COMPRAVENDITA - Procedura Civile
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COMPRAVENDITA - Procedura Civile
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Occorrerà attendere il decreto attuativo per comprendere, in concreto, quando sarà possibile usufruire di questa maxi-rateazione. Lascia perplessi, però, la scelta di non prevedere una dilazione lunga anche nella fase degli avvisi bonari. Il punto debole è questo: in genere, il contribuente che non versa le imposte che ha dichiarato non è un "evasore" incallito. Non ha occultato i propri redditi al fisco, ma ha difficoltà economiche. Prima che giunga la cartella per beneficiare delle 120 rate, riceveun avvisobonario.Onorando il debito in questa fase usufruisce delle sanzioni ridotte per omesso versamentoenonpagal’aggio. Sesifosse prevista una maxi-dilazione anche per gli avvisi bonari,ilcontribuenteavrebbecosì risparmiato almeno il 40-50% di quanto dovrà ora corrispondere a seguito della cartella. Prevedendo una dilazione più lunga degli importi contenuti negli avvisi bonari, dunque, avrebbero beneficiato dell’agevolazione,nellamaggiorpartedeicasi, solo i contribuenti che, in difficoltà finanziaria, pur avendo dichiarato tutto al fisco, non hanno poi versato. Prevedendo la maxi-rateazionesullacartella nebeneficeranno tutti i "debitori" del fisco, anche i veri evasori fiscali poi scoperti. Con la conversione in legge del decreto «del fare» (Dl 69/2013) entra a regime la nuova previsione di agevolazione dei pianidirateizzazione deicontribuenti per i debiti con Equitalia fino a 120 rate. Per diventare operativa questa disposizione necessita tuttavia di un decreto ministeriale da emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione la cui pubblicazione è attesa sulla «Gazzetta Ufficiale» di lunedì. Il punto critico In realtà, però, il nuovo strumentopaga unproblema:quello di costare molto. In sostanza è stato previsto un meccanismo di dilazioneampiochearrivaalmomento della cartella mentre non si è voluto intervenire nello step precedente, quello degli avvisi bonari. Concedere dilazioni più ampie in questa fase avrebbe permesso di dare unachance in più a contribuenti che dichiarano ma non pa- ganoperchénonhannorisorsedisponibili. Ora, invece, la maxi-dilazionearrivainunafasesuccessiva, si accompagna a costi elevati e intercetta contribuenti probabilmente meno fedeli. Il rischio è che la maxi-dilazione arrivi tardi e sia troppo costosa, visto l’aumento delle sanzioni e il peso dell’aggio. La soluzione, insomma, sembra selettiva, da un versante parzialmente errato. Il meccanismo In ogni caso la concessione della dilazione fino a 120 rate potrà avvenirenei casi incui il debitoresi trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione didifficoltàlegataallacongiuntura economica. La norma, a questo proposito, richiede congiuntamenteduecondizioni:l’impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento del credito tributariosecondounpianodirateazione ordinario (72 rate); la solvibilità in relazione al nume- ro massimo di rate concedibili con le nuove disposizioni. Il beneficio può essere concordato sia ai nuovi piani di dilazione, sia a quelli già in corso, per i quali il debitore voglia richiedere un’estensione. Tuttavia, l’applicazione di queste nuove disposizioni è demandata, come accennato, a un decreto del ministero dell’Economia da adottare entro 30giornidallapubblicazionedella legge di conversione. Le indicazioni di Equitalia Equitalia, con una nota del 1˚ luglio2013,davadisposizioniaipropri uffici di continuare con le vecchieregole(quindi vecchie rateazioni) sino al decreto attuativo. Da ciò consegue che eventuali richiestedirateizzazionepresentate in questi giorni potrebbero essere concesse solo per 72 rate in luogo delle 120 ora previste. Tanto più che per questo maggior arco temporale è necessaria un’istruttoriaperattestarelacomprovataegravesituazionedidiffi- tavia, in quest’ultimo atto, le sanzionisugliomessi versamentisono triplicate (30%) ed è calcolato anche l’aggio di riscossione all’8 per cento. Ne consegue, dunque, che se da un lato il contribuente con la cartella di pagamento può beneficiare di più tempo per pagare, dall’altro il debito è decisamente