La pagina del Sole 24ORE ET con il testo integrale dell`articolo
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La pagina del Sole 24ORE ET con il testo integrale dell`articolo
Il Sole 24 Ore - Edilizia e Territorio 8 - 13 agosto 2011 pag. 1 - 11 Anche per architetti e ingegneri ingresso con l’apprendistato I VANTAGGI I giovani architetti e ingegneri neo-laureati potranno entrare negli studi dei progettisti anche con il contratto di apprendistato. La riforma Sacconi estende questo strumento ai liberi professionisti. L’apprendistato può quindi diventare una strada per regolamentare l’ingresso dei neolaureati con un contratto che garantisce risparmi contributivi e un termine certo. Il testo unico atteso in «Gazzetta» prevede, infatti, una durata massima di tre anni, contro gli attuali cinque. L’unico limite è quello dell’età: l’apprendistato è ammesso per giovani dai 17 ai 29 anni. Novità anche per l’edilizia: la formazione degli apprendisti non è più appannaggio esclusivo delle scuole edili. Con la riforma è atteso un rilancio dell’apprendistato, ancora poco usato in edilizia. UVA A PAGINA Dell’apprendistato ■ Aliquota contributiva è unica ed è ridotta al 5,84 per cento ■ Possibilità di concludere il contratto a termine anche senza giusta causa 11 L Anche per architetti e ingegneri i vantaggi dell’apprendistato DI VALERIA UVA I n studio i giovani architetti e ingegneri potranno essere inquadrati come approfondisti. Il testo unico di riforma dell’apprendistato, varato in via definitiva dal Consiglio dei ministri e in attesa di pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» tende una mano agli studi dei progettisti, anche per «sanare» la situazione di inquadramento dei giovani praticanti. Al posto dei contratti di collaborazione in tutte le forme più o meno legittime, invece del solito stage con rimborso spese, i titolari degli studi potranno inquadrare il giovane anche con il contratto di apprendista per una durata massima di tre anni. Per la prima volta la riforma rende possibile applicare questo tipo di contratto che comporta una forte riduzione dell’aliquota contributiva per il datore di lavoro (si paga solo il 5,84%) anche negli studi professionali. «Siamo soddisfatti di questa innovazione – dichiara Marinella Meschieri, segretario nazionale Fillea-Cgil con delega per il mercato del lavoro – perché crediamo che possa contrastare l’occupazione irregolare in questo settore». Oltre agli sgravi contributivi, infatti, l’apprendistato ha un altro elemento di flessibilità: non vincola al proseguimento del rapporto che può essere interrotto senza una giusta causa, al termine fissato nel contratto. Accanto a questi vantaggi per i professionisti la riforma potrebbe però avere un handicap: l’apprendistato è applicabile solo ai giovani fino a 29 anni, un limite di età che lascia fuori in modo automatico molti laureati. L’EDILIZIA Nei cantieri l’apprendistato non ha sfondato. Lo dicono i numeri: secondo la rilevazione della Commissione nazionale casse edili, su 85 casse tra le più rappresentative solo 38.780 lavoratori nel 2010 (6,3% del totale) sono inquadrati con questo contratto. Per I CONTRATTI STABILIRANNO LA DURATA MINIMA Il confronto tra le attuali regole per l’apprendistato e quelle della riforma Sacconi Argomento Ccnl attuale edilizia Nuova legge Durata: apprendistato 3 anni (legge 276/2003 a partire 3 anni (dai 15 ai 25 anni) o 4 diritto-dovere istruzio- da 15 anni compiuti) anni in caso di diploma quane driennale regionale Durata: apprendistato 3 anni inquadramento finale al professionalizzante 2˚ livello; 4 anni inquadramento finale al 3˚ livello; 5 anni inquadramento finale al 4˚ livello. Età apprendisti: da 18 a 29 anni o 17 se in possesso di qualifica professionale 3 anni durata massima o 5 anni per le figure professionali dell’artigianato individuate dalla contrattazione collettiva. I Ccnl possono definire la durata minima del contratto e le modalità di erogazione della formazione, inquadramento professionale. Età da 18 a 29 anni o 17 se in possesso di qualifica professionale Formazione 240 ore per apprendistato dirit- 120 ore per apprendistato profesto-dovere (norma Ccnl); sionalizzante 120 ore per apprendistato professionalizzante Inquadramento professionale Primo inserimento lavorativo: 1˚ livello d’assunzione con sbocco finale al 2˚ o 3˚ livello; 2˚ livello d’assunzione con sbocco al 4˚ livello; 3˚ livello d’assunzione