Capitolato speciale d`appalto del servizio di brokeraggio

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Capitolato speciale d`appalto del servizio di brokeraggio
Capitolato speciale d’appalto del servizio di brokeraggio assicurativo per l’ERSU di Sassari - CIG Z8A1B9E280
Premessa
Il presente capitolato disciplina il servizio di brokeraggio assicurativo da prestarsi in favore dell’Ente Regionale per il
diritto allo Studio Universitario di Sassari (di seguito ERSU) con l’osservanza delle disposizioni di cui al Titolo IX del
D.Lgs n. 209/2005 “Codice delle assicurazioni private” e al regolamento ISVAP (oggi IVASS) n. 5 del 16/10/2006,
“Disciplina dell’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e
riassicurazione) e di cui all’articolo 183 (regole di comportamento) del D.Lgs 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle
assicurazioni private”.
In ragione delle caratteristiche del presente appalto si specifica che non sussistono, in fase di esecuzione, rischi per la
sicurezza di natura interferenziale a norma dell’art. 26 del D.Lgs n. 81/2008 e che pertanto non si è proceduto alla
redazione del DUVRI.
All’avvio della procedura di affidamento del servizio cui il presente capitolato si riferisce sono in essere le polizze
assicurative elencate nella seguente tabella A (tipologie nn. 1, 2 e 3) con l’indicazione dei dati riguardanti il monte
premi annuo e le relative scadenze. Nella medesima tabella A sono altresì indicati i dati relativi alle polizze multirischio
per la persona contro l’infortunio sul lavoro (tipologia n. 4) stipulate nel corso degli ultimi 12 mesi per le collaborazioni
studentesche temporanee della durata di 150 ore ciascuna cui l’ERSU ricorre ordinariamente.
TABELLA A
SCADENZA
MONTE PREMI
NUMERO
MONTE PREMI
N. RAMO
POLIZZE
ANNUO
POLIZZE
ANNUO LORDO
IMPONIBILE
RCA autoveicoli e rischi diversi veicoli a
31/12/2016
1
6
€ 2.462,29
€ 2.898,23
motore
Responsabilità civile generale copertura
2
1
31/01/2017
€ 5.071,57
€ 6.200,00
RCT/RCO
Assicurazione incendio e rischi accessori
degli stabili dell’ERSU (assicurazione
property riguardante n. 11 strutture fra
3
1
31/01/2017
€ 8.966,05
€ 10.961,00
uffici amministrativi, residenze
universitarie e mense universitarie site in
comune di Sassari)
Assicurazione multirischio per la persona
contro infortunio sul lavoro per gli
4 studenti prestanti servizio temporaneo
15
€ 1.536,45
€ 1.575,00
della durata di 150 ore presso l’ERSU
(collaborazioni studentesche)
TOTALE
€ 18.036,36
€ 21.634,23
Articolo 1 - Oggetto dell’appalto e prestazioni incluse nel servizio
L’appalto ha ad oggetto il servizio di consulenza ed assistenza per la gestione tecnica ed amministrativa del
programma assicurativo globale (brokeraggio) consistente, principalmente, nell’indirizzare l’ERSU nell’individuazione
dei prodotti assicurativi più idonei a soddisfare le proprie esigenze, a copertura dei rischi esistenti in relazione alla
propria attività e al proprio patrimonio, nell’assistenza in fase di negoziazione, stipulazione, esecuzione e
manutenzione dei contratti di assicurazione.
