REGOLAMENTO DELLA DIFESA D`UFFICIO Principi generali in

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REGOLAMENTO DELLA DIFESA D`UFFICIO Principi generali in
REGOLAMENTO DELLA DIFESA D’UFFICIO
Principi generali in materia di difesa d’ufficio
(così modificato nella seduta di Consiglio del 19/12/2013)
1. Elenchi
La predisposizione e l’aggiornamento degli elenchi degli iscritti negli albi disponibili ad assumere, a richiesta dell’autorità
giudiziaria o della polizia giudiziaria, la difesa d’ufficio è demandata ai Consigli dell’Ordine ai sensi dell’art.97 c.p.p.
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo ha predisposto, oltre all’elenco dei difensori d’ufficio per i procedimenti penali
avanti il Tribunale ordinario ed all’elenco previsto dall’art.l 1, d.pr. 22settembre 1988, n.448, per i procedimenti avanti il Tribunale
per i Minorenni.
2. Iscrizione
L’art.29. comma I bis., disp. att. c.p.p., introdotto dall’art. 7, I. 6 marzo2001, n. 60, prevede due requisiti alternativi per l’iscrizione
negli elenchi dei difensori d’ufficio: il conseguimento dell’attestazione di idoneità rilasciata dall’ordine forense al termine della
frequentazione di corsi di aggiornamento professionale organizzati dall’ordine stesso e/o dalla camera penale territoriale, ovvero
l’esercizio della professione in sede penale per almeno due anni, documentata da idonea certificazione.
In ambito minorile, l’art. 15 comma 2, d. l,vo. 28 luglio 1989, n272, stabilisce che si considera in possesso di specifica
preparazione chi abbia svolto non saltuariamente la professione forense davanti le autorità giudiziarie minorili o abbia
frequentato corsi di perfezionamento e aggiornamento nelle materie attinenti il diritto minorile e le problematiche dell’età
evolutiva.
3. Modalità di nomina
I magistrati e la polizia giudiziaria si rivolgono per la designazione del difensore di cui aII’art. 97, comma 3 c.p.p., all’ufficio
centralizzato predisposto, ai sensi dell’art.29, disp. att. c.p.p., dal consiglio dell’ordine forense che fornisce, con l’ausilio di un
sistema informatizzato, il nominativo del difensore di turno.
Il criterio previsto per l’individuazione del difensore è quello della rotazione automatica e del rispetto di compatibilità logistiche in
modo da evitare una pluralità di nomine contestuali che possano incidere sull’effettività della difesa.
4. Turni
Nell’ambito degli elenchi per i procedimenti avanti il Tribunale Ordinario, il Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Palermo
predispone due distinti turni di reperibilità, uno per gli arrestati e uno per le persone sottoposte ad indagini “a piede libero”.
Nell’ambito degli elenchi per i procedimenti avanti il Tribunale per i Minorenni, il Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Palermo
predispone un turno di reperibilità per ciascuna lista.
5. Obblighi del difensore d’ufficio
I doveri dell’avvocato sanciti nel Codice Deontologico Forense (artt. 5-16):
di probità. dignità. decoro (art.5). di lealtà e correttezza (art.6). di fèdeltà (art.7). di diligenza (art.8). di segretezza e riservatezza
(art.9). di indipendenza (art.i0). di difesa (art.i 1), di competenza (art.12), di aggiornamento professionale (art.l3). di verità (art.l4),
di adempimento previdenziale e fiscale (art. 15) e di evitare incompatibilità (ari. 16), valgono, naturalmente. anche nel caso in cui
il legale eserciti l’incarico d’ufficio. In tale caso, anzi, essi si impongono con maggior vigore atteso che il rapporto tra avvocato ed
assistito non nasce spontaneamente sulla base di una libera scelta, ma in virtù della indicazione da parte della autorità
giudiziaria procedente.
Dai presenti principi generali e dalle norme che seguono discende che il difensore d’ufficio, il quale non adempia ai propri
obblighi, potrà essere escluso dalle relative liste. impregiudicata la potestà disciplinare del Consiglio dell’Ordine nei casi di cui
all’arI. 105 c.p.p..
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REGOLAMENTO PER LA DIFESA DUFFICIO
ELENCHI
1.
Nell’ambito della previsione di cui all’articolo 97 c.p.p. allo scopo di meglio garantire il principio di effettività della difesa, il
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo ha predisposto i seguenti elenchi per la difesa d’ufficio - ciascuno autonomo
dagli altri - con riferimento ai procedimenti da celebrare dinanzi a:
a) Tribunale Ordinario
Lista Detenuti
Lista Liberi
b) Tribunale per i Minorenni
Lista unica per detenuti e liberi
Tali elenchi sono aggiornati ogni tre mesi.
2.
