STATUTO - Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio
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STATUTO - Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio
Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio Delegazione Regionale Toscana 2007 -1- Gran Magistero Real Deputazione Commissione per l’Italia Statuti Preghiere Documenti Ruolo dei Cavalieri -2- -3- -4- GRAN MAESTRO: S.A.R. l’Infante di Spagna Principe Don Carlos di Borbone-Due Sicilie e Borbone-Parma, Duca di Calabria, Conte di Caserta, Capo della Real Casa di Borbone delle Due Sicilie, per Grazia di Dio e per diritto ereditario XI Gran Maestro del Sacro Militare Ordine Costantiniano di S. Giorgio, Gran Maestro dell’Insigne Real Ordine di S. Gennaro e dell’Insigne Real Ordine di San Ferdinando e del Merito, Cavaliere dell’Ordine del Toson d’oro, Presidente del Real Consiglio degli Ordini Militari di Spagna. GOVERNO DELL’ORDINE REAL DEPUTAZIONE GRAN PREFETTO: S.A.R. Don Pedro di Borbone-Due Sicilie e Orléans, Duca di Noto. GRAN PRIORE: S.Em. Rev. il Signor Cardinale Dario Cardinale Castrillón Hoyos, Prefetto Emerito della Sacra Congregazione per il Clero, Presidente della Pontificia Commissione “Ecclesia Dei”. GRAN CANCELLIERE: S.E. Don Carlos Abella y Ramallo, Gentiluomo di Sua Santità, già Ambasciatore di Spagna presso la Santa Sede e presso il Sovrano Militare Ordine di Malta. VICE GRAN CANCELLIERE: S.E. Don Guy Stair Sainty VICE PRIORE EMERITO S.Em. Rev. il Signor Cardinale Antonio Innocenti, Prefetto Emerito della Sacra Congregazione per il Clero. VICE GRAN PRIORE: S. Em. Rev. Mons. Marcelo Sánchez Sorondo, Vescovo Titolare di Vescovio Forum Novum, Cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze e della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali. VICE GRAN PRIORE: S.E.Rev. Mons.Jaume Traserra Cunllera Vescovo di Solsona -5- PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE DEL NORD-AMERICA: S. E. Professor Dr. Joseph P. Hagan, Gentiluomo di Sua Santità, PhD PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DEL PORTOGALLO: S.E. il Marchese Don Filipe Alberto Folque de Mendoça (Loulé), Conte di Rio Grande PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE DEL LUSSEMBURGO (coordinata dalla Commissione per l’Italia) Nobile Angelo Federico Arcelli ASSESSORE ECONOMICO-FINANZIARIO DELLA DEPUTAZIONE: S.E. Don Emmanuele Francesco Maria Emanuele y Messeri, Barone di Culcasi PRESIDENTE DELLA REAL DEPUTAZIONE: S.E. il Conte Don Vincenzo Capasso Torre, Conte delle Pàstene, Patrizio Napoletano, Presidente Emerito della Commissione per l’Italia VICE PRESIDENTE DELLA REAL DEPUTAZIONE E PRESIDENTE DELLA ASSOCIAZIONE DI GRAN BRETAGNA: S.A.S. il Principe Rupert zu Loewenstein-Wertheim-Freudenberg, Conte di Loewenstein-Scharffeneck CO-SEGRETARIO DELLA REAL DEPUTAZIONE: S.E. Don Julio de Prado e Colòn de Carvaj al, Conte della Conquista CO-SEGRETARIO DELLA REAL DEPUTAZIONE: S.E. il Nobile Alessandro dei Conti Mariotti Solimani, Patrizio Sabino MEMBRI CONSIGLIERI DELLA REAL DEPUTAZIONE: S.A.I.R. l’Arciduca Simeone di Austria, Principe Reale di Ungheria e Boemia, etc. S.E. il Nobile Avvocato Giorgio Angelozzi Gariboldi, Camerino, Gentiluomo di Sua Santità. Patrizio di S.E. il Principe Don Giuseppe Bonanno, Principe di Linguaglossa, Ambasciatore del Sovrano Militare Ordine di Malta. -6- S.E. il Principe Don Nicolò Boncompagni-Ludovisi, Principe di Piombino, Duca di Sora e Arce, Duca di Monterotondo, Patrizio Napoletano, Nobile Romano Coscritto, Patrizio Veneto, di Ravenna, di Bologna e di Orvieto, Nobile di Rieti, di Foligno e di Jesi. S.E. il Principe Don Francesco-Saverio Caracciolo di Vietri, Patrizio Napoletano. S.E. il Marchese Don Roberto Dentice di Accadia, Patrizio Napoletano S.E. il Principe Don Alberto Giovanelli S.A.S. il Principe Don Maurizio Gonzaga di Vescovato, Principe del S.R.I., Marchese del Vodice, Patrizio Veneto S.E. il Prof. Dott. Joseph P. Hagan Phd, Gentiluomo di Sua Santità. S.E. il Marchese Giuliano Malvezzi Campeggi di Dozza dei Conti della Selva, Patrizio di Bologna S.E. il Ven. Balì Prof. Dott. Fra John A. Macpherson, Phd, Membro Sovrano Consiglio del Sovrano Militare Ordine di Malta, Gentiluomo di S. Santità. S.E. il Marchese Dom Felipe Alberto Folque de Mendica (Loulè), Conte di Rio Grande S.E. il Nobile Luigi Michelini, dei Conti di San Martino con Rivalta S.E. il Nobile Don Giuseppe Moncada dei Principi di Paternò S.E. il Nobile Lorenzo de Notaristefani, Patrizio di Ravello. S.E. il Conte Pecori Giraldi e Conte del S.R.I., Patrizio Fiorentino. S.E. il Marchese Don Domenico Serlupi Crescenzi Ottoboni, Patrizio Romano, Vice-Gran Cancelliere dell’Ordine di S. Stefano Papa e Martire, Gran Cancelliere dell’Ordine al Merito Civile di Toscana S.E. il Duca Don Diego de Vargas Machuca, Marchese di Vatolla e di San Vicente del Barco, Conte di Urgel, Signore di Vargas, Gentiluomo di Sua Santità -7- COMMISSIONE PER L’ITALIA PRESIDENTE: S.E. il Duca Don Diego de Vargas Machuca, PRESIDENTE EMERITO S.E. il Conte Don. Enzo Capasso Torre, Conte delle Pástene. VICE-PRESIDENTE CON DELEGA PER NAPOLI E SICILIA S.E. il Don Giuseppe Bonanno, Principe di Linguaglossa CONSULTORE PER IL DIRITTO CANONICO: Avv. Dott. Alfonso Marini Dettina MEMBRI: Rev. Mgr. Vittorino Canciani, Protonotario Apost., Ass. Granpriorale Padre Enrico Bosoni, CSS, Cappellano Capo per l’Italia Rev. Mgr. Alberto Vallini, Cappellano Capo per l’Italia Vicario Mons. Gianfranco Ravasi Arcivescovo Presidente del Pont. Cons. di Cultura S.E. il Nobile Giorgio Angelozzi Gariboldi S.E. il Conte D. Enzo Capasso Torre, Conte delle Pàstene S.E. il Marchese Don Roberto Dentice di Accadia S.E. il Principe Don Alberto Giovanelli S.E. il Nobile Alessandro dei Conti Mariotti Solimani Nobile Don Francesco Marullo di Condojanni, S.E. il Nobile Lorenzo de Notaristefani, S.E. il Marchese Don Domenico Serlupi Crescenzi Ottoboni, Conte Luciano Valentini, Conte di Laviano Ambasciatore Barone Gaetano Martinez Tagliavia di San Giacomo -8- MEMBRI ONORARI DELLA REAL DEPUTAZIONE S.E. Don Juan-Manuel Cavero de Carondelet e Bally, Duca di Bailén, Grande di Spagna S.E. Don Jose-Antonio Martínez de Villarreal e Fernandez-Hermosa, Conte di Villarreal e Grande di Spagna *********************** DELEGATI TERRITORIALI Cav. Gr.Cr. J.S. Avv. Gian Marino Delle Piane (Liguria e Piemonte) Cav. J.S. Placca Oro, Avv. Roberto Saccarello (Viterbo e Tuscia) Cav. J.S. Avv. Dario De Letteriis (Puglia) Cav. di Giust. Dr. Don Ettore d’Alessandro dei duchi di Pescolanciano (Toscana) Cav. di Giust. Nobile Don Francesco Marullo di Condojanni (Sicilia Orientale) Cav. Gr. Cr. di Giust. Amb. Barone Don Gaetano Martinez di San Giacomo (Sicilia Occidentale) -9- STATUTO - 10 - - 11 - STATUTI DEL