apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
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N. R.G. 10449/2016 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “B” Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 10449/2016 promosso da: FALL.TO NORD UTENSIL SRL (C.F. 02795650122) con il patrocinio dell’avv. difensore avv. BONOMI LUIGI PARTE RICORRENTE Contro VINCENZO SCIALDONE e ELENA IMMOBILIARE SRL, entrambi con il patrocinio dell’avv. MAINETTI MARCO e dell’avv. elettivamente domiciliato in PIAZZA MONTE GRAPPA, 12 21100 VARESE presso il difensore avv. MAINETTI MARCO PAOLA SCIALDONE con il patrocinio dell’avv. ALGERI LUCA ABRAHAM e dell’avv. OLIVIERI DORIANO (LVRDRN58E27D946T) GALLERIA DEL CORSO, 4 20121 MILANO; elettivamente domiciliato in VIA F. SFORZA 43 20100 MILANO presso il difensore avv. ALGERI LUCA ABRAHAM MAURO SCIALDONE PARTE RESISTENTE Il Giudice, a scioglimento della riserva, ha pronunciato la seguente ORDINANZA Il Fallimento della società NORD UTENSIL SRL in liquidazione ha chiesto il sequestro conservativo, sino alla concorrenza dell’importo di Euro 2.500.000,00 nei confronti di: VINCENZO SCIALDONE socio al 5% della società NORD UTENSIL s.r.l., nella sua qualità di: Liquidatore, al momento della dichiarazione di fallimento (4 novembre 2014) Presidente CdA dal °1 aprile 2011 al 12 dicembre 2012 e Amministratore unico dal 13 dicembre 2012 sino al 15 maggio 2014 data in cui la società è stata posta in liquidazione; Pagina 1 http://bit.ly/2fLWauj Firmato Da: RICCI MARIA ANTONIETT Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: cbeea - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 BONOMI LUIGI elettivamente domiciliato in VIA ORRIGONI, 6 21100 VARESE presso il nonché amministratore unico e socio al 50% di ELENA IMMOBILIARE SRL, anch’essa destinataria della domanda cautelare, quale socia al 95% della NORD UTENSIL s.r.l., nonché nei confronti di: PAOLA SCIALDONE quale amministratrice di NORD UTENSIL dal 1 giugno 2012 al 12 dicembre 2012 e socia al 16,67% di ELENA IMMOBILIARE s.r.l. MAURO SCIALDONE quale componente del CdA di NORD UTENSIL s.r.l. dal 1 aprile 2011 al 12 dicembre 2012. Il Fallimento precisa in ricorso che “intende proporre azione di responsabilità nei risarcimento danni nei confronti di Elena Immobiliare s.r.l., società esercente attività di direzione e coordinamento sulla fallita” e ciò sull’assunto che gli amministratori, fin dal 2008 quando già era interamente perso il capitale sociale, avrebbero “scaricato” i debiti di NORD UTENSIL sulla massa dei creditori cercando di “salvare” se stessi e le proprie società, effettuando pagamenti preferenziali a favore di banche alle quali VINCENZO SCIALDONE ed il fratello Mauro avevano rilasciato fidejussioni, effettuando rimborsi di finanziamentisoci provenienti dalle società sempre ad essi riconducibili e contestualmente omettendo di provvedere al pagamento di debiti tributari e previdenziali. In sintesi la procedura addebita agli amministratori di “non aver pagato debiti privilegiati per pagare debiti chirografari”. Si sono costituiti in giudizio PAOLA SCIALDONE, VINCENZO SCIALDONE e ELENA IMMOBILIARE, chiedendo il rigetto della domanda. Quanto a MAURO SCIALDONE, a seguito dell’esito negativo di una prima notifica dell’atto introduttivo, il fallimento ha ritenuto non opportuno estendere il contraddittorio nei confronti dello stesso in questa fase, riservandosi l’eventuale chiamata in giudizio nella fase di merito. Nell’ultima memoria il Fallimento ha ridotto la propria domanda di risarcimento danni, inizialmente indicati in 2.500.000,00 euro, ad euro 400.000,00, precisando che “dopo il deposito del ricorso e precisamente in data 11.5.2016 si è chiuso lo stato passivo del fallimento che evidenzia passività nettamente inferiori a quelle indicate nelle scritture contabili”. *** Pagina 2 http://bit.ly/2fLWauj Firmato Da: RICCI MARIA ANTONIETT Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: cbeea - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 confronti degli amministratori della società fallita ex art. 146 L.F., nonché azione di 1 – Perdita del patrimonio netto. Occorre preliminarmente evidenziare che le rettifiche ai bilanci proposte dal ricorrente sono oggetto di specifiche contestazioni da parte dei resistenti; con particolare riferimento alle modalità di ammortamento dell’avviamento aziendale le ragioni poste a sostegno della scelta di procedere all’ammortamento per 18 anni del valore di avviamento non appare prima facie destituita di fondamento, anche per il riferimento (non contestato) alla normativa fiscale che lo giustificherebbe. Valgono invero le seguenti considerazioni: il fallimento non ha individuato, nel proprio atto introduttivo, un concreto pregiudizio perdita del capitale sociale (collocata dal curatore alla chiusura dell’esercizio 2007); manca la prospettazione di atti gestori o nuove operazioni economiche di rischio che avrebbero determinato un aggravamento della perdita quale conseguenza della ritardata liquidazione della società; i singoli atti di mala gestio denunciati consistono prevalentemente in pagamenti di singole posizioni creditorie – delle quali non è messa in dubbio dal ricorrente l’effettiva sussistenza – che di fatto hanno determinato una progressiva riduzione dell’esposizione debitoria della società verso le banche e verso i soci (cfr. le tabelle riportate a pagina 21 e 24 del ricorso) come si evince dal raffronto fra i risultati dei bilanci dal 2007 al 2013; secondo la prospettazione del ricorrente tali pagamenti hanno finalità distrattiva - in quanto volti a favorire gli amministratori stessi e le società ad essi riconducibili – e ciò esonera da un esame più approfondito della questione contabile. 2 – Pagamenti a società riferibili alla famiglia Scialdone e a banche a cui gli amministratori avevano rilasciato garanzie. In particolare, secondo il Fallimento: nel periodo 31 dicembre 2009 – 31 dicembre 2013 gli amministratori di NORD UTENSIL rimborsavano illegittimamente un finanziamento soci per euro 81.581,13 a favore della controllante Elena Immobiliare s.r.l., società le cui quote sono interamente detenute dalla famiglia Scialdone ed amministrata sempre da VINCENZO SCIALDONE; nel periodo 31 dicembre 2010 – 31 dicembre 2013, provvedevano a un pagamento di euro 129.302,51 a favore della creditrice Costruzioni Scialdone s.r.l., società sempre riconducibile alla famiglia Scialdone; nel periodo 31 dicembre 2008 – 31 dicembre 2013 avrebbero effettuato pagamenti Pagina 3 http://bit.ly/2fLWauj Firmato Da: RICCI MARIA ANTONIETT Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: cbeea - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 arrecato al patrimonio della società a seguito della prosecuzione dell’attività sociale dopo la “preferenziali” per complessivi 800.107,00 euro a favore di banche creditrici, alle quali i membri della famiglia Scialdone avevano rilasciato fidejussioni. Quanto agli esborsi effettuati a favore di Istituti di credito e della società Costruzioni Scialdone, si tratta come detto di pagamenti di poste debitorie effettivamente esistenti e regolarmente contabilizzate nei bilanci (cfr. pag. 21-24 atto introduttivo), al più possono essere qualificati pagamenti preferenziali. Sul punto appare sufficiente richiamare i numerosi precedenti di questa sezione, secondo i quali “il danno subito dai creditori a seguito di pagamenti preferenziali fatti in violazione patrimonio della medesima sia divenuto insufficiente rispetto alla massa dei crediti (…) è danno specifico e diretto ai singoli creditori corrispondente alla minore misura in cui ciascuno potrà concorrere sull’attivo liquidato, che da luogo al diritto di risarcimento di cui all’art. 2395 c.c.” (così tra le tante Tribunale Milano 22 dicembre 2010 n. 14632, pubblicata in Le Società 2011, p. 754; Tribunale Milano Tribunale Milano 9 dicembre 2014 n. 14599; nello stesso senso Tribunale