31.12.2008 Casa sicurezza per gli italiani
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31.12.2008 Casa sicurezza per gli italiani
ASSOCIAZIONE CONSULTA NAZIONALE FEMMINILE “DONNE GEOMETRA” del CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI 00187 Roma – via Barberini n. 68 – www.donnegeometra.it - @: [email protected] Casa : Sicurezza per gli Italiani Guida Utile : locazioni e Acquisto 1 Questo vademecum è dedicato al Ministro delle Pari Opportunità on.le Mara Carfagna, sempre attenta e disponibile alle nostre iniziative, al nostro Presidente del Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati , nonché Presidente Onorario della nostra Associazione geom. Fausto Savoldi , che ha saputo rigorosamente incoraggiarci e magistralmente orientare nelle attività intraprese, al Presidente della Cassa Nazionale di Previdenza geom. Fausto Amadasi per la disponibilità e il sostegno dimostratoci nel fare fronte alle esigenze delle Associazioni di Categoria, ai Consiglieri del Consiglio Nazionale e della Cassa, che mai ci hanno fatto mancare elogi, ai Presidenti di Collegio , ai Delegati e ai Dirigenti di Categoria che hanno dato sempre saggi consigli, e a tutti i Colleghi, Colleghe…..e Sostenitori che ci leggono……e sono veramente tanti ²…… autentica e convalidata fonte di stimolo…... un particolare grazie va al primo nostro grande animatore che ha saputo indicarci la strada agli albori del nostro cammino, già Presidente del Consiglio Nazionale e già nostro Coordinatore geom. Piero Panunzi, , nominato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione , socio onorario. Grazie di cuore a Voi tutti !!!!!!!!!!!!! Noi della Redazione “Donne Geometra” ² ( geometri, avvocati, notai, ingegneri, geologi,architetti,periti edili, agronomi,comuni,provincie,regioni,associazioni) 2 Premessa La crisi finanziaria “esportata” dagli Usa, sulle piazze finanziarie di tutto il mondo è approdata anche nel nostro Paese. Il collasso delle borse, paragonabile a quello del ’29, ha compromesso ogni motore economico, senza lasciare fuori il “mattone”. La recessione si è diluita, spalmata, diffusa, minacciando i risparmi di molte persone e infinite famiglie, ha colpito la "casa" stessa come istituzione; non ne ha solo ridotto il "valore di mercato", ma anche il "valore sociale", l'ha "svalutata" insomma. E ha reso evidenti le conseguenze della globalizzazione , diffusasi senza regole e criteri , minando la vita e la sicurezza degli individui. La riduzione dei prezzi delle abitazioni, registratasi tra il 2006-2007 negli Usa ha oltrepassato l’oceano, raggiungendo la nostra predominante certezza. Dal dopoguerra, gli italiani hanno concentrato i propri risparmi, per garantirsi l’acquisto della casa, avviandosi ad abbandonare il concetto dell’affitto. Un dato ricavato dall'Osservatorio sul Capitale sociale di Demos-Coop del maggio 2006, ha evidenziato che oltre sette italiani su dieci, sono i proprietari dell'abitazione in cui vivono . Oltre due su dieci ne possiedono almeno un'altra. Il 13% aveva in animo di acquistarne una, nel prossimo futuro. Purtroppo la situazione mondiale ha congelato ogni tipo di desiderio, accendendo cautela , accortezza , prudenza. Dall’inizio dei ripetuti venerdì neri di Wall Streeat , è dilagata una psicosi collettiva, tale da difendere la liquidità a discapito degli investimenti e speculazioni immobiliari. La vendita di una unità immobiliare qualche anno fa, si realizzava tenendo “l’articolo” solo per poche settimane in vetrina; ora i tempi hanno raggiunto i sei mesi circa, almeno che non si tratti di un immobile di prestigio. In questo caso i termini e le condizioni cambiano. Secondo i dati dell’ Agenzia del Territorio relativi al I semestre del 2008, i volumi compravenduti in Italia sono calati in misura del 14% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con alcune differenze in sede territoriale. Il mercato abitativo delle compravendite è peggiorato nel II semestre del 2008. Per rendere più fluido il mercato, si agisce inoltre anche sugli sconti da applicare all’atto della vendita. Il mercato immobiliare ha iniziato a vacillare, i prezzi stanno scendendo, ed in alcuni Paesi europei, basti citare la Spagna, i professionisti del settore stanno proponendo immobili con “sconti” fino al 60% e in alcuni casi sono arrivati a proporre il 2x1. Il “bene rifugio” si sta sgretolando, diventando una preoccupazione, come il lavoro e il reddito con il risparmio si stanno assottigliando, anche grazie agli aumenti vertiginosi dei consumi domestici. Comprare “Casa” o affittarla è diventato un circuito impegnativo, pertanto abbiamo pensato di creare un vademecum per utilizzarlo personalmente e metterlo a disposizione di chi pensiamo possa averne bisogno. Noi della Redazione “Donne Geometra” 3 CAP. 1 - CERCARE CASA 4 1 - CERCARE CASA Con il mondo finanziario diventato oscuro, la ricerca di una abitazione diventata molto è più impegnativa; occorre preparazione, oculatezza, intuizione. questo Per percorso affrontare è bene conoscere ogni aspetto per non sbagliare. Normative, diritti, agevolazioni, mutui, ecc. Tutti i passi sono importanti e non bisogna esclusivamente confidare sugli interlocutori, che il più delle volte spingono su acquisti e locazioni che garantiscano solo maggiori commissioni a discapito di ciò che veramente potrebbe soddisfare le nostre esigenze e quelle della committenza. 