SACRO MILITARE ORDINE COSTANTINIANO DI SAN GIORGIO sotto la regola di San Basilio Dati in Cannes 20 luglio 1934; modificati 16 luglio 1943: ulteriormente modificati Madrid 31 ottobre 1987 e 31 ottobre 2006 CAPITOLO I FINALITÀ DELL'ORDINE II Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio è un Ordine equestre-religioso, il quale dalla sua remotissima origine, si propone la Glorificazione della Croce, la Propaganda della Fede, e la difesa della Santa Romana Chiesa, alla quale è strettamente legato per speciali benemerenze acquisite in Oriente combattendo gli infedeli e per molteplici prove di riconoscenza e di benevolenza avute dai Sommi Pontefici. E' così non solamente precipuo dovere dei Cavalieri di vivere da perfetti cristiani, ma sarà proprio di essi l'associarsi a tutte quelle manifestazioni che concorrono all'incremento dei principi religiosi nelle masse e cooperare con tutti i mezzi perché si ridesti nella pratica la vita cristiana. L'Ordine, a rinsaldare maggiormente le sue secolari istituzioni, conciliandole con le esigenze dei tempi, che per la loro evoluzione hanno trasformato tutto il regime della odierna società, si propone anche di dare il suo maggior contributo di azione e attività alle grandi opere eminentemente sociali dell'Assistenza Ospedaliera e della Beneficenza. - 12 - CAPITOLO II GRADI DELL'ORDINE E NUMERO DEI CAVALIERI ARTICOLO I I gradi dell'Ordine sono: Bali Cavalieri di Gran Croce di Giustizia; Cavalieri e Dame di Gran Croce di Giustizia; Cavalieri e Dame di Gran Croce Jure Sanguinis; Cavalieri e Dame di Gran Croce di Merito; Cavalieri e Dame di Giustizia; Cavalieri e Dame Jure Sanguinis; Cavalieri e Dame di Merito; Cavalieri e Dame di Ufficio (Croce al Merito); Cappellani. Commendatori sono i Cavalieri delle varie Categorie, i quali hanno fatto donazione all'Ordine di una parte dei loro beni, rendendosi benemeriti. ARTICOLO II II numero dei Balì Cavalieri di Gran Croce di Giustizia non può essere superiore a cinquanta, in memoria degli eletti personaggi prescelti dal grande Costantino per la custodia del Labaro, e ciascuno di essi ha il titolo di uno degli antichi Baliaggi o Priorati, e il trattamento di Eccellenza e di Don. Restano di soprannumero i Principi Reali e gli Eminentissimi Cardinali. II numero dei Cavalieri di Gran Croce di Giustizia, Jure Sanguinis e di Merito è limitato a centocinquanta. II numero delle Dame di Gran Croce di Giustizia, Jure Sanguinis e di Merito è limitato a centocinquanta. E', invece, illimitato il numero dei Cavalieri e delle Dame degli altri gradi. - 13 - CAPITOLO III CONDIZIONI DI AMMISSIONE ARTICOLO I La Croce Costantiniana può essere concessa a persone di qualsiasi nazionalità che professino la Religione Cattolica Apostolica Romana, e che siano fornite delle virtù che si addicono a un perfetto Cavaliere Cristiano. ARTICOLO II La Collazione dell'Ordine è devoluta al Gran Maestro, secondo le norme che seguono: a) La dignità di Bali Cavaliere di Gran Croce di Giustizia è riservata a Sovrani, Principi Reali, Cardinali di Santa Romana Chiesa e a rappresentanti delle più illustri famiglie nobili. b) La Gran Croce di Giustizia, è riservata ai rappresentanti delle più illustri famiglie nobili che si siano distinti per eccezionali benemerenze verso l’Ordine. Parimenti può essere conferita tale distinzione a Sovrani, Principesse Reali e a qualche Dama di relevanza sociale. Sia per i Cavalieri che per le Dame è necessario requisito il possedere nobiltà generosa di almeno duecento anni nei quattro quarti, requisito richiesto per l'intera categoria di Giustizia. c) La Gran Croce Jure Sanguinis (per Cavalieri e Dame) è riservata a coloro che, essendo antica e provata nobiltà, rivestano alte dignità o ricoprano cariche di prestigio, o si siano distinti per eccezionali benemerenze verso l’Ordine. d) La Gran Croce di Merito (per Cavalieri e Dame) è riservata a coloro che ricoprano cariche elevate o si fregino di alte onorificenze e si siano distinti per meriti eccezionali confronti dell'Ordine o alla Chiesa. e) La Croce di Giustizia (per Cavalieri e Dame) è riservata esclusivamente a coloro chi facciano prove di nobiltà per quattro quarti paterni e materni, giusta le antiche disposizioni statutarie, la risoluzione Magistrale del 17 Aprile 1762 e le disposizioni del 10 gennaio 1850, o in accordo con le disposizioni nelle regole aggiunti. f) La Croce Jure Sanguinis (per Cavalieri e Dame) può essere concessa a persone le quali, giusta il dispaccio 5 febbraio 1855, pur non essendo in grado di fare tutte le prove richieste dalla categoria di Giustizia, appartengano a famiglia di antica e provata nobiltà. Uno regolamento per la gestione e l’esame delle provanze nobiliari per l’ammissione nella Giustizia o Jure Sanguinis, sarà aggiunto agli statuti, con il regolamento nobiliare nel real dispaccio del 29 novembre 1804, e nei dispacci ministeriali del 9 febbraio 1849 e 10 gennaio 1850. - 14 - g) La Croce di Merito (per Cavalieri e Dame) può essere concessa a coloro i quali si siano resi meritevoli per pregi personali e per servigi, particolarmente di natura religiosa, resi all'Ordine. h) La Croce di Ufficio (per Cavalieri e Dame) può essere concessa a coloro che hanno servito l'Ordine con merito personale ed è anche detta "Riconoscimento del Merito". i) Cappellani possono essere quei sacerdoti i quali, nell'esercizio del loro ministero, hanno prestato o sono in grado di prestare utili servigi all'Ordine. ARTICOLO III L'età minima consentita per l'ammissione all'Ordine è stabilita in anni diciotto. ARTICOLO IV Agli Ecclesiastici è permesso di aspirare a ciascuno dei suddetti gradi, purché abbiano i requisiti richiesti. ARTICOLO V II Gran Maestro si riserva la facoltà di concedere la Croce dell'Ordine, Motu Proprio, in deroga ai precedenti Articoli II e III, pur rispettando il numero delle alte categorie. CAPITOLO IV DECORAZIONI DISTINTIVI E UNIFORMI DELL'ORDINE ARTICOLO I La Croce del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio é d’oro gigliato, smaltata di color porpora; ha forma greca, caricata alle quattro estremità delle lettere I.H.S.V. (In Hoc Signo Vinces) e nel centro ha monogramma PX con a lato le lettere greche Alfa e Omega. II nastro dell'ordine è di seta ondata cilestre. ARTICOLO II I Balì Cavalieri di Gran Croce di Giustizia portano la Croce dell'Ordine, larga 5 centimetri, sormontata dalla Corona Reale e dal Trofeo Militare in oro, ed avente all'estremità un San Giorgio a cavallo (della dimensione di cm. 3) in atto di ferire il dragone; il tutto è pendente da una fascia ondata cilestre, larga cm. 10, che va dalla spalla destra al fianco sinistro. - 15 - I detti Cavalieri portano anche sul lato sinistro del petto, una placca filigranata in oro, a raggi