Omissis Articolo 4 – Vendita di unità immobiliari libere

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Omissis Articolo 4 – Vendita di unità immobiliari libere
Omissis
Articolo 4 – Vendita di unità immobiliari libere
[A] Tenuto altresì conto della natura partecipativa del Fondo in quanto Ente Morale, nell’ambito dei piani di
vendita delle unità immobiliari libere sarà favorito il coinvolgimento degli iscritti al Fondo, dei percettori di
prestazioni del Fondo, del personale dipendente di Banca CR Firenze e del Gruppo IntesaSanpaolo, dei
dipendenti in quiescenza di Banca CR Firenze ed IntesaSanPaolo e dei dipendenti ceduti da Banca CR
Firenze a società extragruppo, nei seguenti termini, in modo da consentire loro l’acquisto in via prioritaria
rispetto alla collocazione degli immobili sul libero mercato.
Ai fini di cui sopra, la messa in vendita delle unità immobiliari interessate sarà – singolarmente o anche in
blocchi – pubblicizzata sui siti istituzionali del Fondo (sito intranet del Gruppo IntesaSanpaolo e sito
internet), con indicazione del prezzo (così fissato a termini dell'art. 1 del presente Regolamento), del
termine entro il quale dovranno pervenire le proposte irrevocabili di stipula di contratto preliminare di
compravendita, delle modalità di pagamento e di stipula della contrattualistica, delle date e degli orari in
cui sarà possibile procedere alla visita degli immobili etc.
La pubblicizzazione di cui sopra dovrà altresì dare espressamente conto di non costituire ad alcun effetto
proposta di vendita o di stipula di contratto preliminare di compravendita e che pertanto il Fondo si riserva
di concludere la cessione alle condizioni che, a proprio insindacabile giudizio, siano ritenute più convenienti
o per decidere una diversa modalità di vendita ovvero anche di ritirare dal mercato le unità immobiliari.
Il soggetto interessato dovrà trasmettere al Fondo apposita proposta irrevocabile di stipula di contratto
preliminare di compravendita da redigersi su modulo predisposto dal Fondo in conformità a quanto
previsto nell’allegato A) del presente Regolamento, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla
pubblicazione dell’avviso. Le proposte che indichino un corrispettivo inferiore rispetto a quello fissato dal
Consiglio di Amministrazione a termini dell'art. 1 non potranno essere prese in considerazione.
Nell'ipotesi in cui pervenga una sola proposta, la stessa, ove rituale, sarà accettata, salvo diversa
deliberazione del Consiglio di Amministrazione, assunta previo parere motivato della Commissione
Immobiliare.
Qualora pervengano più proposte, sarà accettata quella che indichi il corrispettivo più alto; e ciò salvo,
anche in questa ipotesi, diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, assunta previa acquisizione
di parere motivato della Commissione Immobiliare.
Qualora siano pervenute più proposte che indichino identico corrispettivo, si procederà – salvo diversa
deliberazione del Consiglio di Amministrazione, assunta previo parere motivato della Commissione
Immobiliare – a mezzo asta. La soglia d’asta sarà pari al corrispettivo proposto dai maggiori offerenti.
All'asta potranno partecipare – salvo diversa indicazione del Consiglio di amministrazione, assunta previo
parere della Commissione Immobiliare – tutti coloro che abbiano formulato rituali proposte di acquisto. La
procedura d'asta sarà determinata, quanto alle sue modalità, dalla Commissione Immobiliare.
Le buste con le proposte non potranno essere aperte se non dopo il termine di 5 giorni lavorativi dalla
scadenza di quello fissato per la comunicazione delle offerte ed il risultato dovrà essere comunicato agli
offerenti a mezzo raccomandata a.r.
[B] Esaurita la procedura di cui sub lettera [A] del presente articolo senza che l’immobile sia stato venduto,
sarà provveduto, a scelta del Consiglio di Amministrazione, previo parere motivato della Commissione
Immobiliare, nei termini che seguono.
B1) Alla pubblicizzazione della volontà di vendita mediante la pubblicazione di annunci sui principali
quotidiani a diffusione locale e comunicazione esplicita sui siti istituzionali del Fondo; in tal caso, nell’avviso
saranno esplicitati i contenuti obbligatori che dovrà avere la proposta di stipula di contratto preliminare di
compravendita (fra le altre cose, dati identificativi dell’offerente, recapiti per comunicazioni, indicazione
dell’unità immobiliare di interesse con esplicitazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore a
quello fissato a termini dell'art. 1, clausole di conoscenza ed accettazione) nonché le modalità ed i termini
di invio della proposta medesima da parte degli interessati all’acquisto (modalità da fissarsi dal Presidente
di concerto con la Commissione Immobiliare).
La pubblicizzazione di cui sopra dovrà altresì dare espressamente conto di non costituire ad alcun effetto
proposta di vendita o di stipula di contratto preliminare di compravendita e che pertanto il Fondo si riserva
di concludere la cessione alle condizioni che, a proprio insindacabile giudizio, siano ritenute più convenienti
o per decidere una diversa modalità di vendita ovvero anche di ritirare dal mercato le unità immobiliari.
