INTERPOSIZIONE FISCALE DELLE POLIZZE

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INTERPOSIZIONE FISCALE DELLE POLIZZE
L’INTERPOSIZIONE FISCALE DELLE POLIZZE
ASSICURATIVE ALLA LUCE DEI RECENTI CASI
DI PRASSI
adempimenti degli intermediari e dei contribuenti
I poteri istruttori del fisco
I profili sanzionatori: amministrativi e penali
UFFICIO CENTRALE PER IL CONTRASTO AGLI
ILLECITI FISCALI INTERNAZIONALI
L’art. 12, co. 3, del D.L. n. 78/2009, ha istituito presso la Direzione Centrale
Accertamento l’Ufficio Centrale per il Contrasto agli Illeciti Fiscali
Internazionali (U.C.I.F.I.), con i seguenti compiti:
1. individuazione dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività
economiche e finanziarie all’estero e di trasferimento della residenza all’estero a fini
di evasione fiscale e definizione delle relative strategie di contrasto e le connesse
metodologie operative;
2. coordinamento e monitoraggio delle attività di controllo sul territorio nazionale
concernenti i predetti fenomeni;
3. acquisizione di informazioni rilevanti per il contrasto degli illeciti fiscali internazionali,
con l’ausilio, per le attività da svolgere all’estero, del personale della Guardia di
Finanza di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
4. esecuzione delle indagini e dei controlli sui fenomeni di maggiore rilevanza e
pericolosità.
2
-
L’AMBITO DI OPERATIVITÀ
Contrasto agli illeciti fiscali internazionali: principali aree d’azione
1.
2.
3.
Sistematica valorizzazione dei dati sui flussi finanziari transfrontalieri
inviati dagli intermediari finanziari nazionali in ottemperanza agli obblighi
di “monitoraggio fiscale” attraverso un analisi di coerenza con le
informazioni già presenti al sistema informativo dell’A.T. e altre rivenienti
da altre fonti “aperte”;
Metodico impiego delle informazioni sui redditi conseguiti all’estero dai
contribuenti nazionali ottenuti attraverso il cd. “scambio automatico” tra
Stati; Accordi FATCA con USA e progetto pilota tra 5 paesi UE (Francia,
Germania, Italia, Regno Unito e Spagna) su scambio automatico di
informazioni bancarie; Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni,
sulla base dell'art. 26 del modello OCSE.
Il pieno e costante utilizzo delle informazioni acquisite nel corso delle
indagini penali.
3
La situazione in Italia: maggiori informazioni in A.T.
e poteri di indagine più ampi
• Potenziamento delle comunicazioni degli intermediari finanziari (art.
11, d.l. 201/2011)
• Comunicazioni black list
• Recenti modiche alla disciplina del monitoraggio fiscale
(legge europea 2013 - legge 6 agosto 2013, n. 97):
- Estensione ai «titolari effettivi» secondo definizione antiriciclaggio,
- Ampliamento delle comunicazioni da parte degli intermediari sui
trasferimenti (anche dei non residenti)
- Poteri di richiesta più ampi per l’A.F. nei confronti di intermediari e
professionisti che intervengono in operazioni con l’estero
4
Nuovo monitoraggio: comunicazioni degli
intermediari – d.l. 167/90
«Art. 1 (Trasferimenti attraverso intermediari).
1.
Gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria
indicati nell’articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei
trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento di cui all’articolo 1,
comma 2, lettera i), del medesimo decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231, sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle
predette operazioni oggetto di rilevazione ai sensi dell’articolo 36, comma
2, lettera b), del citato decreto legislativo n. 231 del 2007, limitatamente alle
operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non
commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi
dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
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Intermediari tenuti alla comunicazione
Si tratta degli intermediari e altri soggetti indicati dall’art. 11, commi 1
e 2 del d. lgs. n. 231/2007):
• Banche e Poste Italiane S.p.A.
• IMEL, IP, SIM, SGR E SICAV
• Assicurazioni per i rami di cui all’articolo 2, comma 1, del CAP
• Società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi
• Intermediari iscritti all’articolo 106 T.U.B.
• Società fiduciarie ex art. 199 T.U.F. ed ex legge n. 1966/1939
• Cassa depositi e prestiti S.p.A.