uscenti, del diametro di cm. 9, caricata della Croce dell'Ordine. I Balì Cavalieri di Gran Croce di Giustizia, se Capi di Famiglie Reali, o se ricoprono Alte Cariche nell'Ordine, possono essere autorizzati, per speciale personale concessione scritta dal Gran Maestro, a far uso del Collare Costantiniano in catena d'oro, formato da monogrammi costantiniani, e avente appeso al centro un San Giorgio a cavallo. I Cavalieri di Gran Croce di Giustizia, portano le stesse insegne dei Balì, ma senza il San Giorgio a cavallo. Le Dame di Gran Croce di Giustizia hanno la decorazione di un terzo più piccola di quella dei Cavalieri (e questa dimensione è uguale per tutte le categorie di Dame) sormontata dalla sola Corona Reale, senza il San Giorgio a cavallo . La decorazione pende da una fascia di seta ondata cilestre larga cm. 5 che va dalla spalla destra al fianco sinistro. Parimenti di un terzo più piccola di quella dei Cavalieri è la placca da portarsi sul lato sinistro del petto. ARTICOLO III I Cavalieri di Gran Croce Jure Sanguinis e di Merito portano le stesse insegne dei Balì Cavalieri di Gran Croce di Giustizia ma senza il San Giorgio a cavallo e senza il Trofeo militare sulla Corona Reale, se di Jure Sanguinis; senza San Giorgio, Trofeo e Corona se di Merito. Hanno la placca in argento invece che in oro, salvo Motu Proprio del Gran Maestro. Le Dame di Gran Croce Jure Sanguinis e di Merito portano le stesse insegne delle Dame di Gran Croce di Giustizia, ma senza la Corona Reale sulla Croce. Hanno la placca in argento, invece che in oro, salvo Motu Proprio del Gran Maestro.. ARTICOLO IV I Cavalieri di Giustizia portano la Croce dell'Ordine larga cm. 4 e mezzo, sormontata dalla Corona Reale e dal Trofeo Militare pendente al collo da un nastro di seta ondata cilestre, largo cm. 5. Portano anche la placca identica a quella delle due precedenti categoria di Giustizia. Le Dame di Giustizia portano la Croce dell'Ordine delle stesse dimensioni di quella delle Dame di Gran Croce di Giustizia appesa ad una nocca di seta ondata cilestre sulla spalla sinistra. Hanno una placca identica a quella delle Dame di Gran Croce di Giustizia. - 16 - ARTICOLO V I Cavalieri Jure Sanguinis hanno al collo la decorazione uguale a quella dei Cavalieri di Giustizia, ma senza il trofeo militare. La placca è in argento invece che in oro, salvo Motu Proprio del Gran Maestro. Le Dame Jure Sanguinis portano sulla spalla sinistra la decorazione uguale a quella delle Dame di Giustizia. Hanno la placca in argento invece che in oro. ARTICOLO VI I Cavalieri di Merito portano al collo la Croce dell'Ordine senza la Corona Reale e senza il trofeo militare. Portano la placca di argento soltanto se nominati di Motu Proprio dal Gran Maestro. Le Dame portano la decorazione dell'Ordine, sospesa ad una nocca, sulla spalla sinistra, senza la Corona Reale sulla Croce; esse non portano la placca. ARTICOLO VII I Cavalieri e le Dame d'Ufficio portano la Croce dell'Ordine, senza la Corona Reale, pendente da un nastro di seta ondata celeste da portarsi al lato sinistro del petto, largo rispettivamente 4,5 e 3,0 centimetri. ARTICOLO VIII I Cappellani portano al collo, pendente da un laccio di seta celeste, la Croce dell'Ordine sormontata dalla sola Corona Reale. Sul lato sinistro del petto, per Real Dispaccio del 27 Ottobre 1815 hanno una placca in argento, di un terzo più piccola di quella dei Cavalieri e con raggi rientranti nei bracci della Croce. ARTICOLO IX I Cavalieri Costantiniani laici possono usare l’uniforme approvata con Decreto Magistrale del 12 Febbraio 1912. In forza di tale Decreto l'uniforme consiste in una tunica e calzoni di colore bleu de roi con bande ai calzoni, spalline e cintura oro, colletto e paramenti bianchi ricamati in oro secondo i gradi, il tutto giusta i figurini annessi al predetto Decreto. II cappello di forma simile a quella degli altri Ordini Equestri con coccarda cilestre. Portano la spada e gli speroni. - 17 - ARTICOLO X I Cavalieri e le Dame laici possono indossare durante le cerimonie religiose il manto cerimoniale approvato per le diverse categorie, con Decreto Magistrale, in panno “bleu de roi” recante sul lato sinistro la Croce dell’Ordine larga cm 25; il collo del mantello è di velluto rosso, decorato da fregi d’oro secondo il loro grado, e tenuto da due fermagli rotondi, caricati della Croce dell’Ordine, contornati di foglie di alloro, uniti da una catena pure d’oro. CAPITOLO V CARICHE E DIGNITA' ARTICOLO I II Supremo Reggitore e Prima Dignità dell'Ordine è il Gran Maestro, con tutti quei diritti tradizionali che si rilevano dalle speciali concessioni e dalle Bolle dei Romani Pontefici. La dignità di Gran Maestro, riservata alla Casa di Borbone, in quanto erede della Casa Farnese, si trasmette per successione di primogenitura; in mancanza di eredi, la successione stessa ha luogo per destinazione testamentaria; se questa manchi, tutti i Balì Cavalieri di Gran Croce di Giustizia, in virtù delle antichissime consuetudini, e secondo lo spirito degli Statuti Farnesiani, approvati dalla Santa Sede, si riuniranno per eleggere fra loro stessi il nuovo Gran Maestro. ARTICOLO II L'elezione sarà fatta per votazione a scrutinio segreto, e risulterà eletto quel Cavaliere il quale, in tre votazioni successive, avrà ottenuto complessivamente il maggior numero dei voti. In caso eccezionale di parità di voti, quello del Gran Prefetto sarà reso palese, e conterà doppio. ARTICOLO III Sarà chiesta dal Gran Maestro, secondo l'uso, al Santo Padre la nomina presso l'Ordine di un Consigliere Ecclesiastico, che sarà Gran Priore, il quale rappresenta i legami di tradizionale, filiale devozione che unirono sempre la Sacra Milizia alla Chiesa. ARTICOLO IV II Gran Maestro nomina un Gran Prefetto, un Gran Cancelliere, un Gran Priore, un Gran Tesoriere, un Auditore-Generale ed un Segretario. Nomina anche almeno dodici Consiglieri i quali, unitamente ai suddetti, formano la Deputazione incaricata del Governo dell'Ordine. . - 18 - CAPITOLO VI GOVERNO DELL'ORDINE ARTICOLO I La Direzione morale, disciplinare e amministrativa dell' Ordine è affidata dal Gran Maestro alla Deputazione, composta quindi, di almeno diciotto membri, con sede in Madrid. Essa è formata dal Gran Prefetto, dalle Quattro Grandi Cariche dell'Ordine, dal Segretario, e dagli altri membri Consiglieri, tutti nominati dal Gran Maestro. Il Gran Prefetto è normalmente il Presidente della Deputazione. I Vice Presidenti (normalmente due) sono dal Gran Maestro scelti tra i Consiglieri che non rivestano cariche; ad uno dei Vice Presidenti può essere conferita la qualifica di Primo Vice Presidente. ARTICOLO II La Deputazione: 1. Soprintende alla organizzazione generale di tutte le opere civili e religiose in conformità delle finalità dell'Ordine. 