N. 01-2013 In evidenza

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N. 01-2013 In evidenza
N. 01-2013
In evidenza:
 Spesometro: proroga “camuffata”
 Vecchio Redditometro: criticità irrisolte
 Aumento aliquota IVA: chiarimenti della C.M. 32/E
del 05 Novembre 2013
 IVIE: base imponibile per l’immobile a Londra
 Accertamento: avvisi motivati e richiamo ad altri
atti
 IVA: reverse charge. Errore formale o errore
sostanziale?
 Affitto d’azienda: aspetti contabili e fiscali
 Aspi e Mini-Aspi: procedura da seguire
Sommario
Il punto del direttore
Spesometro: ingannati e soddisfatti?
Legislazione e Prassi
Provvedimento n. 128483 del 5 Novembre 2013: PA esonerata dallo speso
metro
C.M. 32/E del 05 Novembre 2013: Aumento aliquota IVA
Risoluzione n. 73 del 05 Novembre 2013: Nuovi codici tributo per
l’accertamento da 36-bis
Risoluzione n. 74 del 06 Novembre 2013: Imposta nei contratti di
assicurazione
Risoluzione n. 75 del 06 Novembre 2013: determinazione della base
imponibile per l’immobile a Londra
Risoluzione n. 76 del 06 Novembre 2013: deducibilità imposta di bollo
risparmio gestito
Comunicato stampa 07.11.2013: proroga spesometro?
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Provvedimento n. 130406 del 07 Novembre 2013: proroga invio dello
spesometro c.d. POS per gli operatori finanziari
Circolare n. 33 del 08.11.2013: Deducibilità degli accantonamenti ai
fondi per indennità suppletiva di clientela
Risoluzione n. 77 del 08 novembre 2013: Applicazione benefici previsti
per la piccola proprietà contadina
Comunicato stampa Agenzia dalle entrate 8.11.2013: Invii validi con i
canali Entratel e Fisconline fino al 31 gennaio 2014
Giurisprudenza
Cassazione Penale sentenza 4 novembre 2013, n. 44433: Omessa
dichiarazione. Non basta adempiere l’obbligo comunitario
Cassazione Tributaria ordinanza 4 novembre 2013, n. 24738: Cartelle.
Cessazione materia del contendere
Cassazione Tributaria, ordinanza 5 novembre 2013, n. 24739:
Accertamento “antielusivo”. Si pronuncerà la Consulta
Cassazione Tributaria sentenza 6 novembre 2013, n. 24920: Rimborso
Iva più facile
Cassazione Tributaria sentenza 6 novembre 2013, n. 24901: Studi
professionali. Stop all’accertamento sull’associato
Cassazione Tributaria sentenza 7 novembre 2013, n. 25120: Presunzioni
bancarie ad ampio raggio
Cassazione Tributaria sentenza 7 novembre 2013, n. 25135: Inversione
contabile. Errore formale o errore sostanziale?
Corte di Cassazione, Ordinanza 8 novembre 2013, n. 25128: Equitalia.
OK a notifica diretta per posta.
Adempimenti
730 integrativo: Adempimento degli intermediari
Spesometro e operazioni non documentate da fattura
Operazioni rilevanti ai fini IVA. Comunicazione
In scadenza le Comunicazioni SAT PEC
Lo Spesometro visto da Assonime
Comunicazione Finanziamenti soci
Commenti Fisco
Sanzioni: disapplicabili su domanda del contribuente
Cassetto fiscale: nuove procedure
Vecchio redditometro: Criticità irrisolte
Accertamento: avvisi motivati e richiamo ad altri atti
Regime di conversione in crediti d’imposta delle DTA (imposte differite
attive)
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Pos obbligatorio per i professionisti
Interpello disapplicativo: diniego impugnabile
Limiti alle misure cautelari pro-fisco
Lavoro & Previdenza
Licenziamento disciplinare: ASPL e ticket
Contratti di solidarietà: i chiarimenti del MLPS
Infortuni esteri: disciplina
Iter procedurale ASPI e mini ASPI
Voucher baby sitting. Chiarimenti INPS
Società & Bilancio
Trasformazione studio professionale in Stp
Affitto d’azienda
Fiscal Focus risponde
Obbligo di fedeltà
Liquidazioni IVA e compensazioni
Spesometro: acquisti da produttori agricoli marginali
Servizi di consulenza: territorialità
Ulteriori detrazioni in caso di incapienza
Comunicazione Finanziamento ai soci e contabilità semplificata
Autovetture in uso a soci Amministratori
Gestori Videogiochi e Spesometro
Contribuenti minimi e maggiorazione acconto
Maggiorazione Acconto IVIE e IVAFE
L’agenda del professionista
Scadenze settimana 11.11.2013 – 15.11.2013
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Il punto del direttore
A cura di Antonio Gigliotti
SPESOMETRO: INGANNATI E SODDISFATTI?
Cari amici e colleghi,
abbiamo la proroga? O forse no? Questo è il quesito che mi porto dietro da ieri
sera, quando un comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate, firmato dal
direttore generale Attilio Befera, ci informava, a due giorni lavorativi dalla
scadenza del 12 novembre, che le comunicazioni al Fisco delle operazioni
rilevanti ai fini Iva relative al 2012 si potranno effettuare fino al 31 gennaio del prossimo anno. Ma
attenzione, non è una proroga! O meglio, lo è solo per la “comunicazione da parte degli operatori
finanziari dei dati rilevanti ai fini Iva, di importo pari o superiore a 3.600 euro, nei casi in cui i pagamenti
siano stati effettuati via Pos”. Mentre per tutti gli altri, commercialisti compresi, non v’è alcuna proroga
anzi io parlerei di un camuffamento della stessa visto che, pur non spostando neanche di un giorno la
deadline, l’Amministrazione Finanziaria ci concede una fase di tolleranza che ci consentirà di effettuare
gli invii entro il 31 gennaio 2014 senza incorrere in sanzioni. Il comunicato al quale è stata affidata la
notizia dice infatti che “l’Agenzia delle entrate ha aperto una finestra temporale che consentirà di inviare
i dati fino al 31 gennaio 2014”, ciò tenendo presente le difficoltà che gli operatori (cioè noi) hanno
incontrato nel procedere all’adempimento. Ovvio che non si faccia alcun riferimento alla fonte che ha
generato tali difficoltà e altrettanto lapalissiano è il fatto che questa proroga sia stata travestita da ‘fase
di tolleranza’.
Ora, è chiaro che la citata ‘finestra temporale’ male non ci fa, nel senso che alla luce delle recenti
incertezze, avere del tempo in più è sempre tanto di guadagnato. Eppure c’è qualcosa che non quadra,
qualcosa che non possiamo far passare tacitamente, come ormai d’abitudine. L’Amministrazione
Finanziaria, della quale non siamo più neanche sudditi ma schiavi, ha calpestato in maniera manifesta le
nostre richieste propinandoci un contentino sul quale, secondo le menti eccelse che lo hanno generato,
non possiamo aver nulla da ridire né da recriminare. Ebbene, da quel che leggo sui vari social network,
pare che anche noi dottori commercialisti ed esperti contabili ci stiamo piegando al loro gioco. Mi ritrovo
davanti agli occhi espressioni di esultanza, quasi di vittoria. Ma cosa abbiamo vinto? Abbiamo
guadagnato la concessione di non essere puniti per il ritardo, un ritardo tra l’altro non causato da una
cattiva organizzazione dei nostri studi, bensì dalle lungaggini della stessa Amministrazione. Eppure,
nonostante tutti sappiamo e tutti finora ci siamo lamentati, la recente ‘grazia’ accordataci ha mandato in
visibilio buona parte dei miei colleghi!
Amici, apriamo gli occhi! Non ci stanno venendo incontro. Anzi, ci stanno rendendo ancora una volta
prigionieri del loro sistema farraginoso. Non ci hanno dato la proroga che volevamo. Non potevano farlo
perché a due giorni dalla deadline sarebbe stato come ammettere i loro errori e giustificare le nostre
richieste. Possibile che non ci si renda conto che siamo al cospetto di un’ennesima presa per i fondelli ai
danni della nostra categoria, nonché dei clienti che grazie al nostro lavoro possono pagare le tasse? Io
non sono soddisfatto, nè ho lanciato un grido di gioia ieri sera. E non può esserlo nessun commercialista.
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Si consideri che oltre al camuffamento di una proroga che proroga in realtà non è, l’altro aspetto che
dovrebbe farci indignare è la tempistica: un comunicato stampa diffuso la sera di giovedì. La notizia è
stata recepita dal 70% della categoria solo venerdì mattina, quando la scadenza è il 12, vale a dire
martedì. Ma ci rendiamo conto dello scenario che è andato delineandosi? In questi giorni ho anche avuto
modo di confrontarmi con diversi colleghi, quasi la totalità dei quali stava trascorrendo tutte le proprie
giornate a lavoro nel tentativo di arrivare con puntualità al 12 novembre, ma erano tutti pieni di dubbi e
incertezze che le quattro parole di un comunicato giunto a ridosso del tempo limite di certo non hanno
chiarito.
A questo punto mi aspetterei, come minimo, che le sigle sindacali, che sono state così solerti nel lanciare
l’allarme, prendano atto della nuova beffa e gridino a gran voce la pretesa di chiarezza e rispetto nei
confronti della categoria e, di concerto, dei contribuenti che assistiamo.
Io per natura sono un diffidente, nel senso che prima di applaudire vorrei capire di cosa sto gioendo.
Desidererei pertanto che anche chi ci rappresenta sul versante sindacale faccia propria la massima di
Leonardo da Vinci, il quale sosteneva che “questo per isperienza è provato, che chi non si fida mai sarà
ingannato”.
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Legislazione e prassi
PA esonerata dallo spesometro
Con Provv. n. 128483 del 5 novembre 2013 l’Agenzia delle Entrate esonera la
Fiscal Flash
n. 278 del
06.11.2013
pubblica amministrazione dalla presentazione dello spesometro.
Nell’ottica del graduale adeguamento della contabilità pubblica alle regole di
natura civilistica, lo Stato, le regioni, le province, i comuni e altri organismi di
diritto pubblico sono esclusi dallo spesometro per gli anni 2012 e 2013.
Una volta superate le difficoltà di individuazione delle operazioni rilevanti con
il nuovo sistema di contabilità, cioè dal 1° gennaio 2014, anche le PA dovranno
rispettare l’obbligo, ma soltanto in mancanza di fatturazione elettronica.
Provvedimento Agenzia delle entrate n. 128483 del 5 novembre 2013
Aumento aliquota Iva ordinaria
L’Agenzia pubblica, con la Circolare n.32/E del 5 novembre 2013, i chiarimenti,
Fiscal Flash
n. 279 del
06.11.2013
dopo più di un mese dall’applicazione della nuova aliquota ordinaria IVA al
22%, circa le modalità operative da seguire, affinché i contribuenti possano
gestire al meglio i relativi adempimenti.
