pronuncia - Studio Legale Roma
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UFFICIO PER L’ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) Divisione di annullamento ANNULLAMENTO N. 9391 C (NULLITÀ) Nema S.r.l., Via Ca’ Ricchi 7, 40068 San Lazzaro di Savena (Bologna), Italia (richiedente), rappresentata da Jacobacci & Partners S.p.A., Via Berchet 9, 35131 Padova, Italia (rappresentante professionale) contro Urban Girl S.r.l., Via Ferruzzano 58, 00173 Roma, Italia, rappresentata da Avv. Ezio Lucchetti e Avv. Cristiano Manni, Via Taro 56, 00199 Roma, Italia (rappresentanti professionali). Il 29/01/2015, la Divisione di Annullamento emana la seguente DECISIONE 1. La domanda di nullità è interamente respinta. 2. La richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in 450 EUR. MOTIVAZIONI La richiedente ha presentato una domanda di nullità contro tutti i prodotti del marchio comunitario figurativo n. 10 622 322 compresi nelle classi 14, 18 e 25. , vale a dire contro tutti i prodotti La domanda si basa sulle seguenti registrazioni anteriori: - marchio italiano figurativo n. 880 407 , depositato il 23/07/2002, registrato il 14/01/2003 e successivamente rinnovato. La domanda è fondata su parte dei prodotti coperti dalla registrazione, ossia sui prodotti delle classi 24 e 25. - registrazione internazionale n. 797 113 del 14/01/2003, debitamente rinnovata, che designa, tra gli altri, Austria, Benelux, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Francia, Grecia, Irlanda, Spagna, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovenia e Ungheria. La domanda è fondata su parte dei prodotti coperti dalla registrazione, ossia sui prodotti della classe 25; La richiedente ha invocato l’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), RMC in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC. SINTESI DEGLI ARGOMENTI DELLE PARTI La richiedente adduce quanto segue: Decisione di annullamento n. 9391 C Pagina 2 di 10 Sussiste un rischio di confusione tra i marchi poiché i prodotti della registrazione contestata sono in parte identici e in parte affini ai prodotti della richiedente e i segni presentano un elevato grado di somiglianza visiva e fonetica. In particolare, i segni in esame contengono elementi figurativi simili e, comparando le parole “AMEN” e “AMNÈ”, i marchi coincidono nelle quattro lettere che li compongono, di cui le due iniziali sono poste nel medesimo ordine. I segni “AMEN” non hanno alcun significato specifico in relazione ai prodotti rivendicati dalla richiedente e, pertanto, devono essere considerati come marchi “forti” con elevato carattere distintivo per il consumatore di riferimento. Di conseguenza, considerando il principio di interdipendenza per il quale un minor grado di somiglianza tra i marchi può essere compensato da un elevato grado di affinità tra i prodotti e viceversa, e poiché i prodotti in questione sono di uso corrente e il consumatore medio raramente ha la possibilità di un confronto diretto tra i marchi, ma ne conserva solo un ricordo imperfetto, il MC contestato deve essere dichiarato nullo per tutti i prodotti contestati. La titolare, nella sua risposta in data 10/01/2014, sosteneva, in sostanza, quanto segue: I marchi in conflitto presentano profonde differenze sotto il profilo visivo, fonetico e soprattutto concettuale. Sotto il profilo visivo, sebbene i marchi coincidano nelle lettere iniziali “A” e “M”, essi differiscono nelle ultime due lettere e nei rispettivi elementi figurativi. Sotto il profilo fonetico, i suoni delle parole “AMEN” e “AMNÈ”, indipendentemente dalle differenti regole di pronuncia nelle lingue di riferimento, presentano chiare differenze fonetiche tenuto conto dell’inversione delle lettere “E” e “N” e della diversa accentuazione delle parole “AMEN” e “AMNÈ”. Dal punto di vista concettuale, il termine “AMEN” dei marchi anteriori è una parola di origine ebraica - traducibile con le espressioni “così è”, “in verità” - la quale ha assunto nel corso del tempo un significato unico e universale in quanto utilizzata in molte liturgie cristiane come risposta e assenso a