Corso 60103 Chiesa Particolare_Dispensa2017/Cap7

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Corso 60103 Chiesa Particolare_Dispensa2017/Cap7
Capitolo 7
IL SINODO DIOCESANO
SOMMARIO:
1. IL CONCILIO VATICANO II: PUNTO DI PARTENZA DEL RINNOVAMENTO SINODALE. –
2. IL SINODO DIOCESANO: CENNI STORICI. – 3. ELEMENTI PER UNA TEOLOGIA DEL
SINODO DIOCESANO. 3.1 Il sinodo diocesano espressione della communio. 3.2 Il
sinodo diocesano espressione della Chiesa particolare. 3.3 Lo Spirito Santo:
protagonista fondamentale del sinodo diocesano. 3.4 Sinodo diocesano,
proclamazione della Parola e testimonianza di fede. 3.5 Sinodo diocesano e
celebrazione dell’Eucaristia. 3.6 Sinodo diocesano e ministero del vescovo. 3.7
Sinodo diocesano e costruzione della Chiesa particolare. – 4. ASPETTI LITURGICI. – 5.
DISCIPLINA CANONICA SUI SINODI DIOCESANI. 5.1 Natura del sinodo. 5.2
Applicazione e adattamento della disciplina universale. 5.3 Composizione del
sinodo. 5.4 Diritti e doveri del vescovo. 5.5 Convocazione e preparazione del sinodo.
5.6 Celebrazione del sinodo. 5.7 Le dichiarazioni e i decreti sinodali.
1. IL CONCILIO VATICANO II: PUNTO DI PARTENZA DEL RINNOVAMENTO SINODALE
In conformità agli orientamenti del concilio Vaticano II (1962-1965), il principio e la pratica
sinodale hanno conosciuto, a partire dallo stesso concilio, un’attualità nuova nella Chiesa latina. La
dimensione sinodale, mai negata negli ultimi secoli, era, di fatto, passata in secondo piano, a causa
di complesse vicende anche civili. La rivalutazione del principio sinodale è oggi riscontrabile a tutti
i livelli delle strutture ecclesiali: parrocchiali, diocesane, regionali, nazionali, della Chiesa
universale. E' una ripresa che in parte risente del contesto sociale contemporaneo (richiesta di
"democratizzazione", necessità di razionalizzazione delle decisioni, bisogno di governo efficace e
funzionale), ma deriva in particolare dalla comprensione che la Chiesa ha maturato di sé come
comunione generata dallo Spirito e strutturata dai sacramenti, il battesimo e la confermazione
anzitutto.
L'incoraggiamento dato dal Vaticano II ai sinodi, ai concili, alle conferenze episcopali (già
costituite o da costituire), ai consigli (già insediati o da creare)1, è la prova che il concilio ha voluto
rimettere in onore la collegialità del corpo episcopale, la giusta autonomia delle Chiese particolari
nella comunione con la Chiesa universale, il posto dei laici nella Chiesa, in breve quel «modo di
essere e di condividere, di comunicare e di scambiare, di dare e di ricevere che è caratteristico della
sinodalità ed è lo specifico del vivere insieme dei cristiani» 2.
La sinodalità è un principio condiviso da tutte le grandi tradizioni cristiane, anche se con
accentuazioni e fasi diverse. Il Consiglio ecumenico delle Chiese l'ha fatto proprio con impegno. Il
tema ritorna in numerosi documenti ecumenici sottoscritti dalle varie Chiese 3.
Il tema della sinodalità occupa sempre più spazio anche nella riflessione teologica e pastorale
della Chiesa Cattolica.
Figure istituzionali di sinodalità, oltre i sinodi e i concili, sono il sinodo diocesano, i consigli
ai diversi livelli (consiglio presbiterale, consiglio pastorale diocesano, consiglio pastorale
1
Cf. Christus Dominus, nn. 36, 37, 27.
B. FRANCK, «Esperienze sinodali nazionali postconciliari in Europa», in Concilium XXVIII (1992/5), p. 113 [819].
3 Cf. Enchiridion Oecumenicum, 1/84-88, 400-405, 548-551, 842-850, 1576-1579, 2630-2637; 2/2129, 3224-3232;
3/1955. Cf. A. MELLONI, S. SCATENA (eds.), Synod and Synodality. Theology, History, Canon Law and Ecumenism in
new contact. International Colloquium Bruges 2003, LIT Verlag Münster 2005, pp. 213-236, 489-558.
2
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parrocchiale, ecc.), la curia diocesana, la parrocchia. Là ove concorrono principio comunitario e
principio gerarchico, è la sinodalità a trovare concreta realizzazione.
La sinodalità non può essere ridotta ad una semplice tecnica di governo. Nella misura in cui
riesce a unificare tutti gli elementi propri della comunione – «comunione con Dio e con gli
uomini», «comunione di Chiese», «comunione gerarchica», «comunione dei fedeli», «comunione
dei ministeri» – consente di entrare nel cuore del mistero ecclesiale. Un più solido sviluppo
dell’ecclesiologia sinodale, è una meta cui guardare.
Una particolare espressione della sinodalità è il sinodo diocesano. Richiamati i passaggi
storici principali, vedremo gli elementi teologici fondativi e la disciplina vigente.4.
2. IL SINODO DIOCESANO: CENNI STORICI
2.1 – Precisazioni. Il sinodo diocesano non va confuso:
- né con il sinodo dei vescovi presso il romano pontefice5,
- né con i diversi tipi di concili previsti dall'attuale legislazione canonica latina: i
concili ecumenici6, i concili plenari, previsti per tutte le Chiese particolari della
medesima conferenza episcopale7, i concili provinciali, previsti per le diverse Chiese
particolari della medesima provincia ecclesiastica 8.
Il sinodo diocesano non va confuso nemmeno con quelle iniziative di tipo sinodale realizzate
in diversi paesi dopo il concilio Vaticano II e che presentano caratteristiche del tutto particolari. Si
tratta di «Forum», di «Convegni» e di altre assemblee ecclesiali similari, che hanno come quadro di
riferimento un paese (ad es. l'Austria, oppure la Svizzera, l'Olanda, il Lussemburgo, la Germania,
l'Italia, il Canada) e funzionano secondo uno statuto particolare e modalità di esercizio praeter
4 Cf. bibliografia p. 81, nota 21; La sinodalità, in Credere oggi, XIII (1993), n° 76, luglio-agosto 1993/4
(fascicolo monografico sulla sinodalità); S. D IANICH , «Sinodalità», in I Dizionari San Paolo, Teologia, a
cura di G. BARBAGLIO , G. BOF , S. D IANICH , Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (MI), 2002, pp. 15221531; S. P IÉ -N INOT , «Sinodalidad», in Diccionario de Eclesiología, C. O’D ONNEL – S. P IÉ -N INOT , San
Pablo, Madrid 2002, p. 990-991; W. A YMANS , Diritto canonico e comunione ecclesiale. Saggi di diritto
canonico in prospettiva teologica, Torino, 1993, pp. 31-59; E. C ORECCO , «Sinodalità», in Nuovo
Dizionario di teologia, a cura di G. Barbaglio e S. Dianich, Alba 1991 [6°edizione], pp. 1431 -1456; G.
ROUTHIER , «La synodalité de l'Église locale», in Studia canonica, 26 (1992), pp.111-161; I DEM , Le défi de
la communion. Une relecture de Vatican II, Montreal 1994, pp. 183-210 (con bibl. p. 184 n. 4, p. 187 n.
