L`IVA sul cesto natalizio
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L`IVA sul cesto natalizio
23/27 L’IVA sul cesto natalizio Definita in dettaglio la regola combinatoria o regola del 70/30% Lo scorso 1. novembre 2010 l’AFC ha pubblicato la versione definitiva dell’info IVA 04 “Oggetto dell’imposta”. La stessa espone, tra l’altro, il trattamento fiscale degli insiemi e delle combinazioni di prestazioni. I. Principio Secondo l’articolo 19 capoverso 2 della Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA) quando più prestazioni indipendenti le une dalle altre sono riunite in un insieme (combinazione di diversi beni) o offerte come combinazione di prestazioni (combinazione di beni e prestazioni di servizi, oppure di diverse prestazioni di servizi), il contribuente può – a precise condizioni – trattare in modo unitario la relativa controprestazione complessiva in base alla prestazione preponderante, ossia applicare la cosiddetta regola combinatoria o regola del 70/30%. Per poter applicare questa regola, vanno osservati i seguenti principi: • l’insieme o la combinazione di prestazioni è effettuata in cambio di una controprestazione complessiva (prezzo forfetario o prezzo totale), e • il valore della prestazione preponderante rappresenta almeno il 70% della controprestazione complessiva; • sui cartellini dei prezzi, in offerte, contratti o altri documenti la controprestazione delle singole prestazioni non può essere resa nota al destinatario della prestazione. Il contribuente deve tuttavia essere in grado di comprovare con adeguate annotazioni la ripartizione della controprestazione commisurata al valore delle diverse prestazioni. II. Applicazione della regola combinatoria Il trattamento unitario in base alla prestazione preponderante significa che l’aliquota d’imposta determinante per la prestazione preponderante è applicabile a tutte le prestazioni dell’insieme o della combinazione di prestazioni. Esempi per i quali è possibile applicare la regola combinatoria: • cesto natalizio con frutta fresca e prodotti alimentari in scatola (alimenti imponibili all’aliquota ridotta) e bottiglie di vino (imponibili all’aliquota normale); • arrangiamento di mezza pensione consistente in pernottamento e prima colazione (prestazione del settore alberghiero, imponibile all’aliquota speciale) e cena (prestazione della ristorazione, imponibile all’aliquota normale). La regola del 70/30% è applicabile anche quando la prestazione preponderante è esclusa dall’imposta in base all’articolo 21 capoverso 2 LIVA. Esempi: • corso di formazione (prestazione esclusa dall’imposta) combinata con prestazioni della ristorazione (imponibile all’aliquota normale); • biglietto d’entrata a un concerto (prestazione esclusa dall’imposta) combinato con una prestazione della ristorazione (imponibile all’aliquota normale). Da notare che se con l’applicazione della regola del 70/30% tutte le prestazioni combinate risultano escluse dall’imposta, non sussiste, per tutti i relativi costi, alcun diritto alla deduzione dell’imposta precedente. Novità fiscali – novembre 2010 24/27 La semplificazione è applicabile anche quando più prestazioni dello stesso genere dal profilo dell’IVA (più prestazioni escluse dall’imposta o più prestazioni imponibili alla stessa aliquota d’imposta), sommate, raggiungono almeno il 70% in valore della controprestazione complessiva. III. Regola combinatoria non applicabile Nel caso in cui nessuna prestazione o più prestazioni dello stesso genere dal profilo dell’IVA non raggiungono almeno il 70%, il trattamento unitario non è possibile e le singole prestazioni vanno conteggiate singolarmente e di principio fatturate separatamente all’aliquota d’imposta applicabile. Una fatturazione forfetaria (controprestazione complessiva) è per contro possibile se sono osservate le seguenti condizioni: • il documento di conteggio con il destinatario della prestazione (fattura, ricevuta, ecc.) non contiene riferimenti all’IVA; • il valore delle singole prestazioni da conteggiare separatamente (=base di calcolo dell’imposta) è determinabile in base a delle adeguate annotazioni. Se, rispettando queste condizioni, la fatturazione forfetaria è ammessa, le singole prestazioni indipendenti vanno imposte alle aliquote d’imposta a loro applicabili (aliquota normale, speciale o ridotta) oppure conteggiate quali prestazioni escluse dall’imposta. IV. Esempi Esempio 1 In occasione