STATUTO - Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio

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STATUTO - Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio
Sacro Militare Ordine Costantiniano
di San Giorgio
Delegazione Regionale Toscana
2007
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Gran Magistero
Real Deputazione
Commissione per l’Italia
Statuti
Preghiere
Documenti
Ruolo dei Cavalieri
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GRAN MAESTRO:
S.A.R. l’Infante di Spagna Principe Don Carlos di Borbone-Due Sicilie e
Borbone-Parma, Duca di Calabria, Conte di Caserta, Capo della Real
Casa di Borbone delle Due Sicilie, per Grazia di Dio e per diritto
ereditario XI Gran Maestro del Sacro Militare Ordine Costantiniano di S.
Giorgio, Gran Maestro dell’Insigne Real Ordine di S. Gennaro e
dell’Insigne Real Ordine di San Ferdinando e del Merito, Cavaliere
dell’Ordine del Toson d’oro, Presidente del Real Consiglio degli Ordini
Militari di Spagna.
GOVERNO DELL’ORDINE
REAL DEPUTAZIONE
GRAN PREFETTO:
S.A.R. Don Pedro di Borbone-Due Sicilie e Orléans, Duca di Noto.
GRAN PRIORE:
S.Em. Rev. il Signor Cardinale Dario Cardinale Castrillón Hoyos,
Prefetto Emerito della Sacra Congregazione per il Clero, Presidente della
Pontificia Commissione “Ecclesia Dei”.
GRAN CANCELLIERE:
S.E. Don Carlos Abella y Ramallo, Gentiluomo di Sua Santità, già
Ambasciatore di Spagna presso la Santa Sede e presso il Sovrano Militare
Ordine di Malta.
VICE GRAN CANCELLIERE:
S.E. Don Guy Stair Sainty
VICE PRIORE EMERITO
S.Em. Rev. il Signor Cardinale Antonio Innocenti, Prefetto Emerito della
Sacra Congregazione per il Clero.
VICE GRAN PRIORE:
S. Em. Rev. Mons. Marcelo Sánchez Sorondo, Vescovo Titolare di
Vescovio Forum Novum, Cancelliere della Pontificia Accademia delle
Scienze e della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali.
VICE GRAN PRIORE:
S.E.Rev. Mons.Jaume Traserra Cunllera Vescovo di Solsona
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PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE DEL NORD-AMERICA:
S. E. Professor Dr. Joseph P. Hagan, Gentiluomo di Sua Santità, PhD
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DEL PORTOGALLO:
S.E. il Marchese Don Filipe Alberto Folque de Mendoça (Loulé), Conte
di Rio Grande
PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE DEL LUSSEMBURGO
(coordinata dalla Commissione per l’Italia)
Nobile Angelo Federico Arcelli
ASSESSORE ECONOMICO-FINANZIARIO DELLA
DEPUTAZIONE:
S.E. Don Emmanuele Francesco Maria Emanuele y Messeri, Barone di
Culcasi
PRESIDENTE DELLA REAL DEPUTAZIONE:
S.E. il Conte Don Vincenzo Capasso Torre, Conte delle Pàstene, Patrizio
Napoletano, Presidente Emerito della Commissione per l’Italia
VICE PRESIDENTE DELLA REAL DEPUTAZIONE E
PRESIDENTE DELLA ASSOCIAZIONE DI GRAN BRETAGNA:
S.A.S. il Principe Rupert zu Loewenstein-Wertheim-Freudenberg, Conte
di Loewenstein-Scharffeneck
CO-SEGRETARIO DELLA REAL DEPUTAZIONE:
S.E. Don Julio de Prado e Colòn de Carvaj al, Conte della Conquista
CO-SEGRETARIO DELLA REAL DEPUTAZIONE:
S.E. il Nobile Alessandro dei Conti Mariotti Solimani, Patrizio Sabino
MEMBRI CONSIGLIERI DELLA REAL DEPUTAZIONE:
S.A.I.R. l’Arciduca Simeone di Austria, Principe Reale di Ungheria e
Boemia, etc.
S.E. il Nobile Avvocato Giorgio Angelozzi Gariboldi,
Camerino, Gentiluomo di Sua Santità.
Patrizio di
S.E. il Principe Don Giuseppe Bonanno, Principe di Linguaglossa,
Ambasciatore del Sovrano Militare Ordine di Malta.
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S.E. il Principe Don Nicolò Boncompagni-Ludovisi, Principe di
Piombino, Duca di Sora e Arce, Duca di Monterotondo, Patrizio
Napoletano, Nobile Romano Coscritto, Patrizio Veneto, di Ravenna, di
Bologna e di Orvieto, Nobile di Rieti, di Foligno e di Jesi.
S.E. il Principe Don Francesco-Saverio Caracciolo di Vietri, Patrizio
Napoletano.
S.E. il Marchese Don Roberto Dentice di Accadia, Patrizio Napoletano
S.E. il Principe Don Alberto Giovanelli
S.A.S. il Principe Don Maurizio Gonzaga di Vescovato, Principe del
S.R.I., Marchese del Vodice, Patrizio Veneto
S.E. il Prof. Dott. Joseph P. Hagan Phd, Gentiluomo di Sua Santità.
S.E. il Marchese Giuliano Malvezzi Campeggi di Dozza dei Conti della
Selva, Patrizio di Bologna
S.E. il Ven. Balì Prof. Dott. Fra John A. Macpherson, Phd, Membro
Sovrano Consiglio del Sovrano Militare Ordine di Malta, Gentiluomo di
S. Santità.
S.E. il Marchese Dom Felipe Alberto Folque de Mendica (Loulè), Conte
di Rio Grande
S.E. il Nobile Luigi Michelini, dei Conti di San Martino con Rivalta
S.E. il Nobile Don Giuseppe Moncada dei Principi di Paternò
S.E. il Nobile Lorenzo de Notaristefani, Patrizio di Ravello.
S.E. il Conte Pecori Giraldi e Conte del S.R.I., Patrizio Fiorentino.
S.E. il Marchese Don Domenico Serlupi Crescenzi Ottoboni, Patrizio
Romano, Vice-Gran Cancelliere dell’Ordine di S. Stefano Papa e
Martire, Gran Cancelliere dell’Ordine al Merito Civile di Toscana
S.E. il Duca Don Diego de Vargas Machuca, Marchese di Vatolla e di
San Vicente del Barco, Conte di Urgel, Signore di Vargas, Gentiluomo di
Sua Santità
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COMMISSIONE PER L’ITALIA
PRESIDENTE:
S.E. il Duca Don Diego de Vargas Machuca,
PRESIDENTE EMERITO
S.E. il Conte Don. Enzo Capasso Torre, Conte delle Pástene.