10) ; I DEM , «Les implications, pour l’Église universelle, de la reviviscence des synodes diocésains», in
Canon Law Society of America, Prodeedings of the fi fty-seventh Annual Convention (October 16-19),
Montreal 1995, pp. 355-376; H. M. L EGRAND , «Democrazia o sinodalità per la Chiesa? Convergenze reali
e divergenze profonde», in Ricerca, 5-6 (1996), pp. 4-5 e pp. 5-9; P. V ALDRINI , «La synodalité dans
l’Église; l’expérience française depuis le Concile Vatican II», in Studia Canonica, 26 (1992), pp. 5-24.
Nel volume: J. P ALARD (sous la direction de), Le gouvernement de l’Eglise catholique. Synodes et exercice
du pouvoir, Les Editions du Cerf, Paris 1997, interessano particolarmente i contributi di L. Seiler, P.
Valdrini, J.-P. Durand, B. Goudet, J. Rigal ; J. RIGAL , L'Église en chantier, Les Editions du Cerf, Paris
1994, pp. 213-226 ; E. BUENO – R. C ALVO , «Sinodalidad y conciliaridad como horizonte. Reflexiones
desde las Iglesias en Castilla y León», in Surge 55 (1997), pp. 151-161 ; R. C ALVO P EREZ , «Hacia una
pastoral diocesana sinodal», in L UMEN XLVII (1997), pp. 37-59; I DEM , «Pneumatología y sinodalidad.
Caminar sinodalmente en el Espiritu», in L UMEN , XLVII (1998), pp. 223-238; G. A NCONA (a cura di),
Chiesa e sinodalità: Dossier, (Associazione Teologica Italiana), Editrice Velar, Gorle (BG), 2005; A.
M ELLONI , S. S CATENA (eds.), Synod and Synodality. Theology, History, Canon Law and Ecumenism in new
contact. International Colloquium Bruges 2003, LIT Verlag Münster 2005.
5 Cf. LG 23; CD 5; PAOLO VI, Motu proprio Apostolica sollicitudo, 15 sept. 1965, in AAS 57 (1965), pp. 775-780; CIC,
can. 342.
6 Cf. LG 22, 25; CD 4; CIC, can. 337, § 1.
7 Cf. CD 36; CIC, can. 439, § 1.
8 Cf. CIC, can. 440, § 1.
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legem, che ne fanno veramente delle esperienze uniche, nel senso che né prima né dopo si ritrovano
esperienze simili9.
Il sinodo dei vescovi presso il romano pontefice è un organo consultivo, a servizio del
governo dello stesso romano pontefice; i concili riguardano le Chiese nel loro rapporto di
comunione; le esperienze sinodali nazionali riguardano le Chiese di una nazione; il sinodo
diocesano riguarda la Chiesa particolare.
In antico i concetti di "súnodos" e "concilium" (= chiamare insieme, riunione, assemblea) si
equivalevano e non esisteva ancora una tipologia dei diversi concili10. A volte l'espressione in unum
convenire veniva usata come sinonimo di concilio11. Convenire in unum indicava qualcosa di più
del semplice radunarsi dei vescovi in una località: si intendeva il crearsi di un commune consilium,
di un consensus tra tutti coloro che partecipavano al concilio. Il consenso dei vescovi si basava
sull'adesione che si creava in rapporto alla Scrittura e alla Tradizione e ciò grazie all'azione dello
Spirito Santo. Scriveva S. Cipriano: "Placuit nobis Sancto Spiritu suggerente et Domino per
visiones multas et manifestas admonente..."12. Nei concili o sinodi si vedeva realizzarsi un doppio
consenso: orizzontale (tra i Vescovi) e verticale (in rapporto alla Scrittura e alla Tradizione) sotto
l'azione dello Spirito Santo13.
2.2 – Cenni storici 14.
- Lontano antenato del sinodo diocesano è il presbyterium, che vede vivere insieme vescovo e clero,
i quali possono discutere quotidianamente i problemi della loro Chiesa: è il luogo della formazione
reciproca e permanente.
- Le prime testimonianze documentate di sinodi diocesani risalgono al sec. VI e riguardano
esperienze piuttosto isolate. Le riunioni hanno lo scopo di vigilare sulla disciplina e di tenere
informato il clero, che ormai si va sempre più distribuendo nelle parrocchie rurali, in base alle
decisioni dei concili15.
9
Per una presentazione di simili esperienze nei paesi indicati e per una loro valutazione cf. F RANCK ,
Esperienze sinodali nazionali postconciliari in Europa, pp. 112-131; I DEM , Actualité des synodes: Le
Synode commun des diocèses allemandes (1971-1975), Paris 1980; Nel volume: A. M ELLONI , S. S CATENA
(eds.), Synod and Synodality. Theology, History, Canon Law and Ecumenism in new contact. International
Colloquium Bruges 2003, LIT Verlag Münster 2005, si vedano i contributi di J. Grootaers, G. Routhier, I.
Ndongala, P. De Mey, L. Serrano Blanco, S. Scatena, R. Puza, P.V. Aimone.
10 Cf. CH. MUNIER, «Concilio», in Nuovo Dizionario Patristico di Antichità Cristiane, A-E, Marietti 1820, GenovaMilano, 2006, col. 1146-1147; V. GROSSI – A. DI BERARDINO, La Chiesa antica: ecclesiologia e istituzioni, Borla,
Roma 1994, pp. 136-139. Sull'uso dei termini sinodo, concilio e sul loro significato cf. F. J. SCHMALE, Synodus,
Synodale, Concilium, in Annuarium Historiae Conciliorum, 8 (1976) 80-102; cf. anche G. ALBERIGO, «Concilio», in
Teologia (I Dizionari San Paolo), pp. 276-292; I concili della cristianità occidentale. Secoli III-V. (XXX Incontro di
studiosi dell’antichità cristiana, Roma 3-5 maggio 2001), Institutum Patristicum Augustinianum, Roma 2002.
11 Cf. S. Cipriano: Ep 67,2 - CSEL 3, 735, 11.
12 Cf. Ep 57,5.
13 Cf. J. S IEBEN , «Le Conferenze episcopali alla luce dei concili particolari durante il primo millennio», in
Natura e futuro delle Conferenze episcopali. Atti del colloquio internazionale di Salamanca (3-8 gennaio
1988), Edizioni Dehoniane, Bologna 1988, pp. 51-53.
14 Quale primo esempio di sinodalità viene indicata l’assemblea di Gerusalemme, narrata in Atti 15.
Quell’esperienza può essere assunta come modello per un cammino sinodale: Cf. G. F ERRARESE , «Beatum
illud apostolorum concilium». Act. 15,1-35 nei Padri anteniceni, Lateran University Press, Roma 2003; J.
T AYLOR , «The “Council” of Jerusalem in Acts 15», in A. M ELLONI , S. S CATENA (eds.), Synod and
Synodality, pp. 107-113. Per una rapida indagine sull’origine e la storia del sinodo diocesano cf. J.A.
F UENTES C ABALLERO , «El sinodo diocesano. Breve recorrido a su actuacion y evolucion historica», in Jus
Canonicum 21 (1981), pp. 543-566; A. F OGLIA , «Brevi note per la storia del sinodo diocesano in
occidente», in Quaderni di diritto ecclesiale 4 (1991), pp. 50-62.
15 Cf. W. P LÖCHL , Storia del diritto canonico. I. Dalle origini della Chiesa allo scisma del 1054, Massimo
Editore, Milano 1963, p. 169.
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- Il sinodo diocesano, come istituzione ecclesiastica, si stabilizza intorno al sec. IX, configurandosi
come una riunione ufficiale di controllo e di informazione del clero di una diocesi16.
