N. 01-2013 In evidenza
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N. 01-2013 In evidenza: Spesometro: proroga “camuffata” Vecchio Redditometro: criticità irrisolte Aumento aliquota IVA: chiarimenti della C.M. 32/E del 05 Novembre 2013 IVIE: base imponibile per l’immobile a Londra Accertamento: avvisi motivati e richiamo ad altri atti IVA: reverse charge. Errore formale o errore sostanziale? Affitto d’azienda: aspetti contabili e fiscali Aspi e Mini-Aspi: procedura da seguire Sommario Il punto del direttore Spesometro: ingannati e soddisfatti? Legislazione e Prassi Provvedimento n. 128483 del 5 Novembre 2013: PA esonerata dallo speso metro C.M. 32/E del 05 Novembre 2013: Aumento aliquota IVA Risoluzione n. 73 del 05 Novembre 2013: Nuovi codici tributo per l’accertamento da 36-bis Risoluzione n. 74 del 06 Novembre 2013: Imposta nei contratti di assicurazione Risoluzione n. 75 del 06 Novembre 2013: determinazione della base imponibile per l’immobile a Londra Risoluzione n. 76 del 06 Novembre 2013: deducibilità imposta di bollo risparmio gestito Comunicato stampa 07.11.2013: proroga spesometro? Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info Provvedimento n. 130406 del 07 Novembre 2013: proroga invio dello spesometro c.d. POS per gli operatori finanziari Circolare n. 33 del 08.11.2013: Deducibilità degli accantonamenti ai fondi per indennità suppletiva di clientela Risoluzione n. 77 del 08 novembre 2013: Applicazione benefici previsti per la piccola proprietà contadina Comunicato stampa Agenzia dalle entrate 8.11.2013: Invii validi con i canali Entratel e Fisconline fino al 31 gennaio 2014 Giurisprudenza Cassazione Penale sentenza 4 novembre 2013, n. 44433: Omessa dichiarazione. Non basta adempiere l’obbligo comunitario Cassazione Tributaria ordinanza 4 novembre 2013, n. 24738: Cartelle. Cessazione materia del contendere Cassazione Tributaria, ordinanza 5 novembre 2013, n. 24739: Accertamento “antielusivo”. Si pronuncerà la Consulta Cassazione Tributaria sentenza 6 novembre 2013, n. 24920: Rimborso Iva più facile Cassazione Tributaria sentenza 6 novembre 2013, n. 24901: Studi professionali. Stop all’accertamento sull’associato Cassazione Tributaria sentenza 7 novembre 2013, n. 25120: Presunzioni bancarie ad ampio raggio Cassazione Tributaria sentenza 7 novembre 2013, n. 25135: Inversione contabile. Errore formale o errore sostanziale? Corte di Cassazione, Ordinanza 8 novembre 2013, n. 25128: Equitalia. OK a notifica diretta per posta. Adempimenti 730 integrativo: Adempimento degli intermediari Spesometro e operazioni non documentate da fattura Operazioni rilevanti ai fini IVA. Comunicazione In scadenza le Comunicazioni SAT PEC Lo Spesometro visto da Assonime Comunicazione Finanziamenti soci Commenti Fisco Sanzioni: disapplicabili su domanda del contribuente Cassetto fiscale: nuove procedure Vecchio redditometro: Criticità irrisolte Accertamento: avvisi motivati e richiamo ad altri atti Regime di conversione in crediti d’imposta delle DTA (imposte differite attive) 2 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info Pos obbligatorio per i professionisti Interpello disapplicativo: diniego impugnabile Limiti alle misure cautelari pro-fisco Lavoro & Previdenza Licenziamento disciplinare: ASPL e ticket Contratti di solidarietà: i chiarimenti del MLPS Infortuni esteri: disciplina Iter procedurale ASPI e mini ASPI Voucher baby sitting. Chiarimenti INPS Società & Bilancio Trasformazione studio professionale in Stp Affitto d’azienda Fiscal Focus risponde Obbligo di fedeltà Liquidazioni IVA e compensazioni Spesometro: acquisti da produttori agricoli marginali Servizi di consulenza: territorialità Ulteriori detrazioni in caso di incapienza Comunicazione Finanziamento ai soci e contabilità semplificata Autovetture in uso a soci Amministratori Gestori Videogiochi e Spesometro Contribuenti minimi e maggiorazione acconto Maggiorazione Acconto IVIE e IVAFE L’agenda del professionista Scadenze settimana 11.11.2013 – 15.11.2013 3 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info Il punto del direttore A cura di Antonio Gigliotti SPESOMETRO: INGANNATI E SODDISFATTI? Cari amici e colleghi, abbiamo la proroga? O forse no? Questo è il quesito che mi porto dietro da ieri sera, quando un comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate, firmato dal direttore generale Attilio Befera, ci informava, a due giorni lavorativi dalla scadenza del 12 novembre, che le comunicazioni al Fisco delle operazioni rilevanti ai fini Iva relative al 2012 si potranno effettuare fino al 31 gennaio del prossimo anno. Ma attenzione, non è una proroga! O meglio, lo è solo per la “comunicazione da parte degli operatori finanziari dei dati rilevanti ai fini Iva, di importo pari o superiore a 3.600 euro, nei casi in cui i pagamenti siano stati effettuati via Pos”. Mentre per tutti gli altri, commercialisti compresi, non v’è alcuna proroga anzi io parlerei di un camuffamento della stessa visto che, pur non spostando neanche di un giorno la deadline, l’Amministrazione Finanziaria ci concede una fase di tolleranza che ci consentirà di effettuare gli invii entro il 31 gennaio 2014 senza incorrere in sanzioni. Il comunicato al quale è stata affidata la notizia dice infatti che “l’Agenzia delle entrate ha aperto una finestra temporale che consentirà di inviare i dati fino al 31 gennaio 2014”, ciò tenendo presente le difficoltà che gli operatori (cioè noi) hanno incontrato nel procedere all’adempimento. Ovvio che non si faccia alcun riferimento alla fonte che ha generato tali difficoltà e altrettanto lapalissiano è il fatto che questa proroga sia stata travestita da ‘fase di tolleranza’. Ora, è chiaro che la citata ‘finestra temporale’ male non ci fa, nel senso che alla luce delle recenti incertezze, avere del tempo in più è sempre tanto di guadagnato. Eppure c’è qualcosa che non quadra, qualcosa che non possiamo far passare tacitamente, come ormai d’abitudine. L’Amministrazione Finanziaria, della quale non siamo più neanche sudditi ma schiavi, ha calpestato in maniera manifesta le nostre richieste propinandoci un contentino sul quale, secondo le menti eccelse che lo hanno generato, non possiamo aver nulla da ridire né da recriminare. Ebbene, da quel che leggo sui vari social network, pare che anche noi dottori commercialisti ed esperti contabili ci stiamo piegando al loro gioco. Mi ritrovo davanti agli occhi espressioni di esultanza, quasi di vittoria. Ma cosa abbiamo vinto? Abbiamo guadagnato la concessione di non essere puniti per il ritardo, un ritardo tra l’altro non causato da una cattiva organizzazione dei nostri studi, bensì dalle lungaggini della stessa Amministrazione. Eppure, nonostante tutti sappiamo e tutti finora ci siamo lamentati, la recente ‘grazia’ accordataci ha mandato in visibilio buona parte dei miei colleghi! Amici, apriamo gli occhi! Non ci stanno venendo incontro. Anzi, ci stanno rendendo ancora una volta prigionieri del loro sistema farraginoso. Non ci hanno dato la proroga che volevamo. Non potevano farlo perché a due giorni dalla deadline sarebbe stato come ammettere i loro errori e giustificare le nostre richieste. Possibile che non ci si renda conto che siamo al cospetto di un’ennesima presa per i fondelli ai danni della nostra categoria, nonché dei clienti che grazie al nostro lavoro possono pagare le tasse? Io non sono soddisfatto, nè ho lanciato un grido di gioia ieri sera. E non può esserlo nessun commercialista. 4 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info Si consideri che oltre al camuffamento di una proroga che proroga in realtà non è, l’altro aspetto che dovrebbe farci indignare è la tempistica: un comunicato stampa diffuso la sera di giovedì. La notizia è stata recepita dal 70% della categoria solo venerdì mattina, quando la scadenza è il 12, vale a dire martedì. Ma ci rendiamo conto dello scenario che è andato delineandosi? In questi giorni ho anche avuto modo di confrontarmi con diversi colleghi, quasi la totalità dei quali stava trascorrendo tutte le proprie giornate a lavoro nel tentativo di arrivare con puntualità al 12 novembre, ma erano tutti pieni di dubbi e incertezze che le quattro parole di un comunicato giunto a ridosso del tempo limite di certo non hanno chiarito. A questo punto mi aspetterei, come minimo, che le sigle sindacali, che sono state così solerti nel lanciare l’allarme, prendano atto della nuova beffa e gridino a gran voce la pretesa di chiarezza e rispetto nei confronti della categoria e, di concerto, dei contribuenti che assistiamo. Io per natura sono un diffidente, nel senso che prima di applaudire vorrei capire di cosa sto gioendo. Desidererei pertanto che anche chi ci rappresenta sul versante sindacale faccia propria la massima di Leonardo da Vinci, il quale sosteneva che “questo per isperienza è provato, che chi non si fida mai sarà ingannato”. 5 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info Legislazione e prassi PA esonerata dallo spesometro Con Provv. n. 128483 del 5 novembre 2013 l’Agenzia delle Entrate esonera la Fiscal Flash n. 278 del 06.11.2013 pubblica amministrazione dalla presentazione dello spesometro. Nell’ottica del graduale adeguamento della contabilità pubblica alle regole di natura civilistica, lo Stato, le regioni, le province, i comuni e altri organismi di diritto pubblico sono esclusi dallo spesometro per gli anni 2012 e 2013. Una volta superate le difficoltà di individuazione delle operazioni rilevanti con il nuovo sistema di contabilità, cioè dal 1° gennaio 2014, anche le PA dovranno rispettare l’obbligo, ma soltanto in mancanza di fatturazione elettronica. Provvedimento Agenzia delle entrate n. 128483 del 5 novembre 2013 Aumento aliquota Iva ordinaria L’Agenzia pubblica, con la Circolare n.32/E del 5 novembre 2013, i chiarimenti, Fiscal Flash n. 279 del 06.11.2013 dopo più di un mese dall’applicazione della nuova aliquota ordinaria IVA al 22%, circa le modalità operative da seguire, affinché i contribuenti possano gestire al meglio i relativi adempimenti. Tra le indicazioni di maggior rilievo fornite dalla C.M. 32/E del 5 Novembre 2013 vi rientrano senza ombra di dubbio il cambio di direzione adottato dall’Amministrazione Finanziaria relativamente alle note di credito sui conguagli per i contratti di somministrazione relativi, ad esempio, ai consumi di acqua, luce e gas. L’Amministrazione Finanziaria, tenendo conto delle particolari esigenze operative degli operatori del settore, rivede la propria posizione e nel documento di prassi in oggetto ritiene che, in alternativa ai criteri indicati nella circolare 45/E, nelle note di accredito emesse per conguagliare i consumi effettivi sia possibile applicare l’aliquota IVA ordinaria indicata nell’ultima fattura emessa per il periodo cui il conguaglio si riferisce e nei limiti dell’imposta addebitata con tale aliquota nella fattura stessa. Per la eventuale eccedenza di credito da