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Il diritto all’oblio, Dylan Dog ed il desiderio di dimenticare.
di Luca Caputo
1.
Un uomo chiede la deindicizzazione1 di quattordici links risultanti dalla digitazione del
proprio nome e cognome sul motore di ricerca Google, nei quali si faceva riferimento ad
una risalente vicenda giudiziaria che lo aveva visto coinvolto.
Un altro uomo si rivolge al Garante della Privacy per ottenere il blocco della pubblicazione
dei dati relativi ad una vicenda giudiziaria che lo riguardava e che continuavano ad essere
visibili mediante la facile consultazione dell’archivio di un’importante testata giornalistica
online.
Una donna chiede la rimozione di tutti i links che conducono ad un filmato a sfondo
sessuale che la riguardano, diffuso in rete senza il suo consenso.
Tre storie diverse, eppure per certi versi simili, di uomini e donne che agiscono in giudizio
per far rimuovere vicende passate che li riguardano e che quel mare così difficile da
governare che è la rete tende a riportare a galla, senza che sia possibile farle dimenticare
una volta per tutte.
Tre storie che evidenziano la sempre maggiore attualità del diritto all’oblio, nato come una
sorta di sottocategoria, considerato inizialmente quasi un fratello minore del diritto alla
riservatezza sin dall’originario riconoscimento di quest’ultimo2, e che si va, invece,
affermando sempre di più come un vero e proprio diritto dotato di autonoma dignità
giuridica, un diritto particolarmente adatto a tutelare una specifica esigenza, derivante da
quella più generale di difesa della propria sfera personale, messa continuamente in pericolo
dai sistemi di archiviazione online e dai motori di ricerca: quella di far dimenticare ciò che
riguarda il passato di ognuno di noi, e che, o per motivi relativi al ruolo ricoperto dalla
persona, o per la natura della vicenda in cui è rimasta coinvolta, ha assunto il rango di
notizia di interessa pubblico.
Per deindicizzazione si intende l’operazione inversa rispetto alla indicizzazione: mentre con quest’ultimo
termine, infatti, si indica l’inserimento di un sito web nel database di un motore di ricerca, con il termine
deindicizzazione si intende la rimozione del sito web o dei link che conducono al sito web dal motore di
ricerca.
2
Un primo riconoscimento del diritto all’oblio si rinviene nella sentenza della Corte di Cassazione, Sezione
Terza Civile, n. 3679 del 9 aprile 1998 nella quale lo si ricostruisce come “manifestazione del diritto alla
riservatezza, intesa quale giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni
ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato
legittimamente divulgata”.
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1
Ma perché avvertiamo così forte il desiderio di far rimuovere eventi che ci riguardano?
Ha davvero solo a che fare con l’esigenza di difendere la percezione che altri hanno di noi?
Ha davvero a che fare solo con la tutela della nostra privacy?
O nasconde forse un desiderio più profondo?
2.
Ma procediamo con ordine.
Il diritto all’oblio è stato definito, tra l’altro, come il diritto a non essere esposti a tempo
determinato ai pregiudizi che può comportare la reiterata pubblicazione di una notizia; si
tratta, in sostanza, del diritto a non vedere più associato il proprio nome a vicende che, pur
avendo avuto una rilevanza “pubblicistica” in un certo momento, si ritiene non ne abbiano
più per essere trascorso un lasso di tempo significativo dalla relativa divulgazione, cioè tale
da far ritenere che l’interesse alla conoscenza della notizia sia venuto meno.
Esso, quindi, per come concepito, costituisce quasi una sorta di rovescio della medaglia del
c.d. interesse pubblico che è (rectius dovrebbe) sempre essere alla base della pubblicazione
di una notizia: com’è noto, infatti, intanto il diritto di cronaca può essere esercitato e può
giustificare anche la divulgazione di notizie potenzialmente lesive dell’altrui riservatezza,
onore e reputazione in quanto ciò avvenga nel rispetto di alcuni limiti, tra i quali proprio
l’interesse pubblico alla conoscenza della notizia3.
