apri il documento allegato - Osservatorio nazionale sul diritto di

Transcript

apri il documento allegato - Osservatorio nazionale sul diritto di
Corte d'Appello dell'Aquila - Sezione civile - Sentenza 16 giugno 2015 n. 786
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA
riunita in Camera di Consiglio nelle persone di:
dott. Augusto PACE Presidente rel.
dott. Elvira BUZZELLI Consigliere
dott. Angela DI GIROLAMO Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in unico grado iscritta al n 718/2014 del R.G.A.C. vertente
TRA
Va.Di.; rappresentata e difesa dall'avv. Ri.Fu. del foro di Pescara giusta procura a margine del
ricorso.
ATTRICE
E
Lu.Co..
CONVENUTO CONTUMACE
E
con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO; in persona del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte
d'Appello dell'Aquila.
INTERVENTORE NECESSARIO
avente ad
OGGETTO
Declaratoria di efficacia di sentenza canonica in tema di nullità di matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 6 giugno 2014 Va.Di. ha chiesto a questa Corte che
venisse dichiarata l'efficacia nel territorio della Repubblica Italiana della sentenza con cui il 4
aprile 2013 il Tribunale Ecclesiastico Regionale Abruzzese di Chieti aveva dichiarato nullo
"per dolo ordito ai danni della donna attrice" il matrimonio da lei contratto con Lu.Co. con rito
concordatario in Santa Maria Imbaro l'(...).
Il ricorso è stato regolarmente notificato al convenuto Lu.Co., che non si è costituito in
giudizio.
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento della domanda.
All'udienza del 2 dicembre 2014 la causa è stata riservata in decisione, con rinuncia
dell'attrice ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda dev'essere accolta.
Dalla documentazione prodotta in giudizio dalla ricorrente emerge infatti che con sentenza
pronunciata il 4 aprile 2013 - ratificata dal Tribunale Ecclesiastico Beneventano d'Appello con
decreto del 21 dicembre 2013 e resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura
Apostolica con decreto del 23 maggio 2014 - il Tribunale Ecclesiastico Regionale Abruzzese di
Chieti ha dichiarato nullo "per dolo ordito ai danni della donna" il matrimonio da lei contratto
con Lu.Co. con rito concordatario in Santa Maria Imbaro l'(...).
Dalla motivazione della sentenza emerge che il Co. - affermando, falsamente e reiteratamente,
di essere laureato in giurisprudenza, di essere impegnato come ricercatore universitario, di
frequentare un prestigioso studio legale, e di godere di una propria autonomia finanziaria aveva costruito una realtà virtuale, fatta di ben organizzate falsità, dispensate in modo
ragionato e premeditato alla sua fidanzata, così da aver ottenuta da questa il suo consenso
matrimoniale.
La sentenza ecclesiastica può essere delibata, perché nella specie sussistono tutte le
condizioni previste dall'art. 8, n. 2, dell'Accordo firmato in Roma il 18 febbraio 1984, ratificato
con legge 25 marzo 1985 n. 121 (Accordo la cui applicazione non è stata pregiudicata dalle
disposizioni della legge 31 maggio 1995 n. 218: cfr. art. 2 di tale legge), atteso che:
1 - i giudici ecclesiastici erano competenti a conoscere della causa, trattandosi di matrimonio
concordatario;
2 - nel relativo procedimento risulta essere stato assicurato alle parti il più ampio diritto di
agire e di resistere in giudizio, in modo non difforme dai principi fondamentali
dell'ordinamento italiano;
3 - la sentenza non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano.
Ed infatti:
A differenza che nell'ordinamento canonico, nel nostro ordinamento il dolo, che pure rileva
come vizio del consenso negli altri atti di volontà (art. 1427 c.c. e segg.), non produce effetti
sulla validità del matrimonio, in relazione al quale contano esclusivamente la minaccia di un
male ingiusto e notevole (o altra causa esterna che determini un timore di eccezionale
gravità) e l'errore essenziale su qualità personali dell'altro coniuge contemplati dall'art. 122
c.c.
