COMPRAVENDITA - Procedura Civile

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COMPRAVENDITA - Procedura Civile
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Sabato 17 Agosto 2013
Gruppo24ORE
76
PERDITE SU CREDITI
Regole su misura
per le locazioni
Il numero del decreto legge
con le regole sul lavoro
u pagina 23
www.ilsole24ore.com f
LA TUA CASA
SICUREZZA
u pagina 23
u pagina 24
u pagina 25
Licenziati per comporto:
niente conciliazione
I controlli fiscali
sulle compravendite
Violenza alle donne
e stadi: Dl in Gazzetta
Contoallarovesciaperlemaxi-rate
Super-dilazione ad alto costo - Percorso più difficile per chiudere gli avvisi bonari
Laura Ambrosi
L’intervento
anti-crisi
rimane
incompleto
di Antonio Iorio
L
a possibilità di ottenere
una dilazione a 120 rate
rappresenta un tentativo di aiutare i contribuenti
in difficoltà che hanno debiti con il Fisco. Occorrerà attendere il decreto attuativo
per comprendere, in concreto, quando sarà possibile
usufruire di questa maxi-rateazione.
Lascia perplessi, però, la
scelta di non prevedere una
dilazione lunga anche nella
fase degli avvisi bonari. Il
punto debole è questo: in genere, il contribuente che non
versa le imposte che ha dichiarato non è un "evasore"
incallito. Non ha occultato i
propri redditi al fisco, ma ha
difficoltà economiche. Prima che giunga la cartella per
beneficiare delle 120 rate, riceveun avvisobonario.Onorando il debito in questa fase
usufruisce delle sanzioni ridotte per omesso versamentoenonpagal’aggio. Sesifosse prevista una maxi-dilazione anche per gli avvisi bonari,ilcontribuenteavrebbecosì risparmiato almeno il
40-50% di quanto dovrà ora
corrispondere a seguito della cartella. Prevedendo una
dilazione più lunga degli importi contenuti negli avvisi
bonari, dunque, avrebbero
beneficiato dell’agevolazione,nellamaggiorpartedeicasi, solo i contribuenti che, in
difficoltà finanziaria, pur
avendo dichiarato tutto al fisco, non hanno poi versato.
Prevedendo la maxi-rateazionesullacartella nebeneficeranno tutti i "debitori" del
fisco, anche i veri evasori fiscali poi scoperti.
Con la conversione in legge
del decreto «del fare» (Dl
69/2013) entra a regime la nuova
previsione di agevolazione dei
pianidirateizzazione deicontribuenti per i debiti con Equitalia fino a 120 rate. Per diventare
operativa questa disposizione
necessita tuttavia di un decreto
ministeriale da emanare entro
30 giorni dall’entrata in vigore
della legge di conversione la cui
pubblicazione è attesa sulla
«Gazzetta Ufficiale» di lunedì.
Il punto critico
In realtà, però, il nuovo strumentopaga unproblema:quello di costare molto. In sostanza è stato
previsto un meccanismo di dilazioneampiochearrivaalmomento della cartella mentre non si è
voluto intervenire nello step precedente, quello degli avvisi bonari. Concedere dilazioni più ampie
in questa fase avrebbe permesso
di dare unachance in più a contribuenti che dichiarano ma non pa-
ganoperchénonhannorisorsedisponibili. Ora, invece, la maxi-dilazionearrivainunafasesuccessiva, si accompagna a costi elevati e
intercetta contribuenti probabilmente meno fedeli. Il rischio è
che la maxi-dilazione arrivi tardi
e sia troppo costosa, visto l’aumento delle sanzioni e il peso
dell’aggio. La soluzione, insomma, sembra selettiva, da un versante parzialmente errato.