Da questa premessa deriva che se, con il trascorrere del tempo, l’interesse alla conoscenza
diminuisce, sussisterà il diritto dell’interessato a non vedere più associato il proprio nome a
notizie, pur vere, ma che ormai non interessano più nessuno e che continuano a gettare una
luce sinistra a distanza di anni, ogni qualvolta quel nome viene digitato all’interno dei
campi di un motore di ricerca o di un archivio di una testata giornalistica online.
A ben vedere, quindi, l’esigenza di fondo alla base del diritto all’oblio è quella di tutelare
l’identità personale, nel senso che questa, in quanto sintesi di tanti elementi che la
compongono, non può certo essere vista in una dimensione meramente statica,
immutevole; ciò è inevitabile, perché oggi non siamo la stessa persona che eravamo
cinque, dieci, quindici anni fa.
Ecco perché il tempo ha un ruolo decisivo quando si invoca il diritto all’oblio: non siamo
ciò che siamo in termini assoluti, perpetui, diacronici. Siamo ciò che siamo in un preciso
momento, in un determinato contesto storico. Da ciò l’importanza di storicizzare gli eventi
che ci riguardano, di contestualizzarli cronologicamente; perché determinati eventi,
Sulla rilevanza dell’interesse pubblico alla conoscenza della notizia quale requisito indispensabile per
l’esercizio del diritto di cronaca, tra le altre, Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, sentenza n. 23168 del
31 ottobre 2014; Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, sentenza n. 23366 del 15 dicembre 2004.
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3
verificatisi in una specifica circostanza di tempo, possono descriverci solo con limitato
riferimento a quel frangente temporale, ma non ad un altro, né, tanto meno, in termini
assoluti.
E’ quindi essenziale assicurare la contestualizzazione delle informazioni che ci riguardano,
perché decontestualizzare può implicare una percezione fortemente negativa in chi si
imbatte nell’informazione non contestualizzata4.
Ma il pericolo di decontestualizzazione diviene praticamente una certezza quando si passa
a considerare la sempre maggiore diffusione che i moderni strumenti di acquisizione di
notizie e di informazione - in primo luogo motori di ricerca e sistemi di archiviazione
digitali - che rende estremamente agevole, rispetto al passato, l’emersione di vicende pur
risalenti nel tempo e che, proprio attraverso i meccanismi della rete, riemergono senza che
sia, almeno in via immediata, possibile una distinzione con altre notizie più recenti e senza
che sia possibile verificare se quella notizia risalga ad oggi, ieri o ad un passato remoto,
che torna, quanto mai indesiderato.
Senza, in altri termini, che vi sia alcuna contestualizzazione delle notizie.
E’ evidente la differenza tra questo tipo di strumento e quelli più antichi: si pensi, ad
esempio, agli archivi di testate giornalistiche, che richiedevano la consultazione fisica dei
giornali, in maniera analoga a quella che poteva essere una ricerca pre-era digitale svolta
all’interno di una polverosa biblioteca.
E si confronti questo sistema con i moderni sistemi di archiviazione delle testate
giornalistiche online, che sono spesso strutturati in maniera estremamente semplice e
semplificata, sulla falsariga proprio dei motori di ricerca, e che consentono, in questo
modo, che alla digitazione di un nome e cognome segua l’apparizione dell’elenco di tutte
le notizie collegate a quel nome e cognome.
Un sistema intuitivo, facile, che tanto ci aiuta nella vita di tutti i giorni, quando abbiamo
necessità di fare una ricerca.
Ma che può anche causare danni notevoli quando si è quel nome e cognome oggetto di
ricerca.
E allora?
Di quali rimedi disponiamo in questi casi?
3.
4
Zeno-Zencovich, Onore e reputazione nel sistema del diritto civile, Jovene, 1985, p. 120.