VICE-PRESIDENTE CON DELEGA PER NAPOLI E SICILIA
S.E. il Don Giuseppe Bonanno, Principe di Linguaglossa
CONSULTORE PER IL DIRITTO CANONICO:
Avv. Dott. Alfonso Marini Dettina
MEMBRI:
Rev. Mgr. Vittorino Canciani, Protonotario Apost., Ass. Granpriorale
Padre Enrico Bosoni, CSS, Cappellano Capo per l’Italia
Rev. Mgr. Alberto Vallini, Cappellano Capo per l’Italia Vicario
Mons. Gianfranco Ravasi Arcivescovo Presidente del Pont. Cons. di
Cultura
S.E. il Nobile Giorgio Angelozzi Gariboldi
S.E. il Conte D. Enzo Capasso Torre, Conte delle Pàstene
S.E. il Marchese Don Roberto Dentice di Accadia
S.E. il Principe Don Alberto Giovanelli
S.E. il Nobile Alessandro dei Conti Mariotti Solimani
Nobile Don Francesco Marullo di Condojanni,
S.E. il Nobile Lorenzo de Notaristefani,
S.E. il Marchese Don Domenico Serlupi Crescenzi Ottoboni,
Conte Luciano Valentini, Conte di Laviano
Ambasciatore Barone Gaetano Martinez Tagliavia di San Giacomo
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MEMBRI ONORARI DELLA REAL DEPUTAZIONE
S.E. Don Juan-Manuel Cavero de Carondelet e Bally, Duca di Bailén,
Grande di Spagna
S.E. Don Jose-Antonio Martínez de Villarreal e Fernandez-Hermosa,
Conte di Villarreal e Grande di Spagna
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DELEGATI TERRITORIALI
Cav. Gr.Cr. J.S. Avv. Gian Marino Delle Piane (Liguria e Piemonte)
Cav. J.S. Placca Oro, Avv. Roberto Saccarello (Viterbo e Tuscia)
Cav. J.S. Avv. Dario De Letteriis (Puglia)
Cav. di Giust. Dr. Don Ettore d’Alessandro dei duchi di Pescolanciano
(Toscana)
Cav. di Giust. Nobile Don Francesco Marullo di Condojanni (Sicilia
Orientale)
Cav. Gr. Cr. di Giust. Amb. Barone Don Gaetano Martinez di San
Giacomo (Sicilia Occidentale)
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STATUTO
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STATUTI
DEL SACRO MILITARE ORDINE COSTANTINIANO
DI SAN GIORGIO
sotto la regola di San Basilio
Dati in Cannes 20 luglio 1934; modificati 16 luglio 1943: ulteriormente
modificati Madrid 31 ottobre 1987 e 31 ottobre 2006
CAPITOLO I
FINALITÀ DELL'ORDINE
II Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio è un Ordine
equestre-religioso, il quale dalla sua remotissima origine, si propone la
Glorificazione della Croce, la Propaganda della Fede, e la difesa della
Santa Romana Chiesa, alla quale è strettamente legato per speciali
benemerenze acquisite in Oriente combattendo gli infedeli e per
molteplici prove di riconoscenza e di benevolenza avute dai Sommi
Pontefici.
E' così non solamente precipuo dovere dei Cavalieri di vivere da perfetti
cristiani, ma sarà proprio di essi l'associarsi a tutte quelle manifestazioni
che concorrono all'incremento dei principi religiosi nelle masse e
cooperare con tutti i mezzi perché si ridesti nella pratica la vita cristiana.
L'Ordine, a rinsaldare maggiormente le sue secolari istituzioni,
conciliandole con le esigenze dei tempi, che per la loro evoluzione hanno
trasformato tutto il regime della odierna società, si propone anche di dare
il suo maggior contributo di azione e attività alle grandi opere
eminentemente sociali dell'Assistenza Ospedaliera e della Beneficenza.
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CAPITOLO II
GRADI DELL'ORDINE E NUMERO DEI CAVALIERI
ARTICOLO I
I gradi dell'Ordine sono:
Bali Cavalieri di Gran Croce di Giustizia;
Cavalieri e Dame di Gran Croce di Giustizia;
Cavalieri e Dame di Gran Croce Jure Sanguinis;
Cavalieri e Dame di Gran Croce di Merito;
Cavalieri e Dame di Giustizia;
Cavalieri e Dame Jure Sanguinis;
Cavalieri e Dame di Merito;
Cavalieri e Dame di Ufficio (Croce al Merito);
Cappellani.
Commendatori sono i Cavalieri delle varie Categorie, i quali hanno fatto
donazione all'Ordine di una parte dei loro beni, rendendosi benemeriti.
ARTICOLO II
II numero dei Balì Cavalieri di Gran Croce di Giustizia non può essere
superiore a cinquanta, in memoria degli eletti personaggi prescelti dal
grande Costantino per la custodia del Labaro, e ciascuno di essi ha il
titolo di uno degli antichi Baliaggi o Priorati, e il trattamento di
Eccellenza e di Don.
Restano di soprannumero i Principi Reali e gli Eminentissimi Cardinali.
II numero dei Cavalieri di Gran Croce di Giustizia, Jure Sanguinis e di
Merito è limitato a centocinquanta.
II numero delle Dame di Gran Croce di Giustizia, Jure Sanguinis e di
Merito è limitato a centocinquanta.
E', invece, illimitato il numero dei Cavalieri e delle Dame degli altri
gradi.
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CAPITOLO III
CONDIZIONI DI AMMISSIONE
ARTICOLO I
La Croce Costantiniana può essere concessa a persone di qualsiasi
nazionalità che professino la Religione Cattolica Apostolica Romana, e
che siano fornite delle virtù che si addicono a un perfetto Cavaliere
Cristiano.
ARTICOLO II
La Collazione dell'Ordine è devoluta al Gran Maestro, secondo le norme
che seguono:
a) La dignità di Bali Cavaliere di Gran Croce di Giustizia è riservata a
Sovrani, Principi Reali, Cardinali di Santa Romana Chiesa e a
rappresentanti delle più illustri famiglie nobili.
b) La Gran Croce di Giustizia, è riservata ai rappresentanti delle più
illustri famiglie nobili che si siano distinti per eccezionali benemerenze
verso l’Ordine. Parimenti può essere conferita tale distinzione a Sovrani,
Principesse Reali e a qualche Dama di relevanza sociale. Sia per i
Cavalieri che per le Dame è necessario requisito il possedere nobiltà
generosa di almeno duecento anni nei quattro quarti, requisito richiesto
per l'intera categoria di Giustizia.
c) La Gran Croce Jure Sanguinis (per Cavalieri e Dame) è riservata a
coloro che, essendo antica e provata nobiltà, rivestano alte dignità o
ricoprano cariche di prestigio, o si siano distinti per eccezionali
benemerenze verso l’Ordine.
d) La Gran Croce di Merito (per Cavalieri e Dame) è riservata a coloro
che ricoprano cariche elevate o si fregino di alte onorificenze e si siano
distinti per meriti eccezionali confronti dell'Ordine o alla Chiesa.
e) La Croce di Giustizia (per Cavalieri e Dame) è riservata
esclusivamente a coloro chi facciano prove di nobiltà per quattro quarti
paterni e materni, giusta le antiche disposizioni statutarie, la risoluzione
Magistrale del 17 Aprile 1762 e le disposizioni del 10 gennaio 1850, o in
accordo con le disposizioni nelle regole aggiunti.
f) La Croce Jure Sanguinis (per Cavalieri e Dame) può essere concessa a
persone le quali, giusta il dispaccio 5 febbraio 1855, pur non essendo in
grado di fare tutte le prove richieste dalla categoria di Giustizia,
appartengano a famiglia di antica e provata nobiltà. Uno regolamento per
la gestione e l’esame delle provanze nobiliari per l’ammissione nella
Giustizia o Jure Sanguinis, sarà aggiunto agli statuti, con il regolamento
nobiliare nel real dispaccio del 29 novembre 1804, e nei dispacci
ministeriali del 9 febbraio 1849 e 10 gennaio 1850.
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g) La Croce di Merito (per Cavalieri e Dame) può essere concessa a
coloro i quali si siano resi meritevoli per pregi personali e per servigi,
particolarmente di natura religiosa, resi all'Ordine.
h) La Croce di Ufficio (per Cavalieri e Dame) può essere concessa a
coloro che hanno servito l'Ordine con merito personale ed è anche detta
"Riconoscimento del Merito".
i) Cappellani possono essere quei sacerdoti i quali, nell'esercizio del loro
ministero, hanno prestato o sono in grado di prestare utili servigi
all'Ordine.
ARTICOLO III
L'età minima consentita per l'ammissione all'Ordine è stabilita in anni
diciotto.
ARTICOLO IV
Agli Ecclesiastici è permesso di aspirare a ciascuno dei suddetti gradi,
purché abbiano i requisiti richiesti.