- Le prime prescrizioni giuridiche generali riguardanti i sinodi diocesani vengono emanate dal
concilio Lateranense IV (1215). Il sinodo deve essere celebrato dopo il concilio provinciale per
promulgare le decisioni conciliari. La periodicità deve essere annuale17. Nonostante le difficoltà per
attuare questa norma, il sinodo nei sec. XIII-XIV incontra grande favore. Il sinodo è presieduto dal
vescovo o da un suo delegato. Partecipano gli abati, i prelati, i canonici e il clero della diocesi. Il
gruppo del clero viene in seguito ristretto ai delegati dei vicariati foranei. Proprio in questo periodo
scompare quasi completamente la partecipazione dei laici18.
- Il concilio di Trento fa sua la precedente disciplina, obbligando alla celebrazione annuale del
sinodo, con lo scopo soprattutto di applicare alle singole diocesi i decreti del concilio 19. Dopo
Trento si intensificano i sinodi diocesani, producendo una vasta legislazione locale (vengono
accolte nelle leggi particolari, con opportuni adattamenti, la legislazione universale tridentina, le
costituzioni pontificie e le istruzioni delle congregazioni romane); la periodicità annuale non sempre
è osservata, gli statuti diocesani sono presentati dal vescovo, raramente discussi dai partecipanti 20.
- Un contributo decisivo al sinodo diocesano venne dall'opera legislativa del pontefice Benedetto
XIV (1740-1758), di cui fondamentale è l'opera De Synodo Dioecesana (Ferrara 1758), in 13 libri21.
A partire da questo pontificato la celebrazione dei sinodi si fa più regolare e tende a divenire
annuale. Nelle diocesi più piccole partecipano al sinodo tutti i parroci, mentre in quelle più estese la
partecipazione è ristretta ai parroci delle arcipreture determinando una certa frammentazione. In
16
Cf. O. PONTAL, Les statuts synodaux (Typologie des sources du moyen âge occidental. A-III,1), Turnhout 1975, p.
17-19; IDEM, Histoire des conciles mérovingiens, Les Editions du Cerf, Paris 1989.
17 Concilio Lateranense IV, cost. 6: «Come anticamente è stato stabilito dai santi padri, i metrop oliti non
trascurino di celebrare ogni anno con i loro suffraganei i concili provinciali; in essi si tratti
diligentemente, nel timore di Dio, della correzione degli abusi e della riforma dei costumi, specialmente
nel clero; si rileggano le norme canoniche, e specialmente quanto è stato stabilito in questo concilio
generale, perché siano fatte osservare, infliggendo le pene dovute ai trasgressori. Per conseguire più
efficacemente tale scopo, i metropoliti stabiliscano in ogni diocesi delle persone idonee, l ungimiranti e
oneste, le quali per tutto l’anno procedano in maniera diretta e semplice senza alcuna giurisdizione a
investigare con zelo su tutti i punti degni di correzione e di riforma. Essi ne riferiranno fedelmente al
metropolita, ai suoi suffraganei e ad altri nel successivo concilio, perché possano prendere adeguate
deliberazioni su questi ed altri punti, secondo le esigenze dell’utilità e dell’onestà. Quanto è stabilito
dovrà essere osservato, e sarà pubblicato nei sinodi episcopali, da celebrarsi o gni anno nelle singole
diocesi. Chi si mostrerà negligente nel curare l’adempimento di queste norme salutari sia sospeso dai suoi
benefici e dal suo ufficio, fino a che non sia perdonato dal suo superiore»: Conciliorum Oecumenicorum
Decreta [= COD], Edizioni Dehoniane, Bologna 1991, pp. 236-237.
18 Cf. P LÖCHL , Storia del diritto canonico. II. Il diritto canonico nella civiltà occidentale (1055 -1517), p.
133.
19 Conc. Trid., Sess. XXIV, Decreto di riforma, can. II: «Se in qualche posto è stato omesso, sia ristabilito
l’udo di convocare i concili provinciali per regolare i costumi, correggere gli abusi, comporre le
controversie e per le altre questioni contemplate dai sacri canoni. Perciò i metropoliti stessi o, se fossero
legittimamente impediti, il coepiscopo più anziano non trascurino di riunire il sinodo provinciale almeno
entro un anno dalla fine del presente concilio, e, in seguito, almeno ogni tre anni […]. I sinodi diocesani si
celebreranno ogni anno; ad essi dovranno partecipare anche tutti quegli esenti […], tutti quelli preposti
alle chiese parrocchiali o a altre secolari, anche semplicemente annesse. I metropoliti, i vescovi e gli altri
menzionati sopra che trascurassero queste disposizioni, incorreranno nelle pene sanciti dai sacri canoni»:
COD, p. 761.
20 Cf. L. TRICHET, Le Synode diocésain, Paris 1992.
21 Cf. A. LONGHITANO, «La normativa sul sinodo diocesano dal Concilio di Trento al Codice di diritto canonico», in Il
sinodo diocesano nella teologia e nella storia. Atti del convegno di studi, Catania 15-16 maggio 1986, Catania 1987,
pp. 33-85.
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Francia nei secoli XVII e XVIII la maggior parte dei vescovi convoca sinodi regolari. In Germania
e Belgio non si celebrano sinodi per tutto il secolo XVIII. In Italia la prassi dei sinodi non è
omogenea: in alcune diocesi, come Firenze e Napoli, non si registrano fluttuazioni sensibili, mentre
in altre si riscontra un netto rallentamento a metà del secolo XVII, per poi riprendere a partire dagli
anni 1680. In un paese come la Polonia, dove nel secolo XVII i sinodi sono rari a causa dei
disordini e della lentezza nell’attuazione delle decisioni tridentine, nel secolo XVIII la menzione dei
sinodi si fa più frequente, sebbene si rimanga lontani dalla cadenza annuale delle riunioni. Nei
sinodi di questo periodo prevale l’aspetto normativo. I tentativi di introdurre forme
democratiche (Sinodo di Pistoia del 1786) furono subito condannati dal papa Pio VI (bolla
22
Auctorem fidei, del 28.8.1794) . Sempre più spesso gli statuti sinodali e le ordinanze del
vescovo sono raccolte in un’opera organizzata metodicamente, vero e proprio vademecum dei
23
parroci, segno del legame che li unisce al vescovo, capo della diocesi .
- Al concilio Vaticano I (1869-1870), un progetto di costituzione, trattando dei sinodi
diocesani, prevedeva riunioni meno frequenti: non ogni anno, ma ogni tre ( saltem
triennio). Il concilio si concluse, però, senza trattare la questione. Dal 1789 al 1917 i
sinodi sono celebrati secondo la forma tradizionale.
- Con il Codice di diritto canonico del 1917 il sinodo diocesano riceve una nuova definizione
normativa, adattata alle mutate condizioni. La periodicità è fissata almeno ogni dieci anni (CIC
1917, can. 356, § 1). La funzione del sinodo è prevalentemente legislativa, esercitata unicamente
dal vescovo, che firma e promulga i decreti confortato dal voto consultivo dei sinodali (can. 362).
La storia dei sinodi diocesani dal Codice del 1917 al concilio Vaticano II (1962-1965) è per gran
24
parte da scrivere .
