Fatto giuridico: esame della formula. La rilevanza giuridica dei fatti
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Fatto giuridico: esame della formula. La rilevanza giuridica dei fatti
1 6. Fatto, atto e negozio giuridico: lezione definitiva FATTI, ATTI E NEGOZI GIURIDICI FATTO GIURIDICO (IN SENSO AMPIO) Fatto giuridico: esame della formula. La rilevanza giuridica dei fatti dipende unicamente da una valutazione dell’ordinamento. Varietà dei fatti giuridici rilevanti e diversa rilevanza dello stesso fatto giuridico. Per esempio: la morte cagionata da un incidente stradale dovuto a colpa di altro soggetto. Fatti giuridici e vicende delle situazione soggettive: rapporto di causa effetto fra i primi e le seconde. CLASSIFICAZIONE DEI FATTI GIURIDICI I fatti giuridici vengono distinti in: Fatti giuridici in senso stretto e Atti giuridici. A loro volta, i FATTI GIURIDICI IN SENSO STRETTO possono essere distinti in: FATTI NATURALI (o meri fatti). - Esempi: art. 2053; la prescrizione; la malattia nel rapporto di lavoro subordinato; la nascita (art. 1); la morte (art. 456 ss). B) ATTI MATERIALI. - Si tratta di atti o comportamenti dell’uomo che vengono presi in considerazione dall’ordinamento a prescindere dalla circostanza che siano volontari o involontari: rilevano unicamente per il loro risultato obiettivo. 1 2 6. Fatto, atto e negozio giuridico: lezione definitiva - Esempi: il ritrovamento di una cosa smarrita (invenzione: art. 927); la piantagione, edificazione o altre opere fatte sopra o sotto il suolo (accessione: art. 934); unione, commistione (art. 939); specificazione (art. 940). ATTI GIURIDICI Nozione. Sono i comportamenti umani consapevoli e volontari; la volontarietà è elemento costitutivo della fattispecie: conseguentemente, il comportamento involontario non può essere qualificato come atto giuridico e pertanto non è idoneo a produrre effetti. A loro volta, gli atti giuridici sono suscettibili di varie classificazioni, in parte sovrapponibili. Atti giuridici in senso stretto (detti anche meri atti) e negozi giuridici. ATTI GIURIDICI IN SENSO STRETTO: atti umani consapevoli e volontari ai quali l’ordinamento ricollega gli effetti a prescindere dalla circostanza che tali effetti siano o meno voluti da chi agisce. Dunque, rilevanza della volontà del comportamento, irrilevanza della volontà degli effetti. Esempi: l’atto di costituzione in mora; l’occupazione (art. 923) (Carnevali);la presa di possesso di un bene (art. 1140) (Carnevali, Torrente, Nuzzo); la fissazione o il trasferimento della residenza o del domicilio (art. 44 ss.) (Carnevali); il fatto illecito. A loro volta, gli atti giuridici in senso stretto possono suddividersi in atti leciti ed illeciti A) ATTI ILLECITI: in termini generali, e dunque anche per loro natura generici, qualsiasi atto consapevole o volontario o comunque imputabile ad un soggetto, che viola una norma giuridica e lede conseguentemente gli interessi da essa protetti. Dal suo compimento consegue l’applicazione di una sanzione. I tipi di illecito: civile; penale; amministrativo. Nell’ambito del diritto privato possiamo distinguere una nozione generale e generica di atto illecito, che coincide con la definizione che abbiamoappena formulato, da una nozione più specifica e tecnica di illecito civile. 2 3 6. Fatto, atto e negozio giuridico: lezione definitiva Illiceità dell’atto in senso generico: es., atto in violazione dell’art. 147; del 143; il contratto nullo. L’ILLECITO CIVILE: il comportamento lede un interesse particolare del soggetto, provocandogli un pregiudizio. Illecito contrattuale ed extracontrattuale. Tutela: risarcimento del danno. Altra forme di tutela oltre il risarcimento: l’inibitoria. B) ATTI LECITI In questo caso, la norma riconosce rilevanza giuridica, ricollegandovi effetti, ad una condotta lecita. ALTRE CLASSIFICAZIONI POSSIBILI Tutti gli atti giuridici sono inoltre suscettibili di ulteriori classificazioni. Operazioni e dichiarazioni. Le OPERAZIONI, denominate anche atti reali o comportamenti, consistono in azioni che determinano una modificazioni della realtà, cui conseguono determinati effetti giuridici. Esempi: la presa di possesso di un bene (art. 1140) (Carnevali, Torrente, Nuzzo); la fissazione o il trasferimento della residenza o del domicilio (art. 44 ss.) (Carnevali); la creazione del rapporto pertinenziale (art. 817) (Carnevali); l’occupazione (art. 923) (Carnevali); la destinazione del padre di famiglia nella costituzione delle servitù (art. 1062) (Carnevali); la creazione di un’opera dell’ingegno (Carnevali); la costruzione di una nave (Torrente); la distruzione di un testamento olografo (art. 684) (Nuzzo); la volontaria esecuzione di un contratto annullabile (art. 1444, comma 2: convalida tacita) (Nuzzo). Le DICHIARAZIONI sono atti diretti a comunicare ad altri il proprio pensiero, la propria opinione, il proprio stato d’animo o la propria volontà. A loro volta, le dichiarazioni possono essere distinte in dichiarazioni di volontà (dette anche negozi giuridici) e dichiarazioni di scienza. **************** IL NEGOZIO GIURIDICO 3 4 6. Fatto, atto e negozio giuridico: lezione definitiva Origine storica del concetto. Funzione ed utilità. Nozione ed elementi: volontà dell’atto (o della dichiarazione); volontà degli effetti. Volontà della dichiarazione. Conseguenze della mancanza di tale volontà. Esempi di mancanza. Volontà degli effetti. Esempi di tale volontà in alcuni negozi giuridici: Testamento; cambiale; compravendita. Volontà degli effetti=volontà negoziale Volontà degli effetti intesa come volontà degli effetti pratici. Teorie sul concetto di negozio giuridico Volontà puramente interna: non rileva Divergenza tra volontà e dichiarazione Esempi: errore ostativo; simulazione Teoria della volontà Teoria della dichiarazione Teoria dell’affidamento Il termine atto è utilizzato dal legislatore con un significato più ristretto. Esempi: art. 2; differenza con il 2047 e con gli atti dovuti (art. 1191). Il requisito della capacità è richiesto anche da altre norme: art. 1425; 84; 591. Altre norme che si riferiscono in generale agli atti g.: artt. 428; 320; 1350. Dichiarazioni di volontà e dichiarazioni di scienza: confessione (art. 2731); giuramento (at. 2737); riconoscimento di figlio naturale (art. 250). L’autonomia privata. Classificazioni degli atti giuridici. 4