CONTRATTO TIPO Conferenze scientifiche di alto livello
Transcript
CONTRATTO TIPO Conferenze scientifiche di alto livello
CONTRATTO TIPO Conferenze scientifiche di alto livello CONTRATTO N. _________ La Comunità europea (in seguito denominata «la Comunità») rappresentata dalla Commissione delle Comunità europee (in seguito denominata «la Commissione»), rappresentata ai fini della firma del presente contratto dal/dalla [Sig. (da completare)] [Sig.ra (da completare)], direttore generale della [nome della DG] o da un suo rappresentante autorizzato, da una parte, e - [Nome del contraente] ([sigla]), con sede in [nome dello Stato e indirizzo completo],in persona del/dei legale(i) rappresentante(i) in virtù di statuto/procura, [Sig./Sig.ra (da completare)], [funzione], dall'altra, HANNO CONVENUTO un progetto di conferenza (in seguito «il progetto») denominato « [nome del progetto] » nell’ambito del programma specifico intitolato “Accrescere il potenziale umano di ricerca e la base di conoscenze socioeconomiche” («programma specifico ») in base alle disposizioni che seguono. 2 Articolo 1 - Oggetto Il contraente1 si impegna a svolgere le attività indicate nell’allegato I del presente contratto (“il progetto”), che comprendono l’organizzazione di [numero] manifestazioni in forma di [EuroConferences] [Euro Summer Schools] [EuroLabCourses] [EuroWorkshops] [Large Conferences] [PhD EuroConferences] [Eurotron Conferences], alle condizioni previste dal presente contratto. Salvo il caso di forza maggiore, il contraente farà tutto il necessario per realizzare i risultati previsti dal progetto. In caso di forza maggiore il contraente informa tempestivamente ed esaurientemente la Commissione, per lettera raccomandata, in merito alle ripercussioni sulla buona esecuzione del progetto derivanti da tale caso di forza maggiore. Le parti contraenti concordano le misure da adottare. Articolo 2 - Durata 1. La durata del progetto è di [numero] mesi a decorrere dal [primo giorno del mese successivo alla data dell'ultima firma delle parti contraenti] [data]. 2. Il presente contratto entra in vigore alla data in cui è stato sottoscritto da tutte le parti contraenti. Il presente contratto cessa di avere effetto alla data di versamento del pagamento finale del contributo finanziario della Comunità. Tuttavia, - gli articoli 5, 6 e 8 del presente contratto, - l’articolo 3, paragrafi 4 e 5; l’articolo 6; gli articoli da 9 a 11; gli articoli 14 e 15 dell’allegato II del presente contratto, si applicano anche dopo tale data nei limiti eventualmente stabiliti dagli stessi articoli. Articolo 3 - Costi stimati e contributo finanziario massimo della Comunità 1. Il totale stimato dei costi ammissibili per il progetto ammonta a [importo in cifre] EUR ([importo in lettere] euro). 2. La Comunità finanzia i costi ammissibili del progetto, come indicato nell’allegato I del presente contratto e nella tabella relativa alle informazioni finanziarie sul contributo CE richiesto, fino alla concorrenza di [importo in cifre] EUR ([importo in lettere] euro). 1 Le parole in corsivo sono intese nell’accezione definita nell’articolo 1 dell’allegato II del presente contratto. 3 3. Il contributo finanziario della Comunità al progetto è versato secondo le modalità definite dall’articolo 3 dell’allegato II del presente contratto sul seguente conto bancario del contraente: [dati bancari del contraente]. L'importo dell'acconto iniziale per il progetto è [importo in cifre, 80%/N del contributo finanziario della Comunità, ove N= numero di manifestazioni] EUR ([importo in lettere] euro). Articolo 4 - Elementi da fornire del progetto da presentare alla Commissione 1. Il contraente è tenuto a presentare una copia delle relazioni, delle note spese e della dichiarazione delle quote di iscrizione, prescritte dal presente contratto, nonché due copie delle eventuali pubblicazioni previste nell’allegato I dello stesso, secondo le modalità definite dall’articolo 4 dell’allegato II del presente contratto. Le relazioni devono essere redatte in [lingua]. L'allegato I stabilisce il numero di copie e la lingua in cui devono essere redatti gli altri elementi da fornire del progetto. 2. Se la fine dei lavori è anteriore alla fine della durata del progetto, la relazione finale e l’eventuale nota spese corrispondente si riferiscono al periodo che va fino a tale data. Gli altri elementi da fornire del progetto si riferiscono ai periodi indicati nell'allegato I del presente contratto. Articolo 5 - Legge applicabile e foro competente 1. Il presente contratto è regolato dalla legge belga. 2. Il Tribunale di primo grado delle Comunità europee e, in caso di impugnazione, la Corte di giustizia delle Comunità europee, sono i soli competenti a conoscere delle controversie tra la Comunità, da una parte, e i contraenti, dall'altra, relative alla validità, all’applicazione e all’interpretazione del presente contratto. Articolo 6 - Condizioni speciali Non si applicano condizioni speciali. 4 Articolo 7 – Modificazioni Il presente contratto ed i relativi allegati possono essere modificati unicamente mediante patto scritto tra i rappresentanti autorizzati delle parti contraenti. Gli accordi verbali a ciò diretti non vincolano le parti contraenti. Le richieste di modificazioni devono pervenire alla Commissione almeno due mesi prima della fine della durata del progetto. Articolo 8 - Disposizioni finali 1. I seguenti allegati costituiscono parte integrante del presente contratto: Allegato I - Descrizione dei lavori Allegato II - Condizioni generali 2. In caso di conflitto tra le norme dell’allegato I e qualsiasi altra disposizione del presente contratto, prevale quest’ultima. Articolo 9 - Sottoscrizione e lingua del contratto Il contratto è firmato dalle parti contraenti in [numero (minimo due)] esemplari in [lingua] e solo la versione in questa lingua fa fede. Fatto a Bruxelles, Per [nome e sigla del contraente]: Nome: (per esteso) Funzione: Firma: (timbro dell’organismo) Per la Commissione: Nome: (per esteso) Funzione: Firma: Data: 5 ALLEGATO II - CONDIZIONI GENERALI PARTE A: ESECUZIONE DEL PROGETTO Articolo 1 - Definizioni Articolo 2 - Gestione del progetto e ruolo del coordinatore e dell’organizzatore locale. Articolo 3 - Contributo finanziario della Comunità Articolo 4 - Presentazione degli elementi da fornire del progetto Articolo 5 - Subcontratti Articolo 6 - Responsabilità Articolo 7 - Risoluzione del contratto PARTE B : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE, PUBBLICITÀ E RISERVATEZZA INTELLETTUALE ED Articolo 8 - Proprietà delle conoscenze Articolo 9 - Divulgazione delle conoscenze Articolo 10 - Pubblicità Articolo 11 - Riservatezza PARTE C : RIMBORSO DEI COSTI Articolo 12 - Costi ammissibili principi generali Articolo 13 - Costi diretti Articolo 14 - Giustificazione dei costi PARTE D : CONTROLLI Articolo 15 - Controlli contabili Articolo 16 - Controllo tecnico del progetto PARTE E: MODELLO DI NOTA SPESE 6 PARTE A: ESECUZIONE DEL PROGETTO Articolo 1 - Definizioni 1. Per «decisione» si intende la decisione 1999/65/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1998, relativa alle norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università e per la divulgazione dei risultati della ricerca ai fini dell’attuazione del Quinto programma quadro della Comunità europea (19982002)2; 2. Per «regolamento» si intende il regolamento (CE) n. 996/1999 della Commissione, dell'11 maggio 1999, recante le modalità di applicazione della decisione 1999/65/CE del Consiglio relativa alle norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università e per la divulgazione dei risultati della ricerca ai fini dell'attuazione del quinto programma quadro della Comunità europea (1998-2002)3. 3. Per «parti contraenti» si intendono la Comunità e i contraenti. 