Conseguentemente, la sentenza ecclesiastica che annulla un matrimonio religioso per "dolo"
di una delle parti può essere delibata dal giudice italiano solo nel caso in cui gli artifizi o
raggiri di tale parte abbiano determinato nell'altra errori aventi caratteri oggettivi che li
assimilino a quelli rilevanti nel nostro sistema, purché tali caratteri emergano da fatti
accertati dalla pronuncia ecclesiastica, eventualmente rivalutata nel giudizio di delibazione,
perché solo in tal caso tale pronuncia non determina un contrasto con l'ordine pubblico
interno che sarebbe ostativo al suo riconoscimento.
Sono pertanto riconoscibili in Italia le sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniali fondate
sul "dolo" quando questo abbia determinato in un coniuge un errore riguardante fatti
oggettivi (anche se diversi da quelli di cui all'art. 122 c.c.) incidenti su connotati o "qualità"
personali dell'altro coniuge che siano "significative" in base ai valori usuali e secondo la
coscienza sociale comune (Cass. 16 novembre 2005 n. 23073). Nella specie, è certo, alla
stregua degli accertamenti al riguardo svolti dal giudice ecclesiastico, che gli artifici e i raggiri
posti in essere dal Co. al fine di carpire il consenso della Di. avevano dato luogo ad un errore
riguardante connotati stabili e permanenti del nubendo (la sua qualità di laureato; la sua
attività professionale; la sua conseguita autonomia economica e patrimoniale), ed avevano
quindi determinato un vizio del consenso che, riguardando fatti assimilabili a quelli oggettivi e
tipici previsti dall'art. 122 c.c., deve essere considerato rilevante nel nostro ordinamento ("in
tema di delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio
concordatario ...e per il caso in cui detta nullità sia stata pronunciata per l'errore di uno dei
coniugi su qualità dell'altro, un contrasto con l'ordine pubblico, ostativo alla delibazione
medesima, deve essere escluso quando, indipendentemente dal tipo di qualità su cui è caduto
l'errore, il giudice canonico abbia accertato l'essenzialità della qualità stessa rispetto alla
determinazione volitiva del coniuge caduto in errore, restando in tale situazione osservati,
nonostante la diversità di concreta regolamentazione, i criteri in base ai quali l'ordinamento
interno assegna rilievo invalidante all'errore") (art. 122 cod. civ. cfr. Cass. 26 maggio 1987 n.
4707; su tutti i punti predetti v. anche Cass. 18 luglio 2008 n. 19809);
4 - ricorrono le altre condizioni richieste dall'art. 797 c.p.c. (implicitamente richiamato
dall'art. 8, n. 2, lett. c dell'Accordo del 18 febbraio 1984) per la dichiarazione di efficacia della
sentenza straniera, tenuto conto della specificità dell'ordinamento canonico dal quale è
regolato il vincolo matrimoniale, che in esso ha avuto origine.
Attesa la natura della controversia e la non opposizione del Co., le spese del giudizio possono
essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara efficace nella Repubblica Italiana la sentenza pronunciata il 4 aprile 2013 dal
Tribunale Ecclesiastico Regionale Abruzzese di Chieti, ratificata dal Tribunale Ecclesiastico
Beneventano d'Appello con decreto del 21 dicembre 2013 e resa esecutiva dal Supremo
Tribunale della Segnatura Apostolica con decreto del 23 maggio 2014, che ha dichiarato nullo
il matrimonio contratto con rito concordatario in Santa Maria Imbaro (Chieti) l'(...) da Va.Di.,
nata (...), e Lu.Co., nato (...); - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Santa Maria
Imbaro (Chieti) di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di
matrimonio (Registro Atti di Matrimonio dell'anno 2007, Parte II, Serie A, n. 1).
Così deciso in L'Aquila il 17 febbraio 2015.
Depositata in Cancelleria il 16 giugno 2015.