DIVIETO DI ACQUISTO
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DIVIETO DI ACQUISTO
divieto in questione riguardasse tutti i casi di acquisizione di un bene. Una prima risposta in proposto è stata data dalla Corte dei conti, Sezione Controllo Liguria, che con deliberazione n. 9/2013 del 25/01/2013, ha reso parere in ordine a diverse questioni concernenti l’oggetto, e ha affermato che : 1) il divieto di acquistare immobili sancito per il 2013, e l’acquisto condizionato al rispetto delle condizioni di cui al comma 1 ter sancito dal 2014 si estende ad ogni tipo di immobile e non solo ai fabbricati; 2) le condizioni di cui sopra devono riferirsi applicabili anche alle ipotesi di acquisto di diritti reali su cosa altrui; 3) le condizioni di cui sopra devono riferirsi applicabili anche all’acquisizione di immobili per la realizzazione di opere assistite da dichiarazione di pubblica utilità; 4) le condizioni di cui sopra non devono ritenersi applicabili all’acquisizione di immobili per la realizzazione di opere assistite da dichiarazione di pubblica utilità avviate prima del 1° gennaio 2013 ma non ancora concluse; 5) le condizioni di cui sopra devono riferirsi applicabili anche alle ipotesi di contratti preliminari di compravendita stipulati prima del 1° gennaio 2013; 6) il divieto di acquisto sancito per il 2013 si applica anche ai diritti di prelazione, compresi quelli aventi fonte legale; 7) gli enti locali, a partire dall’esercizio 2014, potranno partecipare ad aste pubbliche per l’acquisto di immobili ma le offerte presentate non potranno superare il valore indicato nell’attestazione di congruità del prezzo rilasciata dall’Agenzia del Demanio. Di analogo tenore la deliberazione della Corte dei Conti – sez. Lombardia deliberazione n. 73/2013/PAR del 6.3.2013 e sezione Basilicata (parere n. 36/2013). Dalla lettura di siffatte deliberazioni, non sembrano vi sia spazio per alcuna ulteriore occasione finalizzata Lo strano divieto di cui all’art. 12 dl 98 del 2011 Di Marco CATALANO Giudice contabile INTRODUZIONE Il novellato art. 12 del d.l. 98 del 2011, come novellato dall’art. 121-ter, 1-quater, 1-quinquies L. 15.07.2011 n. 111, introdotto dall’art. 138 L. 24.12.2012 n. 228 prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l’indispensabilità e l’indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall’Agenzia del Demanio, previo rimborso delle spese. Per l’anno 2013 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione non possono acquistare immobili a titolo oneroso né stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti. Sono fatte salve dalle disposizioni recate dai commi 1-ter e 1-quater, ferme restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica e le finalità di contenimento della spesa pubblica, le operazioni di acquisto destinati a soddisfare le esigenze allocative in materia di edilizia residenziale pubblica”. LE INTERPRETAZIONI Fin dall’inizio la norma ha suscitato più di una perplessità, stante imperativo divieto di acquisto. Ci si è chiesti, in particolare, se il divieto riguardasse solo edifici e/o fabbricati, o anche terreni. Ed inoltre se il 1 all’acquisizione di beni immobili (e quindi terreni, fabbricati,) neanche in presenza di programmazione resa ai sensi e per gli effetti della applicazione dell’art. 128 del d.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. (Codice degli Appalti), fatti salvi gli elementi indicati come dirimenti nella giurisprudenza citata. significato proprio delle parole secondo la connessione di esse (ubi lex dixit voluit, ubi noluit tacuit). Ora, l’espressione acquistare utilizzata dal legislatore non può non intendersi come compravendita a prezzo (di mercato) di bene immobile tra ppaa o tra una p.a. ed un provato; è questo l’atto giuridico che si vuole evitare. Se il legislatore avesse voluto impedire alle pa di divenire a qualsiasi titolo propria tria di immobile avrebbe dovuto utilizzare l’espressione acquisire a qualsiasi titolo, divenire proprietaria; mentre il termine acquistare, lessicalmente inteso, deve essere circoscritto alla compravendita. Si sottolinea ancora come la ratio della limitata possibilità di acquisto (sebbene la norma sia stata redatta con una formulazione piuttosto infelice) sia quella di