superiore. coltà e a oggi sono ancora sconosciuti valori e documenti che dovrà produrre il contribuente perché gli possa essere concessa. Il rapporto con gli avvisi La nuova disposizione riguarda solo i contribuenti il cui debito è già stato trasferito a Equitalia e non anche gli omessi versamenti che possono essere "sanati" con il pagamento degli avvisi bonari. Infatti, quando un contribuente omettediversarequantodovuto, l’Agenzia invia delle comunicazioni con le quali è richiesta l’imposta, oltre a interessi e sanzioni nella misura del 10 per cento. Gli avvisi bonari possono essere rateizzati in un massimo di sei rate trimestrali per debiti fino a 5mila euro ovvero in 20 rate trimestrali per quelli superiori. Le somme non pagate contenute in questo atto sono poi iscritte a ruolo e da quel momento diventano un credito di Equitalia che, successivamente, procederà con la notifica della cartella di pagamento. Tut- I mancati pagamenti Sempre il Dl del fare ha aumentato da 2 a 8 (anche non consecutive) le rate non pagate che possono causare la decadenza dalla rateizzazione. La decorrenza della previsione è immediata: Equitalia ha precisato che troverà applicazione anche ai piani già concessi e in essere alla data di entrata in vigore del decreto. Proprio perché il fine è agevolare il contribuente in momentanea difficoltà, anche coloro che si troverebbero decadutiperchégiàmorosidioltredue rate possono continuare il proprio piano di dilazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA OMESSI VERSAMENTI IN AVVISI BONARI AGF richieste,essendosufficiente chesiaversatalaprimarata entro30giornidal ricevimentodella comunicazione 8 Devonoessereaggiunti gli interessisulleratesuccessive altassodel3,5%annuo, calcolatidalprimogiornodel secondomesesuccessivo a quellodielaborazionedella comunicazione(la datadi elaborazioneèriportatasulla comunicazionestessa) 8 Lescadenzedellerate successivesonol’ultimo giornodiciascuntrimestre 8 Gliomessiversamenti derivantidalladichiarazione presentataenonsanaticon l’avvisobonariosonotrasferiti aEquitaliaeiscrittiaruolo 8 Ècosìnotificataal contribuenteunacartelladi pagamentocontenentele impostedovute,gliinteressi, lesanzioni calcolatenella misuradel30%el’aggiodi riscossionepariall’8percento 8 Le sommepossono essere pagateinun’unicasoluzione entro60giorni dallaricezione dellacartellaovveropuò esserepresentata un’istanza perlarichiesta didilazione 8 Finoa50milaeurola rateizzazionepuòessere concessainviaautomatica senzanecessitàcheil contribuentedimostrila propriasituazione economica-patrimoniale 8 Per sommesuperiori,invece, l’agentedella riscossionepuò concederefinoaunmassimo di72 ratemensilinelleipotesi ANSA ditemporaneasituazionedi obiettivadifficoltà 8 Ladilazione massima può raggiungere sino a 120 rate mensili nel caso in cui il debitore si trova per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica 8 L’importominimodiognirata deveinogni casoessereparia 100euro 8 Èpossibilechiedereunpiano didilazionearatevariabilie crescentianziché arate costantifindallaprimaistanza dirateazione 8 Nonsonorichiestegaranzie e l’agentedella riscossionenon puòiscrivereipotecanei confrontidiuncontribuente chehachiestoeottenutodi pagarearate 8 Sidecadedalbeneficiosenon sonopagateottorateanche nonconsecutive 8 Èpossibilerichiederela dilazioneanchedellesomme iscrittearuoloderivantida omessiversamentidirate degliavvisibonari Procedura civile. Il nuovo istituto Divisione a domanda congiunta con progetto approvato dal giudice Il nuovo istituto della «divisione a domanda congiunta» entra stabilmente nel nostro ordinamento per effetto della conversione in legge del decretolegge69/2013(ildecreto «del fare»), che aveva introdotto nel Codice di procedura civile il nuovo articolo 791-bis, il cui testo è stato poi "limato" con la legge di conversione: si tratta di una possibile variante del procedimento di divisione giudiziale, e cioè quel procedimento che si attiva quando i comproprietari - volta a volta - non concordano sul punto di dividere la comproprietà tra essi esistente oppurenonconcordanosullemodalità per attuare la divisione. La «divisione a domanda congiunta» è dunque una procedura più semplificatarispettoalla divisione giudiziale "ordinaria", in quanto essa presuppone che non sussista controversia sul diritto alla divi- sione né sulle quote dei comproprietari né su altre questioni pregiudiziali: in questo caso, in sostanza, non ci sono questioni giuridiche da risolvere e si tratta di passare senz’altro alla formazione dei lottidestinati a essere assegnati, in titolarità esclusiva, a cia- L’ATTRIBUZIONE I comproprietari possono chiedere al Tribunale di affidare a un professionista gli interventi di carattere operativo scun condividente. Ebbene, questo nuovo articolo 791-bis del codice di rito stabilisce ora che i comproprietari, mediante un ricorso (che può essere autenticato – su richiesta delle parti – sia da un notaio sia da un avvocato), possono domandare al Tribu- In edicola Dl del fare: martedì la guida dedicata a Fisco e imprese Martedì prossimo, 20 agosto, si completa l’analisi del decreto del fare nelle Guide di Norme e tributi: sarà in edicola la seconda e ultima puntata, dedicata a fisco e imprese (la prima, dedicata alla famiglia, è invece uscita martedì 13 agosto). Viene illustrato il testo definitivo del provvedimento, che peraltro dovrebbe entrare in vigore proprio martedì 20. È infatti il giorno successivo alla pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale», che al momento è attesa per lunedì 19. In primo piano, nella Guida su fisco e imprese ci sono le limitazioni alla possibilità di espropriare beni strumentali e prima casa, nell’ambito delle procedure di riscossione forzata. Sempre sul fronte fiscale, si segnala, in particolare, la possibilità di eliminazione dello spesometro dal 2015 per le partite Iva. Sul fronte delle facilitazioni alle imprese, ci sono sia i sostegni diretti (con l’ampliamento degli incentivi agli investimenti e i fondi per le infrastrutture) sia semplificazioni (come per esempio il prolungamento di validità del Durc, il Documento unico di regolarità contributiva). Giovedì 22 agosto la prima guida sulle novità previste per i contratti OMESSI VERSAMENTI DA CARTELLA DI PAGAMENTO © RIPRODUZIONE RISERVATA Angelo Busani LE INIZIATIVE DECRETO LAVORO Identikit a confronto 8 Idebitirisultanti dalmodello Unico,quandonon regolarmentepagati,sono richiestidall’agenziadelle Entrateconuna comunicazione(«avviso bonario»),unitamentea interessiesanzionicalcolate nellamisuradel10percento 8 Èpossibilela rateizzazione finoa6rate trimestraliper debitialmassimo di5mila euro,ovvero20rate trimestraliperdebiti superiori 8 Nonsononecessarie specificheprocedureo Gruppo24ORE DL LAVORO Decreto del fare. Dl atteso in «Gazzetta» lunedì: entro un mese il Dm attuativo per diluire i debiti con Equitalia in 120 pagamenti IL PUNTO DEBOLE MILANO, dal 30 SETTEMBRE 2013 6 mesi di aula e 4 di stage @24NormeTributi nale la nomina di un notaio ovvero di un avvocato al fine di demandargli l’effettuazione delle operazioni di divisione. Seoccorre,ilgiudicealtresìnomina, su richiesta del professionista designato, un esperto estimatore. Il notaio o l’avvocato designato dal giudice devono predisporre il progetto di divisione dopo aver eventualmente provvedutoallavendita deibeni non comodamente divisibili, se occorrente per la formazionedeilotti:edevonoavvisare le parti della vendita di questi beni non comodamente divisibili nonché dell’avvenuta redazione del progetto di divisione,affinché esse possanoricorrere al Tribunale per opporsiatalevenditaoper contestare il progetto di divisione. Qualora l’opposizione sia proposta e accolta, il giudice dà le disposizioni necessarie per la prosecuzione delle operazioni divisionali e rimette le parti avanti al professionista incaricato; se non è stata proposta opposizione (o se non è stata accolta), il professionista incaricato deposita senz’altro in cancelleria il progetto di divisione e il giudice lo dichiara esecutivo con decreto. Il perfezionamento dell’originario testo del nuovo articolo 791-bis del Codice di procedura civile, effettuato con la legge di conversione, ha anzitutto riguardato il potere di autentica del professionista delegato: è stato infatti precisato che le firme in calce al "ricorso congiunto" (introduttivo di questa particolare procedura divisionale) possono essere autenticate, su richiesta di parte, sia