Tra le indicazioni di maggior rilievo fornite dalla C.M. 32/E del 5 Novembre
2013 vi rientrano senza ombra di dubbio il cambio di direzione adottato
dall’Amministrazione Finanziaria relativamente alle note di credito sui
conguagli per i contratti di somministrazione relativi, ad esempio, ai consumi
di acqua, luce e gas.
L’Amministrazione Finanziaria, tenendo conto delle
particolari esigenze operative degli operatori del settore, rivede la propria
posizione e nel documento di prassi in oggetto ritiene che, in alternativa ai
criteri indicati nella circolare 45/E, nelle note di accredito emesse per
conguagliare i consumi effettivi sia possibile applicare l’aliquota IVA ordinaria
indicata nell’ultima fattura emessa per il periodo cui il conguaglio si riferisce e
nei limiti dell’imposta addebitata con tale aliquota nella fattura stessa. Per la
eventuale eccedenza di credito da restituire, si farà riferimento alle fatture
immediatamente antecedenti fino al completo recupero degli importi. Resta
fermo che l’aliquota IVA delle note di accredito deve essere quella
originariamente applicata, laddove la nota di variazione sia emessa per
documentare conguagli tariffari, dovuti alla rideterminazione dei prezzi. Nel
caso in cui il saldo risulti a debito del cliente, l’aliquota IVA applicabile al
saldo imponibile è quella vigente al momento di emissione della fattura di
conguaglio.
Circolare n. 32/E del 5 novembre 2013
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Codici tributo per l’accertamento da 36-bis
Al fine di consentire il versamento, con le modalità di cui all’art. 17 del D.Lgs. 9
Fiscal Flash
n. 280 del
06.11.2013
luglio 1997, n. 241, delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate
ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, l’Agenzia delle Entrate ha
istituito con la Risoluzione n.73 del 05 novembre 2013, nuovi codici tributo.
I suddetti codici vengono utilizzati nell’eventualità in cui il contribuente,
destinatario della comunicazione inviata ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R.
n. 600/1973, intenda versare solo una quota dell’importo complessivamente ivi
richiesto.
In tal caso, deve essere predisposto un modello F24 nel quale i codici istituiti
sono esposti nella sezione “ERARIO”, esclusivamente in corrispondenza delle
somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando anche, nei
campi specificamente denominati, il codice atto e l’anno di riferimento (nella
forma “AAAA”) reperibili all’interno della stessa comunicazione.
Risoluzione n. 73/E del 05 novembre 2013
Imposta nei contratti di assicurazione
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 74/E del 6 novembre 2013,
Fiscal Flash
n. 283 del
07.11.2013
interviene chiarendo che le regole previste in materia di compensazione
dell’imposta sulle riserve matematiche non sono tout court applicabili
all’imposta sul valore dei contratti di assicurazione (Ivca).
La risposta arriva a seguito di un interpello da una società fiduciaria che,
nell’ambito della propria attività di amministrazione, annovera anche i
contratti di assicurazione sulla vita e capitalizzazione (polizze unit linked)
stipulati con imprese di assicurazione non residenti e operanti nel territorio
dello Stato in regime di libera prestazione di servizi (Lps).
Risoluzione Agenzia delle entrate n. 74/E del 06.11.2013
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Ivie per l’immobile nel Regno Unito
Con la Risoluzione 75/E del 6 Novembre 2013 l’Amministrazione Finanziaria
Fiscal Flash
n. 282 del
07.11.2013
fornisce chiarimenti in merito alla base imponibile da utilizzare ai fini
dell’assolvimento dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE)
nel caso di immobile detenuto nel Regno Unito da una persona fiscalmente
residente in Italia.
Nel documento di prassi in esame, l’Agenzia delle Entrate fornisce risposta
all’interpello di un contribuente che detiene un diritto di possesso di tipo
“leasehold” (istituto che attribuisce un diritto all’utilizzo dell’immobile
solitamente per un prolungato periodo di tempo, dietro il pagamento di un
corrispettivo), su un immobile situato a Londra.
Per l’applicazione della Council tax, non esiste un valore catastale cui fare
riferimento in quanto l’imposta inglese non si basa su un valore puntuale, ma
viene calcolata in funzione della fascia di valore (“band”) attribuita
all’immobile.
In sostanza, la determinazione della Council tax avviene in base alla fascia di
valore in cui rientra l’immobile, che prevede un valore minimo e un valore
massimo. Di conseguenza, non esiste un valore da utilizzare per il calcolo
dell’IVIE.
Per i motivi sopra esposti, l’Amministrazione Finanziaria, aderendo alla tesi
dell’istante, chiarisce, per gli immobili situati nel Regno Unito, di assumere,
quale base imponibile dell’imposta sul valore degli immobili all’estero (Ivie), il
valore medio della fascia attribuita all’appartamento ai fini della Council tax,
l’imposta municipale sulle abitazioni.
Risoluzione Agenzia delle entrate n. 75/E del 06.11.2013
Risparmio gestito
L’Agenzia delle Entrate fornisce, nella risoluzione n.76/E, pubblicata lo scorso
Fiscal Flash
n. 284 del
07.11.2013
6 novembre 2013, una risposta alla richiesta di consulenza giuridica,
concernente l’interpretazione dell’articolo 7 del D. Lgs. n. 461 del 1997.
La società istante ha chiesto lumi in merito al regime tributario da applicare a
taluni oneri relativi alle gestioni di portafogli per le quali sia stata esercitata
l’opzione per l’applicazione del regime del risparmio gestito di cui all’articolo
7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
Più precisamente, l’istante chiede se l’imposta di bollo dovuta sugli estratti
conto ovvero sui rendiconti relativi al patrimonio gestito ai sensi dell’articolo
13, commi da 2 a 2-ter, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre
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1972, n. 642, sia deducibile dal risultato maturato della gestione da
assoggettare a imposta sostitutiva nella misura del 20%. L’Amministrazione
fornisce risposta positiva.
Risoluzione Agenzia delle entrate n. 76/E del 06.11.2013
Spesometro e operatori finanziari
Nella serata di ieri, 07 novembre 2013, l’Amministrazione Finanziaria, con un
Fiscal Flash
n. 287 del
08.11.2013
comunicato ufficiale, ha esteso, l’intervallo temporale di cui i contribuenti
possono godere per l’invio dello spesometro ordinario.
Le operazioni rilevanti ai fini IVA di cui all’art.21 del DL 78/2010, potranno
essere comunicate attraverso il canale Entratel, dalla scadenza originaria (12 o
21 novembre 2013) sino al 31 gennaio 2014, grazie al fatto che tale strumento
telematico rimarrà aperto sino a quella data.
Nessuna vera proroga, dunque e nemmeno condono sulle sanzioni
eventualmente applicabili nei 30 giorni successivi alla scadenza originaria. Ma
solo un’estensione del range temporale utile.
L’Agenzia, inoltre, con il Provvedimento n. 130406/2013 definisce una nuova
deadline anche per gli operatori finanziari, i quali sono tenuti a comunicare i
dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva, di importo non inferiore a 3.600 euro,
relative al periodo 6 luglio – 31 dicembre 2011, in cui l’acquirente è un
consumatore finale che ha effettuato il pagamento con moneta elettronica.
Comunicato Stampa del 07.11.2013 e Provvedimento n. 130406/2013
Deducibilità degli accantonamenti
indennità suppletiva di clientela
Quotidiano Fiscal
Focus 11.11.2013
ai
fondi
per
L’indennità suppletiva di clientela è deducibile ai sensi dell’articolo 105,
comma 1, del TUIR, il quale consente la deduzione dal reddito d’impresa degli
accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di
previdenza del personale dipendente, nei limiti delle quote maturate.
Questo è il chiarimento fornito dalla Circolare n.33/E dell’Agenzia delle
entrate del 08 novembre.
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La questione si era rivelata particolarmente dibattuta, soprattutto a seguito
delle modifiche normative intervenute il 1°gennaio 2013, le quali hanno
completamente riformulato l’art. 1751 c.c..
Nella nuova formulazione, l’art. 1751 disciplina in modo unitario l’indennità di
fine rapporto spettante agli agenti di commercio, senza più rinviare alle
previsioni del contratto collettivo di categoria.
La linea interpretativa secondo la quale l'indennità suppletiva di clientela,
essendo incerto l'obbligo del preponente alla sua corresponsione, non è
deducibile per competenza dal reddito d'impresa ma solo nell'esercizio in cui
viene eventualmente corrisposta, resta pertanto valida solo per le controversie
riguardanti accantonamenti effettuati in periodi di imposta anteriori alla data
di entrata in vigore della modifica dell'articolo 1751 cc (1 gennaio 1993).
Circolare Agenzia delle entrate n.33/E del 08.11.2013
Applicazione benefici previsti per la piccola proprietà
contadina
Quotidiano Fiscal
Focus 11.11.2013
L’Agenzia delle Entrate con la pubblicazione della risoluzione n.77 dell’08
novembre 2013, fornisce un’interpretazione dell’art.1 della L. n. 604/54, in tema
di applicazione dei benefici previsti per la piccola proprietà contadina agli atti
dell’autorità giudiziaria, che dichiarano l’acquisto per intervenuta usucapione
di un terreno agricolo.
In risposta a un interpello ordinario, presentato ai sensi dell’art. 11, L. 27 luglio
2000, n. 212, l’Agenzia Entrate afferma che, coerentemente con i principi
affermati dalla giurisprudenza di legittimità, per gli atti giudiziari che
accertano l’intervenuta usucapione ordinaria ventennale possano trovare
applicazione le agevolazioni previste dalla legge n. 604 per la piccola
proprietà contadina.
Risoluzione Agenzia delle Entrate n.77 del 08.11.2013
Invii validi con i canali Entratel e Fisconline fino al 31
gennaio 2014
Quotidiano Fiscal
Focus 11.11.2013
Ad integrazione del comunicato stampa diffuso il 7.11.2013, si precisa che la
comunicazione delle operazioni Iva relative all’anno 2012 (cd. nuovo
Spesometro) può essere validamente effettuata tramite i servizi telematici
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Fisconline o Entratel dell’Agenzia delle Entrate fino al 31 gennaio 2014.
Entro lo stesso termine si potranno inviare anche gli eventuali file che
annullano o sostituiscono i precedenti invii.
Comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 08.11.2013
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Giurisprudenza
Omessa dichiarazione
L’adempimento dell’obbligo di comunicazione IVA non esclude il reato di
Quotidiano
Fiscal Focus
Giurisprudenza
05.11.2013
omessa dichiarazione previsto dall’articolo 5 del D.Lgs. n. 74 del 2000. La
comunicazione IVA di cui all’articolo 8 bis del D.P.R. n. 322 del 1998, introdotto
dall'articolo 9 del D.P.R. n. 435 del 2001, finalizzata ad adempiere agli obblighi
comunitari di cui all'articolo 22, paragrafo 4, della Direttiva CEE n. 77/388 del
17 maggio 1977, non è sostitutiva della dichiarazione annuale ai fini delle
imposte sui redditi e IVA. La natura e gli effetti dell’adempimento previsto
dalla disposizione comunitaria non sono quelli propri della “Dichiarazione
IVA”, bensì quelli riferibili alla comunicazione di dati e notizie. Attraverso la
comunicazione,
il
contribuente
non
procede,
infatti,
alla
definitiva
autodeterminazione dell'imposta dovuta, che avverrà invece attraverso il
tradizionale strumento della dichiarazione annuale.