di Roma 7 ottobre 2013; tutte sentenze reperibili nel sito www.giurisprudenzadelleimprese.it); poiché il curatore ha esercitato le azioni di cui agli artt. 2393 e 2394, nonché 2476 c.c. e 146 l.f., ovvero azioni volte al risarcimento di un danno patrimoniale subito dalla società a causa del comportamento degli amministratori, ovvero di un danno che non è di per sé effetto immediato del pagamento preferenziale, si deve concludere che il curatore non è legittimato ad agire per il ristoro del danno subito direttamente ed individualmente dal singolo creditore per effetto della condotta dell’amministratore. Non può poi essere condivisa la qualificazione dei pagamenti agli istituti di credito destinatari delle fidejussioni personali dei membri della famiglia SCIALDONE come pagamenti distrattivi. Pur essendo innegabile che in caso di inadempimento delle obbligazioni societarie le banche avrebbero potuto rifarsi sui fidejussori, è evidente che comunque le stesse avrebbero dovuto preventivamente escutere il debitore principale ed insinuarsi al passivo. In secondo luogo, pur essendosi verificata una diminuzione dell’esposizione, la stessa ha mantenuto livelli consistenti, sicché la fidejussione avrebbe potuto essere comunque attivata (e verosimilmente lo è stata tenuto conto dei valori di chiusura dello stato passivo). 4 - Il canone di affitto pagato a ELENA IMMOBILIARE. Secondo il fallimento gli amministratori di NORD UTENSIL avrebbero acconsentito a che la società versasse ad Elena Immobiliare fin dal 2004 un canone annuo di locazione di euro 130.000,00 oltre IVA supervalutato rispetto ai canoni di mercato (individuati in euro 42.000 annui) e ciò al solo Pagina 4 http://bit.ly/2fLWauj Firmato Da: RICCI MARIA ANTONIETT Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: cbeea - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 della par condicio creditorum da amministratori e liquidatori di una società dopo che il fine di consentire a ELENA IMMOBILIARE, socio di maggioranza – esercente attività di direzione e controllo – di pagare le rate del leasing immobiliare relativo all’acquisto del medesimo immobile. Tale condotta – sempre secondo la prospettazione del ricorrente – avrebbe arricchito la sola controllante a discapito di Nord Utensil, che avrebbe subito un danno pari a 10 anni di canone versato in eccesso (euro 130.000,00 - 42.000,00 = 88.000,00) per un totale di Euro 880.000,00. Sul punto non possono che recepirsi le indicazioni (peraltro non contestate dal ricorrente) contenute nelle prime difese. In effetti il pagamento di un canone di poco inferiore alla metà SCIALDONE per l’affitto di una porzione dell’immobile estesa la metà rispetto a quello affittato a NORD UTENSIL, pare costituire una concreta e difficilmente contestabile argomentazione circa la congruità del canone medesimo, da ritenere compreso in valori di mercato. 6 – I rimborsi dei finanziamenti a ELENA IMMOBILIARE. Richiamato quanto detto a proposito della determinazione del canone, appare evidente che la consistenza assoluta e il rapporto fra quanto rimborsato e quanto complessivamente dovuto da NORD UTENSIL a ELENA IMMOBILIARE non consente di qualificare i pagamenti come distrattivi; i debiti sono riconosciuti come esistenti e nulla è detto in ordine al momento in cui sono sorti, per cui al più rientrano fra le condotte preferenziali di cui si è già detto. 5 – Il contratto con HM Import Export - concluso, in data 3 dicembre 2013 nell’imminenza del fallimento, con il quale – secondo il fallimento - sono state cedute merci per un prezzo di 200.000,00 euro, di cui, tuttavia, solo 50.000,00 sarebbero stati pagati pur a fronte della consegna di tutta la merce di maggiore valore, in assenza di adeguate garanzie. Non vi sono elementi sufficienti allo stato per ritenere sussistente il fumus di quanto dedotto in punto di fatto dal curatore. Se infatti è innegabile che solo una parte del corrispettivo è stato riscosso prima del fallimento, è pure innegabile che le giustificazioni, sempre in punto di fatto, fornite dai convenuti e in particolare dalla difesa SCIALDONE – ELENA IMMOBILIARE non trovano smentita o contestazione da parte del ricorrente. Né si può sostenere che rilevi l’affermazione che sia stata consegnata (all’acquirente) la merce di maggior valore; anche se provata, essa resta compatibile con la ricostruzione dei resistenti che collega la consegna della merce al previo pagamento, sicché nessun danno sarebbe derivato alla società. 