5 CAP. 2 - LE LOCAZIONI 6 2.1 - LE LOCAZIONI Nel linguaggio comune è ormai un'abitudine consolidata parlare di "affitto" di immobili. In realtà, dal punto di vista giuridico, il termine esatto è "locazione". Si tratta di una vera e propria confusione tra due contratti molto diversi tra loro, poiché la locazione si riferisce esclusivamente agli alloggi, mentre l'affitto (d'azienda) si riferisce ad un complesso di immobili produttivi, per esempio bar, ristoranti, terreni, ecc... La locazione è il contratto con il quale una parte (il locatore, cioè colui che nel linguaggio corrente è definito "padrone di casa" o "proprietario") concede all'altra (il conduttore, cioè colui che nel linguaggio corrente è chiamato "inquilino") il godimento di un immobile, per un determinato periodo di tempo, in cambio di denaro. In un contratto di questo tipo gli elementi essenziali sono tre: La descrizione dell'immobile che viene dato in locazione. Il prezzo del canone di locazione (quello che in linguaggio corrente è chiamato "affitto da pagare"), generalmente riferito ad un anno. La durata. I vari tipi di contratto Fino a non molti anni fa, la locazione veniva regolata dalla legge 392/78, meglio conosciuta come Equo Canone. Questa legge non funzionò alla perfezione, anzi arrivò quasi a provocare una ingessatura totale del mercato. Per disincagliare questa situazione, nel 1992, con la legge n. 395, vennero introdotti i patti in deroga, che liberalizzarono la durata dei contratti e il loro canone. I benefici apportati al mercato della locazione non sono durati a lungo, obbligando la stesura di una nuova legge, la n. 431/98, chiamata Legge Zagatti. La riforma riguarda unicamente le locazioni ad uso abitativo, salvo alcune categorie di immobili vincolati, quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, quelli locati per finalità turistiche e i box auto. I contratti di locazione previsti attualmente dalla legge sono i seguenti: 7 contratto "libero" contratto "concordato" contratto di natura "transitoria" Tutti i contratti devono essere stipulati in forma scritta. In caso di mancata registrazione del contratto di locazione di immobili, oltre alle sanzioni per l’omissione, si presume, salvo documentata prova contraria, l’esistenza del rapporto di locazione anche per i quattro periodi d’imposta antecedenti quello nel corso del quale è accertato il rapporto stesso. L’importo del canone su cui pagare l’imposta, sarà presunto, ai fini della determinazione del reddito, il 10% del valore catastale dell’immobile (determinato applicando alla rendita i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro, rivalutati del 20%). Per sollecitare poi la registrazione dei contratti ed evitare il “nero” per l’importo realmente pattuito, è previsto che gli uffici non possono procedere ad accertamenti nei confronti di contribuenti che, sia ai fini Irpef che dell’imposta di registro, dichiarano un canone almeno pari al 10% del valore catastale dell’immobile. Contratto Libero Si definisce libero in quanto il canone viene negoziato liberamente dalle parti; ha una durata minima iniziale di almeno 4 anni e si rinnova automaticamente per un ulteriore quadriennio. Il proprietario può rifiutare il rinnovo alla prima scadenza contrattuale in presenza di sue precise "necessità" (ad esempio: utilizzare l'immobile come sua abitazione). Questo tipo di contratto-tipo prevede alcune opzioni. Ad esempio, proprietario e inquilino possono decidere se applicare o meno l'aggiornamento annuale dell'affitto in base all'indicizzazione ISTAT, oltre a stabilire se l'inquilino avrà la possibilità di esercitare il diritto di "prelazione" nel caso in cui il proprietario decidesse di vendere l'appartamento affittato. E' prevista anche la possibilità, per l'inquilino, di sublocare o dare in comodato l'immobile, in tutto o in parte, a condizione che abbia ottenuto il consenso scritto del 8 proprietario. In caso di sublocazione o di comodato, l'inquilino dovrà provvedere a darne tempestiva comunicazione (entro 48 ore) alla Questura. Contratto Concordato Questo contratto rientra nelle regole sancite dalla "convenzione nazionale", stipulata fra le associazioni degli inquilini e quelle dei proprietari. Sulla base dei criteri e dei parametri a carattere nazionale, i comuni italiani possono procedere alla definizione delle proposte economiche valide nel territorio di competenza. Il territorio comunale viene suddiviso in aree omogenee, in ognuna delle quali il canone di locazione può oscillare tra un minimo e un massimo. All'interno di questa fascia d'oscillazione, il canone viene determinato dal proprietario e dall'inquilino tenendo conto della tipologia costruttiva e dello stato di manutenzione dello stabile e dell'immobile, nonché di una serie di elementi accessori in dotazione all'appartamento. L'aggiornamento annuale dell'affitto in genere è agganciato all'indicizzazione ISTAT. Questo contratto ha durata minima iniziale di 3 anni e alla scadenza si rinnova automaticamente per altri 2 anni, a meno di differenti accordi tra le parti. Come nel contratto libero, il proprietario può rifiutare il rinnovo alla prima scadenza contrattuale in presenza di sue precise "necessità" (ad esempio: utilizzare l'immobile come sua abitazione). Al termine del periodo di proroga biennale, ciascuna delle parti può chiedere il rinnovo a "nuove" condizioni oppure comunicare la rinuncia al rinnovo del contratto almeno sei mesi prima della scadenza. Anche in questo tipo di contratto, le parti possono stabilire se l'inquilino potrà esercitare il diritto di "prelazione" nel caso in cui il proprietario decidesse di vendere l'appartamento affittato. Il vantaggio di questo contratto per gli inquilini, consiste in un canone di locazione più basso rispetto ai contratti di tipo . I proprietari, invece, hanno diritto a uno sconto fiscale: il reddito, derivante dalla locazione, da dichiarare ai fini IRPEF, viene infatti ridotto. Inoltre, sia il proprietario sia l'inquilino usufruiscono di una riduzione sull'imposta di registro annuale. Per usufruire di queste due riduzioni, il proprietario dovrà indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di 9 locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'Ici. Non tutti i proprietari hanno diritto a queste agevolazioni fiscali: soltanto quelli il cui immobile si trova in un Comune a grande densità abitativa, ossia in una grande città. Contratto di Natura transitoria In caso di particolari esigenze delle parti, è possibile anche stipulare contratti di locazione di durata inferiore a quelli di tipo libero o concordato, definiti contratti di natura "transitoria". In tal caso, però, vanno specificate le ragioni che rendono necessaria la transitorietà del