Si applicheranno i commi 5, 6, 7 e 8 di cui alla precedente lettera [A].
B2) Al conferimento di incarico a due o più agenzie immobiliari (da individuarsi nella lista formata dal
Consiglio di Amministrazione), previa acquisizione di loro specifica manifestazione d’interesse.
Nel conferimento di incarico dovrà essere altresì indicato il prezzo (che sarà stabilito dal Consiglio di
Amministrazione e che – salvo diversa delibera del Consiglio di Amministrazione assunta su parere
motivato della Commissione Immobiliare – non potrà essere inferiore a quello stabilito a termini dell'art. 1
del presente Regolamento) al quale l'agenzia o le agenzie dovranno pubblicizzare la vendita sul mercato.
Sarà, in ogni caso, facoltà del Consiglio di Amministrazione, previo parere motivato della Commissione
Immobiliare, determinare, nel prosieguo o anche in sede di vendita, un corrispettivo inferiore, in
conformità alle verifiche periodiche circa la coerenza dei prezzi di vendita fissati con la ricerca sul mercato
effettuata dalle agenzie incaricate.
[C] Nel caso di vendita di immobili il cui valore di perizia tecnico estimativa sia superiore ad 1 milione di
euro si procederà in ogni caso (salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione, previo
parere motivato della Commissione Immobiliare) a vendita a mezzo procedura d’asta, senza loro preventiva
offerta agli iscritti al Fondo, ai percettori di prestazioni del Fondo, al personale dipendente di Banca CR
Firenze e del Gruppo IntesaSanpaolo, ai dipendenti in quiescenza di Banca CR Firenze ed IntesaSanPaolo ed
ai dipendenti ceduti da Banca CR Firenze a società extragruppo.
La procedura d'asta sarà determinata, quanto ai meccanismi di sua pubblicizzazione, alle sue modalità ed ai
soggetti ammessi a parteciparvi (che saranno dunque anche soggetti estranei al novero degli iscritti al
Fondo, dei percettori di prestazioni del Fondo, del personale dipendente di Banca CR Firenze e del Gruppo
IntesaSanpaolo, dei dipendenti in quiescenza di Banca CR Firenze ed IntesaSanPaolo e dei dipendenti ceduti
da Banca CR Firenze a società extragruppo), dalla Commissione Immobiliare.
Articolo 5 – Soggetti acquirenti
Le proposte di stipula di contratto preliminare di compravendita, siano esse relative alle vendite di cui al
precedente art. 3, siano esse relative alle vendite di cui al precedente art. 4, non potranno di regola
contenere la facoltà di acquisto per persona da nominare.
Gli iscritti al Fondo, i percettori di prestazioni del Fondo, il personale dipendente di Banca CR Firenze e del
Gruppo IntesaSanpaolo, i dipendenti in quiescenza di Banca CR Firenze ed IntesaSanPaolo e i dipendenti
ceduti da Banca CR Firenze a società extragruppo in sede di stipula del contratto definitivo di
compravendita potranno sostituire a sé (in parte o integralmente) il coniuge ovvero il convivente more
uxorio ovvero ancora i parenti entro il secondo grado.
Qualora proponente sia un'impresa o una società alla sarà richiesto che alla proposta di stipula di contratto
preliminare di compravendita siano allegati la c.d. certificaazione antimafia ed i certificati del casellario
giudiziale e carichi pendenti.
Sia in sede di stipula dei contratti preliminari di compravendita che in sede di stipula dei contratti definitivi
di compravendita il Fondo dovrà osservare i dettami del D. Lgs. 231/01 ed in particolare le norme di tale
decreto ad esso Ente applicabili.
Articolo 6 – Adempimenti in sede di stipula dei contratti di vendita
In contestualità della stipula del primo rogito di vendita di una unità immobiliare facente parte di un
complesso che sia a quella data in proprietà esclusiva ed integrale del Fondo, dovrà essere costituito il
condominio dello stabile, con nomina dell’amministratore, da scegliersi da parte della Commissione
Immobiliare all’interno di una lista di professionisti esterni predisposta dal Consiglio di Amministrazione.
Allo stesso rogito – così come ad ogni successivo rogito di vendita di unità immobiliari facenti parte dello
stesso stabile – sarà allegato, a valere quale patto contrattuale, il Regolamento di condominio, corredato
delle relative Tabelle millesimali; sarà altresì espressamente pattuito in ogni contratto che fintantochè il
Fondo sia proprietario anche di una sola unità immobiliare all’interno dello stabile gli competerà il diritto di
nominare l’amministratore e che il Regolamento condominiale non potrà essere modificato senza il suo
voto favorevole.
Il Regolamento di condominio dovrà essere predisposto, nel rispetto delle normative vigenti, sulla base di
un Regolamento tipo che sarà commissionato ad appositi professionisti e che di volta in volta sarà adeguato
alle peculiarità di ogni singolo stabile.