dall’avvocato (in ottemperanza al fatto che agli avvocati è concessa l’autentica delle firme apposte al mandato alle liti: articolo 83 del Codice di procedura civile) sia dal notaio, con ciò chiarendosi ogni possibile dub- c LAPAROLA CHIAVE Divisione 7 La «divisione a domanda congiunta», disciplinata dal decreto del fare, semplificata rispetto alla divisione giudiziale "ordinaria", in quanto presuppone che non sussista controversia sul diritto alla divisione né sulle quote dei comproprietari né su altre questioni pregiudiziali: in questo caso, in sostanza, non ci sono questioni giuridiche da risolvere e si tratta di passare alla formazione dei lotti destinati a essere assegnati, in titolarità esclusiva, a ciascun condividente. Invece la divisione giudiziale è quel procedimento che si attiva quando i comproprietari volta a volta - non concordano sul punto di dividere la comproprietà tra loro esistente oppure non concordano sulle modalità per attuare la divisione bio sulla competenza notarile in questa materia. Parallelamente, nel testo ora in vigore del nuovo articolo 791-bis del Codice di procedura civile è stata eliminata la preesistente impurità relativa al fatto che il testo precedente (parlando di un generico potere di autentica del professionista delegato dal giudice) evocava l’ipotesi che, in questa divisione «a domanda congiunta», fossero da compiersi attività di natura negoziale; quando invece nella nuova procedura delineata dall’articolo 791-bis del Codice di procedura civile non vi sono atti da autenticare,masoloverbalidaredigere:l’approvazione delprogetto di divisione predisposto dal professionista delegato spetta infatti al giudice, che vi provvede con decreto, restando demandata al professionistaincaricatosolamente lamera esecuzione materiale degli adempimenti successivi al decreto (ad esempio, la sua trascrizione nei Registri immobiliari). Così come rimane di competenzadel giudice l’emanazionedel decretodi trasferimentodeibenicomuniche siano eventualmente sottoposti a vendita coattiva. © RIPRODUZIONE RISERVATA Dalla possibilità di proroga per i contratti a tempo determinato senza causale alle agevolazioni per il distacco dei lavoratori delle imprese in rete; dai nuovi limiti all’utilizzo del lavoro a chiamata alla regolarizzazione per gli associati in partecipazione. Nel primo dei due approfondimenti dedicati al decreto «lavoro» (Dl 76/2013), che sarà pubblicato giovedì 22 agosto con Il Sole 24 Ore, vengono illustrate le novità introdotte dal provvedimento, già convertito in legge, per quanto riguarda le diverse forme contrattuali. Il decreto interviene in più punti su quanto già profondamente modificato un anno fa dalla riforma del mercato del lavoro (la legge 92/2012). Le novità più rilevanti riguardano il contratto a termine, per il quale è stato ridotto l’intervallo che deve trascorrere tra un impiego e l’altro, ma si è intervenuti, allentandolo, sul vincolo costituito dalla causale. Non vanno dimenticati, però, altri aspetti, quale le assunzioni condivise in agricoltura, l’identificazione del lavoro occasionale con il solo parametro economico, l’obbligo di un contratto scritto e dettagliato per i collaboratori. Lunedì in Norme I temi di oggi FISCO Sanzioni soft sul quadro RW Sanzioni soft da subito per chi omette di dichiarare nel quadro RW gli investimenti e le attività detenute all’estero, secondo le modifiche introdotte dalla legge europea DIRITTO Depotenziata la conciliazione Eliminato l’obbligo da parte del giudice di formulare una proposta di conciliazione alle parti in causa nel processo civile. Resta una semplifice facoltà EDILIZIA E TERRITORIO Meno limiti al riuso delle terre da scavo Nei piccoli e medi cantieri un’autocertificazione è sufficiente per riutilizzare le terre da scavo, se vengono rispettate le condizioni di legge Abitazione principale 24 Agenzia delle Entrate 23 Apprendisti in agricoltura 23 Aspi 23 Assogestioni 23 Casa 24 Crediti di modesto importo 23 Debiti con Equitalia 21 Decreto «del fare» 21 Divisione a domanda congiunta 21 Divisione giudiziale 21 Fondi immobiliari 23 Investitori esteri 23 Iscrizione catastale 24 Licenziamenti economici 23 Perdite su crediti 23 Procedura di conciliazione 23