4. Per «contraente» si intende un soggetto giuridico o un’organizzazione internazionale, nonché il Centro comune di ricerca (CCR), che abbia concluso il presente contratto con la Comunità. 5. Per «subcontratto» si intende un contratto di prestazione di servizi o di fornitura o di consegna di beni concluso tra un contraente ed uno o più subcontraenti per le necessità specifiche del progetto. 6. Per «subcontraente» si intende un soggetto giuridico o un’organizzazione internazionale, nonché il CCR, che abbia concluso un subcontratto. 7. Tipi di conferenze scientifiche di alto livello. • Per “EuroConference” si intende una conferenza di alto livello, focalizzata su temi relativi alla ricerca di punta, che costituisca un’occasione di incontro fra giovani ricercatori e ricercatori affermati. Ogni manifestazione prevista in un progetto di EuroConference può durare, in generale, fino a cinque giorni. Il numero di partecipanti che prendono parte ad ogni manifestazione non deve, di norma, essere superiore a 100. • Per “Euro Summer School” si intende un corso avanzato di formazione destinato a giovani ricercatori, tenuto da scienziati di fama internazionale. I corsi riguardano specifici temi scientifici e seguono un preciso programma di studio. Un corso Euro Summer School ha di norma durata non superiore alle due settimane, accoglie fino ad 80 partecipanti ed è di preferenza organizzato in una struttura dedicata. Il luogo in cui si svolgono i corsi deve disporre delle strutture logistiche necessarie per promuovere i contatti 2 GU L 26 dell’1.2.1999, pag. 46. 3 GU L 122 del 12.5.1999, pag. 9. 7 e il confronto scientifico tra i partecipanti, in particolare tra i giovani ricercatori e tra questi e i relatori. La Euro Summer School può essere organizzata in qualunque periodo dell’anno. • Per “EuroLabCourse” si intende un corso avanzato di formazione, riguardante soprattutto tecniche ed esperienze pratiche e di laboratorio, organizzato presso università, istituti di ricerca, centri scientifici o laboratori industriali. Ai corsi partecipano ricercatori che intendono seguire una formazione relativa alle tecniche scientifiche o a speciali metodi di ricerca. I relatori possono essere collaboratori del centro che ospita il corso ma anche ricercatori o esperti esterni, per esempio provenienti dall’industria. Un EuroLabCourse dura in media fino a due settimane ed accoglie di norma fino a 30 partecipanti, compresi i relatori. • Per “EuroWorkshop” si intendono brevi incontri, la cui durata non è di norma superiore alle due settimane e cui partecipano in genere non oltre 30 persone attive in settori scientifici particolarmente dinamici, finalizzati all’analisi dei più recenti risultati della ricerca ed alla discussione e pianificazione degli sviluppi futuri. La maggioranza dei ricercatori partecipanti deve aver pubblicato di recente articoli di particolare rilievo nella materia considerata. La divulgazione dei risultati è un elemento fondamentale per questo tipo di manifestazione, al fine di consentire all’intera comunità scientifica di beneficiare delle riflessioni e delle posizioni all’avanguardia messe a punto durante l’incontro. • Per “Large Conference” si intende la possibilità di offrire sostegno finanziario a giovani ricercatori che intendono prendere parte a manifestazioni che prevedono oltre 100 partecipanti. Per promuovere l’aspetto formativo, i giovani ricercatori devono svolgere un ruolo attivo durante la manifestazione, presentando i propri risultati scientifici. • Per “PhD EuroConference” si intende una manifestazione che presenta tutte le caratteristiche di una EuroConference, ma che è organizzata da e destinata esclusivamente a giovani ricercatori: coordinatori, organizzatori locali, comitato scientifico e tutti i relatori devono essere giovani ricercatori. La “PhD EuroConference” ha fra l’altro l’obiettivo di dare modo ai giovani ricercatori di acquisire esperienza nell’organizzazione e nella gestione di conferenze scientifiche e di discutere e sviluppare idee radicalmente nuove in un ambiente internazionale, senza preclusioni scientifiche di sorta. Il comitato scientifico di una PhD EuroConference, come definito al paragrafo 12 del presente articolo, non deve necessariamente essere composto da ricercatori di fama internazionale. • Per “Eurotron Conference” si intende una conferenza che presenta tutte le caratteristiche di una EuroConference, ma che si svolge in teleconferenza : i partecipanti rimangono presso la propria sede e si incontrano nello spazio virtuale mediante interconnessione tra i loro computer. 8 8. Per «progetto di conferenza» si intende il complesso dei lavori indicati nell’allegato I del presente contratto (in seguito “progetto”). 9. Per “manifestazione” si intende il reale svolgimento di uno degli incontri di cui al paragrafo 7 del presente articolo. Il numero di manifestazioni e le condizioni che ne regolano lo svolgimento sono indicati nell’allegato I. 10. Per «coordinatore» di un progetto si intende il ricercatore responsabile di tutti gli aspetti scientifici della conferenza, che funge da organizzatore principale della stessa. Tale ricercatore, o ricercatrice, è l’unico referente nei confronti della Commissione, sia per tutta la corrispondenza relativa alla proposta, sia per il contratto, in caso di esito positivo della selezione. 11. Per “organizzatore locale” si intende colui che rappresenta il coordinatore nel luogo della manifestazione o che ha il compito di facilitare l’organizzazione di una serie di manifestazioni in luoghi diversi. La nomina di un organizzatore locale non è obbligatoria ed il contraente può decidere di svolgere tale compito personalmente. 12. Per “comitato scientifico” si intende l’organismo consultivo cui fanno capo il contraente e/o il coordinatore, per tutte le questioni scientifiche del progetto. Tale comitato deve essere costituito da ricercatori di fama internazionale nelle materie sui cui verte la conferenza. 13. Per “ospiti o relatori invitati” si intendono esperti di fama internazionale nelle materie trattate, invitati a tenere una conferenza o un discorso introduttivo nell'ambito di una manifestazione. La portata e la qualità scientifica di tali interventi devono essere notevolmente superiori alla media. 14. Per “giovani ricercatori” si intendono ricercatori di età inferiore ai 35 anni alla data di inizio di una particolare manifestazione. In deroga a tale regola generale, per i giovani ricercatori che fungono da ospiti o relatori invitati può essere utilizzata come data di riferimento quella del termine ultimo di ricevimento delle proposte da parte della Commissione. Condizioni particolari si applicano per i periodi di servizio di leva obbligatorio (per il periodo realmente passato sotto le armi o svolgendo servizio civile) o per quelli spesi ad accudire un figlio a carico (massimo due anni per figlio e solo per il periodo in cui è stata sospesa l’attività lavorativa). 15. Per “altri ricercatori partecipanti” si intendono i ricercatori diversi dal coordinatore e dall'organizzatore locale, che non fanno parte del comitato scientifico e che non rientrano né fra gli ospiti o relatori invitati né fra i giovani ricercatori. 16. Per «data di inizio del progetto» si intende la data prevista dall’articolo 2, paragrafo 1 del presente contratto. 17. Per «durata del progetto» si intende il periodo di esecuzione del progetto previsto dall’articolo 2, paragrafo 1 del presente contratto. 9 18. Per «scadenza del contratto» si intende la data prevista dall’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma del presente contratto. 19. Per «elementi da fornire del progetto» si intendono le relazioni e le note spese menzionate all’articolo 4 del presente contratto e all’articolo 4 del presente allegato, nonché qualsiasi altro elemento designato come tale dall’allegato I del presente contratto. 