Circolare CAF n. 11/2009

Transcript

Circolare CAF n. 11/2009
SEAC S.p.A. - 38100 TRENTO - Via Solteri, 74
Internet: www.seac.it - E-mail: [email protected]
Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161
Servizio INFORMATIVA 730
4 FEBBRAIO 2009
Informativa n. 11
Detassazione straordinari e premi di
produttività: compilazione facoltativa
del rigo C5, quadro C, Mod. 730/2009
SOMMARIO
Con la presente informativa si conclude l'analisi
relativa alla detassazione degli straordinari e dei
premi di produttività di cui all’art. 2, D.L. n. 93/2008.
In particolare, vengono esaminate le casistiche al
verificarsi delle quali il contribuente ha la facoltà, in
sede di dichiarazione dei redditi, di compilare il nuovo
rigo C5, quadro C, Mod. 730/2009, al fine di effettuare
un “ricalcolo” della tassazione applicata su tali
compensi dal proprio sostituto d’imposta.
EDITORIA FISCALE SEAC
Servizio
INFORMATIVA 730
Prot. 848
INFORMATIVA N. 11
DATA
04.02.2009
Settore:
IMPOSTE SUI REDDITI
Oggetto:
Detassazione straordinari e premi di produttività: compilazione facoltativa
del rigo C5, quadro C, Mod. 730/2009
Riferimenti:
D.L. n. 93/2008; C.M. 11/07/2008, n. 49; C.M. 22/10/2008, n. 59
Nella precedente informativa sono state affrontate le casistiche di compilazione obbligatoria da
parte del contribuente del nuovo rigo C5, quadro C, Sez. I, Mod. 730/2009, relativo alle somme
erogate per prestazioni di lavoro straordinario, supplementare e per premi di produttività al
lavoratore dipendente del settore privato.
Con la presente si conclude la trattazione dell’argomento analizzando le specifiche casistiche di
compilazione facoltativa.
Il contribuente può, infatti, avvalersi della facoltà di compilare il nuovo rigo C5, del quadro C, al
fine di effettuare un “ricalcolo” della tassazione applicata su tali somme dal sostituto d’imposta.
COMPILAZIONE FACOLTATIVA DEL RIGO C5 MOD. 730/2009
Come detto, in sede di presentazione del Mod. 730/2009, il contribuente può optare per una
modalità di tassazione diversa da quella applicata dal proprio datore di lavoro sugli importi
percepiti a titolo di prestazioni di lavoro straordinario, supplementare e premi di produttività.
In particolare, la compilazione facoltativa del rigo C5 può essere attuata nel caso in cui si voglia:
•
assoggettare a tassazione IRPEF ordinaria i compensi sui quali il sostituto ha applicato la
tassazione agevolata (con imposta sostitutiva al 10%);
•
assoggettare a tassazione agevolata i compensi sui quali il sostituto ha applicato la
tassazione IRPEF ordinaria.
PASSAGGIO DA TASSAZIONE ORDINARIA A TASSAZIONE SOSTITUTIVA
Può compilare il rigo C5, il contribuente che ha percepito somme per lavoro straordinario,
supplementare o premi produttività, sulle quali è stata applicata dal proprio sostituto d’imposta
la tassazione ordinaria pur sussistendo i requisiti per la tassazione agevolata.
E’ il caso, ad esempio, del contribuente che non ha presentato l’autodichiarazione al datore di
lavoro (diverso da quello dell’anno 2007), per certificare il possesso dei requisiti necessari per
accedere all’agevolazione.
RIPRODUZIONE VIETATA
Per eventuali problemi di ricezione telefonare allo 0461/805605
Internet: http://www.seac.it
-
E-mail: [email protected]
-
Tel. 0461/805111 -
Fax 0461/805161
Informativa n. 11 - pagina 2 di 5
ATTENZIONE
Come già accennato, per effettuare tale scelta, il soggetto deve soddisfare i requisiti
richiesti dalla norma; ciò significa che nell’anno 2007, deve avere dichiarato un
reddito da lavoro dipendente pari o inferiore a € 30.000,00 (soglia reddituale prevista
espressamente dalla normativa in esame).
Nel caso in esame, il contribuente presenta un Mod. CUD 2009, nel quale risulta:
compilato il punto 77 (“Totale redditi”), dove è esposto l’importo potenzialmente detassabile
(massimo € 3.000,00);
barrata la casella al punto 80 (“Vedere istruzioni”), a conferma che su tali somme è stata
applicata la tassazione ordinaria.
Inoltre, nelle Annotazioni del modello (codifica AF) sono specificati i motivi per i quali gli importi
sono stati tassati secondo l’imposizione ordinaria IRPEF.