ARTICOLO V
II Gran Maestro si riserva la facoltà di concedere la Croce dell'Ordine,
Motu Proprio, in deroga ai precedenti Articoli II e III, pur rispettando il
numero delle alte categorie.
CAPITOLO IV
DECORAZIONI DISTINTIVI E UNIFORMI DELL'ORDINE
ARTICOLO I
La Croce del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio é d’oro
gigliato, smaltata di color porpora; ha forma greca, caricata alle quattro
estremità delle lettere I.H.S.V. (In Hoc Signo Vinces) e nel centro ha
monogramma PX con a lato le lettere greche Alfa e Omega. II nastro
dell'ordine è di seta ondata cilestre.
ARTICOLO II
I Balì Cavalieri di Gran Croce di Giustizia portano la Croce dell'Ordine,
larga 5 centimetri, sormontata dalla Corona Reale e dal Trofeo Militare in
oro, ed avente all'estremità un San Giorgio a cavallo (della dimensione di
cm. 3) in atto di ferire il dragone; il tutto è pendente da una fascia ondata
cilestre, larga cm. 10, che va dalla spalla destra al fianco sinistro.
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I detti Cavalieri portano anche sul lato sinistro del petto, una placca
filigranata in oro, a raggi uscenti, del diametro di cm. 9, caricata della
Croce dell'Ordine.
I Balì Cavalieri di Gran Croce di Giustizia, se Capi di Famiglie Reali, o se
ricoprono Alte Cariche nell'Ordine, possono essere autorizzati, per
speciale personale concessione scritta dal Gran Maestro, a far uso del
Collare Costantiniano in catena d'oro, formato da monogrammi
costantiniani, e avente appeso al centro un San Giorgio a cavallo.
I Cavalieri di Gran Croce di Giustizia, portano le stesse insegne dei Balì,
ma senza il San Giorgio a cavallo.
Le Dame di Gran Croce di Giustizia hanno la decorazione di un terzo più
piccola di quella dei Cavalieri (e questa dimensione è uguale per tutte le
categorie di Dame) sormontata dalla sola Corona Reale, senza il San
Giorgio a cavallo . La decorazione pende da una fascia di seta ondata
cilestre larga cm. 5 che va dalla spalla destra al fianco sinistro.
Parimenti di un terzo più piccola di quella dei Cavalieri è la placca da
portarsi sul lato sinistro del petto.
ARTICOLO III
I Cavalieri di Gran Croce Jure Sanguinis e di Merito portano le stesse
insegne dei Balì Cavalieri di Gran Croce di Giustizia ma senza il San
Giorgio a cavallo e senza il Trofeo militare sulla Corona Reale, se di Jure
Sanguinis; senza San Giorgio, Trofeo e Corona se di Merito. Hanno la
placca in argento invece che in oro, salvo Motu Proprio del Gran Maestro.
Le Dame di Gran Croce Jure Sanguinis e di Merito portano le stesse
insegne delle Dame di Gran Croce di Giustizia, ma senza la Corona Reale
sulla Croce. Hanno la placca in argento, invece che in oro, salvo Motu
Proprio del Gran Maestro..
ARTICOLO IV
I Cavalieri di Giustizia portano la Croce dell'Ordine larga cm. 4 e mezzo,
sormontata dalla Corona Reale e dal Trofeo Militare pendente al collo da
un nastro di seta ondata cilestre, largo cm. 5.
Portano anche la placca identica a quella delle due precedenti categoria di
Giustizia.
Le Dame di Giustizia portano la Croce dell'Ordine delle stesse dimensioni
di quella delle Dame di Gran Croce di Giustizia appesa ad una nocca di
seta ondata cilestre sulla spalla sinistra.
Hanno una placca identica a quella delle Dame di Gran Croce di
Giustizia.
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ARTICOLO V
I Cavalieri Jure Sanguinis hanno al collo la decorazione uguale a quella
dei Cavalieri di Giustizia, ma senza il trofeo militare.
La placca è in argento invece che in oro, salvo Motu Proprio del Gran
Maestro.
Le Dame Jure Sanguinis portano sulla spalla sinistra la decorazione
uguale a quella delle Dame di Giustizia. Hanno la placca in argento
invece che in oro.
ARTICOLO VI
I Cavalieri di Merito portano al collo la Croce dell'Ordine senza la Corona
Reale e senza il trofeo militare. Portano la placca di argento soltanto se
nominati di Motu Proprio dal Gran Maestro.
Le Dame portano la decorazione dell'Ordine, sospesa ad una nocca, sulla
spalla sinistra, senza la Corona Reale sulla Croce; esse non portano la
placca.
ARTICOLO VII
I Cavalieri e le Dame d'Ufficio portano la Croce dell'Ordine, senza la
Corona Reale, pendente da un nastro di seta ondata celeste da portarsi al
lato sinistro del petto, largo rispettivamente 4,5 e 3,0 centimetri.
ARTICOLO VIII
I Cappellani portano al collo, pendente da un laccio di seta celeste, la
Croce dell'Ordine sormontata dalla sola Corona Reale.
Sul lato sinistro del petto, per Real Dispaccio del 27 Ottobre 1815 hanno
una placca in argento, di un terzo più piccola di quella dei Cavalieri e con
raggi rientranti nei bracci della Croce.
ARTICOLO IX
I Cavalieri Costantiniani laici possono usare l’uniforme approvata con
Decreto Magistrale del 12 Febbraio 1912.
In forza di tale Decreto l'uniforme consiste in una tunica e calzoni di
colore bleu de roi con bande ai calzoni, spalline e cintura oro, colletto e
paramenti bianchi ricamati in oro secondo i gradi, il tutto giusta i figurini
annessi al predetto Decreto.
II cappello di forma simile a quella degli altri Ordini Equestri con
coccarda cilestre.
Portano la spada e gli speroni.
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ARTICOLO X
I Cavalieri e le Dame laici possono indossare durante le cerimonie
religiose il manto cerimoniale approvato per le diverse categorie, con
Decreto Magistrale, in panno “bleu de roi” recante sul lato sinistro la
Croce dell’Ordine larga cm 25; il collo del mantello è di velluto rosso,
decorato da fregi d’oro secondo il loro grado, e tenuto da due fermagli
rotondi, caricati della Croce dell’Ordine, contornati di foglie di alloro,
uniti da una catena pure d’oro.
CAPITOLO V
CARICHE E DIGNITA'
ARTICOLO I
II Supremo Reggitore e Prima Dignità dell'Ordine è il Gran Maestro, con
tutti quei diritti tradizionali che si rilevano dalle speciali concessioni e
dalle Bolle dei Romani Pontefici.
La dignità di Gran Maestro, riservata alla Casa di Borbone, in quanto
erede della Casa Farnese, si trasmette per successione di primogenitura;
in mancanza di eredi, la successione stessa ha luogo per destinazione
testamentaria; se questa manchi, tutti i Balì Cavalieri di Gran Croce di
Giustizia, in virtù delle antichissime consuetudini, e secondo lo spirito
degli Statuti Farnesiani, approvati dalla Santa Sede, si riuniranno per
eleggere fra loro stessi il nuovo Gran Maestro.
ARTICOLO II
L'elezione sarà fatta per votazione a scrutinio segreto, e risulterà eletto
quel Cavaliere il quale, in tre votazioni successive, avrà ottenuto
complessivamente il maggior numero dei voti.
In caso eccezionale di parità di voti, quello del Gran Prefetto sarà reso
palese, e conterà doppio.
ARTICOLO III
Sarà chiesta dal Gran Maestro, secondo l'uso, al Santo Padre la nomina
presso l'Ordine di un Consigliere Ecclesiastico, che sarà Gran Priore, il
quale rappresenta i legami di tradizionale, filiale devozione che unirono
sempre la Sacra Milizia alla Chiesa.