• Soggetti disciplinati dagli articoli 111 e 112 del T.U.B.
• Cambiavalute
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Informazioni da trasmettere
• Solo operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche,
enti non commerciali e di società semplici e associazioni
equiparate ai sensi dell’articolo 5 del testo unico delle imposte
sui redditi;
A differenza della precedente normativa, la nuova disposizione
riguarda:
• i soggetti residenti e non residenti;
• i “titolari effettivi” dell’investimento secondo le norme di cui
all’art. 1, c. 1, lett u) del D.Lgs. n. 231/2007 (normativa
antiriciclaggio). Vedi ad esempio nel caso di veicoli societari ed
altre entità giuridiche quali ad es. fondazioni, trust delle quali il
contribuente risulti beneficiario effettivo.
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Informazioni da trasmettere
• Trasferimenti da e verso l’estero di mezzi di pagamento di cui all’art. 1,
comma 2 lettera i) del decreto legislativo n. 231/2007:
- denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri
assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di
accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di
pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni
altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o
acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie
- rilevati ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) tutte le operazioni di
importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si
tratti di un’operazione unica o di più operazioni che appaiono tra di loro
collegate per realizzare un’operazione frazionata
N:B.: operazione frazionata si intende un’operazione unitaria sotto il profilo economico di
importo pari o superiore a 15.000 euro, posta in essere anche attraverso più operazioni di importo
singolarmente inferiore al limite, effettuate in momenti diversi e in un periodo di tempo fissato di
7 giorni. La soglia viene verificata tenendo conto di tutte le sedi dell’intermediario [art. 36, co. 2
lett. b), D.Lgs. n. 231/2007].
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Gli obblighi dei titolari effettivi
• Lo status di “titolare effettivo” potrebbe verificarsi anche
nell’ipotesi in cui il contribuente abbia sottoscritto una
polizza con una compagnia di assicurazione estera in
cui le attività sottostanti siano rappresentate da
partecipazioni rilevanti in società residenti o localizzate in
Paesi non collaborativi. Verificandosi tali condizioni,
devono essere riportati nel quadro RW anche il valore
complessivo degli investimenti e delle attività estere
intestate alla società estera di cui il contribuente risulti
“titolare effettivo”.
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Adempimenti RW
Le attività estere di natura finanziaria, da cui derivano redditi di capitale o
redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera, vanno sempre indicate
nel quadro RW, in quanto produttive di redditi di fonte estera imponibili in
Italia. È necessario indicarle, indicando il valore della polizza.
Nella Circolare n.38/E/2013 l'Agenzia non si limita a chiarire che la polizza vita
va indicata nell'RW, ma addirittura con l'esempio n. 15 presenta il caso
della persona fisica che stipula un contratto di assicurazione con
un’impresa di assicurazione di diritto estero, i cui premi sono investiti in
una partecipazione al capitale di una società estera localizzata in un Paese
non white list in misura pari al 26 per cento, la quale detiene all’estero
investimenti e attività estere di natura finanziaria. In tal caso il contribuente
deve indicare nel quadro RW, in luogo del valore della polizza, il valore
complessivo degli investimenti e delle attività della società estera indicando
la percentuale di partecipazione nella società estera (26%).
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Monitoraggio fiscale
ESONERI OGGETTIVI
Art. 4, c. 3, DL 167/1990 e Circ. 19/E/2014
Attività finanziarie e
patrimoniali
Affidate in gestione o in amministrazione agli
intermediari finanziari residenti
I cui redditi siano riscossi attraverso l’intervento
degli intermediari
Contratti finanziari
Produttivi di redditi di natura finanziaria conclusi
attraverso l’intervento degli intermediari finanziari
residenti
A condizione che i redditi di natura finanziaria e patrimoniale siano assoggettati a
tassazione
C/c e depositi
Se di valore massimo complessivo ≤ €15.000
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Monitoraggio fiscale
ESONERI OGGETTIVI - AD ESEMPIO
Polizze «optate»
Esonero da RW se la compagnia
di
assicurazione
opta
per
l’applicazione
dell’imposta
sostitutiva di cui all’art. 26-ter del
DPR 600/1973 e imposta di bollo
laddove il contribuente o la
compagnia abbiano attribuito
l’incarico ad un intermediario
italiano per il pagamento dei
premi e delle prestazioni, anche in
assenza dell’opzione per il regime
del «risparmio amministrato»
Polizze «non optate»
Esonero da RW se contribuente
attribuisce l’incarico ad un
intermediario italiano per il
pagamento dei premi e delle
prestazioni
con
applicazione
dell’imposta sostitutiva di cui
all’art. 26-ter del DPR 600/1973
ed, eventualmente, dell’imposta
sostitutiva di cui all’art. 6 del D.lgs.