restituire, si farà riferimento alle fatture immediatamente antecedenti fino al completo recupero degli importi. Resta fermo che l’aliquota IVA delle note di accredito deve essere quella originariamente applicata, laddove la nota di variazione sia emessa per documentare conguagli tariffari, dovuti alla rideterminazione dei prezzi. Nel caso in cui il saldo risulti a debito del cliente, l’aliquota IVA applicabile al saldo imponibile è quella vigente al momento di emissione della fattura di conguaglio. Circolare n. 32/E del 5 novembre 2013 6 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info Codici tributo per l’accertamento da 36-bis Al fine di consentire il versamento, con le modalità di cui all’art. 17 del D.Lgs. 9 Fiscal Flash n. 280 del 06.11.2013 luglio 1997, n. 241, delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, l’Agenzia delle Entrate ha istituito con la Risoluzione n.73 del 05 novembre 2013, nuovi codici tributo. I suddetti codici vengono utilizzati nell’eventualità in cui il contribuente, destinatario della comunicazione inviata ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, intenda versare solo una quota dell’importo complessivamente ivi richiesto. In tal caso, deve essere predisposto un modello F24 nel quale i codici istituiti sono esposti nella sezione “ERARIO”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando anche, nei campi specificamente denominati, il codice atto e l’anno di riferimento (nella forma “AAAA”) reperibili all’interno della stessa comunicazione. Risoluzione n. 73/E del 05 novembre 2013 Imposta nei contratti di assicurazione L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 74/E del 6 novembre 2013, Fiscal Flash n. 283 del 07.11.2013 interviene chiarendo che le regole previste in materia di compensazione dell’imposta sulle riserve matematiche non sono tout court applicabili all’imposta sul valore dei contratti di assicurazione (Ivca). La risposta arriva a seguito di un interpello da una società fiduciaria che, nell’ambito della propria attività di amministrazione, annovera anche i contratti di assicurazione sulla vita e capitalizzazione (polizze unit linked) stipulati con imprese di assicurazione non residenti e operanti nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi (Lps). Risoluzione Agenzia delle entrate n. 74/E del 06.11.2013 7 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info Ivie per l’immobile nel Regno Unito Con la Risoluzione 75/E del 6 Novembre 2013 l’Amministrazione Finanziaria Fiscal Flash n. 282 del 07.11.2013 fornisce chiarimenti in merito alla base imponibile da utilizzare ai fini dell’assolvimento dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) nel caso di immobile detenuto nel Regno Unito da una persona fiscalmente residente in Italia. Nel documento di prassi in esame, l’Agenzia delle Entrate fornisce risposta all’interpello di un contribuente che detiene un diritto di possesso di tipo “leasehold” (istituto che attribuisce un diritto all’utilizzo dell’immobile solitamente per un prolungato periodo di tempo, dietro il pagamento di un corrispettivo), su un immobile situato a Londra. Per l’applicazione della Council tax, non esiste un valore catastale cui fare riferimento in quanto l’imposta inglese non si basa su un valore puntuale, ma viene calcolata in funzione della fascia di valore (“band”) attribuita all’immobile. In sostanza, la determinazione della Council tax avviene in base alla fascia di valore in cui rientra l’immobile, che prevede un valore minimo e un valore massimo. Di conseguenza, non esiste un valore da utilizzare per il calcolo dell’IVIE. Per i motivi sopra esposti, l’Amministrazione Finanziaria, aderendo alla tesi dell’istante, chiarisce, per gli immobili situati nel Regno Unito, di assumere, quale base imponibile dell’imposta sul valore degli immobili all’estero (Ivie), il valore medio della fascia attribuita all’appartamento ai fini della Council tax, l’imposta municipale sulle abitazioni. Risoluzione Agenzia delle entrate n. 75/E del 06.11.2013 Risparmio gestito L’Agenzia delle Entrate fornisce, nella risoluzione n.76/E, pubblicata lo scorso Fiscal Flash n. 284 del 07.11.2013 6 novembre 2013, una risposta alla richiesta di consulenza giuridica, concernente l’interpretazione dell’articolo 7 del D. Lgs. n. 461 del 1997. La società istante ha chiesto lumi in merito al regime tributario da applicare a taluni oneri relativi alle gestioni di portafogli per le quali sia stata esercitata l’opzione per l’applicazione del regime del risparmio gestito di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. Più precisamente, l’istante chiede se l’imposta di bollo dovuta sugli estratti conto ovvero sui rendiconti relativi al patrimonio gestito ai sensi dell’articolo 13, commi da 2 a 2-ter, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 8 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info 1972, n. 642, sia deducibile dal risultato maturato della gestione da assoggettare a imposta sostitutiva nella misura del 20%. L’Amministrazione fornisce risposta positiva. Risoluzione Agenzia delle entrate n. 76/E del 06.11.2013 Spesometro e operatori finanziari Nella serata di ieri, 07 novembre 2013, l’Amministrazione Finanziaria, con un Fiscal Flash n. 287 del 08.11.2013 comunicato ufficiale, ha esteso, l’intervallo temporale di cui i contribuenti possono godere per l’invio dello spesometro ordinario. Le operazioni rilevanti ai fini IVA di cui all’art.21 del DL 78/2010, potranno essere comunicate attraverso il canale Entratel, dalla scadenza originaria (12 o 21 novembre 2013) sino al 31 gennaio 2014, grazie al fatto che tale strumento telematico rimarrà aperto sino a quella data. Nessuna vera proroga, dunque e nemmeno condono sulle sanzioni eventualmente applicabili nei 30 giorni successivi alla scadenza originaria. Ma solo un’estensione del range temporale utile. L’Agenzia, inoltre, con il Provvedimento n. 130406/2013 definisce una nuova deadline anche per gli operatori finanziari, i quali sono tenuti a comunicare i dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva, di importo non inferiore a 3.600 euro, relative al periodo 6 luglio – 31 dicembre 2011, in cui l’acquirente è un consumatore finale che ha effettuato il pagamento con moneta elettronica. Comunicato Stampa del 07.11.2013 e Provvedimento n. 130406/2013 Deducibilità degli accantonamenti indennità suppletiva di clientela Quotidiano Fiscal Focus 11.11.2013 ai fondi per L’indennità suppletiva di clientela è deducibile ai sensi dell’articolo 105, comma 1, del TUIR, il quale consente la deduzione dal reddito d’impresa degli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente, nei limiti delle quote maturate. Questo è il chiarimento fornito dalla Circolare n.33/E dell’Agenzia delle entrate del 08 novembre. 9 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info La questione si era rivelata particolarmente dibattuta, soprattutto a seguito delle modifiche normative intervenute il 1°gennaio 2013, le quali hanno completamente riformulato l’art. 1751 c.c.. Nella nuova formulazione, l’art. 1751 disciplina in modo unitario l’indennità di fine rapporto spettante agli agenti di commercio, senza più rinviare alle previsioni del contratto collettivo di categoria. La linea interpretativa secondo la quale l'indennità suppletiva di clientela, essendo incerto l'obbligo del preponente alla sua corresponsione, non è deducibile per competenza dal reddito d'impresa ma solo nell'esercizio in cui viene eventualmente corrisposta, resta pertanto valida solo per le controversie riguardanti accantonamenti effettuati in periodi di imposta anteriori alla data di entrata in vigore della modifica dell'articolo 1751 cc (1 gennaio 1993). Circolare Agenzia delle entrate n.33/E del 08.11.2013 Applicazione benefici previsti per la piccola proprietà contadina Quotidiano Fiscal Focus 11.11.2013 L’Agenzia delle Entrate con la pubblicazione della risoluzione n.77 dell’08 novembre 2013, fornisce un’interpretazione dell’art.1 della L. n. 604/54, in tema di applicazione dei benefici previsti per la piccola proprietà contadina agli atti dell’autorità giudiziaria, che dichiarano l’acquisto per intervenuta usucapione di un terreno agricolo. In risposta a un interpello ordinario, presentato ai sensi dell’art. 11, L. 27 luglio 2000, n. 212, l’Agenzia Entrate afferma che, coerentemente con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, per gli atti giudiziari che accertano l’intervenuta usucapione ordinaria ventennale possano trovare applicazione le agevolazioni previste dalla legge n. 604 per la piccola proprietà contadina. Risoluzione Agenzia delle Entrate n.77 del 08.11.2013 Invii validi con i canali Entratel e Fisconline fino al 31 gennaio 2014 Quotidiano Fiscal Focus 11.11.2013 Ad integrazione del comunicato stampa diffuso il 7.11.2013, si precisa che la comunicazione delle operazioni Iva relative all’anno 2012 (cd. nuovo Spesometro) può essere validamente effettuata tramite i servizi telematici 10 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info Fisconline o Entratel dell’Agenzia delle Entrate fino al 31 gennaio 2014. Entro lo stesso termine si potranno inviare anche gli eventuali file che annullano o sostituiscono i precedenti invii. Comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 08.11.2013 11 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info Giurisprudenza Omessa dichiarazione L’adempimento dell’obbligo di comunicazione IVA non esclude il reato di Quotidiano Fiscal Focus Giurisprudenza 05.11.2013 omessa dichiarazione previsto dall’articolo 5 del D.Lgs. n. 74 del 2000. La comunicazione IVA di cui all’articolo 8 bis del D.P.R. n. 322 del 1998, introdotto dall'articolo 9 del D.P.R. n. 435 del 2001, finalizzata ad adempiere agli obblighi comunitari di cui all'articolo 22, paragrafo 4, della Direttiva CEE n. 77/388 del 17 maggio 1977, non è sostitutiva della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi e IVA. La natura e gli effetti dell’adempimento previsto dalla disposizione comunitaria non sono quelli propri della “Dichiarazione IVA”, bensì quelli riferibili alla comunicazione di dati e notizie. Attraverso la comunicazione, il contribuente non procede, infatti, alla definitiva autodeterminazione dell'imposta dovuta, che avverrà invece attraverso il tradizionale strumento della dichiarazione annuale. Tale affermazione di principio è contenuta nella sentenza 4 novembre 2013, n. 44433, della Corte di Cassazione – Terza Sezione Penale. Cassazione Penale sentenza 4 novembre 2013, n. 44433 Cessazione materia del contendere Sbaglia il giudice tributario di secondo grado che dichiara la cessazione della Quotidiano Fiscal Focus Giurisprudenza 05.11.2013 materia del contendere, basandosi unicamente sull’annullamento dell’iscrizione a ruolo delle somme portate dalla cartella di pagamento conseguente all’accoglimento, da parte del primo giudice, del ricorso