- Il concilio Vaticano II segna un profondo mutamento nella storia del sinodo diocesano. A partire
dal concilio di Trento (ma il dato è riscontrabile anche prima), i sinodi e le costituzioni diocesane
avevano assunto un prevalente carattere giuridico, come atti legislativi del vescovo riservati al
clero. I sinodi celebrati dopo il concilio Vaticano II risentono dell’influsso del grande concilio e,
come questo, intendono essere sinodi "pastorali". Il nuovo sinodo non si prefigge più (o almeno non
si prefigge solamente) di fornire adeguati strumenti giuridici alla vita della Chiesa particolare, ma
persegue anche altri obiettivi: rimotivare la fede della comunità, verificare il suo modo di essere nel
contesto storico e sociale, discernere e indicare il cammino da intraprendere. Il Direttorio per il
ministero pastorale dei vescovi Ecclesiae imago (1973) stabilisce che al sinodo devono partecipare
anche i laici (nn. 162-165)25. Il Codice di diritto canonico del 1983 conferma questa nuova
22 Sui sinodi celebrati in questo periodo cf. R. M ET Z , «Les Synodes Diocésains», in Le droit et les
institutions de l’Eglise catholique latine de la fin du XVIII siècle a 1978. Organismes collégiaux et moyens
de gouvernement, par L. C HEVAILLER , C H . L EFEBVRE , R. M ETZ , (HDIEO, tome XVIII), Editions Cujas,
Paris 1982, pp. 153-159.
23 Cf. B. D OMPNIER , «Continuità della riforma cattolica», in Storia del cristianesimo.vol. 9. L’età della
ragione (1620/30-1750), a cura di M. V ENARD , ed. it. a cura di P. V ISMARA , Borla/Città Nuova, Roma
2003, pp.233-234.
24
Scarne informazioni sulla celebrazione dei sinodi diocesani in Francia sono offerte da METZ, «Les
Synodes Diocésains», pp. 161-164; cf. anche I DEM , «Les sources du droit», in Le droit et les institutions
de l’Eglise catholique latine de la fin du XVIII siècle a 1978. Sources et institutions, par R. E PP , C H .
L EFEBVRE , R. M ETZ , (HDIEO, tome XVI), Editions Cujas, Paris 1981, pp. 262 -264,
25 «Il sinodo diocesano, che viene convocato e diretto dal vescovo e al quale sono chiamati, secondo le prescrizioni
canoniche, chierici, religiosi e laici, è l'assemblea nella quale il vescovo, servendosi dell'opera di esperti in teologia,
pastorale e diritto, e utilizzando i consigli delle diverse componenti della comunità diocesana, esercita in modo solenne
l'ufficio e il ministero di pascere il gregge affidatogli, adattando le leggi e le norme della Chiesa universale alla
situazione particolare della diocesi, indicando i metodi da adottare nel lavoro apostolico diocesano, sciogliendo le
difficoltà inerenti all'apostolato e al governo, stimolando opere ed iniziative a carattere generale, correggendo, se mai
157
disciplina (can. 463, § 1/5°). Il Caerimoniale Episcoporum del 1984 (nn. 1169-1176) coglie la
valenza liturgica del sinodo diocesano. Tutto ciò influisce sul sinodo: sulla sua durata, sulla
preparazione e sullo svolgimento, sul coinvolgimento delle componenti diocesane, sulla
celebrazione del sinodo e sulle sue conclusioni. Anche solo un sommario esame di recenti libri
sinodali conferma, in larga parte, quanto l'Alberigo ha rilevato in riferimento ad alcuni sinodi
diocesani celebrati dopo il concilio Vaticano II. La nuova stagione sinodale, scrive il noto studioso,
appare qualificata da «caratteristiche perspicue, che la distinguono nettamente dalle precedenti, al
punto di potersi chiedere se la continuità con la tradizione sinodale non si limiti all'aspetto esterno e
quasi nominale»26.
- L’ultima tappa della storia del Sinodo diocesano è rappresentata dall’Istruzione sui Sinodi
diocesani emanata dalla Congregazione per i vescovi e dalla Congregazione per l’evangelizzazione
dei popoli in data 19 marzo 1997. L’Istruzione raccoglie l’esperienza di molti sinodi celebrati negli
ultimi decenni e si concentra soprattutto sul ruolo del vescovo diocesano nella preparazione e
celebrazione del sinodo 27. L'Istruzione ricorda che il vescovo ha la cura della porzione di popolo di
Dio che gli è stata affidata, quindi è guida di essa, maestro, santificatore e pastore, con la potestà
ordinaria, propria e immediata necessaria (cf. Lumen gentium, nn. 25-27; CIC can. 301, § 1). Egli
rappresenta Cristo come suo vicario nella Chiesa particolare, ma lo stesso vescovo rimane membro
della porzione di popolo di Dio che costituisce la Chiesa particolare. Egli guida i fedeli, rimanendo
sempre in una stretta comunione con essi. Tale comunione si traduce nel diritto-dovere di tutti i
fedeli di esprimere al vescovo necessità, desideri e pareri per il bene della Chiesa e con il dovere di
quest'ultimo di ascoltarli (cf. Lumen gentium, n. 27; CIC can. 212, §§ 1.3). Tutto ciò trova forma
istituzionale di attuazione nel sinodo diocesano riconosciuto «come un importante mezzo per
l’attuazione del rinnovamento conciliare» (Proemio: EV 16/267). Oltre che riassumere la normativa
vigente, l’Istruzione si propone «di chiarire le disposizioni della legge canonica e sviluppare e
determinare i procedimenti nell’eseguirla» (ivi, EV 16/268). Vuole contribuire anche «a rimediare
ad alcuni difetti e incongruenze che sono stati talvolta rilevati» nella celebrazione di recenti sinodi
(ivi, EV 16/269).
- L’importanza del sinodo diocesano è confermata da G IOVANNI P AOLO II nell’esortazione
post-sinodale Pastores gregis, n. 44 e ribadita dalla C ONGREGAZIONE PER I VESCOVI nel
Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi «Apostolorum successores», nn. 167-175
(16 ottobre 2003). Quest’ultimo documento definisce il sinodo diocesano «atto di governo
ed evento di comunione». Si legge al n. 167: «Secondo una norma di attività pastorale
trasmessa attraverso i secoli e poi codificata dal concilio di Trento, ripresa dal concilio
Vaticano II e prevista dal Codice di diritto canonico, al vertice delle strutture di
partecipazione della diocesi, nel governo pastorale del vescovo il sinodo diocesano occupa
un posto di primario rilievo. Esso si configura come un atto del governo episcopale e come
evento di comunione che esprime l’indole della comunione gerarchica che appartiene alla
natura della Chiesa». Il Direttorio presenta la disciplina riguardante il sinodo diocesan o
seguendo da vicino il Codice di diritto canonico (cann. 460-468) e l’Istruzione sui sinodi
diocesani.
serpeggiassero, gli errori circa la fede e la morale. Il sinodo offre anche l'occasione di celebrazioni religiose
particolarmente adatte all'incremento o al risveglio della fede, della pietà e dello spirito di apostolato di tutta la diocesi»
CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Direttorio Ecclesiae imago sul ministero pastorale dei Vescovi, 22 febbraio 1973, n.
162 (EV 4/2206).
26 Introduzione all'opera: Sinodi diocesani di Bobbio, Reggio Emilia e Guastalla, Fidenza. Dichiarazioni e
decreti, Milano 1991, p. 18. Sui sinodi celebrati dopo il concilio Vaticano II cf. J. G ALEA -C URMI , The
Diocesan Synod as a Pastoral Event. A study of the Post-Conciliar Undertanding of the Diocesan Synod,
Roma 2005 (ottima tesi di dottorato: l’A. ha potuto tener conto di un centinaio di libri di sinodi celebrati
dopo il Vaticano II).