Tale affermazione di principio è contenuta nella sentenza 4 novembre 2013, n.
44433, della Corte di Cassazione – Terza Sezione Penale.
Cassazione Penale sentenza 4 novembre 2013, n. 44433
Cessazione materia del contendere
Sbaglia il giudice tributario di secondo grado che dichiara la cessazione della
Quotidiano
Fiscal Focus
Giurisprudenza
05.11.2013
materia
del
contendere,
basandosi
unicamente
sull’annullamento
dell’iscrizione a ruolo delle somme portate dalla cartella di pagamento
conseguente all’accoglimento, da parte del primo giudice, del ricorso prodotto
dal contribuente. È quanto emerge dall’ordinanza 4 novembre 2013, n. 24738,
della Corte di Cassazione – Sesta Sezione Civile (T). I supremi giudici hanno
accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, rinviando la causa alla
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, per nuovo esame. La CTR
meneghina è incorsa nella violazione dell’articolo 46 del D.Lgs. n. 546 del 1992,
avendo
dichiarato
la
cessazione
della
materia
del
contendere
in
considerazione dell’avvenuto sgravio, in assenza di atti precisi e univoci di
acquiescenza.
Cassazione Tributaria ordinanza n. 24738 depositata il 4 novembre 2013
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Accertamento “antielusivo”: si pronuncerà la consulta
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 24739/13, ha sollevato d’ufficio la
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Fiscal Focus
Giurisprudenza
06.11.2013
questione di legittimità costituzionale dell’articolo 37-bis comma 4 D.P.R. n.
600 del 1973, laddove quest’ultimo sanziona con la nullità l’avviso di
accertamento “antielusivo” che non sia stato preceduto dalla richiesta di
chiarimenti nelle forme e nei tempi ivi prescritti. La Sezione Tributaria del
Palazzaccio ritiene che la norma contrasti con gli articoli 3 e 53 della
Costituzione poiché distonica rispetto al “diritto vivente”.
Cassazione Tributaria, ordinanza n. 24739 del 5 novembre 2013
Rimborso Iva più facile
Il diritto al rimborso del credito d’imposta sussiste anche quando la
Quotidiano
Fiscal Focus
Giurisprudenza
07.11.2013
compravendita non si è perfezionata. L’Amministrazione Finanziaria può
negare il rimborso dell’IVA assolta con la fattura solo se dimostra la natura
elusiva o fraudolenta dell’operazione commerciale. Eventi quali il mancato
adempimento della prestazione dedotta in contratto o la risoluzione per
inadempimento dello stesso non consentono di qualificare l'operazione come
inesistente ai fini fiscali, dunque di escludere per ciò stesso il diritto alla
detrazione/rimborso dell'imposta assolta.
Lo ha precisato la sentenza 6 novembre 2013, n. 24920, della Corte di
Cassazione – Sezione Tributaria.
. Cassazione Tributaria sentenza n.24920 del 6 novembre 2013
Studi professionali: accertamento sull’associato
Se la rettifica nei confronti dell’associazione professionale è stata annullata,
Quotidiano
Fiscal Focus
Giurisprudenza
07.11.2013
cade anche l’accertamento IRPEF a carico dell’associato. Il giudicato esterno è
rilevabile anche d’ufficio dal giudice tributario quando i recuperi a tassazione
sono legati tra loro da uno stretto rapporto di pregiudizialità, quindi
indipendentemente dalla circostanza che nei rispettivi giudizi le parti siano
state ovviamente differenti.
È quanto emerge dalla sentenza 6 novembre 2013, n. 24901, della Corte di
Cassazione - Sezione Tributaria
. Cassazione Tributaria sentenza n.24901 del 6 novembre 2013
Presunzioni bancarie ad ampio raggio
I movimenti ingiustificati sul conto corrente bancario del collaboratore che
Quotidiano
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Giurisprudenza
08.11.2013
svolge attività di amministratore equivalgono a ricavi in nero. È legittimo per
l’Ufficio finanziario desumere rispetto a qualsiasi contribuente, a prescindere
dall’attività lavorativa svolta e dalla tipologia di reddito prodotto, che le
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somme prelevate o versate sui conti correnti bancari sono compensi e/o ricavi
non dichiarati. È quanto emerge dall’ordinanza 7 novembre 2013, n. 25120,
della Corte di Cassazione - Sesta Sezione Civile Tributaria.
Cassazione Tributaria ordinanza n 25120 depositata il 7 novembre 2013
Inversione contabile
Con ordinanza interlocutoria 7 novembre 2013, n. 25035, la Corte di
Quotidiano
Fiscal Focus
Giurisprudenza
08.11.2013
Cassazione – Sezione Tributaria ha chiesto l'intervento della Corte di Giustizia
UE in materia di reverse charge. Precisamente i giudici del Lussemburgo
dovranno chiarire se gli errori di registrazione in tema di reverse charge, con
specifico riferimento agli acquisti intracomunitari per beni o servizi resi da
parte di soggetti residenti in altri Paesi membri, sono di natura formale o
sostanziale.
Cassazione Tributaria ordinanza n 25035 depositata il 7 novembre 2013
Equitalia. Ok a notifica diretta per posta.
La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'articolo 26 del D.P.R. n.
Quotidiano 602/73, anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata
Fiscal Focus con avviso di ricevimento. In questo caso è sufficiente, per il relativo
Giurisprudenza
perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al
08.11.2013
domicilio del destinatario senza altri adempimenti da parte dell'ufficiale postale
se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla
ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre
che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Se nell'avviso di ricevimento
manchino le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento
non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia risulta illeggibile,
l'atto è comunque valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e
quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento
di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui
all'articolo 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la
natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione – Sesta Sezione Civile T con l’ordinanza 8
novembre 2013, n. 25128.
Corte di Cassazione, Ordinanza 8 novembre 2013, n. 25128
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Adempimenti
730: termini trasmissione
Lunedì 11 novembre è l’ultimo giorno utile per i Centri di Assistenza Fiscale e i
Fiscal Flash
n. 276 del
06.11.2013
professionisti abilitati per la consegna diretta al dipendente o pensionato del
modello 730 integrativo e del prospetto di liquidazione mod. 730/3 integrativo.
Inoltre è anche l’ultimo giorno utile per la trasmissione telematica all’Agenzia
delle Entrate dei dati contenuti nelle dichiarazioni integrative 730/2013 e i
relativi modelli 730/4 integrativi.
730/2013
Spesometro
Nello spesometro ordinario oggetto della comunicazione sono:
Fiscal News
n. 294 del
05.11.2013

i corrispettivi relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e
ricevute per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura

e le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali
non sussiste l’obbligo di emissione della fattura, qualora l’importo
unitario dell’operazione sia pari o superiore a euro 3.600 al lordo
dell'imposta sul valore aggiunto.
Per la seconda tipologia di operazioni, l’esposizione può essere fatta dal
contribuente in forma analitica o aggregata, utilizzando il quadro DF o il
quadro SA. Cambia la forma ma non la sostanza delle operazioni comunicate.
Provvedimento n. 2013/94908 del 2 agosto 2013 dell'Agenzia delle Entrate
Comunicazioni Iva
Il 12 novembre è l’ultimo giorno utile per l’invio, da parte dei soggetti passivi
Fiscal Flash
n. 281
07.11.2013
Iva che effettuano la liquidazione mensile ai fini dell'imposta, della
comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizio rese e
ricevute nel 2012.
Per le operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della
fattura, la comunicazione va effettuata se l'importo non è inferiore a 3.600
euro, comprensivo di Iva.
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Sempre entro il prossimo 12 novembre gli operatori finanziari devono inviare
una comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva, di importo pari o
superiore a 3.600 euro, rilevata dal 6 luglio al 31 dicembre 2011, che hanno
avuto come acquirente un consumatore finale che ha pagato il bene o il
servizio con carta di credito, di debito o prepagata.
Inoltre, gli stessi operatori finanziari devono inviare una comunicazione, per il
periodo dal 6 luglio al 31 dicembre 2011, del numero di codice fiscale dei
soggetti associati ovvero con i quali hanno stipulato un contratto di
installazione e utilizzo dei dispositivi Pos (Point of sale), comprese le
cessazioni, evidenziando il codice identificativo di ciascun terminale.
L’invio della comunicazione deve essere effettuato esclusivamente per via
telematica utilizzando il prodotto software messo a disposizione dall’Agenzia
delle Entrate.
Con il Comunicato Stampa del 07.11.2013, l’Amministrazione Finanziaria ha
previsto la possibilità di inviare lo Spesomentro, attraverso il canale Entratel,
fino al 31 Gennaio 2014.
Art. 21, D.L. 78/2010
Comunicazione annuale alla cassa previdenza
Entro il 15 novembre i Dottori Commercialisti che esercitano la professione
Fiscal Flash
n. 285 del
08.11.2013
hanno l’obbligo di comunicare annualmente alla Cassa di previdenza il reddito
netto professionale e il volume di affari (al netto del contributo integrativo)
prodotti nell’anno precedente. La comunicazione dei dati reddituali è
obbligatoria indipendentemente dall’entità del reddito netto professionale e/o
del volume di affari prodotti. La comunicazione deve essere effettuata
esclusivamente mediante il servizio telematico SAT PCE, che effettua anche il
calcolo delle eccedenze contributive dovute.
Cassa Previdenza Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili: Adempimenti
Lo spesometro visto da Assonime
Assonime pubblica per i propri iscritti la Circolare n.35 del 7 novembre 2013,
Fiscal Flash
n. 286 del
08.11.2013
illustrando le modalità di compilazione del “modello polivalente”.
L’associazione prende in considerazione, nella menzionata circolare, le
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modalità di compilazione del modello con riferimento, separatamente, ad
ognuna di tali comunicazioni, partendo dal presupposto che ognuna delle
comunicazioni che possono essere inserite nel modello polivalente ha
caratteristiche proprie, sia sotto il profilo sostanziale che in relazione alle
concrete modalità di indicazione dei relativi dati e dei termini di scadenza.
Circolare Assonime n. 35 del 7 novembre 2013
Comunicazione finanziamenti dei soci
Il legislatore ha introdotto un nuovo adempimento: la comunicazione dei
Fiscal News
n. 299 del
08.11.2013
finanziamenti e delle capitalizzazioni effettuati dai soci alla società.
La prima scadenza per la presentazione della comunicazione (relativa ai
finanziamenti e alle capitalizzazioni effettuati nel 2012) è prevista per il 12
dicembre 2013.
Molti i dubbi ancora irrisolti, ma se la comunicazione deriva dal sintetico, molti
di essi possono essere affrontati guardando alle regole che stanno alla base
dello stesso accertamento.