prodotto dal contribuente. È quanto emerge dall’ordinanza 4 novembre 2013, n. 24738, della Corte di Cassazione – Sesta Sezione Civile (T). I supremi giudici hanno accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, rinviando la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, per nuovo esame. La CTR meneghina è incorsa nella violazione dell’articolo 46 del D.Lgs. n. 546 del 1992, avendo dichiarato la cessazione della materia del contendere in considerazione dell’avvenuto sgravio, in assenza di atti precisi e univoci di acquiescenza. Cassazione Tributaria ordinanza n. 24738 depositata il 4 novembre 2013 12 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info Accertamento “antielusivo”: si pronuncerà la consulta La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 24739/13, ha sollevato d’ufficio la Quotidiano Fiscal Focus Giurisprudenza 06.11.2013 questione di legittimità costituzionale dell’articolo 37-bis comma 4 D.P.R. n. 600 del 1973, laddove quest’ultimo sanziona con la nullità l’avviso di accertamento “antielusivo” che non sia stato preceduto dalla richiesta di chiarimenti nelle forme e nei tempi ivi prescritti. La Sezione Tributaria del Palazzaccio ritiene che la norma contrasti con gli articoli 3 e 53 della Costituzione poiché distonica rispetto al “diritto vivente”. Cassazione Tributaria, ordinanza n. 24739 del 5 novembre 2013 Rimborso Iva più facile Il diritto al rimborso del credito d’imposta sussiste anche quando la Quotidiano Fiscal Focus Giurisprudenza 07.11.2013 compravendita non si è perfezionata. L’Amministrazione Finanziaria può negare il rimborso dell’IVA assolta con la fattura solo se dimostra la natura elusiva o fraudolenta dell’operazione commerciale. Eventi quali il mancato adempimento della prestazione dedotta in contratto o la risoluzione per inadempimento dello stesso non consentono di qualificare l'operazione come inesistente ai fini fiscali, dunque di escludere per ciò stesso il diritto alla detrazione/rimborso dell'imposta assolta. Lo ha precisato la sentenza 6 novembre 2013, n. 24920, della Corte di Cassazione – Sezione Tributaria. . Cassazione Tributaria sentenza n.24920 del 6 novembre 2013 Studi professionali: accertamento sull’associato Se la rettifica nei confronti dell’associazione professionale è stata annullata, Quotidiano Fiscal Focus Giurisprudenza 07.11.2013 cade anche l’accertamento IRPEF a carico dell’associato. Il giudicato esterno è rilevabile anche d’ufficio dal giudice tributario quando i recuperi a tassazione sono legati tra loro da uno stretto rapporto di pregiudizialità, quindi indipendentemente dalla circostanza che nei rispettivi giudizi le parti siano state ovviamente differenti. È quanto emerge dalla sentenza 6 novembre 2013, n. 24901, della Corte di Cassazione - Sezione Tributaria . Cassazione Tributaria sentenza n.24901 del 6 novembre 2013 Presunzioni bancarie ad ampio raggio I movimenti ingiustificati sul conto corrente bancario del collaboratore che Quotidiano Fiscal Focus Giurisprudenza 08.11.2013 svolge attività di amministratore equivalgono a ricavi in nero. È legittimo per l’Ufficio finanziario desumere rispetto a qualsiasi contribuente, a prescindere dall’attività lavorativa svolta e dalla tipologia di reddito prodotto, che le 13 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info somme prelevate o versate sui conti correnti bancari sono compensi e/o ricavi non dichiarati. È quanto emerge dall’ordinanza 7 novembre 2013, n. 25120, della Corte di Cassazione - Sesta Sezione Civile Tributaria. Cassazione Tributaria ordinanza n 25120 depositata il 7 novembre 2013 Inversione contabile Con ordinanza interlocutoria 7 novembre 2013, n. 25035, la Corte di Quotidiano Fiscal Focus Giurisprudenza 08.11.2013 Cassazione – Sezione Tributaria ha chiesto l'intervento della Corte di Giustizia UE in materia di reverse charge. Precisamente i giudici del Lussemburgo dovranno chiarire se gli errori di registrazione in tema di reverse charge, con specifico riferimento agli acquisti intracomunitari per beni o servizi resi da parte di soggetti residenti in altri Paesi membri, sono di natura formale o sostanziale. Cassazione Tributaria ordinanza n 25035 depositata il 7 novembre 2013 Equitalia. Ok a notifica diretta per posta. La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'articolo 26 del D.P.R. n. Quotidiano 602/73, anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata Fiscal Focus con avviso di ricevimento. In questo caso è sufficiente, per il relativo Giurisprudenza perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al 08.11.2013 domicilio del destinatario senza altri adempimenti da parte dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Se nell'avviso di ricevimento manchino le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia risulta illeggibile, l'atto è comunque valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'articolo 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione – Sesta Sezione Civile T con l’ordinanza 8 novembre 2013, n. 25128. Corte di Cassazione, Ordinanza 8 novembre 2013, n. 25128 14 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info Adempimenti 730: termini trasmissione Lunedì 11 novembre è l’ultimo giorno utile per i Centri di Assistenza Fiscale e i Fiscal Flash n. 276 del 06.11.2013 professionisti abilitati per la consegna diretta al dipendente o pensionato del modello 730 integrativo e del prospetto di liquidazione mod. 730/3 integrativo. Inoltre è anche l’ultimo giorno utile per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle dichiarazioni integrative 730/2013 e i relativi modelli 730/4 integrativi. 730/2013 Spesometro Nello spesometro ordinario oggetto della comunicazione sono: Fiscal News n. 294 del 05.11.2013 i corrispettivi relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura e le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura, qualora l’importo unitario dell’operazione sia pari o superiore a euro 3.600 al lordo dell'imposta sul valore aggiunto. Per la seconda tipologia di operazioni, l’esposizione può essere fatta dal contribuente in forma analitica o aggregata, utilizzando il quadro DF o il quadro SA. Cambia la forma ma non la sostanza delle operazioni comunicate. Provvedimento n. 2013/94908 del 2 agosto 2013 dell'Agenzia delle Entrate Comunicazioni Iva Il 12 novembre è l’ultimo giorno utile per l’invio, da parte dei soggetti passivi Fiscal Flash n. 281 07.11.2013 Iva che effettuano la liquidazione mensile ai fini dell'imposta, della comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizio rese e ricevute nel 2012. Per le operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura, la comunicazione va effettuata se l'importo non è inferiore a 3.600 euro, comprensivo di Iva. 15 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info Sempre entro il prossimo 12 novembre gli operatori finanziari devono inviare una comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva, di importo pari o superiore a 3.600 euro, rilevata dal 6 luglio al 31 dicembre 2011, che hanno avuto come acquirente un consumatore finale che ha pagato il bene o il servizio con carta di credito, di debito o prepagata. Inoltre, gli stessi operatori finanziari devono inviare una comunicazione, per il periodo dal 6 luglio al 31 dicembre 2011, del numero di codice fiscale dei soggetti associati ovvero con i quali hanno stipulato un contratto di installazione e utilizzo dei dispositivi Pos (Point of sale), comprese le cessazioni, evidenziando il codice identificativo di ciascun terminale. L’invio della comunicazione deve essere effettuato esclusivamente per via telematica utilizzando il prodotto software messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Con il Comunicato Stampa del 07.11.2013, l’Amministrazione Finanziaria ha previsto la possibilità di inviare lo Spesomentro, attraverso il canale Entratel, fino al 31 Gennaio 2014. Art. 21, D.L. 78/2010 Comunicazione annuale alla cassa previdenza Entro il 15 novembre i Dottori Commercialisti che esercitano la professione Fiscal Flash n. 285 del 08.11.2013 hanno l’obbligo di comunicare annualmente alla Cassa di previdenza il reddito netto professionale e il volume di affari (al netto del contributo integrativo) prodotti nell’anno precedente. La comunicazione dei dati reddituali è obbligatoria indipendentemente dall’entità del reddito netto professionale e/o del volume di affari prodotti. La comunicazione deve essere effettuata esclusivamente mediante il servizio telematico SAT PCE, che effettua anche il calcolo delle eccedenze contributive dovute. Cassa Previdenza Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili: Adempimenti Lo spesometro visto da Assonime Assonime pubblica per i propri iscritti la Circolare n.35 del 7 novembre 2013, Fiscal Flash n. 286 del 08.11.2013 illustrando le modalità di compilazione del “modello polivalente”. L’associazione prende in considerazione, nella menzionata circolare, le 16 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info modalità di compilazione del modello con riferimento, separatamente, ad ognuna di tali comunicazioni, partendo dal presupposto che ognuna delle comunicazioni che possono essere inserite nel modello polivalente ha caratteristiche proprie, sia sotto il profilo sostanziale che in relazione alle concrete modalità di indicazione dei relativi dati e dei termini di scadenza. Circolare Assonime n. 35 del 7 novembre 2013 Comunicazione finanziamenti dei soci Il legislatore ha introdotto un nuovo adempimento: la comunicazione dei Fiscal News n. 299 del 08.11.2013 finanziamenti e delle capitalizzazioni effettuati dai soci alla società. La prima scadenza per la presentazione della comunicazione (relativa ai finanziamenti e alle capitalizzazioni effettuati nel 2012) è prevista per il 12 dicembre 2013. Molti i dubbi ancora irrisolti, ma se la comunicazione deriva dal sintetico, molti di essi possono essere affrontati guardando alle regole che stanno alla base dello stesso accertamento. Dunque, innanzitutto vanno indicati nel tracciato i soli finanziamenti e le capitalizzazioni quando sono effettuati da soci persone fisiche. Inoltre, l'accertamento sintetico si basa sul concetto di spesa effettuata, dunque degli incrementi patrimoniali fanno parte i finanziamenti soci e tutte le altre forme di capitalizzazione. Si considerano, quindi, le spese per le quali vi è l'effettiva uscita finanziaria da parte della persona fisica. Eventuali finanziamenti materialmente effettuati dai soci in anni precedenti al 2012 e convertiti nel 2012 in poste del patrimonio netto non devono, quindi, essere comunicati in quanto quello che rileva è l'effettivo esborso da parte del socio, che in questo caso si è realizzato prima del 2012. Così i finanziamenti materialmente eseguiti nel 2012 che nello stesso anno vengono restituiti da parte della società per intero o parzialmente non vanno comunicati. Nell’accertamento