3
Un cittadino spagnolo5, nel marzo 2010, presenta dinanzi all’Agencia Española de
Protección de Datos (Agenzia spagnola di protezione dei dati) un reclamo contro La
Vanguardia Ediciones SL (editore di un quotidiano largamente diffuso in Spagna), nonché
contro Google Spain e Google Inc.: lamenta il fatto che, allorché il proprio nominativo
veniva digitato nel motore di ricerca del gruppo Google, l’elenco di risultati mostrava
alcuni link verso due pagine del quotidiano “La Vanguardia”, datate gennaio e marzo
1998; pagine che riportavano la notizia di una vendita all’asta di immobili organizzata a
seguito di un pignoramento effettuato sedici anni prima per la riscossione coattiva di
crediti previdenziali proprio nei confronti del cittadino reclamante.
Al quotidiano chiede di sopprimere o modificare le pagine in questione ed ai motori di
ricerca di eliminare od occultare i propri dati personali, in modo che non compaiano più
nei link del quotidiano.
L’Agenzia spagnola di protezione dei dati accoglie il reclamo nei confronti di Google
Spain e Google Inc, disponendo che queste due società adottino le misure necessarie a
rimuovere i dati dai loro indici per rendere impossibile in futuro l’accesso ai dati in
questione.
Google Spain e Google Inc. propongono reclamo dinanzi all’Audiencia Nacional, che
solleva una pregiudiziale dinanzi alla Corte Europea sull’interpretazione della Direttiva
95/46 concernente “quali obblighi incombano ai gestori di motori di ricerca per la tutela
dei dati personali delle persone interessate, le quali non desiderino che alcune
informazioni, pubblicate sui siti web di terzi e contenenti loro dati personali che
consentono di collegare ad esse dette informazioni, vengano localizzate, indicizzate e
messe a disposizione degli utenti di Internet in modo indefinito”.
La Corte Europea, nell’affrontare e risolvere la questione, afferma un principio
dirompente: l’attività svolta dai motori di ricerca costituisce a tutti gli effetti attività di
trattamento dei dati personali, nel momento in cui le informazioni pubblicate su internet e
indicizzate poi dai motori di ricerca contengono dati personali. Con la conseguenza che i
motori di ricerca devono anche essere considerati come soggetti responsabili dell’attività di
trattamento.
La Corte di Giustizia precisa, in particolare, che lo stesso gestore di un motore di ricerca,
sebbene non eserciti alcun controllo sui dati personali pubblicati sulle pagine web di terzi,
finisce con lo svolgere un ruolo decisivo nella diffusione globale dei suddetti dati,
rendendoli accessibili a qualsiasi utente di internet che effettui una ricerca a partire dal
nome della persona interessata; ed in conseguenza di ciò, nella misura in cui l’attività di un
5
Il presente paragrafo è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Nejat Mirzaagha.
4
motore di ricerca possa incidere, in modo significativo e in aggiunta all’attività degli
editori di siti web, sui diritti fondamentali alla vita privata ed alla protezione dei dati
personali, il gestore di tale motore di ricerca, quale soggetto che determina le finalità e gli
strumenti di tale attività, deve assicurare che quest’ultima soddisfi le prescrizioni della
direttiva n. 95/46, garantendo una tutela efficace e completa delle persone interessate ed in
particolare il diritto al rispetto della loro vita privata sancito dall’art. 8 della Convenzione
Europea dei Diritti dell’Uomo. Secondo la Corte, infatti, la tutela del diritto all’oblio è
espressione dei diritti fondamentali riconosciuti dagli artt. 7 e 8 della CEDU, che
prevalgono sulle esigenze contrastanti.
Ecco, quindi, che il motore di ricerca non è più considerato uno strumento neutro e
neutrale, che, attraverso l’operatività di una serie di algoritmi, si limita a rispondere a ciò
che gli viene richiesto raggruppando informazioni reperite sulla rete, ma è un soggetto
attivo della rete, come tale responsabile delle conseguenze dannose che possono derivare
dalla diffusione di tali dati.
La conseguenza di tale premessa è che, qualora si accerti la sussistenza del diritto all’oblio,
“il gestore di un motore di ricerca è obbligato a sopprimere, dall'elenco di risultati che
appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, dei link verso
pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a questa persona, anche
nel caso in cui tale nome o tali informazioni non vengano previamente o simultaneamente
cancellati dalle pagine web di cui trattasi, e ciò eventualmente anche quando la loro
pubblicazione su tali pagine web sia di per sé lecita”6.