Dunque, innanzitutto vanno indicati nel tracciato i soli finanziamenti e le
capitalizzazioni quando sono effettuati da soci persone fisiche. Inoltre,
l'accertamento sintetico si basa sul concetto di spesa effettuata, dunque degli
incrementi patrimoniali fanno parte i finanziamenti soci e tutte le altre forme
di capitalizzazione. Si considerano, quindi, le spese per le quali vi è l'effettiva
uscita finanziaria da parte della persona fisica. Eventuali finanziamenti
materialmente effettuati dai soci in anni precedenti al 2012 e convertiti nel
2012 in poste del patrimonio netto non devono, quindi, essere comunicati in
quanto quello che rileva è l'effettivo esborso da parte del socio, che in questo
caso si è realizzato prima del 2012. Così i finanziamenti materialmente
eseguiti nel 2012 che nello stesso anno vengono restituiti da parte della
società per intero o parzialmente non vanno comunicati.
Nell’accertamento sintetico gli incrementi patrimoniali vanno, infatti,
considerati al netto dei disinvestimenti dell'anno e dei quattro precedenti.
In merito alla soglia dei 3.600 euro (oltre la quale i finanziamenti vanno
comunicati), essa va riferita al socio e non alla società.
Provv. Agenzia delle entrate n. 94904 del 2.08.2013
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Commenti Fisco
Contenzioso tributario
Le sanzioni irrogate al contribuente non possono essere disapplicate d’ufficio
Fiscal News
n. 292 del
04.11.2013
dal giudice tributario.
Quest’ultimo, cioè, non può rilevare l’esistenza di una causa di non punibilità in
mancanza di una domanda del contribuente, il quale ha anche l’onere di
dimostrare la ricorrenza, nella fattispecie concreta, dei relativi presupposti.
Corte di Cassazione, sentenza n. 22524/13 del 2 ottobre 2013
Cassetto fiscale
ll Cassetto fiscale è il servizio on-line dell’Agenzia delle Entrate che consente
Fiscal News
n. 292 del
04.11.2013
al contribuente di consultare le proprie informazioni fiscali (dati delle
dichiarazioni, dei rimborsi, dei versamenti effettuati tramite modd. F24 e F23,
comunicazioni delle anomalie degli studi di settore, ecc.). La consultazione
può essere delegata a un intermediario abilitato.
Con il Provvedimento 29.7.2013, l’Agenzia delle Entrate ha previsto la
possibilità di conferire la delega alla consultazione a 2 intermediari (ad
esempio, dottore commercialista e consulente del lavoro) e ampliato da 2 a 4
anni la durata della delega.
Recentemente, con il Comunicato stampa 24.10.2013, l’Agenzia ha annunciato
che le predette disposizioni sono divenute operative, pertanto ora “il
contribuente può consegnare le ‘chiavi’ del proprio Cassetto fiscale a due
intermediari abilitati e non più a uno solo”.
Provvedimento Agenzia delle Entrate del 29.7.2013
Vecchio redditometro
In questi mesi l’Agenzia delle Entrate sta utilizzando il “vecchio” redditometro.
Fiscal News
n. 295 del
05.11.2013
Fino all'anno d'imposta 2008, l'Ufficio può infatti, continuare ad accertare il
maggior reddito del contribuente mediante l'utilizzo del vecchio accertamento
redditometrico, applicando agli elementi di capacità contributiva i coefficienti
redditometrici di cui al D.M. 10 settembre 1992.
Tale strumento di accertamento oltre a poter effettuare false segnalazioni di
anomalia a causa di “arretrati” meccanismi dei moltiplicatori prevede meno
spazi di difesa per il contribuente. Tuttavia alcuni rimedi esistono. Potrebbe,
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infatti, costituire un interessante spunto difensivo ricalcolare, nei limiti del
possibile, il reddito, determinato dall'Ufficio con il “vecchio” redditometro, con
i nuovi parametri.
Altre problematiche derivano dal procedimento di accertamento. Infatti
l'avviso di accertamento può essere emesso senza la presenza di un preventivo
contraddittorio tra fisco e contribuente.
Per risolvere tale problema il contribuente potrà affidarsi all'accertamento
con adesione. Ai funzionari dell'Agenzia il contribuente, in questa fase,
potrebbe illustrare le anomalie dei risultati (in termini di reddito presunto) che
emergono dal calcolo standardizzato e dai relativi moltiplicatori.
Accertamento redditometrico
Motivazione avvisi di accertamento
Negli ultimi mesi le sezioni V e VI della Corte di Cassazione si sono
Fiscal
Approfondimento
n. 44 del
05.11.2013
pronunciate a più riprese in ordine alla legittimità di avvisi di accertamento
che richiamano, nella parte motivazionale, altri atti (in particolare processi
verbali di constatazione).
In tali circostanze, la Suprema Corte ha confermato l’orientamento - che può
oggi dirsi definitivamente consolidato - secondo cui l’obbligo di motivazione
dell’atto di accertamento può essere soddisfatto, entro compiuti limiti, anche
attraverso il richiamo ad atti amministrativi interni al procedimento tributario.
L’analisi delle previsioni normative che regolano i contenuti essenziali della
motivazione dell’atto tributario e l’esame della più recente giurisprudenza di
legittimità pronunciatasi sul tema consente di poter puntualmente definire i
termini entro i quali la cosiddetta motivazione per relationem è ammissibile.
È infatti ormai pacifico che l’obbligo di motivazione degli atti tributari possa
essere adempiuto anche mediante il riferimento a elementi risultanti da altri
atti o documenti.
In questo caso occorre, tuttavia, che detti documenti siano allegati all’atto
notificato; in alternativa, il contenuto essenziale di questi ultimi deve essere
riportato nel provvedimento che lo richiama.
Inoltre, come più volte affermato dalla Corte di Cassazione, l’obbligo di
allegazione degli atti richiamati è superfluo nel caso in cui gli stessi siano già
conosciuti dal contribuente essendo già stati notificati o comunicati.
Art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241
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Imposte differite
Con la Circolare 33/2013, pubblicata ieri, Assonime fa il punto della situazione
Fiscal Flash
n. 277 del
06.11.2013
sul tema del regime di conversione in crediti d’imposta delle c.d. DTA (imposte
differite attive).
In merito a tale operazione, il documento chiarisce che l’ambito soggettivo
della disciplina riguarda sia gli istituti bancari che gli altri soggetti IRES. Tra
l’altro l’istituto risulta applicabile alle stabili organizzazioni in Italia di società
non residenti tranne in occasione della liquidazione, volontaria o concorsuale,
della società residente all’estero cui le stabili organizzazioni appartengono,
trattandosi di procedure liquidatorie estranee al nostro ordinamento (par. 4.3
Circolare 33/2013 Assonime).
L trasformazione delle DTA in credito d'imposta, in presenza di perdite
d'esercizio ed la trasformazione delle DTA in credito d'imposta, in presenza di
perdite fiscali, osserva Assonime, operano in modo autonomo e distinto, cosi
come sottolineato nella C.M. 37/E/2012, laddove si prevede che la
trasformazione delle DTA iscritte a fronte di una perdita fiscale “può cumularsi
alla trasformazione ex commi 55 e 56 in caso di copresenza nel medesimo
anno di perdita fiscale e perdita d’esercizio”.
Circolare n.33 Assonime del 05.11.2013
Pos obbligatorio per i professionisti
L’ulteriore tassello nella lotta all’evasione fiscale si sostanzia nell’obbligo in
Fiscal News
n. 298 del
07.11.2013
capo a chi effettua attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi,
anche professionali, di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di
debito. Dal 1° gennaio sarà pertanto necessario dotarsi di un Pos anche negli
studi professionali.
In attesa dei decreti attuativi, che definiranno importi minimi, le modalità e i
termini di attuazione della disposizione, non mancano le proteste da parte dei
professionisti, i quali vedono in tale disposizione solo un aggravio di costi.
Dopo gli architetti, anche gli ingegneri hanno infatti manifestato tutto il loro
disappunto, fornendo tuttavia utili spunti per tali decreti attuativi, al fine di
poter “limitare i danni”.
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri , con la Circolare del 31.10.2013, ha
comunicato che, nell’ambito di un incontro tenuto con il Dirigente Generale
del MSE (Direzione generali per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la
vigilanza e la normativa tecnica), sono state avanzate le seguenti proposte:
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-
escludere, almeno in una prima fase, i professionisti che emettono un
numero limitato di fatture;
-
escludere
i
professionisti
che
svolgono
le
loro
prestazioni
prevalentemente per una clientela “business”, come società, altri
professionisti o pubbliche amministrazioni.
Il CNI auspica inoltre un successivo incontro con il Ministero dell’Economia e
delle Finanze.
Pertanto, non si può che rimanere in attesa dei successivi sviluppi.
DL 179/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221
Interpello disapplicativo: impugnabilità
Per la Cassazione, il diniego da parte della Direzione Regionale delle Entrate
Giustizia &
Sentenze n.71
del 07.11.2013
di disapplicazione di una legge antielusiva è un atto definitivo in sede
amministrativa, ma con immediata rilevanza esterna, come tale impugnabile
innanzi al giudice tributario.
Di recente, però, la CTR della Puglia ha assunto una posizione di segno
contrario, avendo negato l’autonoma impugnabilità del provvedimento di
diniego opposto dal Direttore regionale delle Entrate riguardo alla richiesta di
disapplicazione di norme antielusive in materia di società non operative.
CTR Puglia, sentenza n. 75/2013 del 7 ottobre DL 179/2012
Misure cautelari
Alcune recenti pronunce di merito pongono limiti stringenti all’utilizzo dello
Giustizia &
Sentenze n.72
del 07.11.2013
strumento cautelare.
L’istanza di sequestro conservativo presentata dal Fisco non può essere
accolta se la misura cautelare pregiudicherebbe l’operatività della società
debitrice, diventando causa del “periculum” piuttosto che conseguenza. Non
solo, le misure cautelari in favore dell’Amministrazione Finanziaria non
possono essere autorizzate dal giudice se sussiste l’oggettiva impossibilità per
il debitore di occultare o alienare il suo patrimonio. Infine, se il termine per
compiere il sequestro conservativo dei beni del contribuente moroso è decorso
inutilmente, l’Ufficio non può rivolgersi nuovamente al giudice, anche laddove
la riscossione sia effettivamente a rischio. Si tratta di principi di diritto
enucleati da alcune recenti pronunce dei giudici tributari di merito.
CTP Bergamo sentenza n. 143/01/2013 del 31 luglio 2013
e altre
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Imu e fotovoltaico
Per individuare il corretto trattamento IMU degli impianti fotovoltaici, va fatta
Fiscal News
n. 297 del
07.11.2013
una distinzione tra impianti fotovoltaici integrati o parzialmente integrati con i
fabbricati o unità immobiliari già censite in catasto (per le quali non sussiste
l'obbligo dell'accatastamento come unità immobiliare autonoma) e impianti
per i quali la proprietà dell'impianto appartiene a un soggetto diverso dal
proprietario del fabbricato (in tal caso è necessario un autonomo
accatastamento separando catastalmente il lastrico solare). Sono comunque
esclusi dall'accatastamento gli impianti fotovoltaici a uso domestico (come
quelli di potenza nominale non superiore a 3 kw).