E’ ammesso negli elenchi dei difensori di ufficio avanti il Tribunale Ordinario l’avvocato che abbia conseguito l’attestazione
di idoneità rilasciata al termine della frequentazione dei corsi di aggiornamento professionale istituiti annualmente ex
articolo 29 disp. att. o, alternativamente, quello che dimostri l’esercizio continuativo della difesa in sede penale, attestando
la partecipazione e l’assistenza difensiva o partecipazione come sostituto processuale in almeno ventiquattro casi nel
biennio antecedente la presentazione della domanda, anche in riferimento alle difese svolte come praticante abilitato al
patrocinio.
In questo caso, l’avvocato che presenta domanda per l’iscrizione negli elenchi della difesa di ufficio deve allegare alla
suddetta domanda una relazione sottoscritta con la quale dimostri di avere esercitato effettivamente attività professionale in
ambito penale nel corso del precedente biennio. La verifica della summenzionata attività potrà essere effettuata dal
Consiglio dell’Ordine o da un organismo all’uopo delegato.
3.
E’ ammesso negli elenchi dei difensori di ufficio avanti il Tribunale per i Minorenni l’avvocato che abbia conseguito
l’attestazione di idoneità rilasciata al termine della frequentazione dei corsi di aggiornamento professionale, istituiti
annualmente ex articolo 29 disp. att, o che abbia conseguito l’attestazione di frequenza nel corso di perfezionamento e di
aggiornamento nelle materie attinenti il diritto minorile e le problematiche dell’età evolutiva istituiti ex articolo 15 DL. 272/89.
Può essere altresì ammesso l’avvocato che dimostri l’esercizio continuativo della difesa penale avanti il Tribunale per i
Minorenni sussistendo i presupposti di cui al paragrafo precedente attestando la partecipazione e l’assistenza difensiva in
almeno venti casi nel biennio antecedente la presentazione della domanda.
4.
In questo caso l’avvocato che presenta domanda per l’iscrizione negli elenchi della difesa di ufficio deve allegare alla
suddetta una relazione sottoscritta con la quale dimostri di avere esercitato effettivamente attività professionale in ambito
penale minorile nel corso del precedente biennio. La verifica della summenzionata attività potrà essere effettuata dal
Consiglio dell’Ordine o da un organismo all’uopo delegato.
Per quanto attiene all’iscrizione degli avvocati del Foro di Agrigento, Marsala, Sciacca, Termini Imprese e Trapani, l’Ordine
degli Avvocati di Palermo procede all’iscrizione nelle liste del Tribunale per i Minorenni previo rilascio di nulla-osta da parte
dell’Ordine di appartenenza.
5.
L’Autorità Giudiziaria o quella di Polizia procedente potrà prescindere dalla consultazione dell’Ufficio centralizzato solo nei
casi e nei modi previsti dal co. 4 dell’art. 97 c.p.p. In ogni caso, le stesse dovranno consultare esclusivamente gli elenchi
predisposti, senza ricorrere all’ufficio centralizzato, allorquando le nomine afferiscano ai procedimenti innanzi al Tribunale
per i Minori poiché trattasi di procedimenti che riguardano materie per le quali si richiedono competenze specifiche.
6.
Può essere richiesta l’iscrizione ad uno o più degli elenchi di cui ai punti precedenti.
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MODALITA DI NOMINA
7.
L’attuazione delle modalità di nomina del difensore ufficio disciplinate dall’articolo 29 disp. att. c.p.p. è determinata
preventivamente dall’Ordine che si avvale di un sistema informatizzato per garantire la rotazione dei difensori e,
contestualmente, il principio di effettività della difesa. A tal fine, il Consiglio dell’Ordine inviterà l’Autorità Giudiziaria ad
allegare al provvedimento di nomina del difensore di ufficio il report attestante che la nomina è avvenuta con le forme
determinate dalla Legge.
8.
Nell’ipotesi in cui l’autorità procedente, in violazione dei criteri previsti dalla legge abbia ad individuare quale difensore per
più persone sottoposte ad indagini o imputate nel medesimo procedimento un unico avvocato, costui dovrà segnalare
l’errore e chiedere che l’autorità provveda alla designazione di un diverso difensore per ogni coimputato.
TURNI
9.
Nell’ambito degli elenchi di cui ai punti 1 a) e b), il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo predispone due distinti
turni di reperibilità, uno per gli arrestati e uno per le persone sottoposte ad indagini “a piede libero”.
10. Nel turno “liberi” il difensore d’ufficio viene designato a rotazione tra quelli indicati nell’elenco di riferimento e non ha obbligo
di reperibilità immediata.
