GLI ADEMPIMENTI DEL PROFESSIONISTA: LA SEGNALAZIONE DI

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GLI ADEMPIMENTI DEL PROFESSIONISTA: LA SEGNALAZIONE DI
Gli adempimenti del professionista: la segnalazione di operazioni sospette
GLI ADEMPIMENTI DEL PROFESSIONISTA: LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI
SOSPETTE
di Annalisa De Vivo
INDICE
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PREMESSA.................................................................................................................................................2
SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE ................................................................................2
AGGIORNAMENTO DEGLI INDICATORI DI ANOMALIA ............................................................3
TEMPISTICA E MODALITÀ DELL’ADEMPIMENTO .....................................................................4
4.1 Trasmissione telematica delle SOS ....................................................................................................4
4.2 Obbligo di astensione..........................................................................................................................5
4.3 Deroga all’obbligo del segreto professionale.....................................................................................5
4.4 Tutela della riservatezza .....................................................................................................................5
ESITI DELLA SEGNALAZIONE ............................................................................................................6
5.1 Analisi della segnalazione ..................................................................................................................6
5.2 Flusso di ritorno delle informazioni ..................................................................................................6
Percorso Formativo 2012/2013
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Controlli in materia di antiriciclaggio, adempimenti e responsabilità del professionista
1 PREMESSA
Le norme in materia di segnalazione di operazioni sospette (di seguito SOS) sono
contenute nella sezione II, capo III del DLgs. 231/2001 (articoli da 41 a 48).
Esse, in particolare, estendono l’obbligo di segnalazione anche alle operazioni correlate
a fenomeni di finanziamento del terrorismo e introducono procedure di segnalazione
differenziate a seconda del soggetto obbligato, precisandone le modalità per ciascuna
categoria.
Il Legislatore delegato ha così inteso perfezionare lo scenario degli adempimenti, prevedendo disposizioni distinte per ogni categoria di destinatari degli obblighi di collaborazione attiva, in considerazione delle loro differenze concrete.
Con riferimento specifico all’obbligo di segnalazione, la relazione al decreto chiarisce
poi che l’obiettivo perseguito è quello di garantire la «riservatezza» e la «protezione» dei
soggetti che effettuano segnalazioni di operazioni sospette, assicurando loro un idoneo
riscontro sull’esito della segnalazione effettuata e, dunque, sulla sua utilità. Di evidente
rilievo, infine, è la possibilità, attribuita ai professionisti, di inviare la segnalazione
all’ordine professionale di appartenenza, oltre che direttamente all’Unità di informazione
finanziaria per l’Italia (UIF).
2 SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE
Ponendo rimedio a una notevole carenza della precedente disciplina, il DLgs. 231/2007
puntualizza, seppure in maniera indiretta, la definizione di «operazione sospetta».
L’art. 41 co. 1 del provvedimento, infatti, dispone che i soggetti obbligati inviano alla
UIF una segnalazione relativa all’operazione sospetta «quando sanno, sospettano o hanno
motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate
operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo».
Sospetta e, conseguentemente, oggetto di segnalazione da parte del professionista sarà
perciò qualsiasi attività – compiuta o tentata dal cliente – apparentemente finalizzata
al compimento degli illeciti sopra menzionati. Al riguardo, occorre evidenziare che il
Decreto non contiene più il riferimento ai reati presupposto di cui agli articoli 648-bis
(riciclaggio) e 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) del codice
penale. Da ciò tuttavia non discende, come pure auspicato in un primo momento,
l’esclusione dell’obbligo di segnalazione nei casi di cui all’art. 648-ter c.p.: in tal senso la
definizione di riciclaggio contenuta nell’art. 2 è talmente ampia da comprendere senza
alcun dubbio anche le ipotesi di reimpiego, oltre che quelle di riciclaggio vero e proprio.
Tornando al sospetto, esso dovrà essere desunto dalle caratteristiche, dall’entità, dalla
natura dell’operazione, nonché da qualsiasi altra circostanza di cui il professionista sia a
conoscenza in ragione delle proprie funzioni; a tal fine rileveranno anche la capacità
economica e l’attività svolta dal cliente.
In altre parole, il professionista dovrà effettuare una valutazione complessiva dei
rapporti intercorsi nel tempo con ciascun cliente, non essendo sufficiente, ai fini
dell’adempimento dell’obbligo in esame, un giudizio limitato a singole operazioni.
