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La pagina del Sole 24ORE ET con il testo integrale dell`articolo
Il Sole 24 Ore - Edilizia e Territorio
8 - 13 agosto 2011
pag. 1 - 11
Anche per architetti e ingegneri
ingresso con l’apprendistato
I VANTAGGI
I
giovani architetti e ingegneri
neo-laureati potranno entrare
negli studi dei progettisti anche
con il contratto di apprendistato.
La riforma Sacconi estende
questo strumento ai liberi professionisti. L’apprendistato può quindi diventare una strada per regolamentare l’ingresso dei neolaureati con un contratto che garantisce
risparmi contributivi e un termine certo.
Il testo unico atteso in «Gazzetta» prevede, infatti, una durata
massima di tre anni, contro gli
attuali cinque. L’unico limite è
quello dell’età: l’apprendistato è
ammesso per giovani dai 17 ai 29
anni.
Novità anche per l’edilizia: la
formazione degli apprendisti non
è più appannaggio esclusivo delle scuole edili.
Con la riforma è atteso un rilancio dell’apprendistato, ancora poco usato in edilizia.
UVA
A PAGINA
Dell’apprendistato
■ Aliquota
contributiva è unica
ed è ridotta al 5,84
per cento
■ Possibilità di
concludere il
contratto a termine
anche senza giusta
causa
11
L
Anche per architetti e ingegneri
i vantaggi dell’apprendistato
DI
VALERIA UVA
I
n studio i giovani architetti e ingegneri potranno essere inquadrati come approfondisti. Il testo unico di riforma dell’apprendistato, varato in via definitiva dal Consiglio dei ministri e in attesa di pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale»
tende una mano agli studi dei
progettisti, anche per «sanare»
la situazione di inquadramento dei giovani praticanti. Al
posto dei contratti di collaborazione in tutte le forme più o
meno legittime, invece del solito stage con rimborso spese,
i titolari degli studi potranno
inquadrare il giovane anche
con il contratto di apprendista
per una durata massima di tre
anni.
Per la prima volta la riforma rende possibile applicare
questo tipo di contratto che
comporta una forte riduzione
dell’aliquota contributiva per
il datore di lavoro (si paga
solo il 5,84%) anche negli studi professionali.
«Siamo soddisfatti di questa innovazione – dichiara Marinella Meschieri, segretario
nazionale Fillea-Cgil con delega per il mercato del lavoro
– perché crediamo che possa
contrastare l’occupazione irregolare in questo settore». Oltre agli sgravi contributivi, infatti, l’apprendistato ha un altro elemento di flessibilità:
non vincola al proseguimento
del rapporto che può essere
interrotto senza una giusta causa, al termine fissato nel contratto. Accanto a questi vantaggi per i professionisti la riforma potrebbe però avere un
handicap: l’apprendistato è applicabile solo ai giovani fino a
29 anni, un limite di età che
lascia fuori in modo automatico molti laureati.
L’EDILIZIA
Nei cantieri l’apprendistato
non ha sfondato. Lo dicono i
numeri: secondo la rilevazione della Commissione nazionale casse edili, su 85 casse tra
le più rappresentative solo
38.780 lavoratori nel 2010
(6,3% del totale) sono inquadrati con questo contratto. Per
I CONTRATTI STABILIRANNO LA DURATA MINIMA
Il confronto tra le attuali regole per l’apprendistato e quelle della riforma Sacconi
Argomento
Ccnl attuale edilizia
Nuova legge
Durata: apprendistato 3 anni (legge 276/2003 a partire 3 anni (dai 15 ai 25 anni) o 4
diritto-dovere istruzio- da 15 anni compiuti)
anni in caso di diploma quane
driennale regionale
Durata: apprendistato 3 anni inquadramento finale al
professionalizzante
2˚ livello;
4 anni inquadramento finale al
3˚ livello;
5 anni inquadramento finale al
4˚ livello.
Età apprendisti: da 18 a 29 anni
o 17 se in possesso di qualifica
professionale
3 anni durata massima o 5 anni
per le figure professionali dell’artigianato individuate dalla contrattazione collettiva. I Ccnl possono definire la durata minima
del contratto e le modalità di
erogazione della formazione, inquadramento professionale.
Età da 18 a 29 anni o 17 se in
possesso di qualifica professionale
Formazione
240 ore per apprendistato dirit- 120 ore per apprendistato profesto-dovere (norma Ccnl);
sionalizzante
120 ore per apprendistato professionalizzante
Inquadramento
professionale
Primo inserimento lavorativo: 1˚
livello d’assunzione con sbocco
finale al 2˚ o 3˚ livello;
2˚ livello d’assunzione con sbocco al 4˚ livello;
3˚ livello d’assunzione con sbocco al 4˚ livello
Come la legge precedente, ovvero: due livelli sotto a quello previsto quale sbocco finale, o salario in percentuale
Rapporto
lavoratori Il numero complessivo di apprenqualificati/apprendisti disti da assumere non può superare il numero delle maestranze
specializzate o qualificate presenti in azienda.
