LEZIONE 13 L M.C.e sorveglianza sanitaria

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LEZIONE 13 L M.C.e sorveglianza sanitaria
CORSO PER ISTITUTO TECNICO per
GEOMETRI IN MATERIA DI SICUREZZA ED
IGIENE DEL LAVORO
NEL COMPARTO EDILE
A.S. 2008-2009
LA SORVEGLIANZA SANITARIA
Dottor Mauro D’Anna e Dottor Sergio Piazzolla
ASL della Provincia di Bergamo
in collaborazione con la Dott.ssa Giuseppina Zottola
ASL della Provincia di Bergamo
- Obblighi del datore di lavoro per la tutela
della salute dei lavoratori;
- il Medico Competente e la sorveglianza
sanitaria;
- il giudizio di idoneità lavorativa
- Cenni sulla Lavoratrice in gravidanza ed il
Lavoro dei Minori
- I dispositivi di protezione individuale
- La Vaccinazione Antitetanica
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO per la
Tutela della salute dei lavoratori
Art. 18, comma 1, lettera c) nell’affidamento
dei compiti tiene conto delle capacità e delle
condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro
salute e alla sicurezza
art. 18, comma 1, lettera bb) vigila affinché
i lavoratori per i quali vige l’obbligo di
sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla
mansione lavorativa specifica senza il
prescritto giudizio di idoneità.
D.Lgs 81/2008 art. 29
1. Il datore di lavoro effettua la valutazione
ed elabora il documento di cui all’articolo 17,
comma 1, lettera a), in collaborazione con il
responsabile del servizio di prevenzione e
protezione e il medico competente, nei casi
di cui all’articolo 41.
D.Lgs 81/2008 art. 28
2. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1,
lettera a), redatto a conclusione della
valutazione, deve avere data certa e
contenere: ………
e) l’indicazione del nominativo del RSPP, del
RLS o di quello territoriale e del medico
competente che ha partecipato alla
valutazione del rischio;
D.Lgs 81/2008 art. 29
3. La valutazione e il documento … debbono
essere rielaborati, … in occasione di
modifiche del processo produttivo o
dell’organizzazione del lavoro significative …
a seguito di infortuni significativi o quando i
risultati della sorveglianza sanitaria ne
evidenzino la necessità.
A seguito di tale rielaborazione, le misure di
prevenzione debbono essere aggiornate
Esempio: Agenti Fisici
Articolo 185 sorveglianza sanitaria
Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in un
lavoratore un’alterazione apprezzabile dello stato di
salute correlata ai rischi lavorativi, il medico
competente ne informa il lavoratore e, nel rispetto
del segreto professionale, il datore di lavoro che
provvede a:
a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi;
b) sottoporre a revisione le misure predisposte per
eliminare o ridurre i rischi;
c) tenere conto del parere del medico competente
nell’attuazione delle misure necessarie per eliminare
o ridurre il rischio.
2.
OBBLIGHI DEL D. L. E DIRIGENTE
Art. 18, comma 2
Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e
protezione ed al Medico Competente informazioni in
merito a ……
art. 18, comma 1, lettera d)
fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di
protezione individuale sentito il RSPP e il Medico
Competente, ove presente
Definizione titolo I art. 2 D. Lgs 81/08
“Medico Competente”:
Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti
formativi e professionali di cui all’articolo 38 (
Specializzazione…, Libera Docenza…), che
collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, c.
1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione
dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare
la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri
compiti di cui al presente decreto.
OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE
art. 25, comma 1, lettera a) collabora con il D.L. e SPP
(articolo 29 comma 1) alla valutazione dei rischi, anche
ai fini della programmazione, ove necessario, della
sorveglianza sanitaria, ……
art. 25, comma 1, lettera a) collabora con il D.L. e SPP
…… all’attività di formazione e informazione nie
confronti dei lavoratori, per la parte di competenza
OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE
art. 25, comma 1, lettera a) collabora con il D.L. e SPP
…… e alla organizzazione del servizio di primo soccorso
considerando i particolari tipi di lavorazione ed
esposizione e le peculiari modalità organizzative del
lavoro.
art. 25, comma 1, lettera a) collabora inoltre con il D.L.
e SPP alla attuazione e valorizzazione di programmi
volontari di “promozione della salute”, secondo i
principi della responsabilità sociale.
OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE
art. 25, comma 1, lettera b) programma ed effettua la
sorveglianza sanitaria ... attraverso protocolli sanitari
definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in
considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati
Art. 58 c1 b): arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1000 a 4500 euro.
art. 25, comma 1, lettera c) istituisce, ... aggiorna e
custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella
sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a
sorveglianza sanitaria.
Nelle aziende con più di 15 lavoratori il medico competente
concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia.
Art. 58 c1 b): arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1000 a 4500 euro.
OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE
art. 25, comma 1, lettera d) consegna al D.L., alla
cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo
possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto
legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del
segreto professionale
Art. 58 c1 a): arresto fino a 1 mese o ammenda da 500 a 2500 euro.
art. 25, comma 1, lettera e) consegna al lavoratore, alla
cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione
sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni
riguardo la necessità di conservazione.
Art. 58 c1 a): arresto fino a 1 mese o ammenda da 500 a 2500 euro.
OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE
art. 25, comma 1, lettera f) invia all’ISPESL, esclusivamente
per via telematica, le cartelle sanitarie di rischio nei casi
previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del
rapporto di lavoro. Il lavoratore interessato può chiedere
copia delle predette cartelle all’ISPESL anche attraverso il
proprio medico di medicina generale.
Art. 58 c1 a): arresto fino a 1 mese o ammenda da 500 a 2500 euro.
art. 25, comma 1, lettera h) informa ogni lavoratore
interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui
all’articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia
della documentazione sanitaria.
Art. 58 c1 d): sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 3000 euro.
OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE
art. 25, comma 1, lettera g) fornisce informazioni ai
lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria ... e,
nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo
termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti
sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che
comporta l’esposizione a tali agenti, fornisce, altresì, a
richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza.
Art. 58 c1 b): arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1000 a 4500 euro.
OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE
art. 25, comma 1, lettera i) comunica per iscritto, in
occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, a D.L.,
RSPP e RLS, i risultati anonimi collettivi della
sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni
sul significato di detti risultati ai fini della attuazione
delle misure per la tutela della salute e della integrità
psico-fisica dei lavoratori.
Art. 58 c1 d): sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 3000 euro.
OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE
art. 25, comma 1, lettera l) visita gli ambienti di lavoro
almeno una volta l’anno o a cadenza diversa che stabilisce
in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una
periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al
datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel
documento di valutazione dei rischi.
Art. 58 c1 c): arresto fino a 3 mesi o ammenda da 1000 a 5000 euro.
MODALITA’ ATTUATIVE NEI CANTIERI
Art. 104, comma 2
Nei cantieri con durata presunta inferiore a 200 giorni,
la visita in ambienti analoghi a quelli già visitati e gestiti
dalle stesse imprese a giudizio del medico competente è
sotituita o integrata con l’esame dei piani di sicurezza.
Il medico competente visita almeno una volta all’anno
l’ambiente di lavoro in cui svolgono la loro attività i
lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.
OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE
art. 25, comma 1, lettera m) partecipa alla
programmazione del controllo dell’esposizione dei
lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività
ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza
sanitaria.
Art. 58 c1 d): sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 3000 euro.
Definizione titolo I art. 2 D. Lgs 81/08
“sorveglianza sanitaria”:
Atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di
salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione
all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio
prefessionali e alle modalità di svolgimento
dell’attività lavorativa.
“salute”:
Stato di completo benessere fisico, mentale e
sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia
o di infermità.
