Regolamento speciale per la custodia di edifici

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Regolamento speciale per la custodia di edifici
REGOLAMENTO SPECIALE PER LA CUSTODIA DI EDIFICI ED IMPIANTI
COMUNALI
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1.1 Il presente Regolamento si applica al personale dipendente che usufruisce di alloggio fornito
dal Comune per la custodia di impianti ed edifici pubblici, assegnato ai sensi del successivo
art. 9.
1.2 In ogni caso i dipendenti interessati saranno, nel presente Regolamento, definiti "custodi" a
prescindere dal profilo professionale che ricoprono nella pianta organica del Comune.
1.3 Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme in materia di
dipendenti degli Enti locali e/o di alloggi di custodia statali.
ART. 2 - MANSIONI CONNESSE ALLA FRUIZIONE DI ALLOGGIO DI SERVIZIO
2.1 Il personale di cui all'art. 1 deve espletare, in aggiunta alle mansioni della propria figura
professionale ed al di fuori dell'orario ordinario di servizio, le seguenti prestazioni che qui si
elencano in linea indicativa e che dovranno essere meglio precisate con il provvedimento di
assegnazione della custodia anche in relazione al valore locativo dell'alloggio:
A) CUSTODIA
Sorveglianza dell'edificio consistente, tra l'altro, nella verifica che cancelli, porte, finestre ed
altri infissi siano perfettamente chiusi, che le luci siano spente nei periodi in cui la struttura
non viene utilizzata e che gli altri impianti tecnologici, ad esempio quelli antifurto e
antincendio, per il cui azionamento non siano necessarie specifiche attitudini o capacità
tecniche, siano in costante e perfetto stato di funzionamento.
B) PORTINERIA
Apertura e chiusura degli accessi all'inizio e al termine delle attività che si svolgono durante il
normale orario di funzionamento dei servizi; analoga prestazione dovrà effettuarsi anche al di
fuori di tale orario, nei casi di utilizzo della struttura per attività connesse alle funzioni della
stessa ovvero per quelle autorizzate dall'Amministrazione.
C) PULIZIA
Pulizia dei cortili, dei porticati, delle altre parti comuni dell'immobile nonché, in caso di neve,
sgombero della stessa dal marciapiede esterno dell'edificio, secondo le norme stabilite per le
case private e formazione di passaggi idonei a consentire l'accesso alla struttura.
Gli attrezzi e i materiali di pulizia devono essere forniti dal Comune.
D) CONDUZIONE IMPIANTI
E' fatto obbligo al custode di condurre gli impianti di riscaldamento e/ o di condizionamento
con incarico retribuito in aggiunta al normale trattamento economico.
Qualora le particolarità degli impianti richiedessero speciali abilitazioni, il custode ha l'obbligo
di conseguirle a spese del Comune entro i termini stabiliti dai Settori di appartenenza, tenuto
conto delle modalità previste dagli Enti competenti per il rilascio.
Fino al rilascio stesso, la conduzione è assicurata dal Comune.
E) MANUTENZIONI
È fatto obbligo al custode di effettuare gli interventi manutentivi di modesta entità, idonei ad
assicurare il normale funzionamento della struttura.
Nel caso non possa intervenire direttamente deve segnalare la necessità degli interventi
all'U.T.C. e al Dirigente del Settore di appartenenza, ai quali deve segnalare anche eventuali
guasti agli impianti di riscaldamento, di condizionamento, elettrico ed idrico. Deve, altresì,
assicurare lo sfalcio dell'erba di pertinenza dell'immobile e lo sgombero della neve per
permettere l'accesso alla struttura, utilizzando le attrezzature fornite dal Comune.
F) ALTRI INTERVENTI
Per qualsiasi intervento di urgenza che si rendesse necessario per consentire l'utilizzo della
struttura comunale o per prevenire o evitare danni alla struttura stessa, il custode deve
informare tempestivamente l'Ufficio Patrimonio, fatte salve le comunicazioni di diversa natura
che dovranno essere dirette alle competenti autorità (Questura, VV.FF. ecc.)
2.2 Le prestazioni di cui alle lettere B), C), D), verranno previste in maniera specifica nei
singoli atti di assegnazione della custodia, tenendo conto dell'eventuale parziale
espletamento delle stesse da parte di altro personale o ditte già appositamente incaricate.
2.3. In particolare per quanto concerne lo sgombero della neve e lo sfalcio dell'erba, in
strutture con spazi aperti assai estesi, i compiti del custode verranno individuati, di
norma, limitandoli alla creazione di passaggi solo pedonali ed allo sfalcio degli spazi
verdi ai lati degli accessi e dei percorsi principali.