contratto (ad esempio uso foresteria). La Legge Zagatti prevede, inoltre, la possibilità di stipulare dei contratti di locazione idonei alle esigenze abitative degli studenti universitari. Come economizzare sulle spese dell’affitto? Tale argomento è di spiccato interesse, considerato che “l’istituto” della locazione è tornato in voga, causa la recessione economica e i consistenti benefici fiscali introdotti per chi ha bassi redditi e per i giovani inquilini. Chiaramente per poter usufruire delle agevolazioni fiscali ( imposta di registro, Irpef,Ici) , occorre registrare il contratto stipulato, utilizzando una semplice procedura attiva anche on-line, in alternativa al sistema tradizionale, che prevede invece dapprima il versamento delle imposte in banca o alle poste e poi la presentazione all’Ufficio dell’Agenzia con la richiesta di registrazione. E’ bene ricordare che a favore dei proprietari che stipulano contratti di locazione a canone concordato di immobili situati in comuni ad alta densità abitativa è prevista la riduzione del 30% della base imponibile sulla quale calcolare l’imposta di registro, il reddito da assoggettare all’Irpef, ovvero il canone, determinato con le stesse modalità previste per i fabbricati affittati a uso abitativo in libero mercato, che può essere ulteriormente ridotto (oltre che del 15% ovvero del 25% per i fabbricati situati nella città di Venezia e in alcune isole della Laguna) del 30 per cento. Le agevolazioni Irpef per gli inquilini, invece, sono: 10 se l’immobile affittato a canone concordato costituisce abitazione principale, l’inquilino ha diritto a una detrazione d’imposta di 495,80 euro se il suo reddito complessivo non supera 15.493,71 euro, ovvero di 247,90 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 ma non a 30.987,41 euro il lavoratore dipendente che stipula un qualsiasi contratto di locazione di abitazione principale, a seguito di trasferimento della propria residenza nel Comune di lavoro (o in uno di quelli limitrofi), può usufruire, per i primi tre anni, di una detrazione Irpef di 991,60 euro se il suo reddito complessivo non supera 15.493,71 euro, ovvero di 495,80 euro se il suo reddito complessivo è superiore a 15.493,71 ma non a 30.987,41 euro lo studente (o il familiare cui risulta a carico) può detrarre il 19% dall’Irpef da calcolare su un importo massimo di 2.633 euro del canone pagato per la locazione di un’abitazione situata nel comune in cui si trova l’università o anche in Comuni limitrofi. Gli sconti fiscali non si possono cumulare tra loro. Cosa fare prima di firmare il contratto di locazione Sottoscrivere il contratto di affitto non è certamente laborioso e vincolante, come un atto di acquisto; occorre però essere accorti per evitare discussioni o problemi . Di seguito sono riportati i punti basilari per sottrarsi da piccoli sinistri spinosi. Ricordate che, firmando, si da vita ad un accordo con il proprietario sull’utilizzo del suo immobile; vuol dire che tutti e due sono impegnati a osservare una serie di regole. In pratica si dovrà utilizzare la casa con diligenza e, quando si andrà via, occorrerà riconsegnarla nelle stesse condizioni. Prima di firmare, quindi, controllare che gli impianti funzionino, meglio ancora se lo si farà insieme a un tecnico. Occorrerà dare un’occhiata anche ai libretti di manutenzione: devono essere in regola con gli aggiornamenti periodici di sicurezza. Se la casa è arredata, si dovrà sottoscrivere un verbale nel quale riportare lo stato degli elettrodomestici, tappezzerie e mobili ecc. È un modo per salvaguardarsi quando si lascerà la casa. Allo scadere del contratto, il proprietario non potrà addebitare spese di cui non si è responsabili. E’ opportuno scattare delle foto di ogni stanza: potrebbero tornare utili in caso di discussioni con il proprietario. Va ricordato infine, che il contratto va registrato entro un mese presso l’Ufficio del registro del Comune in cui si trova l’immobile. E che l’imposta prevista per legge va divisa a metà fra proprietario e inquilino. 11 Rapporti condominiali L'inquilino è tenuto al rispetto del regolamento di condominio e ad osservare le deliberazioni dell'assemblea condominiale. Ha diritto di voto per quanto riguarda le spese e le modalità di gestione dell'impianto di riscaldamento e degli altri servizi comuni. Ma in che modo il proprietario può sentirsi più tranquillo? Ecco le sette regole d'oro per una locazione sicura. Non accettare proposte di non registrare il contratto o di far figurare in contratto un canone inferiore a quello reale. Vietare la sublocazione a canone superiore a quello pagato dall'inquilino. Pretendere una fideiussione bancaria o assicurativa per il pagamento del canone e dei danni o, quanto meno, il deposito cauzionale. Concordare l'accettazione della "Tabella Confedilizia per la ripartizione degli oneri accessori" Non accettare la proposta di intestare all'inquilino le utenze (gas, luce, acqua, ecc.). Farsi dare precise referenze sulla solvibilità dell'inquilino, in particolare per quanto riguarda i suoi precedenti rapporti di locazione. Consegnare le chiavi della casa all'inquilino solo dopo la stipula del contratto. Ripartizione Spese fra il Locatore (L) e Conduttore (C) Le spese condominiali vanno ripartite come segue : Amministrazione Tassa occupazione suolo pubblico per passo carrabile C Tassa occupazione suolo pubblico per lavori condominiali L Ascensore Manutenzione ordinaria e piccole riparazioni C Installazione e manutenzione straordinaria degli impianti L Adeguamento alle nuove disposizioni di legge L Consumi energia elettrica per forza motrice e illuminazione C Tasse annuali per rinnovo licenza d'esercizio L Ispezioni e collaudi C Autoclave Installazione e sostituzione integrale dell'impianto o di componenti primari (pompa, serbatoio, elemento rotante, avvolgimento elettrico ecc.) L Manutenzione ordinaria C 12 Imposte e tasse di impianto L Forza motrice C Ricarico pressione del serbatoio C Ispezioni, collaudi e lettura contatori C Impianti di illuminazione, di videocitofono e speciali