polizza vita estera e monitoraggio fiscale (quadro rw)
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polizza vita estera e monitoraggio fiscale (quadro rw)
Giovedì,16Marzo2017-Direttore:AntonioGigliotti L'ESPERTORISPONDE 18GIUGNO2014 POLIZZAVITAESTERAEMONITORAGGIOFISCALE (QUADRORW) Leattivitàesteredinaturafinanziaria,dacuiderivanoredditidicapitaleoredditidiversidinaturafinanziariadifonte estera,vannosempreindicatenelquadroRW,inquantoproduttivediredditidifonteesteraimponibiliinItalia.È necessarioindicarle,indicandoilvaloredellapolizza. NellaCircolaren.38/E/2013l'Agenzianonsilimitaachiarirechelapolizzavitavaindicatanell'RW,maaddirittura conl'esempion.15presentailcasodellapersonafisicachestipulauncontrattodiassicurazioneconun’impresa diassicurazionedidirittoestero,icuipremisonoinvestitiinunapartecipazionealcapitalediunasocietàestera localizzatainunPaesenonwhitelistinmisuraparial26percento,laqualedetieneall’esteroinvestimentieattività esteredinaturafinanziaria.IntalcasoilcontribuentedeveindicarenelquadroRW,inluogodelvaloredellapolizza, il valore complessivo degli investimenti e delle attività della società estera indicando la percentuale di partecipazionenellasocietàestera(26%). Pertanto, anche le polizze assicurative estere devono essere indicate nel modulo RWindicando il codice 8 a colonna 3 del rigo, "codice individuazione bene"; tuttavia,se il contratto è concluso per il tramite di un intermediariofinanziarioitalianoalqualeèconferitol'incaricodiregolaretuttiiflussiconnessiconl'investimento, conildisinvestimentoeilpagamentodeirelativiproventi,lepolizzediassicurazionesullavitaedicapitalizzazione nondevonoessereindicatenelmoduloRW. Da unpunto di vista reddituale, i redditi di capitale derivanti da contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazionestipulaticoncompagniediassicurazioneestere(cfr.articolo68deldecretolegge22giugno2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134),sono soggetti a tassazione effettuata direttamente dai sostituti d’imposta (per lo più banche e società fiduciarie), i quali sono tenuti ad applicare l’impostasostitutivadicuiall’articolo26-terdelD.P.R.n.600del1973(neicasiincuinonsiaoperatadirettamente dalleimpresediassicurazioneestere)nonsoltantoquandoglistessihannoingestioneoinamministrazionela polizza assicurativa curando il trattamento fiscale dei relativi flussi ovvero qualora intervengano nella loro riscossioneinqualitàdiintermediariaiqualièstatoaffidatoilrelativomandato,maancheneicasiincuiperilloro tramite avvenga l’accredito dell’importo corrispondente al riscatto della polizza(cfr. circolare n. 41/E del 31 ottobre2012). L'articolo68,co.1,D.L.n.83/2012stabilisceunobbligodisostituzionetributariaperqueisoggetti(indicatiall'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973) attraverso i quali sono riscossi i redditi di capitale derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita. I sostituti d'imposta (es. banche e società fiduciarie) sono tenuti ad applicare l'imposta sostitutivaneicasiincuiperillorotramiteavvengal'accreditodell'importocorrispondentealriscattodellapolizzae inognicasoquandoglistessihannoingestioneoinamministrazionelapolizzaassicurativacurandoiltrattamento fiscaledeirelativiflussi. AUTORE:REDAZIONEFISCALFOCUS ©InformatiS.r.l.–RiproduzioneRiserv ata ©Informatisrl.Tuttiidirittiriserv ati.Allrightsreserv ed. ViaAlemanni1-88040Pianopoli(CZ)-ITALY P.IVA03426730796 E-mail:info@fisc al-foc us.it