20. Per «Stato associato» si intende uno Stato parte di un accordo internazionale concluso con la Comunità in particolare sulla base dell’articolo 170 del trattato che istituisce la Comunità europea, in virtù del quale esso contribuisce al finanziamento del programma quadro. 21. Per «paese terzo» si intende un paese che non è né uno Stato membro, né uno Stato associato. 22. Per «cambiamento di controllo» si intende qualsiasi cambiamento relativo al controllo esercitato su un contraente, secondo l'articolo 5, paragrafo 1, terzo comma del regolamento. Il controllo può risultare, in particolare da una delle circostanze seguenti: - detenzione diretta o indiretta della maggioranza del capitale sociale del contraente o della maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci dello stesso, oppure - detenzione, diretta o indiretta, di fatto o di diritto, del potere di decisione in seno al contraente. 23. Per «forza maggiore», si intende qualsiasi evento imprevedibile e insormontabile che incida sull'esecuzione del progetto da parte del contraente. 24. Gli «interessi della Comunità» vengono valutati tenendo conto in particolare: – dell’obiettivo di rafforzare la competitività internazionale dell’industria comunitaria, – dell’obiettivo di favorire in maniera adeguata il mantenimento e la creazione di posti di lavoro nella Comunità, – dell’obiettivo di promuovere uno sviluppo sostenibile e di migliorare la qualità della vita nella Comunità, – delle esigenze connesse ad altre politiche comunitarie a sostegno delle quali sono condotte le azioni indirette di RSTI, – dell’esistenza di accordi di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità e Stati terzi od organizzazioni internazionali. 25. Per «conoscenze» si intendono i risultati, comprese le informazioni, di qualsiasi progetto intrapreso in base alla decisione n. 182/1999/CE del Parlamento 10 europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 1998, relativa al Quinto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002)4 (in seguito denominato «Quinto programma quadro»), nonché i diritti d’autore o i diritti relativi ai risultati, in virtù di domanda o di rilascio di brevetto per invenzione, modelli di utilità o ornamentali o nuove varietà vegetali, di certificati complementari o di altre forme di tutela analoghe. 26. Per «conoscenze tecniche (know-how) preesistenti» si intendono le informazioni, diverse dalle conoscenze, detenute dai contraenti prima della conclusione del contratto o acquisite parallelamente al contratto e necessarie per l'attuazione del progetto, nonché il diritto d’autore o i diritti relativi a dette informazioni, in virtù di domanda o di rilascio di brevetto per invenzioni, modelli di utilità o ornamentali o nuove varietà vegetali, di certificati complementari o di altre forme di tutela analoghe. 27. Per «valorizzazione» si intende l’utilizzazione diretta o indiretta delle conoscenze nell'ambito di attività di ricerca o a fini di sfruttamento. 28. Per «sfruttamento» si intende l'utilizzazione diretta o indiretta delle conoscenze per la creazione e la commercializzazione di un prodotto o di un processo o per la creazione e la prestazione di un servizio. 29. Per «divulgazione» si intende la diffusione delle conoscenze con ogni mezzo idoneo, diverso dalla pubblicazione, nel rispetto delle formalità relative alla tutela delle conoscenze, al fine di promuovere il progresso scientifico e tecnico. 30. Per «legittimo interesse» si intende qualsiasi interesse, specie di natura commerciale, di un contraente, che possa essere invocato nei casi previsti dal presente allegato a condizione che il contraente stesso dimostri che la lesione di tale interesse può arrecare, date le circostanze, un pregiudizio preciso e sproporzionato, considerato lo scopo della disposizione a fronte della quale è invocato. 31. Per “costi ammissibili” si intendono i costi indicati dall’articolo 13 del presente allegato, nel rispetto delle condizioni fissate nell’articolo 12 dello stesso. Articolo 2 - Gestione del progetto e ruolo del contraente 1. Il contraente: a) stabilisce concordemente le disposizioni necessarie per la corretta esecuzione dei lavori assegnati dall’allegato I del presente contratto, designando a tal fine un coordinatore e, se del caso, un organizzatore locale, secondo la definizione dell’articolo 1, punti 10 e 11, del presente allegato; il coordinatore ha il compito di dirigere i lavori e di assicurare che i compiti assegnati siano portati a termine correttamente; 4 GU L 26 dell’1.2.1999, pag. 1. 11 b) comunica alla Commissione qualsiasi fatto venuto a sua conoscenza, che possa incidere in maniera sostanziale sul progetto, compresi i cambiamenti delle persone menzionate alla lettera a) del presente paragrafo, i cambiamenti di controllo e qualsiasi altra circostanza che possa incidere sulle norme di partecipazione previste dagli articoli da 3 a 12 della decisione; c) conserva, se del caso, gli originali debitamente sottoscritti dei subcontratti; d) fornisce alla Commissione le bozze dei programmi di qualsiasi manifestazione, almeno tre mesi prima che queste abbiano luogo; nei programmi devono essere indicati i nomi degli ospiti o relatori invitati, di cui all’articolo 1, paragrafo 13, del presente allegato. e) fa in modo che ad ogni manifestazione non più di un terzo dei partecipanti abbia la stessa nazionalità; f) trasmette alla Commissione le relazioni previste dall’articolo 4 del presente contratto e dall’articolo 4 del presente allegato, nonché le eventuali note spese corrispondenti; egli procede allo stesso modo per qualsiasi altro elemento da fornire del progetto, salvo altrimenti disposto dall'allegato I; g) partecipa alle riunioni di controllo, di accompagnamento e di valutazione del progetto, di suo interesse; h) fornisce tutte le informazioni specifiche richieste dalla Commissione ai fini di una corretta gestione del presente contratto; i) informa la Commissione degli spostamenti delle spese preventive indicate nelle tabelle F1 ed F2, effettuati tra diverse manifestazioni e varie categorie di costo, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 12, paragrafo 5, del presente allegato. 2. La Commissione può farsi assistere da esperti indipendenti nelle riunioni previste al paragrafo 1, lettera g), del presente articolo. Essa adotta le misure opportune per assicurare che tali esperti rispettino l'obbligo di riservatezza in relazione ai dati che sono loro comunicati. Prima di tali riunioni, essa comunica ai contraenti nominativi degli esperti di cui è previsto l'intervento. Essa valuta le conseguenze di qualsiasi obiezione dei contraenti fondata su legittimi interessi. Articolo 3 1. Contributo finanziario della Comunità Il contributo finanziario della Comunità è versato secondo le seguenti modalità: a) un acconto iniziale è versato entro 60 giorni dalla data in cui è stata apposta l’ultima firma delle parti contraenti; tale acconto è pari all’80% del contributo totale CE diviso per il numero di manifestazioni (N), cioè pari a 1/N x 80% del contributo totale CE; 12 b) se il progetto prevede una sola manifestazione, non è previsto nessun ulteriore versamento fino al pagamento finale; se il progetto prevede più manifestazioni, pagamenti intermedi, ciascuno di importo non superiore all’80% del contributo totale CE diviso per il numero di manifestazioni (cioè fino a 1/N x 80% del contributo totale CE), vengono effettuati entro 60 giorni dalla data in cui la Commissione ha approvato, o si considera che abbia approvato, secondo l'articolo 4, paragrafo 3, del presente allegato, la relazione relativa alla manifestazione e la nota spese corrispondente; la somma dell'acconto iniziale e dei versamenti periodici non può superare l'importo massimo del contributo finanziario previsto all’articolo 3, paragrafo 3, del presente contratto, dedotta una trattenuta di garanzia; la trattenuta è pari al 