Installazione e sostituzione dell'impianto comune di illuminazione L Manutenzione ordinaria dell'impianto comune di illuminazione C Installazione e sostituzione degli impianti di suoneria e allarme L Manutenzione ordinaria degli impianti di suoneria e allarme C Installazione e sostituzione dei citofoni e videocitofoni L Manutenzione ordinaria dei citofoni e videocitofoni C Installazione e sostituzione di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili L Manutenzione ordinaria di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili C Impianti di riscaldamento, condizionamento, produzione acqua calda, addolcimento acqua Installazione e sostituzione degli impianti L Adeguamento degli impianti a leggi e regolamenti L Manutenzione ordinaria degli impianti, compreso il rivestimento refrattario C Pulizia annuale degli impianti e dei filtri e messa a riposo stagionale C Lettura dei contatori C Acquisto combustibile, consumi di forza motrice, energia elettrica e acqua C Impianti Sportivi Installazione e manutenzione straordinaria L Addetti (bagnini, pulitori, manutentori ordinari ecc.) C Consumo di acqua per pulizia e depurazione; acquisto di materiale per la manutenzione ordinaria C Impianto Antincendio Installazione e sostituzione dell'impianto L Acquisti degli estintori L Manutenzione ordinaria C Ricarica degli estintori, ispezioni e collaudi C Impianto Televisivo Installazione, sostituzione o potenziamento dell'impianto televisivo centralizzato L Manutenzione ordinaria dell'impianto televisivo centralizzato C Parti Comuni Sostituzione di grondaie, sifoni e colonne di scarico L Manutenzione ordinaria grondaie, sifoni e colonne di scarico C Manutenzione straordinaria di tetti e lastrici solari L Manutenzione ordinaria dei tetti e dei lastrici solari C Manutenzione straordinaria della rete di fognatura L Manutenzione ordinaria della rete di fognatura, compresa la disotturazione dei condotti e pozzetti C Sostituzione di marmi, corrimano, ringhiere L Manutenzione ordinaria di pareti, corrimano, ringhiere di scale e locali comuni C Consumo di acqua ed energia elettrica per le parti comuni C Installazione e sostituzione di serrature L Manutenzione delle aree verdi, compresa la riparazione degli attrezzi utilizzati C Installazione di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo L Manutenzione ordinaria di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo C Parti Interne all'appartamento Locato Sostituzione integrale di pavimenti e rivestimenti L Manutenzione ordinaria di pavimenti e rivestimenti C Manutenzione ordinaria di infissi e serrande, degli impianti di riscaldamento e sanitario C Rifacimento di chiavi e serrature C 13 Tinteggiatura di pareti C Sostituzione di vetri C Manutenzione ordinaria di apparecchi e condutture di elettricità e del cavo e dell'impianto citofonico e videocitofonico C Verniciatura di opere in legno e metallo C Manutenzione straordinaria dell'impianto di riscaldamento L Portierato Trattamento economico del portiere e del sostituto, compresi contributi previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie e indennità varie, anche locali, come da c.c.n.l. L 10% C 90% Materiale per le pulizie C Eventuale alloggio del portiere (pari all'indennità sostitutiva prevista nel c.c.n.l). L 10 % C 90% Manutenzione ordinaria della guardiola L 10 % C 90% Manutenzione straordinaria della guardiola L Pulizia Spese per l'assunzione dell'addetto L Trattamento economico dell'addetto, compresi contributi previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie e indennità varie, anche locali, come da c.c.n.l. C Spese per il conferimento dell'appalto a ditta L Spese per le pulizie appaltate a ditta C Materiale per le pulizie C Acquisto e sostituzione macchinari per la pulizia L Manutenzione ordinaria dei macchinari per la pulizia C Derattizzazione e disinfestazione dei locali legati alla raccolta delle immondizie C Disinfezione di bidoni e contenitori di rifiuti C Tassa rifiuti o tariffa sostitutiva C Acquisto di bidoni, trespoli e contenitori L Sacchi per la preraccolta dei rifiuti C Sgombero Neve Spese relative al servizio, compresi i materiali d'uso C Per le voci non riportate nella presente tabella si rinvia alle norme di legge vigenti e agli usi locali . 14 CAP. 3 - ACQUISTARE CASA 15 3 – ACQUISTARE CASA Oggi quando si acquista una casa è consuetudine rivolgersi ad una agenzia immobiliare. Dopo aver visionato i diversi annunci, che compaiono sui quotidiani, riviste del settore, bacheche, ecc., inizia il percorso per visionare in loco l’immobile che ha acceso il nostro interesse e rispecchia le particolarità che si desiderano. E’ preferibile rivolgersi a persone altamente qualificate, oppure farsi seguire da un tecnico di fiducia. Per definire l’acquisto di un immobile si debbono valutare mille ed una condizione, che partono da ciò che maggiormente confà alle personali esigenze, per intrecciarsi con tante regolarità, requisiti, obblighi, vincoli. 3.1 – I MEDIATORI E I CONTRATTI I mediatori riconosciuti, debbono essere iscritti alla Camera Commercio; regolarmente questo accertamento già si può effettuare di sulla carta intestata dell’agente o sul biglietto da visita – dai quali si può evincere il numero riconosciuta di iscrizione. Nel caso il mediatore non risulti iscritto , non va nessuna provvigione. Se poi l’agente è pure iscritto ad una associazione di Categoria, si è maggiormente tutelati, perché questo comporta il rispetto di precise regole disciplinari. Sui contratti sarebbe opportuno far inserire gli estremi dell’assicurazione dell’agente, per richiedere eventuali danni, nel caso si dovessero verificare problemi. L’intermediario, ha l’obbligo di informare il potenziale acquirente di ogni argomento che riguardi l’unità immobiliare in trattazione quali:spese condominiali straordinarie, costruzione di nuovi edifici nei pressi dell’immobile, regolarità urbanistiche, vincoli esistenti, obblighi, ecc. 16 Può anche accadere di dover aprire una trattativa con l’effettivo proprietario dell’unità immobiliare, che è in vendita