preghiere e invocazioni. Dall’altra parte, il termine “AMNÈ” è di pura fantasia e, pertanto, privo di significato nelle lingue di rifermento. I marchi, dunque, divergono sotto il profilo concettuale. Di conseguenza, poiché il grado di somiglianza tra i segni in esame è pressoché inesistente, non sussiste alcun rischio di confusione. In data 24/09/2014 le osservazioni della titolare del MC venivano trasmesse alla richiedente con l’invito a depositare un’eventuale controreplica entro il termine del 24/11/2014. Poiché nessuna risposta era pervenuta entro tale termine, in data 01/12/2014 l’Ufficio comunicava alle parti che la fase in contraddittorio del procedimento era conclusa e che una decisione sarebbe stata presa in base agli elementi in suo possesso. RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 53, PARAGRAFO 1, LETTERA a), RMC IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMC Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento nell’ambito di una valutazione complessiva di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca Decisione di annullamento n. 9391 C Pagina 3 di 10 dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento. a) I prodotti I fattori pertinenti per il confronto dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità. I prodotti sui quali si basa la domanda sono i seguenti: Marchio italiano n. 880 407: Classe 24: Tessuti e prodotti tessili non compresi in altre classi, coperte da letto e copritavoli. Classe 25: Articoli di abbigliamento, calzature, cappelleria. Registrazione internazionale n. 797 113: Classe 25: Articoli di abbigliamento, calzature, cappelleria. I prodotti contestati sono i seguenti: Classe 14: Metalli preziosi e loro leghe e prodotti in tali materie o placcati non compresi in altre classi; gioielleria, bigiotteria, pietre preziose; orologeria e strumenti cronometrici. Classe 18: Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli e ombrelloni; bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria. Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria. Il MC contestato rivendica i titoli delle classi 14, 18 e 25 ed è stato depositato in data 07/02/2012. In forza della comunicazione n. 2/12 del Presidente dell’UAMI, del 20/06/2012, in caso di domande di marchio comunitario presentate anteriormente alla data del 21/06/2012, l’Ufficio considererà che l’intenzione della titolare del marchio comunitario nel rivendicare per intero i titoli delle classi fosse quella di estendere gli effetti del marchio a tutti i prodotti ricompresi nell’elenco alfabetico delle classi di cui trattasi, nell’edizione della Classificazione di Nizza in vigore al momento del deposito (in questo caso, la Decima edizione). Pertanto, al fine di prendere in considerazione tutto l’elenco alfabetico nelle classi 14, 18 e 25 del MC contestato, la Divisione di Annullamento confronterà i prodotti dei marchi anteriori mediante (i) le indicazioni generali specificate ed (ii) eventuali elementi contenuti negli elenchi alfabetici, che non rientrano nel senso proprio e consueto di tali indicazioni generali. Decisione di annullamento n. 9391 C Pagina 4 di 10 Nel caso delle classi 14, 18 e 25, la Divisione di Annullamento ha individuato i seguenti elementi negli elenchi alfabetici coperti dal MC che non rientrano nel senso proprio e consueto di tali indicazioni generali: Classe 14: Scrigni per l'orologeria. Classe 18: Anelli per ombrelli; bastoni per ombrelli; borse a tracolla per portare bambini; borse lavorate a maglia; ferri di cavallo; foderi per ombrelli; impugnature per bastoni da passeggio; impugnature per ombrelli; marsupi per portare i bambini; marsupi porta-bebé; reti per la spesa; sacchetti mangiatoie per cavalli; sacchi per provviste; sacchi per roulette; stecche di balena per ombrelli o ombrelloni; telai di ombrelli o ombrelloni; telai per borse a mano. Classe 25: Antisdrucciolevoli per calzature; bulloni per scarpe da calcio; carcasse di cappelli; ferramenti per calzature; fodere confezionate [parti di indumenti]; guardoli per calzature; petti di camicie; polsini [abbigliamento]; punte di calzature [spunterbi]; rinforzi al tallone per calzature; rinforzi al tallone per le calze; suole; suole interne; tacchi; tomaie; tomaie di calzature. Di conseguenza, per quanto riguarda tali classi, la comparazione terrà conto sia delle indicazioni generali sia di tutti i prodotti sopra indicati. Il marchio italiano n. 880 407 e la registrazione internazionale n. 797 113, che designa, tra gli altri, Bulgaria, Finlandia, Grecia e Ungheria, sono stati depositati, rispettivamente, il 23/07/2002 e il 14/01/2003 e concessi per gli interi titoli delle classi 24 e 25 della Classificazione di Nizza. Ai sensi della Comunicazione comune sull’esecuzione della sentenza “IP Translator” della Rete europea dei marchi e dei disegni e modelli, l’Ufficio considera che l’ambito di protezione di tali classi comprende sia il significato comune ed ordinario delle indicazioni generali che ne compongono il titolo che la lista alfabetica delle classi in questione conformemente alla Classificazione di Nizza in vigore al momento della presentazione delle relative domande, che in questo caso è, per entrambi i marchi anteriori, l’Ottava edizione. Nel caso delle classi in esame, la Divisione di Annullamento ha identificato i seguenti prodotti inclusi negli elenchi alfabetici rivendicati dai marchi anteriori che non rientrano nelle indicazioni generali interpretate nel loro significato comune ed ordinario: Classe 24: Materie plastiche [succedanei del tessuto]; rivestimenti di mobili in plastica; tende in materia plastica; tende per doccia in materia plastica. Classe 25: Antisdrucciolevoli per calzature; bulloni per scarpe da calcio; carcasse di cappelli; ferramenti per calzature; fodere confezionate [parti di indumenti]; guardoli per calzature; petti di camicie; polsini [abbigliamento]; punte di calzature [spunterbi]; rinforzi al tallone per calzature; rinforzi al tallone per le calze; suole; suole interne; tacchi; tomaie; tomaie di calzature. Prodotti contestati in Classe 14 I prodotti contestati metalli preziosi e loro leghe e prodotti in tali materie o placcati non compresi in altre classi; oreficeria, gioielleria, pietre preziose; orologeria e strumenti cronometrici, scrigni per l'orologeria cosi come scrigni per l'orologeria sono dissimili dai prodotti coperti dai marchi della richiedente nelle classi 24 e 25. Decisione di annullamento n. 9391 C Pagina 5 di 10 In particolare, i prodotti di lusso, quali gioielleria, pietre preziose, nonché certi articoli di orologeria e strumenti cronometrici, della classe 14 sono considerati dissimili dai prodotti tessili della classe 24 e gli articoli di abbigliamento della classe 25. La natura e lo scopo principale di questi prodotti sono diversi. Se la funzione principale dell'abbigliamento è quella di vestire il corpo umano, mentre i prodotti tessili sono destinati principalmente a un uso domestico e alla decorazione d’interni, la funzione principale dei prodotti contestati è essere indossati per ornamento personale o indicare il tempo. I prodotti in questione non condividono i medesimi canali di distribuzione e non sono tra loro né concorrenti né complementari. La richiedente sostiene che gli oggetti ricompresi nella classe 14 e gli articoli di moda della classe 25 soddisfino i medesimi bisogni “estetici”, ovvero siano diretti al medesimo pubblico e siano distribuiti tramite i medesimi canali di distribuzione. Tuttavia, tale argomento non può portare a considerare simili questi prodotti. Il fatto che tali articoli possano essere scelti dal consumatore prestando attenzione al “look” personale che essi conferiscono e che, inoltre, un certo numero di stilisti e designer abbia fatto ingresso nei settori dell’orologeria e della bigiotteria non contraddice la suddetta constatazione. Sebbene la richiedente abbia citato a sostegno dei propri argomenti le decisioni delle Commissioni di Ricorso n. R228/2012-1 del 08/11/2012 e n. R2027/2011-1 del 2017/2011, nelle quali articoli di abbigliamento, gioielli e orologeria erano stati considerati simili sulla base di una comune funzione estetica/ornamentale, la giurisprudenza della Corte ha escluso che la cosiddetta “complementarità estetica” costituisca una caratteristica intrinseca di questi prodotti (v. sentenza del 30/04/2014, causa T-170/12, ‘Beyond Vintage’, paragrafo 31, e, per analogia, sentenze 11/09/2007, causa T-150/04, ‘Tosca Blu’, paragrafo 36; e 01/03/2005, causa T-169/03, ‘Sissi Rossi’, paragrafi 60 e 62). Inoltre, quanto al fatto che alcuni rinomati stilisti siano entrati nei settori della gioielleria, dell’orologeria e della bigiotteria, affinché questi settori possano considerarsi affini, nonostante le loro differenze quanto a natura, finalità d’uso e normale origine imprenditoriale, occorre che i consumatori considerino quanto meno normale che i prodotti in questione vengano commercializzati con lo stesso marchio, cosa che implica che un ampio numero di produttori e distributori di questi prodotti siano i medesimi (v. ‘Beyond Vintage’, paragrafo 35; ‘Tosca Blu’, paragrafo 37, e ‘Sissi Rossi’, paragrafo 63). In altri termini, non deve trattarsi di un ristretto numero di case di moda che sfruttano la notorietà generale del nome dello stilista per espandersi in settori diversi, quanto piuttosto di una prassi di mercato normale e diffusa nei settori in questione. In ogni caso, devono esservi prove concrete di una commercializzazione congiunta di questi prodotti negli stessi outlets (v., per analogia, sentenza 13/07/2004, causa T-115/02, Avex / UAMI, punto 26). Ciò, tuttavia, non avviene nel caso di specie. Prodotti contestati in Classe 18 I prodotti contestati cuoio e sue imitazioni sono simili ai tessuti della richiedente in classe 24, in quanto entrambi sono utilizzati nella preparazione di prodotti (ad esempio di abbigliamento); da ciò ne consegue che essi hanno da un lato lo stesso scopo, sono diretti al medesimo pubblico professionale ed essendo tra loro sostituibili sono altresì in concorrenza. Inoltre, un certo grado di somiglianza si ritrova anche tra articoli in queste materie [cuoio e sue imitazioni] non compresi in altre classi ed abbigliamento e scarpe in classe 25 dei marchi anteriori poiché si tratta di prodotti finiti, i quali possono condividere gli stessi produttori e canali di distribuzione e sono destinati agli stessi consumatori finali. Decisione di annullamento n. 9391 C Pagina 6 di 10 Inoltre, le borse a tracolla per portare bambini; borse lavorate a maglia; marsupi per portare i bambini; marsupi porta-bebè sono simili in lieve misura agli articoli di abbigliamento, poiché normalmente condividono con gli stessi i produttori, i canali di distribuzione e i consumatori finali. Per contro, i prodotti contestati pelli di animali, bauli, ombrelli, ombrelloni, bastoni da passeggio, fruste e articoli di selleria sono dissimili dai prodotti rivendicati dai marchi anteriori nelle classi 24 e 25. In particolare, i bauli sono grandi contenitori, o scatole chiudibili, usati come bagaglio o per magazzinaggio, gli ombrelli sono dispositivi per la protezione dalle intemperie, costituiti da una cupola apribile, di solito circolare, montata su di un’asta centrale; gli ombrelloni sono ombrelli utilizzati per proteggersi dal sole; i bastoni da passeggio sono aste o bastoni usati come ausilio nella deambulazione, le fruste sono strumenti per incitare gli animali o infliggere punizioni corporali; i finimenti sono bardature con cui un animale aggiogato tira un veicolo o un attrezzo; gli articoli di selleria sono le attrezzature usate per i cavalli, quali le selle o i finimenti. La natura di tali prodotti differisce di molto da quella dei prodotti delle classi 24 e 25. In effetti, i prodotti in questione sono utilizzati per scopi del tutto diversi (deposito/magazzinaggio, protezione dalla pioggia/dal sole, ausilio per la deambulazione, aiuto nel controllo e/o nella guida di animali, rispetto all’uso domestico, alla decorazione d’interni e alla copertura/protezione del corpo umano). Inoltre, i prodotti in esame non vengono distribuiti negli stessi punti vendita ed è molto improbabile che siano fabbricati/realizzati dalla stessa impresa. Di conseguenza essi sono considerati dissimili. Lo stesso ragionamento si applica alle valigie. Questi prodotti