Nel caso specifico dell’imposizione IMU degli impianti fotovoltaici in corso di
costruzione sui lastrici solari degli edifici, con la Risoluzione n.8/DF/2013, le
Finanze, hanno confermato la natura non edificabile del lastrico solare, in
quanto parte integrante dell'edificio esistente, e in quanto tale, già
rappresentato nella rendita attribuita all'edificio.
Risoluzione n. 8/DF/2013, Ministero dell’Economia e delle Finanze
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Lavoro & Previdenza
Aspi e ticket licenziamenti
Il CNO dei Consulenti del Lavoro ha interpellato il Ministero del Lavoro e delle
Lavoro &
previdenza n. 202
del 04.11.2013
Politiche Sociali in merito alla possibilità o meno per il lavoratore di percepire
l’ASpI e il conseguente obbligo del datore di lavoro di versare il contributo di
cui all’art. 2, c. 31 della L. n. 92/2012 (c.d. ticket licenziamenti), nell’ipotesi di
licenziamento disciplinare per giustificato motivo soggettivo o per giusta
causa.
La risposta ministeriale (interpello n. 29/2013) è affermativa in
entrambi i suddetti casi. Infatti, le cause di esclusione dall’ASpI e del contributo
a carico del datore di lavoro sono tassative e riguardano i casi di dimissioni
(con l’eccezione delle dimissioni per giusta causa, ovvero delle dimissioni
intervenute durante il periodo di maternità tutelato dalla legge) e di
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Pertanto, non sembra potersi
escludere possibile escludere che l’indennità di cui al comma 1 e il contributo
di cui al comma 31 dell’art. 2, L. n. 92/2012 siano corrisposti in ipotesi di
licenziamento disciplinare.
Altra domanda avanzata dai C.d.L. concerne la possibilità di considerare il
licenziamento disciplinare come ipotesi di disoccupazione “involontaria”, per
la quale è prevista la concessione della predetta indennità.
Su quest’ultimo aspetto il ministero del Welfare ha chiarito che il
licenziamento disciplinare non può ex ante essere qualificato come
disoccupazione “volontaria”. Ciò in quanto la sanzione del licenziamento
quale conseguenza di una condotta posta in essere dal lavoratore, sia pur essa
volontaria, non è “automatica” senza contare l’impugnabilità dello stesso. In
tali casi, potrebbe risultare peraltro iniquo negare la protezione assicurata
dall’ASpI nell’ipotesi in cui il giudice ordinario dovesse successivamente
ritenere illegittimo il licenziamento impugnato.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello n. 29/2013
Contratti di solidarietà espansivi
Il CNO dei Consulenti del Lavoro ha interpellato il Ministero del Lavoro e delle
Lavoro &
previdenza n. 203
del 05.11.2013
Politiche Sociali in merito alla corretta interpretazione dell’istituto dei c.d.
“contratti di solidarietà espansivi” (art. 2, c. 1, D.L. 726/1984, convertito nella L.
n. 863/1984).
In particolare, il quesito riguarda la possibilità per i datori di lavoro che
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procedano a una riduzione stabile dell’orario di lavoro del personale in forza e
alla contestuale assunzione di nuovo personale, di poter usufruire del
contributo di cui alla suddetta norma anche qualora alla riduzione di orario
corrispondano assunzioni “in eccedenza” ossia tali da produrre un incremento
complessivo degli occupati superiore al numero ipotetico dei posti di lavoro
strettamente legati alla contrazione oraria.
Il ministero del Welfare (interpello n. 28/2013), presa visione del quesito posto,
ha sottolineato che l’eventuale assunzione in eccedenza volta a produrre un
incremento complessivo degli occupati superiore al numero dei posti di lavoro
risultanti dalla contrazione oraria non rileva ai fini della fruizione
dell’agevolazione.
Pertanto, viene affermato che il contributo in questione spetti limitatamente
alle assunzioni corrispondenti alla complessiva riduzione dell’orario di lavoro.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello n. 28/2013
Infortuni esteri
L’INAIL è stato interpellato in merito alle modalità di qualificazione, come
Lavoro &
previdenza n. 204
del 06.11.2013
infortuni in itinere ovvero in attualità di lavoro, di eventi lesivi occorsi a
lavoratori in missione e/o in trasferta, con particolare riguardo a quelli
avvenuti durante il tragitto dall’abitazione al luogo in cui deve essere svolta la
prestazione lavorativa e viceversa.
Altri chiarimenti sono giunti anche in merito all’indennizzabilità degli infortuni
occorsi all’interno della stanza d’albergo in cui il lavoratore si trova a dimorare
temporaneamente.
In linea di principio, l’istituto assicurativo – con la circolare n. 2 del 23 ottobre
2013 - si è pronunciato in senso positivo circa la configurabilità in astratto di
tutte le suddette ipotesi quali infortuni indennizzabili. Infatti, viene affermato il
principio secondo il quale la tutela assicurativa scatta per tutti gli eventi
occorsi a un lavoratore in missione e/o trasferta dal momento dell’inizio della
missione e/o trasferta fino al rientro presso l’abitazione.
Due sono invece le cause di esclusione dell’indennizzo di un infortunio occorso
a un lavoratore in missione e/o trasferta, vale a dire:
 nel caso in cui l’evento si verifichi nel corso dello svolgimento di
un’attività che non ha alcun legame funzionale con la prestazione
lavorativa o con le esigenze lavorative dettate dal datore di lavoro;
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 nel caso di rischio elettivo, cioè nel caso in cui l’evento sia
riconducibile a scelte personali del lavoratore, irragionevoli e prive di
alcun collegamento con la prestazione lavorativa tali da esporlo a un
rischio determinato esclusivamente da tali scelte.
INAIL, circolare n. 2 del 23 ottobre 2013
Iter procedurale aspi e mini-aspi
L’INPS, con la circolare n. 154 del 28 ottobre 2013, ha delineato l’iter
Lavoro &
previdenza n. 205
del 07.11.2013
procedurale da seguire per la presentazione della dichiarazione di immediata
disponibilità (DID) nell’ambito della domanda di disoccupazione (ASpI e miniASpI). In particolare, è stato chiarito che il richiedente può rilasciare la
suddetta dichiarazione anche all’INPS - in alternativa al Centro per l’Impiego
competente secondo il domicilio del richiedente - all’atto della presentazione
della domanda di indennità (ASpI o mini-ASpI).
Qualora la dichiarazione di immediata disponibilità venga rilasciata all’INPS, è
imprescindibile l’indicazione di almeno uno fra i seguenti recapiti:
 numero di telefono fisso;
 numero di telefono cellulare.
Ciò al fine di consentire ai Centri per l’Impiego, cui il dato sarà trasmesso, di
contattare l’utente per offerte di lavoro come anche di effettuare ogni verifica
di propria competenza.
A tal fine, l’INPS rammenta che ha aggiornato non soltanto la modulistica per
la richiesta delle prestazioni ASpI “SR134” e mini-ASpI “SR133”, ma anche la
Banca dati Percettori di cui all’art. 19, c. 4, del D.L. n. 185 del 2008 (convertito
nella L. n. 2/2009), al fine di mettere a disposizione dei Centri per l’Impiego le
funzionalità necessarie per ricevere le dichiarazioni in argomento, che
consente gli adempimenti di loro competenza.
INPS, circolare n. 154 del 28 ottobre 2013
Voucher baby-sitting
L’INPS, con il messaggio n. 17400 del 30 ottobre 2013, ha fornito interessanti
Lavoro &
previdenza n. 206
del 08.11.2013
chiarimenti in merito all’erogazione del contributo per l’acquisto dei servizi
per l’infanzia, introdotto dalla Riforma Fornero (art. 4, c. 24, lett. b) della L. n.
92/2012). In particolare, è stato precisato che nei casi in cui il rapporto
lavorativo della madre beneficiaria cessi nel corso dei mesi successivi al
riconoscimento del beneficio, quest’ultimo dovrà essere rideterminato in
funzione di detta cessazione.
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A tal fine, per quantificare il termine utile ai fini del riconoscimento del
beneficio, bisogna tener conto del 12 luglio 2013 (giorno successivo al termine
di scadenza del bando) quale termine iniziale per le lavoratrici i quali, a tale
data, avevano concluso il proprio congedo di maternità obbligatorio.
Differente è il discorso per le lavoratrici madri il cui congedo di maternità
obbligatorio sia terminato dopo il 12 luglio. Infatti, per questi ultimi, il termine
iniziale va individuato nel giorno successivo alla scadenza del congedo
suddetto
Tuttavia, in entrambi i casi il termine finale da considerare per la
quantificazione, è il giorno di cessazione del rapporto lavorativo, da intendersi
quale ultimo giorno lavorato.
Analoga rideterminazione del rapporto di lavoro va effettuata qualora la
madre lavoratrice passa da un full time ad un part time o viceversa.
INPS, messaggio n. 17400 del 30 ottobre 2013
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Società & Bilancio
Trasformazione studi professionali in STP
Per effetto dell'articolo 10 della legge 183/2011 è stata introdotta la
Fiscal News
n. 293 del
04.11.2013
possibilità di costituire, dal 1° gennaio 2012, “società tra professionisti” (c.d.
Stp), e cioè società che abbiano per oggetto l'esercizio di una attività
professionale. In sostanza, l’art.10 co.11 della menzionata legge ha abolito il
divieto, contenuto nella legge 1815 del 23 novembre 1939, che consentiva
l'aggregazione tra professionisti solo con la formula dello "studio associato".
Grazie a tali novità, in molti studi si sta valutando l’opportunità di costituire
una società tra professionisti o di “trasformare” il proprio studio professionale
(individuale o associato) in una STP. Spesso la conversione include pure la
necessità di valutare il futuro di una società commerciale, che svolge attività di
elaborazione dati, collegata allo studio professionale.
Secondo le prime indicazioni fornite dal ddl sulle semplificazioni, le
STP sarebbero produttrici di reddito di lavoro autonomo, anche nel caso in cui
la loro organizzazione non fosse inquadrata nella forma della società di
capitali. Di conseguenza, si realizzerebbero tutte le implicazioni fiscali
conseguenti: l’applicazione del principio di cassa, l’attribuzione del reddito ai
soci per trasparenza, l’applicazione della ritenuta di acconto e, dal punto di
vista previdenziale, la Stp, costituita sotto forma di società commerciale, si
troverebbe ad applicare le stesse regole valide per lo studio associato: per il
quale è dovuto il contributo integrativo da parte della società (addebitato per
rivalsa al cliente), mentre quello soggettivo resta a carico del socio, da
calcolarsi sul reddito attribuito per trasparenza.
Una prima fattispecie pratica, che presenta interesse è valutare come il
singolo professionista possa trasformare la propria attività individuale in
attività svolta da una Stp unipersonale. Tale scelta comporta dei vantaggi
evidenti. Restando immutati i profili fiscali e contributivi, il professionista
potrebbe interporre uno schermo societario alle obbligazioni derivanti
dall’esercizio dell’attività. Eventuali errori professionali fanno sorgere in capo
al
professionista
una
responsabilità
civile
e
possibili
richieste
di risarcimento danni anche di ingente ammontare. Con la STP, il
professionista può opporre il limite del patrimonio netto della società
unipersonale, costituita sotto forma di Srl.