Si ritiene, peraltro, che ciò non implichi lo svolgimento di un’attività di tipo
investigativo: l’attività di valutazione posta in essere dal professionista dovrà essere basata
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Gli adempimenti del professionista: la segnalazione di operazioni sospette
essenzialmente sulle informazioni di cui lo stesso dispone «in ragione delle funzioni
esercitate».
L’art. 36 DL 78/2010 ha modificato il primo co. dell’art. 41, aggiungendovi il seguente
periodo: «È un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in
contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all’art. 49, e, in particolare, il prelievo
o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a €
15.000». Nella circolare n. 297944 dell’11 ottobre 2010, il MEF ha chiarito che con
l’integrazione dell’art. 41 si è inteso contribuire alla definizione di un indicatore di
anomalia che però deve essere inserito in una valutazione complessiva dell’operazione che
non può prescindere dai richiamati elementi oggettivi e soggettivi. Dunque, la modifica
non trasforma l’impianto generale della norma, essendo più semplicemente finalizzata a
qualificare meglio i profili di sospetto. È infatti esclusa ogni forma di «oggettivizzazione
della segnalazione di operazione sospetta».
Si ribadisce, poi, l’esonero dall’obbligo di segnalazione per le informazioni che i
professionisti legali ricevono da un loro cliente sia nell’espletamento dei compiti difensivi
in un procedimento giudiziario, sia nel corso dell’esame della posizione giuridica del loro
cliente, compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento
(c.d. legal privilege). Esonero che, nella perdurante vaghezza del dato normativo, in via
interpretativa è idoneo a ricomprendere tutte le informazioni caratterizzate da una
connessione con un procedimento giudiziario, siano esse ricevute «prima, durante o dopo
il procedimento stesso»
3 AGGIORNAMENTO DEGLI INDICATORI DI ANOMALIA
Nell’intento di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette, il legislatore
prevedeva l’emanazione e il periodico aggiornamento, su proposta della UIF, di specifici
indicatori di anomalia per ciascuna delle categorie di destinatari dell’obbligo di
segnalazione.
Per quanto riguarda i professionisti e i revisori legali dei conti, gli indicatori sono stati
emanati con decreto del Ministro della Giustizia 16 aprile 2010 (in G.U. 3.5.2010, n. 101),
sentiti gli ordini professionali (art. 41 co. 2 lett. b), dopo essere stati sottoposti al Comitato
di sicurezza finanziaria per assicurarne il coordinamento.
Detti indicatori rilevano le operazioni nelle quali si prevede l’utilizzo di ingenti somme
in contanti o di mezzi di pagamento non appropriati rispetto all’operazione posta in essere
e quelle effettuate a condizioni o valori palesemente diversi da quelli di mercato; ancora, il
ricorso ingiustificato a tecniche di frazionamento delle operazioni, l’ingiustificata
interposizione di soggetti terzi, nonché l’impiego di strumenti societari, associativi o
fiduciari tali da limitare la trasparenza della proprietà della gestione.
Né possono essere ignorate talune circostanze direttamente riferibili al cliente: si pensi a
soggetti notoriamente coinvolti in attività illecite, ovvero insediati in regimi fiscali o
antiriciclaggio privilegiati, come ad esempio quelli indicati come non cooperativi dal
GAFI, ma anche ai comportamenti reticenti, alle false dichiarazioni o all’indicazione di
dati palesemente falsi.
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4 TEMPISTICA E MODALITÀ DELL’ADEMPIMENTO
La segnalazione deve essere effettuata senza ritardo, ove possibile prima di eseguire
l’operazione, non appena il soggetto a ciò obbligato venga a conoscenza degli elementi di
sospetto (art. 41 co. 4).
Per quanto riguarda i professionisti, essi devono trasmettere la segnalazione
direttamente alla UIF o, in alternativa, all’ordine professionale di appartenenza (art. 43 co.
1). In quest’ultimo caso, l’ordine professionale dovrà trasmettere senza ritardo la
segnalazione ricevuta integralmente all’UIF, eliminando il nominativo del professionista
segnalante (art. 43, co. 3).
I dottori commercialisti e gli esperti contabili attualmente trasmettono la segnalazione
dell’operazione sospetta di riciclaggio esclusivamente in via telematica alla UIF secondo
le modalità descritte nel provvedimento emanato da Banca d’Italia il 4 maggio 2011
(pubblicato sulla G.U. n. 110 del 13.05.2011).