11. Il turno “arrestati” comporta per il difensore d’ufficio l’obbligo di rendersi prontamente reperibile dalle ore 00.01 del giorno
indicato nella lista comunicata dal Consiglio dell’Ordine fino alle 23,.59 del giorno successivo, nonché l’obbligo
di fornire al Consiglio dell’Ordine i numeri di telefono, fax o qualsivoglia altra indicazione utile ai fini di un immediato contatto
da parte dell’Autorità Giudiziaria procedente.
OBBLIGHI DEI. DIFENSORE D’UFFICIO
12. La difesa d’ufficio costituisce un dovere al quale occorre ottemperare con la massima serietà e puntualità; gli iscritti agli
elenchi dei difensori d’ufficio devono essere disponibili ad assicurare al proprio assistito la miglior tutela possibile, sotto il
profilo della competenza e della partecipazione agli incombenti che derivano dall’incarico.
13. I1 difensore di ufficio deve dare all’assistito immediata comunicazione dell’incarico ricevuto informandolo degli aspetti
essenziali della contestazione ed indicando l’autorità procedente e il numero del procedimento. Deve altresì informare
l’assistito della facoltà di nominare in qualsiasi momento un difensore di fiducia e, qualora ne ricorrano i presupposti, di
accedere al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti a sensi del d.p.r.. 30 maggio 2002. n. 115 e successive
modificazioni, rappresentandogli che il difensore d’ufficio deve essere retribuito (art. 369 bis, c.p.p.. comma 2. lett. d),
Tali informazioni devono essere fornite agli indagati a piede libero mediante comunicazione scritta.
14. I1 difensore d’ufficio può nominare, ai sensi dell’articolo 102 c.p.p., un proprio sostituto, dotato di tutti i presupposti che
consentono l’iscrizione negli Elenchi così come riportate nel Regolamento, affinché proceda al compimento di tutti gli atti
necessari all’esercizio della difesa. II titolare della nomina d’ufficio garantisce l’idoneità professionale del sostituto ed
un’adeguata informazione dello stesso sull’attività da prestare.
15. Il difensore d’ufficio, anche quando impedito, deve avere sempre cura di garantire la continuità della difesa nominando un
sostituto processuale ex art. 102, c.p.p. ovvero facendo valere il proprio legittimo impedimento ex art. 420 ter c.p.p.
16. I1 difensore d’ufficio che venga sostituito ai sensi dell’art. 97, 4 comma, c.p.p., dovrà sempre esporre al Consiglio
dell’ordine le ragioni della propria assenza nonché quelle della mancata nomina di un sostituto processuale.
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La reiterazione nell’arco di un anno di tre assenze del tutto ingiustificate ed immotivate che abbiano cagionato la
sostituzione ai sensi dell’art.97. comma 4, c.p.p., essendo chiaro sintomo dell’indisponibilità ad ottemperare agli oneri della
difesa d’ufficio manifesta l’inidoneità al perdurare dell’iscrizione negli elenchi dei difensori d’ufficio.
Il Consiglio dell’Ordine disporrà, pertanto, l’esclusione dagli elenchi dei difensori d’ufficio per un periodo di sei mesi,
decorrenti dall’approvazione della delibera, per il Difensore che abbia posto in essere le suddette condotte.
Nel caso in cui il Difensore già escluso secondo le modalità indicate al comma precedente, reiteri le condotte nell’arco
dell’anno successivo al suo reinserimento, Il Consiglio ne disporrà l’esclusione dai predetti elenchi per il periodo di anni 1
(UNO).
Tali condotte saranno ovviamente suscettibili di valutazione disciplinare da parte del Consiglio dell’Ordine.
Non possono essere computate ai fini di cui ai precedenti commi le assenze dovute a caso fortuito o forza maggiore.
La reintegrazione, a seguito della subita interdizione, comporterà una nuova iscrizione secondo la modalità stabilita dal
presente regolamento.
17. L’Avvocato che chieda di essere iscritto in uno degli elenchi dei difensori d’ufficio si impegna ad attenersi alle prescrizioni
del presente regolamento copia del quale verrà consegnato all’atto della presentazione della relativa domanda.
18. Il Presente Regolamento entrerà in vigore dopo venti giorni dall’approvazione da parte del Consiglio dell’Ordine e sarà
trasmesso a tutti gli iscritti all’Albo, ai Consigli dell’Ordine del Distretto e della Sicilia e ai Capi degli Uffici interessati.
L’avvocato già iscritto negli elenchi avrà trenta giorni di tempo, dall’entrata in vigore del regolamento, per presentare
domanda di iscrizione alle liste di cui al punto 1 del regolamento medesimo. In mancanza l’avvocato, a far data dal trimestre
successivo all’entrata in vigore del Regolamento, sarà escluso dagli elenchi. L’esclusione permarrà sino a quando non
verrà presentata nuova richiesta di iscrizione.
Il Consigliere Segretario
Il Presidente
Avv. Pietro Alosi
Avv. Francesco Greco
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