Altra fattispecie riscontrabile nella pratica è quella della società commerciale
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di persone o di capitali che svolge anche attività svolta a livello professionale,
oltre ad avere altri obiettivi nell’oggetto sociale. È tipico il caso della società di
elaborazione dati e che, magari residualmente, svolge anche attività
immobiliare. In pratica verrebbe a delinearsi una specie di trasformazione
regressiva, che influenza anche il regime di riporto a nuovo delle perdite. Il
riporto a nuovo, cioè, avverrà fino a concorrenza del reddito prodotto dalla
società trasformata escludendo la possibilità dell’attribuzione ai soci.
.Articolo 10 , Legge 183/2011
Affitto d’azienda
Per rilevare contabilmente le operazioni relative a un affitto d'azienda possono
Fisco & Contabilità essere adottate due diverse metodologie:
n. 40 del 06.11.2013
-
la prima conforme ai principi civilistici di iscrivibilità dei beni in bilancio;
-
la seconda basata sull'effettiva disponibilità dei beni relativi all'azienda
affittata.
La prima metodologia si basa sul concetto che la proprietà effettiva degli elementi
patrimoniali relativi all'azienda affittata resta in capo all'affittante. Infatti
l'affittuario con l'affitto d'azienda assume la disponibilità e non la proprietà dei
beni relativi all'azienda affittata.
Tale metodologia è quella accolta dai principi contabili nazionali i quali
impongono l'iscrizione dei beni nello stato patrimoniale del soggetto che ne è
titolare in forza di un diritto di proprietà.
Seguendo tale impostazione, gli elementi patrimoniali attivi e passivi relativi
all'azienda affittata saranno rilevati nel seguente modo:
-
il locatore continuerà a rilevare nel proprio stato patrimoniale gli
elementi patrimoniali attivi e passivi relativi all'azienda affittata e
procederà a rilevare il trasferimento dell'azienda nei conti d'ordine
relativi ai "beni propri presso terzi";
-
l'affittuario rileverà tali beni solo nei conti d'ordine relativi ai "beni di
terzi presso l'azienda".
La seconda metodologia di rilevazione contabile, basata sull'effettiva disponibilità
dei beni relativi all'azienda affittata, si fonda, invece, sulla considerazione che
oggetto del contratto di affitto è l'azienda e non i singoli elementi che la
compongono.
Ne consegue che anche se è il trasferimento avviene sulla base di un titolo non
traslativo della proprietà, in capo all’affittuario grava comunque un obbligo di
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restituzione generico del complesso aziendale affittato e non l'obbligo di restituire
gli specifici beni o diritti che lo compongono.
Secondo tale impostazione tutti i beni relativi all'azienda affittata saranno rilevati
nello stato patrimoniale dell'affittuario e nei conti d'ordine sia dell'affittuario che
del locatore.
Nell'attuale contesto normativo, l'unica impostazione civilisticamente corretta è la
prima per la quale, a fronte del mantenimento dei beni iscritti nell'attivo dello
stato patrimoniale del proprietario - locatore, il trasferimento in godimento viene
rappresentato rilevando i valori oggetto dell'affitto nei conti d'ordine e nello stato
patrimoniale del solo locatore.
Articolo 2562 Codice Civile
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Fiscal Focus risponde
Obbligo di fedeltà
In merito alla violazione dell’obbligo di fedeltà, volevo sapere se quest’ultima si
Casi & Questioni
n. 178 del
08.11.2013
realizza esclusivamente con un danno concreto da parte del lavoratore o basta
semplicemente un’attività potenzialmente lesiva?
Per rispondere al quesito posto, occorre far riferimento all’art. 2105 c.c. il quale
stabilisce che:
“Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in
concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione
e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad
essa pregiudizio”.
Al riguardo, è necessario immediatamente precisare che l’obbligo di fedeltà
impone al lavoratore di astenersi dal porre in essere non solo i comportamenti
espressamente vietati dal suddetto articolo, ma anche qualsiasi altra condotta
che, per la natura e per le possibili conseguenze, risulti in contrasto con i doveri
connessi al suo inserimento nella struttura e nell’organizzazione dell’impresa, ivi
compresa la mera preordinazione di attività contraria agli interessati del datore
di lavoro potenzialmente produttiva di danno.
Ciò in considerazione del collegamento dell’obbligo di fedeltà, di cui all’art. 2105
c.c., con i principi generali di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c., da
cui deriva l’obbligo di astensione anche da qualsiasi altra condotta che, per la
natura e per le sue possibili conseguenze, risulti in contrasto con i doveri connessi
all’inserimento del lavoratore nella struttura e nell’organizzazione dell’impresa o
crei situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della medesima o sia
comunque idonea a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del
rapporto.
Deve quindi ritenersi che la violazione dell’obbligo di fedeltà sussiste anche in
presenza di una condotta di mera predisposizione di un’attività contraria agli
interessi del datore di lavoro, anche solo potenzialmente produttiva di danno.
Dunque, non può sostenersi che estendere la violazione dell’art. 2105 c.c. ad
attività solo potenzialmente lesive costituirebbe un processo alle intenzioni.
Infatti, va sottolineato che, ai fini della valutazione dell’osservanza dell’obbligo
di fedeltà, quel che rileva non è solo l’attività concreta e la sua lesività attuale,
ma anche la sua natura sintomatica di un atteggiamento mentale del dipendente
contrastante con quella leale collaborazione che costituisce l’essenza del
rapporto di lavoro subordinato.
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Liquidazione iva e compensazioni
Un contribuente effettua le liquidazioni Iva con periodicità trimestrale. Nei primi
Casi & Questioni
n. 179 del
08.11.2013
tre trimestri del 2013 è terminato a debito, ma non ha versato l’Iva derivante
dalle liquidazioni periodiche del primo e secondo trimestre alle scadenze
previste, mentre ha versato solo quella risultante dal terzo trimestre. A termine
del quarto trimestre 2013 molto probabilmente terminerà a credito per cui
indicherà nella Dichiarazione Iva 2014 periodo 2013 un credito annuale. Si chiede
se sia possibile utilizzare tale credito in compensazione quale “mezzo di
pagamento” per regolarizzare gli omessi versamenti periodici relativi ai periodi
di liquidazione precedenti
Qualora dalla Dichiarazione Iva 2014 (periodo 2013) risultasse un credito questo
può essere utilizzato in compensazione, dal 1.1.2014, quale “mezzo di
pagamento” per regolarizzare gli omessi versamenti periodici relativi ai periodi
di liquidazione precedenti. A tal fine è irrilevante che il contribuente utilizzi in
compensazione il credito Iva annuale (codice tributo 6099) con il debito Iva
periodico (codici per i trimestrali 6031, 6032, 6033).
Nel caso in cui il credito Iva annuale (codice tributo 6099) venga utilizzato per
compensare gli interessi dovuti al ritardato pagamento e la sanzione ridotta
bisogna fare attenzione al tetto massimo di 5.000 euro
Spesometro: acquisto da produttori agricoli marginali
Come si deve comportare un’azienda per gli acquisti effettuati da operatori
Casi & Questioni
n. 180 del
08.11.2013
agricoli in regime di esenzione IVA, avendo emesso autofattura al momento
dell’acquisto? La suddetta azienda comunica l’operazione con la propria partita
IVA o con la partita IVA dell’agricoltore esonerato? Fa la comunicazione
aggregata o analitica?
Per gli acquisti e le cessioni da e nei confronti di produttori agricoli esonerati
(che nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a
7.000 euro), è obbligatoria la comunicazione analitica.
Atteso che l’invio del modello va fatto a novembre 2013, in relazione alle
operazioni 2012, non è agevole per i fornitori dei piccoli agricoltori indagare
quale regime Iva abbiano applicato i loro clienti nello scorso anno.
Un fornitore di prodotti agricoli non può, infatti, conoscere il volume d'affari dei
propri clienti e tanto meno sapere quale regime contabile essi abbiano adottato.
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I fornitori possono ovviare al problema, inviando la comunicazione analitica per
tutte le operazioni, evitando la comunicazione globale.
D’altro canto, gli acquisti da agricoltori esonerati sono più agevoli da
individuare, in quanto viene emessa autofattura con imposta calcolata con le
percentuali di compensazione.
Ed è proprio questo il caso del quesito.
La compilazione, in tal caso, prevede nel quadro FR la selezione della casella
“Autofattura”:
Infatti, le istruzioni ministeriali specificano che nel rigo FR01 va barrata la
casella, nel caso di:
-
autofatture emesse per operazioni rientranti nella fattispecie
disciplinata dagli articoli 7-bis e 7-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 in
mancanza degli elementi identificativi del fornitore non residente;
-
acquisto da un imprenditore agricolo esonerato ai sensi
dell’articolo 34, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972, dall’emissione
della fattura;
-
acquisto per il quale il cessionario o committente obbligato alla
comunicazione, non avendo ricevuto la fattura da parte del fornitore
o avendola ricevuta per un importo inferiore a quello reale,
regolarizza con l’emissione di autofattura o di fattura integrativa e
con il versamento della relativa imposta ai sensi dell’articolo 6,
comma 8 del decreto legislativo n. 471 del 1997 e dell’articolo 46,
comma 5 del D.L. n. 331 del 1993.
Nella casella 1 andrà indicata la partita Iva del fornitore, presso il quale viene
acquistata la merce.
Servizi di consulenza: territorialità
Ho stipulato un contratto con una società extra – UE che prevede lo svolgimento
Casi & Questioni
n. 181 del
08.11.2013
di servizi rientranti nel commercio elettronico diretto.
Per tali operazioni quali sono gli adempimenti Iva in Italia e nel Paese estero?
In via preliminare, va segnalato che nel commercio elettronico diretto tutta la
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transazione commerciale, acquisto, cessione e consegna, avviene per via
telematica, attraverso cioè la fornitura in rete di prodotti virtuali.
Tale settore si caratterizza in ragione del fatto che i servizi (es. software)
vengono dematerializzati alla partenza dal prestatore e materializzati all’arrivo
dal destinatario (download).
L’art. 7, co. 1, Reg. UE 282/2011 sancisce che “I «servizi prestati tramite mezzi
elettronici», di cui alla direttiva 2006/112/CE, comprendono i servizi forniti
attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione
essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e
impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione”.