e si è deciso di acquistare; in questo caso non si dovrà corrispondere nessuna provvigione, ma dovrà esser posta sicuramente maggiore attenzione nella verifica della documentazione, per non trovarsi davanti ad eventuali sorprese. La casa è stata comprata in comunione legale? Nel caso di compravendita, se chi vende è sposato, è importante sapere se al momento del matrimonio ha scelto un regime di comunione dei beni con il consorte. In questo caso, dovrà partecipare al preliminare anche il consorte, pure se non compare nell’atto di provenienza. E’ fondamentale inoltre fare degli accertamenti presso i Pubblici Registri (ex Conservatoria dei registri Immobiliari) per verificare l’inesistenza di pesi, vincoli e servitù sull’immobile, per esempio ipoteca, usufrutto o servitù . Questo controllo è particolarmente importante, altrimenti potrebbero sorgere complicazioni. Va infatti ricordato che ogni debito segue l’immobile e non resta a carico di chi l’ha contratto. Il venditore è una società? In questo caso, sarà più facile difendere la tranquillità, chiedendo a un professionista di verificare lo stato patrimoniale dell’azienda che ha messo in vendita l’immobile. Non si tratta di un dettaglio: una società che fallisce durante la compravendita, infatti, può far perdere tutto il capitale già versato. Quindi, a meno che non si è esperti in materia, è meglio affidarsi a un avvocato che sappia riconoscere i rischi ed evitare guai. Il contratto di mediazione: di che si tratta? Con questo documento, si da incarico a un agente immobiliare (il mediatore) di mettere sul mercato l’unità immobiliare che si intende vendere o permutare. Come va compilato Il contratto di mediazione deve riportare tutti i dati dell’agente , la scadenza dell’incarico, se è prevista o meno l’esclusiva, la possibilità di recedere, le provvigioni riconosciute e il prezzo richiesto per l’immobile. A cosa fare attenzione Prima di stipulare il contratto, occorre controllare, che il mediatore sia iscritto al ruolo degli agenti di affari in mediazione presso la Camera di commercio. Altrimenti non avrà diritto alle provvigioni previste per legge. Perché è importante Il contratto di mediazione non obbliga l’agente a concludere la vendita. Ma, in caso di recesso immotivato, si può contare nella responsabilità precontrattuale. stipularlo 17 3.2 – LA PROPOSTA DI ACQUISTO Con questa dichiarazione si consolida l’impegno all’acquisto di un immobile. Perché sia valida, la proposta deve essere scritta e spedita al proprietario via raccomandata, telegramma o fax, oppure tramite l’agenzia. Nel compromesso o preliminare di vendita va inserita la “carta d’identità” dell’appartamento. La compravendita può essere effettuata a corpo o a misura. Il prezzo concordato sul compromesso, e quindi sul rogito, può riferirsi alla superficie reale (vendita a misura) oppure a forfait (vendita a corpo). In genere si indica la vendita “a corpo”. Nella vendita a misura, una delle parti può chiedere la riduzione o l’integrazione del prezzo stabilito se, alla consegna, la superficie commerciale risulta superiore o inferiore anche di un solo ventesimo di quella indicata sul rogito o sul compromesso. Semplici ricevute di pagamento per caparre e anticipi potrebbero non essere ritenute valide se in esse non vi è specificato il motivo del versamento e gli estremi dell’appartamento. Perciò, è necessario mettere per iscritto anche il preliminare di compravendita (compromesso), che non rappresenta un passaggio obbligato per giungere alla stipula dell’atto notarile, ma una garanzia per l’acquirente. In mancanza del compromesso o della proposta di acquisto, l’ accordo verbale o semplici ricevute di pagamento sono considerate nulle. I dati riportati sul compromesso saranno gli stessi che saranno inseriti nell’atto notarile. nome e cognome delle parti, data e luogo di nascita, domicilio, codice fiscale. descrizione dell’appartamento, categoria ed estremi catastali, palazzina, scala, piano, interno, anno di costruzione, garanzie del venditore circa ipoteche, conformità urbanistiche, abitabilità, morosità condominiali, vincoli, e l’indicazione se l’appartamento è libero o occupato dal venditore o da un inquilino. 18 il prezzo pattuito, le modalità di pagamento, l’ammontare della caparra e di eventuali altri anticipi, il termine entro il quale sarà stipulato il rogito notarile. La caparra (in genere dai 2 ai 5 mila €, e comunque proporzionata al valore dell’immobile) può essere confirmatoria o penitenziale. Con la caparra confirmatoria, se è l’acquirente a recedere dal contratto perde la caparra; se è il venditore, dovrà restituirla raddoppiata. Con la caparra penitenziale viene fissata una penale fissa, che dovrà essere versata senza ulteriori aggravi dalla parte che recede dal contratto. l’eventuale indicazione dall’acquirente. del notaio, che di norma viene scelto se è il venditore ad occupare l’appartamento, è consigliabile stabilire tempi e modalità del rilascio, possibilmente prima della stipula del rogito, e subordinando alla liberazione dell’alloggio il pagamento del corrispettivo di vendita. particolare attenzione ad eventuali ipoteche: è consigliabile inserire sul compromesso una dichiarazione esplicita del venditore che affermi la libertà dell’appartamento da gravami ipotecari, servitù, vincoli architettonici e paesaggistici ecc. Se l’immobile risulta ipotecato, si chiederà lo svincolo, cioè la cancellazione dell’ipoteca. In caso contrario, in sede di stipula notarile si consiglia sempre di trattenersi la cifra corrispondente all’ipoteca, versandola al notaio con la disposizione di consegnarla al venditore non appena questi avrà ottemperato alla cancellazione dell’ipoteca. se vi è trasferimento di mutuo dal venditore all’acquirente, o nel caso di acquisto da un costruttore, deve essere indicato il preciso ammontare del mutuo, gli estremi dell’ultima cartella pagata, l’eventuale finanziamento. Se le rate di mutuo, in attesa del frazionamento fra i vari appartamenti dello stabile, vengono pagate direttamente al costruttore, che pensa poi a versarle alla banca, occorre accertarsi presso l’Istituto di credito che il versamento sia stato regolarmente eseguito: talvolta è capitato che il costruttore non abbia versate le rate e la banca si sia rivalsa sugli acquirenti. se il rogito notarile sarà stipulato molto tempo dopo il compromesso, sarà opportuno registrare il compromesso presso l’ Agenzia del Territorio (ex Conservatoria dei Registri Immobiliari). In tal modo l’acquirente si tutela nei confronti di eventuali trascrizioni “pregiudizievoli” nei confronti del venditore (ad esempio, un pignoramento, sequestro,ipoteche giudiziali). 