LEZIONE 13 L M.C.e sorveglianza sanitaria
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LEZIONE 13 L M.C.e sorveglianza sanitaria
CORSO PER ISTITUTO TECNICO per GEOMETRI IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO NEL COMPARTO EDILE A.S. 2008-2009 LA SORVEGLIANZA SANITARIA Dottor Mauro D’Anna e Dottor Sergio Piazzolla ASL della Provincia di Bergamo in collaborazione con la Dott.ssa Giuseppina Zottola ASL della Provincia di Bergamo - Obblighi del datore di lavoro per la tutela della salute dei lavoratori; - il Medico Competente e la sorveglianza sanitaria; - il giudizio di idoneità lavorativa - Cenni sulla Lavoratrice in gravidanza ed il Lavoro dei Minori - I dispositivi di protezione individuale - La Vaccinazione Antitetanica OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO per la Tutela della salute dei lavoratori Art. 18, comma 1, lettera c) nell’affidamento dei compiti tiene conto delle capacità e delle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e alla sicurezza art. 18, comma 1, lettera bb) vigila affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità. D.Lgs 81/2008 art. 29 1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’articolo 41. D.Lgs 81/2008 art. 28 2. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere: ……… e) l’indicazione del nominativo del RSPP, del RLS o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; D.Lgs 81/2008 art. 29 3. La valutazione e il documento … debbono essere rielaborati, … in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative … a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate Esempio: Agenti Fisici Articolo 185 sorveglianza sanitaria Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in un lavoratore un’alterazione apprezzabile dello stato di salute correlata ai rischi lavorativi, il medico competente ne informa il lavoratore e, nel rispetto del segreto professionale, il datore di lavoro che provvede a: a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi; b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi; c) tenere conto del parere del medico competente nell’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio. 2. OBBLIGHI DEL D. L. E DIRIGENTE Art. 18, comma 2 Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al Medico Competente informazioni in merito a …… art. 18, comma 1, lettera d) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale sentito il RSPP e il Medico Competente, ove presente Definizione titolo I art. 2 D. Lgs 81/08 “Medico Competente”: Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38 ( Specializzazione…, Libera Docenza…), che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, c. 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto. OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE art. 25, comma 1, lettera a) collabora con il D.L. e SPP (articolo 29 comma 1) alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, …… art. 25, comma 1, lettera a) collabora con il D.L. e SPP …… all’attività di formazione e informazione nie confronti dei lavoratori, per la parte di competenza OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE art. 25, comma 1, lettera a) collabora con il D.L. e SPP …… e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. art. 25, comma 1, lettera a) collabora inoltre con il D.L. e SPP alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale. OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE art. 25, comma 1, lettera b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria ... attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati Art. 58 c1 b): arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1000 a 4500 euro. art. 25, comma 1, lettera c) istituisce, ... aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia. Art. 58 c1 b): arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1000 a 4500 euro. OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE art. 25, comma 1, lettera d) consegna al D.L., alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale Art. 58 c1 a): arresto fino a 1 mese o ammenda da 500 a 2500 euro. art. 25, comma 1, lettera e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione. Art. 58 c1 a): arresto fino a 1 mese o ammenda da 500 a 2500 euro. OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE art. 25, comma 1, lettera f) invia all’ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all’ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale. Art. 58 c1 a): arresto fino a 1 mese o ammenda da 500 a 2500 euro. art. 25, comma 1, lettera h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria. Art. 58 c1 d): sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 3000 euro. OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE art. 25, comma 1, lettera g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria ... e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta l’esposizione a tali