Omissis Articolo 4 – Vendita di unità immobiliari libere
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Omissis Articolo 4 – Vendita di unità immobiliari libere
Omissis Articolo 4 – Vendita di unità immobiliari libere [A] Tenuto altresì conto della natura partecipativa del Fondo in quanto Ente Morale, nell’ambito dei piani di vendita delle unità immobiliari libere sarà favorito il coinvolgimento degli iscritti al Fondo, dei percettori di prestazioni del Fondo, del personale dipendente di Banca CR Firenze e del Gruppo IntesaSanpaolo, dei dipendenti in quiescenza di Banca CR Firenze ed IntesaSanPaolo e dei dipendenti ceduti da Banca CR Firenze a società extragruppo, nei seguenti termini, in modo da consentire loro l’acquisto in via prioritaria rispetto alla collocazione degli immobili sul libero mercato. Ai fini di cui sopra, la messa in vendita delle unità immobiliari interessate sarà – singolarmente o anche in blocchi – pubblicizzata sui siti istituzionali del Fondo (sito intranet del Gruppo IntesaSanpaolo e sito internet), con indicazione del prezzo (così fissato a termini dell'art. 1 del presente Regolamento), del termine entro il quale dovranno pervenire le proposte irrevocabili di stipula di contratto preliminare di compravendita, delle modalità di pagamento e di stipula della contrattualistica, delle date e degli orari in cui sarà possibile procedere alla visita degli immobili etc. La pubblicizzazione di cui sopra dovrà altresì dare espressamente conto di non costituire ad alcun effetto proposta di vendita o di stipula di contratto preliminare di compravendita e che pertanto il Fondo si riserva di concludere la cessione alle condizioni che, a proprio insindacabile giudizio, siano ritenute più convenienti o per decidere una diversa modalità di vendita ovvero anche di ritirare dal mercato le unità immobiliari. Il soggetto interessato dovrà trasmettere al Fondo apposita proposta irrevocabile di stipula di contratto preliminare di compravendita da redigersi su modulo predisposto dal Fondo in conformità a quanto previsto nell’allegato A) del presente Regolamento, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione dell’avviso. Le proposte che indichino un corrispettivo inferiore rispetto a quello fissato dal Consiglio di Amministrazione a termini dell'art. 1 non potranno essere prese in considerazione. Nell'ipotesi in cui pervenga una sola proposta, la stessa, ove rituale, sarà accettata, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, assunta previo parere motivato della Commissione Immobiliare. Qualora pervengano più proposte, sarà accettata quella che indichi il corrispettivo più alto; e ciò salvo, anche in questa ipotesi, diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, assunta previa acquisizione di parere motivato della Commissione Immobiliare. Qualora siano pervenute più proposte che indichino identico corrispettivo, si procederà – salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, assunta previo parere motivato della Commissione Immobiliare – a mezzo asta. La soglia d’asta sarà pari al corrispettivo proposto dai maggiori offerenti. All'asta potranno partecipare – salvo diversa indicazione del Consiglio di amministrazione, assunta previo parere della Commissione Immobiliare – tutti coloro che abbiano formulato rituali proposte di acquisto. La procedura d'asta sarà determinata, quanto alle sue modalità, dalla Commissione Immobiliare. Le buste con le proposte non potranno essere aperte se non dopo il termine di 5 giorni lavorativi dalla scadenza di quello fissato per la comunicazione delle offerte ed il risultato dovrà essere comunicato agli offerenti a mezzo raccomandata a.r. [B] Esaurita la procedura di cui sub lettera [A] del presente articolo senza che l’immobile sia stato venduto, sarà provveduto, a scelta del Consiglio di Amministrazione, previo parere motivato della Commissione Immobiliare, nei termini che seguono. B1) Alla pubblicizzazione della volontà di vendita mediante la pubblicazione di annunci sui principali quotidiani a diffusione locale e comunicazione esplicita sui siti istituzionali del Fondo; in tal caso, nell’avviso saranno esplicitati i contenuti obbligatori che dovrà avere la proposta di stipula di contratto preliminare di compravendita (fra le altre cose, dati identificativi dell’offerente, recapiti per comunicazioni, indicazione dell’unità immobiliare di interesse con esplicitazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore a quello fissato a termini dell'art. 1, clausole di conoscenza ed accettazione) nonché le modalità ed i termini di invio della proposta medesima da parte degli interessati all’acquisto (modalità da fissarsi dal Presidente di concerto con la Commissione Immobiliare). La pubblicizzazione di cui sopra dovrà altresì dare espressamente conto di non costituire ad alcun effetto proposta di vendita o di stipula di