Vademecum Adiconsum affitti stagionali

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Vademecum Adiconsum affitti stagionali
ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI E AMBIENTE
Promossa nel 1987 dalla Cisl
UFFICIO STAMPA ADICONSUM NAZIONALE
VADEMECUM ADICONSUM SUGLI AFFITTI STAGIONALI
Molti turisti o famiglie nella programmazione delle vacanze scelgono fra le varie strutture ricettive di
prendere in affitto un appartamento per uso turistico stagionale, affidandosi ad un’agenzia immobiliare o
direttamente al proprietario.
Se il contratto ha durata non superiore a trenta giorni in un anno, non c’è l’obbligo della registrazione.
Questo tipo di contratto ad uso abitativo è sottoposto alla stessa normativa del normale contratto di
locazione, ma si contraddistingue per due criteri:
• la temporaneità dell’uso che non dovrebbe superare i tre mesi
• il prezzo libero di affitto.
La locazione dovrebbe avvenire tramite imprenditore, senza precludere però al privato la possibilità di
affittare il proprio appartamento o di prolungare la durata del contratto oltre i tre mesi.
Adiconsum, per evitare spiacevoli sorprese, consiglia:
 di informarsi bene sullo stato dell’immobile prima di prenderlo in affitto, visitandolo possibilmente
di persona oppure visionandolo tramite foto o filmati. In caso di mancata rispondenza a quanto
promesso, denunciare subito le difformità a mezzo raccomandata A.R. al proprietario/agenzia con
la richiesta di risarcimento, e all’Ufficio Comunale e Provinciale del turismo;
 di stipulare il contratto in forma scritta (anche se non è obbligatorio) per cautelarsi e poter
dimostrare il contenuto dell’accordo nel caso di eventuali controversie, inserendo nello stesso il
maggior numero di informazioni possibili:
• nome, cognome e indirizzo del proprietario o dell’agenzia intermediaria;
• descrizione dettagliata dell’immobile con il numero dei vani;
• indicazione degli accessori e dei servizi compresi nel canone di locazione (giardino, box, posto
barca, cambio biancheria, ecc.);
• descrizione dell’arredamento e degli altri accessori (elettrodomestici, biancheria, stoviglie, ecc.);
• descrizione dei servizi in dotazione, quali acqua calda, acqua comunale, luce, gas,
riscaldamento/climatizzazione, telefono, avendo cura di prendere nota della lettura dei contatori;
• specificare quali servizi sono inclusi nel prezzo pattuito e quali dovranno essere pagati a parte a
consumo o forfettari;
• prima di sottoscrivere il contratto assicurarsi che l’immobile è coperto da polizza assicurativa per i
rischi legati all’utilizzazione (incendio, furto, responsabilità civile, ecc.);
• al momento della consegna delle chiavi, prima di firmare la specifica degli apparecchi/accessori
presenti controllarne l’esistenza e il funzionamento e, nel caso di difformità o anomalie farle
rilevare subito e annotarle nella nota per evitare discussioni e richieste di risarcimento al
momento della riconsegna dell’immobile;
• al momento di lasciare l’immobile far verificare al proprietario/agenzia immobiliare che l’immobile
si trova nelle stesse condizioni in cui era stato consegnato; in assenza di contestazioni farsi
rilasciare una ricevuta della regolare riconsegna e farsi restituire l’eventuale deposito cauzionale
versato;
• effettuare la lettura delle utenze per conteggiare i consumi se debbono essere pagati a parte;
• se durante la locazione si dovesse verificare l’urgenza di lavori di manutenzione per una durata
che supera un sesto dell’intero periodo di locazione, il conduttore avrà diritto ad un riduzione del
canone di affitto;
• se l’immobile divenisse inservibile causa un grave guasto (elettrico, idrico, ecc.) il conduttore ha
diritto alla restituzione dell’intero canone, oltre al risarcimento per la vacanza rovinata.
Riferimenti normativi: Legge, n° 217/83, Legge n° 431/98, Art. 1571 e ss. C.C.
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