Inoltre, la richiesta di rimozione non presuppone che si agisca dinanzi all’autorità
amministrativa o a quella giudiziaria: l’interessato può rivolgere la domanda direttamente
al gestore del motore di ricerca e senza che occorra la prova di un pregiudizio specifico.
La persona interessata ha, dunque, il diritto incondizionato di ottenere la rimozione delle
informazioni collegate al suo nome, diritto che prevale “non soltanto sull'interesse
economico del gestore del motore di ricerca, ma anche sull'interesse del pubblico ad
accedere all'informazione suddetta in occasione di una ricerca concernente il nome di
questa persona”. Si tratta, quindi, di una sorta di presunzione di prevalenza del diritto
all’oblio, che viene meno solo “qualora risultasse, per ragioni particolari, come il ruolo
ricoperto da tale persona nella vita pubblica, che l'ingerenza nei suoi diritti fondamentali
è giustificata dall'interesse preponderante del pubblico suddetto ad avere accesso, in virtù
dell'inclusione summenzionata, all'informazione di cui trattasi”.
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Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 13.05.2014, causa C-131/12, Caso Google Spain.
5
Il che significa, in concreto, tornare a dare peso al fattore tempo.
4.
E’ proprio il fattore tempo ad essere al centro di recenti pronunce dei giudici italiani, di
merito e di legittimità, successive alla dirompente decisione della Corte di Giustizia
Europea.
Il Tribunale di Roma, nell’affrontare e risolvere il caso nato dal ricorso di un avvocato, che
chiedeva la condanna di Google Inc. a deindicizzare numerosi links risultanti da una
ricerca a proprio nome, e che lo collegavano alla notizia di una vicenda giudiziaria
concernente presunte truffe nella quale era rimasto coinvolto, ha escluso che sussistessero i
presupposti del diritto all’oblio7.
I giudici capitolini sono giunti a tale conclusione applicando sia i principi affermati dalla
sentenza della Corte di Giustizia, sia i principi affermati dalla Corte di Cassazione, con la
sentenza n. 5525/128, evidenziando che le notizie pubblicate risalivano al vicino 2013 e
che, quindi, dalla relativa pubblicazione non era trascorso un lasso di tempo tale da far
ritenere sussistente il diritto all’oblio.
Prevalente, quindi, si è ritenuto nel caso di specie l’interesse pubblico alla conoscenza
della notizia, interesse da considerare ancora sussistente proprio perché si trattava di fatti
recenti.
E’ interessante notare come un lasso di tempo analogo a quello che induce il Tribunale di
Roma ad escludere la sussistenza del diritto all’oblio (circa tre anni), sia invece ritenuto
sufficiente dalla Corte di Cassazione per giustificare il riconoscimento del diritto all’oblio.
In particolare, in una recente decisione9 la Suprema Corte ha confermato la sentenza del
giudice di merito che aveva accolto la richiesta di risarcimento danni proposta nei
confronti di una testata giornalistica online per non aver rimosso dal proprio archivio una
notizia risalente al 2008, nonostante sin dal 2010 fosse stata presentata diffida per la
rimozione dell’articolo dall’archivio consultabile attraverso la rete.
Particolarmente interessante è la riflessione svolta dal giudice di merito, e sostanzialmente
condivisa dalla corte di legittimità, in ordine alla maggiore facilità di accesso e
consultazione dell’articolo giornalistico pubblicato sulla testata giornalistica online rispetto
7
Tribunale di Roma, Prima Sezione Civile, sentenza n. 23771 del 3 dicembre 2015.
Così, Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, sentenza n. 5525 del 5.04.2012: “se l'interesse pubblico
sotteso al diritto all'informazione (art. 21 Cost.) costituisce un limite al diritto fondamentale alla riservatezza
(artt. 21 e 2 Cost.), al soggetto cui i dati pertengono è correlativamente attribuito il diritto all'oblio (v. Cass.,
9/4/1998, n. 3679), e cioè a che non vengano ulteriormente divulgate notizie che per il trascorrere del tempo
risultino ormai dimenticate o ignote alla generalità dei consociati.”.