20% dell'importo massimo di tale contributo; c) il versamento del saldo è effettuato entro 60 giorni a decorrere dalla data in cui la Commissione ha approvato, o si considera che abbia approvato secondo l'articolo 4, paragrafo 3, del presente allegato, la relazione finale, l’eventuale nota spese finale e gli altri elementi da fornire del progetto. I versamenti previsti al primo comma, lettere da a) a c), del presente paragrafo si considerano effettuati nella data dell'addebito sul conto bancario della Commissione. La Commissione può sospendere in qualsiasi momento il decorso del termine di 60 giorni menzionato al primo comma, lettere b) e c), del presente paragrafo, comunicando ai contraenti interessati che ritiene necessario procedere a verifiche supplementari. Il termine riprende a decorrere una volta concluse le verifiche supplementari. Decorso il termine stabilito e salvo il disposto del terzo comma del presente paragrafo, il contraente può chiedere entro due mesi dalla ricezione del pagamento tardivo, che siano loro corrisposti interessi di mora al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle proprie operazioni principali di rifinanziamento nel primo giorno del mese in cui è scaduto il termine, maggiorato di un punto e mezzo. Gli interessi decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine per il versamento fino alla data del versamento effettivo. 2. Se sul contraente grava il sospetto di frode o di grave irregolarità finanziaria, la Commissione può sospendere i versamenti. Il contraente resta soggetto ai suoi obblighi contrattuali. 3. Fatto salvo l'articolo 15 del presente allegato, tutti i versamenti sono equiparati ad acconti fino all’approvazione dell’ultimo elemento da fornire del progetto. 4. Se il contributo finanziario totale dovuto dalla Comunità, tenuto conto di eventuali rettifiche, incluse quelle conseguenti a seguito di controllo contabile a norma dell'articolo 15 del presente allegato, è inferiore alla somma dei versamenti di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo, il contraente interessato rimborsa la differenza in euro, su domanda della 13 Commissione inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed entro il termine ivi indicato. Se un contraente non provvede al rimborso entro il termine fissato dalla Commissione, gli importi dovuti sono maggiorati di interessi di mora al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle proprie operazioni principali di rifinanziamento il primo giorno del mese in cui scade il termine fissato dalla Commissione, maggiorato di un punto e mezzo, salvo che non siano già dovuti interessi in virtù di un'altra norma del presente contratto. Gli interessi decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine fino alla data di ricevimento dei fondi da rimborsare. Le spese bancarie derivanti dal rimborso delle somme dovute alla Comunità sono interamente a carico del contraente. L'ordine di riscossione concernente i versamenti effettuati dalla Commissione e comunicato al contraente tenuto a restituire un importo costituisce titolo esecutivo a norma dell’articolo 256 del trattato che istituisce la Comunità europea. La Commissione può decidere di procedere al rimborso delle somme dovute alla Comunità mediante compensazione con somme dovute a qualsiasi titolo al contraente. 5. Dopo la scadenza del contratto o in seguito alla sua risoluzione, la Commissione può ingiungere o ingiunge, secondo il caso, al contraente, qualora siano constatate frodi o gravi irregolarità finanziarie in sede di controllo contabile, come disposto dall’articolo 15 del presente allegato, il rimborso dell'intero contributo finanziario comunitario che gli è stato versato. Su tale importo sono dovuti interessi al tasso, maggiorato di due punti, applicato dalla Banca centrale europea alle proprie operazioni principali di rifinanziamento il primo giorno del mese in cui il contraente ha ricevuto i fondi. Gli interessi decorrono dalla data di ricevimento dei fondi fino alla data di rimborso degli stessi. Articolo 4 1. Presentazione degli elementi da fornire del progetto Per quanto riguarda le relazioni, a) sono sottoposte all'approvazione della Commissione le seguenti relazioni: (i) relazioni relative alle manifestazioni, in cui sono contenute informazioni relative ad ogni manifestazione realizzata, (ii) eventuali pubblicazioni, come indicato nell’allegato I del presente contratto, (iii) una relazione finale che riguardi tutti i lavori, gli obiettivi, i risultati e le conclusioni e contenga un riassunto di tutti questi elementi; 14 b) la configurazione delle relazioni deve essere conforme alle regole comunicate dalla Commissione; la qualità delle relazioni destinate alla pubblicazione deve consentirne una riproduzione diretta. 2. Per quanto riguarda le note spese e le dichiarazioni sulle quote di iscrizione, a) sono sottoposte all'approvazione della Commissione i seguenti documenti: i) note spese relative alle manifestazioni, da allegare alla relazione relativa ad ognuna delle manifestazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i) del presente articolo, ii) le copie del formulario che figura nella parte E-3 del presente allegato, inserite in ogni relazione relativa ad una determinata manifestazione e firmate in originale dai ricercatori le cui quote di iscrizione sono poste a carico della Comunità, iii) una nota spese finale, se del caso, da allegare alla relazione finale di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii) del presente articolo; l’eventuale nota spese finale si riferisce al periodo indicato nel paragrafo 3, secondo comma, del presente articolo; b) le note spese sono espresse in euro e nella divisa utilizzata nella contabilità del contraente; i tassi di conversione e di cambio dell’euro ai fini della compilazione delle note spese e dei relativi versamenti sono quelli pubblicati dalla Commissione per l’esecuzione del bilancio e in vigore il primo giorno lavorativo del mese successivo alla fine del periodo cui si riferisce la nota spese considerata; non si tiene conto dei profitti o delle perdite sul cambio intervenuti tra la compilazione della nota spese e il ricevimento del versamento corrispondente; c) la configurazione delle relazioni deve essere conforme alle regole comunicate dalla Commissione. 3. Ogni relazione relativa ad una determinata manifestazione, le note spese corrispondenti e le dichiarazioni sulle quote di iscrizione, nonché ogni pubblicazione prevista nell'allegato I, sono presentate dal contraente entro tre mesi dalla fine della manifestazione stessa. La relazione finale e l’eventuale nota spese finale relative al periodo successivo all’ultima manifestazione (in seguito denominato “periodo finale”) sono presentate alla Commissione entro tre mesi dalla fine del progetto. Gli elementi da fornire del progetto si intendono approvati se la Commissione non formula osservazioni entro due mesi dal ricevimento degli stessi. 4. In caso di omessa presentazione, entro i termini previsti dal paragrafo 3 del presente articolo o dall'allegato I, a seconda del caso, di una nota spese o di una relazione relativa ad una manifestazione o di un altro elemento da fornire del 15 progetto, la Commissione si riserva il diritto di trattenere una parte e, in casi eccezionali, il totale del versamento del contributo finanziario della Comunità fino allo scadere del periodo cui si riferisce la nota spese successiva, La Commissione può decidere di non procedere al versamento corrispondente ai costi sostenuti durante l'ultimo periodo, in caso di omessa presentazione entro i termini previsti dal paragrafo 3 del presente articolo: - delle eventuali note spese relative all'ultimo periodo, - della relazione(i) finale(i) e delle eventuali pubblicazioni previste nell’allegato I al presente contratto, nonché degli altri elementi da fornire del progetto, purché ne dia preavviso scritto di un mese comunicando di non aver ricevuto detto documento. 