- Sorveglianza Sanitaria
Art. 39. c. 2 (art. 17 c. 5 D.Lgs 626/94)
Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:
a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna
pubblica o privata, convenzionata con l'imprenditore;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di lavoro.
Art. 39 c. 3
Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici
che svolgono attivita' di vigilanza, non può prestare, ad
alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale,
attivita' di medico competente.
Sorveglianza Sanitaria
Art. 39 c. 4
Il datore di lavoro assicura al medico competente le
condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi
compiti garantendone l'autonomia.
Art. 39 c. 5
Il medico competente può avvalersi, per accertamenti
diagnostici, della collaborazione di medici specialisti
scelti in accordo con il datore di lavoro che ne
sopporta gli oneri.
Sorveglianza Sanitaria
Art. 39 c. 6
in aziende con più unità produttive,
in gruppi d'imprese
qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la
necessità
il datore di lavoro può nominare più medici
competenti individuando tra essi un medico con
funzioni di coordinamento.
Sorveglianza Sanitaria
Art. 40. Rapporti del medico competente con
il Servizio sanitario nazionale
Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno
di riferimento il medico competente trasmette,
esclusivamente per via telematica, ai servizi
competenti per territorio le informazioni, elaborate
evidenziando le differenze di genere, relative ai dati
aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti
a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato
3B.
Art. 58 c.1 e) sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.500 euro
Sorveglianza Sanitaria
ALLEGATO III B
informazioni relative ai dati collettivi sanitari e di
rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza
sanitaria
Dati identificativi dell’azienda
Dati identificativi del Medico competente
Rischi cui sono esposti i lavoratori
Protocolli sanitari adottati
N. giorni di assenze
Infortuni denunciati
Malattie professionali segnalate
Tipologia dei giudizi di idoneità
Sorveglianza Sanitaria
Art. 41. Sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico
competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle
direttive europee nonché dalle indicazioni fornite
dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa
sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi
lavorativi.
Sorveglianza Sanitaria
Titolo VI – MOVIMENTAZIONE MANUALE DI
CARICHI
Titolo VII - VIDEOTERMINALI
Titolo VIII - AGENTI FISICI:
• Rumore
• Vibrazioni
• Campi elettromagnetici
• Radiazioni ottiche artificiali
Titolo IX - SOSTANZE PERICOLOSE:
• Agenti chimici
• Agenti cancerogeni
• Amianto
Titolo X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
Sorveglianza Sanitaria
Art. 41. Sorveglianza sanitaria
c. 2. La sorveglianza sanitaria comprende:
a) visita medica preventiva
b) visita medica periodica …. di norma, in una volta
l'anno.
c) visita medica su richiesta del lavoratore
d) visita medica in occasione del cambio della mansione
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro
nei casi previsti dalla normativa vigente.
Sorveglianza Sanitaria
Art. 41. Sorveglianza sanitaria
c. 3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono
essere effettuate:
a) in fase preassuntiva (si applica dal 16 maggio 2009);
b) per accertare stati di gravidanza;
c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente (LEGGE 20
maggio 1970, n. 300 )
c. 4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese
del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e
biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti
necessari dal medico competente.
Sorveglianza Sanitaria
Art. 41. Sorveglianza sanitaria
4. ...
Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento
le visite preventive, periodiche e per cambio di
mansione, sono altresì finalizzate alla verifica di
assenza di condizioni di alcol dipendenza e di
assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
Sorveglianza Sanitaria
Art. 41. Sorveglianza sanitaria
5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati
alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo
25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi
contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato
cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto
dall'articolo 53.
Art 58 c1 d) sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro
Art. 41. Sorveglianza sanitaria
Il giudizio di idoneità lavorativa
6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle
visite mediche, esprime uno dei seguenti giudizi relativi
alla mansione specifica:
a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con
prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente.
7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità
temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.
8. Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente
informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.