Il datore di lavoro che non ha
alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, può
assumere un apprendista
Il numero complessivo di apprendisti da assumere non può superare il 100% delle maestranze
specializzate e qualificate in servizio in azienda.
L’azienda che non abbia alle proprie dipendenze più di tre lavoratori qualificati o specializzati,
può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.
Deroghe per gli artigiani
Fonte: Fillea Cgil
molti motivi. Secondo i costruttori dell’Ance ha pesato
finora la lunga durata del contratto: «Per l’apprendistato
professionalizzante si deve arrivare a cinque anni che sono
veramente troppi – fanno notare all’associazione – per aziende che aprono e chiudono i
cantieri di continuo». I cinque
anni valevano per chi alla fine
del contratto poteva essere inquadrato nel IV livello, per il
III erano previsti quattro anni
e per il II tre. La Fillea pone
l’accento anche sul fatto che
molti costruttori preferiscono
assumere giovani già qualificati. Pesano poi anche i tetti massimi: il rapporto apprendisti/
personale qualificato deve essere sempre di 1 a 1, un rapporto che non cambia con la
riforma.
La nuova legge attenua alcune delle rigidità. Soprattutto
con la diminuzione degli anni
di durata massima: tre senza
più distinzioni, con l’unica eccezione degli artigiani i quali
possono arrivare a cinque anni.
La durata minima invece
viene demandata alla contrattazione tra le parti. «Ci sarà molto da fare per rendere operativa questa riforma – spiegano
all’Ance – attraverso il recepimento nel contratto nazionale».
Quello che invece non piace al sindacato edili della Cgil
sono le nuove modalità di erogazione della formazione:
mentre la durata resta invaria-
ta rispetto a oggi (120 le ore
obbligatorie) si apre all’erogazione da parte di altri enti oltre alle scuole edili (ad esempio le Regioni) e persino alle
aziende. «Crediamo ci sia più
tutela se la formazione viene
svolta attraverso il circuito paritetico delle scuole edili –
spiega la Meschieri – perché
in caso di formazione interna i
controlli saranno inevitabilmente minori».
Il testo unico di Sacconi prevede una norma transitoria
che lascia in vita le leggi regionali sulla materia solo per sei
mesi.
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Il testo unico sull’apprendistato sul nostro sito:
www.ediliziaterritorio.ilsole24ore.com
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Certificazione
a tutto campo
L’
obiettivo
rimane
quello di ridurre
il contenzioso,
ma il campo di
applicazione della certificazione
in materia di lavoro si allarga.
In base alla legge 183/2010 l’intervento di un soggetto terzo potrà scattare anche per
certificare i contratti in cui sia «dedotta, direttamente o indirettamente
una prestazione di lavoro».
A prevederlo è l’articolo 30 del
Collegato lavoro (legge 183/2010)
che ha, in parte, modificato la disciplina dettata dal Dlgs 276/2003.
L’intervento del Collegato lavoro
ha quindi portato a un allargamento
del campo di applicazione di questo
istituto. E non si tratta di una novità
di poco conto in quanto, in base
alla Direttiva Sacconi, ossia la direttiva sulle ispezioni varata il 18 settembre 2008, le verifiche devono
essere concentrate su quei rapporti
di lavoro non certificati e rispetto ai
quali non sia stato neanche avviato
un percorso di certificazione.
Il fascicolo normativo di «Edilizia e Territorio» dedica l’inserto
estraibile di questa settimana proprio al tema della certificazione dei
contratti di lavoro e alle novità introdotte dal Collegato con approfondimenti e riferimenti normativi.
La certificazione consiste nell’intervento di un soggetto terzo che
verifica la volontà negoziale del datore di lavoro e del lavoratore.
La procedura è utilizzabile per:
contratti di lavoro; rinunce e transazioni; regolamento interno delle
cooperative relativamente ai contratti stipulati con i soci lavoratori; contratti di appalto di cui all’articolo 1655 del codice civile (i
contratti con i quali «una parte
assume, con organizzazione dei
mezzi necessari e con gestione a
proprio rischio, il compimento di
un’opera o di un servizio verso un
corrispettivo in danaro»).
Si tratta di un percorso volontario che va attivato con un’istanza
scritta presentata dalle parti interessate.
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