5. Nel caso di progetti che prevedono un’unica manifestazione, non sono richieste né la relazione relativa alla manifestazione né la relativa nota spese, se la relazione finale e la relativa nota spese finale sono presentate dal contraente entro tre mesi dalla fine della manifestazione stessa. Articolo 5 - Subcontratti 1. Il contraente può concludere subcontratti, se ciò è necessario al fine di eseguire i lavori che gli sono affidati. A meno che l'allegato I del presente contratto non contenga dati sufficientemente dettagliati, è necessaria l’autorizzazione scritta preliminare della Commissione: a) quando la somma del valore dei subcontratti del contraente è superiore al 20% dei suoi costi ammissibili stimati. b) quando il subcontraente è stabilito in un paese terzo. L’autorizzazione della Commissione si intende accordata in mancanza di osservazioni entro due mesi dalla data di ricevimento della domanda inoltrata dal contraente. 2. Il contraente provvede ad includere nei subcontratti l’obbligazione per i subcontraenti: - di presentare le fatture recanti un riferimento al progetto e contenenti informazioni dettagliate sulla prestazione o sulla fornitura interessata, - di sottoporsi ai controlli previsti dagli articoli 15 e 16 del presente allegato. Articolo 6 - Responsabilità 16 1. Le responsabilità reciproche delle parti contraenti per danni, perdite o pregiudizi di qualsiasi natura subiti nell’esecuzione del presente contratto sono regolate dalla legge designata all’articolo 5, paragrafo 1 del presente contratto. 2. Il contraente adotta le misure necessarie e ragionevoli al fine di garantire l’esecuzione dei lavori. Le misure da prendere in caso di forza maggiore sono concordate tra le parti contraenti. Le parti contraenti convengono espressamente che qualsiasi difetto di prodotti o servizi utilizzati ai fini dell'esecuzione del presente contratto e che incida sulla medesima, ivi comprese le anomalie del funzionamento o del rendimento di detti prodotti e servizi dovute o connesse al passaggio all'anno 2000, non costituiscono casi di forza maggiore. 3. La Comunità non è responsabile di atti o omissioni imputabili al contraente nell'esecuzione del presente contratto. Essa non risponde di alcun difetto dei prodotti o servizi eventualmente ideati sulla base delle conoscenze generate dal progetto, e in particolare di anomalie di funzionamento o di rendimento di tali prodotti o servizi dovute o connesse al passaggio all'anno 2000. 4. Il contraente manleva integralmente la Comunità e si impegna a tenerla indenne da qualunque azione, reclamo o procedimento di terzi nei suoi confronti a seguito di danni causati da atti o omissioni imputabili al contraente nell'esecuzione del presente contratto ovvero dai prodotti o servizi eventualmente ideati sulla base delle conoscenze generate dal progetto, nella misura in cui il contraente ha concorso alla perdita o al danno di cui trattasi o ne è considerato responsabile. In caso di azione di terzi contro la Comunità in relazione all’esecuzione del presente contratto, il contraente, che potrebbe essere chiamato a risponderne, è tenuto ad assistere la Comunità. 5. In caso di azione di terzi contro il contraente in relazione all’esecuzione del presente contratto, la Commissione, salvo il disposto del paragrafo 1 del presente articolo, può prestare assistenza al contraente che ne faccia richiesta scritta. I costi sostenuti dalla Commissione a tal fine sono a carico del contraente. Articolo 7 - Risoluzione del contratto 1. La Commissione può risolvere il contratto, a) per motivi tecnici o economici rilevanti che incidano sul progetto in maniera sostanziale (compresa l'ipotesi in cui sia impossibile riprendere l'esecuzione del contratto in seguito alla sua sospensione per cause di forza maggiore); b) a causa di una notevole riduzione del potenziale di valorizzazione dei risultati del progetto. 17 La Commissione fissa nella sua lettera raccomandata con ricevuta di ritorno il termine di preavviso, che non può essere superiore a un mese dalla data di ricevimento della lettera stessa. 2. La Commissione non può opporsi alla risoluzione del contratto richiesta per iscritto dal contraente per i motivi indicati al paragrafo 1 del presente articolo. La risoluzione del contratto ha effetto: - alla data della lettera di accettazione della Commissione, inviata per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, - entro un mese dal ricevimento della comunicazione dell’interessato senza che la Commissione abbia formulato osservazioni scritte. 3. La Commissione può risolvere immediatamente il presente contratto a decorrere dalla data di ricevimento della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno: a) quando il contraente non ha completamente adempiuto alle proprie obbligazioni, dopo che è stato diffidato per iscritto dalla Commissione ad adempiervi entro il termine massimo di un mese, b) quando un cambiamento di controllo inerente il contraente possa incidere in maniera sostanziale sul progetto o sugli interessi della Comunità, c) in caso di fallimento, di liquidazione, di cessazione dell'attività, di amministrazione controllata o giudiziaria, di concordato preventivo, di sospensione dell'attività del contraente o di altre procedure analoghe previste da leggi e regolamenti nazionali ed aventi le stesse finalità, d) in caso di grave irregolarità finanziaria. 4. La Commissione risolve immediatamente il presente contratto a decorrere dalla data di ricevimento della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno: a) quando vengono meno le condizioni di partecipazione al progetto di cui agli articoli da 3 a 12 della decisione, a meno che non ritenga che il progetto sia indispensabile per l'esecuzione del programma specifico; b) quando un contraente si sia reso responsabile di dichiarazioni false a lui imputabili o di deliberate omissioni al fine di ottenere il contributo finanziario della Comunità o di fruire di altri vantaggi previsti dal contratto. 5. Il contraente prende le misure opportune per annullare o ridurre gli impegni assunti non appena ricevuta la lettera della Commissione contenente la comunicazione della risoluzione del contratto. In caso di risoluzione del contratto a norma del paragrafo 1 o del paragrafo 2 del presente articolo, il contributo finanziario della Comunità riguarda solo i costi ammissibili che si riferiscono agli elementi da fornire del progetto accettati dalla 18 Commissione e i costi ammissibili successivamente dichiarati in buona fede prima della data indicata al primo comma del presente paragrafo. In caso di risoluzione del contratto (a) a norma del paragrafo 2 e del paragrafo 3, lettera b) o d) del presente articolo, la Commissione può esigere il rimborso totale o parziale del contributo finanziario della Comunità, tenuto conto della natura e dei risultati dei lavori intrapresi nonché della loro utilità per la Comunità nell'ambito del programma specifico; (b)a norma del paragrafo 3, lettera c) o del paragrafo 4, lettera a) del presente articolo, sono rimborsabili solo i costi ammissibili che si riferiscono agli elementi da fornire del progetto approvati dalla Commissione, dichiarati anteriormente alla data del fatto che ha determinato la risoluzione del contratto, nonché i costi ammissibili successivamente dichiarati in buona fede prima della data indicata al primo comma del presente paragrafo; (c) in caso di risoluzione del contratto a norma del paragrafo 3, lettera a) o e) o del paragrafo 4, lettera b) del presente articolo, la Commissione può esigere il rimborso totale o parziale del contributo finanziario della Comunità; su tale importo sono dovuti interessi al tasso, maggiorato di due punti, applicato dalla Banca centrale europea alle proprie operazioni principali di rifinanziamento il primo giorno del mese in cui il contraente ha ricevuto i fondi; gli interessi decorrono dalla data di ricevimento dei fondi fino alla data di rimborso degli stessi. 