2. Propone al Gran Maestro le domande di ammissione dei Cavalieri e delle Dame che abbiano i requisiti voluti, e le espulsioni dall'Ordine di coloro che si siano resi immeritevoli di appartenervi. 3. Forma i bilanci, regola l'amministrazione e le opere civili dell'Ordine e, d'intesa col Gran Priore, stabilisce i servizi religiosi. 4. Delibera il conto delle gestioni finanziarie ed ogni anno ne compila la relativa relazione da spedirsi al Gran Maestro per il benestare. 5. Stabilisce tutto il cerimoniale dell'Ordine. 6. Delibera su tutti gli atti che riguardano l'Ordine e nell'uso delle entrate, salvo approvazione del Gran Maestro. ARTICOLO III Le attribuzioni del Presidente della Deputazione sono: a. Disporre le convocazioni della Deputazione e reggerne le adunanze. b. Aver cura delle deliberazioni prese dalla Deputazione. - 19 - c. Procedere, assistito dal Segretario, alla verifica di cassa, facendo compilare un apposito verbale da sottoscrivere dalle parti. d. Presentare alla Deputazione il conto reso dal Gran Tesoriere e spedirlo per l'approvazione al Gran Maestro. e. Firmare la corrispondenza ufficiale con il Gran Maestro e anche (quando non ne dia incarico al Gran Cancelliere o al Segretario) con Autorità, Enti ecc. f. Accertarsi della regolarità di ogni ramo del servizio. ARTICOLO IV In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne assumerà le funzioni il Primo Vice Presidente. CAPITOLO VII ATTRIBUZIONE DELLE CARICHE ARTICOLO I II Gran Prefetto è la prima Autorità dell'Ordine dopo il Gran Maestro, e normalmente lo rappresenta. In caso di mancanza del Gran Maestro o durante la minore età di lui, ne assumerà le funzioni: nel primo caso provvederà, entro un periodo di tempo di sei mesi, a riunire tutti i Balì Cavalieri di Gran Croce di Giustizia per la elezione del nuovo Gran Maestro (v. Art. I del Cap. V). ARTICOLO II A1 Gran Cancelliere e affidata la Cancelleria dell'Ordine. Tiene in consegna tutti i documenti riguardanti le nomine dei Cavalieri, controfirma i Decreti di nomina, firma i mandati di pagamento, e li passa al Gran Tesoriere per la esecuzione. In caso di assenza o di impedimento del Gran Cancelliere, ne assumerà le funzioni il Vice-Gran Cancelliere. ARTICOLO III I1 Gran Priore, Consigliere Ecclesiastico della Deputazione, ha la sopraintendenza spirituale dell'Ordine, e la sorveglianza diretta dei Cappellani. Esso è scelto tra gli Ecclesiastici più chiari dell'Ordine e, qualora non abbia la Gran Croce, questa è senz'altro a lui conferita all'atto della nomina a Gran Priore, restando in ogni caso non compreso nel numero di centocinquanta stabilito dall'Art. II del Capitolo II. - 20 - In caso di assenza o di impedimento del Gran Priore, ne assumerà le funzioni uno dei Vice-Gran Priori. I Presidenti delle Commissioni nazionali, con l’assenso del Gran Maestro ed allo scopo di favorire il miglior governo spirituale dell’Ordine, possono nominare un Cappellano Capo per la rispettiva nazione, il quale coadiuva il Gran Priore o i Vice Gran Priori nelle loro proprie funzioni. ARTICOLO IV II Gran Tesoriere, o l’ufficio incaricato dal Gran Maestro con sue funzioni, ha il delicato incarico di custodire la cassa dell'Ordine, ed è l'unico abilitato al maneggio dei valori di pertinenza dell'Ordine. Dà esecuzione di mandati di pagamento che gli saranno trasmessi; riscuote le somme per conto dell'Ordine, e rilascia le relative quietanze. Annualmente (normalmente nel mese di Aprile) presenta alla Deputazione il conto consuntivo dell'anno chiuso il 31 Dicembre, ed il bilancio preventivo per l'anno in corso. In caso di assenza o di impedimento del Gran Tesoriere, ne assumerà le funzioni il Vice-Gran Tesoriere o l’ufficio incaricato con sue funzioni. ARTICOLO V Il titolo di Grande Inquisitore sarà sostituto con titolo “AuditoreGenerale”. L’Auditore-Generale veglia sull'esatto adempimento delle disposizioni statutarie dell'Ordine, ed ogni qualvolta dovesse accertare che Cavalieri Costantiniani si comportino in modo contrario ai loro doveri cavallereschi, ne riferirà al Gran Prefetto, il quale, a sua volta, dovrà renderne edotta la Deputazione per provocare, se necessario, i provvedimenti del caso. ARTICOLO VI Il Segretario della Deputazione coadiuva il Gran Cancelliere nella tenuta della Cancelleria e nel disbrigo delle pratiche della corrispondenza; tiene in consegna i registri e i protocolli dell’Ordine, dirama gli avvisi di convocazione della Deputazione e redige i verbali delle sedute di essa, come di quelle del Consiglio di Presidenza. ARTICOLO VII Per il miglior funzionamento dell’Ordine possono essere nominati, Commissioni o Associazioni nazionali, Coordinatori, Delegati, come rappresentanti aventi competenza territoriale. ARTICOLO VIII Sono consentite nelle varie Nazioni le Associazioni Nazionali dei Cavalieri Costantiniani uniti con l’Associazione Internazionale con Sede - 21 - in Madrid, ed in tal caso, la nomina dei Presidenti delle Associazioni stesse è decisa, udita la Deputazione, dal Gran Maestro, al quale verranno anche sottoposti per l'approvazione, gli Statuti delle Associazioni costituende. CAPITOLO VIII TORNATE, DELIBERAZIONI ARTICOLO I La Deputazione si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie. Le tornate ordinarie hanno luogo due volte l'anno (normalmente in Aprile e Novembre). Le sedute straordinarie saranno tenute per disposizione del Gran Maestro, in seguito a convocazione del Presidente, o per istanza di almeno sette membri della Deputazione. Le sedute della Deputazione non sono valide se non vi partecipino almeno sei membri: fra i quali il Presidente, o uno dei Vice Presidenti, e una delle Grandi Cariche. Non è stabilito il numero delle riunioni del Consiglio di Presidenza. Le sedute straordinarie del Consiglio di Presidenza, per essere valide, devono aver presenti almeno quattro membri del Consiglio medesimo. ARTICOLO II Ogni membro della Deputazione ha il diritto di fare le proposte che ritiene opportune. Qualora queste venissero respinte, il proponente può fare iscrivere il suo voto nel verbale delle deliberazioni. CAPITOLO IX FUNZIONI SACRE Le Funzioni Sacre saranno stabilite dal Gran Priore d'accordo con la Deputazione e con l'approvazione del Gran Maestro. - 22 - CAPITOLO X BANDIERA DELL'ORDINE Il vessillo dell'Ordine, nelle grandi adunanze e nelle sacre funzioni, è il Labaro Costantiniano, modellato sull'antico storico Labaro del Gran Costantino. Il vessillo assegnato nelle funzioni civili per le opere di assistenza ospedaliera, di soccorso e di beneficenza, è la Bandiera di seta bianca, con la Croce Costantiniana nel centro, di colore porporino. DISPOSIZIONE FINALE I presenti Statuti non modificano i privilegi concessi in passato dalla