sintetico gli incrementi patrimoniali vanno, infatti, considerati al netto dei disinvestimenti dell'anno e dei quattro precedenti. In merito alla soglia dei 3.600 euro (oltre la quale i finanziamenti vanno comunicati), essa va riferita al socio e non alla società. Provv. Agenzia delle entrate n. 94904 del 2.08.2013 17 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info Commenti Fisco Contenzioso tributario Le sanzioni irrogate al contribuente non possono essere disapplicate d’ufficio Fiscal News n. 292 del 04.11.2013 dal giudice tributario. Quest’ultimo, cioè, non può rilevare l’esistenza di una causa di non punibilità in mancanza di una domanda del contribuente, il quale ha anche l’onere di dimostrare la ricorrenza, nella fattispecie concreta, dei relativi presupposti. Corte di Cassazione, sentenza n. 22524/13 del 2 ottobre 2013 Cassetto fiscale ll Cassetto fiscale è il servizio on-line dell’Agenzia delle Entrate che consente Fiscal News n. 292 del 04.11.2013 al contribuente di consultare le proprie informazioni fiscali (dati delle dichiarazioni, dei rimborsi, dei versamenti effettuati tramite modd. F24 e F23, comunicazioni delle anomalie degli studi di settore, ecc.). La consultazione può essere delegata a un intermediario abilitato. Con il Provvedimento 29.7.2013, l’Agenzia delle Entrate ha previsto la possibilità di conferire la delega alla consultazione a 2 intermediari (ad esempio, dottore commercialista e consulente del lavoro) e ampliato da 2 a 4 anni la durata della delega. Recentemente, con il Comunicato stampa 24.10.2013, l’Agenzia ha annunciato che le predette disposizioni sono divenute operative, pertanto ora “il contribuente può consegnare le ‘chiavi’ del proprio Cassetto fiscale a due intermediari abilitati e non più a uno solo”. Provvedimento Agenzia delle Entrate del 29.7.2013 Vecchio redditometro In questi mesi l’Agenzia delle Entrate sta utilizzando il “vecchio” redditometro. Fiscal News n. 295 del 05.11.2013 Fino all'anno d'imposta 2008, l'Ufficio può infatti, continuare ad accertare il maggior reddito del contribuente mediante l'utilizzo del vecchio accertamento redditometrico, applicando agli elementi di capacità contributiva i coefficienti redditometrici di cui al D.M. 10 settembre 1992. Tale strumento di accertamento oltre a poter effettuare false segnalazioni di anomalia a causa di “arretrati” meccanismi dei moltiplicatori prevede meno spazi di difesa per il contribuente. Tuttavia alcuni rimedi esistono. Potrebbe, 18 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info infatti, costituire un interessante spunto difensivo ricalcolare, nei limiti del possibile, il reddito, determinato dall'Ufficio con il “vecchio” redditometro, con i nuovi parametri. Altre problematiche derivano dal procedimento di accertamento. Infatti l'avviso di accertamento può essere emesso senza la presenza di un preventivo contraddittorio tra fisco e contribuente. Per risolvere tale problema il contribuente potrà affidarsi all'accertamento con adesione. Ai funzionari dell'Agenzia il contribuente, in questa fase, potrebbe illustrare le anomalie dei risultati (in termini di reddito presunto) che emergono dal calcolo standardizzato e dai relativi moltiplicatori. Accertamento redditometrico Motivazione avvisi di accertamento Negli ultimi mesi le sezioni V e VI della Corte di Cassazione si sono Fiscal Approfondimento n. 44 del 05.11.2013 pronunciate a più riprese in ordine alla legittimità di avvisi di accertamento che richiamano, nella parte motivazionale, altri atti (in particolare processi verbali di constatazione). In tali circostanze, la Suprema Corte ha confermato l’orientamento - che può oggi dirsi definitivamente consolidato - secondo cui l’obbligo di motivazione dell’atto di accertamento può essere soddisfatto, entro compiuti limiti, anche attraverso il richiamo ad atti amministrativi interni al procedimento tributario. L’analisi delle previsioni normative che regolano i contenuti essenziali della motivazione dell’atto tributario e l’esame della più recente giurisprudenza di legittimità pronunciatasi sul tema consente di poter puntualmente definire i termini entro i quali la cosiddetta motivazione per relationem è ammissibile. È infatti ormai pacifico che l’obbligo di motivazione degli atti tributari possa essere adempiuto anche mediante il riferimento a elementi risultanti da altri atti o documenti. In questo caso occorre, tuttavia, che detti documenti siano allegati all’atto notificato; in alternativa, il contenuto essenziale di questi ultimi deve essere riportato nel provvedimento che lo richiama. Inoltre, come più volte affermato dalla Corte di Cassazione, l’obbligo di allegazione degli atti richiamati è superfluo nel caso in cui gli stessi siano già conosciuti dal contribuente essendo già stati notificati o comunicati. Art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 19 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info Imposte differite Con la Circolare 33/2013, pubblicata ieri, Assonime fa il punto della situazione Fiscal Flash n. 277 del 06.11.2013 sul tema del regime di conversione in crediti d’imposta delle c.d. DTA (imposte differite attive). In merito a tale operazione, il documento chiarisce che l’ambito soggettivo della disciplina riguarda sia gli istituti bancari che gli altri soggetti IRES. Tra l’altro l’istituto risulta applicabile alle stabili organizzazioni in Italia di società non residenti tranne in occasione della liquidazione, volontaria o concorsuale, della società residente all’estero cui le stabili organizzazioni appartengono, trattandosi di procedure liquidatorie estranee al nostro ordinamento (par. 4.3 Circolare 33/2013 Assonime). L trasformazione delle DTA in credito d'imposta, in presenza di perdite d'esercizio ed la trasformazione delle DTA in credito d'imposta, in presenza di perdite fiscali, osserva Assonime, operano in modo autonomo e distinto, cosi come sottolineato nella C.M. 37/E/2012, laddove si prevede che la trasformazione delle DTA iscritte a fronte di una perdita fiscale “può cumularsi alla trasformazione ex commi 55 e 56 in caso di copresenza nel medesimo anno di perdita fiscale e perdita d’esercizio”. Circolare n.33 Assonime del 05.11.2013 Pos obbligatorio per i professionisti L’ulteriore tassello nella lotta all’evasione fiscale si sostanzia nell’obbligo in Fiscal News n. 298 del 07.11.2013 capo a chi effettua attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Dal 1° gennaio sarà pertanto necessario dotarsi di un Pos anche negli studi professionali. In attesa dei decreti attuativi, che definiranno importi minimi, le modalità e i termini di attuazione della disposizione, non mancano le proteste da parte dei professionisti, i quali vedono in tale disposizione solo un aggravio di costi. Dopo gli architetti, anche gli ingegneri hanno infatti manifestato tutto il loro disappunto, fornendo tuttavia utili spunti per tali decreti attuativi, al fine di poter “limitare i danni”. Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri , con la Circolare del 31.10.2013, ha comunicato che, nell’ambito di un incontro tenuto con il Dirigente Generale del MSE (Direzione generali per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica), sono state avanzate le seguenti proposte: 20 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info - escludere, almeno in una prima fase, i professionisti che emettono un numero limitato di fatture; - escludere i professionisti che svolgono le loro prestazioni prevalentemente per una clientela “business”, come società, altri professionisti o pubbliche amministrazioni. Il CNI auspica inoltre un successivo incontro con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Pertanto, non si può che rimanere in attesa dei successivi sviluppi. DL 179/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221 Interpello disapplicativo: impugnabilità Per la Cassazione, il diniego da parte della Direzione Regionale delle Entrate Giustizia & Sentenze n.71 del 07.11.2013 di disapplicazione di una legge antielusiva è un atto definitivo in sede amministrativa, ma con immediata rilevanza esterna, come tale impugnabile innanzi al giudice tributario. Di recente, però, la CTR della Puglia ha assunto una posizione di segno contrario, avendo negato l’autonoma impugnabilità del provvedimento di diniego opposto dal Direttore regionale delle Entrate riguardo alla richiesta di disapplicazione di norme antielusive in materia di società non operative. CTR Puglia, sentenza n. 75/2013 del 7 ottobre DL 179/2012 Misure cautelari Alcune recenti pronunce di merito pongono limiti stringenti all’utilizzo dello Giustizia & Sentenze n.72 del 07.11.2013 strumento cautelare. L’istanza di sequestro conservativo presentata dal Fisco non può essere accolta se la misura cautelare pregiudicherebbe l’operatività della società debitrice, diventando causa del “periculum” piuttosto che conseguenza. Non solo, le misure cautelari in favore dell’Amministrazione Finanziaria non possono essere autorizzate dal giudice se sussiste l’oggettiva impossibilità per il debitore di occultare o alienare il suo patrimonio. Infine, se il termine per compiere il sequestro conservativo dei beni del contribuente moroso è decorso inutilmente, l’Ufficio non può rivolgersi nuovamente al giudice, anche laddove la riscossione sia effettivamente a rischio. Si tratta di principi di diritto enucleati da alcune recenti pronunce dei giudici tributari di merito. CTP Bergamo sentenza n. 143/01/2013 del 31 luglio 2013 e altre 21 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info Imu e fotovoltaico Per individuare il corretto trattamento IMU degli impianti fotovoltaici, va fatta Fiscal News n. 297 del 07.11.2013 una distinzione tra impianti fotovoltaici integrati o parzialmente integrati con i fabbricati o unità immobiliari già censite in catasto (per le quali non sussiste l'obbligo dell'accatastamento come unità immobiliare autonoma) e impianti per i quali la proprietà dell'impianto appartiene a un soggetto diverso dal proprietario del fabbricato (in tal caso è necessario un autonomo accatastamento separando catastalmente il lastrico solare). Sono comunque esclusi dall'accatastamento gli impianti fotovoltaici a uso domestico (come quelli di potenza nominale non superiore a 3 kw). Nel caso specifico dell’imposizione IMU degli impianti fotovoltaici in corso di costruzione sui lastrici solari degli edifici, con la Risoluzione n.8/DF/2013, le Finanze, hanno confermato la natura non edificabile del lastrico solare, in quanto parte integrante dell'edificio esistente, e in quanto tale, già rappresentato nella rendita attribuita all'edificio. Risoluzione n. 8/DF/2013, Ministero dell’Economia e delle Finanze 22 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info Lavoro & Previdenza Aspi e ticket licenziamenti Il CNO dei Consulenti del Lavoro ha interpellato il Ministero del Lavoro e delle Lavoro & previdenza n. 