contratto preliminare di compravendita e che pertanto il Fondo si riserva di concludere la cessione alle condizioni che, a proprio insindacabile giudizio, siano ritenute più convenienti o per decidere una diversa modalità di vendita ovvero anche di ritirare dal mercato le unità immobiliari. Si applicheranno i commi 5, 6, 7 e 8 di cui alla precedente lettera [A]. B2) Al conferimento di incarico a due o più agenzie immobiliari (da individuarsi nella lista formata dal Consiglio di Amministrazione), previa acquisizione di loro specifica manifestazione d’interesse. Nel conferimento di incarico dovrà essere altresì indicato il prezzo (che sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione e che – salvo diversa delibera del Consiglio di Amministrazione assunta su parere motivato della Commissione Immobiliare – non potrà essere inferiore a quello stabilito a termini dell'art. 1 del presente Regolamento) al quale l'agenzia o le agenzie dovranno pubblicizzare la vendita sul mercato. Sarà, in ogni caso, facoltà del Consiglio di Amministrazione, previo parere motivato della Commissione Immobiliare, determinare, nel prosieguo o anche in sede di vendita, un corrispettivo inferiore, in conformità alle verifiche periodiche circa la coerenza dei prezzi di vendita fissati con la ricerca sul mercato effettuata dalle agenzie incaricate. [C] Nel caso di vendita di immobili il cui valore di perizia tecnico estimativa sia superiore ad 1 milione di euro si procederà in ogni caso (salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere motivato della Commissione Immobiliare) a vendita a mezzo procedura d’asta, senza loro preventiva offerta agli iscritti al Fondo, ai percettori di prestazioni del Fondo, al personale dipendente di Banca CR Firenze e del Gruppo IntesaSanpaolo, ai dipendenti in quiescenza di Banca CR Firenze ed IntesaSanPaolo ed ai dipendenti ceduti da Banca CR Firenze a società extragruppo. La procedura d'asta sarà determinata, quanto ai meccanismi di sua pubblicizzazione, alle sue modalità ed ai soggetti ammessi a parteciparvi (che saranno dunque anche soggetti estranei al novero degli iscritti al Fondo, dei percettori di prestazioni del Fondo, del personale dipendente di Banca CR Firenze e del Gruppo IntesaSanpaolo, dei dipendenti in quiescenza di Banca CR Firenze ed IntesaSanPaolo e dei dipendenti ceduti da Banca CR Firenze a società extragruppo), dalla Commissione Immobiliare. Articolo 5 – Soggetti acquirenti Le proposte di stipula di contratto preliminare di compravendita, siano esse relative alle vendite di cui al precedente art. 3, siano esse relative alle vendite di cui al precedente art. 4, non potranno di regola contenere la facoltà di acquisto per persona da nominare. Gli iscritti al Fondo, i percettori di prestazioni del Fondo, il personale dipendente di Banca CR Firenze e del Gruppo IntesaSanpaolo, i dipendenti in quiescenza di Banca CR Firenze ed IntesaSanPaolo e i dipendenti ceduti da Banca CR Firenze a società extragruppo in sede di stipula del contratto definitivo di compravendita potranno sostituire a sé (in parte o integralmente) il coniuge ovvero il convivente more uxorio ovvero ancora i parenti entro il secondo grado. Qualora proponente sia un'impresa o una società alla sarà richiesto che alla proposta di stipula di contratto preliminare di compravendita siano allegati la c.d. certificaazione antimafia ed i certificati del casellario giudiziale e carichi pendenti. Sia in sede di stipula dei contratti preliminari di compravendita che in sede di stipula dei contratti definitivi di compravendita il Fondo dovrà osservare i dettami del D. Lgs. 231/01 ed in particolare le norme di tale decreto ad esso Ente applicabili. Articolo 6 – Adempimenti in sede di stipula dei contratti di vendita In contestualità della stipula del primo rogito di vendita di una unità immobiliare facente parte di un complesso che sia a quella data in proprietà esclusiva ed integrale del Fondo, dovrà essere costituito il condominio dello stabile, con nomina dell’amministratore, da scegliersi da parte della Commissione Immobiliare all’interno di una lista di professionisti esterni predisposta dal Consiglio di Amministrazione. Allo stesso rogito – così come ad ogni successivo rogito di vendita di unità immobiliari facenti parte dello stesso stabile – sarà allegato, a valere quale patto contrattuale, il Regolamento di condominio, corredato delle relative Tabelle millesimali; sarà altresì espressamente pattuito in ogni contratto che fintantochè il Fondo sia proprietario anche di una sola unità immobiliare all’interno dello stabile gli competerà il diritto di nominare l’amministratore e che il Regolamento condominiale non potrà essere modificato senza il suo voto favorevole. Il Regolamento di condominio dovrà essere predisposto, nel rispetto delle normative vigenti, sulla base di un Regolamento tipo che sarà commissionato ad appositi professionisti e che di volta in volta sarà adeguato alle peculiarità di ogni singolo stabile. Per ogni rogito, il funzionario e/o dipendente che sarà designato per partecipare alla stipula, munito delle necessarie procure, avrà l’obbligo di curare, con l’ausilio dei competenti uffici del Fondo, ogni necessario adempimento tecnico, amministrativo e legale, dando altresì comunicazione della vendita al Settore Contratti del Patrimonio immobiliare. Allegato A – Schema di protocollo di vendita 1) PREMESSA Si precisa, in via preliminare, che il presente schema, allegato al Regolamento di vendita a costituirne parte integrante, ha efficacia meramente interna al pari del Regolamento. 