461/1997
E’ necessaria sempre la canalizzazione informata oltre che la tassazione alla fonte
Monitoraggio fiscale
Casi di esonero
Ai fini dell’esonero è sufficiente la canalizzazione dei
redditi di fonte estera tramite un intermediario (a
prescindere dalla tassazione)
13
•
Esempio: stipulazione contratto assicurativo tramite
fiduciaria con mandato all’incasso dei relativi redditi di
capitale
•
Esempio: conto corrente con disposizione irrevocabile alla
banca estera di bonificare gli interessi su conto italiano
Monitoraggio fiscale
ESONERI OGGETTIVI - AD ESEMPIO
Attività che nel periodo d’imposta
non hanno prodotto reddito
Se affidate in amministrazione o gestione presso un
intermediario residente, anche in assenza di opzione per i
regimi del risparmio amministrato o gestito, con
canalizzazione dei redditi
In mancanza di tale affidamento il contribuente deve indicare
le consistenze delle attività nel quadro RW evidenziando che
le stesse non hanno prodotto redditi nel periodo d’imposta o
che sono infruttifere
Monitoraggio fiscale
ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI E DEGLI INTERMEDIARI
In assenza della canalizzazione informata e dell’applicazione delle imposte, il
contribuente deve compilare:
- Il quadro RW per la consistenza delle attività nel periodo d’imposta e per
il pagamento dell’IVIE e dell’IVAFE
- Quadri reddituali (RM – RL – RT)
In ogni caso, gli intermediari:
- Obbligo di segnalazione nel mod. 770 quadro SO della chiusura del
rapporto con l’intermediario e della fuoriuscita delle attività dal circuito
degli intermediari
- Obbligo di segnalazione ex art. 1 DL 167/90 dei trasferimenti da o verso
l’estero di attività finanziarie di importo pari o superiori a €15.000
Modifiche al D.L. 167/90 – Legge Europea 2013
Nuovi obblighi in capo agli intermediari finanziari
a fronte di richieste da parte dell’UCIFI e GdF
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Modifiche al D.L. 167/90 – Legge Europea 2013
Art. 9, comma 1, lett. b), L. n. 97/2013 – Modifiche all’art. 2, D.L. n. 167/90
– UCIFI e GdF – Richiesta informazioni
Art. 2, comma 1 =>
•
l’unità speciale di cui al D.L. 78/2009 (UCIFI);
•
i reparti speciali della Guardia di Finanza
possono richiedere (in deroga ad ogni vigente disposizione di legge) – previa autorizzazione
del Direttore centrale di accertamento dell’Agenzia delle entrate ovvero del Comandante
generale della Guardia di Finanza – agli intermediari e altri soggetti (v. art. 11 D. Lgs. n.
231/2007) nuove segnalazioni periodiche. In particolare:
(segue)
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Modifiche al D.L. 167/90 – Legge Europea 2013
Art. 9, comma 1, lett. b), L. n. 97/2013 – Modifiche all’art. 2, D.L. n. 167/90
– UCIFI e GdF – Richiesta informazioni
(segue)
a) INTERMEDIARI di cui all’articolo 1, comma 1, del DL 167/1990, di fornire evidenza delle
operazioni, oggetto di rilevazione ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, intercorse con l’estero anche per masse di contribuenti e
con riferimento ad uno specifico periodo temporale.
b) SOGGETTI di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231, con riferimento a specifiche operazioni con l’estero o rapporti ad esse collegate, l’identità
dei titolari effettivi rilevati secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera u), e
dall’allegato tecnico del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
Osservazioni – Provvedimento (08/08/2014) congiunto del Direttore AdE e del Comandante della
GdF di cui all’art. 2, comma 2 – sono state definite le modalità e i termini delle richieste al fine di
assicurare il necessario coordinamento e di evitare duplicazioni.
