è così composto:
Pernottamenti e prima colazione
Cene
Totale
Franchi
600
210
810
%
74.1
25.9
100.0
Osservazione
Imponibile all’aliquota speciale
Imponibile all’aliquota normale
La regola combinatoria è applicabile. La controprestazione complessiva fatturata forfetariamente è
imponibile all’aliquota speciale (attualmente: 3.6%; dal 1. gennaio 2011: 3.8%).
Esempio 3
Un’agenzia viaggi organizza un fine settimana a Basilea per assistere a un noto avvenimento sportivo a un
prezzo forfetario di 1’000 franchi. In base a calcolazioni interne, il prezzo forfetario di 1’000 franchi è così
composto:
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Viaggio in treno (1a classe)
Biglietto d’ingresso per due giorni
Pernottamento e prima colazione
Totale
Franchi
200
550
250
1’000
%
20.0
55.0
25.0
100.0
Osservazione
Imponibile all’aliquota normale
prestazione esclusa dall’imposta
Imponibile all’aliquota speciale
Poiché nessuna delle prestazioni incluse nella combinazione di prestazioni raggiunge almeno il 70% in
valore della controprestazione complessiva, la regola del 70/30% non può essere applicata. Le singole
prestazioni vanno perciò imposte, rispettivamente conteggiate singolarmente, ossia viaggio in treno,
all’aliquota normale (attualmente: 7.6%; dal 1. gennaio 2011: 8.0%); biglietto d’ingresso, escluso
dall’imposta; pernottamento e prima colazione, all’aliquota speciale (attualmente: 3.6%; dal 1. gennaio 2011:
3.8%).
La fatturazione al cliente può venir fatta al prezzo forfetario, purché non siano fatti riferimenti all’IVA.
Per maggiori informazioni:
• Diverse info IVA concernenti i settori; in:
http://www.estv.admin.ch/mwst/dokumentation/00130/00947/01033/index.html?lang=it [22.11.2010]
• Info IVA 04 “Oggetto dell’imposta”; in:
http://www.estv.admin.ch/mwst/dokumentation/00130/00947/00948/index.html?lang=it [22.11.2010]
• Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA); in:
http://www.admin.ch/ch/i/rs/6/641.20.it.pdf [22.11.2010]
• Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l’imposta sul valore aggiunto (OIVA), in:
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c641_201.html [22.11.2010]
Ferruccio Frontini
Esperto in finanza e controlling dipl. fed.
già esperto fiscale dell’AFC, Divisione principale IVA
Il bouclier fiscal francese nel mirino della Commissione
europea
La legislazione tributaria francese che regola il cosiddetto bouclier fiscal
ostacolerebbe la libera circolazione delle persone e la libera circolazione dei capitali
La Commissione europea (in seguito “Commissione”) è un organo che si occupa di promuovere l’interesse
generale dell’Unione europea, partecipando al processo decisionale e verificando la corretta applicazione
del diritto europeo (leggi e trattati) e dei suoi principi.
Di conseguenza, se uno Stato membro viola il diritto europeo, la Commissione ha il potere di avviare una
procedura a due fasi:
1. Avvio del cosiddetto procedimento d’infrazione: dapprima attraverso la messa in mora, con la quale la
Commissione rende attento lo Stato membro sull’infrazione commessa e lo invita ad esprimere la propria
opinione entro un termine prefissato. Se la situazione non cambia, e scaduto il termine, viene emanato
un parere motivato nel quale la Commissione deve esporre dettagliatamente i motivi secondo i quali lo
Stato membro ha commesso l’infrazione. Il parere motivato contiene un ultimo termine entro il quale lo
Stato membro deve porre fine all’infrazione.
2. Avvio del contenzioso: scaduto il termine la Commissione europea può decidere di adire la Corte di
giustizia dell’Unione europea (ricorso per inadempimento).
Novità fiscali – novembre 2010