9. Avverso i giudizi del medico competente è
ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di
comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di
vigilanza territorialmente competente che dispone,
dopo eventuali ulteriori accertamenti, la
conferma, la modifica o la revoca del giudizio
stesso.
Art. 42. Provvedimenti in caso di inidoneità alla
mansione specifica (Il giudizio di idoneità lavorativa)
1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di
quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68,
in relazione ai giudizi ……,
attua le misure indicate dal medico competente e
qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla
mansione specifica adibisce il lavoratore, ove
possibile, ad altra mansione compatibile con il suo
stato di salute.
Art. 42. Provvedimenti in caso di inidoneità alla
mansione specifica (Il giudizio di idoneità
lavorativa)
2. Il lavoratore di cui al comma 1 che viene adibito a
mansioni inferiori conserva la retribuzione
corrispondente alle mansioni precedentemente
svolte, nonché la qualifica originaria.
La sorveglianza sanitaria in edilizia:
Le linee guida della Regione
Lombardia
BURL Anno XXXII n°305
3° supplemento straordinario
al n° 51 del 20.12.2002
PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO DEL SETTORE
COSTRUZIONI
1) LE POLVERI E LE FIBRE
2) GLI AGENTI CHIMICI
3) GLI AGENTI FISICI:
IL RUMORE
LE VIBRAZIONI E GLI SCUOTIMENTI
IL CLIMA
4) LO SFORZO FISICO, LA POSTURA, I MOVIMENTI
RIPETITIVI DEGLI ARTI SUPERIORI
La sorveglianza sanitaria in edilizia serve per
prevenire e fare diagnosi precoce delle
principali malattie professionali:
sordità da rumore
broncopneumopatie croniche e asma
professionale
dermatiti da contatto
patologia da movimentazione manuale dei
carichi, da postura e da movimenti ripetitivi
patologia da strumenti vibranti
patologia tumorale in particolare del
mesotelioma e dell'epitelioma.
La sorveglianza sanitaria in edilizia
La Societa’ Italiana di Medicina del Lavoro ed
Igiene Industriale (SIMLII), nel convegno di
Bergamo del settembre 2007, ha proposto
alcune lievi modifiche alle Linee Guida Regionali
Gli accertamenti sanitari elencati sono
proposti per le seguenti mansioni svolte in
cantiere:
muratore – carpentiere –
operaio comune (manovale) –
- autista - escavatorista - gruista
La sorveglianza sanitaria in edilizia
Comprende accertamenti sanitari preventivi e periodici
ACCERTAMENTI PREVENTIVI (in assunzione o prima
visita): Visita medica -> cartella sanitaria di rischio
Accurata anamnesi lavorativa, compilazione di questionari
specifici:
ricerca di sintomi di patologia muscolo-scheletrica
ricerca sintomi a carico apparato respiratorio (questionario
CECA) e circolatorio
ricerca sintomi di patologia cutanea
ricerca di sintomi di patologia da strumenti vibranti
Esami ematochimici e accertamenti integrativi in base
all’esposizione
La sorveglianza sanitaria in edilizia
• Esami ematochimici: emocromo con formula, indici di
funzionalità epatica e renale, assetto lipidico, glicemia,
esame completo urine
• Radiografia al torace
in assunzione per chi svolgerà mansioni a rischio:
lavorazioni lapidei, saldatori, piastrellisti, sabbiatori
per le prime visite di lavoratori con precedenti
esposizioni a rischio pneumoconiotico: amianto, silice
cristallina, fumi di saldatura
elettrocardiogramma
prove di funzionalià respiratoria (spirometria)
esame audiometrico con otoscopia
esame funzionalità visiva con tavola ottometrica (o con
ortoanalizzatore)
La sorveglianza sanitaria in edilizia
ACCERTAMENTI SANITARI PERIODICI
• Visita medica con periodicità annuale
•
•
•
•
•
•
Accertamenti integrativi
Esame audiometrico (secondo D.L.vo 195/06, si propone
biennale )
Spirometria possibilmente con DLCO (triennale)
Esami ematochimici (con periodicità quinquennale)
ECG triennale dopo i 35 anni
Radiografia del torace (triennale o quinquennale) per
coloro che svolgono attività a rischio
Eventuali ulteriori accertamenti integrativi ritenuti utili
dal medico competente per esprimere un parere di
idoneità lavorativa o nel sospetto di patologia
professionale
Cenni sulla Lavoratrice in gravidanza ed il
Lavoro dei Minori
CAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
SEZIONE II – VALUTAZIONE DEI RISCHI
ARTICOLO 28 - (comma 1)
OGGETTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
La valutazione deve riguardare tutti i rischi, compresi rischi
particolari, tra cui
- ...