In particolare il broker dovrà garantire, con i propri mezzi e la propria organizzazione e con costi e oneri a proprio
carico, le prestazioni di seguito elencate a titolo non esaustivo:
1. individuazione, analisi e valutazione dei rischi esistenti in relazione alla specifica attività e al patrimonio dell’ERSU
predisponendo con cadenza almeno annuale una relazione circostanziata sullo stato dei rischi individuati,
evidenziando eventuali azioni da porre in essere nel breve e medio termine;
2. presa in carico e gestione del programma assicurativo in corso, valutazione ed analisi delle coperture assicurative
esistenti, allo scopo di fornire proposte di aggiornamento e revisione del programma assicurativo anche a seguito
dell’emanazione di nuova normativa, dei mutamenti del mercato assicurativo, di eventuali evoluzioni
giurisprudenziali della materia nonché delle esigenze dell’ERSU;
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3. segnalazione tempestiva dell’insorgenza di eventuali nuovi rischi ovvero delle mutate condizioni degli stessi
fornendo l’assistenza necessaria all’eventuale modifica o adeguamento delle polizze in essere;
4. consulenza nella fase di programmazione e predisposizione delle procedure di selezione del contraente per
l'affidamento dei contratti assicurativi, comprendente la redazione in dettaglio dei capitolati speciali d’appalto con
l'individuazione delle condizioni contrattuali adeguate alle specifiche esigenze dell’ERSU (inclusa l’indicazione dei
massimali assicurativi e degli importi da porre a base di gara in considerazione delle vigenti condizioni di mercato)
secondo le norme previste dalla disciplina comunitaria, nazionale e regionale;
5. assistenza nella fase successiva all’espletamento delle procedure di selezione del contraente mediante il controllo
del contratto di assicurazione che deve rispondere esattamente alle prescrizioni degli atti di gara;
6. individuazione e presentazione delle strategie operative adottabili per il conseguimento di economie di spesa;
7. gestione globale dei contratti assicurativi con esecuzione di ogni incombenza ed in particolare:
- assistenza nella gestione delle polizze: comunicazione, con preavviso di almeno 30 giorni, dei termini di
scadenza delle polizze, dei termini per procedere alla disdetta, dei termini di pagamento dei premi e di ogni
altro termine con effetti nei confronti dell’ERSU;
- segnalazione di eventuali adempimenti indicati nelle polizze, problematiche emergenti e modalità per la
risoluzione;
- verifica dei conteggi dei premi e dei conguagli relativi alle polizze e alle appendici o atti di regolazione,
comunicazione all’ERSU della loro correttezza e avviso del termine per il pagamento;
8. gestione globale delle pratiche relative ai sinistri, attivi e passivi, verificatisi durante il rapporto contrattuale
(assistenza nella denuncia dei sinistri entro i termini prescritti, nella interruzione di termini di prescrizione ecc.);
9. ogni ulteriore consulenza ed assistenza su problematiche in materia assicurativa o attinente che si rendesse
necessaria nel corso del rapporto contrattuale.
Articolo 2 - Modalità di esecuzione del contratto
Il broker dovrà eseguire tutte le prestazioni oggetto del servizio con la diligenza tipica degli incarichi specialistici e
secondo la perfetta regola d’arte in conformità alle prescrizioni del presente capitolato.
Il broker nell'espletamento dell'incarico non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti del
personale dell’ERSU con cui venga in contatto, né potrà impegnare il medesimo nei confronti di terzi. L’ERSU ha
esclusiva competenza in merito alle decisioni finali sulle coperture assicurative da adottare nonché in merito alle
procedure per l’affidamento dei relativi servizi assicurativi. Resta inteso, a tale ultimo proposito, che il broker non
potrà ingerirsi di sua iniziativa nelle procedure pubbliche per l’individuazione della compagnia assicurativa contraente.
I contratti di assicurazione dovranno essere sottoscritti esclusivamente dal personale dirigente competente dell’ERSU.
A mero titolo esemplificativo e non esaustivo il broker dovrà:
a. garantire il rispetto degli scopi perseguiti dall’ERSU assicurando la tutela degli interessi dello stesso;
b. rispettare le procedure e le istruzioni impartite dall’ERSU;
c. acquisire tutte le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative dell’ERSU;
d. garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione, obbligandosi a
depositare presso l’ERSU ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo o che possa
influire sulla gestione del rapporto medesimo (segnatamente polizze, appendici e ricevute emesse dalle
compagnie di assicurazione);
e. non sottoscrivere documenti in nome e per conto dell’ERSU;
f. astenersi da effettuare operazioni in cui ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto;
g. garantire la presenza di personale qualificato in numero adeguato a svolgere proficuamente l’attività di
brokeraggio assicurativo e comunque indicare, all’avvio del servizio, il nominativo e i contatti di un referente
con cui l’ERSU possa interfacciarsi nel corso del rapporto;
h. rispondere del contenuto dei contratti di assicurazione che ha contribuito a determinare e a far stipulare,
modificare o integrare all’ERSU e rispondere altresì nel caso in cui non segnali tempestivamente e non
dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione di condizioni contrattuali, che comportino
responsabilità amministrativa degli organi competenti dell’ERSU;
i. rispondere dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del servizio di cui al presente capitolato, se
imputabili al periodo di sua competenza;
j. fornire all’ERSU, previamente alla stipulazione dei contratti di assicurazione, tutte le informazioni
precontrattuali stabilite e previste dal D.Lgs n. 209/2005 e dal Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006
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k.
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nonché svolgere il servizio nel rispetto delle regole di comportamento nei confronti della clientela di cui
all’art. 183 del D.Lgs n. 209/2005 e della Parte III, Titolo II, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006;
mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di
elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in
qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente
necessari all’esecuzione del contratto;
applicare al proprio personale tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di
assicurazioni sociali assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi (retributivi, contributivi, previdenziali,
assicurativi, antinfortunistici); il broker deve altresì applicare ai propri dipendenti i contratti collettivi di
riferimento e la disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs n.
81/2008.
