11 REG. PG/2011/110326 del 3/5/2011 AL COMUNE DI

Transcript

11 REG. PG/2011/110326 del 3/5/2011 AL COMUNE DI
DIREZIONE GENERALE
ATTIVITA’ PRODUTTIVE,
COMMERCIO , TURISMO
COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO
TIPO
ANNO NUMERO
REG.
PG/2011/110326
del
3/5/2011
AL COMUNE DI CODIGORO
SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
AI COMPONENTI DELLA CRA
DELL’EMILIA-ROMAGNA
ALLA CNA
COMITATO REGIONALE
VIA RIMINI, 7
40128 BOLOGNA
ALLA CONFARTIGIANATO
VIA LUDOVICO BERTI 7
40131 BOLOGNA
FEDERLIBERE CLAAI E.R.
VIA BEGARELLI, 31
41100 MODENA
ALLA FED. REG. CASA
STRADA FARNESINA,106
29100 PIACENZA
Oggetto: attività di trucco temporaneo del viso
La Commissione Regionale per l’Artigianato, presa visione del quesito inviato dal
Comune di Codigoro in data 2/03/2011, nella seduta del 21/4/2011 espone quanto
segue:
Si ritiene di non operare distinzione fra trucco semipermanente e trucco temporaneo
che scompare al lavaggio. L’attività relativa al trucco comprende comunque e sempre
un insieme di trattamenti eseguiti sul viso o sul corpo allo scopo di migliorarne o
proteggerne l’aspetto estetico. Tale attività, svolta in forma imprenditoriale rientra quindi
nella sfera di applicazione della L. 4 gennaio 1990, n. 1.
Il Presidente CRA
Glauco Cavassini
Viale A. Moro 44
40127 Bologna
Email:[email protected]
PEC: [email protected]
tel 051.527.6424-23
fax 051.527.6533
INDICE
LIV. 1
LIV. 2
LIV. 3
LIV. 4
LIV. 5
AN11NO
11
NUM
SUB.
a uso interno: DP/_______/__________ Classif.|________|
Fasc. |_______|__1__1____|_______|
2348 |_______|_______|_______|_______|_______|
430
290 50
Da: Franca Novelli [mailto: [email protected]]
mercoledì 2marzo 2011 10'40
A: Gottardi Giovanni
Cc: ezerbí[email protected]
Oggetto: Attivítà dí trucco temporaneo del viso' Quesito.
Inviato:
Priorità: Alta
cornma 1,della L.n. Ill990 stabilisce che I'attività di estetista comprende tuttele
prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o
prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne I'aspetto
èstetico, modificandolo attraverso I'eliminazione o I'attenuazione degli inestetismi presenti. Il
comma 3 dello stesso articolo esclude soltanto, dall'afiività di estetista,le ptestazioni dirette - in
linea specifica ed esclusiva - a finalità di carattere terapeutico'
Il Regolamento di questo Comune stabilisce che, con il termine "estetista", si indicano le
prestazioni ed i trattamenti indicati dall'art. 1 della legge n. 1 del 1990, ivi compresi i centri per
i'abbronzatura o "solarium", la sauna, la ginnastica estetica, il massaggio estetico, anche con le
metodiche definite "massaggio shiatsu", il disegno epidermico o trucco semipermanente. Precisa,
inoltre, che, per attività di "disegno epidermico o trucco semipermanente" si intende quella
inerente i trattamenti duraturi, ma non permanenti, eseguiti a livello epidermico sul viso o su
altre parti del corpo, al fine di migliorarne o proteggerne I'aspetto estetico attraverso
I'eliminazione o I'attenuazione degli inestetismi esistenti.
Ciò premesso, si chiede di conoscere, entro il più breve tempo possibile, se anche I'attività di
trucco del viso (semplice, che scompaia al primo lavaggio) debba farsi rientrare tra quelle di
estetista e, quindi, assoggettarla al campo di applicazione del Regolamento comunale e per la
quale 3i renderebbe necessario il possesso della relativa qualifica professionale.
L,art.
\,
Si ringrazia antièìpatamente, per la collaborazione e si porgono deferenti ossequi.
L'I struttore Direttivo Amministrativo Servizio Attività Produttive
tel. 05331729579; fax 05331729590
REGIONE ENILIA-ROHAGNA
:
GIUNTA
PG.2011.0055425
del 02/03i2011
l1iti,:
llI
02103/20rr
t0llU|tlE
il|il | llIllllIll
0l
C00IG0R0
lllllllIIlllll llil |llll ll lil