Con DM 4 maggio 2012, il MEF ha disposto che il CNDCEC possa ricevere le SOS dai
propri iscritti e trasmetterle alla UIF. Le specifiche tecniche dovranno essere stabilite in un
protocollo d’intesa CNDCEC-UIF, attualmente in fase di redazione.
La relazione al decreto precisa che il meccanismo “a due stadi” della segnalazione
risponde all’esigenza di fornire maggiori garanzie circa la riservatezza del nome del
segnalante.
Nella stessa direzione opera anche la previsione di cui all’art. 45 co. 4, che impone la
trasmissione telematica delle segnalazioni, delle richieste di approfondimenti, nonché
degli scambi di informazioni inerenti alle operazioni segnalate che intercorrono tra la UIF,
la Guardia di finanza, la DIA, le autorità di vigilanza e gli Ordini professionali.
4.1 TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE SOS
L’art. 6 co. 6 lett. e-bis) del DLgs. 231/2007 (inserito dal DLgs. 151/2009) prevedeva la
pubblicazione in G.U. di un provvedimento disciplinante i contenuti della segnalazione di
operazioni sospette. Tali contenuti sono stati formalizzati nel provvedimento UIF del
04.05.2011.
Il sistema, già operativo dal 16 maggio 2011, prevede che le segnalazioni avvengano
esclusivamente in via telematica attraverso il portale della Banca d’Italia, al quale i
destinatari dell’obbligo dovranno preventivamente registrarsi.
Rispetto al modulo cartaceo, il sistema telematico favorisce una maggiore tempestività
nell’inoltro della segnalazione e della rettifica di eventuali omissioni, errori o
incongruenze rilevate dalle procedure interne di controllo.
Il nuovo schema di segnalazione é uguale per tutte le categorie di segnalanti
(intermediari, professionisti, altri operatori), con diverso livello di dettaglio informativo in
relazione alle peculiarità dei soggetti e dell’operatività segnalata.
In particolare, la segnalazione può essere redatta, a scelta del segnalante, mediante il
modulo data entry che consente la compilazione della segnalazione attraverso
un’interfaccia video, ovvero mediante trasmissione, tramite lo stesso portale, di un file
predisposto autonomamente dal segnalante («modalità upload»), secondo il formato
XBRL (eXtensible Business Reporting Language). Alla segnalazione possono essere
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allegati documenti aggiuntivi in forma elettronica: estratti conto, estratti dell’archivio
unico informatico (AUI), ecc.
Prima dell’invio, il segnalante deve attivare una serie di controlli mediante una
«apposita funzionalità di diagnostica attivabile online sul sito UIF, al fine di individuare
errori o anomalie che impedirebbero l’acquisizione della segnalazione». A tali controlli si
aggiungono quelli ulteriori effettuati dalla UIF prima di acquisire la segnalazione.
Al termine del processo, il segnalante riceve, in alternativa:
• la comunicazione di conferma dell’acquisizione senza errori;
• lo scarto della segnalazione;
• l’acquisizione con notifica di anomalie.
Nel secondo e nel terzo caso è necessario trasmettere una segnalazione sostitutiva
contenente tutti gli elementi originari corretti nonché quelli integrativi.
4.2 OBBLIGO DI ASTENSIONE
Analogamente a quanto previsto in relazione alla adeguata verifica della clientela, anche
nell’ambito delle SOS è introdotto l’obbligo di astensione dal compimento dell’operazione
sospetta, che si traduce nell’obbligo di non realizzare l’operazione finché non sia stata
effettuata la segnalazione (art. 41, co. 5). L’obbligo in questione potrà essere derogato
esclusivamente nelle ipotesi - non meglio specificate dal Legislatore - in cui l’astensione
«non sia possibile tenuto conto della normale operatività, o possa ostacolare le indagini».
4.3 DEROGA ALL’OBBLIGO DEL SEGRETO PROFESSIONALE
L’art. 41 co. 6, del decreto stabilisce che le segnalazioni effettuate ai sensi e agli effetti
di legge non costituiscono violazioni del segreto professionale e, se poste in essere in
buona fede e per le finalità previste dalla normativa antiriciclaggio, non comportano
responsabilità di alcun tipo.