ART. 3 - RIPOSO SETTIMANALE
Il custode ha diritto ad un giorno di riposo settimanale secondo le modalità stabilite dal
Dirigente del Settore cui la struttura appartiene, tenuto conto delle esigenze di servizio.
ART. 4 - CONTROLLO E VIGILANZA
4.1 Il controllo e la vigilanza sull'operato del custode spettano al Settore da cui
dipende l'attività svolta nella struttura.
4.2 Il Dirigente del Settore relaziona per iscritto, entro il 31 dicembre di ciascun anno,
alla Giunta Comunale ed al Consiglio Comunale.
4.3 Al medesimo Settore spetta altresì, nei casi di assenza del custode di cui al 3°
comma del successivo art. 5, il compito di provvedere alla sua eventuale
sostituzione temporanea e, comunque, di attuare le misure atte ad assicurare la
fruibilità della struttura e la sua salvaguardia.
ART. 5 -SOSTITUZIONE CUSTODE
5.1 Durante i periodi di assenza, non contemplati dal 3° comma del presente articolo, il
personale di cui all'art. 1 deve farsi sostituire, per l'espletamento delle mansioni di
cui alle lettere A), B), C), D), E) dell'art. 2, da altra persona di famiglia
maggiorenne ed idonea, o da persona di sua fiducia, da segnalare preventivamente
al Dirigente del Settore da cui dipende la struttura.
5.2 Nessun particolare indennizzo o corrispettivo è dovuto dall'Ammini- strazione per
tale sostituzione.
5.3 Il custode è sollevato dagli obblighi di cui al I° comma:
a)
nella giornata di riposo settimanale;
b)
in occasione delle festività infrasettimanali, fatte salve le necessità del servizio di
custodia, in relazione alle quali dovrà assicurare la presenza concordando con il
Settore da cui dipende l'attività svolta nella struttura la giornata libera a
compensazione;
c)
nei periodi di congedo ordinario. In tale caso la concessione e la durata dei suddetti
periodi devono essere preventivamente concordati con il Settore da cui dipende
l'attività svolta nella struttura e comunque comunicate al medesimo Ufficio con un
periodo di preavviso di almeno 15 giorni;
d)
nei periodi di permesso per lutto o matrimonio; e) nei periodi di malattia ed in ogni
altra situazione di accertata necessità, ove nessuno dei familiari del custode possa
assolvere i compiti di cui al Drecedente 1° comma.
ART. 6- MODALITA' DI UTILIZZO DELL'ALLOGGIO
6.1 La concessione di alloggi di servizio è disposta nell'esclusivo interesse dell'
Amministrazione al fine di permettere ed agevolare l'espletamentcl delle mansioni
ed assicurare il migliore funzionamento dell'Ufficio o della struttura per i quali è
stata disposta la custodia. La concessione è gratuita e non costituisce una
prestazione patrimoniale integrativa del trattamento retributivo.
6.2 Il personale suddetto deve avvalersi dell'alloggio per uso esclusivamente proprio e
della famiglia e non può subconcederlo neppure in parte né, salvo
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espressa autorizzazione da parte dell'Amministrazione, ospitare persone estranee.
Il custode ha l'obbligo di curare la manutenzione dell'alloggio di servizio con la
diligenza del buon padre di famiglia, rispondendo dei danni che si dovessero riscontrare
per sua incuria.
Il custode ha l'obbligo di consentire verifiche periodiche da parte dei tecnici comunali,
disposte dal Dirigente del Settore.
A tal fine l'assegnatario custode dovrà provvedere a costituire un deposito cauzionale
per mezzo di assegno circolare, polizza fidejussoria, bancaria o assicurativa, a favore
dell'Amministrazione Comunale, per l'ammontare pari ad 1/4 del canone figurativo
annuo dell'alloggio.
Le spese relative alla manutenzione ordinaria dell'alloggio sono a carico del custode,
secondo i criteri previsti dal Codice Civile in materia di locazione.
ART. 7 - VALUTAZIONI DELLE PRESTAZIONI
7.1 Ai soli fini contabili, in sede di assegnazione viene calcolato il canone figurativo
dell'alloggio, determinato in base ai criteri stabiliti dall'accordo territoriale per il
Comune di Como in attuazione della Legge 9.12.1998, n. 431.
7.2 Il valore di tutti gli alloggi di custodia dovrà essere attualizzato ogni quattro anni in
termini percentuali con apposito atto del Dirigente del Settore Patrimonio.
ART. 8 - SPESE
8.1 Sono a carico del custode le spese relative ai consumi dell'acqua potabile, dell'energia
elettrica, del gas, del riscaldamento e del telefono.
