protocollo d`intesa - daniele caldarelli

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protocollo d`intesa - daniele caldarelli
PROTOCOLLO DI INTESA
concernente collaborazione tra la Regione Lazio, le Associazioni scout del Lazio in materia di educazione ambientale e
attività ricreative compatibili con il rispetto dell’ambiente e della natura nelle aree naturali protette regionali.
Visto l’articolo 9 dello Statuto ;
Vista la legge regionale n. 29/97 e successive modificazioni, e specialmente l’articolo 3 comma 1 lettere d) e f)
Tenuto conto della radicata esperienza delle Associazioni scautistiche operanti nella regione Lazio nel perseguimento di
fini educativi, di diffusione dei valori ambientali all'interno della società, che risultano associate al Forum del terzo settore
Lazio che promuove, valorizza e sostiene lo sviluppo dell’associazionismo, del volontariato, dell’impresa sociale, del Terzo
Settore nella Regione
LA REGIONE LAZIO
in persona dell’assessore all’Ambiente e Cooperazione tra i popoli e
Il Forum Permanente del Terzo Settore
l'Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani (AGESCI) del Lazio
il Corpo Nazionale Giovani Esploratori/Esploratrici Italiani (CNGEI) del Lazio
l'Associazione Italiana Guide e Scout d'Europa Cattolici (FSE) del Lazio
il Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani (MASCI) del Lazio
CONVENGONO quanto appresso:
Art. 1 (Obbiettivi)
1. La Regione Lazio, di seguito denominata Regione, e le Il Forum Permanente del Terzo Settore, l'Associazione Guide
e Scout Cattolici Italiani (AGESCI) del Lazio, il Corpo Nazionale Giovani Esploratori/Esploratrici Italiani (CNGEI) del
Lazio, l'Associazione Italiana Guide e Scout d'Europa Cattolici (FSE) del Lazio,il Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani
(MASCI) del Lazio, di seguito denominati Associazioni scout, nel reciproco rispetto dei distinti ruoli condividono gli
obbiettivi concernenti l’ educazione ambientale, le attività ricreative compatibili con il rispetto dell’ambiente e della
natura.
2. La Regione Lazio consapevole della funzione educativa svolta dallo scoutismo, in particolare nell’uso equilibrato
delle risorse naturali, dell'attività all'aperto e in ambienti naturali ai fini della formazione del carattere dei giovani, rileva
l'importanza, nel perseguimento degli obiettivi e degli scopi previsti dalla legge sulle aree naturali protette, di offrire alle
Associazioni scout regionali la possibilità di svolgere le loro attività all'interno delle aree naturali protette , nonché di
agevolare i rapporti reciproci tra gli enti di gestione delle aree naturali protette e le suddette associazioni.
Art. 2(Collaborazione)
1. La Regione Lazio attuerà in via diretta o tramite gli enti di gestione delle aree naturali protette forme di collaborazione
con le Associazioni scout, sui seguenti oggetti:
• individuazione di strutture per accantonamento e di aree destinate al campeggio e luoghi di sosta per i campi itineranti
all'interno dei parchi ;
•
adeguamento di dette aree alle necessità delle attività svolte dagli scout, anche mediante la fornitura dei necessari
servizi;
•
eventuale affidamento di strutture, esistenti e/o da riadattare, e di aree destinate al campeggio alle associazioni scout
per il perseguimento dei loro fini istituzionali;
•
•
•
affidamento di altre aree destinate all'uso delle Associazioni scout
elaborazione di programmi educativi;
gestione di eventuali altri servizi.
2. Le Associazioni scout dichiarano la loro disponibilità, nel limite delle rispettive possibilità, a collaborare, nel
rispetto delle normative vigenti, alla diffusione della conoscenza delle aree naturali protette, a partecipare
all'opera di conservazione e di sviluppo delle stesse, anche mediante la prestazione di servizi adeguati alle
diverse età dei propri iscritti.
3.
www.danielecaldarelli.it
[email protected]
Art. 3 ( Impegni e vincoli)
1.Nello svolgimento delle loro attività all'interno delle aree naturali protette le Associazioni scout si impegnano a rispettare
tutte le prescrizioni stabilite dall'ente gestore, a non procurare danni all'ambiente, a rispettare e far rispettare la fauna e la
flora e gli ambienti naturali presenti all'interno dell’area naturale protetta. Esse si impegnano, altresì, a programmare le
proprie attività in armonia con quelle dell'ente gestore e, eventualmente, a sviluppare programmi per la valorizzazione delle
aree naturali protette, in modo particolare in materia di:
• prevenzione e avvistamento di eventuali incendi;
• educazione ambientale;
• collocazione e restauro della cartellonistica;
• manutenzione di sentieri, secondo le modalità fornite dagli enti parco;
• svolgimento di servizi di soccorso in caso di necessità;
• servizio dì guida;
• eventuale collaborazione con gli enti per altri servizi e nei rapporti con il pubblico.
2. Le Associazioni scout si vincolano a non costruire impianti fissi, tranne quelli specificamente autorizzati dagli enti di
gestione delle aree naturali protette , nelle aree destinate a loro uso, provvedere alla raccolta dei rifiuti prodotti dall'ordinaria
attività di campeggio, curando specificamente la predisposizione dei rifiuti organici per il compostaggio, nonché a curare
la gestione eco-compatibile degli spazi medesimi.
Art. 4 ( Gruppo di lavoro congiunto)
1. Al fine di favorire l’applicazione del presente protocollo d’intesa e sviluppare le attività in esso previste è costituito
presso l’Assessorato all’Ambiente e alla cooperazione tra i popoli un gruppo di lavoro congiunto tra la Regione Lazio e le
associazioni firmatarie.
2. Le modalità di funzionamento e la composizione del gruppo di lavoro sono definite con successivo atto regionale ai
sensi del regolamento regionale n. 1/02.
Art. 5( Norme finali)
1.Al fine di disciplinare i termini e le forme di collaborazione, per l'individuazione delle aree destinate al campeggio,
anche itinerante, e delle strutture per l'accantonamento, per la definizione delle modalità del loro utilizzo, per il
coinvolgimento delle Associazioni scout nelle attività promosse dagli enti parco e, in generale, per il raggiungimento dei
fini sopra esposti si provvederà mediante atti delle strutture regionali o degli enti gestori delle aree naturali protette
secondo le rispettive competenze acquisendo preventivamente il parere non vincolante delle Associazioni scout.
2.I summenzionati atti determineranno la loro durata, le forme di rinnovo, le cause di revoca o risoluzione. Laddove essi
comportino oneri finanziari a carico della Regione o degli enti gestori delle aree naturali protette, tali atti sono da
sottoscrivere nelle forme e modalità previste dalle leggi vigenti in materia.
Letto, approvato e sottoscritto
L’ASSESSORE ALL’AMBIENTE E COOPERAZIONE TRA I POPOLI DELLA REGIONE LAZIO
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