apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

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apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
N. R.G. 10449/2016
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “B”
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 10449/2016 promosso da:
FALL.TO NORD UTENSIL SRL (C.F. 02795650122) con il patrocinio dell’avv.
difensore avv. BONOMI LUIGI
PARTE RICORRENTE
Contro
VINCENZO SCIALDONE e ELENA IMMOBILIARE SRL, entrambi
con il
patrocinio dell’avv. MAINETTI MARCO e dell’avv. elettivamente domiciliato in PIAZZA
MONTE GRAPPA, 12 21100 VARESE presso il difensore avv. MAINETTI MARCO
PAOLA SCIALDONE
con il patrocinio dell’avv. ALGERI LUCA ABRAHAM e
dell’avv. OLIVIERI DORIANO (LVRDRN58E27D946T) GALLERIA DEL CORSO, 4
20121 MILANO; elettivamente domiciliato in VIA F. SFORZA 43 20100 MILANO presso il
difensore avv. ALGERI LUCA ABRAHAM
MAURO SCIALDONE
PARTE RESISTENTE
Il Giudice,
a scioglimento della riserva,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Il Fallimento della società NORD UTENSIL SRL in liquidazione ha chiesto il sequestro
conservativo, sino alla concorrenza dell’importo di Euro 2.500.000,00 nei confronti di:
VINCENZO SCIALDONE socio al 5% della società NORD UTENSIL s.r.l., nella sua
qualità di:
Liquidatore, al momento della dichiarazione di fallimento (4 novembre 2014)
Presidente CdA dal °1 aprile 2011 al 12 dicembre 2012 e
Amministratore unico dal 13 dicembre 2012 sino al 15 maggio 2014 data in cui
la società è stata posta in liquidazione;
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BONOMI LUIGI elettivamente domiciliato in VIA ORRIGONI, 6 21100 VARESE presso il
nonché amministratore unico e socio al 50% di ELENA IMMOBILIARE SRL,
anch’essa destinataria della domanda cautelare,
quale socia al 95% della NORD
UTENSIL s.r.l., nonché nei confronti di:
 PAOLA SCIALDONE quale amministratrice di NORD UTENSIL dal 1 giugno 2012
al 12 dicembre 2012 e socia al 16,67% di ELENA IMMOBILIARE s.r.l.
 MAURO SCIALDONE quale componente del CdA di NORD UTENSIL s.r.l. dal 1
aprile 2011 al 12 dicembre 2012.
Il Fallimento precisa in ricorso che “intende
proporre azione di responsabilità nei
risarcimento danni nei confronti di Elena Immobiliare s.r.l., società esercente attività di
direzione e coordinamento sulla fallita” e ciò sull’assunto che gli amministratori, fin dal
2008 quando già era interamente perso il capitale sociale, avrebbero “scaricato” i debiti di
NORD UTENSIL sulla massa dei creditori cercando di “salvare” se stessi e le proprie società,
effettuando pagamenti preferenziali a favore di banche alle quali VINCENZO SCIALDONE
ed il fratello Mauro avevano rilasciato fidejussioni, effettuando rimborsi di finanziamentisoci provenienti dalle società sempre ad essi riconducibili e contestualmente omettendo di
provvedere al pagamento di debiti tributari e previdenziali.
In sintesi la procedura addebita agli amministratori di “non aver pagato debiti privilegiati
per pagare debiti chirografari”.
Si sono costituiti in giudizio PAOLA SCIALDONE, VINCENZO SCIALDONE e
ELENA IMMOBILIARE, chiedendo il rigetto della domanda.
Quanto a MAURO SCIALDONE, a seguito dell’esito negativo di una prima notifica
dell’atto introduttivo, il fallimento ha ritenuto non opportuno estendere il contraddittorio nei
confronti dello stesso in questa fase, riservandosi l’eventuale chiamata in giudizio nella fase
di merito.