L’ERSU, nel corso dell’esecuzione del contratto, si impegna:
a. a rendere noto in ogni procedura per l’affidamento di contratti di assicurazione che la gestione dei contratti
medesimi è affidata al broker indicando espressamente in ciascun capitolato d'appalto la percentuale di
provvigione che le compagnie assicurative corrisponderanno al broker;
b. a fornire al broker la collaborazione del proprio personale e a mettere a sua disposizione la documentazione,
gli atti e le informazioni necessarie al completo e puntuale adempimento di ogni formalità e obbligo inerente
l'incarico.
Articolo 3 - Durata dell’appalto
La durata dell’appalto è stabilita in mesi 36 (trentasei) a decorrere dall’avvio dell’esecuzione delle prestazioni
contrattuali. Alla scadenza del termine contrattuale di mesi 36 (trentasei), l’ERSU si riserva la possibilità di prorogare il
rapporto contrattuale per il tempo strettamente necessario ad ultimare le procedure per individuare nuovo
contraente e comunque non oltre ulteriori mesi 3 (tre).
Articolo 4 - Corrispettivo
Il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta oneri finanziari (compensi, rimborsi, ecc.) diretti per l’ERSU in
quanto la remunerazione, come da prassi consolidata di mercato, sarà a carico delle compagnie con le quali saranno
sottoscritti i singoli contratti di assicurazione, senza alcuna ricaduta di carattere economico sull’ERSU. Tale
remunerazione sarà determinata sulla base della percentuale di provvigione sul premio riconosciuta al broker; tale
percentuale troverà applicazione in occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi ovvero al momento del
nuovo piazzamento dei contratti esistenti, dopo la scadenza del loro termine naturale o nel caso di risoluzione
anticipata degli stessi.
Articolo 5 - Pagamento premi
Nell’ambito della gestione dei contratti di assicurazione si stabilisce che, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 118 del
D.Lgs n. 209/2005 e all’art. 55 del Regolamento ISVAP n. 55 del 16/10/2006, il pagamento dei premi avverrà per il
tramite del broker stesso il quale è impegnato ed obbligato al versamento dei premi alla compagnia assicurativa
interessata in nome e per conto dell’ERSU nei termini e modalità convenuti con la compagnia. Il pagamento effettuato
a norma del precedente periodo avrà efficacia liberatoria per l’ERSU. Non sono imputabili all’ERSU gli effetti di
eventuali ritardi nei pagamenti effettuati dal broker alle compagnie di assicurazione. Nel caso in cui il broker non
provveda al pagamento del premio alla compagnia di assicurazione entro il termine indicato in polizza sarà
direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall’eventuale sospensione
della garanzia assicurativa.
Nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 tutta la documentazione
contabile che intercorrerà tra l’ERSU e il broker e tra questi e le imprese di assicurazione, dovrà recare la
denominazione della compagnia assicurativa, il C.I.G. e il numero del contratto di assicurazione cui la documentazione
si riferisce.
Articolo 6 - Tracciabilità dei flussi finanziari
Il broker assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le
mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e, in particolare, è tenuto:
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 ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del contratto, uno o più conti correnti bancari o postali,
accesi presso banche o Poste Italiane S.p.a. dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche;
 a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto all’art.
3, comma 3, della L. 136/2010, ad effettuarli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale,
ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
 a comunicare all’ERSU gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o,
nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa
pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
il broker provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
 ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo,
modificativo, integrativo o attuativo della L. n. 136/2010.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna
transazione posta in essere dall'ERSU, dal broker e dagli eventuali subappaltatori e subcontraenti in genere della filiera
delle imprese il codice C.I.G. relativo.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto o dal presente capitolato, si conviene che il
mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità
delle operazioni finanziarie costituisce causa di risoluzione contrattuale.
Articolo 7 - Garanzia definitiva
Il broker, prima della stipula del relativo contratto, dovrà costituire la garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o di
fideiussione, a norma di quanto stabilito dall’art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 al quale espressamente si rinvia.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall'affidamento e l’aggiudicazione
dell’appalto ad altro operatore.
La garanzia definitiva è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni
derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e cessa di avere effetto solo alla data di emissione
del certificato di regolare esecuzione.
L’importo della garanzia definitiva è ridotto per gli Operatori in possesso delle certificazioni e/o dei requisiti di cui
all’art. 93, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016 nelle misure percentuali e con le modalità ivi indicate.
Articolo 8 - Penalità
Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal contratto e dal presente capitolato e in ogni caso di carente, tardiva o
incompleta esecuzione degli obblighi contrattuali, l’ERSU, fatto salvo il risarcimento di maggiori ed ulteriori danni,
potrà applicare al broker delle penali, per ciascun evento negativo, variabili a seconda della gravità del caso, da un
minimo dello 0,3 per cento e sino al 1 (uno) per cento del valore dell’appalto indicato in contratto.