27 Instructio de Synodis dioecesanis agendis, in AAS 89 (1997) 706-727 : EV 16/266-319.
158
Il quadro storico abbozzato lascia intendere che il sinodo diocesano è una istituzione creata
dalla Chiesa e da essa voluta per soddisfare le esigenze delle Chiese particolari. I mutamenti
registrati lungo i secoli, mettono in luce come la Chiesa progredisce nel comprendere se stessa e nel
rinnovare le sue istituzioni. Pur nel variare delle definizioni di sinodo diocesano (ieri più
gerarchiche, oggi più ecclesiali) e delle costituzioni da esso emanate (ieri più giuridiche, oggi più
pastorali), i sinodi appaiono come momenti particolarmente significativi nella vita delle Chiese
particolari. Il loro effetto non è solo intraecclesiale. Attraverso i sinodi le Chiese possono inserirsi
più profondamente nel loro ambiente culturale e sociale. I sinodi non sono soltanto mezzi, sono
anche momenti di presenza dello Spirito di Gesù, sono manifestazioni della comunione. In essi si
perpetua e si rinnova l'esperienza della prima comunità di Gerusalemme (Atti 15,28)28.
3. ELEMENTI PER UNA TEOLOGIA DEL SINODO DIOCESANO.
3.0 - Annotazione preliminare – Il concilio Vaticano II non ha parlato del sinodo diocesano. Il
testo spesso citato del decreto Christus Dominus n. 36 - «Ora questo santo sinodo ecumenico
desidera che la veneranda istituzione dei sinodi e dei concili (Synodorum et Conciliorum) riprenda
nuovo vigore, per provvedere più adeguatamente e più efficacemente all'incremento della fede e
alla tutela della disciplina nelle varie Chiese, secondo le mutate circostanze dei tempi» - non fa
riferimento ai sinodi diocesani, ma a quelli provinciali e plenari. Il decreto, al n. 36 inizia
ricordando che fin dai primi secoli della Chiesa, i vescovi preposti a Chiese particolari unirono i
loro sforzi e i loro intenti, per incrementare il bene comune e quello delle singole Chiese. A tale
scopo, continua il testo «furono istituiti sia i sinodi sia i concili provinciali sia finalmente i concili
plenari (sive Synodi, sive Concilia provincialia, sive demum Concilia plenaria), nei quali i vescovi
decisero sistemi comuni per le varie Chiese da adottare nell’insegnamento delle verità della fede e
ne regolare la disciplina ecclesiastica». Il termine sinodo è da intendere, in questo contesto, con
29
riferimento ai concili provinciali e plenari .
Del sinodo diocesano si era parlato durante la fase preparatoria del concilio Vaticano II,
30
nello schema predisposto dalla commissione De Missionibus . Il sinodo diocesano è qui inteso
come struttura clericale a scopo legislativo 31.
Senza parlare del sinodo diocesano, il concilio Vaticano II ha posto le premesse per fondare
e sostenere la ripresa dell’esperienza sinodale diocesana. Hanno influito sulla ripresa dei sinodi: 1°
la concezione della Chiesa come mistero, popolo di Dio, corpo di Cristo, tempio dello Spirito
Santo; 2° la rivalorizzazione delle Chiese particolari (SC 26; 41-42; LG 13; 23a; 26; AG…); 3° la
riscoperta del sacerdozio battesimale e la partecipazione di tutti i christifideles alla vita della
Chiesa; 4° l’ecclesiologia di comunione e la sinodalità.
3.1 - Il Sinodo diocesano, espressione della communio. Il sinodo diocesano è sinonimo di
comunione. Il “camminare insieme” dei molti con il vescovo (popolo di Dio in cammino) rivela la
28 Cf. H.M. LEGRAND, «Synodes et conseils de l'après-concile», in Nouvelle Revue Théologique 98 (1976), pp. 193216.
29
Si veda la citata ricerca di GALEA-CURMI, The Diocesan Synod as a Pastoral Event. A study of the Post-Conciliar
Undertanding of the Diocesan Synod, pp. 29-31. Giustamente l’Autore fa notare che il cap. III del decreto Christus
Dominus dove si trova il n. 36, riguarda non i singoli vescovi, ma «i vescovi che cooperano al bene comune di più
diocesi» e pertanto i sinodi e concili di cui si parla sono quelli provinciali e plenari.
30
Cf. Schemata Constitutionum et Decretorum ex quibus argumenta in Concilio disceptanda seliguntur, Civitas
Vaticana 1963, vol. IV, pp. 349-369.
31 Per l’analisi del testo, poi rinviato alla commissione incaricata della revisione del Codice di diritto canonico, cfr.
GALEA-CURMI, The Diocesan Synod as a Pastoral Event. A study of the Post-Conciliar Undertanding of the Diocesan
Synod, pp. 23-28.
159
comunione ecclesiale. Il riunirsi dei cristiani non è solo per fare o decidere qualcosa, ma per vivere
la comunione. Il sinodo supera la dicotomia tra comunione nello Spirito e struttura visibile della
Chiesa per mostrare l’unità dell’unico popolo di Dio. Uguaglianza e fraternità formano un tutt’uno
con l’autorità posta dal Signore a servizio dei fratelli. Il sinodo è una manifestazione o epifania
della Chiesa particolare nel suo essere una realtà di comunione. Il sinodo inizia da lontano, dal
mistero della Chiesa che si origina dalla comunione trinitaria, e porta lontano, alla realizzazione
piena del mistero della Chiesa che conduce alla comunione trinitaria. Più di tutte le altrre istituzioni
della Chiesa particolare, il sinodo diocesano diviene idoneo a manifestare la Chiesa, che si presenta
come un popolo convocato da Dio, corpo di Cristo e tempio dello Spirito santo 32.
3.2 - Il sinodo diocesano, espressione della Chiesa particolare. Nel sinodo trova piena attuazione
la definizione di diocesi contenuta nel decreto Christus Dominus, n. 11. Elemento fondamentale è la
porzione di popolo di Dio unita nello Spirito Santo per mezzo del vangelo e dell’Eucaristia. Tale
porzione del popolo di Dio è formata dai fedeli (christifideles), che, incorporati a Cristo mediante il
battesimo, sono costituiti popolo di Dio e perciò – resi partecipi nel modo loro proprio della
funzione (munus) sacerdotale, profetica e regale di Cristo – sono chiamati ad attuare secondo la
condizione propria di ciascuno, la missione che Dio ha affidato alla Chiesa di compiere nel
mondo33. In forza dell’uguaglianza nella dignità e nell’agire, tutti i fedeli sono chiamati a cooperare
nell’edificazione del Corpo di Cristo, ciascuno secondo la condizione e i compiti propri (LG
32bcd). Su questa corresponsabilità si fonda il carattere sinodale della Chiesa, come espressione
operativa della comunione nella sua organicità. Il sinodo esprime l’indole di comunione gerarchica
che appartiene alla natura profonda della Chiesa. Principio visibile e fondamento dell’unità della
porzione di popolo di Dio che è nella diocesi è il vescovo. Così la vita della Chiesa particolare, che
comprende varietà di vocazioni, di carismi e di ministeri, si manifesta articolata attorno al vescovo,
come Chiesa sinodale, grazie all’opera dello Spirito Santo.