ARTICOLO IV
II Gran Maestro nomina un Gran Prefetto, un Gran Cancelliere, un Gran
Priore, un Gran Tesoriere, un Auditore-Generale ed un Segretario.
Nomina anche almeno dodici Consiglieri i quali, unitamente ai suddetti,
formano la Deputazione incaricata del Governo dell'Ordine. .
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CAPITOLO VI
GOVERNO DELL'ORDINE
ARTICOLO I
La Direzione morale, disciplinare e amministrativa dell' Ordine è affidata
dal Gran Maestro alla Deputazione, composta quindi, di almeno diciotto
membri, con sede in Madrid.
Essa è formata dal Gran Prefetto, dalle Quattro Grandi Cariche
dell'Ordine, dal Segretario, e dagli altri membri Consiglieri, tutti nominati
dal Gran Maestro.
Il Gran Prefetto è normalmente il Presidente della Deputazione.
I Vice Presidenti (normalmente due) sono dal Gran Maestro scelti tra i
Consiglieri che non rivestano cariche; ad uno dei Vice Presidenti può
essere conferita la qualifica di Primo Vice Presidente.
ARTICOLO II
La Deputazione:
1.
Soprintende alla organizzazione generale di tutte le opere civili e
religiose in conformità delle finalità dell'Ordine.
2.
Propone al Gran Maestro le domande di ammissione dei Cavalieri
e delle Dame che abbiano i requisiti voluti, e le espulsioni dall'Ordine di
coloro che si siano resi immeritevoli di appartenervi.
3.
Forma i bilanci, regola l'amministrazione e le opere civili
dell'Ordine e, d'intesa col Gran Priore, stabilisce i servizi religiosi.
4.
Delibera il conto delle gestioni finanziarie ed ogni anno ne
compila la relativa relazione da spedirsi al Gran Maestro per il benestare.
5.
Stabilisce tutto il cerimoniale dell'Ordine.
6.
Delibera su tutti gli atti che riguardano l'Ordine e nell'uso delle
entrate, salvo approvazione del Gran Maestro.
ARTICOLO III
Le attribuzioni del Presidente della Deputazione sono:
a.
Disporre le convocazioni della Deputazione e reggerne le
adunanze.
b.
Aver cura delle deliberazioni prese dalla Deputazione.
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c.
Procedere, assistito dal Segretario, alla verifica di cassa, facendo
compilare un apposito verbale da sottoscrivere dalle parti.
d.
Presentare alla Deputazione il conto reso dal Gran Tesoriere e
spedirlo per l'approvazione al Gran Maestro.
e.
Firmare la corrispondenza ufficiale con il Gran Maestro e anche
(quando non ne dia incarico al Gran Cancelliere o al Segretario) con
Autorità, Enti ecc.
f.
Accertarsi della regolarità di ogni ramo del servizio.
ARTICOLO IV
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne assumerà le
funzioni il Primo Vice Presidente.
CAPITOLO VII
ATTRIBUZIONE DELLE CARICHE
ARTICOLO I
II Gran Prefetto è la prima Autorità dell'Ordine dopo il Gran Maestro, e
normalmente lo rappresenta.
In caso di mancanza del Gran Maestro o durante la minore età di lui, ne
assumerà le funzioni: nel primo caso provvederà, entro un periodo di
tempo di sei mesi, a riunire tutti i Balì Cavalieri di Gran Croce di
Giustizia per la elezione del nuovo Gran Maestro (v. Art. I del Cap. V).
ARTICOLO II
A1 Gran Cancelliere e affidata la Cancelleria dell'Ordine. Tiene in
consegna tutti i documenti riguardanti le nomine dei Cavalieri,
controfirma i Decreti di nomina, firma i mandati di pagamento, e li passa
al Gran Tesoriere per la esecuzione.
In caso di assenza o di impedimento del Gran Cancelliere, ne assumerà le
funzioni il Vice-Gran Cancelliere.
ARTICOLO III
I1 Gran Priore, Consigliere Ecclesiastico della Deputazione, ha la
sopraintendenza spirituale dell'Ordine, e la sorveglianza diretta dei
Cappellani.
Esso è scelto tra gli Ecclesiastici più chiari dell'Ordine e, qualora non
abbia la Gran Croce, questa è senz'altro a lui conferita all'atto della
nomina a Gran Priore, restando in ogni caso non compreso nel numero di
centocinquanta stabilito dall'Art. II del Capitolo II.
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In caso di assenza o di impedimento del Gran Priore, ne assumerà le
funzioni uno dei Vice-Gran Priori.
I Presidenti delle Commissioni nazionali, con l’assenso del Gran Maestro
ed allo scopo di favorire il miglior governo spirituale dell’Ordine,
possono nominare un Cappellano Capo per la rispettiva nazione, il quale
coadiuva il Gran Priore o i Vice Gran Priori nelle loro proprie funzioni.
ARTICOLO IV
II Gran Tesoriere, o l’ufficio incaricato dal Gran Maestro con sue
funzioni, ha il delicato incarico di custodire la cassa dell'Ordine, ed è
l'unico abilitato al maneggio dei valori di pertinenza dell'Ordine.
Dà esecuzione di mandati di pagamento che gli saranno trasmessi;
riscuote le somme per conto dell'Ordine, e rilascia le relative quietanze.
Annualmente (normalmente nel mese di Aprile) presenta alla
Deputazione il conto consuntivo dell'anno chiuso il 31 Dicembre, ed il
bilancio preventivo per l'anno in corso.
In caso di assenza o di impedimento del Gran Tesoriere, ne assumerà le
funzioni il Vice-Gran Tesoriere o l’ufficio incaricato con sue funzioni.
ARTICOLO V
Il titolo di Grande Inquisitore sarà sostituto con titolo “AuditoreGenerale”. L’Auditore-Generale veglia sull'esatto adempimento delle
disposizioni statutarie dell'Ordine, ed ogni qualvolta dovesse accertare
che Cavalieri Costantiniani si comportino in modo contrario ai loro doveri
cavallereschi, ne riferirà al Gran Prefetto, il quale, a sua volta, dovrà
renderne edotta la Deputazione per provocare, se necessario, i
provvedimenti del caso.
ARTICOLO VI
Il Segretario della Deputazione coadiuva il Gran Cancelliere nella tenuta
della Cancelleria e nel disbrigo delle pratiche della corrispondenza; tiene
in consegna i registri e i protocolli dell’Ordine, dirama gli avvisi di
convocazione della Deputazione e redige i verbali delle sedute di essa,
come di quelle del Consiglio di Presidenza.
ARTICOLO VII
Per il miglior funzionamento dell’Ordine possono essere nominati,
Commissioni o Associazioni nazionali, Coordinatori, Delegati, come
rappresentanti aventi competenza territoriale.
ARTICOLO VIII
Sono consentite nelle varie Nazioni le Associazioni Nazionali dei
Cavalieri Costantiniani uniti con l’Associazione Internazionale con Sede
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in Madrid, ed in tal caso, la nomina dei Presidenti delle Associazioni
stesse è decisa, udita la Deputazione, dal Gran Maestro, al quale verranno
anche sottoposti per l'approvazione, gli Statuti delle Associazioni
costituende.
CAPITOLO VIII
TORNATE, DELIBERAZIONI
ARTICOLO I
La Deputazione si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie. Le tornate
ordinarie hanno luogo due volte l'anno (normalmente in Aprile e
Novembre).
Le sedute straordinarie saranno tenute per disposizione del Gran Maestro,
in seguito a convocazione del Presidente, o per istanza di almeno sette
membri della Deputazione.
Le sedute della Deputazione non sono valide se non vi partecipino
almeno sei membri: fra i quali il Presidente, o uno dei Vice Presidenti, e
una delle Grandi Cariche.
Non è stabilito il numero delle riunioni del Consiglio di Presidenza.