Nell’ultima memoria il Fallimento ha ridotto la propria domanda di risarcimento danni,
inizialmente indicati in 2.500.000,00 euro, ad euro 400.000,00, precisando che “dopo il
deposito del ricorso e precisamente in data 11.5.2016 si è chiuso lo stato passivo del
fallimento che evidenzia passività nettamente inferiori a quelle indicate nelle scritture
contabili”.
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confronti degli amministratori della società fallita ex art. 146 L.F., nonché azione di
1 – Perdita del patrimonio netto. Occorre preliminarmente evidenziare che le rettifiche
ai bilanci proposte dal ricorrente sono oggetto di specifiche contestazioni da parte dei
resistenti; con particolare riferimento alle modalità di ammortamento dell’avviamento
aziendale le ragioni poste a sostegno della scelta di procedere all’ammortamento per 18 anni
del valore di avviamento non appare prima facie destituita di fondamento, anche per il
riferimento (non contestato) alla normativa fiscale che lo giustificherebbe.
Valgono invero le seguenti considerazioni:
 il fallimento non ha individuato, nel proprio atto introduttivo, un concreto pregiudizio
perdita del capitale sociale (collocata dal curatore alla chiusura dell’esercizio 2007); manca
la prospettazione di atti gestori o nuove operazioni economiche di rischio che avrebbero
determinato un aggravamento della perdita quale conseguenza della ritardata liquidazione
della società;
 i singoli atti di mala gestio denunciati consistono prevalentemente in pagamenti di
singole posizioni creditorie – delle quali non è messa in dubbio dal ricorrente l’effettiva
sussistenza – che di fatto hanno determinato una progressiva riduzione dell’esposizione
debitoria della società verso le banche e verso i soci (cfr. le tabelle riportate a pagina 21 e 24
del ricorso) come si evince dal raffronto fra i risultati dei bilanci dal 2007 al 2013;
 secondo la prospettazione del ricorrente tali pagamenti hanno finalità distrattiva - in
quanto volti a favorire gli amministratori stessi e le società ad essi riconducibili – e ciò
esonera da un esame più approfondito della questione contabile.
2 – Pagamenti a società riferibili alla famiglia Scialdone e a banche a cui gli
amministratori avevano rilasciato garanzie. In particolare, secondo il Fallimento:

nel periodo 31 dicembre 2009 – 31 dicembre 2013 gli amministratori di NORD
UTENSIL rimborsavano illegittimamente un finanziamento soci per euro 81.581,13
a favore della controllante Elena Immobiliare s.r.l., società le cui quote sono
interamente detenute dalla famiglia Scialdone ed amministrata sempre da
VINCENZO SCIALDONE;

nel periodo 31 dicembre 2010 – 31 dicembre 2013, provvedevano a un pagamento di
euro 129.302,51 a favore della creditrice Costruzioni Scialdone s.r.l., società sempre
riconducibile alla famiglia Scialdone;

nel periodo 31 dicembre 2008 – 31 dicembre 2013 avrebbero effettuato pagamenti
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arrecato al patrimonio della società a seguito della prosecuzione dell’attività sociale dopo la
“preferenziali” per complessivi 800.107,00 euro a favore di banche creditrici, alle
quali i membri della famiglia Scialdone avevano rilasciato fidejussioni.
Quanto agli esborsi effettuati a favore di Istituti di credito e della società Costruzioni
Scialdone, si tratta come detto di pagamenti di poste debitorie effettivamente esistenti e
regolarmente contabilizzate nei bilanci (cfr. pag. 21-24 atto introduttivo), al più possono
essere qualificati pagamenti preferenziali.
Sul punto appare sufficiente richiamare i numerosi precedenti di questa sezione, secondo i
quali “il danno subito dai creditori a seguito di pagamenti preferenziali fatti in violazione
patrimonio della medesima sia divenuto insufficiente rispetto alla massa dei crediti (…) è
danno specifico e diretto ai singoli creditori corrispondente alla minore misura in cui ciascuno
potrà concorrere sull’attivo liquidato, che da luogo al diritto di risarcimento di cui all’art.