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Modifiche al D.L. 167/90 – Legge Europea 2013
Modifiche al D.L. n. 167/90
Monitoraggio fiscale
Nuove sanzioni
Confronto con le regole vigenti
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Modifiche al D.L. 167/90 – Legge Europea 2013
Art. 9, comma 1, lett. d), L. n. 97/2013 – Modifiche all’art. 5, D.L. n. 167/90 –
SANZIONI
Soggetti colpiti
Violazioni
Sanzioni vigenti
•
•
Intermediari
•
Violazione obblighi di monitoraggio
•
Violazioni relative alle modalità di trasmissione
delle evidenze
•
• Sez. I del quadro W della dichiarazione dei
redditi. Violazione dell'obbligo di dichiarazione
dei trasferimenti di denaro o titoli effettuati senza
il tramite di intermediari residenti.
•
Contribuenti:
• Sez. II del quadro W della dichiarazione dei
redditi. Violazione dell'obbligo di dichiarazione
delle consistenze all'estero e delle attività estere e
delle attività estere di natura finanziaria attraverso
cui possono essere conseguiti redditi di fonte
estera imponibili in Italia, detenuti al termine del
periodo di imposta.
• Sez. III del quadro W della dichiarazione dei
redditi. Violazione dell'obbligo di dichiarazione
dei trasferimenti degli investimenti all'estero e
delle attività estere di natura finanziaria.
Sanzione amministrativa pecuniaria
del 25% degli importi non rilevati
Sanzione amministrativa da 206 euro
a 5.136 euro per l’omissione (1/2 in
caso
di
trasmissione
incompleta/inesatta
• dal 5% al 25% dell'ammontare degli
importi non dichiarati con la confisca
di beni di corrispondente valore
quando l'ammontare complessivo di
tali trasferimenti è superiore, nel
periodo d'imposta, a 10.000 EURO
• dal 10% al 50% dell'ammontare degli
importi non dichiarati e con la
confisca di beni di corrispondente
valore
• dal 10% al 50% dell'ammontare degli
importi non dichiarati.
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Sanzioni future
VIOLAZIONE OBBLIGHI
DI TRASMISSIONE
ALL’ADE
•Sanzione amministrativa dal
10% al 25% dell’importo non
segnalato
VIOLAZIONI OBBLIGO
DICHIARAZIONE
•Sanzioni amministrativa dal
3% al 15% dell’importo non
dichiarato (v. ammontare
attività estere);
•Sanzione amministrativa dal
6% al 30% se le attività sono
detenute in Paesi c.d. “black
list”
•E’ prevista una riduzione
della sanzione a 258 euro se la
dichiarazione viene presentata
entro 90 gg. dalla scadenza
ordinaria.
Polizze (riqualificazioni contrattuali)
POLIZZE ASSICURATIVE
In linea generale, le polizze di assicurazione sulla vita stipulate con
compagnie di assicurazione estere possono dar luogo a:
redditi di capitale di cui all’art. 44, comma 1, lett. g-quater) del
TUIR («redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di
contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione»
redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. c-quinquies) del
TUIR realizzati in caso di cessione del contratto prima della
scadenza della polizza
Utilizzo improprio di una polizza
CONTRAENTE
SOCIETÀ FIDUCIARIA
COMPAGNIA ASSICURATIVA
Asset Management
Reale
operatività
FONDO DEDICATO
Banca Depositaria
(non residente)
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Utilizzo improprio di una polizza
Si trattava di contratti privi di una
effettiva natura assicurativa
L’incremento dei premi versati, in caso di morte, era al di sotto del
rendimento medio dei Titolo di Stato, valore che poteva essere
anche notevolmente inferiore a quello dei premi corrisposti e
financo pari a zero
In realtà i contratti assicurativi sono serviti per trasferire
disponibilità finanziarie ad un soggetto con sede all’estero che li
ha gestiti attraverso C/C collocati in Svizzera sulla base di precise
istruzioni fornite dal contraente
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Polizze (riqualificazioni
contrattuali)
Il risultato finale è
tramite la procura conferita dalla branch estera
Il cliente italiano è libero di effettuare un investimento
DIRETTO con la società estera
Si trattava di contratti privi di 24una effettiva natura assicurativa
Utilizzo improprio di una polizza
Nei casi esaminati, la Compagnia assicuratrice non ha effettuato in concreto
alcuna prestazione nei confronti della controparte contrattuale; ha assunto un
ruolo meramente formale nell’operazione di investimento ed, al contempo, si è
tenuta indenne da qualsiasi profilo di responsabilità attraverso specifica
previsione contrattuale di manleva.
