Comune di Campi Bisenzio Citta` Metropolitana di Firenze

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Comune di Campi Bisenzio Citta` Metropolitana di Firenze
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze
DETERMINAZIONE N. 274 DEL 04/05/2016
SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 4 - SERVIZI FINANZIARI / ENTRATE
Oggetto:
SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO - CIG ZEF186CEBD. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.
Responsabile del procedimento: LELLI MARINA
Responsabile del provvedimento: NUCCI NICCOLO'
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"
Allegati n.: 2
Elenco:
1
Capitolato speciale
2
Modello offerta economica
La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.
Oggetto: Servizio di brokeraggio assicurativo – CIG. ZEF186CEBD. Determinazione a
contrarre.
IL DIRETTORE DEL IV SETTORE
BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE
Dato atto che con decreto n. 11 del 22/02/2016 Il sottoscritto dott. Niccolò Nucci risulta incaricato
della direzione del Settore Bilancio e Risorse Finanziarie;
Atteso che:
- con determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 266 del 31/12/2012 è stato
aggiudicato alla società Aon Spa il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo del
Comune di Campi Bisenzio per l’anno 2013, con facoltà di esercitare per i successivi 2
anni la procedura indicata all’art. 57 comma 5 lettera b) del D.Lgs 163/2006;
- il conferimento in questione è stato effettuato mediante procedura aperta, attraverso la
piattaforma START, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006;
Dato atto che, in applicazione della facoltà di proroga prevista dall’art. 3 del contratto rep. 12327
del 18/06/2013, sopra richiamata:
- con la determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 3 del 16/01/2014 è stato
affidato alla società Aon Spa lo stesso servizio per l’anno 2014;
- con propria determinazione n. 31 del 27/01/2015 è stato affidato alla società Aon Spa lo
stesso servizio per l’anno 2015;
Verificato che:
- il 31/12/2015 è scaduto il contratto affidato alla società Aon Spa;
- il servizio non comporta oneri finanziari diretti a carico del Comune in quanto l’attività di
brokeraggio viene remunerata tramite le percentuali di provvigione che il broker ottiene sui
premi imponibili corrisposti alle compagnie assicurative;
- il valore complessivo delle attività di brokeraggio svolta nell’anno 2015 ammonta ad Euro
14.718,00 e che tale importo può essere valutato presuntivamente anche per l’anno 2016,
in rapporto ai premi annui corrisposti dall’ente alle compagnie assicurative;
Considerato che:
- il servizio di brokeraggio o attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa consiste,
ai sensi dell’art. 106 del Codice delle Assicurazioni “nel presentare o proporre prodotti
assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività
e, se previsto dall’incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella
collaborazione alla gestione o all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti
stipulati” ;
- le attività del broker consistono nell’analisi dei rischi, nella definizione delle specifiche
contrattuali, nell’individuazione delle compagnie assicurative idonee, nella gestione dei
contratti, nell’assistenza nella liquidazione dei danni, nell’aggiornamento costante sulle
dinamiche dei rischi e sull’andamento del mercato assicurativo;
Rilevato che:
- non sono presenti né all’interno del Settore competente né all’interno dell’ente, figure
professionali qualificate e/o specializzate nella materia delle assicurazioni;
- le procedura di gara sono state interessate dalla entrata in vigore in data 19/04/2016 del
nuovo Codice degli appalti il quale riforma integralmente la disciplina preesistente in
applicazione delle direttive comunitarie 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e per
l'applicazione del quale sono in corso di predisposizione i decreti attuativi;
Dato atto che:
-
-
nel corso dell’anno 2015 sì è svolta la gara per l’affidamento della copertura assicurativa
per la responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera aggiudicata con propria
determinazione n. 561 del 30/10/2015, con l’assistenza e la consulenza della società Aon
Spa facendo registrare un considerevole risparmio di spesa rispetto al precedente
affidamento;
la copertura assicurativa sopra indicata ha validità triennale e andrà in scadenza il
31/10/2018;
nello stesso esercizio 2015 attraverso l’intermediazione del broker sono state affrontate e
risolte favorevolmente problematiche legate a specifiche coperture assicurative;
nel mese di luglio 2016 sono in scadenza n. 8 diverse coperture assicurative per cui è
necessario procedere ad esperire tempestivamente le procedure di gara per i nuovi
affidamenti;
Considerato che nelle more della predisposizione di un bando di gara complesso comprendente
otto lotti, la cui attività preparatoria è già stata avviata anche nel corso dell’anno 2015 ma non
ancora completata, si rende necessario garantire al nostro ente l’assistenza e la consulenza di un
broker assicurativo e che, nella fase attuale, si valuta più rispondente alle esigenze e alle
