polizza vita estera e monitoraggio fiscale (quadro rw)

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polizza vita estera e monitoraggio fiscale (quadro rw)
Giovedì,16Marzo2017-Direttore:AntonioGigliotti
L'ESPERTORISPONDE
18GIUGNO2014
POLIZZAVITAESTERAEMONITORAGGIOFISCALE
(QUADRORW)
Leattivitàesteredinaturafinanziaria,dacuiderivanoredditidicapitaleoredditidiversidinaturafinanziariadifonte
estera,vannosempreindicatenelquadroRW,inquantoproduttivediredditidifonteesteraimponibiliinItalia.È
necessarioindicarle,indicandoilvaloredellapolizza.
NellaCircolaren.38/E/2013l'Agenzianonsilimitaachiarirechelapolizzavitavaindicatanell'RW,maaddirittura
conl'esempion.15presentailcasodellapersonafisicachestipulauncontrattodiassicurazioneconun’impresa
diassicurazionedidirittoestero,icuipremisonoinvestitiinunapartecipazionealcapitalediunasocietàestera
localizzatainunPaesenonwhitelistinmisuraparial26percento,laqualedetieneall’esteroinvestimentieattività
esteredinaturafinanziaria.IntalcasoilcontribuentedeveindicarenelquadroRW,inluogodelvaloredellapolizza,
il valore complessivo degli investimenti e delle attività della società estera indicando la percentuale di
partecipazionenellasocietàestera(26%).
Pertanto, anche le polizze assicurative estere devono essere indicate nel modulo RWindicando il codice 8 a
colonna 3 del rigo, "codice individuazione bene"; tuttavia,se il contratto è concluso per il tramite di un
intermediariofinanziarioitalianoalqualeèconferitol'incaricodiregolaretuttiiflussiconnessiconl'investimento,
conildisinvestimentoeilpagamentodeirelativiproventi,lepolizzediassicurazionesullavitaedicapitalizzazione
nondevonoessereindicatenelmoduloRW.
Da unpunto di vista reddituale, i redditi di capitale derivanti da contratti di assicurazione sulla vita e di
capitalizzazionestipulaticoncompagniediassicurazioneestere(cfr.articolo68deldecretolegge22giugno2012,
n. 83 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134),sono soggetti a tassazione effettuata
direttamente dai sostituti d’imposta (per lo più banche e società fiduciarie), i quali sono tenuti ad applicare
l’impostasostitutivadicuiall’articolo26-terdelD.P.R.n.600del1973(neicasiincuinonsiaoperatadirettamente
dalleimpresediassicurazioneestere)nonsoltantoquandoglistessihannoingestioneoinamministrazionela
polizza assicurativa curando il trattamento fiscale dei relativi flussi ovvero qualora intervengano nella loro
riscossioneinqualitàdiintermediariaiqualièstatoaffidatoilrelativomandato,maancheneicasiincuiperilloro
tramite avvenga l’accredito dell’importo corrispondente al riscatto della polizza(cfr. circolare n. 41/E del 31
ottobre2012).
L'articolo68,co.1,D.L.n.83/2012stabilisceunobbligodisostituzionetributariaperqueisoggetti(indicatiall'art.
23 del D.P.R. n. 600 del 1973) attraverso i quali sono riscossi i redditi di capitale derivanti dai contratti di
assicurazione sulla vita. I sostituti d'imposta (es. banche e società fiduciarie) sono tenuti ad applicare l'imposta
sostitutivaneicasiincuiperillorotramiteavvengal'accreditodell'importocorrispondentealriscattodellapolizzae
inognicasoquandoglistessihannoingestioneoinamministrazionelapolizzaassicurativacurandoiltrattamento
fiscaledeirelativiflussi.
AUTORE:REDAZIONEFISCALFOCUS
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