3.3 – I DATI E I CERTIFICATI INDISPENSABILI PER IL ROGITO NOTARILE 19 La ricerca degli atti indispensabili per il rogito notarile deve essere scrupolosa, onde evitare problemi consistenti. Occorrerà accertare che l’abitazione sia stata costruita regolarmente. Nel caso la stessa è ante 1967 si potrà soprassedere dall’indagine urbanistica, altrimenti si dovrà recuperare la licenza di costruzione , la concessione edilizia e il certificato di abitabilità. Se l’abitazione è stata costruita abusivamente e non è stata ancora rilasciata la concessione in sanatoria, si dovranno reperire le domande di sanatoria, verificando i vincoli insistenti nella zona, magari ostativi al rilascio delle autorizzazioni, i versamenti delle oblazioni. Gli estremi di questi atti dovranno essere presenti sul rogito, evitando la nullità o annullabilità dell’atto. Può capitare di acquistare una abitazione di nuova costruzione; in questo caso sarà lo stesso costruttore a dover dimostrare la documentazione che dimostra la regolarità dell’edificio. In caso contrario, occorrerà chiedere al venditore copia della concessione edilizia e la visione del progetto approvato dal Comune. Nel caso ci dovessero essere resistenze, occorrerà diffidare, ma soprattutto non acquistate un immobile se non risulta accatastato come abitazione. Talvolta i locali situati nel sottotetto o al piano terreno corrispondono, sul progetto originario, a soffitte o magazzini. Molti costruttori li rifiniscono come abitazioni, ma sul rogito figureranno come soffitte o magazzino. In questi locali non sarà possibile allacciare né gas né elettricità e il valore non sarà mai paragonabile al prezzo pagato. Prima di stipulare l’atto di compravendita, servirà inoltre chiedere all’amministratore dello stabile, mostrando il compromesso, una dichiarazione da cui risulti che da parte del venditore non vi sono debiti nei confronti del Condominio. In caso contrario, il Condominio potrà rivalersi sull’acquirente. C’è anche un altro aspetto da considerare: la provenienza dell’appartamento, in particolar modo nei casi in cui sia pervenuto al venditore per eredità o per donazione. 20 Qualsiasi erede infatti, ritenendosi trattato in modo imparziale dalla ripartizione ereditaria, ha tempo dieci anni, dal decesso di chi ha lasciato l’eredità o la donazione, per far valere i suoi diritti, chiedendo che il valore dell’appartamento venga considerato all’interno del cumulo ereditario. In tali situazioni, si correrà il rischio di essere costretti a vendere l’ appartamento o a risarcire per l’equivalente valore gli eredi ricorrenti. Se a vendere è una società (costruttore, cooperativa, società immobiliare, o comunque un privato con attività imprenditoriale) che fallisce entro due anni dalla vendita, il curatore fallimentare potrebbe revocare (cioè l’acquirente nell’albo dei “annullare”) la compravendita ed iscrivere creditori del fallito. Sarà pertanto opportuno verificate lo stato di salute economico dell’imprenditore. Nel 2005 è entrato in vigore il cosiddetto “Pacchetto di garanzie” a tutela degli acquirenti. La normativa obbliga il costruttore a rilasciare gratuitamente una fideiussione sugli acconti versati dall’acquirente e a sottoscrivere una polizza decennale a garanzia dei gravi rischi dell’immobile. L’obbligo, tuttavia, vige per coloro che vendono l’immobile prima della sua ultimazione, cosicché molti costruttori vendono l’appartamento dopo averlo ultimato e quindi non sono obbligati a prestare le garanzie illustrate. Le nuove normative impongono un controllo su altri tipi di certificazioni : il certificato di agibilità, che viene rilasciato dall’Ufficio tecnico del Comune in cui si trova l’immobile, è un documento importante, perché dimostra che l’edificio è stato costruito nel rispetto di tutti i requisiti di legge necessari per garantire a chi vi abita sicurezza e comfort. Se non viene consegnato , è un diritto chiedere la risoluzione del contratto, oltre il risarcimento dei danni. il certificato impiantistico che deve attestare l’idoneità degli impianti esistenti. I requisiti minimi devono risultare da apposite Dichiarazioni di conformità, rilasciate da tecnici abilitati (l’impresa che ha installato o modificato l’impianto oppure un professionista iscritto all’albo). Dal 25 giugno 2008 (D.L. 112/2008 e L. 133/2008) il venditore (o il locatore, in caso di affitto) non ha più l’obbligo in sede di rogito di rilasciare e consegnare all’acquirente (o conduttore) la Dichiarazione e garanzia di conformità degli impianti e la documentazione con cui tecnici abilitati attestano tale conformità. In ogni caso, la legge prevede ancora che il venditore garantisca che la casa sia idonea all’uso cui è destinata (abitazione) e immune da quei vizi che 21 potrebbero non renderla tale o diminuirne il valore, come, per esempio, un impianto non a norma. Tale garanzia, però, non funziona se i vizi erano conosciuti (o facilmente riconoscibili) al momento dell’acquisto . Se nel rogito (o in altri scritti) il venditore dichiara che gli impianti non sono a norma e che, pertanto, lui non ne sarà responsabile, sarà l’acquirente ad assumersi l’obbligo di adeguarli. il certificato energetico è il documento firmato da un tecnico professionista che accerta quanta energia all’anno viene consumata da una casa, a cui viene assegnata una classe energetica sotto forma di etichetta, come quella che già hanno gli elettrodomestici. Il calcolo viene fatto in base a un uso standard