L’applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza, a firma del
Responsabile Unico del Procedimento, avverso la quale il broker avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni
entro il termine allo scopo assegnato con la contestazione stessa.
Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro giorni 10 (dieci) dalla notifica o dalla ricezione della
comunicazione di applicazione. Decorso tale termine l’ERSU si rivarrà sulla garanzia definitiva costituta a norma
dell’art. 103 del D.Lgs n. 50/2016. In tale ultimo caso il broker è tenuto a reintegrare la garanzia entro giorni 10 (dieci)
dalla comunicazione di escussione della stessa.
La richiesta o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in alcun caso il broker
dall’adempimento dell’obbligo al quale non ha ottemperato e in relazione al quale è stata applicata la penale.
Altresì l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’ERSU di chiedere il
risarcimento degli eventuali maggior danni.
Articolo 9 - Risoluzione
È causa di risoluzione del contratto il verificarsi delle circostanze di cui all’art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs n. 50/2016
nonché il venir meno dell’iscrizione del broker al registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui
all’art. 109 del D.Lgs n. 209/2005. È altresì causa di risoluzione del contratto il grave inadempimento delle
obbligazioni contrattuali da parte del broker, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni. In tale
ipotesi l’ERSU dichiara la risoluzione contrattuale solo all’esito di apposito procedimento di formulazione e
contestazione degli addebiti, assegnazione al broker di termine congruo per controdeduzioni e valutazione delle
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stesse. In particolare, per gli effetti di cui al presente paragrafo, costituisce “grave inadempimento” l’applicazione di
penali a norma dell’art. 8 del presente capitolato per un ammontare che superi cumulativamente il 10% del valore
contrattuale complessivo. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
Qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente paragrafo, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del
broker rispetto alle previsioni del contratto, il Responsabile Unico del Procedimento gli assegna un termine ritenuto
congruo entro il quale il broker deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, qualora l'inadempimento
permanga, L’ERSU risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
La risoluzione del contratto fa sorgere a favore dell’ERSU il diritto di escutere la garanzia definitiva costituta a norma
dell’art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e di assicurare l’esecuzione del servizio affidando l’appalto ad altro operatore.
Articolo 10 - Responsabilità e assicurazioni
Ogni responsabilità per danni che, in relazione all’esecuzione del servizio o a cause allo stesso connesse, derivassero
all’ERSU o a terzi (cose o persone) si intende, senza riserve ed eccezione alcuna, a totale carico del broker. Il broker è
unico e diretto responsabile del regolare espletamento di ogni atto previsto dal presente capitolato, tutelando in ogni
caso l’interesse dell’Ente. Specificamente, il broker risponde direttamente verso i terzi delle azioni intraprese al di
fuori dell’ambito di applicazione degli obblighi di cui al presente capitolato.
È obbligo del broker essere dotato di polizza di assicurazione per la responsabilità civile per l’attività svolta, per danni
arrecati da negligenze ed errori professionali propri ovvero da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei
dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge, conforme al disposto
degli artt. 110, comma 3, e 112, comma 3, del D.Lgs n. 209/2005 e con massimali non inferiori a quelli stabiliti dalla
vigente normativa. La polizza di responsabilità civile, valida ed efficace per l’intera durata del rapporto contrattuale,
dovrà essere prodotta in copia all’ERSU prima dell’avvio del servizio e, comunque, a semplice richiesta. Resta ferma
l’intera ed esclusiva responsabilità del broker anche per eventuali danni eccedenti i massimali della polizza di cui
sopra.
Articolo 11 - Divieto di cessione del contratto e subappalto
È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto. Altresì non è consentito il ricorso al subappalto.
Articolo 12 - Spese di contratto e oneri fiscali
I diritti e le spese di stipulazione, le spese di registrazione e di bollo nonché ogni altro onere fiscale inerente il
contratto di appalto sono a carico del broker.
Articolo 13 - Foro competente
Per la risoluzione di tutte le controversie che dovessero insorgere tra il broker e l’ERSU, non risolvibili in via bonaria,
sarà competente esclusivamente il Giudice ordinario del Foro di Sassari, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
Articolo 14 - Rinvio
L’esecuzione del contratto di brokeraggio assicurativo di cui al presente capitolato è regolata, oltre che da quanto
disposto nello stesso capitolato e nel documento contrattuale, dalle disposizioni del D.Lgs n. 209/2005 “Codice delle
assicurazioni private” e del Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006. Per quanto non previsto nel presente capitolato,
nel documento contrattuale e nella disciplina richiamata al precedente periodo si fa rinvio alla disciplina in materia di
appalti pubblici di cui al D.Lgs n. 50/2016 e provvedimenti attuativi applicabile alla presente procedura e,
subordinatamente, al Codice civile.
Il Direttore del Servizio Amministrativo
Firmato: Dott.ssa Anna Paola Fois
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