Rientrano all’interno del commercio elettronico diretto, secondo le disposizioni
dell’art. 7, co. 2, Reg. UE 282/2011:

i servizi che veicolano o supportano la presenza di un'azienda o di un
privato su una rete elettronica, quali un sito o una pagina web;

i servizi automaticamente generati da un computer attraverso Internet o
una rete elettronica, in risposta a dati specifici immessi dal destinatario;

la concessione, a titolo oneroso, del diritto di mettere in vendita di un
bene o un servizio su un sito Internet che operi come mercato on line, in
cui i potenziali acquirenti fanno offerte attraverso un procedimento
automatizzato e in cui le parti sono avvertite di una vendita attraverso
posta elettronica generata automaticamente da un computer;

le offerte forfettarie di servizi Internet (Internet service packages, ISP)
nelle quali la componente delle telecomunicazioni costituisce un
elemento accessorio e subordinato (vale a dire, il forfait va oltre il
semplice accesso a Internet e comprende altri elementi, quali pagine con
contenuto che danno accesso alle notizie di attualità, alle informazioni
meteorologiche o turistiche, spazi di gioco, hosting di siti, accessi a
dibattiti on line, ecc.);

i servizi elencati nell'allegato I del Regolamento (che corrispondono alle
macrocategorie di servizi elencati nell’allegato II della Direttiva
2006/112/CE. Per ciascuna macrocategoria viene fornito un elenco di
dettaglio).
Ciò detto, per definire gli obblighi Iva in capo al soggetto prestatore, si rende
necessario individuare la territorialità dell’operazione.
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Le operazioni rientranti nel commercio elettronico diretto sono considerate
“servizi”. Di conseguenza, la “territorialità” delle prestazioni di servizi è definita
con le seguenti modalità:

per le prestazioni BtoB rileva la sede del committente (art. 7 -ter, co. 1,
lett.a), D.P.R. 633/1972);

per le prestazioni BtoC rileva la sede del prestatore (art. 7- ter, co. 1,
lett.b), D.P.R. 633/1972).
Tuttavia, sono contemplate delle eccezioni per le prestazioni BtoC, ed, in
particolare, tali eccezioni sono rinvenibili nell’art. 7 -sexies, co. 1, lett. f), D.P.R.
633/1972 e nell’art. 7- septies, co. 1, lett. i), D.P.R. 633/1972.
Nel caso di specie, si configura l’ipotesi del prestatore soggetto passivo italiano
e, presumibilmente, un committente soggetto passivo extra – UE.
In tale caso, con prestatore soggetto passivo italiano e committente soggetto
passivo, residente in paese extra – UE, rileva la sede del committente secondo la
regola generale dettata dall’art. 7 -ter, co. 1, lett. a), D.P.R. 633/1972.
Il prestatore italiano emetterà fattura “non soggetta” Iva indicando la normativa
di riferimento nazionale o comunitaria.
Nel caso di committente soggetto passivo Iva extra UE si dovranno verificare nel
paese extra – UE eventuali adempimenti fiscali. Si consiglia, pertanto, di
consultare un consulente locale per verificare i necessari adempimenti fiscali.
Ulteriore detrazione in caso di incapienza
Un contribuente, titolare di partita Iva, per errore, nella compilazione di Unico
Casi & Questioni
n. 182 del
08.11.2013
non ha fruito dell’ulteriore detrazione di 1.200 euro per i quattro figli a carico,
prevista dalla L. 244/2007, per gli anni 2007, 2008, 2009 (coniuge fiscalmente a
carico). Il contribuente era incapiente ai fini Irpef nei periodi interessati.
Considerando che il D.P.R. 602/1973 prevede il rimborso delle sole somme
versate o trattenute in eccesso, il contribuente perde tali crediti arretrati? In caso
contrario, qual è la procedura per richiedere quanto dovuto all'Agenzia delle
Entrate?
In generale, ai coniugi spetta la detrazione “ordinaria” per figli a carico. In
presenza di un numero di figli superiore a tre è riconosciuta un’ulteriore
detrazione di € 1.200,00.
L’ulteriore detrazione:
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-
ha una propria autonomia rispetto alla detrazione “ordinaria”
(detrazione potenziale di € 1.000,00 ovvero di € 1.100,00, per figli di
età inferiore a tre anni);
-
è da considerarsi come valore “intero” e spetta anche qualora
l’esistenza di almeno quattro figli a carico sussiste solo per una parte
dell’anno;
-
inoltre, l’agevolazione in esame è riconosciuta solamente se spetta la
detrazione “ordinaria per figli a carico”.
Poi, dato che la detrazione “ordinaria” per figli diminuisce all’aumentare del
reddito fino ad annullarsi, l’ulteriore detrazione non spetta quando quella
“ordinaria” si azzera in funzione dell’alto reddito: è il caso, per esempio, di una
famiglia con quattro figli a carico il cui padre ha un reddito di € 140.000,00
(azzerandosi la detrazione “ordinaria” non spetta nemmeno l’ulteriore detrazione
per figli).
Nel caso in cui un coniuge sia fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione viene
attribuita al 100% a quest’ultimo.
Nel caso esposto nel quesito succede proprio questo.
Ma al coniuge potenziale beneficiario non spetta tuttavia alcun rimborso, data
l’incapienza Irpef. Infatti, l’errore commesso dal contribuente poteva dare luogo
a un diritto al rimborso se l’Irpef lorda avesse superato la detrazione per familiari
a carico, omessa in dichiarazione.
Si arriva a tale conclusione in quanto la detrazione per familiari a carico spetta
fino a concorrenza dell’Irpef lorda, ossia quella calcolata applicando le aliquote
progressive agli scaglioni Irpef (art. 11, commi 1 e 3, del Tuir).
Un diritto al rimborso dell’Irpef può configurarsi solo quando “l'ammontare
complessivo dei crediti di imposta, dei versamenti e delle ritenute, è superiore a
quello dell'imposta netta […]” (articolo 22, comma 2).
Comunicazione
semplificata
Casi & Questioni
finanziamenti
soci
e
contabilità
Come è necessario procedere per la comunicazione dei finanziamenti dei soci
nel caso di società di persone in contabilità semplificata?
La comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni effettuati dai
soci/familiari alla società va presentata da tutti i soggetti che esercitano attività
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d'impresa, in forma individuale o collettiva, siano essi in regime di contabilità
semplificata o ordinaria.
Nel caso di presentazione da parte di società di persone in semplificata, diventa
ovviamente difficile ricostruire senza una contabilità ordinaria obbligatoria le
informazioni relative alla movimentazione finanziaria dell'impresa; dunque, si
dovrà procedere ad analizzare tutto il flusso di denaro (anche in contanti)
entrato in azienda dai soci persone fisiche.
Anche
una S.n.c., in contabilità semplificata, deve comunicare entro il 12
dicembre 2013 tutti i "finanziamenti" o le "capitalizzazioni" concessi dai soci
alla società per importi superiori ai 3.600 euro. Questi dati dovranno essere
ricostruiti extra-contabilmente dalle copie degli estratti conto o dalle quietanze
delle fatture aziendali pagate con denaro personale.
Tali società, rischiano maggiormente di essere interessate dalla presunzione di
fruttuosità degli interessi sui finanziamenti ricevuti, in quanto non gestiscono un
conto "finanziamento soci infruttiferi", dove poter registrare i versamenti a
titolo di mutuo.
Come procedere operativamente allora?
Si dovranno raccogliere tutti gli estratti conti del 2012, selezionando i
versamenti effettuati a titolo di "finanziamenti" o di "capitalizzazioni".
I soci delle società in semplificata dovranno, poi, verificare se quando hanno
effettuato pagamenti di debiti aziendali in contanti, hanno utilizzato denaro
personale, in quanto anche tali movimentazioni vanno comunicate.
Vige una presunzione alla base: tutte le somme versate alle società
commerciali dai loro soci si considerano date a mutuo, a meno che dai loro
bilanci o rendiconti non risulti che il versamento sia stato fatto ad altro titolo,
come ad esempio in conto capitale o a copertura delle perdite (articolo 46,
comma 1, Tuir).
Se la misura degli interessi non è determinata per iscritto, gli interessi si
computano al saggio legale (articolo 45, comma 2, Tuir), cioè al 2,5% e si
presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo d'imposta (articolo
45, comma 2, Tuir).
Nei casi in cui non vi sia alcuna giustificazione del
versamento fatto alla società, questo si presume dato a mutuo fruttifero e i
relativi interessi, se pagati a soci persone fisiche non imprenditori, si
considerano percepiti dal socio annualmente, con l'obbligo di assoggettarli a
ritenuta d'acconto del 20% e di dichiararli in Unico PF.
Allo scopo di vincere tale presunzione di fruttuosità, è consigliabile far risultare
che il prestito è infruttifero, da un documento avente data certa anteriore o
contestuale al versamento dello stesso.
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Autovettura in uso ai soci amministratori
Nel caso di una società di persone dove i soci sono anche amministratori,
Casi & Questioni
qualora un’autovettura sia in uso ai soci; è da fare la comunicazione?
La comunicazione dei beni ai soci va fatta solo nel caso in cui si generi reddito
diverso in capo all’utilizzatore.
Il punto 3.1 del Provv. n. 94902/2013 del 2 agosto 2013 dispone che sono esclusi
dalla comunicazione i beni agli amministratori che siano soci o familiari dei
soci.
Le conseguenze fiscali in capo al socio e alla società concedente, nel caso di
concessione in godimento di un veicolo al socio, che è amministratore o
dipendente sono le seguenti:
 non vi è tassazione del socio quale reddito diverso, in quanto si
applicano le regole del fringe benefit dell’art.51 del Tuir: tassazione
sul 30% della tariffa Aci, al netto di eventuali somme pagate alla
società. Il reddito rimane attratto nell'ambito dei redditi di lavoro
dipendente e assimilati e non andrà dichiarato come reddito diverso.
Per le autovetture, in particolare, l'ammontare da assoggettare ad
Inps e a Irpef sarà quantificato in base al 30% dei costi chilometrici
della tariffa Aci dei 15.000 chilometri annui; e ciò indipendentemente
da quanta strada viene effettivamente percorsa per finalità private e
dall'ammontare dei costi sostenuti dall'impresa per l'auto, che potrà
essere maggiore o minore di quello previsto forfettariamente come
benefit.
L'importo da aggiungere in busta paga è quello forfetario previsto
dalla tabella Aci, anche se il dipendente utilizza il veicolo
personalmente per un numero di chilometri superiore oppure
inferiore a quello di legge, oppure se le spese dell'azienda per l'uso
privato sono più o meno elevate di quanto stimato dalla tabella. Il
benefit Aci calcolato su 4.500 chilometri sarà applicabile, ad
esempio, ad un dipendente che, con l'auto aziendale, percorre 25.000
km. annui, di cui 15.000 km. per uso privato e 10.000 per l'attività
lavorativa;
 gli oneri sostenuti per l’automezzo, dalla società concedente, sono
deducibili al 20% con tetto di € 18.076 come costo rilevante (per i
soci-amministratori).
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Ma attenzione al caso in cui il corrispettivo pattuito sia inferiore al fringe
benefit da tariffa ACI, perché in tal caso la differenza è da considerare reddito
diverso.
In generale per i soggetti trasparenti, come la S.n.c. , che concedono in uso
autoveicoli, la C.M. n.36/E/12 dispone che per determinare il reddito diverso da
assoggettare a tassazione è necessario confrontare i due seguenti importi:
-
il valore normale del diritto di godimento del bene, rappresentato dal c.d.
fringe benefit, determinato ai sensi dell’art.51, co.4 del Tuir, al netto del
corrispettivo eventualmente pagato;
-
il maggior reddito derivante dalla ripresa a tassazione dei costi
indeducibili dell’autovettura, ex art. 164 del Tuir, imputato a tutti i soci
pro quota, a prescindere da chi utilizza effettivamente il veicolo.
