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Corte d'Appello dell'Aquila - Sezione civile - Sentenza 16 giugno 2015 n. 786 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA riunita in Camera di Consiglio nelle persone di: dott. Augusto PACE Presidente rel. dott. Elvira BUZZELLI Consigliere dott. Angela DI GIROLAMO Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile in unico grado iscritta al n 718/2014 del R.G.A.C. vertente TRA Va.Di.; rappresentata e difesa dall'avv. Ri.Fu. del foro di Pescara giusta procura a margine del ricorso. ATTRICE E Lu.Co.. CONVENUTO CONTUMACE E con la partecipazione del PUBBLICO MINISTERO; in persona del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello dell'Aquila. INTERVENTORE NECESSARIO avente ad OGGETTO Declaratoria di efficacia di sentenza canonica in tema di nullità di matrimonio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 6 giugno 2014 Va.Di. ha chiesto a questa Corte che venisse dichiarata l'efficacia nel territorio della Repubblica Italiana della sentenza con cui il 4 aprile 2013 il Tribunale Ecclesiastico Regionale Abruzzese di Chieti aveva dichiarato nullo "per dolo ordito ai danni della donna attrice" il matrimonio da lei contratto con Lu.Co. con rito concordatario in Santa Maria Imbaro l'(...). Il ricorso è stato regolarmente notificato al convenuto Lu.Co., che non si è costituito in giudizio. Il P.M. ha concluso per l'accoglimento della domanda. All'udienza del 2 dicembre 2014 la causa è stata riservata in decisione, con rinuncia dell'attrice ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda dev'essere accolta. Dalla documentazione prodotta in giudizio dalla ricorrente emerge infatti che con sentenza pronunciata il 4 aprile 2013 - ratificata dal Tribunale Ecclesiastico Beneventano d'Appello con decreto del 21 dicembre 2013 e resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con decreto del 23 maggio 2014 - il Tribunale Ecclesiastico Regionale Abruzzese di Chieti ha dichiarato nullo "per dolo ordito ai danni della donna" il matrimonio da lei contratto con Lu.Co. con rito concordatario in Santa Maria Imbaro l'(...). Dalla motivazione della sentenza emerge che il Co. - affermando, falsamente e reiteratamente, di essere laureato in giurisprudenza, di essere impegnato come ricercatore universitario, di frequentare un prestigioso studio legale, e di godere di una propria autonomia finanziaria aveva costruito una realtà virtuale, fatta di ben organizzate falsità, dispensate in modo ragionato e premeditato alla sua fidanzata, così da aver ottenuta da questa il suo consenso matrimoniale. La sentenza ecclesiastica può essere delibata, perché nella specie sussistono tutte le condizioni previste dall'art. 8, n. 2, dell'Accordo firmato in Roma il 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985 n. 121 (Accordo la cui applicazione non è stata pregiudicata dalle disposizioni della legge 31 maggio 1995 n. 218: cfr. art. 2 di tale legge), atteso che: 1 - i giudici ecclesiastici erano competenti a conoscere della causa, trattandosi di matrimonio concordatario; 2 - nel relativo procedimento risulta essere stato assicurato alle parti il più ampio diritto di agire e di resistere in giudizio, in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano; 3 - la sentenza non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano. Ed infatti: A differenza che nell'ordinamento canonico, nel nostro ordinamento il dolo, che pure rileva come vizio del consenso negli altri atti di volontà (art. 1427 c.c. e segg.), non produce effetti sulla validità del matrimonio, in relazione al quale contano esclusivamente la minaccia di un male ingiusto e notevole (o altra causa esterna che determini un timore di eccezionale gravità) e l'errore essenziale su qualità personali dell'altro coniuge contemplati dall'art. 122 c.c. Conseguentemente, la sentenza ecclesiastica che annulla un matrimonio religioso per "dolo" di una delle parti può essere delibata dal giudice italiano solo nel caso in cui gli artifizi o raggiri di tale parte abbiano determinato nell'altra errori aventi caratteri oggettivi che li assimilino a quelli rilevanti nel nostro sistema, purché tali caratteri emergano da fatti accertati dalla pronuncia ecclesiastica, eventualmente rivalutata nel giudizio di delibazione, perché solo in tal caso tale pronuncia non determina un contrasto con l'ordine pubblico interno che sarebbe ostativo al suo riconoscimento. Sono pertanto riconoscibili in Italia le sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniali fondate sul "dolo" quando questo abbia determinato in un coniuge un errore riguardante fatti oggettivi (anche se diversi da quelli di cui all'art. 122 c.c.) incidenti su connotati o "qualità" personali dell'altro coniuge che siano "significative" in base ai valori usuali e secondo la coscienza sociale comune (Cass. 16 novembre 2005 n. 23073). Nella specie, è certo, alla stregua degli accertamenti al riguardo svolti dal giudice ecclesiastico, che gli artifici e i raggiri posti in essere dal Co. al fine di carpire il consenso della Di. avevano dato luogo ad un errore riguardante connotati stabili e permanenti del nubendo (la sua qualità di laureato; la sua attività professionale; la sua conseguita autonomia economica e patrimoniale), ed avevano quindi determinato un vizio del consenso che, riguardando fatti assimilabili a quelli oggettivi e tipici previsti dall'art. 122 c.c., deve essere considerato rilevante nel nostro ordinamento ("in tema di delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario ...e per il caso in cui detta nullità sia stata pronunciata per l'errore di uno dei coniugi su qualità dell'altro, un contrasto con l'ordine pubblico, ostativo alla delibazione medesima, deve essere escluso quando, indipendentemente dal tipo di qualità su cui è caduto l'errore, il giudice canonico abbia accertato l'essenzialità della qualità stessa rispetto alla determinazione volitiva del coniuge caduto in errore, restando in tale situazione osservati, nonostante la diversità di concreta regolamentazione, i criteri in base ai quali l'ordinamento interno assegna rilievo invalidante all'errore") (art. 122 cod. civ. cfr. Cass. 26 maggio 1987 n. 4707; su tutti i punti predetti v. anche Cass. 18 luglio 2008 n. 19809); 4 - ricorrono le altre condizioni richieste dall'art. 797 c.p.c. (implicitamente richiamato dall'art. 8, n. 2, lett. c dell'Accordo del 18 febbraio 1984) per la dichiarazione di efficacia della sentenza straniera, tenuto conto della specificità dell'ordinamento canonico dal quale è regolato il vincolo matrimoniale, che in esso ha avuto origine. Attesa la natura della controversia e la non opposizione del Co., le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti. P.Q.M. La Corte d'Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando, così provvede: - dichiara efficace nella Repubblica Italiana la sentenza pronunciata il 4 aprile 2013 dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Abruzzese di Chieti, ratificata dal Tribunale Ecclesiastico Beneventano d'Appello con decreto del 21 dicembre 2013 e resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con decreto del 23 maggio 2014, che ha dichiarato nullo il matrimonio contratto con rito concordatario in Santa Maria Imbaro (Chieti) l'(...) da Va.Di., nata (...), e Lu.Co., nato (...); - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Santa Maria Imbaro (Chieti) di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (Registro Atti di Matrimonio dell'anno 2007, Parte II, Serie A, n. 1). Così deciso in L'Aquila il 17 febbraio 2015. Depositata in Cancelleria il 16 giugno 2015.