Il meccanismo
In ogni caso la concessione della
dilazione fino a 120 rate potrà avvenirenei casi incui il debitoresi
trovi, per ragioni estranee alla
propria responsabilità, in una
comprovata e grave situazione
didifficoltàlegataallacongiuntura economica. La norma, a questo proposito, richiede congiuntamenteduecondizioni:l’impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento del credito
tributariosecondounpianodirateazione ordinario (72 rate); la
solvibilità in relazione al nume-
ro massimo di rate concedibili
con le nuove disposizioni. Il beneficio può essere concordato
sia ai nuovi piani di dilazione, sia
a quelli già in corso, per i quali il
debitore voglia richiedere
un’estensione. Tuttavia, l’applicazione di queste nuove disposizioni è demandata, come accennato, a un decreto del ministero
dell’Economia da adottare entro
30giornidallapubblicazionedella legge di conversione.
Le indicazioni di Equitalia
Equitalia, con una nota del 1˚ luglio2013,davadisposizioniaipropri uffici di continuare con le vecchieregole(quindi vecchie rateazioni) sino al decreto attuativo.
Da ciò consegue che eventuali richiestedirateizzazionepresentate in questi giorni potrebbero essere concesse solo per 72 rate in
luogo delle 120 ora previste. Tanto più che per questo maggior arco temporale è necessaria
un’istruttoriaperattestarelacomprovataegravesituazionedidiffi-
tavia, in quest’ultimo atto, le sanzionisugliomessi versamentisono triplicate (30%) ed è calcolato
anche l’aggio di riscossione all’8
per cento. Ne consegue, dunque,
che se da un lato il contribuente
con la cartella di pagamento può
beneficiare di più tempo per pagare, dall’altro il debito è decisamente superiore.
coltà e a oggi sono ancora sconosciuti valori e documenti che dovrà produrre il contribuente perché gli possa essere concessa.
Il rapporto con gli avvisi
La nuova disposizione riguarda
solo i contribuenti il cui debito è
già stato trasferito a Equitalia e
non anche gli omessi versamenti
che possono essere "sanati" con
il pagamento degli avvisi bonari.
Infatti, quando un contribuente
omettediversarequantodovuto,
l’Agenzia invia delle comunicazioni con le quali è richiesta l’imposta, oltre a interessi e sanzioni
nella misura del 10 per cento. Gli
avvisi bonari possono essere rateizzati in un massimo di sei rate
trimestrali per debiti fino a 5mila
euro ovvero in 20 rate trimestrali
per quelli superiori. Le somme
non pagate contenute in questo
atto sono poi iscritte a ruolo e da
quel momento diventano un credito di Equitalia che, successivamente, procederà con la notifica
della cartella di pagamento. Tut-
I mancati pagamenti
Sempre il Dl del fare ha aumentato da 2 a 8 (anche non consecutive) le rate non pagate che possono causare la decadenza dalla rateizzazione. La decorrenza della
previsione è immediata: Equitalia
ha precisato che troverà applicazione anche ai piani già concessi e
in essere alla data di entrata in vigore del decreto. Proprio perché
il fine è agevolare il contribuente
in momentanea difficoltà, anche
coloro che si troverebbero decadutiperchégiàmorosidioltredue
rate possono continuare il proprio piano di dilazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
OMESSI VERSAMENTI IN AVVISI BONARI
AGF
richieste,essendosufficiente
chesiaversatalaprimarata
entro30giornidal
ricevimentodella
comunicazione
8 Devonoessereaggiunti gli
interessisulleratesuccessive
altassodel3,5%annuo,
calcolatidalprimogiornodel
secondomesesuccessivo a
quellodielaborazionedella
comunicazione(la datadi
elaborazioneèriportatasulla
comunicazionestessa)
8 Lescadenzedellerate
successivesonol’ultimo
giornodiciascuntrimestre