Per ogni rogito, il funzionario e/o dipendente che sarà designato per partecipare alla stipula, munito delle
necessarie procure, avrà l’obbligo di curare, con l’ausilio dei competenti uffici del Fondo, ogni necessario
adempimento tecnico, amministrativo e legale, dando altresì comunicazione della vendita al Settore
Contratti del Patrimonio immobiliare.
Allegato A – Schema di protocollo di vendita
1) PREMESSA
Si precisa, in via preliminare, che il presente schema, allegato al Regolamento di vendita a costituirne parte
integrante, ha efficacia meramente interna al pari del Regolamento.
2) CONDIZIONI DI VENDITA
Le vendite dovranno essere effettuate a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano l'unità immobiliare e le parti comuni, con tutti gli annessi e connessi, usi, diritti, azioni e ragioni,
servitù attive e passive, con subentro - in ipotesi di unità immobiliari occupate - nel contratto di locazione a
far data dal rogito notarile di vendita.
3) FORMA E CONTENUTO DELLE PROPOSTE DI STIPULA DI CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA
Il Fondo predisporrà apposito modulo standard nel quale, fra le altre ed a titolo esemplificativo, verrà fatto
dare atto al proponente:
che trattasi di proposta irrevocabile di stipula di contratto preliminare di compravendita
che viene allegato assegno circolare non trasferibile di euro 5.000,00 (che varrà in conto caparra
confirmatoria in ipotesi di accettazione della proposta)
che conosce ed accetta la situazione di fatto e di diritto dell'unità immobiliare
che il mancato versamento dell'integrazione della caparra confirmatoria nel termine fissato per il suo
versamento comporterà la risoluzione del contratto, con diritto del Fondo a trattenere la somma di euro
5.000,00
Nel modulo vi saranno inoltre ulteriori campi che dovranno contenere:
l'indicazione dei dati identificativi dell'offerente (data e luogo di nascita, residenza, eventuale domicilio,
codice fiscale o, per le società, sede legale e partita IVA);
i riferimenti per eventuali comunicazioni (indirizzo - mail - telefono);
l'indicazione dell'unità immobiliare che si intende acquistare, specificandone gli estremi catastali;
l'indicazione del prezzo offerto e delle modalità di pagamento;
l'indicazione della misura della caparra confirmatoria (che non potrà essere superiore al 15% del prezzo) ed
i termini per il suo versamento;
il termine per la stipula del contratto definitivo, che dovrà essere comunque siglato entro 6 mesi dalla data
della accettazione della proposta; eventuali richieste di stipula oltre tale limite saranno valutati caso per
caso dal Consiglio di Amministrazione su parere della Commissione Immobiliare;
l'indicazione del nome del Notaio (che potrà essere scelto solo fra un novero di soggetti indicati dal Fondo);
il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 196/2003 a tutela della privacy.
4) MODALITÀ DI INVIO DELLA PROPOSTA
Negli inviti ad offrire e nelle pubblicizzazioni dovrà essere indicato che le proposte (fatta eccezione per le
ipotesi di vendita tramite agenzia immobiliare) dovranno giungere:
- per raccomandata A.R. al seguente indirizzo: "Fondo di Previdenza per il Personale della Cassa di
Risparmio di Firenze Via C. Magno n. 7 50127 Firenze";
- con consegna in busta chiusa direttamente alla Segreteria del Fondo di Previdenza per il Personale della
Cassa di Risparmio di Firenze in Firenze Via C. Magno n. 7, ore di ufficio, che rilascerà apposita ricevuta con
indicazione dell'ora e del giorno di consegna.
Dovrà essere altresì indicato che la busta dovrà riportare l'indicazione che trattasi di "Proposta di acquisto
per l'immobile sito in __________ _______________ ____" e che dovrà contenere allegato un assegno
circolare non trasferibile, all'ordine del Fondo di Previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di
Firenze dell'importo di € 5.000,00; tale importo, infruttifero, non potrà assumere alcun valore a titolo di
caparra confirmatoria, né di vincolo per la vendita dell'unità immobiliare oggetto della proposta; l'assegno
citato verrà restituito, a mezzo assicurata, in caso di mancata accettazione della proposta, o, in caso di
accettazione, imputato a decurtazione di quanto dovuto a titolo di caparra confirmatoria da imputarsi in
conto prezzo al momento del rogito.
5) CONTRATTO DEFINITIVO DI COMPRAVENDITA
La Commissione Immobiliare, di concerto con il Presidente, pianificherà le date dei rogiti ai quali
presenzierà, per la firma, un delegato del Fondo che dovrà verificare la regolarità dell'atto ed introitare il
saldo dall'acquirente.
Tutti gli incassi - relativi ad acconti e saldi - dovranno in giornata (o il giorno successivo per rogiti fuori della
provincia di Firenze) essere consegnati al Settore contratti ed amministrazione.