- le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto
previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
- ...
Lavoratrici madri
DECRETO L.VO 151/2001
(recepimento Direttiva Comunitaria 92/85 CEE)
Divieto di utilizzare le lavoratrici gestanti e
puerpere in lavori pericolosi, faticosi, insalubri o
che espongano a radiazioni ionizzanti
Obbligo di modifica della mansione oppure
interdizione dal lavoro fino al 7° mese di età del
figlio
Lavoratrici madri
DECRETO L.VO 151/2001
(recepimento Direttiva Comunitaria 92/85 CEE)
Il DdL valuta i rischi da esposizione a AGENTI
FISICI, CHIMICI, BIOLOGICI o delle condizioni
di lavoro indicati nell’allegato C del Decreto (lavori
sotterranei, sostanze preparati e processi allegato
VIII 626/94)
Lavoratrici madri
DECRETO L.VO 151/2001
(recepimento Direttiva Comunitaria 92/85 CEE)
A seguito della valutazione
- Informa la lavoratrice sui rischi e le misure di
prevenzione adottate (modifica temporanea
delle condizioni o dell’ orario di lavoro)
- Se necessario, adibisce la lavoratrice ad altra
mansione (previa informazione scritta al servizio
ispettivo Min. Lavoro)
Lavoratrici madri
Cenni sul Lavoro dei Minori
nel D.Lgs 81/2008
CAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
SEZIONE II – VALUTAZIONE DEI RISCHI
ARTICOLO 28 - (comma 1)
OGGETTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
La valutazione deve riguardare tutti i rischi, compresi rischi
particolari, tra cui
- ...
- quelli connessi alle differenze di genere, all'età, la
provenienza da altri Paesi
- ...
Differenze per età
OBIETTIVO DELLA VALUTAZIONE
Differenziare le modalità di individuazione del
rischio e delle misure di prevenzione:
- LAVORATORI GIOVANI (15 – 24 anni)
Sviluppo non completo
Mancanza di esperienza
Scarsa consapevolezza dei rischi
I lavori vietati per i Minori
Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 345 (modificato):
"Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla
protezione dei giovani sul lavoro“
Legge 17 ottobre 1967, n. 977 – “Tutela del lavoro dei
bambini e degli adolescenti”.
Art. 6. - 1. E' vietato adibire gli adolescenti alle
lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati
nell'Allegato I.
I lavori vietati per i Minori ai sensi del
D.Lgs 345/99
(modificato dal D.Lgs 262/00)
ALLEGATO I
L’allegato 1 contiene un elenco di “Mansioni” e di
trentasette “Processi e Lavori” che espongono a rischio per
la salute dei minori.
Per quanto riguarda la Mansioni ci si riferisce ad alcuni
agenti di rischio fisici, biologici e chimici.
Per quanto riguarda i Processi e i Lavori il divieto è
riferito solo alle specifiche fasi del processo produttivo e
non all’attività nel suo complesso.