delle feste natalizie, un commerciante di derrate alimentari offre l’acquisto di un cesto regalo contenente alimenti e bevande alcoliche, a un prezzo forfetario di 150 franchi. In base a calcolazioni interne, il prezzo forfetario di 150 franchi è così composto: Alimenti in scatola, frutta fresca Cesto in vimini, bevande alcoliche Totale Franchi 120 30 150 % 80.0 20.0 100.0 Osservazione Imponibile all’aliquota ridotta Imponibile all’aliquota normale La regola combinatoria è applicabile. La controprestazione complessiva fatturata forfetariamente può venir imposta all’aliquota ridotta (attualmente: 2.4%; dal 1. gennaio 2011: 2.5%). Esempio 2 Un albergo offre un soggiorno di 6 giorni con arrangiamento di mezza pensione al prezzo forfetario di 810 franchi. In base a calcolazioni interne, il prezzo forfetario di 810 franchi è così composto: Pernottamenti e prima colazione Cene Totale Franchi 600 210 810 % 74.1 25.9 100.0 Osservazione Imponibile all’aliquota speciale Imponibile all’aliquota normale La regola combinatoria è applicabile. La controprestazione complessiva fatturata forfetariamente è imponibile all’aliquota speciale (attualmente: 3.6%; dal 1. gennaio 2011: 3.8%). Esempio 3 Un’agenzia viaggi organizza un fine settimana a Basilea per assistere a un noto avvenimento sportivo a un prezzo forfetario di 1’000 franchi. In base a calcolazioni interne, il prezzo forfetario di 1’000 franchi è così composto: Novità fiscali – novembre 2010 25/27 Viaggio in treno (1a classe) Biglietto d’ingresso per due giorni Pernottamento e prima colazione Totale Franchi 200 550 250 1’000 % 20.0 55.0 25.0 100.0 Osservazione Imponibile all’aliquota normale prestazione esclusa dall’imposta Imponibile all’aliquota speciale Poiché nessuna delle prestazioni incluse nella combinazione di prestazioni raggiunge almeno il 70% in valore della controprestazione complessiva, la regola del 70/30% non può essere applicata. Le singole prestazioni vanno perciò imposte, rispettivamente conteggiate singolarmente, ossia viaggio in treno, all’aliquota normale (attualmente: 7.6%; dal 1. gennaio 2011: 8.0%); biglietto d’ingresso, escluso dall’imposta; pernottamento e prima colazione, all’aliquota speciale (attualmente: 3.6%; dal 1. gennaio 2011: 3.8%). La fatturazione al cliente può venir fatta al prezzo forfetario, purché non siano fatti riferimenti all’IVA. Per maggiori informazioni: • Diverse info IVA concernenti i settori; in: http://www.estv.admin.ch/mwst/dokumentation/00130/00947/01033/index.html?lang=it [22.11.2010] • Info IVA 04 “Oggetto dell’imposta”; in: http://www.estv.admin.ch/mwst/dokumentation/00130/00947/00948/index.html?lang=it [22.11.2010] • Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA); in: http://www.admin.ch/ch/i/rs/6/641.20.it.pdf [22.11.2010] • Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l’imposta sul valore aggiunto (OIVA), in: http://www.admin.ch/ch/i/rs/c641_201.html [22.11.2010] Ferruccio Frontini Esperto in finanza e controlling dipl. fed. già esperto fiscale dell’AFC, Divisione principale IVA Il bouclier fiscal francese nel mirino della Commissione europea La legislazione tributaria francese che regola il cosiddetto bouclier fiscal ostacolerebbe la libera circolazione delle persone e la libera circolazione dei capitali La Commissione europea (in seguito “Commissione”) è un organo che si occupa di promuovere l’interesse generale dell’Unione europea, partecipando al processo decisionale e verificando la corretta applicazione del diritto europeo (leggi e trattati) e dei suoi principi. Di conseguenza, se uno Stato membro viola il diritto europeo, la Commissione ha il potere di avviare una procedura a due fasi: 1. Avvio del cosiddetto procedimento d’infrazione: dapprima attraverso la messa in mora, con la quale la Commissione rende attento lo Stato membro sull’infrazione commessa e lo invita ad esprimere la propria opinione entro un termine prefissato. Se la situazione non cambia, e scaduto il termine, viene emanato un parere motivato nel quale la Commissione deve esporre dettagliatamente i motivi secondo i quali lo Stato membro ha commesso l’infrazione. Il parere motivato contiene un ultimo termine entro il quale lo Stato membro deve porre fine all’infrazione. 2. Avvio del contenzioso: scaduto il termine la Commissione europea può decidere di adire la Corte di giustizia dell’Unione europea (ricorso per inadempimento). Novità fiscali – novembre 2010