Il portafoglio di investimenti, infatti, è stato selezionato personalmente dal
Contraente (contribuente) tra una vasta gamma di attivi ammissibili e la
Compagnia non ha fornito alcuna consulenza finanziaria relativamente al
prodotto né agli attivi detenuti nel singolo Fondo.
È evidente, quindi, la natura strumentale del contratto di polizza sottoscritto
che, indipendentemente dal nomen iuris e dalle parti contrattuali intervenute, è
finalizzato all'acquisto da parte del contribuente di uno strumento finanziario,
ossia una quota di un fondo comune d'investimento, peraltro, prevalentemente
di natura azionaria con maggiore possibilità di oscillazione del valore sulla base
dell'andamento delle borse
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I POTERI DI INDAGINE NELLA NORMATIVA
NAZIONALE
Art. 37 D.P.R. 600/1973
• ...“gli Uffici delle imposte procedono (…) al controllo delle
dichiarazioni sulla scorta dei dati e delle notizie acquisiti ai
sensi degli artt. 32 e s.s., di quelli raccolti e comunicati
dall’anagrafe tributaria e delle informazioni di cui siano
comunque in possesso.”
• Per il perseguimento dell’interesse pubblico al conseguimento
del gettito erariale e alla repressione dell’evasione, il
legislatore ha dotato l’Amministrazione finanziaria di poteri
ispettivi e d’indagine molto ampi
I POTERI DELL’AMMINISTARZIONE FINANZIARIA
Art. 37, comma 3, DPR 600/1973
“in sede di rettifica o di accertamento di ufficio sono imputati
al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti
quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi,
precise e concordanti, che egli ne è l’effettivo possessore per
interposta persona”
Poteri istruttori del Fisco
presupposto imposte
È il possesso dei redditi, in denaro o in natura, rientranti
nelle categorie previste dalla legge.
Il concetto di possesso del reddito non assume uno
specifico significato giuridico.
Ai fini civilistici (art. 1140 c.c.) il possesso è il potere sulla
cosa che si manifesta in un’attività corrispondente
all’esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale.
Per possesso del reddito va invece intesa la disponibilità
economica dello stesso che deriva dal fatto di possederne
la fonte produttiva.
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
La norma punisce chiunque al fine di sottrarsi al pagamento delle II.
DD. o IVA (ovvero di interessi o sanzioni amministrative), aliena
simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui
beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di
riscossione coattiva.
Trattasi di reato di pericolo: si assegna al giudice il compito di
accertare con giudizio ex ante, riferito cioè al momento in cui gli atti
fraudolenti sono stati posti in essere, la potenzialità depauperatoria
dell’azione intrapresa.
IN SOSTANZA: e’ vietato "rendersi fittiziamente nullatenenti" nei
confronti del Fisco.
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
Soggetto attivo: soltanto colui che:
– Sia obbligato al pagamento di imposte dirette o dell’IVA
– Sia soggetto ad obbligo di pagamento di cifre superiori ad €
50.000,00 (La suddetta soglia quantitativa non si riferisce alla singola
voce d’imposta, ma riguarda il debito che cumulativamente risulta
dall’insieme di queste voci).
– Circostanza aggravante: superamento delle soglie
quantitative superiore a € 200.000,00, la norma prevede la
reclusione da 1 a 6 anni;
– Elementi essenziali:
1. sotto il profilo psicologico: il dolo specifico;
2. Sotto il profilo materiale: condotta fraudolenta atta a
vanificare l’esito della esecuzione tributaria coattiva.