2395 c.c.” (così tra le tante Tribunale Milano 22 dicembre 2010 n. 14632, pubblicata in Le
Società 2011, p. 754; Tribunale Milano Tribunale Milano 9 dicembre 2014 n. 14599; nello
stesso senso Tribunale di Roma 7 ottobre 2013; tutte sentenze reperibili nel sito
www.giurisprudenzadelleimprese.it); poiché il curatore ha esercitato le azioni di cui agli artt.
2393 e 2394, nonché 2476 c.c. e 146 l.f., ovvero azioni volte al risarcimento di un danno
patrimoniale subito dalla società a causa del comportamento degli amministratori, ovvero di
un danno che non è di per sé effetto immediato del pagamento preferenziale, si deve
concludere che il curatore non è legittimato ad agire per il ristoro del danno subito
direttamente ed individualmente dal singolo creditore per effetto della condotta
dell’amministratore.
Non può poi essere condivisa la qualificazione dei pagamenti agli istituti di credito
destinatari delle fidejussioni personali dei membri della famiglia SCIALDONE come
pagamenti distrattivi. Pur essendo innegabile che in caso di inadempimento delle obbligazioni
societarie le banche avrebbero potuto rifarsi sui fidejussori, è evidente che comunque le stesse
avrebbero dovuto preventivamente escutere il debitore principale ed insinuarsi al passivo. In
secondo luogo, pur essendosi verificata una diminuzione dell’esposizione, la stessa ha
mantenuto livelli consistenti, sicché la fidejussione avrebbe potuto essere comunque attivata
(e verosimilmente lo è stata tenuto conto dei valori di chiusura dello stato passivo).
4 - Il canone di affitto pagato a ELENA IMMOBILIARE. Secondo il fallimento gli
amministratori di NORD UTENSIL avrebbero acconsentito a che la società versasse ad Elena
Immobiliare fin dal 2004 un canone annuo di locazione di euro 130.000,00 oltre IVA
supervalutato rispetto ai canoni di mercato (individuati in euro 42.000 annui) e ciò al solo
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della par condicio creditorum da amministratori e liquidatori di una società dopo che il
fine di consentire a ELENA IMMOBILIARE, socio di maggioranza – esercente attività di
direzione e controllo – di pagare le rate del leasing immobiliare relativo all’acquisto del
medesimo immobile. Tale condotta – sempre secondo la prospettazione del ricorrente –
avrebbe arricchito la sola controllante a discapito di Nord Utensil, che avrebbe subito un
danno pari a 10 anni di canone versato in eccesso (euro 130.000,00 - 42.000,00 = 88.000,00)
per un totale di Euro 880.000,00.
Sul punto non possono che recepirsi le indicazioni (peraltro non contestate dal ricorrente)
contenute nelle prime difese. In effetti il pagamento di un canone di poco inferiore alla metà
SCIALDONE per l’affitto di una porzione dell’immobile estesa la metà rispetto a quello
affittato a NORD UTENSIL, pare costituire una concreta e difficilmente contestabile
argomentazione circa la congruità del canone medesimo, da ritenere compreso in valori di
mercato.
6 – I rimborsi dei finanziamenti a ELENA IMMOBILIARE. Richiamato quanto detto a
proposito della determinazione del canone, appare evidente che la consistenza assoluta e il
rapporto fra quanto rimborsato e quanto complessivamente dovuto da NORD UTENSIL a
ELENA IMMOBILIARE non consente di qualificare i pagamenti come distrattivi; i debiti
sono riconosciuti come esistenti e nulla è detto in ordine al momento in cui sono sorti, per
cui al più rientrano fra le condotte preferenziali di cui si è già detto.