REDDITO DIVERSO DA TASSARE IN CAPO AL SOCIO O AL TITOLARE
=
DIFFERENZA tra il valore normale del
diritto di godimento del bene
(-)
FRINGE BENEFIT pagato
(-)
MAGGIOR REDDITO
derivante dalla ripresa a
tassazione dei costi
indeducibili
dell’autovettura proquota ai soci
Dunque vanno effettuati dei calcoli precisi per verificare che il reddito diverso
venga azzerato completamente dalla quota di costi indeducibili relativi all’auto
spalmati sui soci pro-quota.
Si parte dalle tabelle ACI (val. normale di godimento) si nettizza del
corrispettivo pattuito o pagato per l’uso del mezzo e si riduce ulteriormente
tale risultato della quota di costi indeducibili dell’auto (pro quota di
partecipazione) .
Se il reddito diverso è ancora positivo, va fatta la comunicazione perché si
genera reddito diverso e nel quadro RL -rigo RL10 del socio va tassato il
reddito.
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Gestori videogiochi e spesometro
I gestori di videogiochi sono esonerati dalla presentazione dello spesometro?
Casi & Questioni
Le operazioni da comunicare in forza del cosiddetto spesometro (articolo 21
del Dl 78/2010, convertito dalla legge 122/2010) sono tutte quelle rilevanti ai
fini Iva, vale a dire le operazioni imponibili, quelle non imponibili, purché si
tratti di cessioni all’esportazione, operazioni assimilate o servizi internazionali,
nonché quelle esenti elencate nell’articolo 10 del DPR 633/1972.
Al comma 1, n. 6, di tale disposizione sono indicate espressamente tra le
operazioni esenti anche quelle relative all’esercizio del lotto, delle lotterie
nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli
enti indicati nel D. Lgs. n. 496/1948, ratificato con legge 342/1953 e successive
modificazioni.
L’agenzia delle Entrate, il 22 dicembre 2011, ha pubblicato le risposte ufficiali
ai numerosi quesiti formulati dalle associazioni di categoria proprio in merito
al neo-introdotto istituto dello spesometro. Nella medesima sede, è stato
fornito anche un importante chiarimento sulle operazioni collegate alla
raccolta delle giocate con apparecchi da gioco ex comma 6 dell’articolo 110
del Tulps - incassi esenti, ex articolo 10 del Dpr 633/72, dei gestori e degli
esercenti.
L’ Agenzia ha infatti precisato come, per l’anno 2011, i compensi attribuiti a
gestori ed esercenti, e non soggetti all’obbligo di fatturazione, «vadano
comunicati ai sensi dell’articolo 21 del Dl 78/2010 con riferimento al totale
annuo, indicando come codice fiscale della controparte il codice fiscale del
concessionario della rete telematica Aams e con l’indicazione del codice
modalità di pagamento “3”, come corrispettivi periodici».
Per lo “spesometro 2012” si possono fare simili considerazioni.
L’ha ribadito l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 24/E del 30 maggio 2011
paragrafo 3.1 e nelle ultimissime istruzioni ministeriali del 10 ottobre 2013, (tra
i casi particolari cita proprio sotto la rubrica “corrispettivi SNAI” tra le
operazioni rilevanti e, pertanto, oggetto di comunicazione le fatture emesse
dal pubblico esercizio dove sono collocati gli apparecchi nei confronti del
gestore degli stessi) .
Dunque, una tabaccheria o un qualsiasi esercente, che percepisce compensi
sugli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6 del TULPS (videogiochi),
aggi sui trasferimenti di denaro, aggi Sisal su giocate e servizi postali, aggi sulla
vendita di gratta e vinci e aggi su scommesse, dunque, è tenuta a comunicare
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gli importi di tali operazioni.
Si precisa, tuttavia, che, con riferimento alle modalità di calcolo della soglia dei
3.600 euro per la quale scatta l’obbligo della dichiarazione, il contribuente
dovrà necessariamente valutare gli importi di ogni singolo documento
registrato ai fini IVA.
Contribuenti minimi e maggiorazione acconto
I Contribuenti minimi devono considerare l'aumento dal 99% al 100% per il
Casi & Questioni
versamento del II° Acconto dell' imposta sostitutiva del 5%
L’articolo 11, commi da 18 a 20 legge n. 99/2013 dispone che “a decorrere dal
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell'acconto
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata al 100 per cento. Per
l'anno 2013, la disposizione di cui al comma 18 produce effetti esclusivamente
sulla seconda o unica rata di acconto dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, effettuando il versamento in misura corrispondente alla differenza fra
l'acconto complessivamente dovuto e l'importo dell'eventuale prima rata di
acconto. Per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale, i sostituti
d'imposta trattengono la seconda o unica rata di acconto tenendo conto delle
disposizioni contenute nel presente comma.”
Per quanto riguarda i contribuenti minimi per il calcolo e il versamento
dell’acconto dell’imposta sostitutiva dovuta, ai sensi dell’art. 1, comma 105,
Legge n. 244/2007: “si applicano le disposizioni in materia di versamento
dell’imposta sui redditi delle persone fisiche”; quindi si rendono applicabili
anche all’imposta sostitutiva dei minimi le regole in materia di acconti
d’imposta, compensazione e rateazione.
Alla luce di quanto sopraesposto si ritiene che la seconda/unica rata d’acconto
2013 debba essere determinata applicando la nuova misura del 100% a quanto
indicato a rigo LM14 del mod. UNICO 2013 PF e sottraendo l’importo versato a
titolo di prima rata (40% del 99%).
Maggior acconto IVAFE e IVIE
L'aumento dal 99% al 100% per il versamento del II° Acconto vale anche per
Casi & Questioni
IVAFE e IVIE?
L’art. 19 commi 13 a 23 D.L. n. 201/2011 (c.d. “Salva Italia”), ha introdotto a
carico
delle
persone
fisiche
residenti
in
Italia un’imposta
di natura
“patrimoniale” sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) e una sul valore
delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE).
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L’art. 19, co. 17 e 22, D.L. 201/2011, come modificato dalla L. 228/2012 (legge di
Stabilità
per
il
2013),
norma
istitutiva
delle
imposte
patrimoniale,
rispettivamente per IVIE e IVAFE, prevede che per il versamento, la
liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni ed i rimborsi nonché per
il contenzioso, si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito
delle persone fisiche.
Il Decreto Lavoro, art. 11, D.L. 76/2013, conv. con mod. dalla L. 99/2013, prevede
un incremento a regime dal 99% al 100% per l'acconto Irpef dovuto “dal
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013” e un incremento una tantum
dal 100 al 101% per l'acconto Ires applicabile al solo “periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2013”.
E’ dubbia l’applicabilità di tale misura alle imposte patrimoniali estere, IVIE e
IVAFE.
L’applicazione delle regole IRPEF al versamento delle imposte patrimoniale
estere rende applicabile la maggiorazione dell’acconto anche per IVIE e IVAFE.
Per il 2013 i versamenti di novembre dovranno essere effettuati in misura
corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e
l'importo dell'eventuale prima rata. Sui maggiori importi dovuti in virtù degli
incrementi non si dovranno pagare interessi.
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L’agenda del professionista
Scadenze dal 11.11 al 15.11
15 Novembre 2013
IVA FATTURAZIONE DIFFERITA – Emissione e registrazione della fattura
SOGGETTI INTERESSATI Soggetti IVA.
15 Novembre 2013
IVA – Operazioni per le quali sono state rilasciate le ricevute o gli scontrini fiscali –
Annotazione cumulativa nel registro dei corrispettivi
SOGGETTI INTERESSATI Soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati.
15 Novembre 2013
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE – Registrazioni contabili
SOGGETTI INTERESSATI Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di
lucro e associazioni pro-loco che hanno optato per il regime fiscale agevolato di cui all'art.
1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398.
15 Novembre 2013
IMPRESE GRANDE DISTRIBUZIONE – Trasmissione corrispettivi
SOGGETTI INTERESSATI Imprese che operano del settore della grande distribuzione (ai
sensi dell'art. 4, comma 1, lettere e) ed f) del D.Lgs. n. 114/1998).
15 Novembre 2013
ENTI PUBBLICI – Ravvedimento - Omessi versamenti di imposte e ritenute
SOGGETTI INTERESSATI Enti ed organismi pubblici nonché Amministrazioni Centrali dello
Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento
unitario di imposte e contributi.
15 Novembre 2013
CONTRIBUENTI – Ravvedimento - Omessi versamenti di imposte e ritenute
SOGGETTI INTERESSATI Contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi.
15 Novembre 2013
CANONE RAI – Richiesta al proprio ente pensionistico di effettuare il pagamento a rate
SOGGETTI INTERESSATI Soggetti titolari di redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2,
lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui, titolari di
abbonamento alla televisione.
14 Novembre 2013
Comunicazione minusvalenze
SOGGETTI INTERESSATI Soggetti Ires.
12 Novembre 2013
SPESOMETRO – Comunicazione operazioni in contante legate al turismo – (mensili)
Soggetti di cui agli articoli 22 (esercenti commercio al minuto e attività assimilate) e 74-ter
(Agenzie di viaggio e turismo) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 663, presso i quali sono
effettuati, in denaro contante, gli acquisti di beni e dai quali sono rese le prestazioni di
servizi legate al turismo, che effettuano la liquidazione mensile ai fini Iva.
12 Novembre 2013
SPESOMETRO – Comunicazione all’Anagrafe tributaria per le società che esercitano attività
di Leasing
SOGGETTI INTERESSATI Società che esercitano attività di leasing finanziario e operativo,
nonché gli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o di noleggio di
autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili che si avvarranno, per la
trasmissione della comunicazione, delle specifiche tecniche allegate al Provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 21 novembre 2011.
12 Novembre 2013
SPESOMETRO – Comunicazione operazioni IVA- (contribuenti mensili)
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SOGGETTI INTERESSATI Soggetti passivi IVA che effettuano la liquidazione mensile ai fini
dell'Imposta sul Valore Aggiunto.
12 Novembre 2013
SPESOMETRO – Comunicazione operazioni rilevanti ai fini IVA da parte degli operatori
finanziari
SOGGETTI INTERESSATI Operatori finanziari indicati all'art. 7, sesto comma, del D.P.R. n. 605
del 1973
11 Novembre 2013
IMPOSTA DI BOLLO – Versamento assegni circolari
SOGGETTI INTERESSATI Banche ed istituti di credito autorizzati ad emettere assegni
circolari.
11 Novembre 2013
MODELLO 730/2013 – Consegna al dipendente o pensionato del modello 730 integrativo e
del prospetto di liquidazione
SOGGETTI INTERESSATI Centri di assistenza fiscale (CAF) e professionisti abilitati.
11 Novembre 2013
Modello 730/2013 – Trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate
SOGGETTI INTERESSATI Centri di assistenza fiscale (CAF) e professionisti abilitati.
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