con sbocco al 4˚ livello Come la legge precedente, ovvero: due livelli sotto a quello previsto quale sbocco finale, o salario in percentuale Rapporto lavoratori Il numero complessivo di apprenqualificati/apprendisti disti da assumere non può superare il numero delle maestranze specializzate o qualificate presenti in azienda. Il datore di lavoro che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, può assumere un apprendista Il numero complessivo di apprendisti da assumere non può superare il 100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio in azienda. L’azienda che non abbia alle proprie dipendenze più di tre lavoratori qualificati o specializzati, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. Deroghe per gli artigiani Fonte: Fillea Cgil molti motivi. Secondo i costruttori dell’Ance ha pesato finora la lunga durata del contratto: «Per l’apprendistato professionalizzante si deve arrivare a cinque anni che sono veramente troppi – fanno notare all’associazione – per aziende che aprono e chiudono i cantieri di continuo». I cinque anni valevano per chi alla fine del contratto poteva essere inquadrato nel IV livello, per il III erano previsti quattro anni e per il II tre. La Fillea pone l’accento anche sul fatto che molti costruttori preferiscono assumere giovani già qualificati. Pesano poi anche i tetti massimi: il rapporto apprendisti/ personale qualificato deve essere sempre di 1 a 1, un rapporto che non cambia con la riforma. La nuova legge attenua alcune delle rigidità. Soprattutto con la diminuzione degli anni di durata massima: tre senza più distinzioni, con l’unica eccezione degli artigiani i quali possono arrivare a cinque anni. La durata minima invece viene demandata alla contrattazione tra le parti. «Ci sarà molto da fare per rendere operativa questa riforma – spiegano all’Ance – attraverso il recepimento nel contratto nazionale». Quello che invece non piace al sindacato edili della Cgil sono le nuove modalità di erogazione della formazione: mentre la durata resta invaria- ta rispetto a oggi (120 le ore obbligatorie) si apre all’erogazione da parte di altri enti oltre alle scuole edili (ad esempio le Regioni) e persino alle aziende. «Crediamo ci sia più tutela se la formazione viene svolta attraverso il circuito paritetico delle scuole edili – spiega la Meschieri – perché in caso di formazione interna i controlli saranno inevitabilmente minori». Il testo unico di Sacconi prevede una norma transitoria che lascia in vita le leggi regionali sulla materia solo per sei mesi. @ Il testo unico sull’apprendistato sul nostro sito: www.ediliziaterritorio.ilsole24ore.com © RIPRODUZIONE RISERVATA Certificazione a tutto campo L’ obiettivo rimane quello di ridurre il contenzioso, ma il campo di applicazione della certificazione in materia di lavoro si allarga. In base alla legge 183/2010 l’intervento di un soggetto terzo potrà scattare anche per certificare i contratti in cui sia «dedotta, direttamente o indirettamente una prestazione di lavoro». A prevederlo è l’articolo 30 del Collegato lavoro (legge 183/2010) che ha, in parte, modificato la disciplina dettata dal Dlgs 276/2003. L’intervento del Collegato lavoro ha quindi portato a un allargamento del campo di applicazione di questo istituto. E non si tratta di una novità di poco conto in quanto, in base alla Direttiva Sacconi, ossia la direttiva sulle ispezioni varata il 18 settembre 2008, le verifiche devono essere concentrate su quei rapporti di lavoro non certificati e rispetto ai quali non sia stato neanche avviato un percorso di certificazione. Il fascicolo normativo di «Edilizia e Territorio» dedica l’inserto estraibile di questa settimana proprio al tema della certificazione dei contratti di lavoro e alle novità introdotte dal Collegato con approfondimenti e riferimenti normativi. La certificazione consiste nell’intervento di un soggetto terzo che verifica la volontà negoziale del datore di lavoro e del lavoratore. La procedura è utilizzabile per: contratti di lavoro; rinunce e transazioni; regolamento interno delle cooperative relativamente ai contratti stipulati con i soci lavoratori; contratti di appalto di cui all’articolo 1655 del codice civile (i contratti con i quali «una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro»). Si tratta di un percorso volontario che va attivato con un’istanza scritta presentata dalle parti interessate. © RIPRODUZIONE RISERVATA