Comune di Campi Bisenzio Citta` Metropolitana di Firenze
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Comune di Campi Bisenzio Citta' Metropolitana di Firenze DETERMINAZIONE N. 274 DEL 04/05/2016 SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 4 - SERVIZI FINANZIARI / ENTRATE Oggetto: SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO - CIG ZEF186CEBD. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. Responsabile del procedimento: LELLI MARINA Responsabile del provvedimento: NUCCI NICCOLO' "Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa" Allegati n.: 2 Elenco: 1 Capitolato speciale 2 Modello offerta economica La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge. Oggetto: Servizio di brokeraggio assicurativo – CIG. ZEF186CEBD. Determinazione a contrarre. IL DIRETTORE DEL IV SETTORE BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE Dato atto che con decreto n. 11 del 22/02/2016 Il sottoscritto dott. Niccolò Nucci risulta incaricato della direzione del Settore Bilancio e Risorse Finanziarie; Atteso che: - con determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 266 del 31/12/2012 è stato aggiudicato alla società Aon Spa il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo del Comune di Campi Bisenzio per l’anno 2013, con facoltà di esercitare per i successivi 2 anni la procedura indicata all’art. 57 comma 5 lettera b) del D.Lgs 163/2006; - il conferimento in questione è stato effettuato mediante procedura aperta, attraverso la piattaforma START, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006; Dato atto che, in applicazione della facoltà di proroga prevista dall’art. 3 del contratto rep. 12327 del 18/06/2013, sopra richiamata: - con la determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 3 del 16/01/2014 è stato affidato alla società Aon Spa lo stesso servizio per l’anno 2014; - con propria determinazione n. 31 del 27/01/2015 è stato affidato alla società Aon Spa lo stesso servizio per l’anno 2015; Verificato che: - il 31/12/2015 è scaduto il contratto affidato alla società Aon Spa; - il servizio non comporta oneri finanziari diretti a carico del Comune in quanto l’attività di brokeraggio viene remunerata tramite le percentuali di provvigione che il broker ottiene sui premi imponibili corrisposti alle compagnie assicurative; - il valore complessivo delle attività di brokeraggio svolta nell’anno 2015 ammonta ad Euro 14.718,00 e che tale importo può essere valutato presuntivamente anche per l’anno 2016, in rapporto ai premi annui corrisposti dall’ente alle compagnie assicurative; Considerato che: - il servizio di brokeraggio o attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa consiste, ai sensi dell’art. 106 del Codice delle Assicurazioni “nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall’incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati” ; - le attività del broker consistono nell’analisi dei rischi, nella definizione delle specifiche contrattuali, nell’individuazione delle compagnie assicurative idonee, nella gestione dei contratti, nell’assistenza nella liquidazione dei danni, nell’aggiornamento costante sulle dinamiche dei rischi e sull’andamento del mercato assicurativo; Rilevato che: - non sono presenti né all’interno del Settore competente né all’interno dell’ente, figure professionali qualificate e/o specializzate nella materia delle assicurazioni; - le procedura di gara sono state interessate dalla entrata in vigore in data 19/04/2016 del nuovo Codice degli appalti il quale riforma integralmente la disciplina preesistente in applicazione delle direttive comunitarie 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e per l'applicazione del quale sono in corso di predisposizione i decreti attuativi; Dato atto che: - - nel corso dell’anno 2015 sì è svolta la gara per l’affidamento della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera aggiudicata con propria determinazione n. 561 del 30/10/2015, con l’assistenza e la consulenza della società Aon Spa facendo registrare un considerevole risparmio di spesa rispetto al precedente affidamento; la copertura assicurativa sopra indicata ha validità triennale e andrà in scadenza il 31/10/2018; nello stesso esercizio 2015 attraverso l’intermediazione del broker sono state affrontate e risolte favorevolmente problematiche legate a specifiche coperture assicurative; nel mese di luglio 2016 sono in scadenza n. 8 diverse coperture assicurative per cui è necessario procedere ad esperire tempestivamente le procedure di gara per i nuovi affidamenti; Considerato che nelle more della predisposizione di un bando di gara complesso comprendente otto lotti, la cui attività preparatoria è già stata avviata anche nel corso dell’anno 2015 ma non ancora completata, si rende necessario garantire al nostro ente l’assistenza e la consulenza di un broker assicurativo e che, nella fase attuale, si valuta più rispondente alle esigenze e alle problematiche evidenziate, adottare