sono considerati dissimili da tutti i prodotti delle classi 24 e 25. Le valigie sono destinate a contenere oggetti durante il viaggio e non soddisfano quindi le stesse esigenze dei prodotti tessili e degli articoli di abbigliamento. I prodotti in questione non sono distribuiti tramite gli stessi punti vendita né sono realizzati dagli stessi fabbricanti. Inoltre, essi non sono né concorrenti né complementari. Infine, lo stesso dicasi dei prodotti contestati anelli per ombrelli; bastoni per ombrelli; ferri di cavallo; foderi per ombrelli; impugnature per bastoni da passeggio; impugnature per ombrelli; reti per la spesa; sacchetti mangiatoie per cavalli; sacchi per provviste; sacchi per roulette; stecche di balena per ombrelli o ombrelloni; telai di ombrelli o ombrelloni; telai per borse a mano, ovvero di quei prodotti non inclusi nell'elenco alfabetico delle indicazioni generali del marchio contestato. Essi, infatti, sono prodotti specifici che non hanno alcun punto di contatto con i prodotti della richiedente nelle classi 24 e 25, atteso che si tratta di prodotti realizzati da imprese diverse e generalmente distribuiti tramite canali commerciali non coincidenti. Ne consegue che tali prodotti sono dissimili. Prodotti contestati in Classe 25 Sebbene i marchi in esame si riferiscano a diverse edizioni della Classificazione di Nizza, i prodotti nella classe 25 dei marchi anteriori e quelli del MC contestato sono identici, sia per quanto riguarda le indicazioni generali del titolo della classe sia per quanto riguarda i prodotti implicitamente rivendicati. Decisione di annullamento n. 9391 C b) Pagina 7 di 10 I segni Marchi anteriori Marchio contestato Il territorio di riferimento è costituito da Austria, Benelux, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Spagna, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovenia e Ungheria. I marchi anteriori sono segni figurativi composti dall’elemento verbale “AMEN” scritto in caratteri maiuscoli standard, preceduto e seguito, ai piedi delle lettere “A” e “N”, da due figure geometriche a forma di rombo di piccole dimensioni. Il MC contestato è anch’esso figurativo e costituito dalla parola “AMNÈ” scritta in caratteri corsivi, leggermente stilizzati, con la lettera inziale “A” in maiuscolo. Le lettere finali “N” e “È” poggiano su tre figure, disegnate in piccolo, a forma di sfera e di cuore. Entrambi i segni sono privi di sfondo e non rivendicano colori specifici. Sotto il profilo visivo, i segni sono simili nella misura in cui i rispettivi elementi verbali sono composti di quattro lettere e coincidono nelle lettere iniziali “A” e “M”. Dall’altro lato, essi differiscono nella sequenza delle lettere finali “E” e “N”, trascritte in maniera invertita, nell’accento posto sulla lettera finale “è” del marchio contestato e nei rispettivi elementi figurativi. Sotto il profilo fonetico, sebbene i marchi abbiano la stessa lunghezza e siano formati dalle medesime quattro lettere, nei territori di riferimento la loro pronuncia presenta delle differenze dovute all’inversione delle lettere finali “e” e “n” e all’accento grave della lettera finale “è” del MC. In particolare, l’inversione delle lettere finali produce nei segni una diversa scansione sillabica delle parole “AMEN” e “AMNÈ”, le quali verranno scandite, rispettivamente, [a-men] - con accento sulla prima sillaba - e [am-nè] - con accento sull’ultima sillaba. Di conseguenza, il ritmo e l’intonazione dei marchi in esame non coincidono. Sotto il profilo concettuale, la parola amen dei segni anteriori è un termine di origine ebraica utilizzato come esclamazione al termine delle preghiere cristiane con il significato “così sia!”