9
Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, sentenza n. 13161 del 24 giugno 2016.
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a quella della tradizionale testata cartacea, poiché è anche questa maggiore facilità di
accesso all’articolo che consente di ritenere che il tempo trascorso dalla pubblicazione
della notizia alla presentazione della diffida per la rimozione (due anni) sia sufficiente a
soddisfare l’interesse della collettività alla conoscenza di quella determinata notizia.
In altri termini, la sentenza di merito del Tribunale di Chieti, confermata dalla Corte di
Cassazione, pone l’accento anche sul tipo di strumento con il quale viene riportata la
notizia e rispetto al quale si chiede l’intervento dell’autorità giudiziaria, nel presupposto
che questo non sia, per così dire, neutro, rispetto al fattore temporale, ma, anzi, debba
necessariamente essere preso in considerazione quando si tratta di dover stabilire se è
trascorso o meno un lasso di tempo idoneo a soddisfare l’interesse pubblico alla
conoscenza della notizia.
Anche nel caso affrontato di recente dal Tribunale di Napoli Nord10, relativo alla richiesta
di rimozione dalla rete di un filmato a sfondo erotico in cui si invocava, tra l’altro, anche il
diritto all’oblio, - e che ampio risalto ha avuto sui mezzi di informazione per il suicidio
della giovane donna che aveva proposto il ricorso cautelare proprio per l’ampia diffusione
che aveva avuto il video che la ritraeva -, è stata respinta la richiesta sul punto proprio in
considerazione del fatto che dalla divulgazione della notizia non era decorso quel lasso di
tempo notevole, tale da determinare il venir meno dell’interesse della collettività alla
conoscenza della notizia.
Il caso affrontato di recente dal Tribunale di Napoli Nord, al di là della soluzione adottata
in tema di diritto all’oblio, assume rilievo perché ha consentito anche di affrontare la
questione della responsabilità dei soggetti che svolgono un servizio di hosting provider,
come Facebook, in relazione a contenuti illeciti pubblicati nello spazio messo a
disposizione dal provider medesimo e dei quali si sia chiesta la rimozione.
In particolare, nella successiva ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli Nord in sede di
reclamo avverso il provvedimento emesso nell’agosto scorso11 si è affermato il principio
secondo cui, se deve escludersi che sussista un obbligo generalizzato e preventivo di
controllo da parte dell’hosting provider come Facebook dei contenuti illeciti pubblicati
nello spazio da esso messo a disposizione, è configurabile invece una responsabilità per le
“informazioni oggetto di memorizzazione durevole od “hosting” laddove il provider sia
effettivamente venuto a conoscenza del fatto che l’informazione è illecita e non sia sia
Trib. Napoli Nord, ordinanza dell’8 agosto 2016 resa nell’ambito di un procedimento cautelare ex art. 700
c.p.c..
11
Trib. Napoli Nord, ordinanza del 3 novembre 2016 resa a seguito del reclamo proposto da Facebook
Ireland Ltd avverso l’ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c. dell’8 agosto 2016.
10
7
attivato per impedire l’ulteriore diffusione della stessa” ed anche se tale conoscenza non
derivi da un ordine emesso dall’autorità, ma dalla richiesta o diffida proveniente
direttamente dal soggetto interessato; con la conseguenza che in questi casi l’hosting
provider è tenuto a rimuovere dalla piattaforma del social network i links oggetto di
specifica segnalazione nei quali sono pubblicati i contenuti illeciti e ad impedirne
l’ulteriore caricamento.
A tale soluzione il Tribunale di Napoli Nord giunge, tra l’altro, anche valorizzando la
tipologia degli interessi coinvolti di cui si chiede la tutela, tutti ascrivibili al novero dei
diritti della personalità e che, proprio per la loro natura, potrebbero essere pregiudicati in
maniera irrimediabile se l’hosting provider intervenisse solo successivamente all’emissione
di un ordine dell’autorità (giudiziaria o amministrativa indipendente come il Garante della
Privacy).