8 Gliomessiversamenti
derivantidalladichiarazione
presentataenonsanaticon
l’avvisobonariosonotrasferiti
aEquitaliaeiscrittiaruolo
8 Ècosìnotificataal
contribuenteunacartelladi
pagamentocontenentele
impostedovute,gliinteressi,
lesanzioni calcolatenella
misuradel30%el’aggiodi
riscossionepariall’8percento
8 Le sommepossono essere
pagateinun’unicasoluzione
entro60giorni dallaricezione
dellacartellaovveropuò
esserepresentata un’istanza
perlarichiesta didilazione
8 Finoa50milaeurola
rateizzazionepuòessere
concessainviaautomatica
senzanecessitàcheil
contribuentedimostrila
propriasituazione
economica-patrimoniale
8 Per sommesuperiori,invece,
l’agentedella riscossionepuò
concederefinoaunmassimo
di72 ratemensilinelleipotesi
ANSA
ditemporaneasituazionedi
obiettivadifficoltà
8 Ladilazione massima può
raggiungere sino a 120 rate
mensili nel caso in cui il
debitore si trova per ragioni
estranee alla propria
responsabilità, in una
comprovata e grave
situazione di difficoltà
legata alla congiuntura
economica
8 L’importominimodiognirata
deveinogni casoessereparia
100euro
8 Èpossibilechiedereunpiano
didilazionearatevariabilie
crescentianziché arate
costantifindallaprimaistanza
dirateazione
8 Nonsonorichiestegaranzie e
l’agentedella riscossionenon
puòiscrivereipotecanei
confrontidiuncontribuente
chehachiestoeottenutodi
pagarearate
8 Sidecadedalbeneficiosenon
sonopagateottorateanche
nonconsecutive
8 Èpossibilerichiederela
dilazioneanchedellesomme
iscrittearuoloderivantida
omessiversamentidirate
degliavvisibonari
Procedura civile. Il nuovo istituto
Divisione a domanda congiunta
con progetto approvato dal giudice
Il nuovo istituto della «divisione a domanda congiunta» entra stabilmente nel nostro ordinamento per effetto
della conversione in legge del
decretolegge69/2013(ildecreto «del fare»), che aveva introdotto nel Codice di procedura
civile il nuovo articolo 791-bis,
il cui testo è stato poi "limato"
con la legge di conversione: si
tratta di una possibile variante
del procedimento di divisione giudiziale, e cioè quel procedimento che si attiva quando i comproprietari - volta a
volta - non concordano sul
punto di dividere la comproprietà tra essi esistente oppurenonconcordanosullemodalità per attuare la divisione.
La «divisione a domanda
congiunta» è dunque una procedura più semplificatarispettoalla divisione giudiziale "ordinaria", in quanto essa presuppone che non sussista controversia sul diritto alla divi-
sione né sulle quote dei comproprietari né su altre questioni pregiudiziali: in questo caso, in sostanza, non ci sono
questioni giuridiche da risolvere e si tratta di passare
senz’altro alla formazione dei
lottidestinati a essere assegnati, in titolarità esclusiva, a cia-
L’ATTRIBUZIONE
I comproprietari possono
chiedere al Tribunale
di affidare a un professionista
gli interventi
di carattere operativo
scun condividente.
Ebbene, questo nuovo articolo 791-bis del codice di rito
stabilisce ora che i comproprietari, mediante un ricorso
(che può essere autenticato –
su richiesta delle parti – sia da
un notaio sia da un avvocato),
possono domandare al Tribu-
In edicola
Dl del fare: martedì la guida
dedicata a Fisco e imprese
Martedì prossimo, 20
agosto, si completa
l’analisi del decreto del
fare nelle Guide di Norme
e tributi: sarà in edicola la
seconda e ultima puntata,
dedicata a fisco e imprese
(la prima, dedicata alla
famiglia, è invece uscita
martedì 13 agosto).
Viene illustrato il testo
definitivo del
provvedimento, che
peraltro dovrebbe entrare
in vigore proprio martedì
20. È infatti il giorno
successivo alla
pubblicazione sulla
«Gazzetta Ufficiale», che
al momento è attesa per
lunedì 19.