Santa Sede Apostolica al Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio ed ai suoi membri. Cannes 20 luglio 1934, 16 luglio 1943. FERDINANDO DI BORBONE Duca di Calabria Modifiche 31 ottobre 1987, e 31 ottobre 2006 CARLO DI BORBONE Infante di Spagna, Duca di Calabria - 23 - SUA ALTEZZA REALE DON CARLO DI BORBONE DUE SICILIE E BORBONE PARMA, INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI CALABRIA, CONTE DI CASERTA, CAPO DELLA DINASTIA REALE E DELLA FAMIGLIA DELLE DUE SICILIE, PER GRAZIA DI DIO E DIRITTO EREDITARIO, UNDICESIMO GRAN MAESTRO DEL SACRO MILITARE ORDINE COSTANTINIANO DI SAN GIORGIO. CARLO DI BORBONE Duca di Calabria Qui decreta che gli Statuti del Sacro Militare Ordine promulgati da Sua Altezza Reale, Don Ferdinando Pio di Borbone Due Sicilie, Duca di Calabria, nono Gran Maestro dell'Ordine, addì 16 Luglio 1943, modificati il 31 ottobre 1987 con effetto 1° gennaio 1968, sono ampliati come segue: UNO: Per speciale concessione di Sua Altezza Reale il Gran Maestro e, conforme alle tradizioni dell'Ordine, la Croce Costantiniana può venir concessa in circostanze eccezionali, a Dame e Gentiluomini Cristiani di alto lignaggio o che abbiano compiuto grandi imprese pubbliche, che tuttavia non professino la Religione Cattolica, Apostolica, Romana. DUE: Tali concessioni sono rispettose delle medesime categorie e gradi e degli stessi requisiti Nobiliari-Familiari, in vigore, ma hanno titolo e designazione di "Onore". Nuove categorie pertanto sono: Onore e Giustizia, Onore e Jure Sanguinis e Onore e Merito ed i gradi sono quelli di Balì Gran Croce d'Onore e Giustizia, Cavaliere e Dama Gran Croce di ognuna delle tre categorie, Cavaliere e Dama di ognuna delle tre categorie, e Cavaliere d'Onore e Ufficio. TRE: I Gentiluomini e le Dame a cui sia stata concessa la Croce Costantiniana d'Onore, non saranno membri dell'Ordine Costantiniano, ma si considereranno decorati con la Croce Costantiniana. La concessione della Croce Costantiniana, può essere sospesa o revocata nelle circostanze in cui si sospenderebbe un membro dell'Ordine o si radierebbe lo stesso dai Ruoli. - 24 - QUATTRO: I nomi di quei Cavalieri e Dame decorati con la Croce Costantiniana di Onore, appariranno nell'Albo o Ruolo dell'Ordine, in posizione immediatamente seguente i nomi dei membri dell'Ordine appartenenti alla categoria equivalente. Essi porteranno le medesime decorazioni dei membri dell'Ordine. CINQUE: Quei Cavalieri e Dame dell'Ordine Costantiniano che non dovessero professare la Religione Cattolica Apostolica Romana, e che per speciale concessione di Sua Altezza Reale il Gran Maestro o dei suoi Predecessori, fossero già membri dell'Ordine, sono immediatamente trasferiti alla categoria di "Onore". Madrid, 19 Settembre 1988, Festività di San Gennaro. CARLO DUCA DI CALABRIA G.M. - 25 - REGOLAMENTO ARALDICO INSEGNE DELL'ORDINE E DEL GRAN MAGISTERO La Croce greca gigliata d'oro, smaltata di color porporino, caricata alle estremità delle lettere IHSV (In Hoc Signo Vinces), e in centro del Cristogramma XP e ai lati delle lettere A e W (Alfa e Omega). La stessa circondata dal Collare Costantiniano in catena d'oro, formato da monogrammi costantiniani, connesso con la Croce dell'Ordine cinta da corona di alloro, con San Giorgio a cavallo in atto di uccidere il drago, pendente. BALI', CAVALIERI DI GRAN CROCE DI GIUSTIZIA Sono autorizzati a portare la Croce dell'Ordine quale Capo del proprio stemma nobiliare; quest’ultimo può essere cinto dal Collare Costantiniano (per coloro che lo hanno ricevuto), oppure dal nastro blu cielo, con la Croce, la Corona, il Trofeo Militare e il S. Giorgio a cavallo che uccide il drago, sospeso il tutto. CAVALIERI DI GRAN CROCE DI GIUSTIZIA Sono autorizzati a cingere il proprio stemma col nastro blu cielo e la placca d'oro di Giustizia, sospesa. CAVALIERI DI GRAN CROCE JURE SANGUINIS E DI MERITO Sono autorizzati a cingere il proprio stemma col nastro blu cielo e la placca d'argento, sospesa. CAVALIERI DI GIUSTIZIA Sono autorizzati a cingere il proprio stemma col nastro blu cielo (in proporzione più stretto della banda di Gran Croce) e la Croce dell'Ordine, con Corona e Trofeo Militare, sospesi. CAVALIERI JURE SANGUINIS Sono autorizzati a cingere il proprio stemma a partire dalla terza zona superiore dello scudo, col nastro blu cielo e la Croce dell'Ordine con la Corona, sospesa. CAVALIERI DI MERITO Possono appendere la Croce dell'Ordine al nastro blu cielo al di sotto dello scudo. - 26 - CAVALIERI DI UFFICIO Possono appendere la Croce dell'Ordine, al di sotto dello scudo CAVALIERI D'ONORE Nelle varie categorie, hanno diritto ai medesimi privilegi araldici dei membri dell'Ordine, salvo la variante dei colori del nastro. CARLO, GRAN MAESTRO Madrid, 27 Novembre 1988 - 27 - STORIA DEL SANTO - 28 - Don Carlos ed il Santo Papa - 29 - IL CULTO DI SAN GIORGIO La più antica leggendaria passio Georgi è contenuta nel palinsesto greco del 954, custodito presso la biblioteca nazionale di Vienna. Dalle passiones greche e poi da quelle successive del periodo delle Crociate derivano le principali notizie intorno al culto di detto Santo. Giorgio nacque in Cappadocia, ove fu educato dai genitori fin dalla infanzia ai principi religiosi. Entrò nella milizia locale diventandone ufficiale sotto il re persiano Daciano (o imperatore romano Diocleziano), allorquando fu ordinato a settantadue re di prendere misure di persecuzione contro i cristiani. Giorgio di Cappadocia, che si era convertito al cristianesimo, non solo rifiutò tali comandi ma, dopo aver donato ai poveri tutti i suoi beni, confessò davanti alla corte il suo credo religioso. Al rifiuto di porgere sacrifici alle divinità pagane, Giorgio fu percosso ed imprigionato. In carcere, lo stesso ebbe una visione del Signore, in cui si preannunciavano tormenti della durata di sette anni, nonché tre volte la morte e tre la resurrezione. Tra i suoi prodigi si menzionano la conversione del “magister militum” Anatolio con tutta la sua guarnigione (passata a fil di spada), la resurrezione di ben 17 persone morte da più di quattrocento anni, aver abbattuto gli idoli pagani all’interno di un tempio per mezzo del solo soffiare. Dopo essere risorto per la terza volta, Giorgio subì la condanna a morte per decapitazione e prima che cadesse tronca la testa il medesimo pregò Dio di incenerire l’imperatore ed i settantadue re. L’anno del martirio fu fissato, in base al Chronicon alexandrinum seu paschale (PG, XCVI, col. 680), alla data del 284 (altra tesi riferisce il 249-51 o 303 epoca di Diocleziano). Il leggendario episodio della uccisione del drago e relativa liberazione di una fanciulla ad opera di Giorgio si tramanda essere nato al tempo dei cavalieri Crociati, devoti al Santo, a seguito di una