Le sedute straordinarie del Consiglio di Presidenza, per essere valide,
devono aver presenti almeno quattro membri del Consiglio medesimo.
ARTICOLO II
Ogni membro della Deputazione ha il diritto di fare le proposte che ritiene
opportune. Qualora queste venissero respinte, il proponente può fare
iscrivere il suo voto nel verbale delle deliberazioni.
CAPITOLO IX
FUNZIONI SACRE
Le Funzioni Sacre saranno stabilite dal Gran Priore d'accordo con la
Deputazione e con l'approvazione del Gran Maestro.
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CAPITOLO X
BANDIERA DELL'ORDINE
Il vessillo dell'Ordine, nelle grandi adunanze e nelle sacre funzioni, è il
Labaro Costantiniano, modellato sull'antico storico Labaro del Gran
Costantino.
Il vessillo assegnato nelle funzioni civili per le opere di assistenza
ospedaliera, di soccorso e di beneficenza, è la Bandiera di seta bianca,
con la Croce Costantiniana nel centro, di colore porporino.
DISPOSIZIONE FINALE
I presenti Statuti non modificano i privilegi concessi in passato dalla
Santa Sede Apostolica al Sacro Militare Ordine Costantiniano di San
Giorgio ed ai suoi membri.
Cannes 20 luglio 1934, 16 luglio 1943.
FERDINANDO DI BORBONE
Duca di Calabria
Modifiche 31 ottobre 1987, e 31 ottobre 2006
CARLO DI BORBONE
Infante di Spagna, Duca di Calabria
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SUA ALTEZZA REALE DON CARLO DI BORBONE DUE
SICILIE E BORBONE PARMA, INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI
CALABRIA, CONTE DI CASERTA, CAPO DELLA DINASTIA
REALE E DELLA FAMIGLIA DELLE DUE SICILIE, PER
GRAZIA DI DIO E DIRITTO EREDITARIO, UNDICESIMO
GRAN MAESTRO DEL SACRO MILITARE ORDINE
COSTANTINIANO DI SAN GIORGIO.
CARLO DI BORBONE Duca di Calabria
Qui decreta che gli Statuti del Sacro Militare Ordine promulgati da Sua
Altezza Reale, Don Ferdinando Pio di Borbone Due Sicilie, Duca di
Calabria, nono Gran Maestro dell'Ordine, addì 16 Luglio 1943, modificati
il 31 ottobre 1987 con effetto 1° gennaio 1968, sono ampliati come segue:
UNO: Per speciale concessione di Sua Altezza Reale il Gran Maestro e,
conforme alle tradizioni dell'Ordine, la Croce Costantiniana può venir
concessa in circostanze eccezionali, a Dame e Gentiluomini Cristiani di
alto lignaggio o che abbiano compiuto grandi imprese pubbliche, che
tuttavia non professino la Religione Cattolica, Apostolica, Romana.
DUE: Tali concessioni sono rispettose delle medesime categorie e gradi e
degli stessi requisiti Nobiliari-Familiari, in vigore, ma hanno titolo e
designazione di "Onore".
Nuove categorie pertanto sono: Onore e Giustizia, Onore e Jure Sanguinis
e Onore e Merito ed i gradi sono quelli di Balì Gran Croce d'Onore e
Giustizia, Cavaliere e Dama Gran Croce di ognuna delle tre categorie,
Cavaliere e Dama di ognuna delle tre categorie, e Cavaliere d'Onore e
Ufficio.
TRE: I Gentiluomini e le Dame a cui sia stata concessa la Croce
Costantiniana d'Onore, non saranno membri dell'Ordine Costantiniano,
ma si considereranno decorati con la Croce Costantiniana. La concessione
della Croce Costantiniana, può essere sospesa o revocata nelle circostanze
in cui si sospenderebbe un membro dell'Ordine o si radierebbe lo stesso
dai Ruoli.
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QUATTRO: I nomi di quei Cavalieri e Dame decorati con la Croce
Costantiniana di Onore, appariranno nell'Albo o Ruolo dell'Ordine, in
posizione immediatamente seguente i nomi dei membri dell'Ordine
appartenenti alla categoria equivalente. Essi porteranno le medesime
decorazioni dei membri dell'Ordine.
CINQUE: Quei Cavalieri e Dame dell'Ordine Costantiniano che non
dovessero professare la Religione Cattolica Apostolica Romana, e che per
speciale concessione di Sua Altezza Reale il Gran Maestro o dei suoi
Predecessori, fossero già membri dell'Ordine, sono immediatamente
trasferiti alla categoria di "Onore".
Madrid, 19 Settembre 1988, Festività di San Gennaro.
CARLO DUCA DI CALABRIA G.M.
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REGOLAMENTO ARALDICO INSEGNE DELL'ORDINE E DEL
GRAN MAGISTERO
La Croce greca gigliata d'oro, smaltata di color porporino, caricata alle
estremità delle lettere IHSV (In Hoc Signo Vinces), e in centro del
Cristogramma XP e ai lati delle lettere A e W (Alfa e Omega). La stessa
circondata dal Collare Costantiniano in catena d'oro, formato da
monogrammi costantiniani, connesso con la Croce dell'Ordine cinta da
corona di alloro, con San Giorgio a cavallo in atto di uccidere il drago,
pendente.
BALI', CAVALIERI DI GRAN CROCE DI GIUSTIZIA
Sono autorizzati a portare la Croce dell'Ordine quale Capo del proprio
stemma nobiliare; quest’ultimo può essere cinto dal Collare Costantiniano
(per coloro che lo hanno ricevuto), oppure dal nastro blu cielo, con la
Croce, la Corona, il Trofeo Militare e il S. Giorgio a cavallo che uccide il
drago, sospeso il tutto.
CAVALIERI DI GRAN CROCE DI GIUSTIZIA
Sono autorizzati a cingere il proprio stemma col nastro blu cielo e la
placca d'oro di Giustizia, sospesa.
CAVALIERI DI GRAN CROCE JURE SANGUINIS E DI MERITO
Sono autorizzati a cingere il proprio stemma col nastro blu cielo e la
placca d'argento, sospesa.
CAVALIERI DI GIUSTIZIA
Sono autorizzati a cingere il proprio stemma col nastro blu cielo (in
proporzione più stretto della banda di Gran Croce) e la Croce dell'Ordine,
con Corona e Trofeo Militare, sospesi.
CAVALIERI JURE SANGUINIS
Sono autorizzati a cingere il proprio stemma a partire dalla terza zona
superiore dello scudo, col nastro blu cielo e la Croce dell'Ordine con la
Corona, sospesa.
CAVALIERI DI MERITO
Possono appendere la Croce dell'Ordine al nastro blu cielo al di sotto
dello scudo.
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CAVALIERI DI UFFICIO
Possono appendere la Croce dell'Ordine, al di sotto dello scudo
CAVALIERI D'ONORE
Nelle varie categorie, hanno diritto ai medesimi privilegi araldici dei
membri dell'Ordine, salvo la variante dei colori del nastro.