2) CONDIZIONI DI VENDITA Le vendite dovranno essere effettuate a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano l'unità immobiliare e le parti comuni, con tutti gli annessi e connessi, usi, diritti, azioni e ragioni, servitù attive e passive, con subentro - in ipotesi di unità immobiliari occupate - nel contratto di locazione a far data dal rogito notarile di vendita. 3) FORMA E CONTENUTO DELLE PROPOSTE DI STIPULA DI CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA Il Fondo predisporrà apposito modulo standard nel quale, fra le altre ed a titolo esemplificativo, verrà fatto dare atto al proponente: che trattasi di proposta irrevocabile di stipula di contratto preliminare di compravendita che viene allegato assegno circolare non trasferibile di euro 5.000,00 (che varrà in conto caparra confirmatoria in ipotesi di accettazione della proposta) che conosce ed accetta la situazione di fatto e di diritto dell'unità immobiliare che il mancato versamento dell'integrazione della caparra confirmatoria nel termine fissato per il suo versamento comporterà la risoluzione del contratto, con diritto del Fondo a trattenere la somma di euro 5.000,00 Nel modulo vi saranno inoltre ulteriori campi che dovranno contenere: l'indicazione dei dati identificativi dell'offerente (data e luogo di nascita, residenza, eventuale domicilio, codice fiscale o, per le società, sede legale e partita IVA); i riferimenti per eventuali comunicazioni (indirizzo - mail - telefono); l'indicazione dell'unità immobiliare che si intende acquistare, specificandone gli estremi catastali; l'indicazione del prezzo offerto e delle modalità di pagamento; l'indicazione della misura della caparra confirmatoria (che non potrà essere superiore al 15% del prezzo) ed i termini per il suo versamento; il termine per la stipula del contratto definitivo, che dovrà essere comunque siglato entro 6 mesi dalla data della accettazione della proposta; eventuali richieste di stipula oltre tale limite saranno valutati caso per caso dal Consiglio di Amministrazione su parere della Commissione Immobiliare; l'indicazione del nome del Notaio (che potrà essere scelto solo fra un novero di soggetti indicati dal Fondo); il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 196/2003 a tutela della privacy. 4) MODALITÀ DI INVIO DELLA PROPOSTA Negli inviti ad offrire e nelle pubblicizzazioni dovrà essere indicato che le proposte (fatta eccezione per le ipotesi di vendita tramite agenzia immobiliare) dovranno giungere: - per raccomandata A.R. al seguente indirizzo: "Fondo di Previdenza per il Personale della Cassa di Risparmio di Firenze Via C. Magno n. 7 50127 Firenze"; - con consegna in busta chiusa direttamente alla Segreteria del Fondo di Previdenza per il Personale della Cassa di Risparmio di Firenze in Firenze Via C. Magno n. 7, ore di ufficio, che rilascerà apposita ricevuta con indicazione dell'ora e del giorno di consegna. Dovrà essere altresì indicato che la busta dovrà riportare l'indicazione che trattasi di "Proposta di acquisto per l'immobile sito in __________ _______________ ____" e che dovrà contenere allegato un assegno circolare non trasferibile, all'ordine del Fondo di Previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Firenze dell'importo di € 5.000,00; tale importo, infruttifero, non potrà assumere alcun valore a titolo di caparra confirmatoria, né di vincolo per la vendita dell'unità immobiliare oggetto della proposta; l'assegno citato verrà restituito, a mezzo assicurata, in caso di mancata accettazione della proposta, o, in caso di accettazione, imputato a decurtazione di quanto dovuto a titolo di caparra confirmatoria da imputarsi in conto prezzo al momento del rogito. 5) CONTRATTO DEFINITIVO DI COMPRAVENDITA La Commissione Immobiliare, di concerto con il Presidente, pianificherà le date dei rogiti ai quali presenzierà, per la firma, un delegato del Fondo che dovrà verificare la regolarità dell'atto ed introitare il saldo dall'acquirente. Tutti gli incassi - relativi ad acconti e saldi - dovranno in giornata (o il giorno successivo per rogiti fuori della provincia di Firenze) essere consegnati al Settore contratti ed amministrazione.