202 del 04.11.2013 Politiche Sociali in merito alla possibilità o meno per il lavoratore di percepire l’ASpI e il conseguente obbligo del datore di lavoro di versare il contributo di cui all’art. 2, c. 31 della L. n. 92/2012 (c.d. ticket licenziamenti), nell’ipotesi di licenziamento disciplinare per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa. La risposta ministeriale (interpello n. 29/2013) è affermativa in entrambi i suddetti casi. Infatti, le cause di esclusione dall’ASpI e del contributo a carico del datore di lavoro sono tassative e riguardano i casi di dimissioni (con l’eccezione delle dimissioni per giusta causa, ovvero delle dimissioni intervenute durante il periodo di maternità tutelato dalla legge) e di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Pertanto, non sembra potersi escludere possibile escludere che l’indennità di cui al comma 1 e il contributo di cui al comma 31 dell’art. 2, L. n. 92/2012 siano corrisposti in ipotesi di licenziamento disciplinare. Altra domanda avanzata dai C.d.L. concerne la possibilità di considerare il licenziamento disciplinare come ipotesi di disoccupazione “involontaria”, per la quale è prevista la concessione della predetta indennità. Su quest’ultimo aspetto il ministero del Welfare ha chiarito che il licenziamento disciplinare non può ex ante essere qualificato come disoccupazione “volontaria”. Ciò in quanto la sanzione del licenziamento quale conseguenza di una condotta posta in essere dal lavoratore, sia pur essa volontaria, non è “automatica” senza contare l’impugnabilità dello stesso. In tali casi, potrebbe risultare peraltro iniquo negare la protezione assicurata dall’ASpI nell’ipotesi in cui il giudice ordinario dovesse successivamente ritenere illegittimo il licenziamento impugnato. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello n. 29/2013 Contratti di solidarietà espansivi Il CNO dei Consulenti del Lavoro ha interpellato il Ministero del Lavoro e delle Lavoro & previdenza n. 203 del 05.11.2013 Politiche Sociali in merito alla corretta interpretazione dell’istituto dei c.d. “contratti di solidarietà espansivi” (art. 2, c. 1, D.L. 726/1984, convertito nella L. n. 863/1984). In particolare, il quesito riguarda la possibilità per i datori di lavoro che 23 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info procedano a una riduzione stabile dell’orario di lavoro del personale in forza e alla contestuale assunzione di nuovo personale, di poter usufruire del contributo di cui alla suddetta norma anche qualora alla riduzione di orario corrispondano assunzioni “in eccedenza” ossia tali da produrre un incremento complessivo degli occupati superiore al numero ipotetico dei posti di lavoro strettamente legati alla contrazione oraria. Il ministero del Welfare (interpello n. 28/2013), presa visione del quesito posto, ha sottolineato che l’eventuale assunzione in eccedenza volta a produrre un incremento complessivo degli occupati superiore al numero dei posti di lavoro risultanti dalla contrazione oraria non rileva ai fini della fruizione dell’agevolazione. Pertanto, viene affermato che il contributo in questione spetti limitatamente alle assunzioni corrispondenti alla complessiva riduzione dell’orario di lavoro. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello n. 28/2013 Infortuni esteri L’INAIL è stato interpellato in merito alle modalità di qualificazione, come Lavoro & previdenza n. 204 del 06.11.2013 infortuni in itinere ovvero in attualità di lavoro, di eventi lesivi occorsi a lavoratori in missione e/o in trasferta, con particolare riguardo a quelli avvenuti durante il tragitto dall’abitazione al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa e viceversa. Altri chiarimenti sono giunti anche in merito all’indennizzabilità degli infortuni occorsi all’interno della stanza d’albergo in cui il lavoratore si trova a dimorare temporaneamente. In linea di principio, l’istituto assicurativo – con la circolare n. 2 del 23 ottobre 2013 - si è pronunciato in senso positivo circa la configurabilità in astratto di tutte le suddette ipotesi quali infortuni indennizzabili. Infatti, viene affermato il principio secondo il quale la tutela assicurativa scatta per tutti gli eventi occorsi a un lavoratore in missione e/o trasferta dal momento dell’inizio della missione e/o trasferta fino al rientro presso l’abitazione. Due sono invece le cause di esclusione dell’indennizzo di un infortunio occorso a un lavoratore in missione e/o trasferta, vale a dire: nel caso in cui l’evento si verifichi nel corso dello svolgimento di un’attività che non ha alcun legame funzionale con la prestazione lavorativa o con le esigenze lavorative dettate dal datore di lavoro; 24 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info nel caso di rischio elettivo, cioè nel caso in cui l’evento sia riconducibile a scelte personali del lavoratore, irragionevoli e prive di alcun collegamento con la prestazione lavorativa tali da esporlo a un rischio determinato esclusivamente da tali scelte. INAIL, circolare n. 2 del 23 ottobre 2013 Iter procedurale aspi e mini-aspi L’INPS, con la circolare n. 154 del 28 ottobre 2013, ha delineato l’iter Lavoro & previdenza n. 205 del 07.11.2013 procedurale da seguire per la presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità (DID) nell’ambito della domanda di disoccupazione (ASpI e miniASpI). In particolare, è stato chiarito che il richiedente può rilasciare la suddetta dichiarazione anche all’INPS - in alternativa al Centro per l’Impiego competente secondo il domicilio del richiedente - all’atto della presentazione della domanda di indennità (ASpI o mini-ASpI). Qualora la dichiarazione di immediata disponibilità venga rilasciata all’INPS, è imprescindibile l’indicazione di almeno uno fra i seguenti recapiti: numero di telefono fisso; numero di telefono cellulare. Ciò al fine di consentire ai Centri per l’Impiego, cui il dato sarà trasmesso, di contattare l’utente per offerte di lavoro come anche di effettuare ogni verifica di propria competenza. A tal fine, l’INPS rammenta che ha aggiornato non soltanto la modulistica per la richiesta delle prestazioni ASpI “SR134” e mini-ASpI “SR133”, ma anche la Banca dati Percettori di cui all’art. 19, c. 4, del D.L. n. 185 del 2008 (convertito nella L. n. 2/2009), al fine di mettere a disposizione dei Centri per l’Impiego le funzionalità necessarie per ricevere le dichiarazioni in argomento, che consente gli adempimenti di loro competenza. INPS, circolare n. 154 del 28 ottobre 2013 Voucher baby-sitting L’INPS, con il messaggio n. 17400 del 30 ottobre 2013, ha fornito interessanti Lavoro & previdenza n. 206 del 08.11.2013 chiarimenti in merito all’erogazione del contributo per l’acquisto dei servizi per l’infanzia, introdotto dalla Riforma Fornero (art. 4, c. 24, lett. b) della L. n. 92/2012). In particolare, è stato precisato che nei casi in cui il rapporto lavorativo della madre beneficiaria cessi nel corso dei mesi successivi al riconoscimento del beneficio, quest’ultimo dovrà essere rideterminato in funzione di detta cessazione. 25 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info A tal fine, per quantificare il termine utile ai fini del riconoscimento del beneficio, bisogna tener conto del 12 luglio 2013 (giorno successivo al termine di scadenza del bando) quale termine iniziale per le lavoratrici i quali, a tale data, avevano concluso il proprio congedo di maternità obbligatorio. Differente è il discorso per le lavoratrici madri il cui congedo di maternità obbligatorio sia terminato dopo il 12 luglio. Infatti, per questi ultimi, il termine iniziale va individuato nel giorno successivo alla scadenza del congedo suddetto Tuttavia, in entrambi i casi il termine finale da considerare per la quantificazione, è il giorno di cessazione del rapporto lavorativo, da intendersi quale ultimo giorno lavorato. Analoga rideterminazione del rapporto di lavoro va effettuata qualora la madre lavoratrice passa da un full time ad un part time o viceversa. INPS, messaggio n. 17400 del 30 ottobre 2013 26 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info Società & Bilancio Trasformazione studi professionali in STP Per effetto dell'articolo 10 della legge 183/2011 è stata introdotta la Fiscal News n. 293 del 04.11.2013 possibilità di costituire, dal 1° gennaio 2012, “società tra professionisti” (c.d. Stp), e cioè società che abbiano per oggetto l'esercizio di una attività professionale. In sostanza, l’art.10 co.11 della menzionata legge ha abolito il divieto, contenuto nella legge 1815 del 23 novembre 1939, che consentiva l'aggregazione tra professionisti solo con la formula dello "studio associato". Grazie a tali novità, in molti studi si sta valutando l’opportunità di costituire una società tra professionisti o di “trasformare” il proprio studio professionale (individuale o associato) in una STP. Spesso la conversione include pure la necessità di valutare il futuro di una società commerciale, che svolge attività di elaborazione dati, collegata allo studio professionale. Secondo le prime indicazioni fornite dal ddl sulle semplificazioni, le STP sarebbero produttrici di reddito di lavoro autonomo, anche nel caso in cui la loro organizzazione non fosse inquadrata nella forma della società di capitali. Di conseguenza, si realizzerebbero tutte le implicazioni fiscali conseguenti: l’applicazione del principio di cassa, l’attribuzione del reddito ai soci per trasparenza, l’applicazione della ritenuta di acconto e, dal punto di vista previdenziale, la Stp, costituita sotto forma di società commerciale, si troverebbe ad applicare le stesse regole valide per lo studio associato: per il quale è dovuto il contributo integrativo da parte della società (addebitato per rivalsa al cliente), mentre quello soggettivo resta a carico del socio, da calcolarsi sul reddito attribuito per trasparenza. Una prima fattispecie pratica, che presenta interesse è valutare come il singolo professionista possa trasformare la propria attività individuale in attività svolta da una Stp unipersonale. Tale scelta comporta dei vantaggi evidenti. Restando immutati i profili fiscali e contributivi, il professionista potrebbe interporre uno schermo societario alle obbligazioni derivanti dall’esercizio dell’attività. Eventuali errori professionali fanno sorgere in capo al professionista una responsabilità civile e possibili richieste di risarcimento danni anche di ingente ammontare. Con la STP, il professionista può opporre il limite del patrimonio netto della società unipersonale, costituita sotto forma di Srl. Altra fattispecie riscontrabile nella pratica è quella della società commerciale 27 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info di persone o di capitali che svolge anche attività svolta a livello professionale, oltre ad avere altri obiettivi nell’oggetto sociale. È tipico il caso della società di elaborazione dati e