dei consumi, in inverno e in estate, di acqua calda e illuminazione. In questo modo, chi compra può avere un’idea dell’entità delle sue bollette e sapere se e quanto la sua casa è “ecologica”. In attesa di nuove norme la certificazione energetica è una novità introdotta dalla Finanziaria dello scorso anno per attuare una direttiva europea, ma è già stata oggetto di profonde modifiche (L. 133/2008). In attesa che le nuove norme vengano chiarite, è necessario sapere che chi vuole vendere o affittare un immobile deve dotarsi di questo certificato rispettando precise scadenze. La novità più importante, comunque, è che la mancata consegna di tale certificato al momento della stipulazione del contratto di affitto o vendita non è più sanzionata con la nullità del contratto. Il contratto di compravendita o di locazione è quindi valido anche se il proprietario non vi consegna tale documentazione. In questa fase di scarsa chiarezza normativa, dove all’Italia sono stati già chiesti chiarimenti dalla Commissione europea, nel quadro della procedura d’infrazione in corso per mancato rispetto della direttiva 2002/91/CE, sulla legge 133/2008 che ha cancellato l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita degli immobili, e sulla compatibilità della legge stessa con la direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia è opportuno pretendere che il notaio vi informi su quelle che sono le regole applicabili nella regione in cui si trova la casa che state comprando o affittando. Al momento, infatti, alcune regioni (per Liguria, Emilia Romagna, Lombardia) esempio hanno adottato specifici regolamenti in materia. E’ opportuno ricordare che in un edificio di nuova costruzione, il certificato 22 energetico è uno dei requisiti per ottenere l’agibilità e quindi il proprietario deve consegnarvelo al momento del rogito. 3.4 – LE RESPONSABILITA’ DEL VENDITORE Chi vende deve garantire che l’immobile è esente da vizi tali da comprometterne l’uso a cui è destinato. Tale garanzia non è assolta soltanto con una analoga dichiarazione sull’atto notarile, poiché se il venditore ha in mala fede taciuto la presenza di vizi, il compratore può chiedere la risoluzione del contratto di vendita oppure la riduzione del prezzo. La denuncia dei vizi deve essere fatta entro 8 giorni dalla scoperta, e comunque non oltre un anno dall’acquisto. Nel caso appartamento, occulti, non di la un garanzia rilevabili al nuovo sui vizi momento dell’acquisto, dura due anni e devono essere denunciati al costruttore entro 60 giorni dalla scoperta. La responsabilità del costruttore rispetto alle strutture portanti dell’edificio, invece, è decennale e la denuncia deve essere fatta entro un anno dalla scoperta. 23 CAP. 4 - SPESE PER L’ATTO E IMPOSTE 24 4.1 – LE SPESE PER L’ATTO E LE IMPOSTE Le spese per l’atto di compravendita sono a carico dell’acquirente e sono percentualmente proporzionali al valore di vendita dell’immobile. Più alto è il valore dell’immobile più bassa sarà la percentuale richiesta dal notaio, che può oscillare orientativamente dallo 0,7% al 2%. Quando si acquista una casa, l’acquirente è tenuto, inoltre, al pagamento dell’imposta di registro, o alternativamente dell’Iva, delle imposte ipotecaria e catastale, che vengono calcolate sul prezzo di vendita, e a seconda della veste giuridica del venditore, come nella tabella di seguito riportata. Acquisto da: Privato – Impresa “non costruttrice” – Impresa costruttrice o di ristrutturazione che vende dopo 4 anni dall’ultimazione dei lavori registro ipotecaria catastale 7% 2% 1% Impresa costruttrice o di ristrutturazione che vende dopo 4 anni dall’ultimazione dei lavori Iva Registro Ipotecaria Catastale 10% 168 € 168 € 168 € Le agevolazioni per l’acquisto della prima casa Registro 3% 25 Ipotecaria Catastale 168 € 168 € Acquisto da impresa costruttrice (o di ristrutturazione) entro 4 anni dall’ultimazione dei lavori Iva Registro Ipotecaria Catastale 4% 168 € 168 € 168 € Acquisto da impresa non costruttrice Iva Registro Ipotecaria Catastale Esente 3% 168 € 168 € Acquisto da impresa costruttrice (o di ristrutturazione) oltre 4 anni dall’ultimazione dei lavori Per usufruire delle agevolazioni “prima casa” non è necessario che l’immobile acquistato sia destinato ad abitazione propria e/o dei familiari. Viene agevolato l’acquisto di una casa, quale che sia l’uso che se ne intende fare, purché sussistano i requisiti che vedremo di seguito. Le agevolazioni sono riconosciute in sede di registrazione dell’atto. Esse competono non soltanto per gli atti a titolo oneroso che comportano l’acquisto della proprietà, ma anche quando l’atto comporta l’acquisto della nuda proprietà, del diritto d’abitazione, uso e usufrutto. 4.2 – L’ACQUISTO DELLE PERTINENZE Le agevolazioni per la prima casa spettano allo stesso modo per l’acquisto delle sue pertinenze, anche se effettuato con atto separato, ma solo per una pertinenza per ciascuna delle seguenti categorie catastali: C/2 (cantina o soffitta); C/6 (garage o box auto); C/7 (tettoia o posto auto). Le unità immobiliari classificate nelle citate categorie catastali possono anche trovarsi in prossimità dell’abitazione principale ma devono essere destinate in modo durevole a servizio della casa di abitazione. 26 4.3 – I REQUISITI PER USUFRUIRE DEI BENEFICI “PRIMA CASA” Il primo requisito indispensabile per fruire delle agevolazioni è che l’acquisto riguardi una casa di abitazione non “di lusso”, ad esempio se è superiore a 160 mq, ha infissi di legni pregiati o intarsiati, pareti rivestite in stoffa, la piscina ecc. Accertato che si acquisti un’abitazione considerata non “di lusso”, i benefici spetteranno, a prescindere dalla categoria catastale dell’immobile, solo in presenza di determinate condizioni: a) l’immobile deve essere ubicato nel Comune in cui l’acquirente ha la residenza o in cui intende stabilirla entro 18 mesi dalla stipula, o nel Comune dove l’acquirente svolge la propria attività principale. b) l’acquirente non deve essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l’immobile da acquistare; c) non bisogna essere titolari, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione, acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa. Ai contribuenti che non hanno la cittadinanza italiana, l’agevolazione spetta solo in presenza di tutte le condizioni previste e, in particolare, quando l’acquirente ha la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile acquistato (o la stabilisce entro 18 mesi). 