Si noti che, in tal caso, l’importo evidenziato al punto 77 è anche ricompreso al punto 1, Mod.
CUD 2009 (in quanto ha concorso alla determinazione del reddito complessivo tassato
ordinariamente).
Viceversa, a seguito di tale scelta del contribuente (compilazione rigo C5), nella
dichiarazione Mod. 730 il soggetto che presta assistenza fiscale non farà concorrere
alla formazione del reddito complessivo i citati compensi.
ATTENZIONE
In pratica, dovrà dedurre dal reddito di lavoro dipendente dichiarato dal contribuente
al rigo 4, Mod. 730-3 l’importo esposto al punto 77 del Mod. CUD 2009 (fino ad un
massimo € 3.000,00).
Inoltre, provvederà a calcolare su tale ammontare la relativa imposta sostitutiva,
applicando l’aliquota agevolata del 10%.
ESEMPIO DI COMPILAZIONE DEL RIGO C5, QUADRO C
Nell’anno 2007 Davide De Benedetti lavorava presso la ditta Bellifreschi di Milano.
ESEMPIO
Dal 1° febbraio 2008, lavora come dipendente nella ditta Gamma di Roma (dove è tutt’ora in
organico). Nel mese di settembre 2008 ha percepito dall’azienda un premio di produttività di €
1.050,00. Il suo attuale datore di lavoro non ha assoggettato tale compenso ad imposta
sostitutiva del 10%. Il lavoratore, infatti, non ha presentato l’autocertificazione attestante il
possesso dei requisiti richiesti per accedere all’agevolazione fiscale.
Poiché il contribuente soddisfa le condizioni previste dalla Legge, in sede di presentazione del
Mod. 730/2009, si avvale della tassazione agevolata compilando il rigo C5, quadro C, in modo
che sia applicata l’imposta sostitutiva del 10%, in luogo della tassazione ordinaria.
Il Mod.CUD 2009 rilasciato dal sostituto (ditta Gamma ) risulta così compilato:
Al fine di:
•
modificare il tipo di tassazione applicata dal proprio sostituto su tali somme;
•
beneficiare della tassazione agevolata sull’importo di € 1.050,00,
•
versare su tale importo l’imposta sostitutiva del 10% (€ 1.050,00 x 10% = € 105,00),
il contribuente compila il rigo C5, quadro C, Mod. 730/2009 nel seguente modo:
RIPRODUZIONE VIETATA
Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected]
- Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161
Informativa n. 11 - pagina 3 di 5
•
a colonna 1, indica l’importo indicato al punto 77 del Mod. CUD 2009 (€ 1.050,00);
•
barra la casella di colonna 5, in quanto vuole fruire sul compenso percepito (premio di
produttività) della tassazione agevolata con aliquota al 10%.
Nel Mod. 730-3, chi presta assistenza fiscale dovrà:
•
al rigo 4, dedurre l’importo di € 1.050,00, in modo che tale ammontare non concorra alla
formazione del reddito da lavoro dipendente del contribuente;
•
al rigo 51, indica l’ammontare dell’imposta sostitutiva pari a € 105,00 (€ 1.050,00 x 10%).
La deduzione dal reddito complessivo di € 1.050,00, farà sì che le ritenute IRPEF trattenute al
contribuente con riferimento al reddito di lavoro dipendente risultino superiori all’ammontare
effettivamente dovuto (rigo 30, Mod. 730-3).
PASSAGGIO DA TASSAZIONE SOSTITUTIVA A TASSAZIONE ORDINARIA
Può compilare il rigo C5, il contribuente che ha percepito somme per lavoro straordinario,
supplementare o premi di produttività, sui quali è stata applicata dal proprio sostituto d’imposta la
tassazione agevolata e intende assoggettare tali compensi a tassazione ordinaria.
E’ il caso, ad esempio, del contribuente che presenta oneri deducibili e/o detraibili e che, in
quanto incapiente ai fini IRPEF, potrebbe non riuscire a recuperare (in tutto o in parte) tali
deduzioni/detrazioni d’imposta.
Il contribuente presenta un Mod. CUD 2009 dove sono compilati:
il punto 77 (“Totale redditi”), dove è indicato il compenso agevolato;
il punto 78 (“Totale ritenute operate”), a conferma che è stata applicata la tassazione
agevolata su compensi.
In tal caso, il soggetto che presta assistenza fiscale farà concorrere detti compensi
alla formazione del reddito complessivo.
ATTENZIONE
In pratica, sommerà al reddito da lavoro dipendente dichiarato dal contribuente al
rigo 4, Mod. 730-3, l’importo indicato al punto 77, Mod. CUD 2009 (fino ad un massimo
€ 3.000,00).