5 – Il contratto con HM Import Export -
concluso, in data 3 dicembre 2013
nell’imminenza del fallimento, con il quale – secondo il fallimento - sono state cedute merci
per un prezzo di 200.000,00 euro, di cui, tuttavia, solo 50.000,00 sarebbero stati pagati pur a
fronte della consegna di tutta la merce di maggiore valore, in assenza di adeguate garanzie.
Non vi sono elementi sufficienti allo stato per ritenere sussistente il fumus di quanto dedotto
in punto di fatto dal curatore. Se infatti è innegabile che solo una parte del corrispettivo è stato
riscosso prima del fallimento, è pure innegabile che le giustificazioni, sempre in punto di
fatto, fornite dai convenuti e in particolare dalla difesa SCIALDONE – ELENA
IMMOBILIARE non trovano smentita o contestazione da parte del ricorrente. Né si può
sostenere che rilevi l’affermazione che sia stata consegnata (all’acquirente) la merce di
maggior valore; anche se provata, essa resta compatibile con la ricostruzione dei resistenti che
collega la consegna della merce al previo pagamento, sicché nessun danno sarebbe derivato
alla società.
7 – Mancato pagamento di debiti erariali e previdenziali con aggravamento del debito
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da parte di società estranea alla fallita, alla locatrice ELENA IMMOBILIARE e alla famiglia
di NORD UTENSIL per l’applicazione di sanzioni ed interessi per 193.180,00 euro. Secondo
la tesi del fallimento, gli ex amministratori avrebbero “dirottato” su banche e sui soci
(creditori chirografari) le risorse finanziarie necessarie per pagare debiti privilegiati erariali e
previdenziali, causando in tal modo un ingente danno per sanzioni ed interessi. Anche questo
addebito viene connesso dal ricorrente
a quello dei pagamenti “distrattivi”, per cui è
sufficiente richiamare le motivazioni sopra svolte per escludere la possibilità di individuare
posizioni giuridiche tutelabili in questa sede (come detto secondo il richiamato orientamento
di questo Tribunale legittimati ad agire in tal caso solo i creditori privilegiati lesi direttamente
ricondurre tali condotte ad un addebito di aggravamento del dissesto, dal momento che da un
lato è controversa – come detto – l’individuazione del momento preciso in cui si è verificata
la perdita del capitale sociale; dall’altro la prospettazione del ricorrente risulta ab origine
carente sotto tale profilo, avendo il fallimento omesso di considerare che nello stesso periodo
in cui sono maturati gli interessi e sanzioni in esame è stato ridotto l’indebitamento
complessivo per importi rilevanti (oltre 1.200.000,00 come si evince dai bilanci) e che anche
il mancato pagamento di crediti chirografari (specificatamente quelli bancari) avrebbe
prodotto un aggravio per interessi moratori e costi.
8 – Gli ulteriori addebiti, aver “regalato” ad Elena Immobiliare alcuni cespiti di
proprietà di NORD UTENSIL per un valore di bilancio pari a Euro 1.861,00 euro, hanno
rilevanza economica talmente esigua che anche se fondati
non potrebbero sorreggere
l’accoglimento del ricorso.
***
La prognosi negativa in ordine alla presumibile fondatezza delle domande, per come
prospettate in questa fase, esonera dall’esame del presupposto del periculum in mora.
L’istanza deve quindi essere rigettata con conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali sostenute dai resistenti che vengono liquidati in dispositivo
sulla base dell’attività difensiva effettivamente svolta e della condotta processuale di parte
ricorrente che ha ridotto il petitum all’esito della prima udienza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 669 septies e 671 c.p.c., rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite sostenute dai resistente che liquida in
euro complessivi euro 2.500,00 per compensi oltre spese Generali, IVA e CPA a favore di
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dal pagamento effettuato in dispregio della par condicio). Né, sotto altro profilo, è possibile
Vincenzo SCIALDONE ed ELENA IMMOBILIARE e in euro 2.500,00 per compensi oltre
spese Generali, IVA e CPA a favore di Paola SCIALDONE.
Si comunichi.
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Il Giudice
dott. Maria Antonietta Ricci
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