Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale 28

Transcript

Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale 28
Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale 28 febbraio 2007 n. 4 Prot. 15/VI/4043 Direzione Generale della Tutela e delle condizioni di lavoro – Divisione V Oggetto: Problematiche inerenti alla sicurezza dei lavoratori nel caso di mere forniture di materiali in un cantiere edile o di ingegneria civile Alle Direzioni Reg.li e Prov.li del lavoro Alla D.G. per l’Attività Ispettiva Al Coordinamento Tecnico delle Regioni e P.A. Alle Organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro Alle Organizzazioni rappresentative dei lavoratori LORO SEDI A seguito di numerose richieste di chiarimento, concernenti la redazione del Piano operativo di sicurezza (POS) da parte di aziende fornitrici di materiali e/o attrezzature in un cantiere edile o di ingegneria civile, su conforme parere del Coordinamento Tecnico delle Regioni e P.A., questo Ministero intende chiarire quanto in seguito riportato. Per effetto del combinato disposto dell’art. 9, comma 1, lett. c)‐bis1 del DLgs 494/96 e dell’art. 62 del DPR 222/03, l’obbligo di redazione del POS risulta essere posto in “Art. 9. Obblighi dei datori di lavoro ‐ 1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici anche nel caso in cui nel cantiere operi un’unica impresa anche famigliare o con meno di 10 addetti: c bis) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 2, comma 1, lett. f ter);” 1
2 Art. 6. Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza ‐ 1. II POS è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dellʹart. 4 del DLgs 19 settembre 1994 n. 626 e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi: a) i dati identificativi dellʹimpresa esecutrice, che comprendono: 1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere; 2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dallʹimpresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari; 3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato; 4) il nominativo del medico competente ove previsto; 5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere; 2 Circolare 28 febbraio 2007 n. 4 capo unicamente alle imprese che eseguono i lavori indicati all’All. 13 del DLgs 494/96 e non può essere esteso anche a quelle che – pur presenti in cantiere – non partecipano in maniera diretta all’esecuzione di tali lavori (tra le quali certamente ricadono le aziende che svolgono attività di mera fornitura a piè d’opera dei materiali e/o attrezzature occorrenti). Le esigenze di sicurezza derivanti dalla presenza in cantiere di un soggetto incaricato della mera fornitura di materiali e/o attrezzature devono essere soddisfatte mediante l’attuazione delle particolari disposizioni organizzativo‐
procedurali (scambio di informazioni, coordinamento delle misure e delle procedure di sicurezza, cooperazione nelle fasi operative) stabilite dall’art. 74 del DLgs 626/94. 7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dellʹimpresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa; b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dallʹimpresa esecutrice; c) la descrizione dellʹattività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro; d) lʹelenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere; e) lʹelenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza; f) lʹesito del rapporto di valutazione del rumore; g) lʹindividuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere; h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto; i) lʹelenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere; l) la documentazione in merito allʹinformazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere. 2. Ove non sia prevista la redazione del PSC, il PSS, quando previsto, è integrato con gli elementi del POS. Allegato I ‐ ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE (di cui all’art. 2, lett. a) 1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. 2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. 3
4 Art. 7. Contratto di appalto o contratto d’opera ‐ 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi allʹinterno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nellʹambito dellʹintero ciclo produttivo dellʹazienda medesima: a) verifica, anche attraverso lʹiscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato, lʹidoneità tecnico‐
professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto dʹopera; b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nellʹambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Circolare 28 febbraio 2007 n. 4 3 Di conseguenza spetta all’impresa esecutrice, in base all’art. 7, comma 1, lett. b) del DLgs 626/94 mettere a disposizione dell’azienda fornitrice le prescritte informazioni di sicurezza attingendo, ove pertinente e necessario, anche a quanto previsto in proposito dagli articoli 85 e 96 del DLgs 494/96 e dai piani di sicurezza del particolare cantiere. (PSC, POS e PPS, quando previsti). 2. Nellʹipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro: a) cooperano allʹattuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sullʹattività lavorativa oggetto dellʹappalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nellʹesecuzione dellʹopera complessiva. 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2. Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dellʹattività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. 3.bis. Lʹimprenditore committente risponde in solido con lʹappaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dallʹappaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dellʹIstituto nazionale per lʹassicurazione contro gli infortuni sul lavoro. 5 Art. 8. Misure generali di tutela ‐ 1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici durante l’esecuzione dell’opera osservano le misure generali di tutela di cui all’art. 3 del DLgs 626/94, e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare: a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità; b) la scelta dell’ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione; c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali; d) la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; e) la delimitazione e l’allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose; f) l’adeguamento, in funzione dell’evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro; g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi; h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all’interno o in prossimità del cantiere. 6 Art. 9. Obblighi dei datori di lavoro ‐ 1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici anche nel caso in cui nel cantiere operi un’unica impresa anche famigliare o con meno di 10 addetti: a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all’Allegato IV; b) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori; c) curano che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente. c bis) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 2, comma 1, lett. f ter); 2. L’accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 12 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all’art. 4, commi 1, 2, 7, e all’art. 7, commi 1, lett. b), del DLgs 626/94. 4 Circolare 28 febbraio 2007 n. 4 L’azienda fornitrice, per parte sua, come effetto dell’applicazione della procedura di informazione‐coordinamento di cui all’art. 7, comma 2, lett. b) del DLgs 626/94 dovrà curare che siano stabilite ed applicate le procedure interne di sicurezza (delle quali – come del resto per ogni altra iniziativa adottata a fini di sicurezza in ambito aziendale – è opportuno che sia mantenuta l’evidenza documentale) per i propri dipendenti inviati ad operare nel particolare cantiere.