7 – Mancato pagamento di debiti erariali e previdenziali con aggravamento del debito Pagina 5 http://bit.ly/2fLWauj Firmato Da: RICCI MARIA ANTONIETT Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: cbeea - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 da parte di società estranea alla fallita, alla locatrice ELENA IMMOBILIARE e alla famiglia di NORD UTENSIL per l’applicazione di sanzioni ed interessi per 193.180,00 euro. Secondo la tesi del fallimento, gli ex amministratori avrebbero “dirottato” su banche e sui soci (creditori chirografari) le risorse finanziarie necessarie per pagare debiti privilegiati erariali e previdenziali, causando in tal modo un ingente danno per sanzioni ed interessi. Anche questo addebito viene connesso dal ricorrente a quello dei pagamenti “distrattivi”, per cui è sufficiente richiamare le motivazioni sopra svolte per escludere la possibilità di individuare posizioni giuridiche tutelabili in questa sede (come detto secondo il richiamato orientamento di questo Tribunale legittimati ad agire in tal caso solo i creditori privilegiati lesi direttamente ricondurre tali condotte ad un addebito di aggravamento del dissesto, dal momento che da un lato è controversa – come detto – l’individuazione del momento preciso in cui si è verificata la perdita del capitale sociale; dall’altro la prospettazione del ricorrente risulta ab origine carente sotto tale profilo, avendo il fallimento omesso di considerare che nello stesso periodo in cui sono maturati gli interessi e sanzioni in esame è stato ridotto l’indebitamento complessivo per importi rilevanti (oltre 1.200.000,00 come si evince dai bilanci) e che anche il mancato pagamento di crediti chirografari (specificatamente quelli bancari) avrebbe prodotto un aggravio per interessi moratori e costi. 8 – Gli ulteriori addebiti, aver “regalato” ad Elena Immobiliare alcuni cespiti di proprietà di NORD UTENSIL per un valore di bilancio pari a Euro 1.861,00 euro, hanno rilevanza economica talmente esigua che anche se fondati non potrebbero sorreggere l’accoglimento del ricorso. *** La prognosi negativa in ordine alla presumibile fondatezza delle domande, per come prospettate in questa fase, esonera dall’esame del presupposto del periculum in mora. L’istanza deve quindi essere rigettata con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dai resistenti che vengono liquidati in dispositivo sulla base dell’attività difensiva effettivamente svolta e della condotta processuale di parte ricorrente che ha ridotto il petitum all’esito della prima udienza. P.Q.M. Visti gli artt. 669 septies e 671 c.p.c., rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite sostenute dai resistente che liquida in euro complessivi euro 2.500,00 per compensi oltre spese Generali, IVA e CPA a favore di Pagina 6 http://bit.ly/2fLWauj Firmato Da: RICCI MARIA ANTONIETT Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: cbeea - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 dal pagamento effettuato in dispregio della par condicio). Né, sotto altro profilo, è possibile Vincenzo SCIALDONE ed ELENA IMMOBILIARE e in euro 2.500,00 per compensi oltre spese Generali, IVA e CPA a favore di Paola SCIALDONE. Si comunichi. Milano, 7 ottobre 2016 Firmato Da: RICCI MARIA ANTONIETT Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: cbeea - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 Il Giudice dott. Maria Antonietta Ricci Pagina 7 http://bit.ly/2fLWauj