6. Nonostante la risoluzione del contratto, le disposizioni seguenti si applicano anche dopo tale data, nei limiti eventualmente ivi indicati: - gli articoli 5, 6 e 8 del presente contratto, - l’articolo 3, paragrafi 4 e 5; l’articolo 6; gli articoli da 9 a 11; gli articoli 14 e 15 del presente allegato, Il contraente presenta gli elementi da fornire del progetto relativi ai lavori effettuati prima della data di risoluzione del contratto. PARTE B: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE, PUBBLICITÀ E RISERVATEZZA Articolo 8 - Proprietà delle conoscenze Qualora ne venga richiesto, ogni contraente concede alla Commissione il diritto irrevocabile, a titolo gratuito, di tradurre, riprodurre, utilizzare, pubblicare e distribuire qualunque documento elaborato, su qualunque supporto, nell’ambito del progetto. 19 Articolo 9 - Divulgazione delle conoscenze La Commissione assicura che le conoscenze generate dal progetto, adatte alla divulgazione, siano divulgate dal contraente con ogni mezzo idoneo. Se del caso, la Commissione assicura essa stessa la divulgazione di tali conoscenze. Il contraente concorda con la Commissione i termini per la divulgazione delle conoscenze entro un periodo di tempo ragionevole, rispettando l’esigenza di salvaguardare i diritti di proprietà intellettuale ed industriale e la riservatezza, nonché tenendo conto dei vantaggi derivanti dalla pronta divulgazione e dei legittimi interessi del contraente. Articolo 10 - Pubblicità 1. La Commissione può pubblicare, con qualsiasi mezzo adeguato e per tutto il tempo necessario, informazioni generali riguardanti, tra l'altro, gli obiettivi, il costo totale stimato, la durata e lo stato di avanzamento del progetto, il contributo finanziario della Comunità e le conoscenze, così come descritte nella relazione finale. Anche la denominazione legale del contraente e i nomi degli organizzatori locali che eseguono i lavori sono pubblicati, salva la previa e tempestiva opposizione degli interessati motivata da legittimi interessi imprescindibili. Se le iniziative di cui al primo comma del presente paragrafo presuppongono l'accesso della Commissione o di suoi rappresentanti autorizzati ai locali del contraente, quest’ultimo può rifiutare tale accesso in considerazione di legittimi interessi. 2. La comunicazione o pubblicazione, sotto qualsiasi forma e su qualunque supporto (inclusa Internet), riguardante lo stato di avanzamento del progetto o le conoscenze: – deve riportare la seguente dicitura “Con il sostegno della Commissione europea, DG Ricerca, Programma potenziale umano, Conferenze scientifiche di alto livello” ed il numero del contratto; e – precisa, quando è effettuata dal contraente, che l'autore è il solo responsabile della comunicazione o pubblicazione, che essa non rappresenta l'opinione della Comunità e che la Comunità non è responsabile dell'uso che potrà essere fatto dei dati contenuti nella comunicazione o pubblicazione. Se il contributo CE è pari o superiore ad un terzo del costo totale della manifestazione, in titolo della manifestazione dovrà, a seconda del tipo, contenere una delle seguenti formule: EuroConference, Euro Summer School, EuroLabCourse, EuroWorkshop, PhD EuroConference, Eurotron Conference. Nessuna particolare formula va indicata nel caso di Large Conferences. Subito 20 dopo il titolo della manifestazione dovrà inoltre figurare la seguente menzione “Con il sostegno della Commissione europea, DG Ricerca, Programma potenziale umano, Conferenze scientifiche di alto livello” ed il numero del contratto. Se il contributo CE è invece inferiore ad un terzo del costo totale della manifestazione, è sufficiente menzionare il sostegno della Commissione europea inserendo subito dopo il titolo della manifestazione la seguente dicitura “Con il sostegno della Commissione europea, DG Ricerca, Programma potenziale umano, Conferenze scientifiche di alto livello” ed il numero del contratto. L'eventuale utilizzazione dell'emblema europeo deve avvenire nel rispetto delle regole applicate dalla Commissione, in particolare di quelle grafiche. Articolo 11 - Riservatezza 1. Salvi il disposto degli articoli 9 e 10 del presente allegato e gli altri obblighi derivanti dal presente contratto, la Commissione ed il contraente salvaguardano la natura riservata di dati, conoscenze, documenti e delle conoscenze tecniche preesistenti comunicati in via riservata o la cui divulgazione potrebbe recare pregiudizio ad uno di loro. Tale obbligo cessa: 2. – quando il contenuto di tali dati, conoscenze, documenti e delle conoscenze tecniche preesistenti diviene accessibile al pubblico in conseguenza di lavori o iniziative legali estranee al presente contratto e che non si fondano su attività rientranti nel medesimo, – in seguito alla comunicazione di tali dati, conoscenze, documenti e conoscenze tecniche preesistenti senza vincoli di riservatezza o alla successiva rinuncia alla riservatezza da parte di chi li ha comunicati. Nei casi in cui il presente contratto prevede che siano comunicati dati o conoscenze, ovvero le conoscenze tecniche preesistenti o i documenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione ed i contraenti principali si assicurano preliminarmente che il ricevente ne salvaguardi la riservatezza e li utilizzi unicamente per gli scopi per i quali sono stati comunicati. PARTE C : RIMBORSO DEI COSTI Articolo 12 - Costi ammissibili 1. I costi ammissibili sono i costi definiti dall’articolo 13 del presente allegato. Essi devono rispondere alle seguenti condizioni: - essere necessari per il progetto, - essere stati sostenuti in pendenza della durata del progetto, 21 - essere calcolati in base al criterio contabile del costo storico e alle regole interne in vigore presso il contraente, sempreché queste siano ritenute accettabili dalla Commissione, - essere registrati nella contabilità entro la data di scadenza del contratto o nei documenti fiscali, e - escludere qualsiasi margine di profitto. Salvo il disposto del primo comma, - i costi di elaborazione della relazione finale sono ammissibili sempreché siano sostenuti dal contraente entro e non oltre tre mesi dalla fine della durata del progetto. 2. A titolo non tassativo, i costi non ammissibili sono i seguenti: - qualsiasi utile sul capitale impiegato; gli accantonamenti per eventuali perdite o oneri futuri, gli interessi debitori, gli accantonamenti per crediti contestati, le risorse messe a disposizione a titolo gratuito dal contraente, il valore dei conferimenti in natura, le spese inutili o avventate, costi di commercializzazione, vendita e distribuzione di prodotti e servizi, le imposte indirette, inclusa l'IVA, le spese di rappresentanza, ad eccezione di quelle riconosciute dalla Commissione come pienamente ed assolutamente necessarie per la corretta esecuzione del contratto. 3. Qualsiasi costo sostenuto dal contraente deve essere imputato ad una delle categorie di costi ammissibili indicate all’articolo 13 del presente allegato. 