Esempi di lavori vietati ai minori
• Esposizione a sostanze molto Tossiche,
esplosive, allergizzanti, cancerogene…
• Utilizzo di gas compressi o liquidi…
• S-montaggio delle armature esterne delle
costruzioni
• Conduzione di mezzi meccanici
• Lavori in gallerie, cave e miniere
• Uso di martelli pneumatici, mole e
strumenti Vibranti
• Saldature e uso fiamma ossidrica
• Rischi elettrici da alta tensione
I dispositivi di protezione individuale
nel D.Lgs 81/2008
Uso dei dispositivi di protezione individuale
Definizione di DPI
La vaccinazione antitetanica
• Il Tetano è una tossinfezione acuta causata da
una tossina prodotta dal bacillo Clostridium
Tetani, anaerobio e sporigeno.
• Le spore sono diffuse nel suolo, nelle acque e
nel pulviscolo, nelle aree con escrementi animali
e con materiale vegetale / animale in
decomposizione.
• L’infezione si contrae con la penetrazione delle
spore attraverso ferite sporcate da materiale
contaminato.
• E’ caratterizzato da contrazione della
muscolatura volontaria con spasmi localizzati e
generalizzati.
Patogenesi
• La spora penetrata nell’organismo si
ritrasforma nella forma bacillare e produce una
potente tossina che, percorrendo a ritroso i
nervi periferici agisce bloccando i motoneuroni
del midollo spinale
• L’effetto della tossina è pertanto una
contrazione permanente di alcuni muscoli,
iniziando dalla mandibola e dal collo fino ad
interessare i muscoli respiratori del torace.
• Questa paralisi dei muscoli respiratori
determina un quadro clinico molto grave che, se
non curato, può condurre a morte per asfissia.
• La mortalità per tetano raggiunge il 5 % nelle
forme gravi.
• La malattia non viene trasmessa direttamente
da individuo a individuo
• Esiste un modo semplice, sicuro, economico per
prevenire l’infezione tetanica: la vaccinazione.
• Si tratta di eseguire 3 iniezioni/dosi nel giro di
6 mesi e poi eseguire 1 dose di richiamo ogni 10
anni.
• Il Vaccino Antitetanico è somministrato
gratuitamente a tutti i cittadini italiani, oppure
può essere a carico del datore di lavoro se il
rischio è professionale.
• La Vaccinazione Antitetanica è stata resa obbligatoria,
con la legge 292/1963 e la legge 419/1968 oltre che per
l’infanzia,
alle seguenti categorie di lavoratori più
esposti ai rischi dell’infezione tetanica:
allevatori
di
bestiame,
asfaltisti,
cantonieri,
conciatori, fantini, fornaciari, lavoratori agricoli,
lavoratori del legno, metallurgici, minatori, operai
addetti alla manipolazione di immondizie, operai
dell’edilizia, operai addetti alla fabbricazione di carta e
cartoni, operai delle ferrovie, pastori, sorveglianti e
addetti degli ippodromi, spazzini, stallieri, sterratori,
straccivendoli, stradini
Con il D. Lgs 81/2008
• Il Clostridium Tetani è un Agente Biologico di
gruppo 2 ( cioè che può causare malattie negli
uomini e costituire un pericolo per i lavoratori,
ma per il quale sono disponibili efficaci misure
profilattiche o terapeutiche)
• Il Datore di lavoro, su parere del Medico
Competente, mette a disposizione vaccini
efficaci per i lavoratori che non sono già immuni
all’agente biologico, da somministrare a cura del
Medico Competente (art. 269).
Uno studio U.S.A. :
• Tra tutti coloro che hanno contratto il tetano il
97% NON era vaccinato, mentre il solo 3% lo
era, ma in modo incompleto (non aveva
rispettato lo schema vaccinale). Questo
dimostra che è colpito da tetano solo chi non è
vaccinato, e per essere protetti occorre
rispettare scrupolosamente lo schema vaccinale,
compresi i richiami ogni 10 anni!
CONCLUSIONE:
E’ importantissimo controllare che si sia
vaccinati ed eseguire il richiamo ogni 10 anni.