. Tale termine è universale e presente nei dizionari di ognuna delle lingue considerate. Dall’altro lato, la parola amnè è priva di qualsiasi significato nei territori di riferimento. Poiché uno dei segni non sarà associato ad alcun significato, i segni non sono concettualmente simili. Tenuto conto delle summenzionate lievi coincidenze visive e fonetiche, si ritiene che i segni oggetto della comparazione siano simili in modo limitato. c) Elementi distintivi e dominanti dei segni Nel determinare l’esistenza del rischio di confusione, il confronto dei segni in conflitto deve basarsi sull’impressione generale fornita dai marchi, tenuto conto, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti. Decisione di annullamento n. 9391 C Pagina 8 di 10 Nei marchi in esame, le componenti “AMEN” e “AMNÈ” costituiscono gli elementi dominanti, poiché dotati di un maggior impatto visivo rispetto alle figure a forma di rombo dei marchi anteriori e di sfera e cuore del MC contestato. Inoltre, tali elementi figurativi svolgono un ruolo chiaramente ornamentale in entrambi i segni e, di conseguenza, il loro impatto nella valutazione del rischio di confusione sarà limitato. d) Carattere distintivo del marchio anteriore Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui tener conto nella valutazione complessiva del rischio di confusione. Nelle proprie osservazioni, la richiedente sostiene che i marchi anteriori “AMEN” devono essere considerati marchi «forti» e, come tali, beneficiare di una tutela più ampia. Tuttavia, sebbene secondo la giurisprudenza comunitaria i marchi che hanno un elevato carattere distintivo intrinsecamente godano di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore (v. sentenza del 22/06/1999, C-342/97, ‘Lloyd Schufabrik Meyer’, paragrafo 20), non vi è alcuna regola in forza della quale l’assenza di un nesso concettuale tra il marchio e i prodotti o servizi che esso copre conferisca automaticamente a tale marchio un carattere distintivo intrinseco forte al punto da tutelarlo in modo più ampio. Difatti, la determinazione di un eventuale ambito di protezione accresciuto del marchio può derivare dall’uso intensivo dello stesso, ma, nel presente caso, la richiedente non ha presentato alcuna prova a dimostrazione del fatto che i marchi anteriori possano vantare un carattere distintivo elevato. Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, i marchi anteriori risultano, nel loro complesso, privi di qualsiasi significato per il pubblico dei territori di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo di tali segni deve essere considerato normale, nonostante la presenza di elementi figurativi di modesta capacità distintiva, secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione. e) Pubblico di riferimento – livello di attenzione Si ritiene che il consumatore medio della categoria di prodotti interessati sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Inoltre, il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o servizi in questione. Nel presente caso, i prodotti in esame sono rivolti al vasto pubblico, il cui livello di attenzione è da reputarsi normale. f) Valutazione complessiva, altri argomenti e conclusioni Secondo una giurisprudenza costante, costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente collegate tra loro (v. sentenza della Corte di giustizia 29/09/1998, causa C-39/97, ‘Canon’, paragrafo 29). Il rischio di confusione nella mente del pubblico deve essere valutato globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie (v. ‘Canon’, paragrafo 16). Decisione di annullamento n. 9391 C Pagina 9 di 10 Dalla comparazione dei prodotti è risultato che essi sono in parte identici o simili e in parte dissimili. I prodotti che sono stati ritenuti identici e simili sono diretti al grande pubblico dotato di un grado di attenzione medio. In merito alla comparazione dei marchi in esame, essi presentano solo limitati elementi di somiglianza. In primo luogo, dal punto di vista visivo, nonostante la presenza di elementi figurativi che presentano differenziazioni, ma d’influenza limitata per le ridotte dimensioni e per il carattere ornamentale degli stessi, ciò che prevale è che le componenti verbali “AMEN” e “AMNÈ” risultano complessivamente diverse, in quanto il livello di somiglianza tra i segni è, infatti, limitato alle due lettere iniziali “A” e “M”. In tal senso, riguardo all’argomento della richiedente secondo cui il consumatore presterebbe maggiore attenzione alla parte iniziale dei segni in esame, sebbene sia vero che il consumatore