4. Costi ammissibili per ogni manifestazione Il contributo comunitario riguarda: A) fino al 100% dei costi legati alla partecipazione di giovani ricercatori, cittadini di uno Stato membro o di uno stato associato, che svolgono la propria attività in uno Stato membro o in uno stato associato al momento della manifestazione (viaggio, soggiorno e quote d’iscrizione); B) fino al 100% dei costi legati alla partecipazione di ricercatori, cittadini di uno Stato membro o di uno stato associato, che svolgono la propria attività al di fuori di uno Stato membro o di uno Stato associato al momento della manifestazione (viaggio, soggiorno e quote d’iscrizione); C) fino al 50% dei costi legati alla partecipazione di ospiti e oratori invitati e di organizzatori scientifici, compresi i membri del comitato scientifico della conferenza, a prescindere dalla loro nazionalità (viaggio e soggiorno); D) la partecipazione alle spese legate all’organizzazione del progetto; tale contributo è proporzionale alla quota di partecipanti alla manifestazione che 22 beneficiano del sostegno comunitario rispetto al numero totale di partecipanti: se, ad esempio, al 40% dei partecipanti è stato accordato il contributo comunitario potrà essere imputato alla Comunità il 40% dei costi della categoria di cui alla lettera D. A titolo di spese di soggiorno, nelle categorie A, B, e C sono considerate ammissibili solo le spese relative a pasti e pernottamenti (in hotel di categoria non superiore alle tre stelle). A titolo di spese di viaggio, nelle categorie A, B, e C è considerato ammissibile e verrà pertanto riconosciuto come tale solo il minore fra i seguenti importi, purché debitamente giustificato: a) l'importo minore fra: volo in classe economica, biglietto ferroviario di seconda classe e biglietto dell'autobus dal posto di lavoro del ricercatore al luogo della manifestazione; oppure b) le spese di viaggio effettivamente sostenute. I costi legati all'impiego di auto propria saranno rimborsati sulla base della tariffa ferroviaria più conveniente relativa al percorso compiuto nella spettante classe, secondo il percorso più breve ed escluso qualsiasi supplemento. Non sono ammissibili le spese di taxi, quelle per gli spostamenti locali nel luogo della manifestazione, né qualsiasi altro costo non previsto dal presente articolo. A titolo di quote di iscrizione, nelle categorie A, B, e C sono considerate ammissibili solo le quote ufficialmente pubblicate, che non devono risultare maggiori di quelle pagate dagli altri partecipanti né sproporzionate rispetto a quelle di analoghe manifestazioni internazionali. Se la quota di iscrizione comprende spese imputabili alla categoria D o alla voce "spese di soggiorno" (nelle categorie A, B e C), tali spese non possono essere imputate una seconda volta in queste ultime categorie. Al momento di presentare la nota spese di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del presente allegato, il contraente deve presentare alla Commissione, per ogni ricercatore i cui costi di partecipazione sono sostenuti dalla Comunità, una copia del formulario fornito nella parte E-3 del presente allegato debitamente compilato e sottoscritto. Alla categoria D possono essere imputati l'affitto della struttura in cui si tiene la manifestazione, le spese di pubblicazione, quelle dei materiali didattici, nonché quelle di segreteria della manifestazione. Non sono invece considerati ammissibili i costi sostenuti per l'acquisto di beni durevoli. 5. Spostamenti delle spese preventive 23 La prevista ripartizione dei costi ammissibili per ogni categoria di costo, come indicata nelle tabelle F1 ed F2 dell’allegato I, ha carattere meramente indicativo. Il contraente informa la Commissione degli spostamenti delle spese preventive tra diverse categorie di costo, quando presenta le relazioni relative alle diverse manifestazioni e la relazione finale. Qualsiasi spostamento è soggetto ad autorizzazione preventiva della Commissione se riguarda un importo superiore al 20% dei costi imputati ad una determinata categoria. La prevista ripartizione dei costi ammissibili per ogni manifestazione, come indicata nelle tabelle F1 ed F2 dell’allegato I, ha carattere meramente indicativo. Il contraente informa la Commissione degli spostamenti delle spese preventive relative alle manifestazioni, quando presenta le relazioni relative alle diverse manifestazioni e la relazione finale; Qualsiasi spostamento è soggetto ad autorizzazione preventiva della Commissione se riguarda un importo superiore al 20% dei costi relativi ad una determinata manifestazione. Gli spostamenti delle spese preventive indicati nel presente paragrafo non devono influire sui costi ammissibili totali del progetto, come definiti nell’articolo 3 del presente contratto, e devono rispettare le disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo. Articolo 13 - Costi diretti 1. Personale Per quanto riguarda le spese per il personale, a) si può imputare al contratto unicamente il costo delle ore di lavoro effettivamente dedicate al progetto dalle persone che eseguono direttamente i lavori in tale contesto. Tali persone: - devono lavorare direttamente presso il contraente secondo la sua legge nazionale, - devono essere sottoposte alla sua supervisione tecnica esclusiva, e - devono essere retribuite secondo le pratiche abituali del contraente, purché queste siano ritenute accettabili dalla Commissione. Tutte le ore di lavoro imputate al contratto devono essere registrate in pendenza della durata del progetto ed essere convalidate almeno una volta al mese dalla persona incaricata dei lavori o dal responsabile finanziario del contraente, debitamente autorizzato; b) Le spese per il personale sono costituite: 24 - dai costi effettivi (retribuzioni lorde e relativi oneri), - dai costi salariali medi, purché siano determinati secondo la prassi abituale del contraente interessato e non si discostino in misura significativa dai costi effettivi e purché tali pratiche siano considerate accettabili dalla Commissione. 2. Subcontratto Ad eccezione dei costi imputati al contratto a norma del paragrafo 1 del presente articolo, i costi effettivi di subcontratto possono essere imputati al contratto quando: 3. - essi sono stati sostenuti conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 del presente allegato, - i subcontratti sono assegnati e conclusi secondo le procedure abituali dei contraenti, - sono stati conformi ai prezzi di mercato, - le copie delle relative fatture sono allegate alle note spese corrispondenti. Materiale di consumo Possono essere imputati al contratto i costi effettivi del materiale di consumo, incluse in particolare le licenze per uso di software, specificamente acquistato ai fini del progetto e che sia stato congruamente utilizzato. Tali costi comprendono di norma quelli relativi agli aspetti organizzativi di un determinato progetto, come indicato nella categoria di costo di cui all’articolo 12, paragrafo 4, lettera D, del presente allegato. 4. Altri costi specifici Gli altri costi specifici effettivi sono quelli che non rientrano in nessuna delle categorie di costi ammissibili indicate ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo. Tali costi sono ammissibili solo quando siano oggetto di un'autorizzazione preventiva scritta della Commissione, a meno che essi non siano previsti dall'allegato I del presente contratto. L’autorizzazione della Commissione si intende accordata in mancanza di osservazioni entro due mesi dal ricevimento della domanda inoltrata dal contraente. Articolo 14 - Giustificazione dei costi I costi ammissibili sono rimborsati solo se sono giustificati dal contraente. A tal fine, il contraente tiene, in modo regolare e secondo le normali convenzioni contabili dello Stato in cui è stabilito, la contabilità del progetto e la documentazione 25 idonea a comprovare ed attestare in particolare i costi e le ore dichiarate nelle note spese. La documentazione deve essere precisa, completa e comprovante. PARTE D : CONTROLLI Articolo 15 - Controlli contabili 1. La Commissione, anche tramite suoi rappresentanti autorizzati, può iniziare un controllo contabile in qualsiasi momento in vigenza del contratto ed entro i cinque anni successivi alla data di ciascun versamento del contributo comunitario, così come definito dall'articolo 3, paragrafo 1, primo comma del presente allegato. Il procedimento di controllo contabile si intende avviato nella data di ricevimento della relativa lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata dalla Commissione. Esso si svolge nel rispetto della riservatezza. 