REGOLAMENTO DIFESE UFFICIO MODIFICATO 13.06.2014
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REGOLAMENTO DIFESE UFFICIO MODIFICATO 13.06.2014
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BUSTO ARSIZIO Regolamento della difesa d’ufficio 1. Elenchi La predisposizione e l’aggiornamento dell’elenco degli iscritti all’albo dei difensori disponibili ad assumere la difesa d’ufficio è demandata ai Consigli degli Ordini ai sensi dell’art. 97 C.P.P. Il Consiglio dell’Ordine di Busto Arsizio provvede all’aggiornamento trimestrale di detto elenco. 2. Iscrizione L’art. 29, comma 1 bis, disp. att. C.P.P., introdotto dall’art. 7 della legge 06 marzo 2001 n.60, prevede quale requisito per l’iscrizione dell’avvocato nell’elenco dei difensori d’ufficio il conseguimento dell’attestazione di idoneità rilasciata dall’Ordine forense di appartenenza al termine della puntuale frequentazione dei corsi di aggiornamento professionale organizzati dall’Ordine, dalla Camera penale territoriale o dall’Unione delle Camere Penali, d’intesa con l’Ordine. Gli avvocati possono tuttavia essere iscritti negli elenchi dimostrando di avere esercitato in modo continuativo la professione in sede penale quantomeno nel biennio precedente la presentazione della domanda di iscrizione anche in riferimento alle difese personalmente svolte come praticante abilitato al patrocinio. Ai fini della dimostrazione dell’esercizio della professione, rileva la partecipazione ad almeno venti udienze camerali o dibattimentali che non si esauriscano in un mero rinvio ovvero ad atti o attività per cui è prevista a pena di nullità la partecipazione del difensore. All’uopo, il richiedente presenta una breve relazione illustrativa allegando idonea documentazione in relazione all'attività svolta. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, anche a mezzo della preposta Commissione, ha facoltà di chiedere eventuali delucidazioni in merito all’attività svolta, anche convocando l’interessato per un colloquio prima di deliberare l’iscrizione. 3. Modalità di nomina e turni I magistrati e la polizia giudiziaria si rivolgono, per la designazione del difensore di cui all’art. 97, comma 3, C.P.P., all’ufficio centralizzato istituito ai sensi dell’art. 29 disp. att. C.P.P. Il criterio previsto per l’individuazione del difensore è quello della rotazione automatica e del rispetto di compatibilità logistiche, in modo da evitare una pluralità di nomine contestuali che possano incidere sull’effettività della difesa. La difesa d’ufficio è assicurata secondo turni di reperibilità di 24 ore dalle 0.00 alle 24.00. Si ricorre al criterio della rotazione giornaliera alfabetica, con obbligo di reperibilità, ai sensi dell’art. 29, comma 7, disp. att. C.P.P., reperibilità che il difensore deve garantire nell’arco delle 24 ore del proprio turno giornaliero fornendo il maggior numero possibile di recapiti telefonici attivi (studio, abitazione, cellulare etc.). Nell’ipotesi in cui l’Autorità procedente, in violazione dei criteri previsti dalla legge, individui uno stesso avvocato quale difensore di più persone sottoposte ad indagini o imputate nel medesimo procedimento con posizioni in conflitto anche solo potenziale tra loro, il difensore dovrà segnalare l’errore e chiedere che l’Autorità provveda alla designazione di un diverso difensore per ogni imputato. 4. Obblighi del difensore La difesa d’ufficio è dovere da osservare con serietà e puntualità; gli iscritti agli elenchi dei difensori d’ufficio devono assicurare al proprio assistito la miglior tutela possibile sotto il profilo della competenza e della diligente partecipazione agli incombenti che derivano dall’incarico. Il legale che eserciti l’incarico d’ufficio è obbligato alla convinta osservanza dei doveri sanciti dal Codice Deontologico Forense: di probità, dignità e decoro (art. 5), di lealtà e correttezza (art. 6), di fedeltà (art. 7), di diligenza (art. 8), di segretezza e riservatezza (art. 9), di indipendenza (art. 10), di difesa (art. 11), di competenza (art. 12), di aggiornamento professionale (art. 13), di verità (art. 14), di adempimento previdenziale e fiscale (art. 15) e di evitare incompatibilità (art. 16). Nel rispetto del dovere di competenza imposto dall’art. 12 del Codice Deontologico, il difensore d’ufficio ha l’obbligo, ai sensi dell’art. 13 dello stesso codice, di curare la propria preparazione professionale, costantemente aggiornandola, con specifico riferimento alla difesa d’ufficio. Il difensore d’ufficio deve dare all’assistito immediata comunicazione dell’incarico ricevuto, informandolo degli aspetti essenziali della contestazione ed indicando l’Autorità procedente ed il numero del procedimento nonchè della facoltà di nominare in qualsiasi momento, dandone avviso, un difensore di fiducia e, qualora ne ricorrano i presupposti, di accedere al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n.115 e successive modificazioni, rappresentandogli che il difensore d’ufficio deve essere retribuito (art. 369 bis C.P.P., comma 2 lettere d ed e ). Tali informazioni devono essere fornite agli indagati a piede libero mediante comunicazione scritta . Il difensore d’ufficio può nominare, ai sensi dell’art. 102 C.P.P., un proprio sostituto affinché proceda al compimento di tutti gli atti necessari all’esercizio della difesa. Il titolare della nomina d’ufficio garantisce l’idoneità professionale del sostituto ed un’adeguata informazione dello stesso sull’attività da prestare. Il difensore d’ufficio, anche quando impedito, deve avere sempre cura di garantire la continuità della difesa nominando un sostituto processuale ai sensi dell’art. 102 C.P.P. ovvero facendo valere il proprio legittimo impedimento ex art. 420 ter C.P.P. Il difensore d’ufficio che venga sostituito ai sensi dell’art. 97, comma 4, C.P.P. dovrà esporre, a richiesta del Consiglio dell’Ordine, le ragioni della propria assenza nonché quelle della mancata nomina di un sostituto processuale. La mancata presentazione e la mancata nomina di un sostituto processuale che abbiano cagionato la sostituzione ai sensi dell’art.97 cpp, comportano l’avvio di indagine disciplinare da parte del Consiglio dell’Ordine. Il Consiglio dell’Ordine procederà all’automatica cancellazione dall’elenco dei difensori d’ufficio del difensore che abbia subito 3 (tre) sanzioni disciplinari definitive relativamente a procedimenti disciplinari aventi ad oggetto le condotte sopra evidenziate. L’avvocato cancellato dall’elenco dovrà comunque portare a compimento le difese già assunte. La valutazione della presenza dei requisiti per l’iscrizione negli elenchi dei difensori d’ufficio potrà essere nuovamente effettuata decorsi anni due dalla cancellazione. Con riferimento ai principi deontologici generali ed alle norme che precedono, il difensore d’ufficio che non adempia ai propri obblighi potrà essere cancellato dalle relative liste, impregiudicata la potestà disciplinare del Consiglio dell’Ordine nei casi di cui all’art. 105 C.P.P. 5. Indisponibilità Al fine della tempestiva formazione dei turni trimestrali, gli iscritti all’elenco dei difensori d’ufficio hanno obbligo di comunicare al Consiglio dell’Ordine eventuali loro periodi di indisponibilità entro i seguenti termini: 30/11 per il trimestre gennaio-marzo, 28/02 per il trimestre aprile-giugno, 31/05 per il trimestre luglio-settembre, 05/09 per il trimestre ottobredicembre. Per indisponibilità non preventivamente comunicate nei su indicati termini o sopravvenute, il difensore avrà obbligo di premurarsi di reperire un sostituto. Nell’arco di ciascun trimestre, indisponibilità superiori a trenta giorni, comporteranno l’automatica esclusione del difensore dal turno del relativo trimestre. 6. Norma di chiusura ed entrata in vigore L’avvocato che chieda di essere iscritto negli elenchi dei difensori d’ufficio si impegna ad attenersi alle prescrizioni del presente regolamento. Il presente regolamento avrà vigore dal 1 ottobre 2006.