Inoltre, considererà l’imposta sostitutiva (punto 78) applicata su tali somme dal
sostituto quale ritenuta IRPEF a titolo di acconto.
In tale caso, al contribuente conviene verificare se il passaggio alla tassazione ordinaria (rispetto a
quella agevolata) consente di risparmiare ulteriore imposta.
Si tenga conto che nel passaggio da tassazione agevolata a tassazione ordinaria il contribuente
passa dall’aliquota del 10% a quella marginale IRPEF.
La verifica deve pertanto tenere conto del grado di incapienza del contribuente e la scelta va
effettuata in base all’imposta che deriva dall’applicazione sulla somma agevolata della:
1. tassazione 10%;
2. tassazione ordinaria IRPEF al netto della detrazione/deduzione che altrimenti sarebbe andata
perduta.
RIPRODUZIONE VIETATA
Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected]
- Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161
Informativa n. 11 - pagina 4 di 5
Se l’importo di cui al punto 2 è minore di quello di cui al punto 1 risulta più conveniente la
tassazione ordinaria.
ESEMPIO DI COMPILAZIONE DEL RIGO C5, QUADRO C
Giulio Bianchi è dipendente della ditta Delta S.r.l. Nel mese di ottobre 2008, ha percepito un
premio di produttività di € 2.140,00, beneficiando della tassazione agevolata, con
l’applicazione dell’imposta sostitutiva all’IRPEF pari a € 214,00 (€ 2.140,00 x 10%).
Il contribuente presenta oneri detraibili di elevato importo che ne azzerano l’imposta lorda (la
detrazione per interventi di risparmio energetico è pari a € 600,00, di cui solo € 180,00 risulta
fruibile causa incapienza, mentre i rimanenti € 420,00 risultano persi). Al contribuente conviene
verificare se l’applicazione della tassazione ordinaria del premio (unitamente al reddito da
lavoro dipendente), permette, al netto delle detrazioni spettanti, di pagare meno imposta.
Solo in tal caso, in sede di presentazione del Mod. 730/2009, compilerà il rigo C5, quadro C, in
modo che sul compenso sia applicata la tassazione ordinaria, in luogo di quella agevolata.
ESEMPIO Nella fattispecie, il contribuente possiede un reddito complessivo pari a € 23.000,00 e pertanto,
l’aliquota marginale applicata sulle somme agevolate (€ 2.140,00) è del 27%:
Imposta ordinaria IRPEF sulle somme agevolate:
€ 2.140,00 x 27% = € 577,80 arrotondato a € 578,00.
€ 578,00 – € 420,00 (importo oneri non fruito per incapienza) = € 158,00.
Poiché € 158,00 < € 214,00, conviene optare per la tassazione ordinaria che consente un
risparmio d’imposta pari a € 56,00 (€ 214,00 - € 158,00).
Mod. CUD 2009 ditta Delta S.r.l.
Al fine di:
•
modificare il tipo di tassazione applicata dal proprio sostituto su tali somme;
•
assoggettare a tassazione ordinaria i compensi percepiti (€ 2.140,00),
il contribuente compila il rigo C5, quadro C, Mod. 730/2009, nel seguente modo:
•
a colonna 2, indica l’importo esposto al punto 77, Mod. CUD 2009 (€ 2.140,00);
•
a colonna 3, indica l’importo esposto al punto 78, Mod. CUD 2009 (€ 214,00);
•
barra la casella di colonna 4, per effettuare la scelta della tassazione ordinaria.
Chi presta assistenza fiscale dovrà poi riportare nel Mod. 730-3:
•
al rigo 4, l’importo percepito (ovvero € 2.140,00), in modo che lo stesso concorra alla
formazione del reddito da lavoro dipendente del contribuente e sia tassato ordinariamente;
•
al rigo 30, l’ammontare dell’imposta sostitutiva applicata dal sostituto su tali compensi (€
214,00) che varrà a titolo di ritenuta d’acconto IRPEF.
RIPRODUZIONE VIETATA
Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected]
- Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161
Informativa n. 11 - pagina 5 di 5
SCHEMA RIASSUNTIVO
Compilazione FACOLTATIVA rigo C5, quadro C
Importi da lavoro straordinario, supplementare, premi produttività
risulta più vantaggioso assoggettare
a tassazione ORDINARIA
compensi che il sostituto ha tassato con imposta
sostitutiva (10%)
a tassazione SOSTITUTIVA
compensi che il sostituto ha tassato in modo
ordinario
in presenza dei requisiti richiesti dalla
norma
RIPRODUZIONE VIETATA
Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected]
- Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161