che, magari residualmente, svolge anche attività immobiliare. In pratica verrebbe a delinearsi una specie di trasformazione regressiva, che influenza anche il regime di riporto a nuovo delle perdite. Il riporto a nuovo, cioè, avverrà fino a concorrenza del reddito prodotto dalla società trasformata escludendo la possibilità dell’attribuzione ai soci. .Articolo 10 , Legge 183/2011 Affitto d’azienda Per rilevare contabilmente le operazioni relative a un affitto d'azienda possono Fisco & Contabilità essere adottate due diverse metodologie: n. 40 del 06.11.2013 - la prima conforme ai principi civilistici di iscrivibilità dei beni in bilancio; - la seconda basata sull'effettiva disponibilità dei beni relativi all'azienda affittata. La prima metodologia si basa sul concetto che la proprietà effettiva degli elementi patrimoniali relativi all'azienda affittata resta in capo all'affittante. Infatti l'affittuario con l'affitto d'azienda assume la disponibilità e non la proprietà dei beni relativi all'azienda affittata. Tale metodologia è quella accolta dai principi contabili nazionali i quali impongono l'iscrizione dei beni nello stato patrimoniale del soggetto che ne è titolare in forza di un diritto di proprietà. Seguendo tale impostazione, gli elementi patrimoniali attivi e passivi relativi all'azienda affittata saranno rilevati nel seguente modo: - il locatore continuerà a rilevare nel proprio stato patrimoniale gli elementi patrimoniali attivi e passivi relativi all'azienda affittata e procederà a rilevare il trasferimento dell'azienda nei conti d'ordine relativi ai "beni propri presso terzi"; - l'affittuario rileverà tali beni solo nei conti d'ordine relativi ai "beni di terzi presso l'azienda". La seconda metodologia di rilevazione contabile, basata sull'effettiva disponibilità dei beni relativi all'azienda affittata, si fonda, invece, sulla considerazione che oggetto del contratto di affitto è l'azienda e non i singoli elementi che la compongono. Ne consegue che anche se è il trasferimento avviene sulla base di un titolo non traslativo della proprietà, in capo all’affittuario grava comunque un obbligo di 28 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info restituzione generico del complesso aziendale affittato e non l'obbligo di restituire gli specifici beni o diritti che lo compongono. Secondo tale impostazione tutti i beni relativi all'azienda affittata saranno rilevati nello stato patrimoniale dell'affittuario e nei conti d'ordine sia dell'affittuario che del locatore. Nell'attuale contesto normativo, l'unica impostazione civilisticamente corretta è la prima per la quale, a fronte del mantenimento dei beni iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale del proprietario - locatore, il trasferimento in godimento viene rappresentato rilevando i valori oggetto dell'affitto nei conti d'ordine e nello stato patrimoniale del solo locatore. Articolo 2562 Codice Civile 29 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info Fiscal Focus risponde Obbligo di fedeltà In merito alla violazione dell’obbligo di fedeltà, volevo sapere se quest’ultima si Casi & Questioni n. 178 del 08.11.2013 realizza esclusivamente con un danno concreto da parte del lavoratore o basta semplicemente un’attività potenzialmente lesiva? Per rispondere al quesito posto, occorre far riferimento all’art. 2105 c.c. il quale stabilisce che: “Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio”. Al riguardo, è necessario immediatamente precisare che l’obbligo di fedeltà impone al lavoratore di astenersi dal porre in essere non solo i comportamenti espressamente vietati dal suddetto articolo, ma anche qualsiasi altra condotta che, per la natura e per le possibili conseguenze, risulti in contrasto con i doveri connessi al suo inserimento nella struttura e nell’organizzazione dell’impresa, ivi compresa la mera preordinazione di attività contraria agli interessati del datore di lavoro potenzialmente produttiva di danno. Ciò in considerazione del collegamento dell’obbligo di fedeltà, di cui all’art. 2105 c.c., con i principi generali di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c., da cui deriva l’obbligo di astensione anche da qualsiasi altra condotta che, per la natura e per le sue possibili conseguenze, risulti in contrasto con i doveri connessi all’inserimento del lavoratore nella struttura e nell’organizzazione dell’impresa o crei situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della medesima o sia comunque idonea a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto. Deve quindi ritenersi che la violazione dell’obbligo di fedeltà sussiste anche in presenza di una condotta di mera predisposizione di un’attività contraria agli interessi del datore di lavoro, anche solo potenzialmente produttiva di danno. Dunque, non può sostenersi che estendere la violazione dell’art. 2105 c.c. ad attività solo potenzialmente lesive costituirebbe un processo alle intenzioni. Infatti, va sottolineato che, ai fini della valutazione dell’osservanza dell’obbligo di fedeltà, quel che rileva non è solo l’attività concreta e la sua lesività attuale, ma anche la sua natura sintomatica di un atteggiamento mentale del dipendente contrastante con quella leale collaborazione che costituisce l’essenza del rapporto di lavoro subordinato. 30 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info Liquidazione iva e compensazioni Un contribuente effettua le liquidazioni Iva con periodicità trimestrale. Nei primi Casi & Questioni n. 179 del 08.11.2013 tre trimestri del 2013 è terminato a debito, ma non ha versato l’Iva derivante dalle liquidazioni periodiche del primo e secondo trimestre alle scadenze previste, mentre ha versato solo quella risultante dal terzo trimestre. A termine del quarto trimestre 2013 molto probabilmente terminerà a credito per cui indicherà nella Dichiarazione Iva 2014 periodo 2013 un credito annuale. Si chiede se sia possibile utilizzare tale credito in compensazione quale “mezzo di pagamento” per regolarizzare gli omessi versamenti periodici relativi ai periodi di liquidazione precedenti Qualora dalla Dichiarazione Iva 2014 (periodo 2013) risultasse un credito questo può essere utilizzato in compensazione, dal 1.1.2014, quale “mezzo di pagamento” per regolarizzare gli omessi versamenti periodici relativi ai periodi di liquidazione precedenti. A tal fine è irrilevante che il contribuente utilizzi in compensazione il credito Iva annuale (codice tributo 6099) con il debito Iva periodico (codici per i trimestrali 6031, 6032, 6033). Nel caso in cui il credito Iva annuale (codice tributo 6099) venga utilizzato per compensare gli interessi dovuti al ritardato pagamento e la sanzione ridotta bisogna fare attenzione al tetto massimo di 5.000 euro Spesometro: acquisto da produttori agricoli marginali Come si deve comportare un’azienda per gli acquisti effettuati da operatori Casi & Questioni n. 180 del 08.11.2013 agricoli in regime di esenzione IVA, avendo emesso autofattura al momento dell’acquisto? La suddetta azienda comunica l’operazione con la propria partita IVA o con la partita IVA dell’agricoltore esonerato? Fa la comunicazione aggregata o analitica? Per gli acquisti e le cessioni da e nei confronti di produttori agricoli esonerati (che nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 7.000 euro), è obbligatoria la comunicazione analitica. Atteso che l’invio del modello va fatto a novembre 2013, in relazione alle operazioni 2012, non è agevole per i fornitori dei piccoli agricoltori indagare quale regime Iva abbiano applicato i loro clienti nello scorso anno. Un fornitore di prodotti agricoli non può, infatti, conoscere il volume d'affari dei propri clienti e tanto meno sapere quale regime contabile essi abbiano adottato. 31 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info I fornitori possono ovviare al problema, inviando la comunicazione analitica per tutte le operazioni, evitando la comunicazione globale. D’altro canto, gli acquisti da agricoltori esonerati sono più agevoli da individuare, in quanto viene emessa autofattura con imposta calcolata con le percentuali di compensazione. Ed è proprio questo il caso del quesito. La compilazione, in tal caso, prevede nel quadro FR la selezione della casella “Autofattura”: Infatti, le istruzioni ministeriali specificano che nel rigo FR01 va barrata la casella, nel caso di: - autofatture emesse per operazioni rientranti nella fattispecie disciplinata dagli articoli 7-bis e 7-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 in mancanza degli elementi identificativi del fornitore non residente; - acquisto da un imprenditore agricolo esonerato ai sensi dell’articolo 34, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972, dall’emissione della fattura; - acquisto per il quale il cessionario o committente obbligato alla comunicazione, non avendo ricevuto la fattura da parte del fornitore o avendola ricevuta per un importo inferiore a quello reale, regolarizza con l’emissione di autofattura o di fattura integrativa e con il versamento della relativa imposta ai sensi dell’articolo 6, comma 8 del decreto legislativo n. 471 del 1997 e dell’articolo 46, comma 5 del D.L. n. 331 del 1993. Nella casella 1 andrà indicata la partita Iva del fornitore, presso il quale viene acquistata la merce. Servizi di consulenza: territorialità Ho stipulato un contratto con una società extra – UE che prevede lo svolgimento Casi & Questioni n. 181 del 08.11.2013 di servizi rientranti nel commercio elettronico diretto. Per tali operazioni quali sono gli adempimenti Iva in Italia e nel Paese estero? In via preliminare, va segnalato che nel commercio elettronico diretto tutta la 32 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info transazione commerciale, acquisto, cessione e consegna, avviene per via telematica, attraverso cioè la fornitura in rete di prodotti virtuali. Tale settore si caratterizza in ragione del fatto che i servizi (es. software) vengono dematerializzati alla partenza dal prestatore e materializzati all’arrivo dal destinatario (download). L’art. 7, co. 1, Reg. UE 282/2011 sancisce che “I «servizi prestati tramite mezzi elettronici», di cui alla direttiva 2006/112/CE, comprendono i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione”. Rientrano all’interno del commercio elettronico diretto, secondo le disposizioni dell’art. 7, co. 2, Reg. UE 282/2011: i servizi che veicolano o supportano la presenza di un'azienda o di un privato su una rete elettronica, quali un sito o una pagina web; i servizi automaticamente generati da un computer attraverso Internet o una rete elettronica, in risposta a dati specifici immessi dal destinatario; la concessione, a titolo oneroso, del diritto di mettere in vendita di un bene o un servizio su un sito Internet che operi come mercato on line, in cui i potenziali acquirenti fanno offerte attraverso un procedimento automatizzato e in cui le parti sono avvertite di una vendita attraverso posta elettronica generata automaticamente da un computer; le offerte forfettarie di servizi Internet (Internet service packages, ISP) nelle quali la componente delle telecomunicazioni costituisce un elemento accessorio e subordinato (vale a dire, il forfait va oltre il semplice accesso a Internet e comprende altri elementi, quali pagine con contenuto che danno accesso alle notizie di attualità, alle informazioni meteorologiche o turistiche, spazi di gioco, hosting di siti, accessi a dibattiti on line, ecc.); i servizi elencati nell'allegato I del Regolamento (che corrispondono alle macrocategorie di servizi elencati nell’allegato II della Direttiva 2006/112/CE. Per ciascuna macrocategoria viene fornito un elenco di dettaglio). Ciò detto, per definire gli obblighi Iva in capo al soggetto prestatore, si rende necessario individuare la territorialità dell’operazione. 