ricorderà con maggiore facilità la parte iniziale dei marchi (v., al riguardo, sentenza del 17/03/2004, cause riunite T-183/02 e T-184/02, ‘MUNDICOR’, paragrafo 81), è altresì vero che tale principio non è una regola generale sempre applicabile e non può contraddire il principio dell’impressione complessiva suscitata dai marchi (v. sentenza del Tribunale 19/04/2013, causa T-537/11, ‘Snickers’, paragrafo 41). In secondo luogo, la coincidenza delle due lettere inziali non determina, nel caso di specie, una somiglianza fonetica tra i segni in esame. Infatti, come riscontrato nell’analisi di cui sopra, sebbene i segni siano composti delle medesime quattro lettere, l’inversione della vocale “E” e della consonante “N” svolge un ruolo decisivo sull’impatto fonetico determinando una diversa scansione sillabica delle parole amen e amnè che verranno pronunciate, rispettivamente, [a-men] e [am-nè]. Pertanto, i marchi differiscono in termini di ritmo e intonazione. In terzo luogo, come affermato in precedenza, i marchi non sono concettualmente simili nella misura in cui il marchio contestato non ha un significato nelle lingue di riferimento, mentre il termine amen dei segni anteriori presenta un valore concettuale universale che sarà compreso in modo chiaro e univoco dal pubblico di tutti i territori di riferimento. A tal proposito come menzionato dalla Corte, quando uno dei segni a confronto è portatore di un preciso significato semantico, non relazionato con i prodotti in esame, e tale è il caso del termine amen, tale significato semantico è in grado di neutralizzare eventuali somiglianze fonetiche o visive. Nello specifico ciò avviene quando almeno uno dei marchi di cui trattasi abbia, nella prospettiva del pubblico rilevante, un significato chiaro e determinato, di modo che tale pubblico può immediatamente comprenderlo (v. sentenza del 14 ottobre 2003, T-292/01, “Bass”, paragrafo 54). Nel presente caso, il termine ‘AMEN’ detiene certamente un significato chiaro ed inequivoco per il pubblico di riferimento, pertanto lo stesso sarà in grado di neutralizzare il già limitato grado di somiglianza fra i segni. Alla luce di quanto sopra, debitamente considerato ogni fattore di rilevanza nel presente caso, l’identità e affinità di una parte dei prodotti in esame non è sufficiente a controbilanciare le differenze tra i segni, pertanto la Divisione di Annullamento ritiene che non sussiste un rischio di confusione per l’intero pubblico. Di conseguenza, la domanda di nullità della richiedente deve essere respinta. SPESE Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 1, RMC, la parte soccombente in una procedura di annullamento sopporta l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte. Decisione di annullamento n. 9391 C Pagina 10 di 10 Poiché risulta soccombente, il richiedente deve sopportare l’onere delle spese sostenute dalla titolare del marchio comunitario nel corso di tali procedimenti. Secondo la regola 94, paragrafi 3 e 7, lettera d), punto iv), REMC, le spese da rimborsare alla titolare del marchio comunitario sono le spese di rappresentanza, che devono essere determinate sulla base degli importi massimi ivi stabiliti. La Divisione di Annullamento Maria Luce CAPOSTAGNO Eamonn KELLY Jessica LEWIS Ai sensi dell’articolo 59 RMC, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro la decisione stessa ove quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 60 RMC, il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno di notifica della decisione. Inoltre, entro quattro mesi da tale data deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 800 EUR è stata pagata. L’importo fissato nell’atto di determinazione delle spese potrà essere rivisto solo su richiesta mediante decisione della divisione di annullamento. Ai sensi della regola 94, paragrafo 4, REMC, tale richiesta deve essere presentata entro un mese dalla data di notifica dell’atto di determinazione delle spese e si considera presentata soltanto ad avvenuto pagamento della tassa per la revisione della determinazione delle spese, fissata in 100 EUR (articolo 2, punto 30, RTMC).