CARLO, GRAN MAESTRO
Madrid, 27 Novembre 1988
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STORIA DEL SANTO
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Don Carlos ed il Santo Papa
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IL CULTO DI SAN GIORGIO
La più antica leggendaria passio Georgi è contenuta nel palinsesto greco
del 954, custodito presso la biblioteca nazionale di Vienna. Dalle
passiones greche e poi da quelle successive del periodo delle Crociate
derivano le principali notizie intorno al culto di detto Santo. Giorgio
nacque in Cappadocia, ove fu educato dai genitori fin dalla infanzia ai
principi religiosi. Entrò nella milizia locale diventandone ufficiale sotto il
re persiano Daciano (o imperatore romano Diocleziano), allorquando fu
ordinato a settantadue re di prendere misure di persecuzione contro i
cristiani. Giorgio di Cappadocia, che si era convertito al cristianesimo,
non solo rifiutò tali comandi ma, dopo aver donato ai poveri tutti i suoi
beni, confessò davanti alla corte il suo credo religioso. Al rifiuto di
porgere sacrifici alle divinità pagane, Giorgio fu percosso ed
imprigionato. In carcere, lo stesso ebbe una visione del Signore, in cui si
preannunciavano tormenti della durata di sette anni, nonché tre volte la
morte e tre la resurrezione. Tra i suoi prodigi si menzionano la
conversione del “magister militum” Anatolio con tutta la sua guarnigione
(passata a fil di spada), la resurrezione di ben 17 persone morte da più di
quattrocento anni, aver abbattuto gli idoli pagani all’interno di un tempio
per mezzo del solo soffiare. Dopo essere risorto per la terza volta, Giorgio
subì la condanna a morte per decapitazione e prima che cadesse tronca la
testa il medesimo pregò Dio di incenerire l’imperatore ed i settantadue
re. L’anno del martirio fu fissato, in base al Chronicon alexandrinum seu
paschale (PG, XCVI, col. 680), alla data del 284 (altra tesi riferisce il
249-51 o 303 epoca di Diocleziano). Il leggendario episodio della
uccisione del drago e relativa liberazione di una fanciulla ad opera di
Giorgio si tramanda essere nato al tempo dei cavalieri Crociati, devoti al
Santo, a seguito di una fraintesa interpretazione di una immagine
dell’imperatore Costantino descritta da Eusebio ( Vita Constantini, III , 3,
XX , col. 1058). Il sepolcro ove riposarono le spoglie di S.Giorgio è
quello venerato in Lydda (Palestina), su cui ancora si rinvengono i resti
archeologici di una basilica dell’epoca e stile costantiniano. Le reliquie
furono traslate durante l’invasione persiana all’inizio del sec.VII.
S.Gregorio, vescovo di Tours, ricordò la traslazione di parti di ossa del
Santo a Limoges ed a Le Mans, mentre il cranio giunse a Roma per essere
venerato nella basilica di S. Giorgio in Velabro. Nella cattedrale di
Ferrara (poi dedicata a S.Giorgio) nel 1110 fu traslato un braccio del
Santo e successivamente vi giunse anche parte del suddetto cranio. Il
culto di S.Giorgio si è diffuso in diversi paesi e tante furono le chiese
dedicate in suo onore. Un monastero con relativa chiesa esisteva in
Gerusalemme sin dal VI secolo, così come a Gerico nel medesimo
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periodo. In Iraq si contavano numerose chiese, mentre fu altrettanto
grande la venerazione di S.Giorgio in Etiopia e Georgia. In Inghilterra il
culto per il martire S.Giorgio si diffuse notevolmente dopo la conquista
normanna, durante la quale di edificarono numerose basiliche in suo
nome. In epoca medioevale e nel corso delle crociate vari sovrani
anglosassoni venerarono il santo palestinese (re Enrico III impose la festa
di Giorgio, Edoardo III fondo nel 1348 l’Ordine di S.Giorgio o della
Giarrettiera). Il Santo Giorgio è protettore dei cavalieri e militari, degli
armaioli, degli arcieri e alabardieri. A lui si indirizzano le preghiere
contro i serpenti velenosi, nonché per scongiurare lebbra e peste.
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STORIA DELL'ORDINE
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Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio
L’origine leggendaria dell’Ordine si rifà all’episodio celestiale della
visione della croce luminosa, sormontata dal motto “In hoc Signo
Vinces”, da parte dell’imperatore Costantino (28 ott.312 d.C.),
allorquando correvano i preparativi per la battaglia finale contro il rivale
Massenzio. Detto simbolo cristiano fu apposto su scudi, elmi, spade e sul
vessillo,che prese il nome di “labarum”(bandiera della vittoria) ed
affidato in custodia a 50 cavalieri scelti dall’imperatore(Cavalleria Aurata
Costantiniana). L’Ordine Angelico Aureato Costantiniano risulta,
comunque, istituito nell’anno 1190 dall’imperatore Isacco II Angelo
Comneno.
La denominazione di “Angelico” gli derivò dal cognome del supposto
fondatore, quella di “Aureato” dal collare d’oro finissimo che portavano i
dignitari, quella di “Costantiniano” dalla discendenza da Costantino,
vantata dal fondatore stesso; l’invocazione di San Giorgio si riferisce al
patronato del Santo guerriero di Cappadocia.Più che ad un vero e proprio
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atto di fondazione, l’indicazione dell’anno 1190 si richiama alla datazione
dei primi statuti così come essi, assai più tardi, vennero pubblicati. La
mancanza di genuinità di detti statuti ed una indubbia serie di discordanze
nei contenuti, che ne pregiudicano l’autenticità storica, fanno piuttosto
ritenere che ,in realtà, l’Ordine Costantiniano possa essere stato istituito
dai Latini durante il periodo del loro Impero costantinopolitano ed
ereditato dall’Imperatore Michele VIII Paleologo all’atto in cui questi,
abbandonata Nicea, riconquistò Bisanzio. Dall’epoca del figlio e
successore di Michele Paleologo, Andronico II (anni 1282-1328), si ha
poi notizia certa della concessione della dignità cavalleresca da parte del
Cesare orientale ad alcuni suoi fedeli, quorum aliqui equestrem
dignitatem e manu Imperatoris acceperunt. La dignità magistrale
dell’Ordine rimase unita alla dinastia dei Paleologo, ma la storia
dell’Ordine Costantiniano per tutto il periodo della sua permanenza in
Oriente è, in pratica, del tutto sconosciuta, né si ha notizia che esso abbia
preso parte a qualche fatto d’armi. Sotto i colpi del sultano di Turchia,
Maometto II, l’Impero Romano d’Oriente scomparve con la presa di
Costantinopoli del 29 maggio 1453: nel corso della furiosa battaglia
cadde combattendo l’ultimo Paleologo regnante, che portava il nome
glorioso del fondatore della più grande città d’Europa orientale. Caduta
Costantinopoli, i membri delle grandi case dell’Impero Romano-orientale,
sfuggiti al massacro, si trasferirono, nella loro maggioranza, in territorio
italiano, sede del Romano Pontificato cui domandarono, spesso
ottenendole, assistenza e protezione.Nel corso del primo quarto del XVI
secolo, la casa degli Angelo di Drivasto, i cosiddetti “principi di
Tessaglia”,ricostituì -fondandolo ex novo- l’Ordine Costantiniano
assumendone il Gran Magistero e dotandolo di statuti promulgati nel
1522 e nel 1575: la Sede Apostolica, con bolla del 17 luglio 1551,
riconobbe e confermò l’esercizio della dignità magistrale ad Andrea e
Gerolamo Angelo di Drivasto. Corrente l’anno 1623, la suprema guida
dell’Ordine venne ceduta a Marino Caracciolo, 3° principe di Avellino,
con conferma di Papa Urbano VIII accordata in data 23 novembre dello
stesso anno. Si noti come detto trasferimento, effettuato con il consenso
della Santa Sede, costituisca piena prova della natura giuridica gentilizia
dell’Ordine. Morto il principe di Avellino, però, la dignità magistrale
tornò nuovamente agli Angelo nel 1630 finché, nel 1697, Giovanni
Andrea Angelo di Drivasto ne fece rinuncia in favore di Francesco
Farnese, duca di Parma e Piacenza, e dei suoi eredi e successori: tanto
l’Impero, quanto il Sommo Pontificato concedettero la loro approvazione.