prevedere una sostituzione di un immobile ad un altro immobile, ma non quella di vietare l'acquisito di immobili per finalità oltre che istituzionali, di sanità pubblica. Se trasparisse la interpretazione estensiva, dovrebbe concludersi che per tutto il 2013 le pubbliche amministrazioni non potrebbero iniziare la costruzione di opere pubbliche, poiché dovrebbero prima acquistare l’area di sedime sulla quale innalzare l’esigenza opera di pubblica utilità, e non potendolo fare, non potrebbero portare a compimento l’operazione. Ancora, per tutto il 2013 le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pa non potrebbero ricevere lasciti (legati e/o donazioni) aventi ad oggetto immobili (o diritti reali sui medesimi) poiché esse acquisterebbero il bene. Circoscritto il divieto alla mera compravendita, invece, rimangono fuori le altre attività di incremento del patrimonio che non sono acquisito CONSIDERAZIONI CRITICHE Da un punto di vista letterale la norma sembra lasciare un certo spazio di manovra per l'azione della pa. Il dettato normativo vieta, per il 2013 (salve alcune eccezioni) l'acquisto e la locazione di immobili. Ora, esclusa la locazione di una area di sedime al fine di erigere un bene pubblico, l'acquisto (del terreno) è il contratto a titolo oneroso con la quale un soggetto scambia, a prezzo di mercato, il bene medesimo con una somma di denaro. La disciplina del relativo contratto è rinvenibile negli artt. 1470 e ss. del c.c. nonché nelle norme sui contratti in generale (artt. 1321 e ss.) La amministrazione, però, proprio per perseguire finalità di pubblico interesse, può decidere di ESPROPRIARE un immobile (nella specie l'area di sedime) pagando un indennizzo equivalente al valore di mercato meno il 25% se l'espropriazione è inserita in un atto di pianificazione. Di conseguenza, a rigore e seguendo la lettera della legge, sono vietati gli acquisti e le locazioni, ma non le espropriazioni. Tanto è confermato dal comma 1 ter dell'art. 12, che espressamente parla di subordinazione dell'acquisto ad un parere di congruità del Ministero. D’altro canto, posto che nell’ordinamento giuridico si devono applicare i criteri di interpretazione delle leggi di cui alle disposizioni preliminare al codice civile, secondo l’art. 12 alla legge si deve dare il 2 (usucapione, accessione, donazione, espropriazione e quant’altro). In definitiva, la norma in esame, limita la capacità giuridica degli enti locali nel senso di non consentire le acquisizioni, ma poiché il principio tendenziale è quello di espansione della capacità la norma deve essere interpretata in maniera restrittiva e non ricomprendere il divieto di espropriazione. D’alto lato, posto che i modi di acquisto della proprietà sono indicati nell’art. 922 del c.c., che indica anche il contratto, l’acquisto di cui all’art. 12 è solo uno dei modi con i quali una pubblica amministrazione può divenire proprietaria. Accanto all’acquisto ve ne sono anche altri; considerare l’acquisto come nozione omnicomprensiva del diritto di proprietà (con conseguente divieto per il 2013) significa limitare la capacità giuridica generale delle pubbliche amministrazioni per tutto il 2013 sulla base di una interpretazione estensiva che va al di là della intenzione del legislatore. A parere di chi scrive la norma è stata dettata per evitare un impoverimento dei bilanci delle amministrazioni e per il coordinamento del conto economico consolidato della amministrazione. Il problema di fondo, però, riguarda il tipo di contabilità in uso alle ppaa. Come è noto due sono i tipi di contabilità, economica e finanziaria. Nella seconda, tipica delle pubbliche amministrazioni, il bilancio ha un semplice carattere autorizzatorio, come possibilità di spesa per atti predeterminati a monte (in sede di PEG o pianificazione comunque denominata, o per funzioni e servizi essenziali). Il bilancio economico, al contrario, dà una fotografia della ricchezza di una entità economica, in quanto oltre alle voci in uscita sono iscritti anche i valori economici corrispondenti, che fanno parte del patrimonio dell’azienda (in senso atecnico). Se un acquisto, dal punto di vista finanziario, è una variazione finanziaria negativa, si acquista un fattore di produzione che arricchisce l’ente. 3