fraintesa interpretazione di una immagine dell’imperatore Costantino descritta da Eusebio ( Vita Constantini, III , 3, XX , col. 1058). Il sepolcro ove riposarono le spoglie di S.Giorgio è quello venerato in Lydda (Palestina), su cui ancora si rinvengono i resti archeologici di una basilica dell’epoca e stile costantiniano. Le reliquie furono traslate durante l’invasione persiana all’inizio del sec.VII. S.Gregorio, vescovo di Tours, ricordò la traslazione di parti di ossa del Santo a Limoges ed a Le Mans, mentre il cranio giunse a Roma per essere venerato nella basilica di S. Giorgio in Velabro. Nella cattedrale di Ferrara (poi dedicata a S.Giorgio) nel 1110 fu traslato un braccio del Santo e successivamente vi giunse anche parte del suddetto cranio. Il culto di S.Giorgio si è diffuso in diversi paesi e tante furono le chiese dedicate in suo onore. Un monastero con relativa chiesa esisteva in Gerusalemme sin dal VI secolo, così come a Gerico nel medesimo - 30 - periodo. In Iraq si contavano numerose chiese, mentre fu altrettanto grande la venerazione di S.Giorgio in Etiopia e Georgia. In Inghilterra il culto per il martire S.Giorgio si diffuse notevolmente dopo la conquista normanna, durante la quale di edificarono numerose basiliche in suo nome. In epoca medioevale e nel corso delle crociate vari sovrani anglosassoni venerarono il santo palestinese (re Enrico III impose la festa di Giorgio, Edoardo III fondo nel 1348 l’Ordine di S.Giorgio o della Giarrettiera). Il Santo Giorgio è protettore dei cavalieri e militari, degli armaioli, degli arcieri e alabardieri. A lui si indirizzano le preghiere contro i serpenti velenosi, nonché per scongiurare lebbra e peste. - 31 - STORIA DELL'ORDINE - 32 - Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio L’origine leggendaria dell’Ordine si rifà all’episodio celestiale della visione della croce luminosa, sormontata dal motto “In hoc Signo Vinces”, da parte dell’imperatore Costantino (28 ott.312 d.C.), allorquando correvano i preparativi per la battaglia finale contro il rivale Massenzio. Detto simbolo cristiano fu apposto su scudi, elmi, spade e sul vessillo,che prese il nome di “labarum”(bandiera della vittoria) ed affidato in custodia a 50 cavalieri scelti dall’imperatore(Cavalleria Aurata Costantiniana). L’Ordine Angelico Aureato Costantiniano risulta, comunque, istituito nell’anno 1190 dall’imperatore Isacco II Angelo Comneno. La denominazione di “Angelico” gli derivò dal cognome del supposto fondatore, quella di “Aureato” dal collare d’oro finissimo che portavano i dignitari, quella di “Costantiniano” dalla discendenza da Costantino, vantata dal fondatore stesso; l’invocazione di San Giorgio si riferisce al patronato del Santo guerriero di Cappadocia.Più che ad un vero e proprio - 33 - atto di fondazione, l’indicazione dell’anno 1190 si richiama alla datazione dei primi statuti così come essi, assai più tardi, vennero pubblicati. La mancanza di genuinità di detti statuti ed una indubbia serie di discordanze nei contenuti, che ne pregiudicano l’autenticità storica, fanno piuttosto ritenere che ,in realtà, l’Ordine Costantiniano possa essere stato istituito dai Latini durante il periodo del loro Impero costantinopolitano ed ereditato dall’Imperatore Michele VIII Paleologo all’atto in cui questi, abbandonata Nicea, riconquistò Bisanzio. Dall’epoca del figlio e successore di Michele Paleologo, Andronico II (anni 1282-1328), si ha poi notizia certa della concessione della dignità cavalleresca da parte del Cesare orientale ad alcuni suoi fedeli, quorum aliqui equestrem dignitatem e manu Imperatoris acceperunt. La dignità magistrale dell’Ordine rimase unita alla dinastia dei Paleologo, ma la storia dell’Ordine Costantiniano per tutto il periodo della sua permanenza in Oriente è, in pratica, del tutto sconosciuta, né si ha notizia che esso abbia preso parte a qualche fatto d’armi. Sotto i colpi del sultano di Turchia, Maometto II, l’Impero Romano d’Oriente scomparve con la presa di Costantinopoli del 29 maggio 1453: nel corso della furiosa battaglia cadde combattendo l’ultimo Paleologo regnante, che portava il nome glorioso del fondatore della più grande città d’Europa orientale. Caduta Costantinopoli, i membri delle grandi case dell’Impero Romano-orientale, sfuggiti al massacro, si trasferirono, nella loro maggioranza, in territorio italiano, sede del Romano Pontificato cui domandarono, spesso ottenendole, assistenza e protezione.Nel corso del primo quarto del XVI secolo, la casa degli Angelo di Drivasto, i cosiddetti “principi di Tessaglia”,ricostituì -fondandolo ex novo- l’Ordine Costantiniano assumendone il Gran Magistero e dotandolo di statuti promulgati nel 1522 e nel 1575: la Sede Apostolica, con bolla del 17 luglio 1551, riconobbe e confermò l’esercizio della dignità magistrale ad Andrea e Gerolamo Angelo di Drivasto. Corrente l’anno 1623, la suprema guida dell’Ordine venne ceduta a Marino Caracciolo, 3° principe di Avellino, con conferma di Papa Urbano VIII accordata in data 23 novembre dello stesso anno. Si noti come detto trasferimento, effettuato con il consenso della Santa Sede, costituisca piena prova della natura giuridica gentilizia dell’Ordine. Morto il principe di Avellino, però, la dignità magistrale tornò nuovamente agli Angelo nel 1630 finché, nel 1697, Giovanni Andrea Angelo di Drivasto ne fece rinuncia in favore di Francesco Farnese, duca di Parma e Piacenza, e dei suoi eredi e successori: tanto l’Impero, quanto il Sommo Pontificato concedettero la loro approvazione. Fu in questo periodo che, a somiglianza di quanto aveva fatto l’Ordine Teutonico nei territori imperiali, l’Ordine Costantiniano armò un reggimento di fanteria, comandato da Cavalieri, che partecipò con onore alla campagna dalmata tra il 1715 e il 1719. I Farnese, ormai prossimi ad estinguersi, stabilirono che il Gran Magistero sarebbe dovuto passare al personaggio “propinquier defunto Magno Magistero, propugnatus ex genere Farnesio”. In tal modo,morto nel 1731 l’ultimo duca di Parma, Antonio, la dignità si trasferì all’Infante don Carlo, figlio di Elisabetta Farnese e di Filippo V, re di Spagna. Divenuto Carlo re di Napoli nel - 34 - maggio del 1734, la sede dell’Ordine fu spostata nella capitale meridionale; da allora, sia pure con qualche contrasto prima con Maria Luisa d’Austria, divenuta signora del ducato parmense all’atto della Restaurazione, e poi con i Borboni della linea di Parma, l’Ordine Costantiniano è rimasto legato con finalità di sostegno alla Chiesa Cattolica e alla Casa di Borbone Due Sicilie, il cui attuale rappresentante è l’infante di Spagna Don Carlos Borbone duca di Calabria. L'Ordine è oggi riconosciuto da diversi Stati, fra i quali l'Italia che ne autorizza l'uso mediante