In primo piano, nella Guida
su fisco e imprese ci sono le
limitazioni alla possibilità di
espropriare beni
strumentali e prima casa,
nell’ambito delle procedure
di riscossione forzata.
Sempre sul fronte fiscale, si
segnala, in particolare, la
possibilità di eliminazione
dello spesometro dal 2015
per le partite Iva. Sul fronte
delle facilitazioni alle
imprese, ci sono sia i
sostegni diretti (con
l’ampliamento degli
incentivi agli investimenti e
i fondi per le infrastrutture)
sia semplificazioni (come
per esempio il
prolungamento di validità
del Durc, il Documento
unico di regolarità
contributiva).
Giovedì 22 agosto la prima guida
sulle novità previste per i contratti
OMESSI VERSAMENTI DA CARTELLA DI PAGAMENTO
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Angelo Busani
LE INIZIATIVE
DECRETO LAVORO
Identikit a confronto
8 Idebitirisultanti dalmodello
Unico,quandonon
regolarmentepagati,sono
richiestidall’agenziadelle
Entrateconuna
comunicazione(«avviso
bonario»),unitamentea
interessiesanzionicalcolate
nellamisuradel10percento
8 Èpossibilela rateizzazione
finoa6rate trimestraliper
debitialmassimo di5mila
euro,ovvero20rate
trimestraliperdebiti
superiori
8 Nonsononecessarie
specificheprocedureo
Gruppo24ORE
DL LAVORO
Decreto del fare. Dl atteso in «Gazzetta» lunedì: entro un mese il Dm attuativo per diluire i debiti con Equitalia in 120 pagamenti
IL PUNTO DEBOLE
MILANO, dal 30 SETTEMBRE 2013
6 mesi di aula e 4 di stage
@24NormeTributi
nale la nomina di un notaio ovvero di un avvocato al fine di
demandargli l’effettuazione
delle operazioni di divisione.
Seoccorre,ilgiudicealtresìnomina, su richiesta del professionista designato, un esperto
estimatore.
Il notaio o l’avvocato designato dal giudice devono predisporre il progetto di divisione dopo aver eventualmente
provvedutoallavendita deibeni non comodamente divisibili, se occorrente per la formazionedeilotti:edevonoavvisare le parti della vendita di questi beni non comodamente divisibili nonché dell’avvenuta
redazione del progetto di divisione,affinché esse possanoricorrere al Tribunale per opporsiatalevenditaoper contestare il progetto di divisione.
Qualora l’opposizione sia
proposta e accolta, il giudice
dà le disposizioni necessarie
per la prosecuzione delle operazioni divisionali e rimette le
parti avanti al professionista
incaricato; se non è stata proposta opposizione (o se non è
stata accolta), il professionista
incaricato deposita senz’altro
in cancelleria il progetto di divisione e il giudice lo dichiara
esecutivo con decreto.
Il perfezionamento dell’originario testo del nuovo articolo 791-bis del Codice di procedura civile, effettuato con la
legge di conversione, ha anzitutto riguardato il potere di
autentica del professionista
delegato: è stato infatti precisato che le firme in calce al "ricorso congiunto" (introduttivo di questa particolare procedura divisionale) possono
essere autenticate, su richiesta di parte, sia dall’avvocato
(in ottemperanza al fatto che
agli avvocati è concessa l’autentica delle firme apposte al
mandato alle liti: articolo 83
del Codice di procedura civile) sia dal notaio, con ciò chiarendosi ogni possibile dub-
c
LAPAROLA
CHIAVE
Divisione
7 La «divisione a domanda
congiunta», disciplinata dal
decreto del fare, semplificata
rispetto alla divisione
giudiziale "ordinaria", in
quanto presuppone che non
sussista controversia sul
diritto alla divisione né sulle
quote dei comproprietari né su
altre questioni pregiudiziali:
in questo caso, in sostanza,
non ci sono questioni
giuridiche da risolvere e si
tratta di passare alla
formazione dei lotti destinati a
essere assegnati, in titolarità
esclusiva, a ciascun
condividente.