3.3 - Lo Spirito Santo: protagonista fondamentale del sinodo diocesano. La Chiesa ha sempre
avuto coscienza di poter contare sulla promessa formale del Signore: "Là ove due o più sono riuniti
nel mio nome, io sono in mezzo a loro" (Mt 18,20). A partire dagli Atti degli Apostoli (15,28), sa di
poter contare anche sullo Spirito di Gesù: "Abbiamo deciso lo Spirito Santo e noi...". Compresi a
partire da questa angolatura i sinodi sono una manifestazione della comunione trinitaria, un segno di
ciò che la Chiesa è nella sua essenza più profonda: "Un popolo ("plebs": gruppo di persone concrete
a dimensione locale) adunato dall'unità ("de unitate" = attingendo dall'unità e vivendo in essa) del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo" (LG 4). I sinodi sono segno della sinodalità, una
manifestazione di una delle dimensioni fondamentali della costituzione ecclesiale, grazie allo
Spirito. "Abbiamo deciso lo Spirito Santo e noi..." (At 15,28). Il Sinodo non è solo una tecnica che
consente di gestire il consenso. Esso è tutto inserito nell'invocazione dello Spirito e nella Sua
azione. E' lo Spirito a "insegnare ogni cosa" ai partecipanti e a "ricordare" tutto quello che Gesù ha
detto (Gv 14,26), per "accedere alla verità tutta intera" (Gv 16,13). E' lo Spirito che permette alla
Chiesa "di ascoltare attentamente, discernere e interpretare i vari modi di parlare del nostro tempo, e
di saperli giudicare alla luce della parola di Dio" (GS 44: EV 1/1461). E' lo Spirito a distribuire i
doni alla Chiesa, a stimolare la carità tra i fedeli, a rinnovare tutta la sua vita, a creare il “noi”
ecclesiale (LG 7). Sarà lo Spirito della Pentecoste a rinnovare la Chiesa e a modellarla sullo stile di
Gesù e della Chiesa delle origini34.
32 Cf. GALEA-CURMI, The Diocesan Synod as a Pastoral Event. A study of the Post-Conciliar Undertanding of the
Diocesan Synod, pp. 255-263.
33 Cf. CD 11; LG 31a; CIC, can. 204 § 1.
34 Per ulteriori sviluppi cf. GALEA-CURMI, GALEA-CURMI, The Diocesan Synod as a Pastoral Event. A study of the
Post-Conciliar Undertanding of the Diocesan Synod, pp. 293-298.
160
3.4 - Sinodo diocesano, proclamazione della parola e testimonianza della fede. – L’intero
popolo di Dio è partecipe della missione profetica. Nel sinodo la porzione di popolo di Dio con il
suo vescovo appare come Chiesa in ascolto della parola per viverla, per annunciarla, per celebrarla
e testimoniarla nella vita. La parola di Dio è messaggio di conversione (cf. Mc 1,15), è buona
notizia della salvezza (cf. Atti 1,8; Mt 28,19), è inaugurazione, in senso alla storia, del giudizio e
della riconciliazione del mondo. La parola è comunione con Dio e con i fratelli. La Chiesa
particolare riunita in sinodo è chiamata a rinnovare questa intensa esperienza. Dalla parola alla
proclamazione della fede. Al sinodo diocesano non compete definire la fede. Tuttavia esso non può
non confessare la fede, come fede di questa Chiesa particolare che qui, oggi, sinodalmente si
manifesta nella comunione con le altre Chiese particolari e con la Chiesa del successore di Pietro,
centro focale della comunione. Ciò che il sinodo dice o fa, lo compie entro la professione di fede.
Sia il magistero del vescovo che il discernimento (= decisioni autoritative) si sviluppano in gremio
Ecclesiae e la Chiesa si pronuncia con il vescovo, grazie a lui e attraverso lui. Il sinodo manifesta e
attua così la comunione diocesana e con le sue dichiarazioni, costituzioni e decreti la edifica. Nei
documenti sinodali deve essere accolto il magistero universale, deve essere applicata la disciplina
canonica comune alle altre Chiese. Il magistero del collegio dei vescovi con il papa, al quale
appartiene lo stesso vescovo diocesano, sta a fondamento della comunione diocesana. L'identica
fede viene così proclamata in una pluralità di linguaggi, quelli delle diverse Chiese particolari, dei
loro sinodi, dei loro vescovi, e le Chiese particolari sono così aiutate a inserirsi nel loro universo
culturale e sociale35.
3.5 - Sinodo diocesano e celebrazione dell'Eucaristia. - Assai stretto è il legame tra l’evento
sinodale e l’Eucaristia. Nel sinodo si scopre che «l’Eucaristia fa la Chiesa» e «la Chiesa fa
l’Eucaristia». Il corpo eucaristico del Cristo è la fonte del corpo ecclesiale. Il frutto dell’Eucaristia è
l’unità della Chiesa. La Chiesa fa l’Eucaristia perché è il soggetto che celebra la liturgia eucaristica.
«Come il concilio, il sinodo è essenzialmente una concelebrazione eucaristica che esprime tutte le
sue implicazioni in una presa di coscienza di sé alla quale la Chiesa locale, nella Chiesa universale,
non potrebbe giungere infilando una via diversa da quella dell'Eucaristia» 36. L'Eucaristia sta al
centro del sinodo: «Il carattere comunitario dell'assemblea sinodale - si leggeva nel Direttorio
Ecclesiae imago - si attua e si manifesta anzitutto nelle celebrazioni liturgiche, specialmente
nell'Eucaristia, che ne costituiscono quasi il centro e perciò debbono essere frequentate dal maggior
numero possibile di fedeli» (n. 165)37. E' nel contesto della celebrazione del "mistero della fede"
che la fede viene professata e si compie il discernimento (1 Cor 14; Atti 4,24-31). Ogni sinodo
diocesano inizia con la sinassi eucaristica, attinge da essa il suo essere ‘comunione’, vi fa perenne
riferimento e si svolge, in tutto e per tutto, come la sua effettiva prosecuzione. Tra assemblea
sinodale e assemblea eucaristica non mancano elementi comuni. L’assemblea eucaristica è la
sinassi presieduta dal vescovo, circondato dal presbiterio e dagli altri ministri con l’attiva
partecipazione del popolo di Dio per celebrare l’Eucaristia; il sinodo raccoglie sotto la presidenza
del vescovo, il presbiterio diocesano e gli altri fedeli perché tutti insieme cooperino per il bene
comune nella Chiesa particolare. Vi è stretto legame anche tra momento dossologico-eucaristico e
38
momento decisionale-missionario del sinodo .
3.6 - Sinodo diocesano e ministero del vescovo – Nessuna struttura diocesana è paragonabile al
sinodo diocesano. Assemblea del popolo di Dio, il sinodo articola in modo originale il ministero
35 È questa la ratio della norma: “Il vescovo diocesano comunichi al metropolita e alla conferenza episcopale i testi
delle dichiarazioni e dei decreti sinodali” (can. 467).
36 Cf. L. BOUYER, La Chiesa di Dio. Corpo di Cristo e tempio dello Spirito, Cittadella Editrice, Assisi 1971, p. 514.
37 EV 4/2207.
38 GALEA-CURMI, The Diocesan Synod as a Pastoral Event. A study of the Post-Conciliar Undertanding of the
Diocesan Synod, pp.298-305.