provvedimento del Ministero per gli Affari Esteri. - 35 - PREGHIERE - 36 - - 37 - PREGHIERA DEL CAVALIERE COSTANTINIANO DI SAN GIORGIO Signore Gesù, che Vi siete degnato farmi partecipare alla Milizia dei Cavalieri Costantiniani di San Giorgio, Vi supplico umilmente di intercedere con la Beata Vergine di Pompei, Regina delle Vittorie, il valoroso San Giorgio martire, Vostro Glorioso Cavaliere, e tutti i Santi, di aiutarmi a restare fedele alle tradizioni del nostro Ordine, praticando e difendendo la Santa Religione Cattolica, Apostolica, Romana contro l’assalto dell’empietà. Essa diventi per me armatura di fede e scudo di buona volontà, sicura difesa contro le insidie dei miei nemici tanto visibili quanto invisibili. Vi prego affinché possa avere la grazia di esercitare la carità verso il prossimo e specialmente verso i poveri e i perseguitati a causa della Giustizia. Datemi infine le virtù necessarie per realizzare secondo lo spirito del Vangelo, con animo disinteressato e profondamente cristiano, questi santi desideri, per la maggior Gloria di Dio, la Glorificazione della Santa Croce e la propaganda della Fede, per la pace del Mondo ed il bene dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio. Amen - 38 - OREMUS Pro Pace Omnipotens sempiterne Deus qui caelestia simul et terrena moderaris, da servis tuis illam quam mundus dare non potest pacem, ut corda nostra mandatis tui dedita et hostium sublata formidine tempora sint tua protectione tranquilla. Pro Summo Pontefice Deus omnium fidelium pastor et rector famulum tuum Benedictum Decimum Sextum quem pastorem ecclesiae tuae pracesse voluisti propitius respice. Da ei, quaesumus verbo et exemplo, quibus praeest proficere, ut ad vitam una cum grege sibi credito, perveniat sempiternam. Pro ecclesisticis ordinibus Deus cujus spiritu totum ecclesiae corpus sanctificatur et regitur, exaudi nos pro universis ecclesiasticis ordinibus humiliter supplicantes, ut gratiae tuae numere, ab omnibus tibi gradibus fideliter serviatur. Pro Magno Magistro Protende Domine famulo tuo Carolo Hispaniarum Infante, Calabriae Duce, Decimo primo Supremo Ordinis nostri Magistro dexteram caelesti auxili, ut tua protectione munitus, perpetuo sit justus, fortis, pius, providus, ac indefessus hujus sacri ordinis rector, infidelium expugnator, Justitiae cultur, meritorum et de meritorum renumerator: Ecclesiae tuae sanctae, et catholicae fidei defensor ad dectus, et laudem tui nominis gloriosi, et post diuturnam felitatem in terris, aeterna beatitudine, te largiente per fruatur in caelis. Pro fratribus, propinquis et benefactoribus Ineffabilem clementiam tuam Domine suppliciter deprecarum, ut nostrae religionis frates, propinquos, et benefactores, cunctis tuearis adversis, et intercedente beata, et gloriosa semper Virgine Dei Genitrice Maria, cum beato Georgeo, et omnibus Sanctis caelestia illis dona multiplices, ut tibi laudabiliter servientes; post mortalis vitae decursum, ad aeterna in caeli gaudia sublimari mereantur. Per Dominum nostrum, ec. - 39 - Pater Noster Pater Noster, qui es in caelis, Sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, Fiat voluntas tua, sicut in caelo, et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, Et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. Amen. Salve, Regina Salve, Regina, Mater misericordiae, vita, dulcedo, et spes nostra, salve. Ad te clamamus, exsules filii Hevae, ad te suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle. Eia, ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte; et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria. - 40 - - 41 - MODALITA' PER L’AMMISSIONE - 42 - ELENCO DEI DOCUMENTI NECESSARI PER L'AMMISSIONE DEI POSTULANTI: - domanda manoscritta indirizzata a S.A.R. Don Carlos di Borbone su carta bianca (facsimile allegato - Mod. A 02); presentazione di due cavalieri di giustizia o almeno di uno di Giustizia ed uno Jure Sanguinis (allegato); curriculum vitae; dichiarazione privacy (allegato); presentazione di un sacerdote (allegato); certificati religiosi di battesimo e, se coniugato, di matrimonio; dichiarazione di non appartenenza ad ordini o congregazioni non approvate dalla Santa Sede. (allegato); L'INGRESSO NELLE CATEGORIE NOBILIARI L'ingresso nelle categorie nobiliari (Giustizia e Jure Sanguinis) del S.M.O. Costantiniano di San Giorgio è riservato esclusivamente a: - iscritti e legittimi discendenti di iscritti all'Elenco Ufficiale Nobiliare Italiano Consulta Araldica del Regno - 1921 (pubblicato nel 1922); - iscritti e legittimi discendenti di iscritti all'Elenco Ufficiale della Nobiltà Italiana Consulta Araldica del Regno - 1933 e al Supplemento per gli anni 1934/1936 Consulta Araldica del Regno - 1937; - iscritti e legittimi discendenti di iscritti all'Elenco Storico della Nobiltà Italiana, Sovrano Militare Ordine di Malta - 1960; - assegnatari o legittimi discendenti di assegnatari di provvedimenti nobiliari di Sua Maestà Umberto II non trascritti presso la Consulta Araldica; - assegnatari e legittimi discendenti di assegnatari di provvedimenti nobiliari dei Sommi Pontefici, di Sovrani legittimamente regnanti e della Repubblica di San Marino; - cavalieri o legittimi discendenti di cavalieri ricevuti con prove nelle categorie nobiliari (Onore e Devozione e Grazia e Devozione) del Sovrano Militare Ordine di Malta; - 43 - - legittimi discendenti di ascritti ai ceti nobili cittadini. Eventuali eccezionali domande di inserimento in categorie nobiliari relative a nominativi non rientranti nelle summenzionate fattispecie andranno singolarmente valutate, ferma restando ovviamente la potestà di attribuzione di tali categorie per motu proprio da parte del Gran Maestro. Ciò premesso, ai sensi degli Statuti del S.M.O. Costantiniano di San Giorgio, cap. III "Condizioni di ammissione", art. 2, - la prima categoria, Balì Cavalieri Gran Croci di Giustizia, è riservata ai Sovrani e ai Principi Reali, ai Cardinali di Santa Romana Chiesa e ai rappresentanti delle più illustri famiglie nobili. Ai Balì è richiesto il possesso della nobiltà nei quattro quarti di almeno 200 anni; - la Gran Croce di Giustizia è riservata ai rappresentanti delle più illustri famiglie nobili. Parimenti può essere conferita a Sovrane e Principesse Reali e a Dame di elevatissima posizione sociale. Sia ai Cavalieri sia alle Dame è richiesto il possesso della nobiltà nei quattro quarti di almeno 200 anni; - la Gran Croce Jure Sanguinis (per Cavalieri e Dame) è riservata a coloro che posseggono la nobiltà in linea paterna e rivestano altissime dignità o ricoprano cariche elevate; - la Croce di Giustizia (per Cavalieri e Dame) è riservata esclusivamente a coloro che fanno prove di nobiltà generosa per quattro quarti paterni e materni, giuste le antiche disposizioni statutarie e la risoluzione magistrale del 17 aprile 1762; - la Croce di Jure Sanguinis (per Cavalieri e Dame) può essere concessa a persone le quali, giusto il dispaccio 5 febbraio 1855, pur non essendo in grado di dare tutte le prove richieste dalla categoria di Giustizia, appartengano a famiglia di antica e provata nobiltà. - 44 - - 45 - FAC-SIMILE ALLEGATI - 46 - - 47 - 48 49 50 51 AUTORIZZAZIONE ALL’USO DELL’ONORIFICENZA IN ITALIA 52 Dipartimento del Cerimoniale di Stato Ufficio Onorificenze e Araldica pubblica LEGGE 3 marzo 1951, n. 178 . Istituzione dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana" e disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze (1). Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 marzo 1951, n. 73 Art. 1 È istituito l'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana", destinato a dare una particolare attestazione a coloro che abbiano speciali benemerenze verso la Nazione. Art. 2 Capo dell'Ordine è il Presidente della Repubblica. L'Ordine è retto da un Consiglio composto di un Cancelliere, che lo presiede, e di sedici membri. Il Cancelliere e i membri del Consiglio dell'Ordine sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Il Consiglio elegge nel proprio seno una Giunta di quattro membri. La Giunta è presieduta dal Cancelliere. Art.3 L'Ordine è composto di cinque classi: Cavalieri di Gran Croce, Grandi Ufficiali, Commendatori, Ufficiali e Cavalieri. Per altissime benemerenze può essere eccezionalmente conferita ai Cavalieri di Gran Croce la decorazione di Gran Cordone. Il numero massimo delle nomine che potranno farsi annualmente nelle cinque classi è determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Consiglio dei Ministri e il Consiglio dell'Ordine (2). Art. 4 Le onorificenze sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Giunta dell'Ordine. 53 Particolari forme di conferimento possono essere stabilite nello Statuto previsto dall'art. 6 (3). Le onorificenze non possono essere conferite ai Senatori ed ai Deputati durante il tempo del loro mandato parlamentare. Art. 5 Salve le disposizioni della legge penale, incorre nella perdita della onorificenza l'insignito che se ne renda indegno. La revoca è pronunciata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta motivata del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dell'Ordine. Art. 6 Lo Statuto dell'Ordine è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dell'Ordine (3). Art. 7 I cittadini italiani non possono usare nel territorio della Repubblica onorificenze o distinzioni cavalleresche loro conferite in Ordini non nazionali o da Stati esteri, se non sono autorizzati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli Affari Esteri. I contravventori sono puniti con la sanzione amministrativa sino a lire 2.500.000 (4). L'uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche della Santa Sede e dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro continua ad essere regolato dalle disposizioni vigenti (5). Nulla è parimenti innovato alle norme in vigore per l'uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche del Sovrano Militare Ordine di Malta. Art. 8 Salvo quanto è disposto dall'art. 7, è vietato il conferimento di onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche, con qualsiasi forma e denominazione, da parte di enti, associazioni o privati. I trasgressori sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 1.250.000 a lire 2.500.000 (6). Chiunque fa uso, in qualsiasi forma e modalità, di onorificenze, decorazioni o distinzioni di cui al precedente comma, anche se conferite prima dell'entrata in vigore della presente legge, è punito con la sanzione amministrativa da lire 250.000 a lire 1.750.000 (7). La condanna per i reati previsti nei commi precedenti importa la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 36, ultimo comma, del Codice penale. 54 Le disposizioni del secondo e terzo comma si applicano anche quando il conferimento delle onorificenze, decorazioni o distinzioni sia avvenuto all'estero. Art. 9 L'Ordine della SS. Annunziata e le relative onorificenze sono soppressi. L'Ordine della Corona d'Italia è soppresso e cessa il conferimento delle onorificenze dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro (8). È tuttavia consentito l'uso delle onorificenze già conferite, escluso ogni diritto di precedenza nelle pubbliche cerimonie. Per gli altri Ordini ed onorificenze, istituiti prima del 2 giugno 1946, si provvederà con separata legge. Art. 10 Il Governo è autorizzato ad emanare le norme occorrenti per l'attuazione della presente legge (9). 1)Vedi, anche, il D.P.R. 3 maggio 1952, n. 458. (2) Vedi, anche, l'art. 3, D.P.R. 13 maggio 1952, n. 458. (3) Tale Statuto è stato approvato con D.P.R. 31 ottobre 1952. (4) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, secondo comma, della stessa legge. Per effetto dell'art. 10 della medesima L. 24 novembre 1981, n. 689, l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 4.000. (5) Vedi il R.D. 10 luglio 1930, n. 974, riportato alla voce Santa Sede. (6) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113, secondo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689. (7) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, secondo comma, della stessa legge. (8) Vedi la L. 5 novembre 1962, n. 1596 (Gazz. Uff. 28 novembre 1962, n. 303), recante il nuovo ordinamento dell'Ordine Mauriziano 55 in attuazione della quattordicesima disposizione finale della Costituzione. (9) Vedi il D.P.R. 13 maggio 1952, n. 458. Al Ministero degli Affari Esteri Cerimoniale Diplomatico della Repubblica - Ufficio II Piazzale della Farnesina, 1 00194 ROMA Tel: 0636911 Oggetto: istanza di autorizzazione a fregiarsi di onorificenza non nazionale. Il sottoscritto …………………………………………….. nato a ……………………. , il …………………………………. residente in ……………………………….. , Via ……………………………………………………………….., essendo stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere ……………….. del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio in data …… come da accluso diploma magistrale in copia conforme, chiede l’autorizzazione a fregiarsi nel territorio nazionale della suddetta onorificenza ai sensi della legge Data Distinti saluti 56 n. 178 del 3.3.1951. 57 Delegazione Regionale Toscana Delegato Cav. di Giust. Dr. Don Ettore d’Alessandro dei duchi di Pescolanciano Via Sonnino n°10 Firenze 50136-Podere “La Casina”,via di S.Vito Loppiano (Incisa) Tel. 3400729412 Fax.055.4792097 e-mail [email protected] Stampato con mezzi propri esclusivamente per uso interno dell'Ordine con il coordinamento del M.se Don Domenico Serlupi Crescenzi Ottoboni e la collaborazione del Cav. Fabrizio Druda OTTOBRE 2007 58