Invece la divisione
giudiziale è quel
procedimento che si attiva
quando i comproprietari volta a volta - non concordano
sul punto di dividere la
comproprietà tra loro
esistente oppure non
concordano sulle modalità per
attuare la divisione
bio sulla competenza notarile in questa materia.
Parallelamente, nel testo
ora in vigore del nuovo articolo 791-bis del Codice di procedura civile è stata eliminata la
preesistente impurità relativa
al fatto che il testo precedente
(parlando di un generico potere di autentica del professionista delegato dal giudice) evocava l’ipotesi che, in questa divisione «a domanda congiunta», fossero da compiersi attività di natura negoziale; quando invece nella nuova procedura delineata dall’articolo
791-bis del Codice di procedura civile non vi sono atti da autenticare,masoloverbalidaredigere:l’approvazione delprogetto di divisione predisposto
dal professionista delegato
spetta infatti al giudice, che vi
provvede con decreto, restando demandata al professionistaincaricatosolamente lamera esecuzione materiale degli
adempimenti successivi al decreto (ad esempio, la sua trascrizione nei Registri immobiliari). Così come rimane di
competenzadel giudice l’emanazionedel decretodi trasferimentodeibenicomuniche siano eventualmente sottoposti a
vendita coattiva.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Dalla possibilità di proroga
per i contratti a tempo
determinato senza causale
alle agevolazioni per il
distacco dei lavoratori delle
imprese in rete; dai nuovi
limiti all’utilizzo del lavoro a
chiamata alla
regolarizzazione per gli
associati in partecipazione.
Nel primo dei due
approfondimenti dedicati al
decreto «lavoro» (Dl
76/2013), che sarà pubblicato
giovedì 22 agosto con Il Sole
24 Ore, vengono illustrate le
novità introdotte dal
provvedimento, già
convertito in legge, per
quanto riguarda le diverse
forme contrattuali. Il decreto
interviene in più punti su
quanto già profondamente
modificato un anno fa dalla
riforma del mercato del
lavoro (la legge 92/2012). Le
novità più rilevanti
riguardano il contratto a
termine, per il quale è stato
ridotto l’intervallo che deve
trascorrere tra un impiego e
l’altro, ma si è intervenuti,
allentandolo, sul vincolo
costituito dalla causale. Non
vanno dimenticati, però, altri
aspetti, quale le assunzioni
condivise in agricoltura,
l’identificazione del lavoro
occasionale con il solo
parametro economico,
l’obbligo di un contratto
scritto e dettagliato per i
collaboratori.
Lunedì in Norme
I temi di oggi
FISCO
Sanzioni soft
sul quadro RW
Sanzioni soft da subito per chi
omette di dichiarare nel
quadro RW gli investimenti e
le attività detenute all’estero,
secondo le modifiche
introdotte dalla legge europea
DIRITTO
Depotenziata
la conciliazione
Eliminato l’obbligo da parte
del giudice di formulare una
proposta di conciliazione alle
parti in causa nel processo
civile. Resta una semplifice
facoltà
EDILIZIA E TERRITORIO
Meno limiti al riuso
delle terre da scavo
Nei piccoli e medi cantieri
un’autocertificazione è
sufficiente per riutilizzare le
terre da scavo, se vengono
rispettate le condizioni di legge
Abitazione principale
24
Agenzia delle Entrate
23
Apprendisti in agricoltura 23
Aspi
23
Assogestioni
23
Casa
24
Crediti di modesto importo 23
Debiti con Equitalia
21
Decreto «del fare»
21
Divisione a domanda congiunta 21
Divisione giudiziale
21
Fondi immobiliari
23
Investitori esteri
23
Iscrizione catastale
24
Licenziamenti economici
23
Perdite su crediti
23
Procedura di conciliazione 23