33 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info Le operazioni rientranti nel commercio elettronico diretto sono considerate “servizi”. Di conseguenza, la “territorialità” delle prestazioni di servizi è definita con le seguenti modalità: per le prestazioni BtoB rileva la sede del committente (art. 7 -ter, co. 1, lett.a), D.P.R. 633/1972); per le prestazioni BtoC rileva la sede del prestatore (art. 7- ter, co. 1, lett.b), D.P.R. 633/1972). Tuttavia, sono contemplate delle eccezioni per le prestazioni BtoC, ed, in particolare, tali eccezioni sono rinvenibili nell’art. 7 -sexies, co. 1, lett. f), D.P.R. 633/1972 e nell’art. 7- septies, co. 1, lett. i), D.P.R. 633/1972. Nel caso di specie, si configura l’ipotesi del prestatore soggetto passivo italiano e, presumibilmente, un committente soggetto passivo extra – UE. In tale caso, con prestatore soggetto passivo italiano e committente soggetto passivo, residente in paese extra – UE, rileva la sede del committente secondo la regola generale dettata dall’art. 7 -ter, co. 1, lett. a), D.P.R. 633/1972. Il prestatore italiano emetterà fattura “non soggetta” Iva indicando la normativa di riferimento nazionale o comunitaria. Nel caso di committente soggetto passivo Iva extra UE si dovranno verificare nel paese extra – UE eventuali adempimenti fiscali. Si consiglia, pertanto, di consultare un consulente locale per verificare i necessari adempimenti fiscali. Ulteriore detrazione in caso di incapienza Un contribuente, titolare di partita Iva, per errore, nella compilazione di Unico Casi & Questioni n. 182 del 08.11.2013 non ha fruito dell’ulteriore detrazione di 1.200 euro per i quattro figli a carico, prevista dalla L. 244/2007, per gli anni 2007, 2008, 2009 (coniuge fiscalmente a carico). Il contribuente era incapiente ai fini Irpef nei periodi interessati. Considerando che il D.P.R. 602/1973 prevede il rimborso delle sole somme versate o trattenute in eccesso, il contribuente perde tali crediti arretrati? In caso contrario, qual è la procedura per richiedere quanto dovuto all'Agenzia delle Entrate? In generale, ai coniugi spetta la detrazione “ordinaria” per figli a carico. In presenza di un numero di figli superiore a tre è riconosciuta un’ulteriore detrazione di € 1.200,00. L’ulteriore detrazione: 34 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info - ha una propria autonomia rispetto alla detrazione “ordinaria” (detrazione potenziale di € 1.000,00 ovvero di € 1.100,00, per figli di età inferiore a tre anni); - è da considerarsi come valore “intero” e spetta anche qualora l’esistenza di almeno quattro figli a carico sussiste solo per una parte dell’anno; - inoltre, l’agevolazione in esame è riconosciuta solamente se spetta la detrazione “ordinaria per figli a carico”. Poi, dato che la detrazione “ordinaria” per figli diminuisce all’aumentare del reddito fino ad annullarsi, l’ulteriore detrazione non spetta quando quella “ordinaria” si azzera in funzione dell’alto reddito: è il caso, per esempio, di una famiglia con quattro figli a carico il cui padre ha un reddito di € 140.000,00 (azzerandosi la detrazione “ordinaria” non spetta nemmeno l’ulteriore detrazione per figli). Nel caso in cui un coniuge sia fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione viene attribuita al 100% a quest’ultimo. Nel caso esposto nel quesito succede proprio questo. Ma al coniuge potenziale beneficiario non spetta tuttavia alcun rimborso, data l’incapienza Irpef. Infatti, l’errore commesso dal contribuente poteva dare luogo a un diritto al rimborso se l’Irpef lorda avesse superato la detrazione per familiari a carico, omessa in dichiarazione. Si arriva a tale conclusione in quanto la detrazione per familiari a carico spetta fino a concorrenza dell’Irpef lorda, ossia quella calcolata applicando le aliquote progressive agli scaglioni Irpef (art. 11, commi 1 e 3, del Tuir). Un diritto al rimborso dell’Irpef può configurarsi solo quando “l'ammontare complessivo dei crediti di imposta, dei versamenti e delle ritenute, è superiore a quello dell'imposta netta […]” (articolo 22, comma 2). Comunicazione semplificata Casi & Questioni finanziamenti soci e contabilità Come è necessario procedere per la comunicazione dei finanziamenti dei soci nel caso di società di persone in contabilità semplificata? La comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni effettuati dai soci/familiari alla società va presentata da tutti i soggetti che esercitano attività 35 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info d'impresa, in forma individuale o collettiva, siano essi in regime di contabilità semplificata o ordinaria. Nel caso di presentazione da parte di società di persone in semplificata, diventa ovviamente difficile ricostruire senza una contabilità ordinaria obbligatoria le informazioni relative alla movimentazione finanziaria dell'impresa; dunque, si dovrà procedere ad analizzare tutto il flusso di denaro (anche in contanti) entrato in azienda dai soci persone fisiche. Anche una S.n.c., in contabilità semplificata, deve comunicare entro il 12 dicembre 2013 tutti i "finanziamenti" o le "capitalizzazioni" concessi dai soci alla società per importi superiori ai 3.600 euro. Questi dati dovranno essere ricostruiti extra-contabilmente dalle copie degli estratti conto o dalle quietanze delle fatture aziendali pagate con denaro personale. Tali società, rischiano maggiormente di essere interessate dalla presunzione di fruttuosità degli interessi sui finanziamenti ricevuti, in quanto non gestiscono un conto "finanziamento soci infruttiferi", dove poter registrare i versamenti a titolo di mutuo. Come procedere operativamente allora? Si dovranno raccogliere tutti gli estratti conti del 2012, selezionando i versamenti effettuati a titolo di "finanziamenti" o di "capitalizzazioni". I soci delle società in semplificata dovranno, poi, verificare se quando hanno effettuato pagamenti di debiti aziendali in contanti, hanno utilizzato denaro personale, in quanto anche tali movimentazioni vanno comunicate. Vige una presunzione alla base: tutte le somme versate alle società commerciali dai loro soci si considerano date a mutuo, a meno che dai loro bilanci o rendiconti non risulti che il versamento sia stato fatto ad altro titolo, come ad esempio in conto capitale o a copertura delle perdite (articolo 46, comma 1, Tuir). Se la misura degli interessi non è determinata per iscritto, gli interessi si computano al saggio legale (articolo 45, comma 2, Tuir), cioè al 2,5% e si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo d'imposta (articolo 45, comma 2, Tuir). Nei casi in cui non vi sia alcuna giustificazione del versamento fatto alla società, questo si presume dato a mutuo fruttifero e i relativi interessi, se pagati a soci persone fisiche non imprenditori, si considerano percepiti dal socio annualmente, con l'obbligo di assoggettarli a ritenuta d'acconto del 20% e di dichiararli in Unico PF. Allo scopo di vincere tale presunzione di fruttuosità, è consigliabile far risultare che il prestito è infruttifero, da un documento avente data certa anteriore o contestuale al versamento dello stesso. 36 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info Autovettura in uso ai soci amministratori Nel caso di una società di persone dove i soci sono anche amministratori, Casi & Questioni qualora un’autovettura sia in uso ai soci; è da fare la comunicazione? La comunicazione dei beni ai soci va fatta solo nel caso in cui si generi reddito diverso in capo all’utilizzatore. Il punto 3.1 del Provv. n. 94902/2013 del 2 agosto 2013 dispone che sono esclusi dalla comunicazione i beni agli amministratori che siano soci o familiari dei soci. Le conseguenze fiscali in capo al socio e alla società concedente, nel caso di concessione in godimento di un veicolo al socio, che è amministratore o dipendente sono le seguenti: non vi è tassazione del socio quale reddito diverso, in quanto si applicano le regole del fringe benefit dell’art.51 del Tuir: tassazione sul 30% della tariffa Aci, al netto di eventuali somme pagate alla società. Il reddito rimane attratto nell'ambito dei redditi di lavoro dipendente e assimilati e non andrà dichiarato come reddito diverso. Per le autovetture, in particolare, l'ammontare da assoggettare ad Inps e a Irpef sarà quantificato in base al 30% dei costi chilometrici della tariffa Aci dei 15.000 chilometri annui; e ciò indipendentemente da quanta strada viene effettivamente percorsa per finalità private e dall'ammontare dei costi sostenuti dall'impresa per l'auto, che potrà essere maggiore o minore di quello previsto forfettariamente come benefit. L'importo da aggiungere in busta paga è quello forfetario previsto dalla tabella Aci, anche se il dipendente utilizza il veicolo personalmente per un numero di chilometri superiore oppure inferiore a quello di legge, oppure se le spese dell'azienda per l'uso privato sono più o meno elevate di quanto stimato dalla tabella. Il benefit Aci calcolato su 4.500 chilometri sarà applicabile, ad esempio, ad un dipendente che, con l'auto aziendale, percorre 25.000 km. annui, di cui 15.000 km. per uso privato e 10.000 per l'attività lavorativa; gli oneri sostenuti per l’automezzo, dalla società concedente, sono deducibili al 20% con tetto di € 18.076 come costo rilevante (per i soci-amministratori). 