161
dell’uno e la partecipazione di tutti. Nel sinodo si scopre un rapporto irrepetibile tra il vescovo e la
sua Chiesa particolare: essa è contemporaneamente oggetto e soggetto, insieme con il vescovo, del
suo servizio pastorale. Il ruolo del vescovo è ministeriale: presiede alla costruzione della Chiesa e
iscrive visibilmente la Chiesa nella comunione delle Chiese. Il sinodo è, in questo modo,
contestualmente e inseparabilmente, evento di comunione e atto di governo episcopale. Il compito
del vescovo non è solo negativo o di freno, ma positivo e propositivo. Egli è il capo della Chiesa,
ma riceve anche dalla Chiesa, fedele alla tradizione, la parola che egli proclama e trasmette con gli
altri fedeli. Fondamentali sono l’ascolto e la possibilità della libera discussione. Chiedendo il
‘consiglio’, il vescovo riconosce il diritto/dovere di parola che i fedeli hanno nella Chiesa. Tutta la
comunità così concorre nell’interpretare i “segni dei tempi” propri di quella Chiesa particolare, in
39
comunione con le altre Chiese e con la Chiesa di Roma .
3.7 - Sinodo diocesano e costruzione della Chiesa particolare. – I fedeli di una Chiesa riunita in
sinodo non possono non interrogarsi: quale Chiesa vogliamo essere di fronte alle sfide che ci
attendono? Con quale volto la nostra Chiesa deve presentarsi alla società, per servirla con umiltà e
dedizione, per essere sale, luce, lievito, lucerna, per essere la sua anima, sullo stile della Chiesa
degli apostoli? Il sinodo è uno strumento assai prezioso per la ristrutturazione della Chiesa
particolare, per la ricomprensione dei suoi ministeri, per la progettazione della sua missione. Nella
misura in cui la Chiesa è docile allo Spirito essa è anche chiamata al suo continuo rinnovamento 40.
4 - ASPETTI LITURGICI
Il Cærimoniale Episcoporum (14.9.1984), in un apposito capitolo, contiene le norme
riguardanti la celebrazione del sinodo diocesano: Pars VIII – Caput I: De Conciliis plenariis vel
provincialibus et de synodo diœcesana (nn. 1169-1176). Dispone che l'assemblea abbia a iniziare
con una solenne Santa Messa, con la partecipazione dei sinodali e del popolo (n. 1170). Prima della
Messa può aver luogo la processione, che si svolgerà secondo le norme stabilite (n. 1171). Per tutto
il tempo del sinodo un particolare onore deve essere riservato al libro dei vangeli (n. 1174). Il
sinodo si conclude con il canto del Te Deum, la benedizione del presidente e il congedo.
Per il Cærimoniale Episcoporum la celebrazione del sinodo della Chiesa particolare è anche
un evento liturgico. Da questo punto di vista il Cærimoniale si mostra molto sensibile41. Merita
attenzione la norma n. 1169. Vi è contenuto un insegnamento ricco e profondo:
«Secondo un'antica tradizione della Chiesa, sia i concili sia il sinodo diocesano
comprendono anche azioni liturgiche, sull'esempio di quelle celebrazioni di cui si ha
riferimento negli Atti degli Apostoli (15,6-29). Infatti il governo della Chiesa non deve mai
essere ritenuto un atto puramente amministrativo, ma quando simili assemblee si radunano
nel nome e a lode di Dio e della sua gloria, sotto l'azione dello Spirito santo, manifestano
quell'unità del Corpo di Cristo che risplende soprattutto nella sacra liturgia. Infatti coloro che
hanno una comune cura pastorale, devono essere uniti anche nella comune preghiera»
(Cærimoniale Episcoporum, n. 1169).
39
Ivi, pp. 305-313.
40 LG 8: EV 1/306-307. Cf. T. CITRINI, «’Camminare insieme’ nella memoria di Gesù. Riflessione teologica sui sinodi
diocesani», in La Rivista del clero italiano LXVIII (1987), pp. 246-256. Sul rapporto del sinodo con la società civile e
le aspirazioni umane cf. GALEA-CURMI, The Diocesan Synod as a Pastoral Event. A study of the Post-Conciliar
Undertanding of the Diocesan Synod, pp. 314-321, 321-330.
41 Cf. P. JOUNEL, La célébration du synode diocésain, in L'Année Canonique XXIX (1985-86), pp. 566-576.
162
5. DISCIPLINA CANONICA SUI SINODI DIOCESANI
Seguendo da vicino il Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi «Apostolorum
successores» , vediamo le principali norme che regolano lo svolgimento del sinodo diocesano. Lo
stesso Direttorio auspica che la sostanza delle norme del Codice di diritto canonico sul sinodo
diocesano e le indicazioni dell’istruzione sui sinodi diocesani, servatis servandis, abbiano a essere
42
osservate anche nei «forum» e nelle altre assemblee ecclesiali di tipo sinodale .
5.1 - Natura canonica del sinodo. Il sinodo diocesano è una riunione o assemblea consultiva,
convocata e diretta dal vescovo, alla quale sono chiamati, secondo le prescrizioni canoniche,
sacerdoti e altri fedeli della Chiesa particolare, per aiutarlo nella sua funzione di guida della
comunità diocesana. Nel Sinodo e attraverso di esso, il vescovo esercita in forma solenne l’ufficio e
il ministero di pascere il suo gregge.
5.2 - Applicazione e adattamento della disciplina universale. Il sinodo, nella sua duplice
dimensione di «atto di governo episcopale ed evento di comunione», è mezzo idoneo per applicare e
adattare le leggi e le norme della Chiesa universale alla situazione particolare della diocesi,
indicando i metodi che occorra adottare nel lavoro apostolico diocesano, superando le difficoltà
inerenti all’apostolato e al governo, animando opere e iniziative di carattere generale, proponendo la
retta dottrina correggendo, se esistessero, gli errori sulla fede e sulla morale.
Il sinodo diocesano, evento di comunione organica, contribuisce a configurare la
fisionomia pastorale della Chiesa particolare, dando continuità alla sua peculiare
tradizione liturgica, spirituale e canonica.
5.3 - Composizione del sinodo. La composizione dei membri del sinodo deve riflettere la diversità
di vocazioni, d’impegni apostolici, di origine sociale e geografica che caratterizza la diocesi. Il
contributo dei sinodali sarà tanto più valido quanto più emergano per rettitudine di vita, prudenza
pastorale, zelo apostolico, competenza e prestigio. Per tutti vi è il diritto e l’obbligo di partecipare
alle sessioni sinodali, esclusa la possibilità di inviare un delegato nel caso di impedimento.
Al sinodo possono partecipare, in qualità di osservatori, ministri o membri di Chiese o
comunità ecclesiali che non sono nella piena comunione con la Chiesa cattolica.
42
Cf. cc. 460-468; CONGREGATIO PRO EPISCOPIS – CONGREGATIO PRO GENTIUM EVANGELIZATIONE, Instructio De
synodis dioecesanis agendis (19.03.1997), in AAS 89 (1997), pp. 706-721, 722-727: EV 16/266-306.307-319;
CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi «Apostolorum successores»
(16.10.2003), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2004. Cf. G. GHIRLANDA, «Aspetti teologici e canonici del
sinodo diocesano», in La Civiltà Cattolica, III (1998), pp. 480-493. Per una forma non codificata di assemblea o forum
diocesano cf. R. SPECK, «Das Diözesanforum der Erzdiözese Freiburg (1991/92): Beispiel einer nicht-kodikarischen
Form synodale Beratung», in Synodalrecht und Synodalstrukturen. Konkretionen und Entiwicklungen der “Synodalität”
in der Katholischen Kirche. Hrsg. Von Richard Puza – Abraham Peter Kustermann. Mit Beitr. Von Abraham Peter
Kustermann… - Freiburg, Schweiz, 1996, pp. 13-30. Sui sinodi nel Codice dei canoni delle Chiese orientali cf. C. G.