Fu in questo periodo che, a somiglianza di quanto aveva fatto l’Ordine
Teutonico nei territori imperiali, l’Ordine Costantiniano armò un
reggimento di fanteria, comandato da Cavalieri, che partecipò con onore
alla campagna dalmata tra il 1715 e il 1719. I Farnese, ormai prossimi ad
estinguersi, stabilirono che il Gran Magistero sarebbe dovuto passare al
personaggio “propinquier defunto Magno Magistero, propugnatus ex
genere Farnesio”. In tal modo,morto nel 1731 l’ultimo duca di Parma,
Antonio, la dignità si trasferì all’Infante don Carlo, figlio di Elisabetta
Farnese e di Filippo V, re di Spagna. Divenuto Carlo re di Napoli nel
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maggio del 1734, la sede dell’Ordine fu spostata nella capitale
meridionale; da allora, sia pure con qualche contrasto prima con Maria
Luisa d’Austria, divenuta signora del ducato parmense all’atto della
Restaurazione, e poi con i Borboni della linea di Parma, l’Ordine
Costantiniano è rimasto legato con finalità di sostegno alla Chiesa
Cattolica e alla Casa di Borbone Due Sicilie, il cui attuale rappresentante
è l’infante di Spagna Don Carlos Borbone duca di Calabria. L'Ordine è
oggi riconosciuto da diversi Stati, fra i quali l'Italia che ne autorizza l'uso
mediante provvedimento del Ministero per gli Affari Esteri.
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PREGHIERE
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PREGHIERA DEL CAVALIERE
COSTANTINIANO DI SAN GIORGIO
Signore Gesù, che Vi siete degnato farmi partecipare alla Milizia dei
Cavalieri Costantiniani di San Giorgio, Vi supplico umilmente di
intercedere con la Beata Vergine di Pompei, Regina delle Vittorie, il
valoroso San Giorgio martire, Vostro Glorioso Cavaliere, e tutti i Santi, di
aiutarmi a restare fedele alle tradizioni del nostro Ordine, praticando e
difendendo la Santa Religione Cattolica, Apostolica, Romana contro
l’assalto dell’empietà. Essa diventi per me armatura di fede e scudo di
buona volontà, sicura difesa contro le insidie dei miei nemici tanto visibili
quanto invisibili.
Vi prego affinché possa avere la grazia di esercitare la carità verso il
prossimo e specialmente verso i poveri e i perseguitati a causa della
Giustizia. Datemi infine le virtù necessarie per realizzare secondo lo
spirito del Vangelo, con animo disinteressato e profondamente cristiano,
questi santi desideri, per la maggior Gloria di Dio, la Glorificazione della
Santa Croce e la propaganda della Fede, per la pace del Mondo ed il bene
dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio.
Amen
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OREMUS
Pro Pace
Omnipotens sempiterne Deus qui caelestia simul et terrena moderaris, da
servis tuis illam quam mundus dare non potest pacem, ut corda nostra
mandatis tui dedita et hostium sublata formidine tempora sint tua
protectione tranquilla.
Pro Summo Pontefice
Deus omnium fidelium pastor et rector famulum tuum Benedictum
Decimum Sextum quem pastorem ecclesiae tuae pracesse voluisti
propitius respice. Da ei, quaesumus verbo et exemplo, quibus praeest
proficere, ut ad vitam una cum grege sibi credito, perveniat sempiternam.
Pro ecclesisticis ordinibus
Deus cujus spiritu totum ecclesiae corpus sanctificatur et regitur, exaudi
nos pro universis ecclesiasticis ordinibus humiliter supplicantes, ut
gratiae tuae numere, ab omnibus tibi gradibus fideliter serviatur.
Pro Magno Magistro
Protende Domine famulo tuo Carolo Hispaniarum Infante, Calabriae
Duce, Decimo primo Supremo Ordinis nostri Magistro dexteram caelesti
auxili, ut tua protectione munitus, perpetuo sit justus, fortis, pius,
providus, ac indefessus hujus sacri ordinis rector, infidelium expugnator,
Justitiae cultur, meritorum et de meritorum renumerator: Ecclesiae tuae
sanctae, et catholicae fidei defensor ad dectus, et laudem tui nominis
gloriosi, et post diuturnam felitatem in terris, aeterna beatitudine, te
largiente per fruatur in caelis.
Pro fratribus, propinquis et benefactoribus
Ineffabilem clementiam tuam Domine suppliciter deprecarum, ut nostrae
religionis frates, propinquos, et benefactores, cunctis tuearis adversis, et
intercedente beata, et gloriosa semper Virgine Dei Genitrice Maria, cum
beato Georgeo, et omnibus Sanctis caelestia illis dona multiplices, ut tibi
laudabiliter servientes; post mortalis vitae decursum, ad aeterna in caeli
gaudia sublimari mereantur. Per Dominum nostrum, ec.
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Pater Noster
Pater Noster, qui es in caelis,
Sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum,
Fiat voluntas tua,
sicut in caelo, et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
Et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem,
Sed libera nos a malo.
Amen.
Salve, Regina
Salve, Regina, Mater misericordiae,
vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules filii Hevae,
ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia, ergo, advocata nostra, illos tuos
misericordes oculos ad nos converte;
et Iesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exilium ostende.
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.
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MODALITA' PER L’AMMISSIONE
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ELENCO DEI DOCUMENTI NECESSARI PER
L'AMMISSIONE DEI POSTULANTI:
-
domanda manoscritta indirizzata a S.A.R. Don Carlos di Borbone
su carta bianca (facsimile allegato - Mod. A 02);
presentazione di due cavalieri di giustizia o almeno di uno di
Giustizia ed uno Jure Sanguinis (allegato);
curriculum vitae;
dichiarazione privacy (allegato);
presentazione di un sacerdote (allegato);
certificati religiosi di battesimo e, se coniugato, di matrimonio;
dichiarazione di non appartenenza ad ordini o congregazioni non
approvate dalla Santa Sede. (allegato);
L'INGRESSO NELLE CATEGORIE NOBILIARI
L'ingresso nelle categorie nobiliari (Giustizia e Jure Sanguinis) del
S.M.O. Costantiniano di San Giorgio è riservato esclusivamente a:
-
iscritti e legittimi discendenti di iscritti all'Elenco Ufficiale Nobiliare
Italiano Consulta Araldica del Regno - 1921 (pubblicato nel 1922);
-
iscritti e legittimi discendenti di iscritti all'Elenco Ufficiale della Nobiltà
Italiana Consulta Araldica del Regno - 1933 e al Supplemento per gli
anni 1934/1936 Consulta Araldica del Regno - 1937;
-
iscritti e legittimi discendenti di iscritti all'Elenco Storico della Nobiltà
Italiana, Sovrano Militare Ordine di Malta - 1960;
-
assegnatari o legittimi discendenti di assegnatari di provvedimenti
nobiliari di Sua Maestà Umberto II non trascritti presso la Consulta
Araldica;
- assegnatari e legittimi discendenti di assegnatari di provvedimenti
nobiliari dei Sommi Pontefici, di Sovrani legittimamente regnanti e della
Repubblica di San Marino;
-
cavalieri o legittimi discendenti di cavalieri ricevuti con prove nelle
categorie nobiliari (Onore e Devozione e Grazia e Devozione) del
Sovrano Militare Ordine di Malta;
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-
legittimi discendenti di ascritti ai ceti nobili cittadini.
Eventuali eccezionali domande di inserimento in categorie nobiliari
relative a nominativi non rientranti nelle summenzionate fattispecie
andranno singolarmente valutate, ferma restando ovviamente la potestà di
attribuzione di tali categorie per motu proprio da parte del Gran Maestro.
