Peretta - Omodeo Zorini - Peretta - Migliazza

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Omodeo Zorini • Peretta • Migliazza
Associati
CONSULENZA FISCALE, SOCIETARIA E DEL LAVORO
Dott. STEFANO OMODEO ZORINI
Rag. ROBERTO PERETTA
Rag. CARLO ALBERTO MIGLIAZZA
Commercialisti – Revisori Contabili
Collaboratori
Dott. MATTEO ZAPPA
Rag. ANTONELLA FRANCHI
11 febbraio 2008
CIRCOLARE N. 2/2008
IN VIGORE DAL 01.01.2008 L’ADDEBITO IN FATTURA DEL “CONTRIBUTO RAEE”
NELLA VENDITA DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
Con il decreto legislativo n.151 del 25 luglio 2005 sono state introdotte a livello nazionale nuove
regole che prevedono un sistema di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
(c.d. "RAEE"), basato su raccolta differenziata, trattamento e recupero degli stessi con oneri
economici a carico dei produttori delle apparecchiature nuove.
Il citato decreto ha elencato a titolo esemplificativo i prodotti che rientrano nel campo di
applicazione del contributo (si riporta l’elencazione per titoli, mentre per il dettaglio si rimanda
all’allegato 1 B del citato decreto):
• grandi elettrodomestici;
• piccoli elettrodomestici;
• apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni;
• apparecchiature di consumo;
• apparecchiature di illuminazione;
• utensili elettrici ed elettronici;
• giocattoli e apparecchiature per lo sport e il tempo libero;
• dispositivi medici;
• strumenti di monitoraggio e di controllo;
• distributori automatici.
Corso Cavour, 118 • 27029 Vigevano (PV) • Telefoni 0381-75400 r.a. / 0381 691711 r.a. Fax 0381- 81058/ 0381-691763
E-mail: [email protected] - www.ozpm-associati.it
Codice Fiscale e Partita IVA n° 01935220184 • R.E.A. Pavia 235996
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PRODUTTORI:
Le novità coinvolgono in primo luogo i produttori, i quali dovranno, entro il 18/02/2008, iscriversi al
“Registro Nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei Raee”.
La definizione di produttore prevista dalla norma, è la seguente.
Chiunque, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata:
- fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio;
- rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori;
(il rivenditore non è considerato “produttore” se l’apparecchiatura reca il marchio del
produttore a norma del punto l,)
- importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed
elettroniche nell’ambito di un’attività professionale e ne operala commercializzazione, anche
mediante vendita a distanza;
- produce apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all’esportazione.
(Dlgs 151/2005, articolo 3)
Il registro censisce gli operatori economici che, rispondendo alla definizione di “produttore”, sono
tenuti a garantire il finanziamento della raccolta e del recupero dei Raee.
Il censimento consente, poi, al ministero dell’Ambiente di definire le quote di mercato sulla base
delle quali i costi del sistema saranno ripartiti tra le imprese.
L’iscrizione è indispensabile per proseguire o intraprendere l’attività: quindi ogni produttore di
apparecchiature elettriche ed elettroniche deve necessariamente essere iscritto al Registro.
L’iscrizione deve dunque avvenire, per le imprese già operanti entro il 18 febbraio e può essere
effettuata esclusivamente per via telematica, collegandosi al portale www.impresa.gov.it.
L’accesso al sistema avviene mediante l’impiego del dispositivo di firma digitale (carta nazionale
dei servizi, smart card, business key) del legale rappresentante dell’impresa.
Si suggerisce di contattare le associazioni di categoria.
DISTRIBUTORI:
Le novità coinvolgono anche i distributori (ossia coloro che vendono l'apparecchiatura al consumatore
finale - ad esempio, commercianti al minuto) che devono assicurare, all'atto della fornitura di un nuovo
prodotto, destinato al nucleo domestico, il ritiro gratuito di un'apparecchiatura usata.
Detti rifiuti (denominati R.A.E.E.) si distinguono in:
Ü rifiuti di apparecchiature già immesse sul mercato prima del
13.08.2005 (provenienti da nuclei domestici)
c.d. RAEE storici
Ü rifiuti di apparecchiature immesse sul mercato dal 13.08.2005
(provenienti da nuclei domestici)
Ü rifiuti provenienti da attività amministrative ed economiche
c.d. RAEE professionali
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La gestione (raccolta, smaltimento, ecc.) dei predetti rifiuti grava sul produttore delle
apparecchiature che deve organizzare e gestire sistemi di raccolta, di trattamento e di recupero dei
RAEE, sostenendone i relativi costi.
Tale soggetto recupera le spese sostenute attraverso il c.d. "eco-contributo RAEE",
addebitato al distributore all'atto della cessione del bene.
Quest'ultimo a propria volta riaddebita, all'atto della vendita, il costo RAEE al consumatore
finale.
L'entrata in vigore delle nuove disposizioni, inizialmente prevista al 13.08.2006 dall'art.20, co.5, del
citato decreto n.151/05, è stata più volte prorogata fino al 31.12.2007. È stato comunque previsto
un periodo transitorio di 120 giorni a decorrere dal 01.09.2007 fino al 31.12.2007, durante il quale
la gestione dei rifiuti ha continuato ad essere effettuata dagli Enti locali e l'applicazione del RAEE
da parte dei produttori al momento della vendita di apparecchiature elettriche ed elettroniche
costituiva una facoltà.
A decorrere dal 01.01.2008 il nuovo sistema è divenuto pienamente operativo.
Con il recente D.L. n.248/07 (c.d. Decreto Milleproroghe), in corso di conversione in legge, sono
stati differiti alcuni termini ma che non incidono sulla data di decorrenza della disciplina che resta
fissata al 01.01.2008.
Trattamento Iva dell’eco-contributo R.A.E.E. (detto anche “visible fee”)
Il trattamento ai fini Iva da riservare alla somma (visible fee) che il produttore indica
esplicitamente in fattura, in aggiunta al prezzo di vendita, per recuperare il costo di gestione dei
RAEE, è stato esaminato dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 20.03.2007, n.55/E. In
particolare è stato affermato che, poiché la base imponibile è costituita da tutto ciò che è ricevuto
quale corrispettivo della cessione, anche il c.d. "visible fee" va assoggettato ad Iva.
È stato inoltre precisato che ai corrispettivi addebitati all'acquirente finale relativamente alla
gestione dei RAEE, è applicabile la medesima aliquota Iva prevista per l'operazione principale
(cessione della nuova apparecchiatura).
Pertanto, "gli importi in questione (nonostante la separata evidenziazione in fattura) sconteranno
l'imposizione sul valore aggiunto nella misura stabilita per il bene principale”.
Si ritiene opportuno che il distributore (ad esempio, commerciante al minuto) delle
apparecchiature – anche per finalità di controllo - provveda alla distinta annotazione in contabilità
dell'ammontare dei RAEE sia in sede di acquisto ("oneri di gestione RAEE") sia all'atto della
rivendita ("recupero oneri gestione RAEE").
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