FÜRST, «Die Synoden im neuen orientalischen Kirchenrecht», ivi, pp. 67-86. Sul sinodo diocesano cf.: AA.VV., La
sinodalità nell'ordinamento canonico. Materiali ad uso degli studenti raccolti da Marco Ghisalberti e Giancarlo Mori,
CEDAM, Padova 1991. Contributi di: E. Corecco, E. Eid, H. Jedin, G.P. Milano, J. Orlandi, G. Feliciani, J. Gaudemet,
S. Ferrari; G. CORBELLINI, Il sinodo diocesano nel nuovo Codex Iuris Canonici, Roma 1986; Il sinodo diocesano nella
teologia e nella storia. Atti del convegno di studi, Catania 15-16 maggio 1986, Catania 1987; H. JEDIN, «Sulla nozione
di concilio», in IDEM, Breve storia dei concili, Herder-Morcelliana, Roma - Brescia, 1983; R. METZ, «Les Synodes
diocésains», in Le droit et les institutions de l'Église catholique latine de la fin du XVIII° siècle à 1978, pp. 149-169; P.
AMENTA, Partecipazione alla potestà legislativa del vescovo. Indagine teologico-giuridica su Chiesa particolare e
sinodo diocesano, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma 1996; G. SPANEDDA, Il Sinodo diocesano.
Riflessioni per una teologia sinodale, Edizioni Dehoniane, Bologna 1998.
163
Il sinodo diocesano è presieduto dal vescovo diocesano. Egli può delegare il vicario generale
o un vicario episcopale, a svolgere tale ufficio, per le singole sessioni del sinodo, privilegiando fra
questi coloro che hanno dignità episcopale.
I membri che partecipano al sinodo si distinguono in membri di diritto, membri
elettivi, sinodali di libera nomina episcopale, osservatori.
a) Sono membri di diritto in base all’ufficio ricoperto: - il vicario generale, i vicari
episcopali, il vicario giudiziale; - i membri del consiglio presbiterale; - i canonici
della Chiesa cattedrale; - il rettore del seminario maggiore; - i vicari foranei.
b) Sono membri elettivi: - un numero adeguato di laici eletti dal consiglio pastorale
diocesano; - un presbitero eletto in ciascun vicariato foraneo; - alcuni superiori di
istituti religiosi che abbiano la casa nella diocesi.
c) I membri di nomina episcopale sono scelti dal vescovo (nel caso di carenze di
rappresentanza);
d) Osservatori al sinodo rappresentanti di comunità cristiane non cattoliche.
Una così articolata composizione del sinodo diocesano è una concreta attuazione
della sinodalità della Chiesa particolare come tale, in tutte le sue espressioni.
5.4 - Diritti e doveri del vescovo. Spetta al vescovo convocare il sinodo diocesano,
quando, dopo aver sentito il consiglio presbiterale, a suo giudizio le circostanze della
diocesi lo suggeriscono. Spetta a lui decidere la maggiore o minore periodicità di
convocazione del sinodo. Il criterio ceh deve guidare il vescovo in tale decis ione sono le
necessità della diocesi e del governo diocesano. Il vescovo, tra i motivi, terrà conto anche
della necessità di promuovere una pastorale d’insieme, la necessità di applicare norme o
orientamenti superiori in ambito diocesano, particolari problemi della diocesi che
necessitano di una soluzione condivisa, la necessità di una maggiore comunione ecclesiale.
Spetta la vescovo individuare l’argomento del sinodo ed emanare il decreto di
convocazione. Spetta al vescovo dirigere il sinodo. A lui spetta anche sospendere e
sciogliere il sinodo, qualora gravi motivi dottrinali, disciplinari o di ordine sociale, a suo
giudizio, perturbino il pacifico svolgimento del lavoro sinodale. Solo il vescovo
sottoscrive le dichiarazioni e i decreti sinodali.
5.5 - Convocazione e preparazione del sinodo. Il vescovo deve sentirsi profondamente impegnato
nella preparazione, programmazione e celebrazione del sinodo, con forme rinnovate e adattate alle
necessità attuali della Chiesa. Il sinodo deve essere adeguatamente preparato. A tale scopo deve
essere istituita una commissione preparatoria con l’intento di provvedere anche alla redazione e
pubblicazione del regolamento del sinodo.
Sono quindi indicate le fasi di preparazione del sinodo: preparazione spirituale,
catechetica e informativa, consultazione della diocesi, fissazione delle questioni.
5.6 – Celebrazione del sinodo. Il carattere ecclesiale dell’assemblea sinodale si manifesta
in primo luogo nelle celebrazioni liturgiche, che ne costituiscono il nucleo più visibile.
Tutte le questioni proposte si sottoporranno alla libera discussione dei membri nelle
sessioni del sinodo. Al termine delle discussioni, spetta ad apposite commissioni redigere
progetti di documenti sinodali. Spetta al vescovo dirigere e valutare un così complesso lavoro,
mantenendo sempre la sua autorità, anche di sospendere o sciogliere il sinodo. L’aiuto che
l’assemblea offre al vescovo abbraccia ogni aspetto del suo ministero pastorale. L’attività
legislativa, dall’Istruzione considerata come preminente, non può essere considerata isolatamente,
rispetto a tutta la vita pastorale della diocesi. Il vescovo è libero di emanare norme all’infuori e
senza previo sinodo diocesano, in quanto, la potestà legislativa, nell’ambito diocesano, è propria ed
esclusiva.
164
5.7 - Le dichiarazioni e i decreti sinodali. Terminate le sessioni del sinodo, il vescovo procede alla
redazione finale dei decreti e delle dichiarazioni, li sottoscrive e ne ordina la pubblicazione. Sotto le
espressioni decreti e dichiarazioni si possono comprendere tre realtà: a) vere norme giuridiche, che
potranno essere chiamate “costituzioni” o in altro modo; b) indicazioni programmatiche per
l’avvenire; c) affermazioni convinte delle verità di fede o della morale cattolica, specialmente in
quegli aspetti che più possono avere incidenza nella vita della Chiesa particolare. L’Istruzione
precisa inoltre che non solo i decreti sinodali devono recare la firma unicamente del vescovo
diocesano, ma anche e espressioni usate in essi devono palesare che l’autore ne è il vescovo
diocesano.
Tutte queste norme si giustificano perché solo e unicamente il vescovo diocesano, e quelli a
lui equiparati a norma del can. 381 § 2, è il pastore proprio della diocesi a lui affidata.
L’Istruzione conclude con una appendice che elenca le materie il cui ordinamento a livello
diocesano, atteso il dettato del Codice di diritto canonico, è ritenuto necessario o generalmente
conveniente.
Bibliografia
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Spagna (pp. 561-574), Francia (pp. 575-597), Italia (pp. 599-617), Stati Uniti e Africa (pp.
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- L. MISTÒ', «Il sinodo diocesano: evento di Chiesa e momento legislativo. Una ricerca a partire dai
sinodi postconciliari delle Chiese italiane», in La Scuola Cattolica, 118 (1990) 297-326.
- J. H. PROVOST, «The Ecclesiological nature and function of the diocesan synod in the real life of
the Church», in La synodalité, op. cit., pp. 537-558.
- «”Il Sinodo”: esperienza di discernimento comunitario nella Chiesa locale», in Esperienza e
teologia, VIII, gennaio-giugno 2002, n. 14: il quaderno della rivista edita dallo Studio Teologico
San Zeno di Verona è interamente dedicato al sinodo diocesano con studi di A. Barbi, D. Cervato
(interessante studio storico sui sinodi veronesi), G. Mazzoni e E. Biemmi.
- L. TRICHET, «Synode. I. Le Synode diocèsain», in Catholicisme, Paris 1996, vol. XIV, col. 691694.
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