problematiche evidenziate, adottare la procedura di affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2,
lettera a) del Nuovo Codice degli Appalti D.Lgs. n. 50/2016;
Ritenuto pertanto necessario garantire al nostro ente l'erogazione del servizio di assistenza e
brokeraggio assicurativo svolto fino ad oggi dalla società Aon Spa a seguito dell’aggiudicazione
attraverso idonea procedura di gara, in ragione del fatto che:
- può contare sulla perfetta conoscenza delle esigenze assicurative del nostro ente e offrire
risposte adeguate e tempestive alle varie istanze;
- assicurare lo svolgimento delle procedure di gara nei termini necessari, considerato lo
scarso tempo a disposizione e la carenza di personale, e garantire l’acquisizione delle
coperture assicurative necessarie per evitare danni gravi all’ente;
- da indagini di mercato effettuate su recenti affidamenti di servizi analoghi, risulta che le
percentuali di remunerazione applicate pari allo 0,01% per ramo Rc libro matricola e 5,5%
per ramo non Rc libro matricola, risultano ancora ad oggi le più concorrenziali e che il
nuovo affidamento dovrà avvenire in misura non superiore ai parametri economici sopra
indicati;
Valutato opportuno che l’affidamento del servizio in questione venga effettuato per un solo anno,
in modo da poter svolgere, alla fine di tale periodo, una nuova procedura di gara, in applicazione
delle nuove regole;
Dato atto che, come da documentazione agli atti, per l’affidamento di cui trattasi è stato acquisito
attraverso l’apposito sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), il seguente codice CIG
ZEF186CEBD;
Considerato che, a seguito delle modifiche normative apportate dalla L. 94 del 2012 e dalla L.
228 del 2012 all'art. 1 c. 450 della L. 296 del 2006, vige l'obbligo per l'Amministrazione Comunale
di fare ricorso, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario,
al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione previsto e disciplinato dall'art. 328 del Dpr
207 del 2010 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale;
Verificati i parametri dei contratti sotto soglia così come disciplinati dall’art. 36 del D.Lgs. n.
50/2016 e dato atto che l’affidamento in questione è di importo inferiore a 40.000,00 euro;
Ritenuto di procedere ad affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.
Lgs. N. 50/2016 e dell’art. 31 comma 1, lettera b), punto 33 del “Regolamento comunale per la
disciplina delle gare e dei contratti”, mediante l’utilizzo della piattaforma START, ai sensi dell’art. 1
comma 149 della L. 228/2012 che prevede che “le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D.
Lgs 30 marzo 2001 n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia
comunitaria sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure” nonchè dell’art. 33, commaz 3-bis, del D.Lgs. 163/2006, che
dispone che i comuni non capoluogo di provincia possono procedere autonomamente
all’acquisizione di beni e servizi “purchè si avvalgano di strumenti elettronici di acquisto gestiti da
Consip o da altro soggetto aggregatore di riferimento”;
Vista la Deliberazione n. 1232 del 22/12/2014 della Giunta Regionale che ha designato la
Regione Toscana, nell’ambito del proprio territorio, quale soggetto aggregatore ai sensi dell’art. 9,
comme 1 e 5 del D.L. 66/2014, convertito in Legge n. 89/2014, ed ha individuato quale piattaforma
telematica di riferimento il sistema START (Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana);
Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000, testo unico degli enti locali;
- il D.Lgs. n. 50/2016, nuovo codice degli appalti pubblici;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
Richiamati:
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la
Trasparenza e l'Integrità 2016 – 2018, approvato con delibera della G.C. n. 13 del
29/01/2016;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 24/03/2016 di approvazione del DUP
documento unico di programmazione 2016/2018;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 24/03/2016 di approvazione del Bilancio
di previsione 2016;
Attestata la regolarità amministrativa dell’atto ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) di procedere all’affidamento diretto del servizio di assistenza e brokeraggio per la durata di
un anno, mediante acquisizione dell’offerta mediante portale START, ai sensi dell’art. 36
co. 2, lettera a), del nuovo codice degli appalti D.Lgs. 50/2016, per le motivazioni
richiamate in premessa;
2) di approvare le clausole contrattuali contenute nel Capitolato Speciale descrittivo e
prestazionale in allegato a) e il modulo di offerta economica, in allegato b), a formarne
parte integrante e sostanziale;
3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento
da parte del responsabile del servizio;
4) di nominare responsabile unico del procedimento, ai sensi della vigente normativa in
materia, la dott.ssa Marina Lelli, Resposabile PO del Servizio tributi, società partecipate e
gestione assicurazioni;
5) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.
33/2013.
Il Direttore del IV Settore
Bilancio e Risorse Finanziarie
Dott. Niccolò Nucci