8.2 A tale scopo il custode deve stipulare, salvo quanto previsto al successivo comma,
contratti di fornitura a lui intestati, fermo restando che le spese per il canone di
abbonamento telefonico saranno a carico del Comune.
8.3 Nei casi in cui non sia possibile installare contatori separati e impianti autonomi per
obiettivi impedimenti strutturali e/o normativi, è posta a carico del custode una spesa
annua distinta per voci, da calcolare in rapporto alla tipologia dell'alloggio nonché al
nucleo familiare.
8.4 La spesa annua forfettizzata di cui sopra è così stabilita:
• riscaldamento a gasolio: £. 17.500/mq
• acqua potabile: £. 72.000 per ciascun componente il nucleo familiare
• energia elettrica: £. 115.000 per ciascun componente il nucleo familiare
• gas: £. 62.000 (75 / 80 mc) per ciascun componente il nucleo familiare.
Tali parametri sono adeguati annualmente in rapporto alle variazioni dei prezzi medi dei
rispettivi servizi verificatesi dal 1 ° luglio 2001.
8.5 Per le responsabilità in ordine al recupero delle spese si applicano le norme vigenti in
materia (T.U. n. 267/00; T.U. n. 3/57; Regolamento contabilità; C.C.N.L .; ecc.).
ART. 9- NOMINA DEI CUSTODI
9.1 L'incarico di custodia viene conferito ad un dipendente comunale dal Dirigente del
Settore competente per la gestione della struttura da custodire sulla base di apposita
graduatoria compilata previo avviso interno divulgato a tutti i potenziali interessati, con
preferenza, nell'ordine, per il personale appartenente al Settore dal quale dipende
l'attività svolta nella struttura stessa.
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La graduatoria è formulata dal Dirigente stesso tenendo conto del grado d'idoneità a
svolgere le mansioni specifiche nella struttura di riferimento valutato con adeguata
motivazione dal dirigente medesimo, del possesso delle abilitazioni prescritte per la
conduzione degli impianti di riscaldamento e/o di condizionamento, del reddito e del
nucleo familiare, dell'anzianità di servizio e degli altri criteri previsti dalle norme
vigenti in materia di graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale
pubblica.
La graduatoria è comunicata alla Giunta previo parere della competente Commissione
consiliare.
ART. 10 - ASSENZA DEL CUSTODE
10.1 Nei casi in cui nessuno dei familiari del custode potesse, per cause di forza maggiore,
assolvere i compiti di cui al precedente articolo 2, al custode stesso sarà addebitato
mensilmente, dal secondo mese, 1/12 del canone figurativo annuo di cui all'art. 7.
10.2 Qualora la suddetta situazione dovesse protrarsi oltre il periodo di sei mesi,
l'affidamento della custodia potrà essere revocato ed il custode dovrà lasciare l'alloggio
entro sei mesi.
ART. 11 - RINUNCIA
Il custode ha la facoltà di rinunciare alla custodia in qualsiasi momento, previa comunicazione
scritta all'Amministrazione almeno tre mesi prima.
ART. 12 -RIMOZIONE
A seguito di gravi inadempienze nell'assolvimento delle mansioni previste all'art. 2 lett. A) B)
C) D) E), l'incarico di custodia potrà essere revocato con preavviso di almeno due mesi.
ART. 13 -CESSAZIONE DELLA CUSTODIA
13.1 La cessazione dell'incarico di custodia, determina la cessazione della fruizione
dell'alloggio.
13.2 In ogni caso il collocamento a riposo del dipendente determina la cessazione della
custodia.
13.3 Il relativo alloggio deve pertanto essere liberato entro 6 mesi dalla data del
collocamento a riposo stesso, durante i quali l'ex custode è tenuto
all'osservanza degli obblighi di cui al precedente articolo 2.
ART. 14 - NORME TRANSITORIE E FINALI
14.1 Tutti gli attuali fruitori di alloggi di custodia a qualsiasi titolo sono tenuti a sottoscrivere
l'atto di concessione se inesistente ovvero un'apposita postilla al vigente atto concessorio per
l'accettazione, senza riserve, del presente Regolamento esecutivo, sotto pena di revoca della
concessione stessa.
14.2 Il presente Regolamento si applica a tutti i custodi di edifici ed impianti comunali, le cui
spese di funzionamento e di manutenzione sono a carico del bilancio comunale a qualsiasi
titolo (legale, convenzionale, di fatto), ferme restando le competenze per le assegnazioni, le
revoche ed il potere disciplinare dei rispettivi fruitori degli immobili, pubblici o privati.