11 REG. PG/2011/110326 del 3/5/2011 AL COMUNE DI
Transcript
11 REG. PG/2011/110326 del 3/5/2011 AL COMUNE DI
DIREZIONE GENERALE ATTIVITA’ PRODUTTIVE, COMMERCIO , TURISMO COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO TIPO ANNO NUMERO REG. PG/2011/110326 del 3/5/2011 AL COMUNE DI CODIGORO SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE AI COMPONENTI DELLA CRA DELL’EMILIA-ROMAGNA ALLA CNA COMITATO REGIONALE VIA RIMINI, 7 40128 BOLOGNA ALLA CONFARTIGIANATO VIA LUDOVICO BERTI 7 40131 BOLOGNA FEDERLIBERE CLAAI E.R. VIA BEGARELLI, 31 41100 MODENA ALLA FED. REG. CASA STRADA FARNESINA,106 29100 PIACENZA Oggetto: attività di trucco temporaneo del viso La Commissione Regionale per l’Artigianato, presa visione del quesito inviato dal Comune di Codigoro in data 2/03/2011, nella seduta del 21/4/2011 espone quanto segue: Si ritiene di non operare distinzione fra trucco semipermanente e trucco temporaneo che scompare al lavaggio. L’attività relativa al trucco comprende comunque e sempre un insieme di trattamenti eseguiti sul viso o sul corpo allo scopo di migliorarne o proteggerne l’aspetto estetico. Tale attività, svolta in forma imprenditoriale rientra quindi nella sfera di applicazione della L. 4 gennaio 1990, n. 1. Il Presidente CRA Glauco Cavassini Viale A. Moro 44 40127 Bologna Email:[email protected] PEC: [email protected] tel 051.527.6424-23 fax 051.527.6533 INDICE LIV. 1 LIV. 2 LIV. 3 LIV. 4 LIV. 5 AN11NO 11 NUM SUB. a uso interno: DP/_______/__________ Classif.|________| Fasc. |_______|__1__1____|_______| 2348 |_______|_______|_______|_______|_______| 430 290 50 Da: Franca Novelli [mailto: [email protected]] mercoledì 2marzo 2011 10'40 A: Gottardi Giovanni Cc: ezerbí[email protected] Oggetto: Attivítà dí trucco temporaneo del viso' Quesito. Inviato: Priorità: Alta cornma 1,della L.n. Ill990 stabilisce che I'attività di estetista comprende tuttele prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne I'aspetto èstetico, modificandolo attraverso I'eliminazione o I'attenuazione degli inestetismi presenti. Il comma 3 dello stesso articolo esclude soltanto, dall'afiività di estetista,le ptestazioni dirette - in linea specifica ed esclusiva - a finalità di carattere terapeutico' Il Regolamento di questo Comune stabilisce che, con il termine "estetista", si indicano le prestazioni ed i trattamenti indicati dall'art. 1 della legge n. 1 del 1990, ivi compresi i centri per i'abbronzatura o "solarium", la sauna, la ginnastica estetica, il massaggio estetico, anche con le metodiche definite "massaggio shiatsu", il disegno epidermico o trucco semipermanente. Precisa, inoltre, che, per attività di "disegno epidermico o trucco semipermanente" si intende quella inerente i trattamenti duraturi, ma non permanenti, eseguiti a livello epidermico sul viso o su altre parti del corpo, al fine di migliorarne o proteggerne I'aspetto estetico attraverso I'eliminazione o I'attenuazione degli inestetismi esistenti. Ciò premesso, si chiede di conoscere, entro il più breve tempo possibile, se anche I'attività di trucco del viso (semplice, che scompaia al primo lavaggio) debba farsi rientrare tra quelle di estetista e, quindi, assoggettarla al campo di applicazione del Regolamento comunale e per la quale 3i renderebbe necessario il possesso della relativa qualifica professionale. L,art. \, Si ringrazia antièìpatamente, per la collaborazione e si porgono deferenti ossequi. L'I struttore Direttivo Amministrativo Servizio Attività Produttive tel. 05331729579; fax 05331729590 REGIONE ENILIA-ROHAGNA : GIUNTA PG.2011.0055425 del 02/03i2011 l1iti,: llI 02103/20rr t0llU|tlE il|il | llIllllIll 0l C00IG0R0 lllllllIIlllll llil |llll ll lil