Ciò premesso, ai sensi degli Statuti del S.M.O. Costantiniano di San
Giorgio, cap. III "Condizioni di ammissione", art. 2,
- la prima categoria, Balì Cavalieri Gran Croci di Giustizia, è riservata ai
Sovrani e ai Principi Reali, ai Cardinali di Santa Romana Chiesa e ai
rappresentanti delle più illustri famiglie nobili. Ai Balì è richiesto il
possesso della nobiltà nei quattro quarti di almeno 200 anni;
- la Gran Croce di Giustizia è riservata ai rappresentanti delle più illustri
famiglie nobili. Parimenti può essere conferita a Sovrane e Principesse
Reali e a Dame di elevatissima posizione sociale. Sia ai Cavalieri sia alle
Dame è richiesto il possesso della nobiltà nei quattro quarti di almeno 200
anni;
- la Gran Croce Jure Sanguinis (per Cavalieri e Dame) è riservata a coloro
che posseggono la nobiltà in linea paterna e rivestano altissime dignità o
ricoprano cariche elevate;
- la Croce di Giustizia (per Cavalieri e Dame) è riservata esclusivamente
a coloro che fanno prove di nobiltà generosa per quattro quarti paterni e
materni, giuste le antiche disposizioni statutarie e la risoluzione
magistrale del 17 aprile 1762;
- la Croce di Jure Sanguinis (per Cavalieri e Dame) può essere concessa a
persone le quali, giusto il dispaccio 5 febbraio 1855, pur non essendo in
grado di dare tutte le prove richieste dalla categoria di Giustizia,
appartengano a famiglia di antica e provata nobiltà.
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FAC-SIMILE ALLEGATI
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AUTORIZZAZIONE ALL’USO
DELL’ONORIFICENZA IN ITALIA
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Dipartimento del Cerimoniale di Stato Ufficio Onorificenze e Araldica
pubblica
LEGGE 3 marzo 1951, n. 178 .
Istituzione dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana"
e disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze (1).
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 marzo 1951, n. 73
Art. 1
È istituito l'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana", destinato a
dare una particolare attestazione a coloro che abbiano speciali
benemerenze verso la Nazione.
Art. 2
Capo
dell'Ordine
è
il
Presidente
della
Repubblica.
L'Ordine è retto da un Consiglio composto di un Cancelliere, che lo
presiede, e di sedici membri.
Il Cancelliere e i membri del Consiglio dell'Ordine sono nominati con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri.
Il Consiglio elegge nel proprio seno una Giunta di quattro membri. La
Giunta è presieduta dal Cancelliere.
Art.3
L'Ordine è composto di cinque classi: Cavalieri di Gran Croce, Grandi
Ufficiali, Commendatori, Ufficiali e Cavalieri.
Per altissime benemerenze può essere eccezionalmente conferita ai
Cavalieri di Gran Croce la decorazione di Gran Cordone.
Il numero massimo delle nomine che potranno farsi annualmente nelle
cinque classi è determinato con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentiti il Consiglio dei Ministri e il Consiglio dell'Ordine (2).
Art. 4
Le onorificenze sono conferite con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentita la Giunta dell'Ordine.
53
Particolari forme di conferimento possono essere stabilite nello
Statuto previsto dall'art. 6 (3).
Le onorificenze non possono essere conferite ai Senatori ed ai
Deputati durante il tempo del loro mandato parlamentare.
Art. 5
Salve le disposizioni della legge penale, incorre nella perdita della
onorificenza l'insignito che se ne renda indegno. La revoca è
pronunciata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
motivata del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio
dell'Ordine.
Art. 6
Lo Statuto dell'Ordine è approvato con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentito il Consiglio dell'Ordine (3).
Art. 7
I cittadini italiani non possono usare nel territorio della Repubblica
onorificenze o distinzioni cavalleresche loro conferite in Ordini non
nazionali o da Stati esteri, se non sono autorizzati con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli Affari
Esteri.
I contravventori sono puniti con la sanzione amministrativa sino a lire
2.500.000
(4).
L'uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche della
Santa Sede e dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro continua ad
essere regolato dalle disposizioni vigenti (5).
Nulla è parimenti innovato alle norme in vigore per l'uso delle
onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche del Sovrano
Militare Ordine di Malta.
Art. 8
Salvo quanto è disposto dall'art. 7, è vietato il conferimento di
onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche, con qualsiasi
forma e denominazione, da parte di enti, associazioni o privati. I
trasgressori sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con
la multa da lire 1.250.000 a lire 2.500.000 (6).
Chiunque fa uso, in qualsiasi forma e modalità, di onorificenze,
decorazioni o distinzioni di cui al precedente comma, anche se
conferite prima dell'entrata in vigore della presente legge, è punito con
la sanzione amministrativa da lire 250.000 a lire 1.750.000 (7).
La condanna per i reati previsti nei commi precedenti importa la
pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 36, ultimo comma, del
Codice penale.
54
Le disposizioni del secondo e terzo comma si applicano anche quando
il conferimento delle onorificenze, decorazioni o distinzioni sia
avvenuto all'estero.
Art. 9
L'Ordine della SS. Annunziata e le relative onorificenze sono
soppressi.
L'Ordine della Corona d'Italia è soppresso e cessa il conferimento
delle onorificenze dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro (8). È
tuttavia consentito l'uso delle onorificenze già conferite, escluso ogni
diritto di precedenza nelle pubbliche cerimonie.
Per gli altri Ordini ed onorificenze, istituiti prima del 2 giugno 1946,
si provvederà con separata legge.
Art. 10
Il Governo è autorizzato ad emanare le norme occorrenti per
l'attuazione della presente legge (9).
1)Vedi, anche, il D.P.R. 3 maggio 1952, n. 458.
(2) Vedi, anche, l'art. 3, D.P.R. 13 maggio 1952, n. 458.
(3) Tale Statuto è stato approvato con D.P.R. 31 ottobre 1952.
(4) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo,
con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n.
689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della
sanzione è stato così elevato dall'art. 114, primo comma, della citata
L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, secondo
comma, della stessa legge. Per effetto dell'art. 10 della medesima L.
24 novembre 1981, n. 689, l'entità della sanzione non può essere
inferiore a lire 4.000.
(5) Vedi il R.D. 10 luglio 1930, n. 974, riportato alla voce Santa Sede.
(6) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113, secondo
comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce
Ordinamento giudiziario. La sanzione è esclusa dalla
depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L.
24 novembre 1981, n. 689.
(7) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo,
con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n.
689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della
sanzione è stato così elevato dall'art. 114, primo comma, della citata
L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, secondo
comma, della stessa legge.
(8) Vedi la L. 5 novembre 1962, n. 1596 (Gazz. Uff. 28 novembre
1962, n. 303), recante il nuovo ordinamento dell'Ordine Mauriziano
55
in attuazione della quattordicesima disposizione finale della
Costituzione.
(9) Vedi il D.P.R. 13 maggio 1952, n. 458.
Al Ministero degli Affari Esteri
Cerimoniale Diplomatico
della Repubblica - Ufficio II
Piazzale della Farnesina, 1 00194 ROMA
Tel: 0636911
Oggetto: istanza di autorizzazione a fregiarsi di onorificenza non
nazionale.
Il sottoscritto ……………………………………………..
nato a …………………….
, il ………………………………….
residente in ……………………………….. ,
Via ………………………………………………………………..,
essendo stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere ………………..
del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio in data ……
come da accluso diploma magistrale in copia conforme,
chiede
l’autorizzazione a fregiarsi nel territorio nazionale della suddetta
onorificenza
ai
sensi
della
legge
Data
Distinti saluti
56
n.
178
del
3.3.1951.
57
Delegazione Regionale Toscana
Delegato Cav. di Giust.
Dr. Don Ettore d’Alessandro dei duchi di Pescolanciano
Via Sonnino n°10 Firenze 50136-Podere “La Casina”,via di S.Vito Loppiano (Incisa)
Tel. 3400729412
Fax.055.4792097
e-mail [email protected]
Stampato con mezzi propri esclusivamente per uso interno dell'Ordine
con il coordinamento del M.se Don Domenico Serlupi Crescenzi
Ottoboni e la collaborazione del Cav. Fabrizio Druda
OTTOBRE 2007
58