la procedura di affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del Nuovo Codice degli Appalti D.Lgs. n. 50/2016; Ritenuto pertanto necessario garantire al nostro ente l'erogazione del servizio di assistenza e brokeraggio assicurativo svolto fino ad oggi dalla società Aon Spa a seguito dell’aggiudicazione attraverso idonea procedura di gara, in ragione del fatto che: - può contare sulla perfetta conoscenza delle esigenze assicurative del nostro ente e offrire risposte adeguate e tempestive alle varie istanze; - assicurare lo svolgimento delle procedure di gara nei termini necessari, considerato lo scarso tempo a disposizione e la carenza di personale, e garantire l’acquisizione delle coperture assicurative necessarie per evitare danni gravi all’ente; - da indagini di mercato effettuate su recenti affidamenti di servizi analoghi, risulta che le percentuali di remunerazione applicate pari allo 0,01% per ramo Rc libro matricola e 5,5% per ramo non Rc libro matricola, risultano ancora ad oggi le più concorrenziali e che il nuovo affidamento dovrà avvenire in misura non superiore ai parametri economici sopra indicati; Valutato opportuno che l’affidamento del servizio in questione venga effettuato per un solo anno, in modo da poter svolgere, alla fine di tale periodo, una nuova procedura di gara, in applicazione delle nuove regole; Dato atto che, come da documentazione agli atti, per l’affidamento di cui trattasi è stato acquisito attraverso l’apposito sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), il seguente codice CIG ZEF186CEBD; Considerato che, a seguito delle modifiche normative apportate dalla L. 94 del 2012 e dalla L. 228 del 2012 all'art. 1 c. 450 della L. 296 del 2006, vige l'obbligo per l'Amministrazione Comunale di fare ricorso, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione previsto e disciplinato dall'art. 328 del Dpr 207 del 2010 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale; Verificati i parametri dei contratti sotto soglia così come disciplinati dall’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e dato atto che l’affidamento in questione è di importo inferiore a 40.000,00 euro; Ritenuto di procedere ad affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. N. 50/2016 e dell’art. 31 comma 1, lettera b), punto 33 del “Regolamento comunale per la disciplina delle gare e dei contratti”, mediante l’utilizzo della piattaforma START, ai sensi dell’art. 1 comma 149 della L. 228/2012 che prevede che “le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure” nonchè dell’art. 33, commaz 3-bis, del D.Lgs. 163/2006, che dispone che i comuni non capoluogo di provincia possono procedere autonomamente all’acquisizione di beni e servizi “purchè si avvalgano di strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip o da altro soggetto aggregatore di riferimento”; Vista la Deliberazione n. 1232 del 22/12/2014 della Giunta Regionale che ha designato la Regione Toscana, nell’ambito del proprio territorio, quale soggetto aggregatore ai sensi dell’art. 9, comme 1 e 5 del D.L. 66/2014, convertito in Legge n. 89/2014, ed ha individuato quale piattaforma telematica di riferimento il sistema START (Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana); Visti: - il D.Lgs. n. 267/2000, testo unico degli enti locali; - il D.Lgs. n. 50/2016, nuovo codice degli appalti pubblici; - lo statuto comunale; - il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; - il regolamento comunale di contabilità; - il regolamento comunale sui controlli interni; Richiamati: - il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2016 – 2018, approvato con delibera della G.C. n. 13 del 29/01/2016; - la deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 24/03/2016 di approvazione del DUP documento unico di programmazione 2016/2018; - la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 24/03/2016 di approvazione del Bilancio di previsione 2016; Attestata la regolarità amministrativa dell’atto ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000; DETERMINA 1) di procedere all’affidamento diretto del servizio di assistenza e brokeraggio per la durata di un anno, mediante acquisizione dell’offerta mediante portale START, ai sensi dell’art. 36 co. 2, lettera a), del nuovo codice degli appalti D.Lgs. 50/2016, per le motivazioni richiamate in premessa; 2) di approvare le clausole contrattuali contenute nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale in allegato a) e il modulo di offerta economica, in allegato b), a formarne parte integrante e sostanziale; 3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 4) di nominare responsabile unico del procedimento, ai sensi della vigente normativa in materia, la dott.ssa Marina Lelli, Resposabile PO del Servizio tributi, società partecipate e gestione assicurazioni; 5) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013. Il Direttore del IV Settore Bilancio e Risorse Finanziarie Dott. Niccolò Nucci