Correzione degli errori contabili con evidenza in UNICO
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Correzione degli errori contabili con evidenza in UNICO
FISCO Correzione degli errori contabili con evidenza in UNICO La compilazione è analoga per società di capitali, società di persone, enti non commerciali e persone fisiche / Silvia LATORRACA I modelli dichiarativi UNICO 2015 confermano, in relazione alla procedura per la correzione degli errori contabili, le indicazioni già contenute dei modelli relativi al precedente periodo d’imposta. Sotto questo profilo, rileva, in particolare, la circ. Agenzia delle Entrate 24 settembre 2013 n. 31, che ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale da applicare nell’ipotesi in cui i contribuenti procedano alla correzione di errori contabili derivanti dalla mancata imputazione di componenti negativi e positivi di reddito nel corretto esercizio di competenza. In estrema sintesi, è stato precisato che i componenti rilevati a seguito della correzione non possono assumere immediato rilievo fiscale, in quanto non presentano i presupposti legittimanti per la deduzione delle sopravvenienze passive e per l’assoggettamento a tassazione delle sopravvenienze attive ai sensi degli artt. 101 e 88 del TUIR. Pertanto, nell’ipotesi in cui il contribuente non abbia imputato il componente negativo/positivo nel corretto esercizio di competenza e, in un periodo d’imposta successivo, abbia contabilizzato, a Conto economico, un componente negativo/positivo per dare evidenza all’errore, lo stesso contribuente dovrà operare, in sede di dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta in cui registra la correzione, una variazione in aumento/diminuzione per sterilizzare sul piano fiscale il componente transitato a Conto economico. Nei modelli UNICO 2015, le variazioni in aumento devono essere indicate nel rigo RF31 (dedicato alle altre variazioni in aumento), con il codice 37, mentre le variazioni in diminuzione devono essere indicate nel rigo RF55 (dedicato alle altre variazioni in diminuzione), con il codice 35. Si noti che la variazione in diminuzione è consentita previo assoggettamento a tassazione del componente positivo di reddito nel corretto periodo d’imposta (su cui si veda oltre). Con riferimento, invece, al periodo d’imposta di competenza, occorre effettuare un distinguo a seconda che sia stato omesso un componente negativo oppure positivo di reddito. Per ottenere il riconoscimento del componente negativo di reddito non dedotto nel corretto esercizio di competenza, laddove l’annualità oggetto di errore sia ancora emendabile ai sensi dell’art. 2 comma 8-bis del DPR 322/98, il contribuente è tenuto a presentare dichiarazione integrativa per correggere l’annualità in cui è stata omessa l’imputazione (c.d. a favore), operando una variazione in diminuzione, da riportare, nei modelli UNICO 2015, nel rigo RF55, con il codice 36. / EUTEKNEINFO / LUNEDÌ, 01 GIUGNO 2015 Laddove, invece, l’annualità oggetto di errore non sia più emendabile, deve essere comunque riconosciuta la possibilità di dare evidenza al costo non dedotto, mediante: - la riliquidazione autonoma, da parte del contribuente, della dichiarazione relativa all’annualità dell’omessa imputazione e, nell’ordine, delle annualità successive, fino all’annualità emendabile ai sensi del citato art. 2 comma 8-bis del DPR 322/98; - la presentazione, per tale ultima annualità, di un’apposita dichiarazione integrativa, in cui devono confluire le risultanze delle precedenti riliquidazioni autonomamente effettuate dal contribuente. A tal fine, nel quadro RS dei modelli UNICO 2015, è presente un apposito prospetto, che deve essere compilato sia dai soggetti (in contabilità ordinaria) che hanno proceduto alla correzione degli errori, sia dai soggetti sui quali ricadono, a seguito dell’applicazione del regime di trasparenza fiscale, gli effetti di tale correzione. Il prospetto si compone di tre riquadri, all’interno dei quali devono essere indicati: - il periodo d’imposta in cui è stato commesso l’errore; - il riferimento al campo della relativa dichiarazione originaria e il diverso importo che sarebbe stato dichiarato qualora non fosse stato commesso l’errore contabile; - gli effetti sulle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta successivi (fino al periodo d’imposta precedente a quello oggetto della dichiarazione integrativa), derivanti dalla riliquidazione delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta nei quali sono stati commessi gli errori contabili. Ai fini della compilazione del prospetto, si ritiene utile evidenziare che i numeri dei righi coincidono per i modelli UNICO 2015 SC, ENC e PF, mentre differiscono per il modello UNICO 2015 SP. Si noti, comunque, che il prospetto va compilato soltanto nei casi in cui il modello UNICO 2015 sia una dichiarazione integrativa e non, invece, qualora si tratti della dichiarazione originaria. Infine, il contribuente che rilevi errori consistenti nell’omessa imputazione di componenti positivi di reddito è tenuto a presentare, con riferimento al periodo d’imposta di competenza, una dichiarazione integrativa ai sensi dell’art. 2 comma 8 del DPR 322/98 (c.d. a sfavore), operando, per assoggettare a tassazione il predetto componente positivo, una variazione in aumento, da riportare nel rigo RF31, con il codice 38.