2. La Commissione, anche tramite suoi rappresentanti autorizzati, può, in qualsiasi momento ragionevolmente scelto, conferire con il personale del contraente e accedere alla documentazione menzionata all'articolo 14 del presente allegato, agli archivi informatici e alle apparecchiature da essa ritenute pertinenti. A tal fine può chiedere che le siano forniti, nella forma adeguata, i dati necessari per poter verificare fra l'altro l'ammissibilità dei costi. La Commissione prende i provvedimenti adeguati per assicurare che i propri rappresentati autorizzati rispettino la riservatezza dei dati a cui hanno accesso o che sono stati loro forniti. 3. Sulla base delle risultanze dei controlli contabili, viene redatta una relazione provvisoria che viene comunicata dalla Commissione al contraente. Il contraente può formulare osservazioni entro un mese dalla data di ricevimento della relazione. La relazione finale è inviata al contraente. Questi può comunicare le sue osservazioni alla Commissione entro un mese dal ricevimento della relazione. La Commissione può decidere di non tenere conto delle osservazioni comunicate oltre tale termine. In base alle conclusioni del controllo contabile, la Commissione prende i provvedimenti che reputa necessari, inclusa l'eventuale emissione di un ordine di recupero di tutti i versamenti effettuati o di una parte di essi. 4. La Corte dei conti può verificare, seguendo le proprie procedure, l'impiego del contributo finanziario della Comunità nell'ambito del presente contratto. 26 Articolo 16 - Controllo tecnico del progetto 1. La Commissione, anche tramite suoi rappresentanti autorizzati, può avviare un controllo tecnico fino alla scadenza del contratto per verificare se il progetto viene eseguito o è stato eseguito secondo le condizioni dichiarate dal contraente. Il procedimento di controllo tecnico si intende avviato nella data di ricevimento della relativa lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata dalla Commissione. Esso si svolge nel rispetto della riservatezza. 2. La Commissione, anche tramite suoi rappresentanti autorizzati, può accedere ai luoghi e ai locali in cui sono svolti i lavori, a tutta la documentazione concernente detti lavori e chiedere la consegna di documenti secondo le disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 2, del presente allegato. Prima dell'esecuzione del controllo tecnico, la Commissione comunica ai contraenti i nominativi dei rappresentanti autorizzati di cui è previsto l'intervento. Essa valuta le conseguenze di qualsiasi obiezione del contraente fondata su legittimi interessi. 3. Il contraente fornisce alla Commissione o ai suoi rappresentanti autorizzati un'adeguata assistenza. 4. Una relazione sul controllo tecnico del progetto è inviata al contraente. Questi può comunicare le sue osservazioni alla Commissione entro un mese dal ricevimento della relazione. La Commissione può decidere di non tenere conto delle osservazioni comunicate oltre tale termine. 27 PARTE E-1 CONFERENZE SCIENTIFICHE DI ALTO LIVELLO NOTA SPESE RELATIVA AD UNA MANIFESTAZIONE COMMISSIONE EUROPEA DG RICERCA – AFFARI SCIENTIFICI, RICERCA E SVILUPPO PROGRAMMA POTENZIALE UMANO Titolo abbreviato della proposta Titolo abbreviato della 1 manifestazione Durata della 1 manifestazione ERBHPCFCT – Contratto n. Manifestaz. n. Inizio 1 manifestaz. Luogo 1 manifestaz. Codice 1,5 paese Costi delle categorie A, B e C6 Categ. costo. Nome del ricercatore Nazio3 nalità 5 Luogo di lavoro 2 Età Sesso [M/F] ,5 Viaggio e soggiorn 6 o Quota pa6,7 rtecip. [EUR] Totale [EUR] 4 Subtotali Totali 1) 2) 3) 4) 5) 6) Da completare solo sulla prima pagina della nota spese. Per i giovani ricercatori (Cat. costo A) di età superiore ai 35 anni, indicare il tipo di proroga nella colonna "Età" : M = Servizio di leva obbligatorio/servizio civile, C = Cura figli a carico. Ad esempio: 37.5M per un periodo supplementare di 18 mesi giustificato dallo svolgimento del servizio di leva. Criterio della residenza per i cittadini di paesi terzi (cioè cittadini di paesi che non sono né Stati membri né Stati associati). Se vengono compilate più pagine del formulario E-1, le caselle “Subtotali” vanno compilate su ogni pagina e la casella “Totali” solo sull’ultima pagina. Inserire il nome della città ed il codice paese utilizzato ufficialmente dalla Commissione (cfr. la guida del proponente). Per le categorie di costo A e B: fino al 100% delle spese di viaggio e soggiorno e delle (eventuali) quote d’iscrizione. 28 7) Per la categoria di costo C: solo fino al 50% elle spese di viaggio e soggiorno; nessun contributo per le quote d’iscrizione. Altri costi specifici. PARTE E-2 CONFERENZE SCIENTIFICHE DI ALTO LIVELLO 2 NOTA SPESE RELATIVA AD UNA MANIFESTAZIONE COMMISSIONE EUROPEA DG RICERCA – AFFARI SCIENTIFICI, RICERCA E SVILUPPO PROGRAMMA POTENZIALE UMANO Contratto n. Titolo abbreviato della proposta Titolo abbreviato della 1 manifestazione Durata della 1 manifestazione ERBHPCFCT – Manifestaz. n. 2 Inizio 1 manifestaz. Luogo 1 manifestaz. Codice 1,5 paese Bilancio totale della 4 manifestazione N. totale 4 partecipanti Costi relativi alla categoria D (costi diretti) Personale [EUR] Mat. di consumo [EUR] Affitto sala/attrezzature. Pubblicazioni Subcontratti [EUR] Altri costi specifici [EUR] Totale [EUR] Materiale didattico Segreteria manifestazione Totali Sintesi del contributo CE3 Categoria A Viaggio e soggiorno Altri costi specifici: quote iscriz. Categoria B Viaggio e soggiorno Altri costi specifici: Categoria C Categoria D Viaggio e soggiorno Organizzazio ne 6 Totale A+B+C+D In percentual e sul 4 totale [%] quote iscriz. Costi [EUR] Numero di partecipa nti Dichiarazione I sottoscritti dichiarano che: - i costi indicati sono relativi alle risorse impiegate, necessarie per lo svolgimento dei compiti previsti dal contratto; - tali costo sono stati effettivamente sostenuti e rientrano fra i costi ammissibili ai sensi del contratto; - sono state ottenute tutte le necessarie autorizzazioni da parte della Commissione; - tutti i documenti giustificativi delle spese sostenute sono disponibili per un’eventuale verifica contabile. I sottoscritti dichiarano inoltre che tutte le variazioni, apportate per qualsiasi ragione rispetto alle precedenti note spese, sono state inserite nella presente nota. Nome del coordinatore Nome del responsabile finanziario 29 Data e firma 1) 2) 3) 4) 5) 6) Data e firma Da completare solo sulla prima pagina della nota spese. In caso di nota spese finale, non legata ad una specifica manifestazione, inserire F nel campo "Manifestazione n.". Solo per contratti relativi a conferenze scientifiche di alto livello. Totali dei finanziamenti da fonti CE e non CE. Inserire il codice paese utilizzato ufficialmente dalla Commissione (cfr. la guida del proponente). Nella casella "Numero di partecipanti" inserire solo il totale delle categorie A, B e C. 30 PARTE E-3 COMMISSIONE EUROPEA DG RICERCA – AFFARI SCIENTIFICI, CONFERENZE SCIENTIFICHE DI ALTO LIVELLO 2 NOTA SPESE RELATIVA AD UNA MANIFESTAZIONE RICERCA E SVILUPPO PROGRAMMA POTENZIALE UMANO Contratto n. Manifestaz. n. Inizio manifestaz. ERBHPCFCT – Titolo abbreviato della proposta Titolo abbreviato della manifestazione Durata della manifestazione Luogo manifestaz. Codice paese 1 Costi relativi alle categorie A e B DICHIARAZIONE DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE Il/la sottoscritto/a, ………………………………………………………………… (nome e cognome), …………………………… (data di nascita), ………………………………… (nazionalità) dichiara con la presente di aver partecipato alla manifestazione sopraindicata; dichiara inoltre di non aver dovuto pagare agli organizzatori NESSUNA quota di iscrizione. Data: Firma: ……………… ……………………………. 1) Inserire il codice paese utilizzato ufficialmente dalla Commissione (cfr. la guida del proponente). 31