agenti, fornisce, altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Art. 58 c1 b): arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1000 a 4500 euro. OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE art. 25, comma 1, lettera i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, a D.L., RSPP e RLS, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori. Art. 58 c1 d): sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 3000 euro. OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE art. 25, comma 1, lettera l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi. Art. 58 c1 c): arresto fino a 3 mesi o ammenda da 1000 a 5000 euro. MODALITA’ ATTUATIVE NEI CANTIERI Art. 104, comma 2 Nei cantieri con durata presunta inferiore a 200 giorni, la visita in ambienti analoghi a quelli già visitati e gestiti dalle stesse imprese a giudizio del medico competente è sotituita o integrata con l’esame dei piani di sicurezza. Il medico competente visita almeno una volta all’anno l’ambiente di lavoro in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza. OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE art. 25, comma 1, lettera m) partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria. Art. 58 c1 d): sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 3000 euro. Definizione titolo I art. 2 D. Lgs 81/08 “sorveglianza sanitaria”: Atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio prefessionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa. “salute”: Stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o di infermità. - Sorveglianza Sanitaria Art. 39. c. 2 (art. 17 c. 5 D.Lgs 626/94) Il medico competente svolge la propria opera in qualità di: a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l'imprenditore; b) libero professionista; c) dipendente del datore di lavoro. Art. 39 c. 3 Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attivita' di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attivita' di medico competente. Sorveglianza Sanitaria Art. 39 c. 4 Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia. Art. 39 c. 5 Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri. Sorveglianza Sanitaria Art. 39 c. 6 in aziende con più unità produttive, in gruppi d'imprese qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento. Sorveglianza Sanitaria Art. 40. Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B. Art. 58 c.1 e) sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.500 euro Sorveglianza Sanitaria ALLEGATO III B informazioni relative ai dati collettivi sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria Dati identificativi dell’azienda Dati identificativi del Medico competente Rischi cui sono esposti i lavoratori Protocolli sanitari adottati N. giorni di assenze Infortuni denunciati Malattie professionali segnalate Tipologia dei giudizi di idoneità Sorveglianza Sanitaria Art. 41. Sorveglianza sanitaria 1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. Sorveglianza Sanitaria Titolo VI – MOVIMENTAZIONE MANUALE DI CARICHI Titolo VII - VIDEOTERMINALI Titolo VIII - AGENTI FISICI: • Rumore • Vibrazioni • Campi elettromagnetici • Radiazioni ottiche artificiali Titolo IX - SOSTANZE PERICOLOSE: • Agenti chimici • Agenti cancerogeni • Amianto Titolo X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI Sorveglianza Sanitaria Art. 41. Sorveglianza sanitaria c. 2. La sorveglianza sanitaria comprende: a) visita medica preventiva b) visita medica periodica …. di norma, in una volta l'anno. c) visita medica su richiesta del lavoratore d) visita medica in occasione del cambio della mansione e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. Sorveglianza Sanitaria Art. 41. Sorveglianza sanitaria c. 3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate: a) in fase preassuntiva (si applica dal 16 maggio 2009); b) per accertare stati di gravidanza; c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente (LEGGE 20 maggio 1970, n. 300 ) c. 4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Sorveglianza Sanitaria Art. 41. Sorveglianza sanitaria 4. ... Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento le visite preventive, periodiche e per cambio di mansione, sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. Sorveglianza Sanitaria Art. 41. Sorveglianza sanitaria 5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53. Art 58 c1 d) sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro Art. 41. Sorveglianza sanitaria Il giudizio di idoneità lavorativa 6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: a) idoneità; b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; c) inidoneità temporanea; d) inidoneità permanente. 7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità. 8. Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore. 9. Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso. Art. 42. Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica (Il giudizio di idoneità lavorativa) 1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi ……, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute. Art. 42. Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica (Il giudizio di idoneità lavorativa) 2. Il lavoratore di cui al comma 1 che viene adibito a mansioni inferiori conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originaria. La sorveglianza sanitaria in edilizia: Le linee guida della Regione Lombardia BURL Anno XXXII n°305 3° supplemento straordinario al n° 51 del 20.12.2002 PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO DEL SETTORE COSTRUZIONI 1) LE POLVERI E LE FIBRE 2) GLI AGENTI CHIMICI 3) GLI AGENTI FISICI: IL RUMORE LE VIBRAZIONI E GLI SCUOTIMENTI IL CLIMA 4) LO SFORZO FISICO, LA POSTURA, I MOVIMENTI RIPETITIVI DEGLI ARTI SUPERIORI La sorveglianza sanitaria in edilizia serve per prevenire e fare diagnosi precoce delle principali malattie professionali: sordità da rumore broncopneumopatie croniche e asma professionale dermatiti da contatto patologia da movimentazione manuale dei carichi, da postura e da movimenti ripetitivi patologia da strumenti vibranti patologia tumorale in particolare del mesotelioma e dell'epitelioma. La sorveglianza sanitaria in edilizia La Societa’ Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale (SIMLII), nel convegno di Bergamo del settembre 2007, ha proposto alcune lievi modifiche alle Linee Guida Regionali Gli accertamenti sanitari elencati sono proposti per le seguenti mansioni svolte in cantiere: muratore – carpentiere – operaio comune (manovale) – - autista - escavatorista - gruista La sorveglianza sanitaria in edilizia Comprende accertamenti sanitari preventivi e periodici ACCERTAMENTI PREVENTIVI (in assunzione o prima visita): Visita medica -> cartella sanitaria di rischio Accurata anamnesi lavorativa, compilazione di questionari specifici: ricerca di sintomi di patologia muscolo-scheletrica ricerca sintomi a carico apparato respiratorio (questionario CECA) e circolatorio ricerca sintomi di patologia cutanea ricerca di sintomi di patologia da strumenti vibranti Esami ematochimici e accertamenti integrativi in base all’esposizione La sorveglianza sanitaria in edilizia • Esami ematochimici: emocromo con formula, indici di funzionalità epatica e renale, assetto lipidico, glicemia, esame completo urine • Radiografia al torace in assunzione per chi svolgerà mansioni a rischio: lavorazioni lapidei, saldatori, piastrellisti, sabbiatori per le prime visite di lavoratori con precedenti esposizioni a rischio pneumoconiotico: amianto, silice cristallina, fumi di saldatura elettrocardiogramma prove di funzionalià respiratoria (spirometria) esame audiometrico con otoscopia esame funzionalità visiva con tavola ottometrica (o con ortoanalizzatore) La sorveglianza sanitaria in edilizia ACCERTAMENTI SANITARI PERIODICI • Visita medica con periodicità annuale • • • • • • Accertamenti integrativi Esame audiometrico (secondo D.L.vo 195/06, si propone biennale ) Spirometria possibilmente con DLCO (triennale) Esami ematochimici (con periodicità quinquennale) ECG triennale dopo i 35 anni Radiografia del torace (triennale o quinquennale) per coloro che svolgono attività a rischio Eventuali ulteriori accertamenti integrativi ritenuti utili dal medico competente per esprimere un parere di idoneità lavorativa o nel sospetto di patologia professionale Cenni sulla Lavoratrice in gravidanza ed il Lavoro dei Minori CAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO SEZIONE II – VALUTAZIONE DEI RISCHI ARTICOLO 28 - (comma 1) OGGETTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI La valutazione deve riguardare tutti i rischi, compresi rischi particolari, tra cui - ... - le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 - ... Lavoratrici madri DECRETO L.VO 151/2001 (recepimento Direttiva Comunitaria 92/85 CEE) Divieto di utilizzare le lavoratrici gestanti e puerpere in lavori pericolosi, faticosi, insalubri o che espongano a radiazioni ionizzanti Obbligo di modifica della mansione oppure interdizione dal lavoro fino al 7° mese di età del figlio Lavoratrici madri DECRETO L.VO 151/2001 (recepimento Direttiva Comunitaria 92/85 CEE) Il DdL valuta i rischi da esposizione a AGENTI FISICI, CHIMICI, BIOLOGICI o delle condizioni di lavoro indicati nell’allegato C del Decreto (lavori sotterranei, sostanze preparati e processi allegato VIII 626/94) Lavoratrici madri DECRETO L.VO 151/2001 (recepimento Direttiva Comunitaria 92/85 CEE) A seguito della valutazione - Informa la lavoratrice sui rischi e le misure di prevenzione adottate (modifica temporanea delle condizioni o dell’ orario di lavoro) - Se necessario, adibisce la lavoratrice ad altra mansione (previa informazione scritta al servizio ispettivo Min. Lavoro) Lavoratrici madri Cenni sul Lavoro dei Minori nel D.Lgs 81/2008 CAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO SEZIONE II – VALUTAZIONE DEI RISCHI ARTICOLO 28 - (comma 1) OGGETTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI La valutazione deve riguardare tutti i rischi, compresi rischi particolari, tra cui - ... - quelli connessi alle differenze di genere, all'età, la provenienza da altri Paesi - ... Differenze per età OBIETTIVO DELLA VALUTAZIONE Differenziare le modalità di individuazione del rischio e delle misure di prevenzione: - LAVORATORI GIOVANI (15 – 24 anni) Sviluppo non completo Mancanza di esperienza Scarsa consapevolezza dei rischi I lavori vietati per i Minori Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 345 (modificato): "Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro“ Legge 17 ottobre 1967, n. 977 – “Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti”. Art. 6. - 1. E' vietato adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell'Allegato I. I lavori vietati per i Minori ai sensi del D.Lgs 345/99 (modificato dal D.Lgs 262/00) ALLEGATO I L’allegato 1 contiene un elenco di “Mansioni” e di trentasette “Processi e Lavori” che espongono a rischio per la salute dei minori. Per quanto riguarda la Mansioni ci si riferisce ad alcuni agenti di rischio fisici, biologici e chimici. Per quanto riguarda i Processi e i Lavori il divieto è riferito solo alle specifiche fasi del processo produttivo e non all’attività nel suo complesso. Esempi di lavori vietati ai minori • Esposizione a sostanze molto Tossiche, esplosive, allergizzanti, cancerogene… • Utilizzo di gas compressi o liquidi… • S-montaggio delle armature esterne delle costruzioni • Conduzione di mezzi meccanici • Lavori in gallerie, cave e miniere • Uso di martelli pneumatici, mole e strumenti Vibranti • Saldature e uso fiamma ossidrica • Rischi elettrici da alta tensione I dispositivi di protezione individuale nel D.Lgs 81/2008 Uso dei dispositivi di protezione individuale Definizione di DPI La vaccinazione antitetanica • Il Tetano è una tossinfezione acuta causata da una tossina prodotta dal bacillo Clostridium Tetani, anaerobio e sporigeno. • Le spore sono diffuse nel suolo, nelle acque e nel pulviscolo, nelle aree con escrementi animali e con materiale vegetale / animale in decomposizione. • L’infezione si contrae con la penetrazione delle spore attraverso ferite sporcate da materiale contaminato. • E’ caratterizzato da contrazione della muscolatura volontaria con spasmi localizzati e generalizzati. Patogenesi • La spora penetrata nell’organismo si ritrasforma nella forma bacillare e produce una potente tossina che, percorrendo a ritroso i nervi periferici agisce bloccando i motoneuroni del midollo spinale • L’effetto della tossina è pertanto una contrazione permanente di alcuni muscoli, iniziando dalla mandibola e dal collo fino ad interessare i muscoli respiratori del torace. • Questa paralisi dei muscoli respiratori determina un quadro clinico molto grave che, se non curato, può condurre a morte per asfissia. • La mortalità per tetano raggiunge il 5 % nelle forme gravi. • La malattia non viene trasmessa direttamente da individuo a individuo • Esiste un modo semplice, sicuro, economico per prevenire l’infezione tetanica: la vaccinazione. • Si tratta di eseguire 3 iniezioni/dosi nel giro di 6 mesi e poi eseguire 1 dose di richiamo ogni 10 anni. • Il Vaccino Antitetanico è somministrato gratuitamente a tutti i cittadini italiani, oppure può essere a carico del datore di lavoro se il rischio è professionale. • La Vaccinazione Antitetanica è stata resa obbligatoria, con la legge 292/1963 e la legge 419/1968 oltre che per l’infanzia, alle seguenti categorie di lavoratori più esposti ai rischi dell’infezione tetanica: allevatori di bestiame, asfaltisti, cantonieri, conciatori, fantini, fornaciari, lavoratori agricoli, lavoratori del legno, metallurgici, minatori, operai addetti alla manipolazione di immondizie, operai dell’edilizia, operai addetti alla fabbricazione di carta e cartoni, operai delle ferrovie, pastori, sorveglianti e addetti degli ippodromi, spazzini, stallieri, sterratori, straccivendoli, stradini Con il D. Lgs 81/2008 • Il Clostridium Tetani è un Agente Biologico di gruppo 2 ( cioè che può causare malattie negli uomini e costituire un pericolo per i lavoratori, ma per il quale sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche) • Il Datore di lavoro, su parere del Medico Competente, mette a disposizione vaccini efficaci per i lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico, da somministrare a cura del Medico Competente (art. 269). Uno studio U.S.A. : • Tra tutti coloro che hanno contratto il tetano il 97% NON era vaccinato, mentre il solo 3% lo era, ma in modo incompleto (non aveva rispettato lo schema vaccinale). Questo dimostra che è colpito da tetano solo chi non è vaccinato, e per essere protetti occorre rispettare scrupolosamente lo schema vaccinale, compresi i richiami ogni 10 anni! CONCLUSIONE: E’ importantissimo controllare che si sia vaccinati ed eseguire il richiamo ogni 10 anni.