37 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info Ma attenzione al caso in cui il corrispettivo pattuito sia inferiore al fringe benefit da tariffa ACI, perché in tal caso la differenza è da considerare reddito diverso. In generale per i soggetti trasparenti, come la S.n.c. , che concedono in uso autoveicoli, la C.M. n.36/E/12 dispone che per determinare il reddito diverso da assoggettare a tassazione è necessario confrontare i due seguenti importi: - il valore normale del diritto di godimento del bene, rappresentato dal c.d. fringe benefit, determinato ai sensi dell’art.51, co.4 del Tuir, al netto del corrispettivo eventualmente pagato; - il maggior reddito derivante dalla ripresa a tassazione dei costi indeducibili dell’autovettura, ex art. 164 del Tuir, imputato a tutti i soci pro quota, a prescindere da chi utilizza effettivamente il veicolo. REDDITO DIVERSO DA TASSARE IN CAPO AL SOCIO O AL TITOLARE = DIFFERENZA tra il valore normale del diritto di godimento del bene (-) FRINGE BENEFIT pagato (-) MAGGIOR REDDITO derivante dalla ripresa a tassazione dei costi indeducibili dell’autovettura proquota ai soci Dunque vanno effettuati dei calcoli precisi per verificare che il reddito diverso venga azzerato completamente dalla quota di costi indeducibili relativi all’auto spalmati sui soci pro-quota. Si parte dalle tabelle ACI (val. normale di godimento) si nettizza del corrispettivo pattuito o pagato per l’uso del mezzo e si riduce ulteriormente tale risultato della quota di costi indeducibili dell’auto (pro quota di partecipazione) . Se il reddito diverso è ancora positivo, va fatta la comunicazione perché si genera reddito diverso e nel quadro RL -rigo RL10 del socio va tassato il reddito. 38 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info Gestori videogiochi e spesometro I gestori di videogiochi sono esonerati dalla presentazione dello spesometro? Casi & Questioni Le operazioni da comunicare in forza del cosiddetto spesometro (articolo 21 del Dl 78/2010, convertito dalla legge 122/2010) sono tutte quelle rilevanti ai fini Iva, vale a dire le operazioni imponibili, quelle non imponibili, purché si tratti di cessioni all’esportazione, operazioni assimilate o servizi internazionali, nonché quelle esenti elencate nell’articolo 10 del DPR 633/1972. Al comma 1, n. 6, di tale disposizione sono indicate espressamente tra le operazioni esenti anche quelle relative all’esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel D. Lgs. n. 496/1948, ratificato con legge 342/1953 e successive modificazioni. L’agenzia delle Entrate, il 22 dicembre 2011, ha pubblicato le risposte ufficiali ai numerosi quesiti formulati dalle associazioni di categoria proprio in merito al neo-introdotto istituto dello spesometro. Nella medesima sede, è stato fornito anche un importante chiarimento sulle operazioni collegate alla raccolta delle giocate con apparecchi da gioco ex comma 6 dell’articolo 110 del Tulps - incassi esenti, ex articolo 10 del Dpr 633/72, dei gestori e degli esercenti. L’ Agenzia ha infatti precisato come, per l’anno 2011, i compensi attribuiti a gestori ed esercenti, e non soggetti all’obbligo di fatturazione, «vadano comunicati ai sensi dell’articolo 21 del Dl 78/2010 con riferimento al totale annuo, indicando come codice fiscale della controparte il codice fiscale del concessionario della rete telematica Aams e con l’indicazione del codice modalità di pagamento “3”, come corrispettivi periodici». Per lo “spesometro 2012” si possono fare simili considerazioni. L’ha ribadito l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 24/E del 30 maggio 2011 paragrafo 3.1 e nelle ultimissime istruzioni ministeriali del 10 ottobre 2013, (tra i casi particolari cita proprio sotto la rubrica “corrispettivi SNAI” tra le operazioni rilevanti e, pertanto, oggetto di comunicazione le fatture emesse dal pubblico esercizio dove sono collocati gli apparecchi nei confronti del gestore degli stessi) . Dunque, una tabaccheria o un qualsiasi esercente, che percepisce compensi sugli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6 del TULPS (videogiochi), aggi sui trasferimenti di denaro, aggi Sisal su giocate e servizi postali, aggi sulla vendita di gratta e vinci e aggi su scommesse, dunque, è tenuta a comunicare 39 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info gli importi di tali operazioni. Si precisa, tuttavia, che, con riferimento alle modalità di calcolo della soglia dei 3.600 euro per la quale scatta l’obbligo della dichiarazione, il contribuente dovrà necessariamente valutare gli importi di ogni singolo documento registrato ai fini IVA. Contribuenti minimi e maggiorazione acconto I Contribuenti minimi devono considerare l'aumento dal 99% al 100% per il Casi & Questioni versamento del II° Acconto dell' imposta sostitutiva del 5% L’articolo 11, commi da 18 a 20 legge n. 99/2013 dispone che “a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata al 100 per cento. Per l'anno 2013, la disposizione di cui al comma 18 produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, effettuando il versamento in misura corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo dell'eventuale prima rata di acconto. Per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta trattengono la seconda o unica rata di acconto tenendo conto delle disposizioni contenute nel presente comma.” Per quanto riguarda i contribuenti minimi per il calcolo e il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva dovuta, ai sensi dell’art. 1, comma 105, Legge n. 244/2007: “si applicano le disposizioni in materia di versamento dell’imposta sui redditi delle persone fisiche”; quindi si rendono applicabili anche all’imposta sostitutiva dei minimi le regole in materia di acconti d’imposta, compensazione e rateazione. Alla luce di quanto sopraesposto si ritiene che la seconda/unica rata d’acconto 2013 debba essere determinata applicando la nuova misura del 100% a quanto indicato a rigo LM14 del mod. UNICO 2013 PF e sottraendo l’importo versato a titolo di prima rata (40% del 99%). Maggior acconto IVAFE e IVIE L'aumento dal 99% al 100% per il versamento del II° Acconto vale anche per Casi & Questioni IVAFE e IVIE? L’art. 19 commi 13 a 23 D.L. n. 201/2011 (c.d. “Salva Italia”), ha introdotto a carico delle persone fisiche residenti in Italia un’imposta di natura “patrimoniale” sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) e una sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE). 40 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info L’art. 19, co. 17 e 22, D.L. 201/2011, come modificato dalla L. 228/2012 (legge di Stabilità per il 2013), norma istitutiva delle imposte patrimoniale, rispettivamente per IVIE e IVAFE, prevede che per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni ed i rimborsi nonché per il contenzioso, si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il Decreto Lavoro, art. 11, D.L. 76/2013, conv. con mod. dalla L. 99/2013, prevede un incremento a regime dal 99% al 100% per l'acconto Irpef dovuto “dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013” e un incremento una tantum dal 100 al 101% per l'acconto Ires applicabile al solo “periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013”. E’ dubbia l’applicabilità di tale misura alle imposte patrimoniali estere, IVIE e IVAFE. L’applicazione delle regole IRPEF al versamento delle imposte patrimoniale estere rende applicabile la maggiorazione dell’acconto anche per IVIE e IVAFE. Per il 2013 i versamenti di novembre dovranno essere effettuati in misura corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo dell'eventuale prima rata. Sui maggiori importi dovuti in virtù degli incrementi non si dovranno pagare interessi. 41 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info L’agenda del professionista Scadenze dal 11.11 al 15.11 15 Novembre 2013 IVA FATTURAZIONE DIFFERITA – Emissione e registrazione della fattura SOGGETTI INTERESSATI Soggetti IVA. 15 Novembre 2013 IVA – Operazioni per le quali sono state rilasciate le ricevute o gli scontrini fiscali – Annotazione cumulativa nel registro dei corrispettivi SOGGETTI INTERESSATI Soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati. 15 Novembre 2013 ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE – Registrazioni contabili SOGGETTI INTERESSATI Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro-loco che hanno optato per il regime fiscale agevolato di cui all'art. 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398. 15 Novembre 2013 IMPRESE GRANDE DISTRIBUZIONE – Trasmissione corrispettivi SOGGETTI INTERESSATI Imprese che operano del settore della grande distribuzione (ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettere e) ed f) del D.Lgs. n. 114/1998). 15 Novembre 2013 ENTI PUBBLICI – Ravvedimento - Omessi versamenti di imposte e ritenute SOGGETTI INTERESSATI Enti ed organismi pubblici nonché Amministrazioni Centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi. 15 Novembre 2013 CONTRIBUENTI – Ravvedimento - Omessi versamenti di imposte e ritenute SOGGETTI INTERESSATI Contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi. 15 Novembre 2013 CANONE RAI – Richiesta al proprio ente pensionistico di effettuare il pagamento a rate SOGGETTI INTERESSATI Soggetti titolari di redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui, titolari di abbonamento alla televisione. 14 Novembre 2013 Comunicazione minusvalenze SOGGETTI INTERESSATI Soggetti Ires. 12 Novembre 2013 SPESOMETRO – Comunicazione operazioni in contante legate al turismo – (mensili) Soggetti di cui agli articoli 22 (esercenti commercio al minuto e attività assimilate) e 74-ter (Agenzie di viaggio e turismo) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 663, presso i quali sono effettuati, in denaro contante, gli acquisti di beni e dai quali sono rese le prestazioni di servizi legate al turismo, che effettuano la liquidazione mensile ai fini Iva. 12 Novembre 2013 SPESOMETRO – Comunicazione all’Anagrafe tributaria per le società che esercitano attività di Leasing SOGGETTI INTERESSATI Società che esercitano attività di leasing finanziario e operativo, nonché gli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili che si avvarranno, per la trasmissione della comunicazione, delle specifiche tecniche allegate al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 21 novembre 2011. 12 Novembre 2013 SPESOMETRO – Comunicazione operazioni IVA- (contribuenti mensili) 42 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fisca-focus.info SOGGETTI INTERESSATI Soggetti passivi IVA che effettuano la liquidazione mensile ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto. 12 Novembre 2013 SPESOMETRO – Comunicazione operazioni rilevanti ai fini IVA da parte degli operatori finanziari SOGGETTI INTERESSATI Operatori finanziari indicati all'art. 7, sesto comma, del D.P.R. n. 605 del 1973 11 Novembre 2013 IMPOSTA DI BOLLO – Versamento assegni circolari SOGGETTI INTERESSATI Banche ed istituti di credito autorizzati ad emettere assegni circolari. 11 Novembre 2013 MODELLO 730/2013 – Consegna al dipendente o pensionato del modello 730 integrativo e del prospetto di liquidazione SOGGETTI INTERESSATI Centri di assistenza fiscale (CAF) e professionisti abilitati. 11 Novembre 2013 Modello 730/2013 – Trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate SOGGETTI INTERESSATI Centri di assistenza fiscale (CAF) e professionisti abilitati. 43 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. 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