Dunque, nella prospettiva della tutela di diritti della personalità “classici”, come il diritto
alla riservatezza, all’immagine, al decoro ed alla reputazione, il tempo diviene un fattore
indispensabile per assicurare una tutela effettiva, che eventualmente potrà anche
sostanziarsi nell’emissione di ordini di rimozione e di controllo specifico nei confronti di
soggetti che, fino a poco tempo fa, erano considerati necessariamente “neutri” e
sostanzialmente “irresponsabili” rispetto ad ogni contenuto pubblicato sulla rete per il loro
tramite da terzi.
Ciò a differenza che nel caso in cui si invochi il diritto all’oblio, in relazione al quale,
invece, come emerso dal rapido excursus giurisprudenziale svolto, il problema è proprio
quello di stabilire in concreto quando sia trascorso un lasso di tempo tale da giustificare la
prevalenza dell’oblio sul dovere di cronaca.
Verrebbe quasi da dire, allora, che, quando si invoca il diritto all’oblio, il tempo risolve
ogni problema.
Almeno in apparenza.
Ma è davvero così?
5.
La verità è che le radici più profonde del diritto all’oblio sono probabilmente da
rintracciare in uno dei bisogni fondamentali dell’uomo, che non è solo e tanto quello che ci
porta a dover fare i conti con l’immagine che altri hanno di noi, eventualmente
condizionata da episodi negativi balzati alla ribalta della cronaca, quanto piuttosto quello
che si riallaccia all’intimo desiderio di rimuovere, di dimenticare ciò che ha inciso
8
negativamente sulle nostre esistenze, che si tratti del ricordo di una circostanza particolare,
felice o meno, o piuttosto di una persona, e che vorremmo cancellare dalla nostra memoria.
In quest’ottica il diritto all’oblio è allora quasi un contentino, un palliativo, di un’esigenza
tanto profonda quanto avvertita e che nessun Tribunale potrà mai soddisfare.
In fondo, chiediamo ad altri di rimuovere qualcosa che ci riguarda e che diventa di dominio
pubblico perché non possiamo ottenere ciò che più desideriamo: la possibilità di rimuovere
ricordi spiacevoli, esperienze negative, che, come fantasmi screanzati, disturbano il nostro
presente e offuscano il nostro futuro. Non è un caso che questo tema sia stato tanto
indagato anche dal cinema12.
Nell’albo speciale di Dylan Dog “La Fine è il mio inizio” in edicola in questi giorni13,
ambientato in un futuro distopico, si immagina l’invenzione di una droga che aiuta le
persone a privarsi progressivamente della memoria e ci si interroga sulle conseguenze di
una rimozione non solo parziale dei ricordi, ma totale, tale, quindi, da modificare la natura
stessa delle persone che, senza il proprio specifico bagaglio di esperienze, finiscono con il
condurre vite anonime, immersi nella quotidianità anestetizzante di un eterno presente.
Un incubo ad occhi aperti, insomma, che ci ricorda che siamo fatti, oltre che di pensieri,
azione e sogni di progetti futuri, soprattutto di ricordi.
Con buona pace del diritto all’oblio e del desiderio, umanissimo ed al tempo stesso contro
natura, di dimenticare.
Si pensi a film come Eternal Sunshine Of A Spotless Mind (tradotto in Italia con l’improbabile Se Mi
Lasci Ti Cancello), regia di Michael Gondry, 2004, L’Uomo Senza Sonno, regia di Brad Andreson, 2004 e
Memento, regia di Christopher Nolan, 2000, tutti film che affrontano, sia pure in chiave diversa, il tema del
rapporto tra l’uomo e la memoria, in special modo quella di ricordi dolorosi e traumatici che, volontariamente
o meno, si tende a rimuovere.
13
Dylan Dog, Albo Speciale Annuale n. 30, testi di Alessandro Bilotta, disegni di Giulio Camagni, Sergio
Bonelli Editore.
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