Al riguardo ci si limita a ribadire che la norma enunciata stride, quanto meno in via di
principio, con il dovere di segretezza che lega il professionista al proprio cliente.
Ricorrendo i suddetti presupposti, dunque, il professionista che adempie all’obbligo di
segnalazione non è penalmente responsabile per il reato di rivelazione del segreto
professionale.
In realtà è facilmente prevedibile che il cliente che venga a conoscenza della
segnalazione effettuata dal professionista agisca nei confronti di quest’ultimo chiedendo il
risarcimento del danno, risarcimento che sarà dovuto ove il giudice civile, chiamato a
valutare la fondatezza della domanda, non riscontri la sussistenza dei presupposti per la
segnalazione.
4.4 TUTELA DELLA RISERVATEZZA
L’art. 45 stabilisce che tutti i soggetti obbligati alla segnalazione devono adottare misure
idonee a garantire la riservatezza dell’identità delle persone che effettuano la segnalazione.
Gli atti e i documenti dai quali si evincono le generalità di tali soggetti devono essere
custoditi sotto la diretta responsabilità del titolare o del legale rappresentante o del loro
delegato. Analogo regime è previsto per gli ordini professionali, che devono adottare
adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell’identità dei professionisti
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che effettuano la segnalazione.
A tal fine gli atti e documenti in cui sono indicate le generalità del professionista
segnalante dovranno essere custoditi sotto la diretta responsabilità del presidente o di un
soggetto da lui delegato. La UIF, la Guardia di finanza e la DIA possono ottenere maggiori
informazioni sull’operazione sospetta rivolgendosi esclusivamente al soggetto che ha
effettuato la segnalazione (il professionista o l’ordine professionale); le stesse autorità
dovranno adottare adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell’identità dei
soggetti che effettuano le segnalazioni.
La tutela della riservatezza dell’identità del segnalante non è però assoluta: l’identità
delle persone fisiche che hanno effettuato le segnalazioni, infatti, può essere rivelata,
anche se limitatamente ai casi in cui l’autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga
indispensabile ai fini dell’accertamento dei reati per i quali si procede. Invero, la genericità
di tale previsione può ledere gravemente le garanzie poste a tutela della riservatezza del
segnalante.
5 ESITI DELLA SEGNALAZIONE
5.1 ANALISI DELLA SEGNALAZIONE
Il DLgs. 231/2007 attribuisce alla UIF una serie di compiti finalizzati all’analisi delle
segnalazioni ricevute.
In particolare, la UIF dovrà svolgere approfondimenti sotto il profilo finanziario sia
delle operazioni segnalate sia delle operazioni sospette non segnalate di cui sia comunque
venuta a conoscenza; effettuare ulteriori approfondimenti in collaborazione con le autorità
di vigilanza di settore, utilizzando gli ulteriori elementi desumibili dai loro archivi;
richiedere ovvero acquisire, anche tramite ispezioni, ulteriori dati e informazioni presso i
professionisti tenuti all’adempimento dell’obbligo di segnalazione.
La UIF dovrà archiviare le segnalazioni ritenute infondate, mantenendone evidenza per
dieci anni. In caso contrario, dovrà trasmettere senza indugio la segnalazione alla DIA e al
nucleo speciale di Polizia valutaria. Alle segnalazioni dovrà essere allegata una relazione
tecnica contenente le informazioni relative alle operazioni sospette di riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo.
5.2 FLUSSO DI RITORNO DELLE INFORMAZIONI
L’art. 48 impone alla UIF l’obbligo di comunicare al segnalante, ovvero al segnalante
per il tramite degli ordini professionali, l’inoltro della segnalazione alle autorità
investigative.
In tal modo il legislatore garantisce al segnalante un flusso di ritorno in relazione agli
esiti – e dunque all’utilità – della segnalazione effettuata. Detta garanzia viene meno
nel caso in cui la comunicazione possa recare pregiudizio a eventuali indagini
investigative.
A loro volta, gli organi investigativi sono obbligati a informare la UIF delle segnalazioni
di operazioni sospette non aventi ulteriore corso investigativo.
Infine, il Legislatore assoggetta il flusso di ritorno delle informazioni allo stesso regime
di riservatezza previsto per la segnalazione delle operazioni sospette: di conseguenza al
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professionista, ovvero all’ordine professionale, è vietato comunicare ai clienti o ai terzi le
informazioni relative all’esito delle segnalazioni.
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