27 In presenza dei requisiti sopra elencati l’agevolazione “prima casa” spetta anche se il bene viene acquistato da un minore non emancipato o da altre persone incapaci, quali interdetti e inabilitati. Le condizioni di cui alle lettere b) e c) e l’impegno a stabilire la residenza, entro 18 mesi, da parte dell’acquirente che non risiede nel Comune dove è situato l’immobile che si acquista, devono essere attestate con apposita dichiarazione da inserire nell’atto di acquisto. 4.4 – QUANDO SI PERDONO LE AGEVOLAZIONI DELLA “PRIMA CASA” L’acquirente decade dai benefici fiscali usufruiti in sede di acquisto dell’immobile se: • • • le dichiarazioni rese nell’atto di acquisto sono false; non trasferisce la residenza nel Comune ove è situato l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto; vende o dona l’abitazione prima che sia decorso il termine di 5 anni dalla data di acquisto, a meno che entro un anno non riacquista un altro immobile da adibire a propria abitazione principale. Le agevolazioni non si perdono se entro un anno dalla vendita o dalla donazione il contribuente acquista un terreno e, sempre nello stesso termine, realizza su di esso un fabbricato non di lusso da adibire ad abitazione principale. La decadenza dall’agevolazione comporta il recupero della differenza di imposta non versata e degli interessi nonché l’applicazione di una sanzione pari al 30% dell’imposta stessa. 4.5 – COME SI CALCOLANO LE IMPOSTE Le imposte si calcolano sul valore dell’immobile (base imponibile) dichiarato sul rogito notarile. Nella vendita tra privati, il valore dell’immobile può corrispondere al valore catastale, e quindi ad un valore inferiore a quello di mercato, a condizione che sul rogito venga comunque indicato il valore effettivo della compravendita. 28 Quando il venditore è una Società o un privato che agisce nell’esercizio di attività commerciale, il valore da dichiarare è quello effettivo di mercato. 4.6 – COME SI CALCOLA IL VALORE CATASTALE Il valore catastale viene determinato moltiplicando la rendita catastale per i seguenti coefficienti: 29 CATEGORIA PRIMA CASA ALTRI IMMOBILI RIVALUTAZIONE A/1 110,00 120,00 1,05 A/2 110,00 120,00 1,05 A/3 110,00 120,00 1,05 A/4 110,00 120,00 1,05 A/5 110,00 120,00 1,05 A/6 110,00 120,00 1,05 A/7 110,00 120,00 1,05 A/8 110,00 120,00 1,05 A/9 110,00 120,00 1,05 A/10 60,00 60,00 1,05 A/11 110,00 120,00 1,05 B/1 168,00 168,00 1,05 B/2 168,00 168,00 1,05 B/3 168,00 168,00 1,05 B/4 168,00 168,00 1,05 B/5 168,00 168,00 1,05 B/6 168,00 168,00 1,05 B/7 168,00 168,00 1,05 B/8 168,00 168,00 1,05 C/1 40,80 40,80 1,05 C/2 110,00 120,00 1,05 C/3 120,00 120,00 1,05 C/4 120,00 120,00 1,05 C/5 120,00 120,00 1,05 C/6 110,00 120,00 1,05 C/7 110,00 120,00 1,05 D/1 60,00 60,00 1,05 D/2 60,00 60,00 1,05 D/3 60,00 60,00 1,05 D/4 60,00 60,00 1,05 D/5 60,00 60,00 1,05 D/6 60,00 60,00 1,05 D/7 60,00 60,00 1,05 D/8 60,00 60,00 1,05 D/9 60,00 60,00 1,05 D/10 60,00 60,00 1,05 D/11 60,00 60,00 1,05 D/12 60,00 60,00 1,05 E/1 40,80 40,80 1,05 E/2 40,80 40,80 1,05 E/3 40,80 40,80 1,05 E/4 40,80 40,80 1,05 E/5 40,80 40,80 1,05 E/6 40,80 40,80 1,05 E/7 40,80 40,80 1,05 E/8 40,80 40,80 1,05 E/9 40,80 40,80 1,05 E/10 40,80 40,80 1,05 E/11 40,80 40,80 1,05 E/12 40,80 40,80 1,05 TERRENI 90,00 90,00 1,25 30 CAP. 5 -IDEE CREATIVE RISOLVONO LA CRISI 31 5.1 – IDEE CREATIVE PER RISOLVERE LA CRISI CRESCONO L’idea più creativa per risolvere la crisi della compravendita di case è di un’agenzia immobiliare di Malaga, che ha lanciato la sua strana offerta al Salone immobiliare del mediterraneo (Simed). Agli acquirenti di una delle ville proposte da Salsa Inmobiliaria situate a Miraflores del Palo, a pochi kilometri dal mare, viene regalato un appartamento più piccolo. Non c’è nessuno intrico! La Salsa Inmobiliaria è infatti un’agenzia che sta sul mercato da oltre un secolo e prima delle altre agenzie immobiliari ha capito la crisi cercando di offrire un’alternativa valida. I numeri parlano chiaro. Secondo El Pais il numero delle compravendita sfiora un 32% in meno rispetto all’anno scorso, con punte del 70% nella Costa del Sol dove ci sono circa 24mila alloggi nuovi che ancora non hanno trovato un acquirente. È forse solo il prezzo della proposta a poter lasciare un po’ perplessi: non è infatti per tutte le tasche, visto che le ville in offerta costano intorno agli 800 mila euro, ma sono dotate di tutti i comfort. Sempre in Spagna, per gli acquirenti meno abbienti i professionisti del settore stanno proponendo immobili con “sconti” fino al 60% e in alcuni casi sono addirittura arrivati a proporre il 2x1. E da noi, cosa sta accadendo? Stritolate da mutui e prestiti o, nel peggiore dei casi, gravate da ipoteche sui propri immobili, sempre più famiglie di Genova, stanno ricorrendo alla soluzione della nuda proprietà. Negli ultimi sei mesi, anche da quando si è aperta una profonda crisi finanziaria ed economica, il volume di affari è aumentato di oltre il 30 per cento. 32 La nuda proprietà è sempre più vissuta come un’ancora di salvezza per chi vende la propria casa, perché consente di ricevere un pagamento in contanti e, conseguentemente, di liberarsi di mutui e prestiti, o di risolvere le pendenze relative alle ipoteche. Con la garanzia, per giunta, di poter continuare a vivere nella propria casa per tutta la durata della vita. L’aumento del 30% è confermato dall’Agenzia Sicasa: «Nel 2008 sono cresciuti, in materia di nuda proprietà, sia i venditori che, di conseguenza, i compratori. È diventato un vero business sia per chi compra, sia per chi vende» Una moda che sta diffondendosi nelle maggiori città italiane ¹. ¹Roma, Torino, Milano, Firenze. 33